Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 14 aprile 1999, il signor B._______, unitamente alla moglie A._______e il loro primo figlio - originari di I._______, rispettivamente di J._______ (Kosovo) nonché di etnia Ashkali, rispettivamente Rom con ultimo domicilio a K._______(Kosovo) - hanno presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. B. Con decisione del 7 giugno 2001, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha negato la qualità di rifugiato agli interessati. Ha, tuttavia, concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria, ritenuto che il loro allontanamento verso il Kosovo non era ragionevolmente esigibile, così come verso la Repubblica federativa di Yugoslava, quale alternativa di rifugio interno, avuto riguardo della loro appartenenza etnica e delle circostanze della fattispecie. C. Il 31 luglio 2006, gli interessati si sono resi irreperibili. A fronte della loro scomparsa, in data 14 maggio 2007, l'UFM ha comunicato all'autorità cantonale competente la revoca dell'ammissione provvisoria pronunciata il 7 giugno 2001 in favore degli interessati. D. Il 31 gennaio 2009, gli interessati, assieme ai loro sei figli minorenni, hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 e del 26 febbraio 2009), di essere rientrati a K._______ (Kosovo) nel (...) a causa di problemi di salute del marito e di essere scappati - dopo un mese - a L._______, nella regione di M._______ (Serbia), a seguito degli insulti, delle minacce, nonché dell'aggressione subita in casa da parte di alcuni albanesi. Dopo aver vissuto per circa due anni in un campo rom, gli interessati sarebbero espatriati nuovamente in maniera definitiva verso la Svizzera, a causa delle loro difficili condizioni economiche, rispettivamente perché i serbi gli intimavano di andarsene. E. Il 6 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo siccome lecita, esigibile e possibile, rilevando altresì la possibilità per i medesimi di ritornare a stabilirsi a M._______. F. Il 10 marzo 2009, gli interessati - per il tramite del loro patrocinatore - hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Il 13 marzo 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso e ad esprimersi sull'eventuale incidenza della proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, della Repubblica del Kosovo sulla fattispecie in esame. H. Il 1° aprile 2009, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. I. Il 20 aprile 2009, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica, sottolineando la situazione volatile nel proprio Paese, la quale necessiterebbe un esame approfondito dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato, da un lato, che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa e, dall'altro, ha considerato che i fatti posteriori alla conclusione della precedente procedura d'asilo addotti dai ricorrenti, non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinati per la concessione della protezione provvisoria. Infatti, il racconto degli insorgenti sarebbe vago, stereotipato, inattendibile e contraddittorio in più punti, come ad esempio sul luogo del loro soggiorno, sul numero degli aggressori, sulle armi in loro possesso durante l'aggressione, nonché sul momento della giornata in cui essa sarebbe avvenuta, nonché sulle circostanze dopo l'aggressione. Inoltre, l'UFM ha ritenuto che le probabilità di un pericolo concreto solo per motivi etnici per i Rom di lingua albanese, gli Ashkali e gli egiziani sarebbe esclusa, ritenuta la situazione ormai stabile in molti villaggi e distretti, i miglioramenti della convivenza interetnica e la garanzia per questi gruppi, in principio in tutto il Kosovo, della libertà di movimento e delle strutture medico-sociali. D'altronde, non esisterebbero motivi individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti in Kosovo. Infine, detto Ufficio ha rilevato la possibilità per i medesimi di rientrare a M._______, dove essi avrebbero vissuto dal 2006 fino al loro ritorno in Svizzera.
E. 5 Nel gravame, i ricorrenti hanno fatto valere che le minacce e violenze subite costituirebbero fatti nuovi rilevanti che avrebbero dovuto condurre ad una decisione materiale. Le loro allegazioni corrisponderebbero, infatti, a quanto noto sulla difficile realtà delle minoranze etniche in Kosovo, mentre che le contraddizioni evidenziate dall'UFM sarebbero irrilevanti. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti hanno asserito che la decisione dell'UFM andrebbe annullata, in quanto violerebbe le indicazioni dettate dalla giurisprudenza, ritenuto che non risulta dagli atti che detto Ufficio abbia svolto un'indagine o una misura d'istruzione equivalente per valutare l'esigibilità del loro allontanamento. Inoltre, la situazione familiare delicata e fragile dei ricorrenti, la perdita della loro casa, nonché le pregiudicate possibilità di reinserimento in Kosovo - non avendo nessuna garanzia di mimino vitale e di alloggio - esporrebbero i ricorrenti al rischio concreto di trattamenti persecutori e discriminatori in caso di rientro in detto Paese, richiamate a tal proposito anche le osservazioni dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR). Infine, un loro rientro in Serbia sarebbe altrettanto ragionevolmente inesigibile, visto che sarebbero costretti a vivere in capannoni di fortuna e le condizioni di vita sarebbero inaccettabili.
E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. In aggiunta, l'autorità inferiore ha rilevato che la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non inciderebbe né sulla valutazione dei motivi d'asilo, né su quella dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, a seguito di tale fatto, la situazione degli interessati non avrebbe subito cambiamenti. D'altronde, il Kosovo è stato designato Paese esente da persecuzioni (Safe country) e, di conseguenza, la sua nuova costituzione concederebbe alle minoranze completi diritti. In detto Paese, inoltre, sarebbero presenti due missioni internazionali, nonché le forze internazionali di sicurezza e la Polizia del Kosovo che sarebbero in grado di proteggere le minoranze etniche.
E. 7 Nella replica, gli insorgenti hanno sostanzialmente confermato le considerazioni già esposte con l'atto di ricorso. Inoltre, in relazione a quanto ritenuto in risposta dall'UFM, essi hanno fatto valere che, se la loro situazione non è cambiata rispetto alla prima procedura d'asilo, non vi sarebbe motivo per cui non gli debba essere concessa l'ammissione provvisoria, come sarebbe stato il caso allora. Essi hanno contestato che l'UFM abbia "attentamente" valutato i motivi d'asilo e l'esecuzione dell'allontanamento, senza aver svolto le indagini indicate dalla giurisprudenza. Nonostante l'inserimento del Kosovo nei Paesi sicuri, nella fattisecie si tratterebbe di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Tale decisione presupporrebbe l'accertamento della manifesta insussistenza di indizi di nuovi elementi per la qualità di rifugiato o la concessione dell'ammissione provvisoria, ciò che nel caso manifestamente non sussisterebbe. Infine, i ricorrenti hanno addotto che la presunzione di assenza di persecuzioni non sarebbe una presunzione assoluta e la situazione delle minoranze meriterebbe una particolare cautela. A loro avviso, spetterebbe esclusivamente a codesto Tribunale un eventuale mutamento di giurisprudenza in merito ai principi, da esso stabiliti, per la valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento per tali minoranze del Kosovo. Altrimenti, tali principi dovrebbero essere considerati perfettamente validi al momento della pronuncia della decisione impugnata.
E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
E. 8.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 7 giugno 2001.
E. 8.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi. all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, basti rilevare che gli insorgenti hanno reso dichiarazioni contraddittorie proprio sull'avvenimento principale addotto a sostegno della loro domanda d'asilo, ovvero l'aggressione che avrebbero subito nel (...), allorquando essi sarebbero rientrati a K._______. Il ricorrente ha affermato che tale fatto sarebbe avvenuto alle ore (...), senza tuttavia essere stato in grado di indicare né la data (mese e giorno) né perlomeno il periodo dell'anno (cfr. verbale d'audizione [1] del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7), mentre che la ricorrente ha dichiarato inizialmente che sarebbe successo a notte inoltrata (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 8) e successivamente un'ora circa dopo di pranzo (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 26 febbraio 2009 D50 pag. 6). Chiamati ad esprimersi su tali contraddizioni, i ricorrenti hanno confermato le loro versioni, senza saper dare una spiegazione alle dichiarazioni incongruenti dell'uno o dell'altra (cfr. verbale d'audizione [2] del ricorrente del 26 febbraio 2009 D2 pag. 1 e della ricorrente del 26 febbraio 2009 D100). Oltre al momento dei fatti, gli insorgenti si sono contraddetti anche sul luogo in cui l'aggressione sarebbe avvenuta. Il marito ha dichiarato che sarebbe avvenuta a casa loro, la quale era costituita da due camere che avrebbero retto e che si situerebbe vicino a quella della famiglia presso cui vivevano, in un villaggio nei pressi di K._______ (cfr. verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7 e [2] del 26 febbraio 2009 D6, D18, D42). Dal canto suo, la moglie ha affermato che al momento dell'aggressione si trovava a casa dei vicini dei suoi genitori a J._______ per poi rettificare ed affermare che i fatti si sarebbero svolti a K._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7) nella casa dei vicini di suo marito dove essi avrebbero vissuto (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 26 febbraio 2009 D27 e D51-54), dato che la loro casa sarebbe stata bruciata e della quale non sarebbe rimasto più niente (cfr. ibidem D31-34 pag. 5). Ancora una volta, chiamati a rispondere su tali contraddizioni, i ricorrenti hanno confermato le rispettive versioni senza spiegazione alcuna (cfr. verbale d'audizione [2] del ricorrente del 26 febbraio 2009 D2 e della ricorrente D100 pag. 10). Le contraddizioni rilevate, considerato che vertono su punti essenziali del racconto degli insorgenti, non possono di certo essere ritenute come irrilevanti, secondo quanto essi hanno invece preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). Tali contraddizioni bastano manifestamente a concludere all'inverosimiglianza dell'intera vicenda addotta dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo, senza che sia necessario enumerare ulteriori elementi d'inattendibilità. Infine, è d'uopo constatare che delle semplici e generali allegazioni quanto alle presunte e note discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche - di cui i ricorrenti si prevalgono (cfr. ricorso pag. 2) - non bastano a dimostrare l'esistenza per i ricorrenti di un pericolo d'esposizione a persecuzioni in Kosovo a causa della loro etnia. In considerazione di quanto precede, dunque, i motivi fatti valere dagli insorgenti nell'ambito della procedura in esame sono da considerare inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi o determinanti per la concessione provvisoria della protezione.
E. 9 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 11 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
E. 11.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2006] n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
E. 11.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
E. 11.3 Questo Tribunale rileva inoltre che al momento della pronuncia della decisione impugnata era nota all'autorità inferiore la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo dei Rom, Ashkali e "Egiziani" è stata considerata di principio come ragionevolmente esigibile nella misura in cui sia stato preventivamente stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Kosovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte (cfr. DTAF 2007/10).
E. 11.4 Per quanto attiene all'etnia dei ricorrenti, l'UFM ha in questa procedura d'asilo riconosciuto l'appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom. Per contro, nella prima procedura d'asilo, era stato constatato - sulla base dell'esame LINGUA (cfr. agli atti A 12/8 I° domanda d'asilo) che essi apparterrebbero all'etnia Ashkali. La questione dell'appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom o Ashkali può essere comunque lasciata indecisa, ritenuto che, secondo quanto esposto ai considerandi precedenti (cfr. consid. 11. 2 e 11.3), valgono le medesime esigenze per le due etnie.
E. 11.5 Contrariamente alla giurisprudenza sopraevocata, l'UFM non ha effettuato alcuna indagine ai sensi del considerando 11.3 della presente. Tuttavia, le citate indagini sulla situazione sanitaria, familiare, sociale e professionale in Kosovo erano in ogni caso indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2007/10). Solo una tale misura d'istruzione avrebbe permesso di assicurare con sufficiente precisione e certezza l'esistenza di una rete familiale e sociale suscettibile di accogliere ed occuparsi dei ricorrenti, nonché di assicurare le possibilità di reinserimento professionale in Kosovo al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. Peraltro, nulla lascia presumere che gli insorgenti avessero, o abbiano, dei legami particolarmente stretti con la maggioranza albanese nel loro Paese d'origine (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.3 pag. 111). Non soccorre peraltro l'UFM il fatto che gli insorgenti provengano da I._______, rispettivamente da J._______ (Kosovo), visto che la giurisprudenza sopraccitata non prevede eccezioni alla regola delle indagini complementari a seconda del luogo di provenienza degli interessati all'interno del Kosovo. Peraltro, è d'uopo constatare che i ricorrenti sono giunti in Svizzera per la prima volta nel 1999, rimanendovi per ben quasi otto anni al beneficio dell'ammissione provvisoria (cfr. agli atti). Essi, dopo il loro rientro in Kosovo nel (...), sarebbero rimasti soltanto un mese, rispettivamente sei mesi in detto Paese, prima di trasferirsi a M._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pagg. 7-8, del 26 febbraio 2009 D13-14/D41; verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pagg. 2, 7 e 8 e [1] del 26 febbraio 2009 D6). Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia una sorella a N._______, che li avrebbe ospitati e dei vicini di casa a K._______ che li avrebbero aiutati non assicura, di per sé, che essi possano essere ospitati ulteriormente e possano essere sostenuti dal punto di vista finanziario in caso di rientro in Patria. Gli insorgenti hanno peraltro dichiarato che la loro casa sarebbe stata in parte demolita, che per questo avrebbero vissuto presso i vicini e, infine, che sarebbero stati soltanto una notte rispettivamente ogni tanto dalla sorella del ricorrente a N._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 8 e del 26 febbraio 2009 D29, noncé verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7, del 26 febbraio 2009 D27, 32 e 47 e D3 del secondo verbale del 26 febbraio 2009). Per di più, una parte dei parenti degli insorgenti si trovano in altri Paesi, quali la Svizzera, Germania e Montenegro, mentre che un'altra parte in Serbia o in Kosovo, di cui tuttavia i ricorrenti non sono in grado di indicare l'indirizzo (cfr. verbale del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 3 e della ricorrente pag. 3; verbale d'audizione del ricorrente [1] del 26 febbraio 2009 D13-14, 17 e della ricorrente D17-20). Infine, si osserva che i ricorrenti hanno a loro carico ben sei figli, ancora in tenera età, ciò che presuppone che la loro madre non possa trovare un'attività lucrativa, bensì debba occuparsi di loro totalmente, tanto più che non ha una formazione - indipendentemente dal fatto che sappia leggere e scrivere - e non ha mai lavorato (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 2 e del 26 febbraio 2009 D21-24). D'altro lato, il fatto che il marito ha avuto a disposizione dei risparmi, non è sufficiente a concludere che egli possa riuscire a reinserirsi professionalmente, non avendo peraltro una formazione scolastica o professionale e non avendo mai svolto un'attività lucrativa nel suo Paese, se non la vendita di "pacchetti", cartoni (cfr. verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 2, [1] del 26 febbraio 2009 D25 e della ricorrente del 26 febbraio 2009 D26) - ed assicurare, di conseguenza, un adeguato sostentamento alla sua famiglia in Kosovo.
E. 11.6 Il TAF constata perdipiù che l'UFM nella decisione impugnata ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero la possibilità di ristabilirsi a M._______ (Serbia), dove essi avrebbero vissuto - in alloggi messi a loro disposizione, unitamente al padre del ricorrente - dal (...) fino al loro arrivo in Svizzera nel 2009 e dove avrebbero ricevuto dalle autorità serbe periodicamente (...) Euro. A dire dell'UFM, inoltre, il ricorrente avrebbe potuto usufruire delle strutture ospedaliere e vendere scatole per provvedere al sostentamento della sua famiglia, mentre i figli avrebbero avuto la possibilità di andare a scuola. A tal proposito, codesto Tribunale osserva che l'esistenza di un'alternativa di soggiorno, così come ritenuta dall'UFM - non costituisce un'alternativa di soggiorno interna allo stesso Paese nella fattispecie, bensì una possibilità di stabilirsi fuori dal Kosovo in uno Stato Terzo, ovvero la Serbia, a seguito appunto della proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, della Repubblica del Kosovo. La Serbia tra l'altro non ha ad oggi riconosciuto il Kosovo, quale nuovo Stato. Inoltre, per decidere dell'ammissibilità di tale possibilità non è sufficiente limitarsi all'analisi della situazione personale dei ricorrenti in suddetto Paese - come ha ritenuto l'UFM - bensì occorre chinarsi sulla questione della cittadinanza degli insorgenti, in base agli accertamenti necessari in merito (cfr. le sentenze del TAF D-9817/2006 del 30 settembre 2009 consid. 11 pag. 9; E-3307/2006 del 12 maggio 2009 consid. 6 pag. 15). Nella fattispecie, l'UFM non si è adoperato all'accertamento della cittadinanza dei ricorrenti riguardo al loro allontanamento verso la Serbia. Di conseguenza, la soluzione dell'UFM non può essere condivisa da codesto Tribunale, secondo cui, visto quanto sopra, sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione del loro allontanamento in Serbia.
E. 11.7 Pertanto, la decisione impugnata - nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Kosovo e la possibilità di stabilirsi a M._______ (Serbia) - incorre nell'annullamento.
E. 12 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore, se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Come precedentemente considerato, tale non è il caso nella presente fattispecie. In effetti, da un lato mancano palesemente le indagini sulla situazione sanitaria, familiare, sociale e professionale in Kosovo indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2007/10), dall'altro, la situazione fattuale del Kosovo è, nel frattempo, mutata in modo decisivo. Il 17 febbraio 2008, il Kosovo ha autoproclamato la propria indipendenza e alcune componenti rappresentative della comunità internazionale - fra cui la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia, gli Stati Uniti e, per ciò che qui maggiormente interessa, la Svizzera (quest'ultima il 27 febbraio 2008) - hanno riconosciuto il nuovo Stato. L'UFM dovrà esaminare le conseguenze del riconoscimento del Kosovo, quale Stato indipendente, da parte della Svizzera nel del caso di specie, non potendo senz'altro argomentare un eventuale allontanamento in un altro Paese - come la Serbia - quale alternativa di soggiorno interna. Andrà pure accertata la questione della cittadinanza - o della doppia cittadinanza - dei ricorrenti e dovrà essere precisata la questione dell'adempimento alle condizioni per ottenere la cittadinanza serba, come anche lo statuto dei ricorrenti in Serbia durante il loro soggiorno di due anni e la possibilità di un rientro in questo Paese. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento, da un lato, in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ambasciata di Svizzera presente in Kosovo, dall'altro, in relazione all'indipendenza del Kosovo e alla cittadinanza dei ricorrenti, nell'ipotesi della possibilità per loro di ritornare in Serbia, e ad emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione.
E. 13 Visto l'esito del gravame, sono riscosse parzialmente delle spese processuali per un importo di CHF 300.- (art. 63 PA). Ritenuto che i ricorrenti sono assistiti in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto, è respinto.
- I punti 3 e 4 della decisione impugnata sono annullati.
- Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili in questa sede.
- Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) O._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1549/2009/ {T 0/2} Sentenza del 1° dicembre 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Emilia Antonioni, Daniel Schmid, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nata l'(...), B._______, nato il (...), C._______, nato il(...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), F._______, nato il (...), G._______, nato il (...), H._______, nata il (...), Kosovo, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 marzo 2009 / N (...). Fatti: A. Il 14 aprile 1999, il signor B._______, unitamente alla moglie A._______e il loro primo figlio - originari di I._______, rispettivamente di J._______ (Kosovo) nonché di etnia Ashkali, rispettivamente Rom con ultimo domicilio a K._______(Kosovo) - hanno presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. B. Con decisione del 7 giugno 2001, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha negato la qualità di rifugiato agli interessati. Ha, tuttavia, concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria, ritenuto che il loro allontanamento verso il Kosovo non era ragionevolmente esigibile, così come verso la Repubblica federativa di Yugoslava, quale alternativa di rifugio interno, avuto riguardo della loro appartenenza etnica e delle circostanze della fattispecie. C. Il 31 luglio 2006, gli interessati si sono resi irreperibili. A fronte della loro scomparsa, in data 14 maggio 2007, l'UFM ha comunicato all'autorità cantonale competente la revoca dell'ammissione provvisoria pronunciata il 7 giugno 2001 in favore degli interessati. D. Il 31 gennaio 2009, gli interessati, assieme ai loro sei figli minorenni, hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 e del 26 febbraio 2009), di essere rientrati a K._______ (Kosovo) nel (...) a causa di problemi di salute del marito e di essere scappati - dopo un mese - a L._______, nella regione di M._______ (Serbia), a seguito degli insulti, delle minacce, nonché dell'aggressione subita in casa da parte di alcuni albanesi. Dopo aver vissuto per circa due anni in un campo rom, gli interessati sarebbero espatriati nuovamente in maniera definitiva verso la Svizzera, a causa delle loro difficili condizioni economiche, rispettivamente perché i serbi gli intimavano di andarsene. E. Il 6 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo siccome lecita, esigibile e possibile, rilevando altresì la possibilità per i medesimi di ritornare a stabilirsi a M._______. F. Il 10 marzo 2009, gli interessati - per il tramite del loro patrocinatore - hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Il 13 marzo 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso e ad esprimersi sull'eventuale incidenza della proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, della Repubblica del Kosovo sulla fattispecie in esame. H. Il 1° aprile 2009, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. I. Il 20 aprile 2009, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica, sottolineando la situazione volatile nel proprio Paese, la quale necessiterebbe un esame approfondito dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato, da un lato, che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa e, dall'altro, ha considerato che i fatti posteriori alla conclusione della precedente procedura d'asilo addotti dai ricorrenti, non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinati per la concessione della protezione provvisoria. Infatti, il racconto degli insorgenti sarebbe vago, stereotipato, inattendibile e contraddittorio in più punti, come ad esempio sul luogo del loro soggiorno, sul numero degli aggressori, sulle armi in loro possesso durante l'aggressione, nonché sul momento della giornata in cui essa sarebbe avvenuta, nonché sulle circostanze dopo l'aggressione. Inoltre, l'UFM ha ritenuto che le probabilità di un pericolo concreto solo per motivi etnici per i Rom di lingua albanese, gli Ashkali e gli egiziani sarebbe esclusa, ritenuta la situazione ormai stabile in molti villaggi e distretti, i miglioramenti della convivenza interetnica e la garanzia per questi gruppi, in principio in tutto il Kosovo, della libertà di movimento e delle strutture medico-sociali. D'altronde, non esisterebbero motivi individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti in Kosovo. Infine, detto Ufficio ha rilevato la possibilità per i medesimi di rientrare a M._______, dove essi avrebbero vissuto dal 2006 fino al loro ritorno in Svizzera. 5. Nel gravame, i ricorrenti hanno fatto valere che le minacce e violenze subite costituirebbero fatti nuovi rilevanti che avrebbero dovuto condurre ad una decisione materiale. Le loro allegazioni corrisponderebbero, infatti, a quanto noto sulla difficile realtà delle minoranze etniche in Kosovo, mentre che le contraddizioni evidenziate dall'UFM sarebbero irrilevanti. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti hanno asserito che la decisione dell'UFM andrebbe annullata, in quanto violerebbe le indicazioni dettate dalla giurisprudenza, ritenuto che non risulta dagli atti che detto Ufficio abbia svolto un'indagine o una misura d'istruzione equivalente per valutare l'esigibilità del loro allontanamento. Inoltre, la situazione familiare delicata e fragile dei ricorrenti, la perdita della loro casa, nonché le pregiudicate possibilità di reinserimento in Kosovo - non avendo nessuna garanzia di mimino vitale e di alloggio - esporrebbero i ricorrenti al rischio concreto di trattamenti persecutori e discriminatori in caso di rientro in detto Paese, richiamate a tal proposito anche le osservazioni dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR). Infine, un loro rientro in Serbia sarebbe altrettanto ragionevolmente inesigibile, visto che sarebbero costretti a vivere in capannoni di fortuna e le condizioni di vita sarebbero inaccettabili. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. In aggiunta, l'autorità inferiore ha rilevato che la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non inciderebbe né sulla valutazione dei motivi d'asilo, né su quella dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, a seguito di tale fatto, la situazione degli interessati non avrebbe subito cambiamenti. D'altronde, il Kosovo è stato designato Paese esente da persecuzioni (Safe country) e, di conseguenza, la sua nuova costituzione concederebbe alle minoranze completi diritti. In detto Paese, inoltre, sarebbero presenti due missioni internazionali, nonché le forze internazionali di sicurezza e la Polizia del Kosovo che sarebbero in grado di proteggere le minoranze etniche. 7. Nella replica, gli insorgenti hanno sostanzialmente confermato le considerazioni già esposte con l'atto di ricorso. Inoltre, in relazione a quanto ritenuto in risposta dall'UFM, essi hanno fatto valere che, se la loro situazione non è cambiata rispetto alla prima procedura d'asilo, non vi sarebbe motivo per cui non gli debba essere concessa l'ammissione provvisoria, come sarebbe stato il caso allora. Essi hanno contestato che l'UFM abbia "attentamente" valutato i motivi d'asilo e l'esecuzione dell'allontanamento, senza aver svolto le indagini indicate dalla giurisprudenza. Nonostante l'inserimento del Kosovo nei Paesi sicuri, nella fattisecie si tratterebbe di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Tale decisione presupporrebbe l'accertamento della manifesta insussistenza di indizi di nuovi elementi per la qualità di rifugiato o la concessione dell'ammissione provvisoria, ciò che nel caso manifestamente non sussisterebbe. Infine, i ricorrenti hanno addotto che la presunzione di assenza di persecuzioni non sarebbe una presunzione assoluta e la situazione delle minoranze meriterebbe una particolare cautela. A loro avviso, spetterebbe esclusivamente a codesto Tribunale un eventuale mutamento di giurisprudenza in merito ai principi, da esso stabiliti, per la valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento per tali minoranze del Kosovo. Altrimenti, tali principi dovrebbero essere considerati perfettamente validi al momento della pronuncia della decisione impugnata. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 8.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 7 giugno 2001. 8.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi. all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, basti rilevare che gli insorgenti hanno reso dichiarazioni contraddittorie proprio sull'avvenimento principale addotto a sostegno della loro domanda d'asilo, ovvero l'aggressione che avrebbero subito nel (...), allorquando essi sarebbero rientrati a K._______. Il ricorrente ha affermato che tale fatto sarebbe avvenuto alle ore (...), senza tuttavia essere stato in grado di indicare né la data (mese e giorno) né perlomeno il periodo dell'anno (cfr. verbale d'audizione [1] del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7), mentre che la ricorrente ha dichiarato inizialmente che sarebbe successo a notte inoltrata (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 8) e successivamente un'ora circa dopo di pranzo (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 26 febbraio 2009 D50 pag. 6). Chiamati ad esprimersi su tali contraddizioni, i ricorrenti hanno confermato le loro versioni, senza saper dare una spiegazione alle dichiarazioni incongruenti dell'uno o dell'altra (cfr. verbale d'audizione [2] del ricorrente del 26 febbraio 2009 D2 pag. 1 e della ricorrente del 26 febbraio 2009 D100). Oltre al momento dei fatti, gli insorgenti si sono contraddetti anche sul luogo in cui l'aggressione sarebbe avvenuta. Il marito ha dichiarato che sarebbe avvenuta a casa loro, la quale era costituita da due camere che avrebbero retto e che si situerebbe vicino a quella della famiglia presso cui vivevano, in un villaggio nei pressi di K._______ (cfr. verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7 e [2] del 26 febbraio 2009 D6, D18, D42). Dal canto suo, la moglie ha affermato che al momento dell'aggressione si trovava a casa dei vicini dei suoi genitori a J._______ per poi rettificare ed affermare che i fatti si sarebbero svolti a K._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7) nella casa dei vicini di suo marito dove essi avrebbero vissuto (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 26 febbraio 2009 D27 e D51-54), dato che la loro casa sarebbe stata bruciata e della quale non sarebbe rimasto più niente (cfr. ibidem D31-34 pag. 5). Ancora una volta, chiamati a rispondere su tali contraddizioni, i ricorrenti hanno confermato le rispettive versioni senza spiegazione alcuna (cfr. verbale d'audizione [2] del ricorrente del 26 febbraio 2009 D2 e della ricorrente D100 pag. 10). Le contraddizioni rilevate, considerato che vertono su punti essenziali del racconto degli insorgenti, non possono di certo essere ritenute come irrilevanti, secondo quanto essi hanno invece preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). Tali contraddizioni bastano manifestamente a concludere all'inverosimiglianza dell'intera vicenda addotta dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo, senza che sia necessario enumerare ulteriori elementi d'inattendibilità. Infine, è d'uopo constatare che delle semplici e generali allegazioni quanto alle presunte e note discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche - di cui i ricorrenti si prevalgono (cfr. ricorso pag. 2) - non bastano a dimostrare l'esistenza per i ricorrenti di un pericolo d'esposizione a persecuzioni in Kosovo a causa della loro etnia. In considerazione di quanto precede, dunque, i motivi fatti valere dagli insorgenti nell'ambito della procedura in esame sono da considerare inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi o determinanti per la concessione provvisoria della protezione. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 11.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2006] n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.). 11.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. 11.3 Questo Tribunale rileva inoltre che al momento della pronuncia della decisione impugnata era nota all'autorità inferiore la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo dei Rom, Ashkali e "Egiziani" è stata considerata di principio come ragionevolmente esigibile nella misura in cui sia stato preventivamente stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Kosovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte (cfr. DTAF 2007/10). 11.4 Per quanto attiene all'etnia dei ricorrenti, l'UFM ha in questa procedura d'asilo riconosciuto l'appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom. Per contro, nella prima procedura d'asilo, era stato constatato - sulla base dell'esame LINGUA (cfr. agli atti A 12/8 I° domanda d'asilo) che essi apparterrebbero all'etnia Ashkali. La questione dell'appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom o Ashkali può essere comunque lasciata indecisa, ritenuto che, secondo quanto esposto ai considerandi precedenti (cfr. consid. 11. 2 e 11.3), valgono le medesime esigenze per le due etnie. 11.5 Contrariamente alla giurisprudenza sopraevocata, l'UFM non ha effettuato alcuna indagine ai sensi del considerando 11.3 della presente. Tuttavia, le citate indagini sulla situazione sanitaria, familiare, sociale e professionale in Kosovo erano in ogni caso indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2007/10). Solo una tale misura d'istruzione avrebbe permesso di assicurare con sufficiente precisione e certezza l'esistenza di una rete familiale e sociale suscettibile di accogliere ed occuparsi dei ricorrenti, nonché di assicurare le possibilità di reinserimento professionale in Kosovo al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. Peraltro, nulla lascia presumere che gli insorgenti avessero, o abbiano, dei legami particolarmente stretti con la maggioranza albanese nel loro Paese d'origine (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.3 pag. 111). Non soccorre peraltro l'UFM il fatto che gli insorgenti provengano da I._______, rispettivamente da J._______ (Kosovo), visto che la giurisprudenza sopraccitata non prevede eccezioni alla regola delle indagini complementari a seconda del luogo di provenienza degli interessati all'interno del Kosovo. Peraltro, è d'uopo constatare che i ricorrenti sono giunti in Svizzera per la prima volta nel 1999, rimanendovi per ben quasi otto anni al beneficio dell'ammissione provvisoria (cfr. agli atti). Essi, dopo il loro rientro in Kosovo nel (...), sarebbero rimasti soltanto un mese, rispettivamente sei mesi in detto Paese, prima di trasferirsi a M._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pagg. 7-8, del 26 febbraio 2009 D13-14/D41; verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pagg. 2, 7 e 8 e [1] del 26 febbraio 2009 D6). Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia una sorella a N._______, che li avrebbe ospitati e dei vicini di casa a K._______ che li avrebbero aiutati non assicura, di per sé, che essi possano essere ospitati ulteriormente e possano essere sostenuti dal punto di vista finanziario in caso di rientro in Patria. Gli insorgenti hanno peraltro dichiarato che la loro casa sarebbe stata in parte demolita, che per questo avrebbero vissuto presso i vicini e, infine, che sarebbero stati soltanto una notte rispettivamente ogni tanto dalla sorella del ricorrente a N._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 8 e del 26 febbraio 2009 D29, noncé verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7, del 26 febbraio 2009 D27, 32 e 47 e D3 del secondo verbale del 26 febbraio 2009). Per di più, una parte dei parenti degli insorgenti si trovano in altri Paesi, quali la Svizzera, Germania e Montenegro, mentre che un'altra parte in Serbia o in Kosovo, di cui tuttavia i ricorrenti non sono in grado di indicare l'indirizzo (cfr. verbale del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 3 e della ricorrente pag. 3; verbale d'audizione del ricorrente [1] del 26 febbraio 2009 D13-14, 17 e della ricorrente D17-20). Infine, si osserva che i ricorrenti hanno a loro carico ben sei figli, ancora in tenera età, ciò che presuppone che la loro madre non possa trovare un'attività lucrativa, bensì debba occuparsi di loro totalmente, tanto più che non ha una formazione - indipendentemente dal fatto che sappia leggere e scrivere - e non ha mai lavorato (cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 2 e del 26 febbraio 2009 D21-24). D'altro lato, il fatto che il marito ha avuto a disposizione dei risparmi, non è sufficiente a concludere che egli possa riuscire a reinserirsi professionalmente, non avendo peraltro una formazione scolastica o professionale e non avendo mai svolto un'attività lucrativa nel suo Paese, se non la vendita di "pacchetti", cartoni (cfr. verbale d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 2, [1] del 26 febbraio 2009 D25 e della ricorrente del 26 febbraio 2009 D26) - ed assicurare, di conseguenza, un adeguato sostentamento alla sua famiglia in Kosovo. 11.6 Il TAF constata perdipiù che l'UFM nella decisione impugnata ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero la possibilità di ristabilirsi a M._______ (Serbia), dove essi avrebbero vissuto - in alloggi messi a loro disposizione, unitamente al padre del ricorrente - dal (...) fino al loro arrivo in Svizzera nel 2009 e dove avrebbero ricevuto dalle autorità serbe periodicamente (...) Euro. A dire dell'UFM, inoltre, il ricorrente avrebbe potuto usufruire delle strutture ospedaliere e vendere scatole per provvedere al sostentamento della sua famiglia, mentre i figli avrebbero avuto la possibilità di andare a scuola. A tal proposito, codesto Tribunale osserva che l'esistenza di un'alternativa di soggiorno, così come ritenuta dall'UFM - non costituisce un'alternativa di soggiorno interna allo stesso Paese nella fattispecie, bensì una possibilità di stabilirsi fuori dal Kosovo in uno Stato Terzo, ovvero la Serbia, a seguito appunto della proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, della Repubblica del Kosovo. La Serbia tra l'altro non ha ad oggi riconosciuto il Kosovo, quale nuovo Stato. Inoltre, per decidere dell'ammissibilità di tale possibilità non è sufficiente limitarsi all'analisi della situazione personale dei ricorrenti in suddetto Paese - come ha ritenuto l'UFM - bensì occorre chinarsi sulla questione della cittadinanza degli insorgenti, in base agli accertamenti necessari in merito (cfr. le sentenze del TAF D-9817/2006 del 30 settembre 2009 consid. 11 pag. 9; E-3307/2006 del 12 maggio 2009 consid. 6 pag. 15). Nella fattispecie, l'UFM non si è adoperato all'accertamento della cittadinanza dei ricorrenti riguardo al loro allontanamento verso la Serbia. Di conseguenza, la soluzione dell'UFM non può essere condivisa da codesto Tribunale, secondo cui, visto quanto sopra, sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione del loro allontanamento in Serbia. 11.7 Pertanto, la decisione impugnata - nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Kosovo e la possibilità di stabilirsi a M._______ (Serbia) - incorre nell'annullamento. 12. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore, se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Come precedentemente considerato, tale non è il caso nella presente fattispecie. In effetti, da un lato mancano palesemente le indagini sulla situazione sanitaria, familiare, sociale e professionale in Kosovo indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2007/10), dall'altro, la situazione fattuale del Kosovo è, nel frattempo, mutata in modo decisivo. Il 17 febbraio 2008, il Kosovo ha autoproclamato la propria indipendenza e alcune componenti rappresentative della comunità internazionale - fra cui la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia, gli Stati Uniti e, per ciò che qui maggiormente interessa, la Svizzera (quest'ultima il 27 febbraio 2008) - hanno riconosciuto il nuovo Stato. L'UFM dovrà esaminare le conseguenze del riconoscimento del Kosovo, quale Stato indipendente, da parte della Svizzera nel del caso di specie, non potendo senz'altro argomentare un eventuale allontanamento in un altro Paese - come la Serbia - quale alternativa di soggiorno interna. Andrà pure accertata la questione della cittadinanza - o della doppia cittadinanza - dei ricorrenti e dovrà essere precisata la questione dell'adempimento alle condizioni per ottenere la cittadinanza serba, come anche lo statuto dei ricorrenti in Serbia durante il loro soggiorno di due anni e la possibilità di un rientro in questo Paese. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento, da un lato, in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ambasciata di Svizzera presente in Kosovo, dall'altro, in relazione all'indipendenza del Kosovo e alla cittadinanza dei ricorrenti, nell'ipotesi della possibilità per loro di ritornare in Serbia, e ad emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. 13. Visto l'esito del gravame, sono riscosse parzialmente delle spese processuali per un importo di CHF 300.- (art. 63 PA). Ritenuto che i ricorrenti sono assistiti in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto, è respinto. 2. I punti 3 e 4 della decisione impugnata sono annullati. 3. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 4. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili in questa sede. 6. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) O._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: