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D-1829/2017

D-1829/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, per poterlo trasferire in Italia.

E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 4 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1829/2017 Sentenza del 12 aprile 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Gérald Bovier; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), alias Guinea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 marzo 2017 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 31 ottobre 2016, l'audizione sulle generalità del 21 novembre 2016 (di seguito: verbale) nel quale è stato concesso il diritto di essere sentito all'interessato circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferimento verso l'Italia, la decisione della SEM del 6 marzo 2017, notificata il 22 marzo 2017 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell' interessato verso l'Italia, il ricorso del 27 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 marzo 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, alla trasmissione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 29 marzo 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF), che in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare in Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale, pag. 6 segg.), che inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato è stato interpellato a F._______ (Italia) il 29 giugno 2016 (cfr. atto A5/1), che il 16 dicembre 2016, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dall'insorgente, è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33) che per di più, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che è notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), che tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che neppure lo stato di salute di A._______ costituisce un ostacolo al trasferimento in Italia, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, §31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti), che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, che difatti, stando al certificato medico dell'Ospedale G._______ del 24 febbraio 2016, risulta che in Italia all'interessato è stata diagnosticata una tubercolosi polmonare e linfonodale per la quale è stata introdotta una quadriterapia specifica, che arrivato in Svizzera il richiedente è stato ricoverato presso l'Ospedale H._______ dal (...) novembre 2016 al (...) novembre 2016 in quanto aveva sospeso spontaneamente la terapia antitubercolare, che egli è stato nuovamente sottoposto alla terapia antitubercolare per la durata di sei mesi, ovvero fino al 26 maggio 2017, che dal certificato medico risulta inoltre che "[...] l'evoluzione al momento appare favorevole; spontaneamente regredita la tosse e la dispnea; il paziente non riferisce dolore toracico , febbre, sudorazioni notturne, calo ponderale o astenia [...]", che va comunque osservato che l'Italia notoriamente dispone di infrastrutture mediche sufficienti - comprese le strutture mediche per il trattamento della tubercolosi - e che in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che nel caso di specie, al ricorrente era già stata diagnosticata la tubercolosi in Italia per la quale era stato sottoposto ad un adeguato trattamento, poi spontaneamente interrotto, che a priori dunque, il trasferimento del ricorrente in Italia nonostante la terapie seguita per la tubercolosi, non è contrario all'art. 3 CEDU, che come poi già rilevato dall'autorità di prime cure nel provvedimento impugnato, A._______ potrà concludere il trattamento in Svizzera oppure essere trasferito al massimo quattro settimane prima della sua fine con i necessari medicamenti per terminare la cura in Italia; che difatti, un accordo è stato firmato nel 2003 - e consolidato dall'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora SEM) nel 2009 - tra le direzioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'UFM, nel quale è stato convenuto che, a prescindere dalla decisione sulla domanda d'asilo, le terapie contro la tubercolosi devono essere in principio portate a termine in Svizzera (cfr. UFSP, Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tubercolosi nel settore dell'asilo del 30 ottobre 2010), che può essere derogato a tale principio nel caso di persone il cui termine di trasferimento è già stato fissato, per esempio a norma del Regolamento Dublino III, e cade durante la terapia (cfr. ibidem), che in questi casi la SEM predispone il prosieguo del trattamento da parte di un medico nel Paese verso cui è allontanata la persona interessata per assicurarsi che questo sia portato a termine (cfr. ibidem); che in effetti, i rischi di un'interruzione della terapia costituiscono l'emergenza di resistenza e/o della trasmissione della malattia ad altrui, motivo per cui il trattamento deve essere eseguito sotto stretta osservazione e necessita inoltre un regolare monitoraggio clinico e biologico, che nel caso in disamina, il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III ha iniziato a correre il 17 febbraio 2017, momento nel quale è avvenuta l'accettazione tacita da parte delle autorità italiane della richiesta di prendere in carico l'interessato (cfr. atto A29/1), che pertanto, il termine di trasferimento non costituisce un ostacolo a che il trasferimento avvenga dopo la fine del trattamento in Svizzera previsto per fine metà maggio 2017, che tuttavia, se la terapia di A._______ dovesse ancora essere in corso al momento in cui cade il termine di trasferimento, sarebbe comunque possibile trasferirlo al più presto quattro settimane prima della fine dello stesso con un certificato medico che attesti che il ricorrente non è contagioso, che il trattamento terminerà ad una data precisa e che alla persona verrà fornita la scorta necessaria di medicamenti, che in una tale ipotesi, spetta alla SEM ed alle autorità cantonali competenti attendere la fine del trattamento dell'interessato, rispettivamente quattro settimane prima della sua fine, per poter procedere al trasferimento e, a tal fine, sollecitare tempestivamente dal ricorrente le informazioni appropriate per poi poter richiedere all'Italia le garanzie per la presa in carico e la portata a termine la terapia, che non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica del ricorrente, che di conseguenza, lo stato di salute del ricorrente non costituisce un ostacolo al suo trasferimento in Italia, che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che infine, la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto la cognizione del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è pure divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, per poterlo trasferire in Italia.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: