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D-10/2020

D-10/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le misure supercautelari pronunciate il 3 gennaio 2020 sono revocate.

E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 4 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-10/2020 Sentenza del 9 gennaio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli, cancelliere Lorenzo Rapelli Parti A.______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Massimiliano Minì, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 dicembre 2019. Visto: la domanda di asilo che A.______ ha presentato in Svizzera il 28 ottobre 2019, la decisione della SEM del 23 dicembre 2019 (notificata il giorno medesimo), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, il ricorso del 2 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM e con il quale il ricorrente ha concluso in limine alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e alla restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito all'annullamento della decisione impugnata ed alla ritrasmissione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine per il completamento dell'istruttoria; contestualmente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la sospensione dell'allontanamento ordinata in via supercautelare dal Tribunale il 3 gennaio 2020, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, nel caso di specie, nel sistema «EURODAC» sono registrate due distinte domande d'asilo presentate dall'insorgente prima di giungere in Svizzera, dapprima in Grecia (27.05.2019) ed in seguito in Croazia (15.10.2019), che l'8 novembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità Croate competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 21 novembre 2019 la Croazia ha risposto negativamente alla richiesta delle autorità elvetiche, pretendendo che la competenza sarebbe spettata alla Grecia, che il 22 novembre 2019 la SEM ha quindi depositato una richiesta di informazioni alle autorità elleniche, le quali, il 28 novembre 2019, hanno segnatamente confermato che l'insorgente ha depositato una domanda di protezione in Grecia, che nessuna decisione era sino a quel momento stata emessa e che la Croazia non aveva richiesto alcuna ripresa a carico, che l'11 dicembre 2019 l'autorità inferiore ha quindi richiesto alla Croazia di riesaminare la precedente determinazione, che il 18 dicembre 2019 le autorità croate hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che ciò nondimeno, nel proprio gravame l'insorgente sostiene che la competenza per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato sarebbe stata da imputare alla Grecia in applicazione dell'art. 3 par. 1 e 13 del Regolamento Dublino III e dei criteri di individuazione della competenza in esso contenuti; che la mancata richiesta di ripresa in carico da parte delle autorità croate andrebbe ricondotta alla breve permanenza in tale paese; che tale situazione non potrebbe tradursi nell'automatica competenza della Croazia; che la decisione avversata non indicherebbe in nessun modo quali criteri del Regolamento Dublino III siano stati applicati per stabilire la competenza croata; che per quanto sia evidente che il richiedente l'asilo non sia legittimato a scegliere il paese nel quale vedersi trattare la domanda, resterebbe il fatto che questi abbia un interesse legittimo ad un'applicazione corretta del Regolamento Dublino III; che nel contempo, occorrerebbe partire dal presupposto che il sistema di accoglienza croato presenterebbe importanti carenze; che l'istituzione Dublino non prevedrebbe la facoltà per gli stati di accordarsi circa la trattazione delle domande ma semmai la possibilità di entrare discrezionalmente nel merito delle richieste; che in assenza di possibilità di riammissione in Grecia, la competenza non potrebbe essere data alla Croazia senza esplicitazione dei motivi a monte della medesima; che oltremodo, nel caso in esame non sarebbero state emesse garanzie quanto alle condizioni di accoglienza dell'insorgente nel territorio croato, cosa che sarebbe ancor più giustificato visto il rischio di trasferimento in Grecia e l'esistenza di rapporti indipendenti circa la difficile situazione di migranti e richiedenti asilo in Croazia, che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) inerente il regolamento Dublino III implica che in una procedura di ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l'asilo possa censurare l'errata applicazione di tutte le disposizioni del regolamento che concorrono alla determinazione dello Stato competente, che in assenza di validi motivi che si oppongano al recepimento della medesima, dev'essere permesso ai richiedenti l'asilo di invocare anche nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale la corretta applicazione dei criteri oggettivi di competenza e delle disposizioni che prevedono termini oltre i quali la competenza decada (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5, segnatamente art. 3 par. 2, 7, 8 par. 1-4, 9, 10, 11, 16 cpv. 1, 21 cpv. 1, 22 par. 1 e 7, 23 par. 2, 25 par. 1 e 2, 29 par. 1 Regolamento Dublino III), che tuttavia, come già esposto, nel contesto di una ripresa in carico non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 e DTAF 2012/4 consid. 3), che pertanto, conto tenuta in particolare l'espressa accettazione della richiesta, non vi è di principio modo di ritenere che la competenza della Croazia non sia data nell'ambito di una ripresa in carico, che ciò in particolare vista l'eventualità che le autorità croate non abbiano ritenuto opportuno richiedere a loro volta la ripresa in carico alla Grecia in virtù dell'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III, cosa che comporterebbe un'implicita ammissione di competenza da parte della Croazia, che l'assenza di riferimenti ai criteri enunciati al capo III del Regolamento Dublino III nella decisione sindacata va a sua volta imputata al fatto che i medesimi non siano da analizzare nell'ambito di una ripresa in carico, che d'altro canto, la situazione in Croazia non è tale da configurare delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, detto paese è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che l'esistenza di carenze sistemiche in Croazia è peraltro esclusa da giurisprudenza costante (cfr. sentenze del Tribunale F-5992/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.2 e rif. citati), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che nonostante ciò, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che in casu il ricorrente non ha però dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, inoltre, egli non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Corazia non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che da ultimo, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, apparterrà se del caso all'insorgente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che del resto, l'interessato non ha preteso soffrire di problematiche mediche implicanti un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che infine si rammenti come la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disponga di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM abbia fatto uso di tale potere d'apprezzamento secondo criteri oggettivi e trasparenti, che anche con riferimento a ciò, nella presente fattispecie non traspaiono elementi tali da ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è tenuta a riprendere in carico l'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia confermata previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 3 gennaio 2020 dal Tribunale, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari pronunciate il 3 gennaio 2020 sono revocate.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: