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D-1153/2023

D-1153/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-15 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) maggio 2022. A.b Il (…) maggio 2022 con il richiedente si è tenuto il verbale sul rileva- mento dei suoi dati personali, allorché invece il (…) maggio 2022, egli è stato sentito nell’ambito di un colloquio Dublino. Il (…) settembre 2022 ri- spettivamente il (…) settembre 2022, l’interessato ha potuto esporre i suoi motivi d’asilo nel contesto di due audizioni, tenutesi, come da sua richiesta, in presenza di un team composto di soli uomini. Nell’ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richie- dente ha narrato di essere originario di B._______, nel C._______ (a […] della Nigeria). Dopo gli studi obbligatori, avrebbe frequentato (…) di D._______, nell’ E._______ a partire dal (…) del (…), con indirizzo in (…). Il (…), nel contesto di una (…) tenutasi all’(…), il ricorrente avrebbe cono- sciuto F._______, un (…). Quest’ultimo, da allora e con il consenso dell’in- sorgente, lo avrebbe chiamato al telefono, nonché supportato dal profilo finanziario. Nel corso dei mesi di (…) e (…), si sarebbero poi visti in hotel a G._______, per degli incontri sessuali. Il (…), in occasione di un loro in- contro nel perimetro dell’(…), un superiore dell’interessato, H._______, li avrebbe sorpresi, fotografati e filmati. La sera del medesimo giorno, H._______, dopo aver maltrattato il ricorrente, gli avrebbe chiesto chi fosse l’uomo con il quale lo avrebbe sorpreso quel giorno, mostrandogli succes- sivamente le riprese fotografiche e video, e minacciandolo di mostrare il video alle autorità della (…), se egli non avesse collaborato fornendogli il contatto di tale suo amico ricco. L’interessato, gli avrebbe quindi dato il contatto di F._______. In seguito, il medesimo (…), lo avrebbe continuato a maltrattare ed a tormentare. Il giorno successivo F._______ lo avrebbe contattato chiedendogli le ragioni del fatto che un (…) lo avrebbe chiamato, minacciato e ricattato, dicendo che egli avrebbe avuto le prove della sua relazione omosessuale con l’interessato e che se non avesse versato la somma richiesta, avrebbe svelato la stessa. In seguito, dopo qualche giorno, avrebbe nuovamente ricevuto due telefonate da parte di F._______, il quale lo avrebbe rassicurato, riportandogli che avrebbe tro- vato una soluzione alla problematica. Il (…) successivo, al posto di H._______, si sarebbe presentato in (…) un altro (…) I._______, che avrebbe chiesto all’insorgente di seguirlo nella (…), dove vi erano già altri (…) che lo aspettavano. Ivi, lo avrebbero interrogato circa la (…) di H._______, maltrattandolo ed intimandogli di contattare il suo “amico

D-1153/2023 Pagina 3 ricco”. Il giorno successivo, l’(…), l’insorgente avrebbe notato che le per- sone intorno parlavano di lui, lo avrebbero guardato in modo strano, ostile. Pertanto, per trascorrere la notte si sarebbe spostato nella (…), in un (…), rimanendovi per qualche giorno. Nel (…), un suo compagno di (…) ed amico, lo avrebbe contattato, riportandogli come la notizia della sua omo- sessualità si stava diffondendo e che la polizia lo stava cercando. Durante la sera, sarebbe finalmente riuscito a ricontattare F._______, che gli avrebbe chiesto di raggiungerlo a G._______. Allorché si sarebbero incon- trati, quest’ultimo gli avrebbe riportato di essere stato costretto a (…) di H._______, lasciandolo (…), che lo avrebbero (…). Su consiglio di F._______, l’interessato avrebbe così risieduto, dal (…) fino all’espatrio av- venuto il (…), a J._______, in un appartamento messogli a disposizione da F._______ Mentre soggiornava nello stesso, avrebbe sentito in un’occa- sione la madre, che gli avrebbe riportato di essere venuta a sapere della sua omosessualità e che non avrebbe più voluto avere a che fare con lui. In seguito, avrebbe ricevuto una telefonata da F._______, che gli avrebbe riferito di essere stato convocato in polizia, che la situazione era critica e che per questo, lo avrebbe messo in contatto con un passatore per potersi recare in K._______. Quest’ultimo avrebbe così procurato i biglietti aerei ed i visti necessari ed il (…), l’interessato sarebbe espatriato via aerea da J._______, dapprima verso il L._______, poi giungendo in M._______ il (…). Da qui si sarebbe spostato in Svizzera. Una volta arrivato in territorio elvetico, avrebbe sentito uno dei fratelli, che gli avrebbe inviato la fotografia della convocazione di polizia ricevuta dalla madre, consegnata dal ricor- rente quale mezzo di prova. Polizia che lo avrebbe cercato anche al suo domicilio. In caso di un suo ritorno in Nigeria, egli teme di essere condan- nato a (…) di prigione, per il suo coinvolgimento in una relazione omoses- suale e nel caso di una (…), quindi di essere arrestato, posto in detenzione, nonché molestato e torturato. A supporto dei suoi asserti egli ha presentato la copia del suo passaporto nigeriano (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1); l’originale della tessera dell’(…) (cfr. MdP n. 2) e la fotocopia della lettera di convoca- zione in polizia del (…) (cfr. MdP n. 3). A.c Con decisione del 12 ottobre 2022 dell’autorità inferiore, il richiedente è stato attribuito alla procedura ampliata. B. Per il tramite della decisione del 31 gennaio 2023 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-35/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo,

D-1153/2023 Pagina 4 nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del predetto provvedimento. C. Con ricorso del 28 febbraio 2023, l’interessato è insorto al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell’autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subor- dine, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, mentre che in secondo subordine, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell’istruzione e per nuova decisione. Contestual- mente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, nonché di gratuito patrocinio, con la designazione del rappresentante legale quale suo patrocinatore d’ufficio. D. Per mezzo della decisione incidentale del 9 giugno 2023, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, statuendo inoltre che sulla domanda di assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali e di gratuito patrocinio, si deciderà in prosieguo di procedura rispettivamente nella decisione finale. Altresì, il Tribunale ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta entro il 26 giugno 2023. E. L’autorità inferiore ha presentato il suo memoriale responsivo in data 15 giugno 2023, proponendo il respingimento del ricorso e ribadendo es- senzialmente le motivazioni e conclusioni espresse nella sua decisione. F. Il ricorrente ha avuto modo di inoltrare la sua replica il 12 luglio 2023, men- tre che l’autorità sindacata ha duplicato il 4 agosto 2023. Nelle prese di po- sizione rispettive, le parti hanno reiterato le loro precedenti osservazioni e conclusioni. G. Ne è seguito un secondo scambio di scritti tra le parti, con la presentazione della triplica dell’insorgente il 22 agosto 2023 e delle osservazioni di qua- druplica della SEM in data 5 settembre 2023, che hanno essenzialmente riconfermato le precedenti considerazioni e conclusioni. Quest’ultima presa

D-1153/2023 Pagina 5 di posizione, è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 13 settembre 2023, nella quale si è pure deciso la chiu- sura dello scambio di scritti. H. Per quanto concerne lo stato di salute, il ricorrente è stato sottoposto a diverse visite mediche. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

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E. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha qualificato gli eventi nar- rati dall’insorgente, come irrilevanti ai sensi dell’asilo. Difatti, i due episodi in cui sarebbe stato maltrattato da (…) o (…) presso l’(…), sarebbero da ricondurre a dei singoli e isolati eventi, legati nel primo episodio alla volontà di estorcere del denaro all’uomo con cui egli aveva una relazione e nel secondo caso al loro risentimento, credendolo coinvolto nella (…) di H._______ Altresì, non configurerebbe persecuzione la sua semplice con- vocazione in polizia nell’ambito delle indagini sulla (…) di H._______ Inol- tre, da parte di terzi egli avrebbe subito dei pregiudizi a causa della sua omosessualità, in due uniche occasioni. Ovvero, la prima volta, allorché avrebbe riscontrato sguardi ostili da parte dei (…) in (…) e la seconda volta, quando avrebbe discusso con la madre al telefono e quest’ultima gli avrebbe detto che ella non voleva più avere nulla a che fare con lui, sen- tendo inoltre in sottofondo il fratello che lo malediceva. Queste due occa- sioni, non rappresenterebbero però, per mancanza d’intensità sufficiente, una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha ritenuto che il suo timore di una persecuzione derivante dal (…) ed (…) di H._______ da parte delle autorità nigeriane, non sia fondato. Egli po- trebbe difatti agevolmente dimostrare la sua innocenza nonché sarebbe espatriato legalmente, con il suo passaporto originale, dall’aeroporto inter- nazionale di J._______. Riguardo al suo timore di subire una persecuzione in ragione della sua omosessualità, anche il medesimo non sussisterebbe a mente dell’autorità inferiore. Difatti, egli non avrebbe subito in passato alcuna persecuzione a causa di tale motivo. Segnatamente, il fatto di avere incontrato degli sguardi ostili nell’ambiente dell’(…) sarebbe circoscritto, e non vi sarebbe motivo di credere che egli subirà altro per questo in futuro, altrove in Nigeria. Peraltro, il fatto che la madre ed il fratello non abbiano accolto con entusiasmo la notizia della sua omosessualità, sarebbe com- prensibile. A tal proposito, egli non dovrebbe per forza intrattenere delle relazioni famigliari, essendo adulto ed indipendente, ed in ogni caso, non vi sarebbero ragioni di credere che i predetti membri famigliari gli creino dei problemi nel futuro, men che meno che attuino una persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, anche il suo timore di essere arrestato in futuro a causa della sua omosessualità, non sarebbe fondato, proprio in quanto egli non ha mai subito nulla in passato, non ha mai ostentato tale sua condizione, né manifestato la volontà di contrarre un matrimonio omosessuale o un’unione civile, come neppure aderito ad organizzazioni o a manifesta- zioni a sostegno dell’omosessualità in Nigeria. Non esisterebbe inoltre al- cuna denuncia a suo carico per tale motivo. A riprova della relatività del suo timore, egli non avrebbe tra l’altro neppure saputo citare la legge di riferi- mento per cui lui temerebbe di essere arrestato, né sarebbe stato in grado

D-1153/2023 Pagina 7 di menzionare una persona in particolare che sarebbe stata arrestata per tale motivo. In relazione poi alla documentazione presentata, la stessa non contribuirebbe né a rendere verosimili, né rilevanti, i motivi d’asilo da lui fatti valere. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità inferiore, l’ha rite- nuta ammissibile, esigibile – sia per quanto concerne la situazione vigente nel suo Paese d’origine, sia attinente alla sua situazione personale – non- ché possibile.

E. 4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha innanzitutto rilevato che la SEM, nella propria decisione, non si è pronunciata circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo da lui addotti. Tuttavia, l’autorità inferiore non lo avrebbe mai con- frontato con eventuali incongruenze o contraddizioni e dall’analisi della ri- levanza effettuata dall’autorità inferiore, si potrebbero stabilire dei fatti giu- ridicamente pertinenti, che egli ha elencato (cfr. p.to IV/1, pag. 8 del ri- corso). Proseguendo, l’insorgente ha osservato che nella decisione avver- sata, l’autorità sindacata non avrebbe esaminato la condizione delle per- sone LGBTQIA+ (acronimo per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali; dove il “+” indica tutte quelle identità di ge- nere e orientamenti sessuali non eterosessuali e non binarie che non rien- trano nelle lettere dell’acronimo precitato) in Nigeria ed i rischi che esse correrebbero, sia ai fini dell’accertamento della qualità di rifugiato al ricor- rente per appartenenza ad un gruppo sociale determinato, sia per l’esame dell’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento. In particolare sussisterebbe, in capo all’autorità inferiore, un obbligo di accertare d’ufficio i fatti rilevanti, che essa non avrebbe adempiuto, con riferimento all’esi- stenza di persecuzioni poste in essere da attori statali e non statali nei con- fronti delle persone LGBTQIA + in Nigeria, nonché un obbligo di motiva- zione della decisione impugnata (cfr. p.to IV/3.6 seg., pag. 15 del ricorso). A tal proposito, sarebbe irrilevante, ai fini dell’identificazione del profilo di rischio dell’insorgente, che egli conosca o meno le norme che nel suo Paese incriminerebbero gli omosessuali o il nome di coloro che sono stati arrestati per tale motivo, come preteso dalla SEM. In seguito, egli ha espo- sto varie fonti di organismi internazionali e nazionali in merito ai pregiudizi a cui le persone suddette andrebbero incontro in Nigeria da parte delle autorità e di attori non statali, nonché a supporto del fatto che esse sareb- bero private di qualsiasi tutela da parte delle autorità nigeriane per delle persecuzioni commesse da terzi (cfr. p.to IV/2.3 segg., pag. 9 segg. del ricorso). In un passo successivo, egli ha ritenuto che la SEM abbia omesso di compiere un accertamento esatto e completo del suo profilo di rischio complessivo, limitandosi invece ad un esame atomizzato di singoli episodi

D-1153/2023 Pagina 8 da lui riferiti (cfr. p.to IV/3.1 segg., pag. 13 segg. del ricorso). In particolare, l’insorgente ha sottolineato come il suo orientamento sessuale sia divenuto di pubblico dominio, e per il fatto che sarebbe stato fotografato e filmato con F._______ esisterebbe pure la prova che egli ha intrattenuto una rela- zione omosessuale. Inoltre, la polizia nigeriana lo ricercherebbe e lo avrebbe convocato per la (…) di H._______, e avrebbe già convocato an- che F._______ Tali elementi, renderebbero assai probabile che in caso di un suo ritorno in Nigeria, vista la descritta condizione delle persone LGBTQIA+, egli andrebbe incontro a persecuzioni statali o non statali rile- vanti ai sensi dell’asilo. Altresì, sempre nel caso di un suo rientro nel Paese d’origine, egli non potrebbe esprimere pienamente il suo orientamento ses- suale, elemento determinante della sua personalità, ciò che si tradurrebbe in una forma di pressione psichica insopportabile (cfr. p.to IV/3.9, pag. 16 seg. del ricorso). In subordine, egli ha rilevato che la SEM avrebbe omesso, a torto, di pren- dere in considerazione le condizioni delle persone LGBTQIA+ in Nigeria, e la sua omosessualità, anche in relazione alla valutazione dell’ammissibilità e dell’esigibilità della misura d’allontanamento (cfr. p.to IV/4.1 segg., pag. 17 segg. del ricorso). In particolare, l’autorità inferiore non avrebbe esaminato l’effettività dell’accessibilità alle cure di persone LGBTQIA+, nonché del reinserimento professionale e alloggiativo del ricorrente, a causa della sua omosessualità. Peraltro, egli non avrebbe alcuna rete fa- migliare che lo supporterebbe in Nigeria, a causa della conoscenza del suo orientamento sessuale. Un suo allontanamento nel predetto Paese, risul- terebbe pertanto inammissibile ed inesigibile.

E. 5.1 Il ricorrente si è prevalso, nel suo memoriale ricorsuale, di un incom- pleto ed inesatto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti come pure di una motivazione carente della decisione avversata. Tali censure sono da esaminare preliminarmente, in quanto possono condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

E. 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo

D-1153/2023 Pagina 9 particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’istru- zione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rela- tivi riferimenti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.4 In casu, la SEM nella decisione impugnata, ha praticamente tralasciato un’analisi sulla verosimiglianza. Non di meno essa introduce degli aspetti di verosimiglianza, allorché rimarca un’incoerenza nelle dichiarazioni dell’insorgente riguardo al momento in cui la sua omosessualità sarebbe divenuta di pubblico dominio (cfr. p.to II/1, pag. 4 della decisione impu- gnata), come pure allorché si esprime riguardo ai mezzi di prova, che “[…] non contribuiscono a rendere verosimili né rilevanti, i suoi motivi d’asilo” (cfr. p.to II/3, pag. 6 della decisione impugnata).

A mente del Tribunale, permanendo qualche dubbio sull’effettiva omoses- sualità del ricorrente, sarebbe d’uopo che l’autorità inferiore sottoponga an- cora in modo più approfondito ad un’analisi di verosimiglianza le allegazioni del ricorrente. In altre parole, nel caso di specie, in quanto l’amministra- zione delle prove risulta essere troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale annulla la decisione della SEM del 31 gennaio 2023 e ritrasmette gli atti di causa all’autorità inferiore, invitandola in particolare ad esaminare in maniera approfondita – se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche – se il ricorrente abbia reso o meno verosimile in particolare che la sua omosessualità è divenuta di dominio pubblico, ed in quali proporzioni, nonché se sussista o meno una convocazione in polizia per il medesimo ed a quale scopo. Una volta risposto anche a questi punti giuridicamente rilevanti per la fattispecie, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedi- mento.

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E. 6 Alla luce dell’esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure.

E. 7 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.

E. 8.1 In seguito, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronun- cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 8.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa e tenendo conto inoltre del fatto che il rappresentante legale dell’insorgente è già indennizzato per la consulenza e la rappresentanza legale nell’ambito della procedura dinnanzi all’autorità inferiore e fino al passaggio alla pro- cedura ampliata secondo gli art. 102k e 102l LAsi, in CHF 400.– (disborsi compresi, art. 7 TS-TAF e art. 14 cpv. 2 TS-TAF), a carico dell’autorità in- feriore.

E. 8.3 Di conseguenza, l’istanza di gratuito patrocinio ex art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, con la nomina del rappresentante legale quale patrocinatore d’ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d’oggetto.

E. 9 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con

D-1153/2023 Pagina 11 ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1153/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 31 gennaio 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 400.– a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1153/2023 Sentenza del 15 gennaio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, rappresentato da Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 gennaio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) maggio 2022. A.b Il (...) maggio 2022 con il richiedente si è tenuto il verbale sul rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece il (...) maggio 2022, egli è stato sentito nell'ambito di un colloquio Dublino. Il (...) settembre 2022 rispettivamente il (...) settembre 2022, l'interessato ha potuto esporre i suoi motivi d'asilo nel contesto di due audizioni, tenutesi, come da sua richiesta, in presenza di un team composto di soli uomini. Nell'ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha narrato di essere originario di B._______, nel C._______ (a [...] della Nigeria). Dopo gli studi obbligatori, avrebbe frequentato (...) di D._______, nell' E._______ a partire dal (...) del (...), con indirizzo in (...). Il (...), nel contesto di una (...) tenutasi all'(...), il ricorrente avrebbe conosciuto F._______, un (...). Quest'ultimo, da allora e con il consenso dell'insorgente, lo avrebbe chiamato al telefono, nonché supportato dal profilo finanziario. Nel corso dei mesi di (...) e (...), si sarebbero poi visti in hotel a G._______, per degli incontri sessuali. Il (...), in occasione di un loro incontro nel perimetro dell'(...), un superiore dell'interessato, H._______, li avrebbe sorpresi, fotografati e filmati. La sera del medesimo giorno, H._______, dopo aver maltrattato il ricorrente, gli avrebbe chiesto chi fosse l'uomo con il quale lo avrebbe sorpreso quel giorno, mostrandogli successivamente le riprese fotografiche e video, e minacciandolo di mostrare il video alle autorità della (...), se egli non avesse collaborato fornendogli il contatto di tale suo amico ricco. L'interessato, gli avrebbe quindi dato il contatto di F._______. In seguito, il medesimo (...), lo avrebbe continuato a maltrattare ed a tormentare. Il giorno successivo F._______ lo avrebbe contattato chiedendogli le ragioni del fatto che un (...) lo avrebbe chiamato, minacciato e ricattato, dicendo che egli avrebbe avuto le prove della sua relazione omosessuale con l'interessato e che se non avesse versato la somma richiesta, avrebbe svelato la stessa. In seguito, dopo qualche giorno, avrebbe nuovamente ricevuto due telefonate da parte di F._______, il quale lo avrebbe rassicurato, riportandogli che avrebbe trovato una soluzione alla problematica. Il (...) successivo, al posto di H._______, si sarebbe presentato in (...) un altro (...) I._______, che avrebbe chiesto all'insorgente di seguirlo nella (...), dove vi erano già altri (...) che lo aspettavano. Ivi, lo avrebbero interrogato circa la (...) di H._______, maltrattandolo ed intimandogli di contattare il suo "amico ricco". Il giorno successivo, l'(...), l'insorgente avrebbe notato che le persone intorno parlavano di lui, lo avrebbero guardato in modo strano, ostile. Pertanto, per trascorrere la notte si sarebbe spostato nella (...), in un (...), rimanendovi per qualche giorno. Nel (...), un suo compagno di (...) ed amico, lo avrebbe contattato, riportandogli come la notizia della sua omosessualità si stava diffondendo e che la polizia lo stava cercando. Durante la sera, sarebbe finalmente riuscito a ricontattare F._______, che gli avrebbe chiesto di raggiungerlo a G._______. Allorché si sarebbero incontrati, quest'ultimo gli avrebbe riportato di essere stato costretto a (...) di H._______, lasciandolo (...), che lo avrebbero (...). Su consiglio di F._______, l'interessato avrebbe così risieduto, dal (...) fino all'espatrio avvenuto il (...), a J._______, in un appartamento messogli a disposizione da F._______ Mentre soggiornava nello stesso, avrebbe sentito in un'occasione la madre, che gli avrebbe riportato di essere venuta a sapere della sua omosessualità e che non avrebbe più voluto avere a che fare con lui. In seguito, avrebbe ricevuto una telefonata da F._______, che gli avrebbe riferito di essere stato convocato in polizia, che la situazione era critica e che per questo, lo avrebbe messo in contatto con un passatore per potersi recare in K._______. Quest'ultimo avrebbe così procurato i biglietti aerei ed i visti necessari ed il (...), l'interessato sarebbe espatriato via aerea da J._______, dapprima verso il L._______, poi giungendo in M._______ il (...). Da qui si sarebbe spostato in Svizzera. Una volta arrivato in territorio elvetico, avrebbe sentito uno dei fratelli, che gli avrebbe inviato la fotografia della convocazione di polizia ricevuta dalla madre, consegnata dal ricorrente quale mezzo di prova. Polizia che lo avrebbe cercato anche al suo domicilio. In caso di un suo ritorno in Nigeria, egli teme di essere condannato a (...) di prigione, per il suo coinvolgimento in una relazione omosessuale e nel caso di una (...), quindi di essere arrestato, posto in detenzione, nonché molestato e torturato. A supporto dei suoi asserti egli ha presentato la copia del suo passaporto nigeriano (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1); l'originale della tessera dell'(...) (cfr. MdP n. 2) e la fotocopia della lettera di convocazione in polizia del (...) (cfr. MdP n. 3). A.c Con decisione del 12 ottobre 2022 dell'autorità inferiore, il richiedente è stato attribuito alla procedura ampliata. B. Per il tramite della decisione del 31 gennaio 2023 - notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-35/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. Con ricorso del 28 febbraio 2023, l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell'autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, mentre che in secondo subordine, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione e per nuova decisione. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la designazione del rappresentante legale quale suo patrocinatore d'ufficio. D. Per mezzo della decisione incidentale del 9 giugno 2023, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, statuendo inoltre che sulla domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali e di gratuito patrocinio, si deciderà in prosieguo di procedura rispettivamente nella decisione finale. Altresì, il Tribunale ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta entro il 26 giugno 2023. E. L'autorità inferiore ha presentato il suo memoriale responsivo in data 15 giugno 2023, proponendo il respingimento del ricorso e ribadendo essenzialmente le motivazioni e conclusioni espresse nella sua decisione. F. Il ricorrente ha avuto modo di inoltrare la sua replica il 12 luglio 2023, mentre che l'autorità sindacata ha duplicato il 4 agosto 2023. Nelle prese di posizione rispettive, le parti hanno reiterato le loro precedenti osservazioni e conclusioni. G. Ne è seguito un secondo scambio di scritti tra le parti, con la presentazione della triplica dell'insorgente il 22 agosto 2023 e delle osservazioni di quadruplica della SEM in data 5 settembre 2023, che hanno essenzialmente riconfermato le precedenti considerazioni e conclusioni. Quest'ultima presa di posizione, è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 13 settembre 2023, nella quale si è pure deciso la chiusura dello scambio di scritti. H. Per quanto concerne lo stato di salute, il ricorrente è stato sottoposto a diverse visite mediche. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dall'insorgente, come irrilevanti ai sensi dell'asilo. Difatti, i due episodi in cui sarebbe stato maltrattato da (...) o (...) presso l'(...), sarebbero da ricondurre a dei singoli e isolati eventi, legati nel primo episodio alla volontà di estorcere del denaro all'uomo con cui egli aveva una relazione e nel secondo caso al loro risentimento, credendolo coinvolto nella (...) di H._______ Altresì, non configurerebbe persecuzione la sua semplice convocazione in polizia nell'ambito delle indagini sulla (...) di H._______ Inoltre, da parte di terzi egli avrebbe subito dei pregiudizi a causa della sua omosessualità, in due uniche occasioni. Ovvero, la prima volta, allorché avrebbe riscontrato sguardi ostili da parte dei (...) in (...) e la seconda volta, quando avrebbe discusso con la madre al telefono e quest'ultima gli avrebbe detto che ella non voleva più avere nulla a che fare con lui, sentendo inoltre in sottofondo il fratello che lo malediceva. Queste due occasioni, non rappresenterebbero però, per mancanza d'intensità sufficiente, una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che il suo timore di una persecuzione derivante dal (...) ed (...) di H._______ da parte delle autorità nigeriane, non sia fondato. Egli potrebbe difatti agevolmente dimostrare la sua innocenza nonché sarebbe espatriato legalmente, con il suo passaporto originale, dall'aeroporto internazionale di J._______. Riguardo al suo timore di subire una persecuzione in ragione della sua omosessualità, anche il medesimo non sussisterebbe a mente dell'autorità inferiore. Difatti, egli non avrebbe subito in passato alcuna persecuzione a causa di tale motivo. Segnatamente, il fatto di avere incontrato degli sguardi ostili nell'ambiente dell'(...) sarebbe circoscritto, e non vi sarebbe motivo di credere che egli subirà altro per questo in futuro, altrove in Nigeria. Peraltro, il fatto che la madre ed il fratello non abbiano accolto con entusiasmo la notizia della sua omosessualità, sarebbe comprensibile. A tal proposito, egli non dovrebbe per forza intrattenere delle relazioni famigliari, essendo adulto ed indipendente, ed in ogni caso, non vi sarebbero ragioni di credere che i predetti membri famigliari gli creino dei problemi nel futuro, men che meno che attuino una persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, anche il suo timore di essere arrestato in futuro a causa della sua omosessualità, non sarebbe fondato, proprio in quanto egli non ha mai subito nulla in passato, non ha mai ostentato tale sua condizione, né manifestato la volontà di contrarre un matrimonio omosessuale o un'unione civile, come neppure aderito ad organizzazioni o a manifestazioni a sostegno dell'omosessualità in Nigeria. Non esisterebbe inoltre alcuna denuncia a suo carico per tale motivo. A riprova della relatività del suo timore, egli non avrebbe tra l'altro neppure saputo citare la legge di riferimento per cui lui temerebbe di essere arrestato, né sarebbe stato in grado di menzionare una persona in particolare che sarebbe stata arrestata per tale motivo. In relazione poi alla documentazione presentata, la stessa non contribuirebbe né a rendere verosimili, né rilevanti, i motivi d'asilo da lui fatti valere. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore, l'ha ritenuta ammissibile, esigibile - sia per quanto concerne la situazione vigente nel suo Paese d'origine, sia attinente alla sua situazione personale - nonché possibile. 4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha innanzitutto rilevato che la SEM, nella propria decisione, non si è pronunciata circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo da lui addotti. Tuttavia, l'autorità inferiore non lo avrebbe mai confrontato con eventuali incongruenze o contraddizioni e dall'analisi della rilevanza effettuata dall'autorità inferiore, si potrebbero stabilire dei fatti giuridicamente pertinenti, che egli ha elencato (cfr. p.to IV/1, pag. 8 del ricorso). Proseguendo, l'insorgente ha osservato che nella decisione avversata, l'autorità sindacata non avrebbe esaminato la condizione delle persone LGBTQIA+ (acronimo per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali; dove il "+" indica tutte quelle identità di genere e orientamenti sessuali non eterosessuali e non binarie che non rientrano nelle lettere dell'acronimo precitato) in Nigeria ed i rischi che esse correrebbero, sia ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato al ricorrente per appartenenza ad un gruppo sociale determinato, sia per l'esame dell'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. In particolare sussisterebbe, in capo all'autorità inferiore, un obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti, che essa non avrebbe adempiuto, con riferimento all'esistenza di persecuzioni poste in essere da attori statali e non statali nei confronti delle persone LGBTQIA + in Nigeria, nonché un obbligo di motivazione della decisione impugnata (cfr. p.to IV/3.6 seg., pag. 15 del ricorso). A tal proposito, sarebbe irrilevante, ai fini dell'identificazione del profilo di rischio dell'insorgente, che egli conosca o meno le norme che nel suo Paese incriminerebbero gli omosessuali o il nome di coloro che sono stati arrestati per tale motivo, come preteso dalla SEM. In seguito, egli ha esposto varie fonti di organismi internazionali e nazionali in merito ai pregiudizi a cui le persone suddette andrebbero incontro in Nigeria da parte delle autorità e di attori non statali, nonché a supporto del fatto che esse sarebbero private di qualsiasi tutela da parte delle autorità nigeriane per delle persecuzioni commesse da terzi (cfr. p.to IV/2.3 segg., pag. 9 segg. del ricorso). In un passo successivo, egli ha ritenuto che la SEM abbia omesso di compiere un accertamento esatto e completo del suo profilo di rischio complessivo, limitandosi invece ad un esame atomizzato di singoli episodi da lui riferiti (cfr. p.to IV/3.1 segg., pag. 13 segg. del ricorso). In particolare, l'insorgente ha sottolineato come il suo orientamento sessuale sia divenuto di pubblico dominio, e per il fatto che sarebbe stato fotografato e filmato con F._______ esisterebbe pure la prova che egli ha intrattenuto una relazione omosessuale. Inoltre, la polizia nigeriana lo ricercherebbe e lo avrebbe convocato per la (...) di H._______, e avrebbe già convocato anche F._______ Tali elementi, renderebbero assai probabile che in caso di un suo ritorno in Nigeria, vista la descritta condizione delle persone LGBTQIA+, egli andrebbe incontro a persecuzioni statali o non statali rilevanti ai sensi dell'asilo. Altresì, sempre nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine, egli non potrebbe esprimere pienamente il suo orientamento sessuale, elemento determinante della sua personalità, ciò che si tradurrebbe in una forma di pressione psichica insopportabile (cfr. p.to IV/3.9, pag. 16 seg. del ricorso). In subordine, egli ha rilevato che la SEM avrebbe omesso, a torto, di prendere in considerazione le condizioni delle persone LGBTQIA+ in Nigeria, e la sua omosessualità, anche in relazione alla valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità della misura d'allontanamento (cfr. p.to IV/4.1 segg., pag. 17 segg. del ricorso). In particolare, l'autorità inferiore non avrebbe esaminato l'effettività dell'accessibilità alle cure di persone LGBTQIA+, nonché del reinserimento professionale e alloggiativo del ricorrente, a causa della sua omosessualità. Peraltro, egli non avrebbe alcuna rete famigliare che lo supporterebbe in Nigeria, a causa della conoscenza del suo orientamento sessuale. Un suo allontanamento nel predetto Paese, risulterebbe pertanto inammissibile ed inesigibile. 5. 5.1 Il ricorrente si è prevalso, nel suo memoriale ricorsuale, di un incompleto ed inesatto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti come pure di una motivazione carente della decisione avversata. Tali censure sono da esaminare preliminarmente, in quanto possono condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.4 In casu, la SEM nella decisione impugnata, ha praticamente tralasciato un'analisi sulla verosimiglianza. Non di meno essa introduce degli aspetti di verosimiglianza, allorché rimarca un'incoerenza nelle dichiarazioni dell'insorgente riguardo al momento in cui la sua omosessualità sarebbe divenuta di pubblico dominio (cfr. p.to II/1, pag. 4 della decisione impugnata), come pure allorché si esprime riguardo ai mezzi di prova, che "[...] non contribuiscono a rendere verosimili né rilevanti, i suoi motivi d'asilo" (cfr. p.to II/3, pag. 6 della decisione impugnata). A mente del Tribunale, permanendo qualche dubbio sull'effettiva omosessualità del ricorrente, sarebbe d'uopo che l'autorità inferiore sottoponga ancora in modo più approfondito ad un'analisi di verosimiglianza le allegazioni del ricorrente. In altre parole, nel caso di specie, in quanto l'amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale annulla la decisione della SEM del 31 gennaio 2023 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore, invitandola in particolare ad esaminare in maniera approfondita - se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche - se il ricorrente abbia reso o meno verosimile in particolare che la sua omosessualità è divenuta di dominio pubblico, ed in quali proporzioni, nonché se sussista o meno una convocazione in polizia per il medesimo ed a quale scopo. Una volta risposto anche a questi punti giuridicamente rilevanti per la fattispecie, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento.

6. Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

7. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. 8. 8.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa e tenendo conto inoltre del fatto che il rappresentante legale dell'insorgente è già indennizzato per la consulenza e la rappresentanza legale nell'ambito della procedura dinnanzi all'autorità inferiore e fino al passaggio alla procedura ampliata secondo gli art. 102k e 102l LAsi, in CHF 400.- (disborsi compresi, art. 7 TS-TAF e art. 14 cpv. 2 TS-TAF), a carico dell'autorità inferiore. 8.3 Di conseguenza, l'istanza di gratuito patrocinio ex art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, con la nomina del rappresentante legale quale patrocinatore d'ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d'oggetto.

9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 31 gennaio 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 400.- a titolo di indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: