Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 9 giugno 2016.
E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1628/2016 Sentenza del 31 agosto 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), suo marito C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), e la loro figlia F._______, nata il (...), alias G._______, nata il (...), Somalia, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento);decisione della SEM del 5 febbraio 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera in data 17 ottobre 2015, i verbali d'audizione della signora A._______ del 9 novembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 15 gennaio 2016 (di seguito: verbale 2), i verbali d'audizione del signor C._______ del 9 novembre 2015 (di seguito: verbale 3) e del 15 gennaio 2016 (di seguito: verbale 4), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 5 febbraio 2016, notificata agli interessati il 17 febbraio 2016 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo nel contempo non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Somalia e concedendo di conseguenza l'ammissione provvisoria, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 15 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 marzo 2016), con cui gli insorgenti hanno postulato l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; contestualmente hanno presentato, secondo il senso, una domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipato, con protestate spese e ripetibili, la decisione incidentale del 3 giugno 2016 con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato i ricorrenti a versare, entro il 20 giugno 2016, un anticipo pari a CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali avvenuto il 9 giugno 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 5 febbraio 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione dell'asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento, che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di essere cittadina della Somalia (H._______) di etnia Somala, appartenente al clan I._______ - sotto-clan J._______ - sotto-sotto-clan K._______, con ultimo domicilio a Berbera (Somalia) dove avrebbe vissuto dal 1998 fino all'espatrio in Yemen avvenuto, a suo dire, nel 2005 (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.); che nello Yemen avrebbe ricevuto lo statuto di rifugiata (cfr. verbale 1, pag. 5); che nel maggio 2015, una volta ritornata in Somalia a causa della guerra in Yemen, avrebbe vissuto a Hargheisa presso la madre; che dopo venti giorni avrebbe infine lasciato il suo Paese d'origine per giungere in Svizzera il 17 ottobre 2015 (cfr. verbale 1, pag. 5 segg.), che sarebbe espatriata poiché vittima di estrema povertà; che non avendo possibilità di ottenere un lavoro e trovandosi agli inizi di una gravidanza, avrebbe deciso di andare all'estero per migliorare il futuro della famiglia (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D103), che nel corso dell'audizione sulle generalità C._______ ha dichiarato di essere cittadino della Somalia (L._______) di etnia Somala, appartenente al clan M._______ - sotto-clan N._______ - sotto-sotto-clan O._______, con ultimo domicilio a Bosaso (Somalia) dove avrebbe vissuto dal 2000 fino all'espatrio in Yemen avvenuto, a suo dire, nel 2004 (cfr. verbale 3, pag. 3 segg.); che nello Yemen avrebbe ricevuto lo statuto di rifugiato (cfr. verbale 3, pag. 6); che nel maggio 2015, una volta ritornato in Somalia a causa della guerra in Yemen, avrebbe vissuto a Hargheisa presso la suocera per venti giorni; che avrebbe infine lasciato il suo Paese d'origine per giungere in Svizzera il 17 ottobre 2015 (cfr. verbale 3, pag. 5 segg.), che sarebbe espatriato poiché, di ritorno dallo Yemen, non sarebbe riuscito a trovare lavoro (cfr. verbale 3, pag. 9); che inoltre, non sarebbe potuto tornare nel luogo di nascita, perché in quella regione ci sarebbe la guerra (cfr. verbale 3, pag. 9); che infine, non avrebbe potuto, a causa della sua appartenenza clanica, lavorare a Hargheisa o Bosaso (cfr. verbale 4, D102 segg.); che non avrebbe voluto lavorare a Mogadiscio, giacché temeva, in quanto lustrascarpe, di essere ritenuto responsabile delle esplosioni che avverrebbero in città (cfr. verbale 4, D105), che a sostegno della loro domanda d'asilo i ricorrenti hanno prodotto due tessere, rilasciate dallo Yemen e scadute nel 2012, che riconoscono loro la qualità di rifugiato, che nella querelata decisione, la SEM ha addotto in primo luogo che le situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo, dal momento che non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che nella fattispecie, irrilevanti in questo senso sarebbero le allegazioni circa la povertà dei richiedenti, in quanto, la definizione dell'art. 3 LAsi andrebbe considerata esaustiva e conseguentemente non comprenderebbe elementi di natura socio-economica, di disorganizzazione o mancanza di infrastrutture, ai quali sarebbe esposta ogni persona del Paese in questione, che inoltre, le situazioni dovute alla guerra e alla violenza generalizzata non rappresenterebbero una persecuzione determinante ai sensi della legge sull'asilo, in quanto non dettate dalla volontà di perseguitare una persona in particolare per uno dei motivi elencati all'art. 3 LAsi; che in particolare, sempre a mente dell'autorità di prime cure, secondo prassi costante, una guerra civile non giustificherebbe la concessione dell'asilo; che inoltre, dal momento che in Somalia sarebbe in corso una lotta tra il Governo Federale di Transizione e diverse milizie, l'insicurezza ivi derivante colpirebbe tutta la popolazione somala con la medesima intensità e andrebbe catalogata quale conseguenza inevitabile del conflitto, che non da ultimo, il timore di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato, sarebbe rilevante ai fini dell'asilo solo allorché sussisterebbe un fondato motivo di ritenere che la persecuzione si attuerà con grande probabilità in un futuro prossimo; che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprenderebbe nella sua definizione un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo; che nella fattispecie, il signor C._______, non avrebbe riscontrato problemi personali e non sarebbe stato vittima di persecuzioni mirate in Somalia; che nonostante egli abbia esposto timori relativi alla sua appartenenza clanica ed al rischio di essere ritenuto responsabile delle esplosioni che avverrebbero a Mogadiscio in virtù del mestiere di lustrascarpe, tali timori non sarebbero fondati su indizi concreti e validi che lascerebbero presupporre, in un futuro prossimo, che egli possa con alta probabilità essere oggetto di persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi, che infine, non vi sarebbe più alcun nesso temporale tra persecuzione e fuga, sicché il lasso di tempo trascorso tra i fatti avvenuti nel 2000 - responsabili dell'espatrio in Yemen - e l'effettivo espatrio in Yemen (2004), rispettivamente verso la Svizzera (2015), non giustificherebbe più tale correlazione, che conseguentemente, per i motivi sopraccitati, le allegazioni non soddisferebbero le condizioni prefissate all'art. 3 LAsi, per il che, la SEM ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento; che tuttavia, ai ricorrenti è stata concessa l'ammissione provvisoria, in quanto, tenuto conto della loro precaria situazione, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti ritengono che l'autorità di prime cure avrebbe esaminato solo sommariamente le difficoltà a cui essi sarebbero andati incontro in Somalia e la fondatezza dei loro timori futuri; che i motivi inerenti all'espatrio verso la Svizzera sarebbero inoltre da differenziare da quelli addotti e relativi alla prima fuga verso lo Yemen; che la SEM li avrebbe erroneamente considerati non attuali e non causali all'espatrio verso la Svizzera; che tali motivi, che avrebbero oltretutto comportato il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Yemen, sarebbero invece rilevanti per la loro domanda d'asilo; che le persecuzioni ed i timori successivi al loro forzato, breve e temporaneo rientro in Somalia, sarebbero connessi alle persecuzioni che avrebbero portato all'espatrio originario; che pertanto, sarebbero quindi soddisfatte le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la concessione dell'asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che come rettamente esposto dalla SEM, per quanto verosimili, anche questo Tribunale considera irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi le dichiarazioni rese dai ricorrenti in corso di procedura a riguardo dei motivi che li avrebbero spinti a lasciare la Somalia nel 2015, che infatti, gli insorgenti hanno espressamente dichiarato di essere espatriati anzitutto per motivi legati a ragioni di ordine economico; che tali motivi, non rientrano in tutta evidenza, nelle diverse fattispecie previste all'art. 3 LAsi, che inoltre, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 17 consid. 4c, bb), che quo ai timori di poter essere ritenuto responsabile, in quanto lustrascarpe, delle esplosioni nella zona di Mogadiscio e relativamente ai problemi che C._______ avrebbe riscontrato a Hargheisa e Bosaso, non è ravvisabile la sussistenza di un timore fondato di essere perseguitato, con alta probabilità, per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi; che peraltro tale tesi è corroborata dal fatto che gli insorgenti hanno indicato più volte di non aver avuto alcun problema con le autorità somale o con chicchessia (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q106 seg.; verbale 3, pag. 9; verbale 4, Q96-Q99); che al contrario, gli insorgenti hanno usufruito dell'aiuto delle autorità somale per il rimpatrio; che invero, essi sono rientrati nel Paese d'origine per mezzo di una nave messa a disposizione dal governo somalo; che in seguito, sono stati alloggiati presso un campo d'accoglienza a Bosaso dove, a loro dire, avrebbero inoltre ricevuto il necessario per vivere (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 3, pag. 7 seg.); che in tale contesto, non vi sono motivi per ritenere che gli interessati, in caso di bisogno, non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un appropriato sostegno; che inoltre, i ricorrenti sono espatriati affrettatamente, dopo aver trascorso solamente venti giorni in Patria; che la decisione di lasciare il Paese d'origine è stata presa, sulla base di quanto riportato da terze persone (cfr. verbale 4, Q94 e Q102), senza aver personalmente e concretamente vissuto un episodio atto a giustificare un timore ai sensi dell'art. 3 LAsi; che in tal senso, anche la paura di una possibile accusa in quanto lustrascarpe, si basa esclusivamente su mere supposizioni, senza che vi sia un minimo indizio concreto e atto a fondare un timore di una persecuzione futura, che il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che pertanto, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia fatti salvi i motivi oggettivamente plausibili o le ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati), che quo ai motivi di fuga riconducibili al primo espatrio dalla Somalia allo Yemen, il Tribunale osserva che, il ricorrente ha affermato di essere stato vittima degli avvenimenti, che hanno comportato il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Yemen, nel 2000 (cfr. verbale 4, Q104); che tuttavia, egli ha poi vissuto ancora ben quattro anni in Somalia prima di espatriare in Yemen nel 2004 (verbale 3, pag. 3); che non di meno, il ricorrente è successivamente rientrato nel suo Paese d'origine; che in seguito, si è nuovamente fondato sui motivi che lo hanno portato ad espatriare nel 2000, per giustificare, senza addurre nessun nuovo avvenimento concreto, il suo espatrio verso la Svizzera; che di conseguenza, in tali circostanze, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione contestata, il legame di causalità temporale tra il motivo addotto - che risale a parecchi anni addietro - e l'espatrio non è più dato nella fattispecie, che per le ragioni sopra esposte, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, nonché in via subordinata di restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, destituito di fondamento, va respinto, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 9 giugno 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 9 giugno 2016.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: