Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
E. 3 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto che in base alle audizioni non è accertata la qualità di rifugiato dell'interessato. Quest'ultimo si sarebbe presentato con due diverse identità e avrebbe reso due versioni dissimili, altresì vaghe e confuse, dei suoi motivi d'asilo. Infine, non sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti per appurare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5 Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non possedere documenti d'identità perché non ne avrebbe mai avuto bisogno. Non sarebbe dunque ragionevole pretendere che ne chieda ora, ritenuto che è in fuga dal proprio Paese e che ha chiesto asilo. Fa valere d'aver raccontato la sacrosanta verità, anche se dopo qualche reticenza, e che le sue dichiarazioni sono dettagliate e prive di contraddizioni, dimodoché è necessario effettuare ulteriori accertamenti. Infine, la situazione vigente in Armenia sarebbe tale da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in quanto in patria sarebbe esposto a pericoli concreti e a trattamenti inumani e degradanti.
E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-mento (lett. c).
E. 6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 28 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l'autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v'è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che le allegazioni giusta le quali non avrebbe mai posseduto documenti d'identità o di viaggio sono generiche. L'insorgente ha altresì ammesso di non avere fatto alcunché per procurarsi simili documenti, benché avrebbe potuto rivolgersi alla madre in C._______. Infine, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
E. 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova in particolare rilevare che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità armene, d'aver chiesto asilo in Svizzera per poter lavorare, studiare e vivere in modo normale e di non potere tornare in Armenia perché non vi avrebbe nulla e nessuno. Certo, il ricorrente ha poi evocato anche la questione dell'inottemperanza agli obblighi militari. Sennonché, egli stesso ha affermato di non essere mai stato convocato, fermo restando che l'obbligatorietà del servizio militare e la comminazione di una sanzione per renitenza sono di per sé circostanze irrilevanti ai fini della procedura d'asilo. Peraltro, non vi sono motivi per ritenere che l'insorgente possa essere esposto durante l'espletamento del servizio a seri pregiudizi per un motivo di cui all'art. 3 LAsi o costretto a partecipare ad atti proibiti dal diritto internazionale né che un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione possa essere pronunciata od aggravata per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (v. sulla questione GICRA 2004 n. 2 e relativi riferimenti). Visto quanto premesso, non soccorre l'insorgente la generica affermazione secondo cui avrebbe fornito un racconto dettagliato e privo di contraddizioni. Allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
E. 6.3.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 6.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente potrebbe violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
E. 6.3.4 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che - contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'insorgente - in Armenia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha dell'esperienza professionale. Peraltro, non risulta dalle carte processuali che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Armenia.
E. 6.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 6.3.6 Infine, il ricorrente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto proprio gli ulteriori elementi che sarebbero utili ai fini del giudizio.
E. 7 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, benché sia stato versato agli atti un rapporto su di un'analisi lingua basata su una conversazione del 30 gennaio 2007 con il ricorrente. In effetti, e di per sé, il rapporto non legittima una conclusione sulla cittadinanza dell'insorgente in contrasto con le indicazioni che quest'ultimo ha fornito nel corso della seconda audizione del 26 febbraio 2007.
E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 9 L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3.
E. 10 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
E. 12 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di dispensa dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______) - al _______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1742/2007 vav/pom/ {T 0/2} Sentenza del 22 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Lang e Bovier Cancelliere Poretti A._______, _______, Armenia, alias B._______, _______, _______, _______, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 6 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Ritenuto in fatto: A. [...] B. Il 28 dicembre 2006, il richiedente ha presentato personalmente domanda d'asilo in Svizzera. Nell'audizione del 24 gennaio 2007, ha affermato di chiamarsi B._______, nato il _______, _______. Ha allegato d'essere giunto in Svizzera unitamente al fratello (N _______) a causa dei problemi occorsi a quest'ultimo a [...]. Durante l'audizione del 26 febbraio 2007 ha mutato versione, sostenendo che la sua identità è quella di cui alla prima procedura d'asilo (v. sopra), che l'evocato fratello sarebbe in realtà un amico e che - nella sostanza - vorrebbe vivere in Europa e non in Armenia, ritenuto fra l'altro che in quest'ultimo Paese non avrebbe nulla e nessuno. Inoltre, si rifiuterebbe di espletare il servizio militare in Armenia (se le condizioni fossero state del tipo europeo lo avrebbe però svolto). Visto che non avrebbe ottemperato agli obblighi militari rischierebbe anche d'essere condannato a tre anni di reclusione. C. Il 6 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 7 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto che in base alle audizioni non è accertata la qualità di rifugiato dell'interessato. Quest'ultimo si sarebbe presentato con due diverse identità e avrebbe reso due versioni dissimili, altresì vaghe e confuse, dei suoi motivi d'asilo. Infine, non sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti per appurare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non possedere documenti d'identità perché non ne avrebbe mai avuto bisogno. Non sarebbe dunque ragionevole pretendere che ne chieda ora, ritenuto che è in fuga dal proprio Paese e che ha chiesto asilo. Fa valere d'aver raccontato la sacrosanta verità, anche se dopo qualche reticenza, e che le sue dichiarazioni sono dettagliate e prive di contraddizioni, dimodoché è necessario effettuare ulteriori accertamenti. Infine, la situazione vigente in Armenia sarebbe tale da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in quanto in patria sarebbe esposto a pericoli concreti e a trattamenti inumani e degradanti.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-mento (lett. c). 6.1. Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 28 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l'autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v'è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che le allegazioni giusta le quali non avrebbe mai posseduto documenti d'identità o di viaggio sono generiche. L'insorgente ha altresì ammesso di non avere fatto alcunché per procurarsi simili documenti, benché avrebbe potuto rivolgersi alla madre in C._______. Infine, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 6.2. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova in particolare rilevare che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità armene, d'aver chiesto asilo in Svizzera per poter lavorare, studiare e vivere in modo normale e di non potere tornare in Armenia perché non vi avrebbe nulla e nessuno. Certo, il ricorrente ha poi evocato anche la questione dell'inottemperanza agli obblighi militari. Sennonché, egli stesso ha affermato di non essere mai stato convocato, fermo restando che l'obbligatorietà del servizio militare e la comminazione di una sanzione per renitenza sono di per sé circostanze irrilevanti ai fini della procedura d'asilo. Peraltro, non vi sono motivi per ritenere che l'insorgente possa essere esposto durante l'espletamento del servizio a seri pregiudizi per un motivo di cui all'art. 3 LAsi o costretto a partecipare ad atti proibiti dal diritto internazionale né che un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione possa essere pronunciata od aggravata per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (v. sulla questione GICRA 2004 n. 2 e relativi riferimenti). Visto quanto premesso, non soccorre l'insorgente la generica affermazione secondo cui avrebbe fornito un racconto dettagliato e privo di contraddizioni. Allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3. 6.3.1. Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.3.2. Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente potrebbe violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.3. Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.3.4. Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che - contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'insorgente - in Armenia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha dell'esperienza professionale. Peraltro, non risulta dalle carte processuali che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Armenia. 6.3.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.3.6. Infine, il ricorrente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto proprio gli ulteriori elementi che sarebbero utili ai fini del giudizio.
7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, benché sia stato versato agli atti un rapporto su di un'analisi lingua basata su una conversazione del 30 gennaio 2007 con il ricorrente. In effetti, e di per sé, il rapporto non legittima una conclusione sulla cittadinanza dell'insorgente in contrasto con le indicazioni che quest'ultimo ha fornito nel corso della seconda audizione del 26 febbraio 2007.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al _______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione: