Assicurazione per l'invalidità (altro)
Sachverhalt
A. A.a Il 17 ottobre 2016, A._______, cittadino svizzero, nato il (...) 1966, residente all'estero (dal 16 aprile 2015 in Italia [doc. 12], in Francia attualmente), ha formulato, all'attenzione dell'Ufficio AI del Canton C._______, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 4 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [in seguito UAIE]). A.b Con scritto del 17 gennaio 2018, indirizzato all'Istituto delle assicurazioni sociali di (...), l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di (...) (in seguito USSI) - che dal 1° agosto 2014 aveva anticipato il contributo alimentare dovuto dal ricorrente in favore dei figli, secondo la sentenza di divorzio del 15 aprile 2010 - ha rivendicato il versamento delle rendite completive per figlio eventualmente riconosciute a quest'ultimo, fino a concorrenza della propria pretesa (doc. 1 p. 3, doc. 30). A.c Tramite scritto del 17 aprile 2018 B._______, ex coniuge del richiedente - alla quale la suddetta sentenza di divorzio aveva attribuito l'autorità parentale e la custodia dei figli comuni - ha chiesto all'UAIE che la rendita completiva per i figli le fosse versata direttamente (doc. 19, 26, 27). A.d A.d.a Con decisione del 13 giugno 2018 (doc. 35), anticipata dal progetto del 26 febbraio 2018 (doc. 5), l'UAIE ha riconosciuto all'istante il diritto a ¾ di rendita con grado AI del 60% a decorrere dal 1° aprile 2017, corrispondente ad un importo di fr. 1'306.- al mese (doc. 32, 35). A.d.b Con ulteriori tre decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 36, 37, 38) l'autorità inferiore ha altresì attribuito al richiedente, sempre dal 1° aprile 2017, il diritto a una rendita completiva per i figli D._______ ([...] 1995), E._______ ([...] 1998), F.______ ([...] 2000), G._______ ([...] 2001), H._______ ([...] 2004) e I._______ ([...] 2006), disponendo tuttavia il versamento in favore della madre B._______. L'importo di ogni rendita completiva per figlio, inizialmente fissato a fr. 231.- al mese (dal 1° aprile 2017, doc. 36), è stato adeguato a fr. 249.- al mese dal 1° giugno 2018 (doc. 37) e a fr. 279.- al mese dal 1° luglio 2018 (doc. 38), essendo nel frattempo cessato il diritto alla percezione di tale prestazione da parte di due dei figli del ricorrente (cfr. doc. 32). A.d.c Il pagamento delle rendite arretrate, maturate tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 (doc. 40, 41), pari a fr. 40'239.- (importo comprensivo di rendita principale e completive), è stato sospeso in attesa del conteggio definitivo delle pretese dell'USSI e del Comune di (...) (doc. 35-38). B. B.a Il 21 giugno 2018 l'USSI ha quantificato la propria pretesa per il periodo compreso fra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 in fr. 13'683.- (doc. 43). Il 4 luglio 2018 il Comune di (...), ex datore di lavoro dell'assicurato, ha quantificato a sua volta la propria pretesa, per stipendi versati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2017 e il 21 novembre 2017, in fr. 38'179.50 (doc. 45). B.b Con decisione del 24 gennaio 2019 (doc. 74) l'UAIE ha disposto la ripartizione delle prestazioni arretrate (fr. 40'239.-), secondo il conteggio del 18 settembre 2018 (cfr. art. 57 e 73), e meglio: fr. 17'168.- in favore del Comune di (...) (per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017). fr. 10'677.- in favore dell'USSI (fr. 4'292.- per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017 + fr. 6'385.- per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). fr. 12'394.- in favore di B._______ (per il periodo da aprile 2017 a giugno 2018). fr. 0.- in favore di A._______. C. C.a Con ricorso del 18 febbraio 2019 A._______ è insorto contro la decisione del 24 gennaio 2019 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendone l'annullamento. In concreto l'assicurato contesta che il Comune di (...), come pure B._______ possano vantare diritti sulle rendite arretrate. Egli ritiene che all'USSI, pur legittimato a chiedere un rimborso, spetti un importo inferiore rispetto a quello preteso in compensazione (benché superiore a quello riconosciuto dall'amministrazione), corrispondente a fr. 11'025.-. Egli chiede quindi l'attribuzione del saldo delle rendite arretrate, corrispondente a fr. 29'214.- (40'239.- - 11'025.-), nonché delle rendite completive future. Delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 21 marzo 2019 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo di Fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese processuali (doc. TAF 6), saldato il 29 marzo 2019 (doc. TAF 8, 9). C.c Con risposta del 4 giugno 2019 l'UAIE ha proposto il parziale accoglimento del ricorso e la modifica della decisione impugnata nel senso indicato nel nuovo calcolo eseguito dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC), sul quale si tornerà nel dettaglio nella parte in diritto (doc. TAF 11). Secondo tale calcolo la ripartizione delle rendite arretrate deve essere operato nel modo che segue: fr. 18'080.- in favore del Comune di (...) (per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017). fr. 9'841.- in favore dell'USSI (fr. 3'456.- per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017 + fr. 6'385.- per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). fr. 3'176.- in favore di B._______ (per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). fr. 9'148.- in favore di A._______ (per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). C.d Con replica del 9 agosto 2019 (doc. TAF 15), completata il 15 agosto 2019 (doc. TAF 17), il ricorrente si è opposto anzitutto alla proposta dell'amministrazione, ritenendola arbitraria e priva di fondamento. In maniera oltremodo prolissa, ha contestato in toto la pretesa del Comune di (...), di B._______ e - contrariamente a quanto fatto in precedenza - anche dell'USSI, ritenendo di essere lui stesso creditore nei confronti dei due enti pubblici e della ex moglie. Ha quindi rettificato la propria richiesta postulando per l'assegnazione integrale delle rendite arretrate, oltre che l'attribuzione delle rendite future. Delle argomentazioni, in buona parte già esposte in sede di ricorso, si dirà per quanto necessario e nella misura in cui risultano rilevanti ai fini della presente vertenza, nei considerandi in diritto. C.e Nel frattempo, con ordinanza del 19 giugno 2019 la giudice dell'istruzione ha chiamato in causa l'USSI, il Comune di (...), e B._______ invitandoli a prendere posizione riguardo alla proposta dell'autorità inferiore e alla possibile modifica della ripartizione delle prestazioni arretrate (doc. TAF 12). C.e.a Con osservazioni del 1° luglio 2019 l'USSI, ammettendo un errore nel calcolo delle prestazioni erogate, ha riconosciuto che i contributi alimentari per figli anticipati nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2017 fossero stati già integralmente rimborsati mediante la trattenuta salariale. Ha quindi ridotto la propria pretesa al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018, per un importo complessivo di fr. 5'367.- (doc. TAF 13 e allegato D). Per quanto concerne le rendite completive per figli a decorrere dal 1° luglio 2018 ha ritenuto corretta l'assegnazione delle stesse alla madre a parziale rimborso del contributo alimentare dovuto, precisando che la parte scoperta è a tutt'ora anticipata dall'USSI (doc. TAF 13 e allegato D). C.e.b Con osservazioni del 13 agosto 2019 il Comune di (...) ha aderito alla nuova proposta di ripartizione esposta dall'autorità inferiore e respinto le critiche del ricorrente, senza tuttavia entrare nel merito delle stesse, ritenendo che il riconoscimento da parte dell'UAIE quale creditore fosse sufficiente a giustificare la propria pretesa. Ha pertanto chiesto il respingimento del ricorso e postulato che l'importo riconosciutogli da questo Tribunale fosse almeno pari a quello stabilito in suo favore nella decisione impugnata (doc. TAF 16). C.e.c B._______ non si è espressa. C.f Le osservazioni delle parti chiamate in causa sono state trasmesse al ricorrente con l'invito a prendere posizione (doc. TAF 22). Le stesse, unitamente alla replica del 9 agosto 2019 e al complemento alla replica del 15 agosto 2019, sono state inoltre trasmesse all'autorità inferiore con l'invito alla duplica (doc. TAF 21). Gli stessi memoriali sono stati infine trasmessi alle parti chiamate in causa per esporre eventuali ulteriori osservazioni (doc. TAF 18-20) C.f.a Con osservazioni del 21 settembre 2019 il ricorrente ha respinto ogni possibile pretesa proveniente delle parti chiamate in causa sugli importi arretrati e sulle rendite completive future per figli, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni già esposte in sede di ricorso e replica (doc. TAF 23). C.f.b Con osservazioni del 24 settembre 2019 il Comune di (...) si è riconfermato nella propria posizione, pur non prendendo posizione rispetto alla critica del ricorrente di non aver comprovato la propria pretesa (doc. TAF 24). L'USSI e B._______ non hanno ulteriormente preso posizione. C.g Con duplica dell'8 ottobre 2019 l'autorità inferiore ha ribadito la legittimità delle richieste delle parti chiamate in causa e prendendo atto dell'adeguamento dell'importo della pretesa da parte dell'USSI, ha proposto un nuovo calcolo, sul quale si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto (doc. TAF 26): fr. 10'448.- in favore del Comune di (...) (per il periodo da aprile a novembre 2017). fr. 5'367.- in favore dell'USSI (per il periodo da gennaio a giugno 2018). fr. 6'966.- in favore di B._______ (fr. 3'696.- per il periodo da aprile a novembre 2017; fr. 462.- per dicembre 2017; fr. 2'808.- per il periodo da gennaio a giugno 2018). fr. 17'458.- in favore di A._______ (fr. 7'392.- per il periodo da aprile a novembre 2017; fr. 2'230.- per dicembre 2017; fr. 7'836.- per il periodo da gennaio a giugno 2018). C.h Con triplica del 6 novembre 2019 il ricorrente ha respinto la nuova ripartizione proposta dall'UAIE e, reiterando le argomentazioni già esposte in precedenza, secondo le quali le parti chiamate in causa non vantano alcuna pretesa, ha chiesto nuovamente l'attribuzione dell'intera somma delle rendite arretrate (doc. TAF 29). D. D.a Con scritto del 2 aprile 2020 A._______ ha trasmesso la decisione dell'11 marzo 2020 con cui l'UAIE ha confermato l'attribuzione della rendita completiva in favore del figlio F._______a far tempo dal 1° settembre 2019, accordando il versamento diretto della stessa e degli arretrati alla madre (doc. TAF 30). In tale contesto egli ha chiesto l'integrazione della nuova fattispecie alla presente vertenza, contestando sostanzialmente il versamento della rendita completiva a B._______. D.b Interpretato quale ricorso contro la menzionata decisione, il 30 aprile 2020 la giudice dell'istruzione lo ha trasmesso all'UAIE per la risposta di causa ed ha chiamato in causa B._______ e F._______ Pompeo, con l'invito ad eventualmente prendere posizione (cfr. doc. TAF 3, 4, 5 inc. C-1895/2020). Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità - in particolare l'art. 85bis OAI che disciplina il versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi - possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga. 1.3 In concreto il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 cpv. 1 PA) ed altresì l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito.
2. Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (sentenza del TAF C-3146/2015 dell'11 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). In concreto si applicano quindi le disposizioni in vigore fra aprile 2017 e giugno 2018, periodo nel quale viene chiesto il versamento delle rendite arretrate a terzi secondo l'art. 85bis OAI. 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 24 gennaio 2019. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. 4.1 In via preliminare va rilevato che nelle controversie riguardanti il versamento di rendite AI arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi ai sensi dell'art. 85bis dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), conformemente alla sentenza del TF I 935/06 del 21 febbraio 2008 (consid. 6), il terzo dev'essere chiamato in causa al fine di poter salvaguardare i propri interessi. 4.2 In tal senso il Comune di (...) e l'USSI hanno ribadito in questa sede il diritto a compensare le proprie pretese con parte delle rendite arretrate riconosciute al ricorrente (doc. TAF 13, 16, 24). Dal canto suo, B._______, pur avendone avuto la possibilità (doc. TAF 12, 18) non ha preso posizione in merito alle allegazioni del ricorrente, di quelle degli enti chiamati in causa e dell'autorità inferiore. 5. 5.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a). 5.2 Oggetto del contendere è sia la liceità che la modalità di ripartizione, fra l'assicurato e le parti chiamate in causa, dell'importo di fr. 40'239.-, corrispondente alle rate arretrate della rendita intera AI, attribuita al ricorrente, per il periodo compreso fra aprile 2017 e giugno 2018. 5.2.1 Il ricorrente chiede l'attribuzione per intero dell'importo, si oppone alla chiave di ripartizione dello stesso e contesta la legittimità della pretesa di rimborso avanzata dal Comune di (...) e dall'USSI, così come la possibilità di compensare la stessa con le rendite arretrate a lui spettanti. Egli contesta inoltre la pretesa avanzata dalla ex moglie tendente al versamento diretto delle rendite completive per i figli (si confronti a quest'ultimo proposito consid. 6). 5.2.2 Dal canto suo l'autorità inferiore, pur avendo modificato in corso di causa il calcolo di ripartizione dell'importo conteso, proponendo la parziale ammissione del ricorso, ribadisce la correttezza della compensazione delle rendite arretrate attribuite al ricorrente con le pretese avanzate dalle parti chiamate in causa. 5.3 A titolo preliminare si osserva che nella misura in cui il ricorrente fa valere dei crediti di natura privata nei confronti delle parti chiamate in causa, o una compensazione degli stessi con le pretese da queste avanzate, il ricorso non è ammissibile, non essendo questa la sede adeguata per accertare e far valere tali crediti privati né esistendo decisione impugnata su questo punto. 5.4 5.4.1 Nella misura in cui il ricorrente si oppone al versamento diretto a B._______ delle rendite completive per figli a lui attribuite in relazione alla rendita principale, il ricorso è pure inammissibile, ritenuto che il pagamento alla madre è stato deciso dall'autorità inferiore con le decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 36-38), passate in giudicato. 5.4.2 Giova rammentare che secondo costante prassi, una decisione amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può più venire contestata (cfr. sulla questione la sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità della summenzionata decisione dell'UAIE]; si confronti DTF 143 V 66 consid. 4.2 e 4.3). Ad ogni buon conto, in via del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che un ricorso contro le suddette decisioni non avrebbe comunque consentito al ricorrente di mutare alcunché, dal momento che le condizioni per procedere al versamento della rendita per figli alla madre B._______, invece che all'avente diritto, risultano in concreto adempiute. Tali condizioni, vengono qui di seguito esposte alfine di agevolare, nel seguito, l'analisi delle ulteriori pretese delle parti chiamate in causa e delle contestazioni mosse dal ricorrente, non da ultimo quelle esposte contro la più recente decisione dell'11 marzo 2020 (cfr. doc. TAF 30), che verranno trattate quale ricorso a sé stante contro un atto amministrativo indipendente, sebbene connesso alla presente vertenza (consid. D.a). 6. 6.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di far fronte al suo obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). L'art. 35 cpv. 4 LAI prevede che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 6.2 L'art. 71ter cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1° gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI, prevede in particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria. Ai sensi dell'art. 71ter cpv. 2 OAVS il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti. Scopo della rendita completiva per figli è infatti quello di facilitare l'obbligo di mantenimento del debitore divenuto invalido e compensare la riduzione del reddito di un'attività lucrativa, non quello di arricchire il beneficiario del mantenimento (DTF 128 III 305 consid. 3; cfr. anche M. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 794 p. 238). Per l'art. 71ter cpv. 3 OAVS il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. 6.3 Va ancora ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017), secondo il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio (cpv. 1). L'art. 285a CC (che riprende i principi che figuravano nel precedente testo dell'art. 285 cpv. 2 e 2bis vCC) prevede che, salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Per legge l'obbligo di mantenimento e quello di versare la rendita completiva al figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). Tuttavia, il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni (cpv. 3). Per il Tribunale federale secondo l'art. 285 CC compete al giudice civile in base a una valutazione globale della situazione finanziaria stabilire i contributi di mantenimento e, in tale contesto, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell'ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali non può pertanto essere statuito sull'obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). 6.4 Se le prestazioni di mantenimento sono state versate da un terzo (p. es. anticipi), quest'ultimo può domandarne la restituzione (Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità N. 10014). Gli art. 22 cpv. 2 let. a LPGA e 85bis OAI sono applicabili per analogia. Inoltre, nel caso in cui le rendite arretrate per figli eccedono l'importo del contributo versato dal genitore al quale incombe l'obbligo di mantenimento o dall'ente che ha prestato gli anticipi, il genitore non beneficiario di una rendita (o il figlio maggiorenne) può pretendere solo l'eccedenza (N. 10015 DR; cfr. inoltre Valterio, op cit., n.795 p. 238). 7. 7.1 Nell'evenienza concreta dagli atti emerge che il matrimonio fra A._______ e B._______ è stato sciolto con sentenza di divorzio del 15 aprile 2010 (doc. 10, 18). 7.2 In tale contesto i coniugi hanno convenuto che i figli L._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ e I._______ fossero affidati, per custodia, cura ed educazione alla madre, che da sola avrebbe esercitato l'autorità parentale (si cfr. pt. 4 della Convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio del 23 marzo 2010 [in seguito: convenzione], omologata dal giudice del divorzio [doc. 10 pp. 6-10]). Dagli atti non emerge alcun elemento che permetta di dubitare che da allora la madre abbia effettivamente convissuto con i figli, continuando ad esercitare - su quelli ancora minorenni - l'autorità parentale. Tale circostanza, d'altro canto, neppure è contestata dal ricorrente, che anzi sostiene di non vedere i figli da anni, né di avere con loro alcun rapporto (doc. TAF 1 e 15). 7.3 Riguardo al contributo alimentare per i figli, al pt. 8 della convenzione le parti hanno stabilito l'obbligo di mantenimento da parte di A._______ come segue: versamento di fr. 225.-/mese per ciascun figlio; i contributi non comprendono gli assegni famigliari, che vanno versati in aggiunta; i contributi sono dovuti fino alla maggiore età, rispettivamente anche oltre fino al termine della prima formazione appropriata, nei limiti dell'art. 277 CC; man mano che i figli raggiungeranno la maggiore età, il contributo in loro favore andrà ripartito in parti uguali sui figli minorenni; 7.4 Non essendone ancora date le condizioni, al momento del divorzio le parti non si sono ovviamente espresse in merito versamento delle rendite completive per figlio legate alla prestazione d'invalidità del padre. 7.5 7.5.1 Il versamento diretto di tali rendite presuppone una domanda formale da parte del genitore non beneficiario della rendita (cfr. sentenza del TF 9C_935/2009 del 18 maggio 2010 consid. 2.3 con il rinvio). B._______ ha concretizzato la richiesta al più tardi con la mail del 17 aprile 2018, rimandando a una precedente comunicazione tendente all'anticipazione delle rendite completive (di cui non vi è tuttavia traccia agli atti [doc. 19]). La richiedente ha poi completato la domanda in data 8 maggio 2018, fornendo le ulteriori informazioni richieste dall'amministrazione (doc. 27-29). 7.5.2 Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto che al momento della nascita del diritto alla rendita completiva per i figli (D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ e I._______), il 1° aprile 2017, questi erano già da tempo affidati alle cure della madre, titolare dell'autorità parentale, è dunque a giusto titolo che l'UAIE ha concesso a quest'ultima il versamento diretto di tali prestazioni (cfr. anche sentenza del TF delle assicurazioni I 364/05 del 19 giugno 2006 consid. 4). 7.5.3 Ne consegue che va per quanto concerne le rendite completive per figli future, ossia a partire dal 1° luglio 2018, nulla osta al versamento diretto delle stesse nelle mani di B._______. Tale provvedimento, come detto, neppure necessita di conferma in questa sede, essendo stato adottato dall'autorità inferiore con decisione del 13 giugno 2019, da tempo cresciuta in giudicato. A nulla valgono quindi le contestazioni del ricorrente, che propone per lo più argomentazioni e pretese legate alla liquidazione del regime matrimoniale, sostanzialmente irrilevanti ai fini del presente giudizio. 7.6 Parimenti non vi sono di principio dubbi riguardo alla legittimità del versamento diretto delle rendite completive per figli arretrate, ossia quelle maturate fra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018, in favore di B._______. Per quantificare l'importo spettante a quest'ultima, occorre tuttavia ancora determinare se e in che misura, nel suddetto periodo, il ricorrente ha fatto fronte ai propri obblighi alimentari (art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS), o in sua vece un terzo ha provveduto a versare le prestazioni di mantenimento (art. 20 e 22 LPGA; cfr. anche consid. 6.4). 8. 8.1 Per l'art. 20 cpv. 1 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se (lett. a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell'avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell'articolo 22 cpv. 2. 8.2 L'art. 22 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto alle prestazioni non può essere ceduto e che qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. L'art. 22 cpv. 2 prevede delle eccezioni e istituisce la possibilità di cedere i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi (lett. a) come pure a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate (lett. b). 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 85bis cpv. 1 OAI («Versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi»), i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'art. 20 LAVS (riguardo al significato di tale riserva si cfr. M. Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Genève/Zurich, Schulthess ed. 2018, ad art. 50 LAI N 17). Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'ufficio AI. 8.3.2 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 OAI sono considerati anticipi, da un lato, le prestazioni liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo (lett. a), e, dall'altro, le prestazioni versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b). Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti (cpv. 3). Questo regime non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 2 LPGA (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 518/05 del 14 agosto 2006 consid. 2.1, in SVR 2007 IV n. 14 pag. 52). 8.3.3 Gli anticipi liberamente consentiti secondo l'art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI presuppongono il consenso scritto della persona interessata affinché il creditore possa esigerne il rimborso. Nell'eventualità dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso non è per contro necessario; quest'ultimo è rimpiazzato dall'esigenza di un diritto al rimborso "senza equivoco". Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al rimborso diretto dev'essere dedotto espressamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 pag. 21 con riferimenti). Sottolineando la differenza esistente tra l'obbligo di restituzione degli anticipi di prestazioni e il consenso al pagamento in mano di terzi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti già avuto modo di rilevare che la domanda di pagamento di prestazioni retroattive in mano di terzi ai sensi dell'art. 85bis OAI va oltre una semplice domanda di restituzione di prestazioni indebite o di sovrindennizzo indirizzata all'assicurato (cfr. ad esempio sentenza del TF I 256/06 consid. 3.3 con riferimenti). 8.3.4 Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo (N. 10068.1 DR). 8.3.5 L'art. 85bis OAI non si prefigge semplicemente di tutelare gli interessi pubblici in generale. Benché si proponga ovviamente di facilitare il buon coordinamento tra le assicurazioni sociali, allo scopo di prevenire segnatamente situazioni di sovrindennizzo per un periodo durante il quale l'assicurato riceve retroattivamente una rendita, esso mira pure a salvaguardare gli interessi di terzi che hanno versato degli anticipi all'assicurato in attesa di decisione sui suoi diritti (DTF 133 V 14 consid. 8.4 pag. 21; sentenza del TF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 6). 9. 9.1 Nel caso in esame, il Comune di (...), ex datore di lavoro dell'assicurato, ha trasmesso con scritto del 3 luglio 2018 il formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" (doc. 45), rivendicando l'importo di fr. 38'179.- per gli anticipi erogati in favore dell'insorgente nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 21 novembre 2017. A fondamento della propria pretesta l'ex datore di lavoro si prevale delle disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di (...) (ROD) relative alle eventualità malattia e infortunio riguardanti i propri dipendenti, con riferimento agli art. 72 e 73 ROD. L'art. 72 cpv. 1 ROD dispone in particolare che in caso di assenza per malattia non professionale, infortunio professionale e non professionale, malattia o evento coperto in base alla legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha diritto allo stipendio intero per un periodo di 720 giorni. L'art. 73 cpv. 1 ROD prevede che "le indennità versate dall'assicurazione spettano al Comune sino a copertura dello stipendio corrisposto. Se esse sono superiori spettano al dipendente". 9.2 Orbene, è indubbio e neppure contestato dal ricorrente che durante il periodo di malattia iniziato il 15 marzo 2016 e quantomeno fino al 21 novembre 2017 il Comune di (...) ha continuato a versare il salario completo (doc. 45). Non è dato sapere, non essendovi alcuna indicazione agli atti, né avendo l'ex datore di lavoro preso posizione in merito, il motivo per cui il versamento dello stipendio è stato interrotto prima dello scadere del 720esimo giorno. Tale circostanza, come pure le pretese di natura prettamente civilistica e legate al rapporto di lavoro di cui si avvale il ricorrente, possono tuttavia restare indecise in questa sede non avendo alcuna rilevanza ai fini della risoluzione della presente vertenza, che concerne unicamente la compensazione delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per il periodo compreso fra il 1° aprile e il 21 novembre 2017. Si tratta quindi in concreto di esaminare se sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite arretrate direttamente al Comune di (...), a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. L'eventualità prevista dalla lettera a non entra infatti in linea di conto nel caso concreto dal momento che le prestazioni non sono state liberamente fornite dal datore di lavoro - derivando tale obbligo dal rapporto di lavoro e meglio dalle disposizioni del regolamento comunale - e non emergendo dagli atti alcun impegno da parte del ricorrente a restituire tali prestazioni, né tantomeno un consenso scritto alla compensazione delle stesse con le rendite arretrate. 9.3 9.3.1 Siccome il ricorrente ha percepito dal 1° aprile 2017 (decorrenza del diritto alla rendita AI) al 21 novembre 2017 (cessazione del versamento del salario) una retribuzione senza controprestazione lavorativa e di importo maggiore della rendita intera di diritto per il medesimo periodo, le prestazioni fornite dal datore di lavoro assumono il connotato di "anticipi" ai sensi dell'art. 85bis OAI (cfr. al riguardo sentenza del TF delle assicurazioni I 369/03 del 22 settembre 2003, consid. 4.1, SVR 2002 IV nr. 37 pp. 118 s. consid. 5.c). 9.3.2 Per determinare se il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'ex datore di lavoro ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI possa dedursi senza equivoco dall'art. 73 ROD, occorre procedere ad un esame più approfondito della suddetta norma. 9.3.2.1 L'art. 73 cpv. 1 ROD prevede la possibilità di compensare lo stipendio corrisposto al dipendente con le "le indennità versate dall'assicurazione". Pur riconoscendo che la definizione delle prestazioni sulle quali il Comune può far valere la compensazione delle proprie pretese è alquanto estesa e generica, questo Tribunale non ritiene corretto interpretare la stessa nel senso suggerito dal ricorrente. L'art. 71 ROD riguarda infatti l'assicurazione dei dipendenti contro i rischi degli infortuni professionali, non professionali e delle malattie professionali (cpv. 1), prevedendo la suddivisione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fra datore di lavoro e dipendente (cpv. 2) e l'eventuale presa a carico da parte del datore di lavoro della parte di salario non coperta dalle prestazioni LAINF (cpv. 3). Tale disposizione non tiene tuttavia conto dell'eventualità malattia non professionale, rilevante nel caso di specie. L'art. 72 ROD dal canto suo prevede il versamento dello stipendio in caso di assenza dal lavoro sia per malattia che per infortunio. Dello stesso tenore risulta essere l'art. 73 ROD. Non vi è infatti motivo per credere che la compensazione riguardi unicamente lo stipendio corrisposto nei casi di infortunio, né tantomeno che con il termine "assicurazione" il legislatore comunale intendesse riferirsi unicamente all'assicurazione privata contratta in caso d'infortunio ai sensi dell'art. 71 ROD. 9.3.2.2 Al fine di interpretare il senso che il legislatore comunale aveva intenzione di dare alla disposizione in parola è utile riferirsi al Messaggio Municipale n. 9747 del 14 settembre 2017, relativo alla recente revisione del ROD (il nuovo testo, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 novembre 2018 con il nuovo nome di "Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della città di (...)", ed approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 137 RE 14954 del 13 maggio 2019, entrerà in vigore a tappe fra il 2019 e il 2021). Sebbene la nuova regolamentazione comunale non sia applicabile alla presente vertenza, giova comunque rilevare la precisazione esposta nel Messaggio riguardo all'art. 73, che sia nella vecchia che nella nuova versione del ROD fa riferimento all'art. 24 cpv. 1 della vecchia Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti in vigore fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente all'art. 37 cpv. 1 del nuovo testo di legge del 23 gennaio 2017 (LStip; RL-TI 173.300; in vigore dal 1° gennaio 2018), il cui tenore è il seguente: "Le indennità giornaliere o le rendite dell'assicurazione federale per l'invalidità spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all'Amministrazione della Casa dei bambini ritenuto che lo stipendio previsto dall'art. 23 cpv. 1 sia pagato integralmente" (art. 24 cpv. 1 vLStip); "Le indennità giornaliere o le rendite dell'assicurazione federale per l'invalidità, le rendite (indennità uniche) versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare federale spettano al datore di lavoro ritenuto che lo stipendio previsto dagli art. 30 o 31 sia pagato integralmente" (art. 37 cpv. 1 LStip). Il Tribunale delle assicurazioni del Canton C._______ ha chiarito che dalle suddette disposizioni di diritto cantonale il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dal datore di lavoro può essere dedotto senza equivoco ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. sentenza TCA 32.2007.313 del 23 ottobre 2008 consid. 2.3). 9.3.3 Come l'istanza cantonale, anche questo Tribunale ritiene che il tenore delle suddette disposizioni, alle quali si riferisce l'art. 73 ROD, è chiaro e inequivocabile. Si può quindi concludere che il diritto al rimborso da parte dell'AI delle prestazioni fornite dall'ex datore di lavoro ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere "dedotto senza equivoco" dall'art. 73 cpv. 1 ROD, avendo l'assicurato percepito integralmente il salario conformemente all'art. 72 cpv. 1 ROD e in tal caso "le indennità versate dall'assicurazione spettano al Comune sino a copertura dello stipendio corrisposto". In tali circostanze per altro, il consenso dell'assicurato al rimborso non risulta necessario (DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza). 9.3.4 Del resto le ulteriori condizioni richieste per la compensazione delle rendite arretrate con anticipi concessi da terzi risultano in concreto adempiute: il Comune di (...) ha infatti avanzato la propria pretesa mediante l'apposito formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l'Ufficio AI ha assegnato ¾ di rendita AI (cfr. M. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 3325 p. 895) e gli stipendi erogati nel periodo fra il 1° aprile e il 21 novembre 2017 si riferiscono al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta con le decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 35). 9.4 A fronte delle contestazioni del ricorrente, giova infine rammentare che, secondo giurisprudenza, le obbiezioni dell'assicurato riguardo all'ammontare del credito posto in compensazione sulla base della disposizione citata, non possono essere sollevate nell'ambito della procedura AI. Tali contestazioni devono essere rivolte direttamente al terzo (in concreto il Comune di (...)) che ha fatto valere la compensazione (sentenza del TF 9C_225/2014 del 10 luglio 2014 consid. 3.3.1; 8C_115/2013 del 30 settembre 2013 consid. 5.2; Sentenza del TF delle assicurazioni I 141/05 del 20 settembre 2006 consid. 4; cfr. anche Valterio, op cit., n. 3347 p. 900). Questa giurisprudenza è conforme all'istituto della cessione prevista dal diritto privato; la nozione di cessione utilizzata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA corrisponde infatti a quella dell'art. 164 CO (DTF 135 V 2 consid. 6.1; 136 V 381 consid. 5.1.1; Valterio, op cit., n. 3317 p. 893). Ne consegue che per far valere il diritto alla cessione, incombe al datore di lavoro provare l'esistenza del proprio credito. Se tale condizione è realizzata, l'ufficio AI e validamente liberato dal suo debito pagando direttamente il datore di lavoro. Non compete per contro all'ufficio AI, in qualità di debitore ceduto, l'onere di verificare l'importo del credito da compensare (sentenza del TF 9C_225/2014 del 10 luglio 2014 consid. 3.3.1). Nell'evenienza concreta, il fatto che il datore di lavoro avesse corrisposto fino al 21 novembre 2017 il salario al ricorrente, non soltanto è incontestato, ma è una circostanza espressamente addotta dall'interessato (doc. TAF 1, p. 4 ricorso). Non vi è dunque alcun dubbio riguardo all'esistenza di un credito del datore di lavoro per il periodo summenzionato. D'altro canto l'adempimento, come in concreto, delle condizioni poste dall'art. 85bis OAI rende superflua l'esigenza di una cessione formale giusta l'art. 164 segg. CO (DTF 135 V 2 consid. 2 e 5.2; cfr. inoltre CR LPGA-Sylvie Pétremand, art. 22 LPGA N 27). 10. 10.1 Con richiesta del 17 gennaio 2018 (doc. 1), completata il 21 giugno 2018 con la trasmissione del formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha chiesto la compensazione della somma di fr. 13'683.- per gli alimenti versati a B._______ in favore dei figli minorenni dell'assicurato dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2018 (doc. 43). In corso di causa l'USSI ha constatato che gli anticipi effettuati nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2017 erano già stati integralmente rimborsati da parte dell'ex datore di lavoro, mediante trattenuta dallo stipendio (disposta con diffida ai debitori conformemente all' art. 291 CC). La rivendicazione per gli accrediti effettuati in favore dei figli, è stata quindi adeguata a fr. 5'367.- da porre in compensazione con le rendite completive per figli maturate dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 (doc. TAF 13). A fondamento della propria richiesta l'USSI si prevale dell'art. 32 della legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL-TI 870.100) e dell'art. 33 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS; RL-TI 871.100). 10.2 Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata ai considerandi precedenti (cfr. consid. 8) va quindi anzitutto esaminato se, come per l'ex datore di lavoro, sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI arretrate direttamente all'USSI a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. La lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entra infatti in linea di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'USSI si fondano sulla legge cantonale sull'assistenza e non si tratta quindi di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V 31 consid. 5; Sentenza del TF delle assicurazioni I 282/99 del 10 maggio 2000 consid. 4b). 10.3 10.3.1 Al capitolo II, la LAS tratta i provvedimenti assistenziali, fra i quali figurano i provvedimenti preventivi (art. 12 LAS), le prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 ss. LAS) e l'anticipo alimenti (art. 27 LAS). L'art. 27 LAS prevede che lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento (cpv. 1). L'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento (cpv. 2). 10.3.2 Giusta l'art. 1 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988 (RAIA; RL 874.350), l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) è competente per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 LAS (cpv. 1). In particolare l'USSI anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall'altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall'Autorità competente, quando l'obbligato non provvede al regolare versamento (cpv. 2). L'anticipo può essere concesso soltanto a decorrere dal mese in cui è stato richiesto e viene versato mensilmente (art. 3 RAIA) al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del o dei figli minorenni (art. 5 RAIA). Esso corrisponde all'importo fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di CHF 700.- per ogni figlio (art. 4 RAIA). Secondo l'art. 10 RAIA la prestazione di anticipo alimentare può essere erogata per un periodo massimo di 60 mesi cumulativi (cpv. 1). Il diritto si estende oltre i 60 mesi qualora il tasso di ricupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall'obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50% (cpv. 2). La verifica del tasso di recupero di cui al cpv. 2 avviene da parte dell'Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell'esito al beneficiario (cpv. 3). L'anticipo spettante al minorenne può essere riconosciuto indipendentemente dalla situazione economica del genitore richiedente. La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione (cpv. 4). La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione (cpv. 5). La domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni (art. 7 RAIA). Infine, secondo l'art. 8 RAIA, l'USSI può querelare l'obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS). 10.3.3 Le note marginali N. 10051-52 DR dispongono che i provvedimenti del giudice civile relativi al versamento delle rendite del coniuge che non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della sua famiglia nel periodo della misura a tutela dell'unione coniugale (art. 177 CC) sono vincolanti per la cassa di compensazione. Altrettanto vale per il versamento delle rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei confronti del figlio (art. 291 CC). 10.4 10.4.1 Orbene, nel caso concreto, pur non avendo usufruito in prima persona delle prestazioni assistenziali versate dall'USSI, dal momento che i beneficiari delle stesse sono i figli (per il tramite del versamento alla madre), il ricorrente ha comunque beneficiato della pubblica assistenza, nella misura in cui quest'ultima si è fatta carico in sua vece del versamento dei contributi alimentari, obbligo al quale egli era tenuto, ma al quale si è sottratto per ragioni che non richiedono ulteriori approfondimenti, non essendo rilevanti ai fini del presente giudizio (art. 27 cpv. 1 LAS). Dal momento che a partire dal 1° aprile 2017 al ricorrente è stato riconosciuto il diritto al versamento di una rendita completiva per figli, l'anticipo alimenti versato nel corso di tale periodo assume indubbiamente il connotato di "anticipi" ai sensi dell'art. 85bis OAI. 10.4.2 Posto che la domanda di compensazione è stata presentata tempestivamente e nella giusta forma (cfr. consid. 2.5; cfr. DTF 123 V 31 consid. 5), va quindi verificato se, in virtù della LAS, della Laps, nonché di altre norme di diritto cantonale, l'USSI dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI conformemente dall'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. 10.4.2.1 L'art. 33 LAS prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto. Secondo l'art. 32 Laps, a cui rinvia la let. a dell'art. 33 LAS, l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi (cpv. 1). Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (cpv. 2). 10.4.2.2 La più recente giurisprudenza cantonale relativa alle due summenzionate disposizioni considera che dal tenore delle stesse il diritto al versamento a favore dell'USSI delle prestazioni arretrate dell'AI possa essere dedotto in modo inequivocabile (a tal proposito si cfr. in particolare la STCA del 29 marzo 2017 nella causa 32.2016.92 [consid. 8]; nonché le STCA del 19 febbraio 2018 nella causa 32.2017.127 [consid. 2.5]; del 25 gennaio 2019 nella causa 32.2018.38 [consid. 2.4]; del 10 agosto 2011 nelle cause 32.2011.55 [consid. 6] e 33.2011.7 [consid. 5]). In relazione all'art. 32 Laps, la giurisprudenza menzionata, cita inoltre l'art. 10c del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps; RL 870.110), relativo al versamento a terzi che hanno effettuato anticipi, stante il quale l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi (cpv. 1) che comunica l'importo dell'anticipo effettuato e il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo (cpv. 2). Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso (cpv. 3). 10.4.2.3 A fronte delle disposizioni elencate e conto tenuto dello scopo per il quale viene erogata la prestazione assistenziale in parola, nonché della surrogazione dell'ente pubblico erogante nei diritti dei beneficiari al contributo alimentare che il debitore ha omesso di pagare (si cfr. art. 27 cpv. 2 LAS e art. 7 RAIA), non si vede alcun valido motivo per discostarsi dalla consolidata prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni riportata sopra. A maggior ragione alla luce di quanto disposto dall'art. 2 cpv. 1 LAS - secondo il quale le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali - disposizione che la giurisdizione cantonale interpreta nel senso che le prestazioni assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano (STCA del 18 giugno 2003 nella causa 32.2002.140 [consid. 2.7.5 e riferimenti ivi citati]). 10.5 Alla luce di quanto esposto sopra, occorre quindi concludere che l'USSI, in quanto organismo d'assistenza pubblico che in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, ha effettuato anticipi, adempie senz'altro le condizioni per poter esigere dall'AI il versamento dell'arretrato delle rendite per figli in parola, come compensazione, fino a concorrenza degli anticipi prestati (art. 85bis cpv. 1 OAI). La contestazione del ricorrente, secondo il quale l'USSI non è legittimato ad avanzare pretese sulle rendite arretrate, non avendo erogato in suo favore prestazioni assistenziali, non merita pertanto tutela. 10.6 Per quanto concerne le ulteriori critiche relative all'ammontare della pretesa avanzata dall'USSI, si osserva infine quanto segue. 10.6.1 Dall'incarto risulta che l'USSI dall'1° agosto 2014 dietro richiesta di B._______ ha iniziato ad anticipare i contributi di mantenimento dovuti dal ricorrente a favore dei figli minorenni. In tale momento, dei sette figli del ricorrente, soltanto L._______ e D._______ (ancora agli studi) erano già maggiorenni. Come emerge dal conteggio dell'USSI il contributo anticipato in favore dei cinque figli ancora minori corrispondeva a fr. 1'575.- mensili (doc. B allegato al doc. TAF 13). Orbene, contrariamente all'opinione del ricorrente, la convenzione che disciplina le conseguenze accessorie al divorzio è chiara in punto all'ammontare complessivo del contributo alimentare spettante ai figli e non necessita di alcuna particolare interpretazione. Da subito infatti le parti avevano stabilito un contributo mensile complessivo di fr. 1'575.- (225 X 7), da mantenersi invariato anche a seguito del progressivo raggiungimento della maggiore età dei vari figli (cfr. consid. 7.3). È quindi corretto che il contributo mensile inizialmente quantificato in fr. 225.- per figlio, sia stato ricalcolato, suddividendo fra gli aventi diritto l'importo mensile di fr. 1'575.-, man mano che la maggiore età veniva raggiunta. In tal senso l'USSI non ha modificato alcunché rispetto alla sentenza di divorzio. Giova tuttavia sottolineare che, dal punto di vista della convenzione, il figlio maggiorenne ancora agli studi, va considerato come un minorenne, e continua pertanto a beneficiare del contributo alimentare a lui spettante. Dal punto di vista dell'USSI, per contro, indipendentemente da quanto pattuito fra gli ex coniugi, l'anticipo alimentare può essere prestato unicamente ai figli minorenni in senso stretto, ad esclusione dei maggiorenni agli studi. Da qui la suddivisione dell'importo di fr. 1'575.- (quale contributo mensile complessivo fisso) sui soli figli minorenni. Fermo restando che il versamento per intero di tale importo a B._______ - prelevandolo per la durata della diffida ai debitori (art. 291 CC) dallo stipendio del ricorrente o anticipandolo - adempiva il senso e lo spirito della convenzione di divorzio (corrispondendo di fatto il contributo a tutti i figli aventi diritto e non creando distinzioni), è pur vero che l'USSI avrebbe dovuto limitarsi a versare il contributo effettivamente spettante ai minori, deducendo quindi dall'importo complessivo la quota dovuta ai maggiorenni agli studi. Sia quel che sia, a questo Tribunale non compete la determinazione dell'entità del credito vantato dal terzo che ha prestato gli anticipi (si cfr. consid. 9.4), che andrà se del caso valutato in sede civile fra le parti interessate. Rilevante è unicamente il fatto che a giusto titolo l'USSI ha mensilmente anticipato il contributo alimentare a B._______, prestando un anticipo ai sensi dell'art. 85bis cpv. 1 OAI. 10.6.2 Riguardo all'operato dell'USSI, si osserva inoltre che non è rilevante ai fini del presente giudizio determinare se la richiesta di prestazioni all'USSI è stata rinnovata o meno da B._______ allo scadere del primo anno dalla decisione di anticipo, né tantomeno se gli accrediti per figli si sono protratti oltre i 60 mesi previsti dall'art. 10 RAIA. La prima contestazione va, se del caso, rivolta direttamente all'USSI, come pure la seconda, che a in ogni caso, oltrepassa la competenza temporale di questo Tribunale (essendo richiesta la compensazione per il solo periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018).
11. Avendo appurato che tutte e tre le parti chiamate in causa sono legittimate ad avanzare pretese sulle rendite arretrate riconosciute al ricorrente nel periodo compreso fra aprile 2017 e giugno 2018, occorre quindi determinare in che modo l'importo di fr. 40'239.-, debba essere ripartito.
12. Per procedere alla ripartizione degli importi retroattivi vale la pena attenersi alla suddivisione dei periodi determinanti proposto dall'amministrazione. 12.1 Periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 novembre 2017. 12.1.1 Nel corso di questo periodo sono maturate le seguenti prestazioni: Rendita ordinaria di invalidità8 x 1'306.-=fr. 10'448.- Rendite completive per figli8 x 231.- x 6=fr. 11'088.- Totale:fr. 21'536.- 12.1.2 Secondo quanto dichiarato dal Comune di (...), lo stipendio, non comprensivo degli assegni famigliari, versato nel corso del suddetto periodo corrisponde a fr. 38'179.50. È assodato che, mediante diffida ai debitori (art. 291 CC), dallo stipendio è stato mensilmente trattenuto l'importo di fr. 1'575.-, a titolo di contributo alimentare per i figli previsto dalla sentenza di divorzio (cfr. consid. 7.3). Altrettanto pacifico è il fatto che per il tramite dell'USSI tale somma corrispondente a fr. 12'600.- (= 8 x 1'575.-), è stata interamente versata a B._______ (cfr. allegati a doc. TAF 13). 12.1.3 Ne consegue che per il periodo in parola l'USSI non ha concretamente effettuato alcun anticipo e non può pertanto vantare alcuna pretesa sulle rendite arretrate. Tale fatto non è del resto contestato dall'USSI (consid. 10.1). Allo stesso modo, neppure B._______, avendo ricevuto per intero il contributo alimentare dovuto dal ricorrente non può pretendere il versamento delle rendite per figli maturate retroattivamente da aprile a novembre 2017. Tali prestazioni, di principio, spetterebbero al ricorrente, che suo malgrado e per il tramite della trattenuta dal salario ha effettivamente adempiuto all'obbligo di mantenimento. Al riguardo si rammenta infatti che giusta l'art. 285 cpv. 3 CC la rendita completiva non è cumulabile al contributo alimentare, ma deve essere dedotta, ex lege, da quest'ultimo (cfr. consid. 6.3), onde evitare un arricchimento indebito del beneficiario del mantenimento (cfr. consid. 6.2). L'importo di tutte le rendite per figli (6 x fr. 231.-) risulta inoltre inferiore rispetto a quello del contributo di mantenimento stabilito dalla sentenza di divorzio e versato dall'USSI, ragione per cui non vi è alcuna eccedenza che possa essere ancora pretesa dal genitore non beneficiario di una rendita o dal figlio maggiorenne (cfr. consid. 6.4). Si rileva infine che l'importo degli accrediti versati dall'USSI - mediante trattenuta dal salario - per i soli figli minorenni (F._______, G._______, H._______ e I._______), per le ragioni già esposte sopra (cfr. consid. 12.6.1), corrisponde esattamente a quello che l'assicurato avrebbe dovuto versare tenendo anche conto dei figli maggiorenni in formazione, secondo la sentenza di divorzio, ossia fr. 1'575.-/mese. Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto dall'autorità inferiore (calcolo allegato al doc. TAF 26), non occorre considerare a parte la rendita completiva riconosciuta alle figlie D._______ e E._______, maggiorenni ma ancora in formazione, dal momento che se il ricorrente avesse pagato di propria tasca i contributi alimentari per tutti i figli ancora a suo carico, avrebbe dovuto saldare esattamente lo stesso importo versato dall'USSI per i soli figli minorenni, ossia sempre fr. 1'575.- al mese. Con il versamento del suddetto importo l'USSI ha di fatto adempiuto per intero all'obbligo alimentare incombente all'assicurato, il quale, di conseguenza, giusta l'art. 71ter cpv. 2 OAVS può pretendere il versamento (per intero) delle rendite arretrate per il periodo in parola (consid. 7.2). La nota marginale 10074 DR, prevede tuttavia che è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Ciò nella misura in cui non sono adempiute le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli al genitore affidatario. Così stando le cose, ritenuto che per le ragioni suesposte la ex moglie non può pretendere il versamento delle rendite per figli maturate nel periodo in parola e che gli anticipi concessi da un datore di lavoro possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo (N. 10063 DR), occorre concludere che al Comune di (...), spetta non soltanto la rendita ordinaria d'invalidità riconosciuta al ricorrente, ma pure le rendite completive per figli, per un importo complessivo di fr. 21'536.-. Il versamento della rendita completiva per figli, d'altro canto, metterebbe il ricorrente in una situazione migliore di quella in cui sarebbe stato in assenza del danno alla salute (dato che di fatto si vedrebbe "stornare" parte del contributo alimentare). 12.1.4 Giova rilevare che la compensazione delle prestazioni in parola, con la pretesa dell'ex datore di lavoro, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non va a ledere il suo minimo vitale. Nel periodo cui si riferisce il versamento delle prestazioni arretrate (dal 1° aprile al 30 novembre 2017), infatti, quest'ultimo aveva comunque beneficiato del versamento dell'intero stipendio che già copriva adeguatamente il suo minimo esistenziale e ciò nonostante la trattenuta relativa al contributo alimentare, al quale avrebbe comunque dovuto fare fronte. 12.2 Periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2017. 12.2.1 Nel corso di questo periodo sono maturate le seguenti prestazioni: Rendita ordinaria di invalidità1 x 1'306.-=fr. 1'306.- Rendite completive per figli1 x 231.- x 6=fr. 1'386.- Totale:fr. 2'692.- 12.2.2 Come nel periodo precedente, a B._______ è stato corrisposto per intero, il contributo alimentare previsto dalla sentenza di divorzio e corrispondente a fr. 1'575.-. Tale importo le è stato versato come in precedenza dall'USSI sulla base dell'ultima trattenuta salariale (dal salario del mese di novembre 2017). 12.2.3 Di conseguenza, per le stesse ragioni evocate in precedenza, sia l'USSI che B._______ non possono attendersi alcun versamento delle rendite maturate nel corso del mese di dicembre 2017. Neppure il Comune di (...), avendo interrotto il versamento dello stipendio in novembre 2017, può pretendere la compensazione del saldo residuo della propria pretesa. 12.2.4 Le prestazioni arretrate afferenti al mese di dicembre 2017, periodo in cui il ricorrente non ha percepito alcuno stipendio, vanno pertanto versate interamente a quest'ultimo. 12.3 Periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018. 12.3.1 Nel corso di questo periodo sono maturate le seguenti prestazioni: Rendita ordinaria di invalidità6 x 1'306.-=fr. 7'836.- Rendite completive per figli5 x 231.- x 6=fr. 6'930.- 1 x 249.- x 5=fr. 1'245.- Totale:fr. 16'011.- 12.3.2 Come in precedenza l'USSI ha continuato ad anticipare a B._______ il contributo mensile di mantenimento corrispondente a fr. 1'575.- ripartito sui quattro figli minorenni (poi divenuti tre nel corso del mese di giugno 2018; il figlio F._______ avendo raggiunto la maggiore età), per complessivi fr. 9'450.- (6 x 1'575.- [cfr. allegato D, doc. TAF 13];). Tale circostanza, per le ragioni già evocate nei considerandi che precedono, permette di escludere la ex moglie dalla ripartizione delle rendite arretrate per i figli minorenni e maggiorenni agli studi. 12.3.3 Contrariamente ai mesi precedenti, da gennaio 2018 l'USSI non ha ottenuto alcun rimborso degli anticipi versati, ragione per cui ne chiede - a giusto titolo - la compensazione con le rendite per figli arretrate. Si rammenta che, essendo l'USSI autorizzato ad anticipare il contributo alimentare dovuto unicamente ai figli minorenni, soltanto le rendite completive destinate a quest'ultimi e versate retroattivamente per lo stesso periodo (N. 10063 DR; consid. 10.5) potranno essere compensate. Tali prestazioni, come risulta dai conteggi prodotti dall'USSI (allegato D, doc. TAF 13; cfr. anche doc. 32), ammontano a fr. 5'367.- ([5 x 231.- x 4] + [1 x 249 x 3]). Ne consegue che, pur avendo anticipato fr. 9'450.- e pur ammontando le rendite arretrate per tutti i figli del ricorrente a fr. 8'175.-, è limitatamente alla somma di fr. 5'367.- che l'USSI potrà chiedere la restituzione degli anticipi concessi. Tale importo gli dev'essere senz'altro riconosciuto. A ben vedere, come già rilevato in precedenza (consid. 10.6.1) l'USSI avrebbe dovuto anticipare unicamente la parte di contributo alimentare spettante ai figli minorenni, sottraendo dall'importo complessivo del contributo alimentare (fr. 1'575.-), la quota spettante ai figli maggiorenni ancora agli studi. Ciò non è stato fatto e di conseguenza l'USSI ha erogato più prestazioni di quante è in misura di compensarne in questa sede. Sebbene, a rigor di logica, anche le rendite spettanti ai figli maggiorenni agli studi pari a fr. 2'808.- ([5 x 231 x 2] + [1 x 249 x 2]) e corrispondente alla differenza fra le rendite completive per tutti i figli (fr. 8'175.-) e la somma posta in compensazione (fr. 5'367.-), andrebbe riconosciuta all'USSI, ciò non può essere fatto in questa sede, non avendone questo Tribunale la competenza. Tali prestazioni vanno infatti versate al ricorrente, dal momento che, per evitare un arricchimento del beneficiario del contributo (cfr. consid. 12.1.3), le stesse neppure può essere attribuita alla madre o ai figli maggiorenni. Per il versamento eseguito senza causa, per il quale non ha ottenuto rimborso mediante compensazione, l'USSI dovrà pertanto rivolgersi, se del caso, presso le opportune sedi civili. 12.3.4 12.3.5 Ne consegue che al ricorrente spetta la rendita ordinaria a lui intestata, corrispondente a fr. 7'836.- e le rendite per figli maggiorenni agli studi corrispondenti a fr. 2'808.-. 12.4 Visto quanto sopra, l'importo retroattivo della rendita AI maturata dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2018, per un importo complessivo di fr. 40'239.-, va pertanto ripartito nella maniera seguente: Comune di (...) fr. 21'536.- USSIfr. 5'367.- A._______fr. 13'336.- B._______fr. 0
13. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che le rendite arretrate maturate fra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 sono ripartite ai sensi del
Erwägungen (3 Absätze)
E. 14.1 Visto l'esito della procedura - al ricorrente viene riconosciuta all'incirca la metà delle prestazioni richieste - le spese processuali di CHF 800.-, sono poste a carico del ricorrente nella misura di ½, per un importo di CHF 400.- (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che viene compensato con l'anticipo spese di CHF 800. L'importo residuo di CHF 400.- verrà restituito al ricorrente successivamente alla crescita in giudicato della presente sentenza.
E. 14.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Lo stesso vale per le parti chiamate in causa.
E. 14.3 Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Dispositiv
- Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 24 gennaio 2019 è riformata come segue: Gli arretrati della rendita di invalidità attribuita a A._______ relativi al periodo da aprile 2017 a giugno 2018 a disposizione dell'autorità inferiore, pari a fr. 40'239.-, verranno versati come segue: Comune di (...) fr. 21'536.- USSIfr. 5'367.- A._______fr. 13'336.- B._______fr. 0.- adeguare
- Le spese processuali di CHF 400.- sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo spese di CHF 800.-. L'importo residuo di CHF 400.- verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.
- Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29]) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29]). - Comune di (...) (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29]) - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29]) - B._______ (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29]) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-948/2019 Sentenza dell'11 giugno 2020 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Michael Peterli, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, (Francia) ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. e Città di (...), Divisione risorse umane, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), B._______, (Svizzera) chiamate in causa, Oggetto assicurazione invalidità, entità della suddivisione e del versamento degli arretrati relativi alle decisioni del 13 giugno 2018 (decisione del 24 gennaio 2019). Fatti: A. A.a Il 17 ottobre 2016, A._______, cittadino svizzero, nato il (...) 1966, residente all'estero (dal 16 aprile 2015 in Italia [doc. 12], in Francia attualmente), ha formulato, all'attenzione dell'Ufficio AI del Canton C._______, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 4 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [in seguito UAIE]). A.b Con scritto del 17 gennaio 2018, indirizzato all'Istituto delle assicurazioni sociali di (...), l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di (...) (in seguito USSI) - che dal 1° agosto 2014 aveva anticipato il contributo alimentare dovuto dal ricorrente in favore dei figli, secondo la sentenza di divorzio del 15 aprile 2010 - ha rivendicato il versamento delle rendite completive per figlio eventualmente riconosciute a quest'ultimo, fino a concorrenza della propria pretesa (doc. 1 p. 3, doc. 30). A.c Tramite scritto del 17 aprile 2018 B._______, ex coniuge del richiedente - alla quale la suddetta sentenza di divorzio aveva attribuito l'autorità parentale e la custodia dei figli comuni - ha chiesto all'UAIE che la rendita completiva per i figli le fosse versata direttamente (doc. 19, 26, 27). A.d A.d.a Con decisione del 13 giugno 2018 (doc. 35), anticipata dal progetto del 26 febbraio 2018 (doc. 5), l'UAIE ha riconosciuto all'istante il diritto a ¾ di rendita con grado AI del 60% a decorrere dal 1° aprile 2017, corrispondente ad un importo di fr. 1'306.- al mese (doc. 32, 35). A.d.b Con ulteriori tre decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 36, 37, 38) l'autorità inferiore ha altresì attribuito al richiedente, sempre dal 1° aprile 2017, il diritto a una rendita completiva per i figli D._______ ([...] 1995), E._______ ([...] 1998), F.______ ([...] 2000), G._______ ([...] 2001), H._______ ([...] 2004) e I._______ ([...] 2006), disponendo tuttavia il versamento in favore della madre B._______. L'importo di ogni rendita completiva per figlio, inizialmente fissato a fr. 231.- al mese (dal 1° aprile 2017, doc. 36), è stato adeguato a fr. 249.- al mese dal 1° giugno 2018 (doc. 37) e a fr. 279.- al mese dal 1° luglio 2018 (doc. 38), essendo nel frattempo cessato il diritto alla percezione di tale prestazione da parte di due dei figli del ricorrente (cfr. doc. 32). A.d.c Il pagamento delle rendite arretrate, maturate tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 (doc. 40, 41), pari a fr. 40'239.- (importo comprensivo di rendita principale e completive), è stato sospeso in attesa del conteggio definitivo delle pretese dell'USSI e del Comune di (...) (doc. 35-38). B. B.a Il 21 giugno 2018 l'USSI ha quantificato la propria pretesa per il periodo compreso fra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 in fr. 13'683.- (doc. 43). Il 4 luglio 2018 il Comune di (...), ex datore di lavoro dell'assicurato, ha quantificato a sua volta la propria pretesa, per stipendi versati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2017 e il 21 novembre 2017, in fr. 38'179.50 (doc. 45). B.b Con decisione del 24 gennaio 2019 (doc. 74) l'UAIE ha disposto la ripartizione delle prestazioni arretrate (fr. 40'239.-), secondo il conteggio del 18 settembre 2018 (cfr. art. 57 e 73), e meglio: fr. 17'168.- in favore del Comune di (...) (per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017). fr. 10'677.- in favore dell'USSI (fr. 4'292.- per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017 + fr. 6'385.- per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). fr. 12'394.- in favore di B._______ (per il periodo da aprile 2017 a giugno 2018). fr. 0.- in favore di A._______. C. C.a Con ricorso del 18 febbraio 2019 A._______ è insorto contro la decisione del 24 gennaio 2019 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendone l'annullamento. In concreto l'assicurato contesta che il Comune di (...), come pure B._______ possano vantare diritti sulle rendite arretrate. Egli ritiene che all'USSI, pur legittimato a chiedere un rimborso, spetti un importo inferiore rispetto a quello preteso in compensazione (benché superiore a quello riconosciuto dall'amministrazione), corrispondente a fr. 11'025.-. Egli chiede quindi l'attribuzione del saldo delle rendite arretrate, corrispondente a fr. 29'214.- (40'239.- - 11'025.-), nonché delle rendite completive future. Delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 21 marzo 2019 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo di Fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese processuali (doc. TAF 6), saldato il 29 marzo 2019 (doc. TAF 8, 9). C.c Con risposta del 4 giugno 2019 l'UAIE ha proposto il parziale accoglimento del ricorso e la modifica della decisione impugnata nel senso indicato nel nuovo calcolo eseguito dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC), sul quale si tornerà nel dettaglio nella parte in diritto (doc. TAF 11). Secondo tale calcolo la ripartizione delle rendite arretrate deve essere operato nel modo che segue: fr. 18'080.- in favore del Comune di (...) (per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017). fr. 9'841.- in favore dell'USSI (fr. 3'456.- per il periodo da aprile 2017 a novembre 2017 + fr. 6'385.- per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). fr. 3'176.- in favore di B._______ (per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). fr. 9'148.- in favore di A._______ (per il periodo da dicembre 2017 a giugno 2018). C.d Con replica del 9 agosto 2019 (doc. TAF 15), completata il 15 agosto 2019 (doc. TAF 17), il ricorrente si è opposto anzitutto alla proposta dell'amministrazione, ritenendola arbitraria e priva di fondamento. In maniera oltremodo prolissa, ha contestato in toto la pretesa del Comune di (...), di B._______ e - contrariamente a quanto fatto in precedenza - anche dell'USSI, ritenendo di essere lui stesso creditore nei confronti dei due enti pubblici e della ex moglie. Ha quindi rettificato la propria richiesta postulando per l'assegnazione integrale delle rendite arretrate, oltre che l'attribuzione delle rendite future. Delle argomentazioni, in buona parte già esposte in sede di ricorso, si dirà per quanto necessario e nella misura in cui risultano rilevanti ai fini della presente vertenza, nei considerandi in diritto. C.e Nel frattempo, con ordinanza del 19 giugno 2019 la giudice dell'istruzione ha chiamato in causa l'USSI, il Comune di (...), e B._______ invitandoli a prendere posizione riguardo alla proposta dell'autorità inferiore e alla possibile modifica della ripartizione delle prestazioni arretrate (doc. TAF 12). C.e.a Con osservazioni del 1° luglio 2019 l'USSI, ammettendo un errore nel calcolo delle prestazioni erogate, ha riconosciuto che i contributi alimentari per figli anticipati nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2017 fossero stati già integralmente rimborsati mediante la trattenuta salariale. Ha quindi ridotto la propria pretesa al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018, per un importo complessivo di fr. 5'367.- (doc. TAF 13 e allegato D). Per quanto concerne le rendite completive per figli a decorrere dal 1° luglio 2018 ha ritenuto corretta l'assegnazione delle stesse alla madre a parziale rimborso del contributo alimentare dovuto, precisando che la parte scoperta è a tutt'ora anticipata dall'USSI (doc. TAF 13 e allegato D). C.e.b Con osservazioni del 13 agosto 2019 il Comune di (...) ha aderito alla nuova proposta di ripartizione esposta dall'autorità inferiore e respinto le critiche del ricorrente, senza tuttavia entrare nel merito delle stesse, ritenendo che il riconoscimento da parte dell'UAIE quale creditore fosse sufficiente a giustificare la propria pretesa. Ha pertanto chiesto il respingimento del ricorso e postulato che l'importo riconosciutogli da questo Tribunale fosse almeno pari a quello stabilito in suo favore nella decisione impugnata (doc. TAF 16). C.e.c B._______ non si è espressa. C.f Le osservazioni delle parti chiamate in causa sono state trasmesse al ricorrente con l'invito a prendere posizione (doc. TAF 22). Le stesse, unitamente alla replica del 9 agosto 2019 e al complemento alla replica del 15 agosto 2019, sono state inoltre trasmesse all'autorità inferiore con l'invito alla duplica (doc. TAF 21). Gli stessi memoriali sono stati infine trasmessi alle parti chiamate in causa per esporre eventuali ulteriori osservazioni (doc. TAF 18-20) C.f.a Con osservazioni del 21 settembre 2019 il ricorrente ha respinto ogni possibile pretesa proveniente delle parti chiamate in causa sugli importi arretrati e sulle rendite completive future per figli, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni già esposte in sede di ricorso e replica (doc. TAF 23). C.f.b Con osservazioni del 24 settembre 2019 il Comune di (...) si è riconfermato nella propria posizione, pur non prendendo posizione rispetto alla critica del ricorrente di non aver comprovato la propria pretesa (doc. TAF 24). L'USSI e B._______ non hanno ulteriormente preso posizione. C.g Con duplica dell'8 ottobre 2019 l'autorità inferiore ha ribadito la legittimità delle richieste delle parti chiamate in causa e prendendo atto dell'adeguamento dell'importo della pretesa da parte dell'USSI, ha proposto un nuovo calcolo, sul quale si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto (doc. TAF 26): fr. 10'448.- in favore del Comune di (...) (per il periodo da aprile a novembre 2017). fr. 5'367.- in favore dell'USSI (per il periodo da gennaio a giugno 2018). fr. 6'966.- in favore di B._______ (fr. 3'696.- per il periodo da aprile a novembre 2017; fr. 462.- per dicembre 2017; fr. 2'808.- per il periodo da gennaio a giugno 2018). fr. 17'458.- in favore di A._______ (fr. 7'392.- per il periodo da aprile a novembre 2017; fr. 2'230.- per dicembre 2017; fr. 7'836.- per il periodo da gennaio a giugno 2018). C.h Con triplica del 6 novembre 2019 il ricorrente ha respinto la nuova ripartizione proposta dall'UAIE e, reiterando le argomentazioni già esposte in precedenza, secondo le quali le parti chiamate in causa non vantano alcuna pretesa, ha chiesto nuovamente l'attribuzione dell'intera somma delle rendite arretrate (doc. TAF 29). D. D.a Con scritto del 2 aprile 2020 A._______ ha trasmesso la decisione dell'11 marzo 2020 con cui l'UAIE ha confermato l'attribuzione della rendita completiva in favore del figlio F._______a far tempo dal 1° settembre 2019, accordando il versamento diretto della stessa e degli arretrati alla madre (doc. TAF 30). In tale contesto egli ha chiesto l'integrazione della nuova fattispecie alla presente vertenza, contestando sostanzialmente il versamento della rendita completiva a B._______. D.b Interpretato quale ricorso contro la menzionata decisione, il 30 aprile 2020 la giudice dell'istruzione lo ha trasmesso all'UAIE per la risposta di causa ed ha chiamato in causa B._______ e F._______ Pompeo, con l'invito ad eventualmente prendere posizione (cfr. doc. TAF 3, 4, 5 inc. C-1895/2020). Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità - in particolare l'art. 85bis OAI che disciplina il versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi - possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga. 1.3 In concreto il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 cpv. 1 PA) ed altresì l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito.
2. Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (sentenza del TAF C-3146/2015 dell'11 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). In concreto si applicano quindi le disposizioni in vigore fra aprile 2017 e giugno 2018, periodo nel quale viene chiesto il versamento delle rendite arretrate a terzi secondo l'art. 85bis OAI. 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 24 gennaio 2019. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. 4.1 In via preliminare va rilevato che nelle controversie riguardanti il versamento di rendite AI arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi ai sensi dell'art. 85bis dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), conformemente alla sentenza del TF I 935/06 del 21 febbraio 2008 (consid. 6), il terzo dev'essere chiamato in causa al fine di poter salvaguardare i propri interessi. 4.2 In tal senso il Comune di (...) e l'USSI hanno ribadito in questa sede il diritto a compensare le proprie pretese con parte delle rendite arretrate riconosciute al ricorrente (doc. TAF 13, 16, 24). Dal canto suo, B._______, pur avendone avuto la possibilità (doc. TAF 12, 18) non ha preso posizione in merito alle allegazioni del ricorrente, di quelle degli enti chiamati in causa e dell'autorità inferiore. 5. 5.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a). 5.2 Oggetto del contendere è sia la liceità che la modalità di ripartizione, fra l'assicurato e le parti chiamate in causa, dell'importo di fr. 40'239.-, corrispondente alle rate arretrate della rendita intera AI, attribuita al ricorrente, per il periodo compreso fra aprile 2017 e giugno 2018. 5.2.1 Il ricorrente chiede l'attribuzione per intero dell'importo, si oppone alla chiave di ripartizione dello stesso e contesta la legittimità della pretesa di rimborso avanzata dal Comune di (...) e dall'USSI, così come la possibilità di compensare la stessa con le rendite arretrate a lui spettanti. Egli contesta inoltre la pretesa avanzata dalla ex moglie tendente al versamento diretto delle rendite completive per i figli (si confronti a quest'ultimo proposito consid. 6). 5.2.2 Dal canto suo l'autorità inferiore, pur avendo modificato in corso di causa il calcolo di ripartizione dell'importo conteso, proponendo la parziale ammissione del ricorso, ribadisce la correttezza della compensazione delle rendite arretrate attribuite al ricorrente con le pretese avanzate dalle parti chiamate in causa. 5.3 A titolo preliminare si osserva che nella misura in cui il ricorrente fa valere dei crediti di natura privata nei confronti delle parti chiamate in causa, o una compensazione degli stessi con le pretese da queste avanzate, il ricorso non è ammissibile, non essendo questa la sede adeguata per accertare e far valere tali crediti privati né esistendo decisione impugnata su questo punto. 5.4 5.4.1 Nella misura in cui il ricorrente si oppone al versamento diretto a B._______ delle rendite completive per figli a lui attribuite in relazione alla rendita principale, il ricorso è pure inammissibile, ritenuto che il pagamento alla madre è stato deciso dall'autorità inferiore con le decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 36-38), passate in giudicato. 5.4.2 Giova rammentare che secondo costante prassi, una decisione amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può più venire contestata (cfr. sulla questione la sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità della summenzionata decisione dell'UAIE]; si confronti DTF 143 V 66 consid. 4.2 e 4.3). Ad ogni buon conto, in via del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che un ricorso contro le suddette decisioni non avrebbe comunque consentito al ricorrente di mutare alcunché, dal momento che le condizioni per procedere al versamento della rendita per figli alla madre B._______, invece che all'avente diritto, risultano in concreto adempiute. Tali condizioni, vengono qui di seguito esposte alfine di agevolare, nel seguito, l'analisi delle ulteriori pretese delle parti chiamate in causa e delle contestazioni mosse dal ricorrente, non da ultimo quelle esposte contro la più recente decisione dell'11 marzo 2020 (cfr. doc. TAF 30), che verranno trattate quale ricorso a sé stante contro un atto amministrativo indipendente, sebbene connesso alla presente vertenza (consid. D.a). 6. 6.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di far fronte al suo obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). L'art. 35 cpv. 4 LAI prevede che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 6.2 L'art. 71ter cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1° gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI, prevede in particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria. Ai sensi dell'art. 71ter cpv. 2 OAVS il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti. Scopo della rendita completiva per figli è infatti quello di facilitare l'obbligo di mantenimento del debitore divenuto invalido e compensare la riduzione del reddito di un'attività lucrativa, non quello di arricchire il beneficiario del mantenimento (DTF 128 III 305 consid. 3; cfr. anche M. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 794 p. 238). Per l'art. 71ter cpv. 3 OAVS il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. 6.3 Va ancora ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017), secondo il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio (cpv. 1). L'art. 285a CC (che riprende i principi che figuravano nel precedente testo dell'art. 285 cpv. 2 e 2bis vCC) prevede che, salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Per legge l'obbligo di mantenimento e quello di versare la rendita completiva al figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). Tuttavia, il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni (cpv. 3). Per il Tribunale federale secondo l'art. 285 CC compete al giudice civile in base a una valutazione globale della situazione finanziaria stabilire i contributi di mantenimento e, in tale contesto, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell'ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali non può pertanto essere statuito sull'obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). 6.4 Se le prestazioni di mantenimento sono state versate da un terzo (p. es. anticipi), quest'ultimo può domandarne la restituzione (Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità N. 10014). Gli art. 22 cpv. 2 let. a LPGA e 85bis OAI sono applicabili per analogia. Inoltre, nel caso in cui le rendite arretrate per figli eccedono l'importo del contributo versato dal genitore al quale incombe l'obbligo di mantenimento o dall'ente che ha prestato gli anticipi, il genitore non beneficiario di una rendita (o il figlio maggiorenne) può pretendere solo l'eccedenza (N. 10015 DR; cfr. inoltre Valterio, op cit., n.795 p. 238). 7. 7.1 Nell'evenienza concreta dagli atti emerge che il matrimonio fra A._______ e B._______ è stato sciolto con sentenza di divorzio del 15 aprile 2010 (doc. 10, 18). 7.2 In tale contesto i coniugi hanno convenuto che i figli L._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ e I._______ fossero affidati, per custodia, cura ed educazione alla madre, che da sola avrebbe esercitato l'autorità parentale (si cfr. pt. 4 della Convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio del 23 marzo 2010 [in seguito: convenzione], omologata dal giudice del divorzio [doc. 10 pp. 6-10]). Dagli atti non emerge alcun elemento che permetta di dubitare che da allora la madre abbia effettivamente convissuto con i figli, continuando ad esercitare - su quelli ancora minorenni - l'autorità parentale. Tale circostanza, d'altro canto, neppure è contestata dal ricorrente, che anzi sostiene di non vedere i figli da anni, né di avere con loro alcun rapporto (doc. TAF 1 e 15). 7.3 Riguardo al contributo alimentare per i figli, al pt. 8 della convenzione le parti hanno stabilito l'obbligo di mantenimento da parte di A._______ come segue: versamento di fr. 225.-/mese per ciascun figlio; i contributi non comprendono gli assegni famigliari, che vanno versati in aggiunta; i contributi sono dovuti fino alla maggiore età, rispettivamente anche oltre fino al termine della prima formazione appropriata, nei limiti dell'art. 277 CC; man mano che i figli raggiungeranno la maggiore età, il contributo in loro favore andrà ripartito in parti uguali sui figli minorenni; 7.4 Non essendone ancora date le condizioni, al momento del divorzio le parti non si sono ovviamente espresse in merito versamento delle rendite completive per figlio legate alla prestazione d'invalidità del padre. 7.5 7.5.1 Il versamento diretto di tali rendite presuppone una domanda formale da parte del genitore non beneficiario della rendita (cfr. sentenza del TF 9C_935/2009 del 18 maggio 2010 consid. 2.3 con il rinvio). B._______ ha concretizzato la richiesta al più tardi con la mail del 17 aprile 2018, rimandando a una precedente comunicazione tendente all'anticipazione delle rendite completive (di cui non vi è tuttavia traccia agli atti [doc. 19]). La richiedente ha poi completato la domanda in data 8 maggio 2018, fornendo le ulteriori informazioni richieste dall'amministrazione (doc. 27-29). 7.5.2 Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto che al momento della nascita del diritto alla rendita completiva per i figli (D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ e I._______), il 1° aprile 2017, questi erano già da tempo affidati alle cure della madre, titolare dell'autorità parentale, è dunque a giusto titolo che l'UAIE ha concesso a quest'ultima il versamento diretto di tali prestazioni (cfr. anche sentenza del TF delle assicurazioni I 364/05 del 19 giugno 2006 consid. 4). 7.5.3 Ne consegue che va per quanto concerne le rendite completive per figli future, ossia a partire dal 1° luglio 2018, nulla osta al versamento diretto delle stesse nelle mani di B._______. Tale provvedimento, come detto, neppure necessita di conferma in questa sede, essendo stato adottato dall'autorità inferiore con decisione del 13 giugno 2019, da tempo cresciuta in giudicato. A nulla valgono quindi le contestazioni del ricorrente, che propone per lo più argomentazioni e pretese legate alla liquidazione del regime matrimoniale, sostanzialmente irrilevanti ai fini del presente giudizio. 7.6 Parimenti non vi sono di principio dubbi riguardo alla legittimità del versamento diretto delle rendite completive per figli arretrate, ossia quelle maturate fra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018, in favore di B._______. Per quantificare l'importo spettante a quest'ultima, occorre tuttavia ancora determinare se e in che misura, nel suddetto periodo, il ricorrente ha fatto fronte ai propri obblighi alimentari (art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS), o in sua vece un terzo ha provveduto a versare le prestazioni di mantenimento (art. 20 e 22 LPGA; cfr. anche consid. 6.4). 8. 8.1 Per l'art. 20 cpv. 1 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se (lett. a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell'avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell'articolo 22 cpv. 2. 8.2 L'art. 22 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto alle prestazioni non può essere ceduto e che qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. L'art. 22 cpv. 2 prevede delle eccezioni e istituisce la possibilità di cedere i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi (lett. a) come pure a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate (lett. b). 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 85bis cpv. 1 OAI («Versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi»), i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'art. 20 LAVS (riguardo al significato di tale riserva si cfr. M. Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Genève/Zurich, Schulthess ed. 2018, ad art. 50 LAI N 17). Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'ufficio AI. 8.3.2 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 OAI sono considerati anticipi, da un lato, le prestazioni liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo (lett. a), e, dall'altro, le prestazioni versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b). Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti (cpv. 3). Questo regime non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 2 LPGA (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 518/05 del 14 agosto 2006 consid. 2.1, in SVR 2007 IV n. 14 pag. 52). 8.3.3 Gli anticipi liberamente consentiti secondo l'art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI presuppongono il consenso scritto della persona interessata affinché il creditore possa esigerne il rimborso. Nell'eventualità dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso non è per contro necessario; quest'ultimo è rimpiazzato dall'esigenza di un diritto al rimborso "senza equivoco". Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al rimborso diretto dev'essere dedotto espressamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 pag. 21 con riferimenti). Sottolineando la differenza esistente tra l'obbligo di restituzione degli anticipi di prestazioni e il consenso al pagamento in mano di terzi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti già avuto modo di rilevare che la domanda di pagamento di prestazioni retroattive in mano di terzi ai sensi dell'art. 85bis OAI va oltre una semplice domanda di restituzione di prestazioni indebite o di sovrindennizzo indirizzata all'assicurato (cfr. ad esempio sentenza del TF I 256/06 consid. 3.3 con riferimenti). 8.3.4 Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo (N. 10068.1 DR). 8.3.5 L'art. 85bis OAI non si prefigge semplicemente di tutelare gli interessi pubblici in generale. Benché si proponga ovviamente di facilitare il buon coordinamento tra le assicurazioni sociali, allo scopo di prevenire segnatamente situazioni di sovrindennizzo per un periodo durante il quale l'assicurato riceve retroattivamente una rendita, esso mira pure a salvaguardare gli interessi di terzi che hanno versato degli anticipi all'assicurato in attesa di decisione sui suoi diritti (DTF 133 V 14 consid. 8.4 pag. 21; sentenza del TF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 6). 9. 9.1 Nel caso in esame, il Comune di (...), ex datore di lavoro dell'assicurato, ha trasmesso con scritto del 3 luglio 2018 il formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" (doc. 45), rivendicando l'importo di fr. 38'179.- per gli anticipi erogati in favore dell'insorgente nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 21 novembre 2017. A fondamento della propria pretesta l'ex datore di lavoro si prevale delle disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di (...) (ROD) relative alle eventualità malattia e infortunio riguardanti i propri dipendenti, con riferimento agli art. 72 e 73 ROD. L'art. 72 cpv. 1 ROD dispone in particolare che in caso di assenza per malattia non professionale, infortunio professionale e non professionale, malattia o evento coperto in base alla legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha diritto allo stipendio intero per un periodo di 720 giorni. L'art. 73 cpv. 1 ROD prevede che "le indennità versate dall'assicurazione spettano al Comune sino a copertura dello stipendio corrisposto. Se esse sono superiori spettano al dipendente". 9.2 Orbene, è indubbio e neppure contestato dal ricorrente che durante il periodo di malattia iniziato il 15 marzo 2016 e quantomeno fino al 21 novembre 2017 il Comune di (...) ha continuato a versare il salario completo (doc. 45). Non è dato sapere, non essendovi alcuna indicazione agli atti, né avendo l'ex datore di lavoro preso posizione in merito, il motivo per cui il versamento dello stipendio è stato interrotto prima dello scadere del 720esimo giorno. Tale circostanza, come pure le pretese di natura prettamente civilistica e legate al rapporto di lavoro di cui si avvale il ricorrente, possono tuttavia restare indecise in questa sede non avendo alcuna rilevanza ai fini della risoluzione della presente vertenza, che concerne unicamente la compensazione delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per il periodo compreso fra il 1° aprile e il 21 novembre 2017. Si tratta quindi in concreto di esaminare se sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite arretrate direttamente al Comune di (...), a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. L'eventualità prevista dalla lettera a non entra infatti in linea di conto nel caso concreto dal momento che le prestazioni non sono state liberamente fornite dal datore di lavoro - derivando tale obbligo dal rapporto di lavoro e meglio dalle disposizioni del regolamento comunale - e non emergendo dagli atti alcun impegno da parte del ricorrente a restituire tali prestazioni, né tantomeno un consenso scritto alla compensazione delle stesse con le rendite arretrate. 9.3 9.3.1 Siccome il ricorrente ha percepito dal 1° aprile 2017 (decorrenza del diritto alla rendita AI) al 21 novembre 2017 (cessazione del versamento del salario) una retribuzione senza controprestazione lavorativa e di importo maggiore della rendita intera di diritto per il medesimo periodo, le prestazioni fornite dal datore di lavoro assumono il connotato di "anticipi" ai sensi dell'art. 85bis OAI (cfr. al riguardo sentenza del TF delle assicurazioni I 369/03 del 22 settembre 2003, consid. 4.1, SVR 2002 IV nr. 37 pp. 118 s. consid. 5.c). 9.3.2 Per determinare se il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'ex datore di lavoro ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI possa dedursi senza equivoco dall'art. 73 ROD, occorre procedere ad un esame più approfondito della suddetta norma. 9.3.2.1 L'art. 73 cpv. 1 ROD prevede la possibilità di compensare lo stipendio corrisposto al dipendente con le "le indennità versate dall'assicurazione". Pur riconoscendo che la definizione delle prestazioni sulle quali il Comune può far valere la compensazione delle proprie pretese è alquanto estesa e generica, questo Tribunale non ritiene corretto interpretare la stessa nel senso suggerito dal ricorrente. L'art. 71 ROD riguarda infatti l'assicurazione dei dipendenti contro i rischi degli infortuni professionali, non professionali e delle malattie professionali (cpv. 1), prevedendo la suddivisione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fra datore di lavoro e dipendente (cpv. 2) e l'eventuale presa a carico da parte del datore di lavoro della parte di salario non coperta dalle prestazioni LAINF (cpv. 3). Tale disposizione non tiene tuttavia conto dell'eventualità malattia non professionale, rilevante nel caso di specie. L'art. 72 ROD dal canto suo prevede il versamento dello stipendio in caso di assenza dal lavoro sia per malattia che per infortunio. Dello stesso tenore risulta essere l'art. 73 ROD. Non vi è infatti motivo per credere che la compensazione riguardi unicamente lo stipendio corrisposto nei casi di infortunio, né tantomeno che con il termine "assicurazione" il legislatore comunale intendesse riferirsi unicamente all'assicurazione privata contratta in caso d'infortunio ai sensi dell'art. 71 ROD. 9.3.2.2 Al fine di interpretare il senso che il legislatore comunale aveva intenzione di dare alla disposizione in parola è utile riferirsi al Messaggio Municipale n. 9747 del 14 settembre 2017, relativo alla recente revisione del ROD (il nuovo testo, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 novembre 2018 con il nuovo nome di "Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della città di (...)", ed approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 137 RE 14954 del 13 maggio 2019, entrerà in vigore a tappe fra il 2019 e il 2021). Sebbene la nuova regolamentazione comunale non sia applicabile alla presente vertenza, giova comunque rilevare la precisazione esposta nel Messaggio riguardo all'art. 73, che sia nella vecchia che nella nuova versione del ROD fa riferimento all'art. 24 cpv. 1 della vecchia Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti in vigore fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente all'art. 37 cpv. 1 del nuovo testo di legge del 23 gennaio 2017 (LStip; RL-TI 173.300; in vigore dal 1° gennaio 2018), il cui tenore è il seguente: "Le indennità giornaliere o le rendite dell'assicurazione federale per l'invalidità spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all'Amministrazione della Casa dei bambini ritenuto che lo stipendio previsto dall'art. 23 cpv. 1 sia pagato integralmente" (art. 24 cpv. 1 vLStip); "Le indennità giornaliere o le rendite dell'assicurazione federale per l'invalidità, le rendite (indennità uniche) versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare federale spettano al datore di lavoro ritenuto che lo stipendio previsto dagli art. 30 o 31 sia pagato integralmente" (art. 37 cpv. 1 LStip). Il Tribunale delle assicurazioni del Canton C._______ ha chiarito che dalle suddette disposizioni di diritto cantonale il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dal datore di lavoro può essere dedotto senza equivoco ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. sentenza TCA 32.2007.313 del 23 ottobre 2008 consid. 2.3). 9.3.3 Come l'istanza cantonale, anche questo Tribunale ritiene che il tenore delle suddette disposizioni, alle quali si riferisce l'art. 73 ROD, è chiaro e inequivocabile. Si può quindi concludere che il diritto al rimborso da parte dell'AI delle prestazioni fornite dall'ex datore di lavoro ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere "dedotto senza equivoco" dall'art. 73 cpv. 1 ROD, avendo l'assicurato percepito integralmente il salario conformemente all'art. 72 cpv. 1 ROD e in tal caso "le indennità versate dall'assicurazione spettano al Comune sino a copertura dello stipendio corrisposto". In tali circostanze per altro, il consenso dell'assicurato al rimborso non risulta necessario (DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza). 9.3.4 Del resto le ulteriori condizioni richieste per la compensazione delle rendite arretrate con anticipi concessi da terzi risultano in concreto adempiute: il Comune di (...) ha infatti avanzato la propria pretesa mediante l'apposito formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l'Ufficio AI ha assegnato ¾ di rendita AI (cfr. M. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 3325 p. 895) e gli stipendi erogati nel periodo fra il 1° aprile e il 21 novembre 2017 si riferiscono al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta con le decisioni del 13 giugno 2018 (doc. 35). 9.4 A fronte delle contestazioni del ricorrente, giova infine rammentare che, secondo giurisprudenza, le obbiezioni dell'assicurato riguardo all'ammontare del credito posto in compensazione sulla base della disposizione citata, non possono essere sollevate nell'ambito della procedura AI. Tali contestazioni devono essere rivolte direttamente al terzo (in concreto il Comune di (...)) che ha fatto valere la compensazione (sentenza del TF 9C_225/2014 del 10 luglio 2014 consid. 3.3.1; 8C_115/2013 del 30 settembre 2013 consid. 5.2; Sentenza del TF delle assicurazioni I 141/05 del 20 settembre 2006 consid. 4; cfr. anche Valterio, op cit., n. 3347 p. 900). Questa giurisprudenza è conforme all'istituto della cessione prevista dal diritto privato; la nozione di cessione utilizzata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA corrisponde infatti a quella dell'art. 164 CO (DTF 135 V 2 consid. 6.1; 136 V 381 consid. 5.1.1; Valterio, op cit., n. 3317 p. 893). Ne consegue che per far valere il diritto alla cessione, incombe al datore di lavoro provare l'esistenza del proprio credito. Se tale condizione è realizzata, l'ufficio AI e validamente liberato dal suo debito pagando direttamente il datore di lavoro. Non compete per contro all'ufficio AI, in qualità di debitore ceduto, l'onere di verificare l'importo del credito da compensare (sentenza del TF 9C_225/2014 del 10 luglio 2014 consid. 3.3.1). Nell'evenienza concreta, il fatto che il datore di lavoro avesse corrisposto fino al 21 novembre 2017 il salario al ricorrente, non soltanto è incontestato, ma è una circostanza espressamente addotta dall'interessato (doc. TAF 1, p. 4 ricorso). Non vi è dunque alcun dubbio riguardo all'esistenza di un credito del datore di lavoro per il periodo summenzionato. D'altro canto l'adempimento, come in concreto, delle condizioni poste dall'art. 85bis OAI rende superflua l'esigenza di una cessione formale giusta l'art. 164 segg. CO (DTF 135 V 2 consid. 2 e 5.2; cfr. inoltre CR LPGA-Sylvie Pétremand, art. 22 LPGA N 27). 10. 10.1 Con richiesta del 17 gennaio 2018 (doc. 1), completata il 21 giugno 2018 con la trasmissione del formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha chiesto la compensazione della somma di fr. 13'683.- per gli alimenti versati a B._______ in favore dei figli minorenni dell'assicurato dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2018 (doc. 43). In corso di causa l'USSI ha constatato che gli anticipi effettuati nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2017 erano già stati integralmente rimborsati da parte dell'ex datore di lavoro, mediante trattenuta dallo stipendio (disposta con diffida ai debitori conformemente all' art. 291 CC). La rivendicazione per gli accrediti effettuati in favore dei figli, è stata quindi adeguata a fr. 5'367.- da porre in compensazione con le rendite completive per figli maturate dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 (doc. TAF 13). A fondamento della propria richiesta l'USSI si prevale dell'art. 32 della legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL-TI 870.100) e dell'art. 33 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS; RL-TI 871.100). 10.2 Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata ai considerandi precedenti (cfr. consid. 8) va quindi anzitutto esaminato se, come per l'ex datore di lavoro, sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI arretrate direttamente all'USSI a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. La lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entra infatti in linea di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'USSI si fondano sulla legge cantonale sull'assistenza e non si tratta quindi di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V 31 consid. 5; Sentenza del TF delle assicurazioni I 282/99 del 10 maggio 2000 consid. 4b). 10.3 10.3.1 Al capitolo II, la LAS tratta i provvedimenti assistenziali, fra i quali figurano i provvedimenti preventivi (art. 12 LAS), le prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 ss. LAS) e l'anticipo alimenti (art. 27 LAS). L'art. 27 LAS prevede che lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento (cpv. 1). L'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento (cpv. 2). 10.3.2 Giusta l'art. 1 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988 (RAIA; RL 874.350), l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) è competente per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 LAS (cpv. 1). In particolare l'USSI anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall'altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall'Autorità competente, quando l'obbligato non provvede al regolare versamento (cpv. 2). L'anticipo può essere concesso soltanto a decorrere dal mese in cui è stato richiesto e viene versato mensilmente (art. 3 RAIA) al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del o dei figli minorenni (art. 5 RAIA). Esso corrisponde all'importo fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di CHF 700.- per ogni figlio (art. 4 RAIA). Secondo l'art. 10 RAIA la prestazione di anticipo alimentare può essere erogata per un periodo massimo di 60 mesi cumulativi (cpv. 1). Il diritto si estende oltre i 60 mesi qualora il tasso di ricupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall'obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50% (cpv. 2). La verifica del tasso di recupero di cui al cpv. 2 avviene da parte dell'Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell'esito al beneficiario (cpv. 3). L'anticipo spettante al minorenne può essere riconosciuto indipendentemente dalla situazione economica del genitore richiedente. La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione (cpv. 4). La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione (cpv. 5). La domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni (art. 7 RAIA). Infine, secondo l'art. 8 RAIA, l'USSI può querelare l'obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS). 10.3.3 Le note marginali N. 10051-52 DR dispongono che i provvedimenti del giudice civile relativi al versamento delle rendite del coniuge che non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della sua famiglia nel periodo della misura a tutela dell'unione coniugale (art. 177 CC) sono vincolanti per la cassa di compensazione. Altrettanto vale per il versamento delle rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei confronti del figlio (art. 291 CC). 10.4 10.4.1 Orbene, nel caso concreto, pur non avendo usufruito in prima persona delle prestazioni assistenziali versate dall'USSI, dal momento che i beneficiari delle stesse sono i figli (per il tramite del versamento alla madre), il ricorrente ha comunque beneficiato della pubblica assistenza, nella misura in cui quest'ultima si è fatta carico in sua vece del versamento dei contributi alimentari, obbligo al quale egli era tenuto, ma al quale si è sottratto per ragioni che non richiedono ulteriori approfondimenti, non essendo rilevanti ai fini del presente giudizio (art. 27 cpv. 1 LAS). Dal momento che a partire dal 1° aprile 2017 al ricorrente è stato riconosciuto il diritto al versamento di una rendita completiva per figli, l'anticipo alimenti versato nel corso di tale periodo assume indubbiamente il connotato di "anticipi" ai sensi dell'art. 85bis OAI. 10.4.2 Posto che la domanda di compensazione è stata presentata tempestivamente e nella giusta forma (cfr. consid. 2.5; cfr. DTF 123 V 31 consid. 5), va quindi verificato se, in virtù della LAS, della Laps, nonché di altre norme di diritto cantonale, l'USSI dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI conformemente dall'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. 10.4.2.1 L'art. 33 LAS prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto. Secondo l'art. 32 Laps, a cui rinvia la let. a dell'art. 33 LAS, l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi (cpv. 1). Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (cpv. 2). 10.4.2.2 La più recente giurisprudenza cantonale relativa alle due summenzionate disposizioni considera che dal tenore delle stesse il diritto al versamento a favore dell'USSI delle prestazioni arretrate dell'AI possa essere dedotto in modo inequivocabile (a tal proposito si cfr. in particolare la STCA del 29 marzo 2017 nella causa 32.2016.92 [consid. 8]; nonché le STCA del 19 febbraio 2018 nella causa 32.2017.127 [consid. 2.5]; del 25 gennaio 2019 nella causa 32.2018.38 [consid. 2.4]; del 10 agosto 2011 nelle cause 32.2011.55 [consid. 6] e 33.2011.7 [consid. 5]). In relazione all'art. 32 Laps, la giurisprudenza menzionata, cita inoltre l'art. 10c del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps; RL 870.110), relativo al versamento a terzi che hanno effettuato anticipi, stante il quale l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi (cpv. 1) che comunica l'importo dell'anticipo effettuato e il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo (cpv. 2). Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso (cpv. 3). 10.4.2.3 A fronte delle disposizioni elencate e conto tenuto dello scopo per il quale viene erogata la prestazione assistenziale in parola, nonché della surrogazione dell'ente pubblico erogante nei diritti dei beneficiari al contributo alimentare che il debitore ha omesso di pagare (si cfr. art. 27 cpv. 2 LAS e art. 7 RAIA), non si vede alcun valido motivo per discostarsi dalla consolidata prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni riportata sopra. A maggior ragione alla luce di quanto disposto dall'art. 2 cpv. 1 LAS - secondo il quale le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali - disposizione che la giurisdizione cantonale interpreta nel senso che le prestazioni assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano (STCA del 18 giugno 2003 nella causa 32.2002.140 [consid. 2.7.5 e riferimenti ivi citati]). 10.5 Alla luce di quanto esposto sopra, occorre quindi concludere che l'USSI, in quanto organismo d'assistenza pubblico che in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, ha effettuato anticipi, adempie senz'altro le condizioni per poter esigere dall'AI il versamento dell'arretrato delle rendite per figli in parola, come compensazione, fino a concorrenza degli anticipi prestati (art. 85bis cpv. 1 OAI). La contestazione del ricorrente, secondo il quale l'USSI non è legittimato ad avanzare pretese sulle rendite arretrate, non avendo erogato in suo favore prestazioni assistenziali, non merita pertanto tutela. 10.6 Per quanto concerne le ulteriori critiche relative all'ammontare della pretesa avanzata dall'USSI, si osserva infine quanto segue. 10.6.1 Dall'incarto risulta che l'USSI dall'1° agosto 2014 dietro richiesta di B._______ ha iniziato ad anticipare i contributi di mantenimento dovuti dal ricorrente a favore dei figli minorenni. In tale momento, dei sette figli del ricorrente, soltanto L._______ e D._______ (ancora agli studi) erano già maggiorenni. Come emerge dal conteggio dell'USSI il contributo anticipato in favore dei cinque figli ancora minori corrispondeva a fr. 1'575.- mensili (doc. B allegato al doc. TAF 13). Orbene, contrariamente all'opinione del ricorrente, la convenzione che disciplina le conseguenze accessorie al divorzio è chiara in punto all'ammontare complessivo del contributo alimentare spettante ai figli e non necessita di alcuna particolare interpretazione. Da subito infatti le parti avevano stabilito un contributo mensile complessivo di fr. 1'575.- (225 X 7), da mantenersi invariato anche a seguito del progressivo raggiungimento della maggiore età dei vari figli (cfr. consid. 7.3). È quindi corretto che il contributo mensile inizialmente quantificato in fr. 225.- per figlio, sia stato ricalcolato, suddividendo fra gli aventi diritto l'importo mensile di fr. 1'575.-, man mano che la maggiore età veniva raggiunta. In tal senso l'USSI non ha modificato alcunché rispetto alla sentenza di divorzio. Giova tuttavia sottolineare che, dal punto di vista della convenzione, il figlio maggiorenne ancora agli studi, va considerato come un minorenne, e continua pertanto a beneficiare del contributo alimentare a lui spettante. Dal punto di vista dell'USSI, per contro, indipendentemente da quanto pattuito fra gli ex coniugi, l'anticipo alimentare può essere prestato unicamente ai figli minorenni in senso stretto, ad esclusione dei maggiorenni agli studi. Da qui la suddivisione dell'importo di fr. 1'575.- (quale contributo mensile complessivo fisso) sui soli figli minorenni. Fermo restando che il versamento per intero di tale importo a B._______ - prelevandolo per la durata della diffida ai debitori (art. 291 CC) dallo stipendio del ricorrente o anticipandolo - adempiva il senso e lo spirito della convenzione di divorzio (corrispondendo di fatto il contributo a tutti i figli aventi diritto e non creando distinzioni), è pur vero che l'USSI avrebbe dovuto limitarsi a versare il contributo effettivamente spettante ai minori, deducendo quindi dall'importo complessivo la quota dovuta ai maggiorenni agli studi. Sia quel che sia, a questo Tribunale non compete la determinazione dell'entità del credito vantato dal terzo che ha prestato gli anticipi (si cfr. consid. 9.4), che andrà se del caso valutato in sede civile fra le parti interessate. Rilevante è unicamente il fatto che a giusto titolo l'USSI ha mensilmente anticipato il contributo alimentare a B._______, prestando un anticipo ai sensi dell'art. 85bis cpv. 1 OAI. 10.6.2 Riguardo all'operato dell'USSI, si osserva inoltre che non è rilevante ai fini del presente giudizio determinare se la richiesta di prestazioni all'USSI è stata rinnovata o meno da B._______ allo scadere del primo anno dalla decisione di anticipo, né tantomeno se gli accrediti per figli si sono protratti oltre i 60 mesi previsti dall'art. 10 RAIA. La prima contestazione va, se del caso, rivolta direttamente all'USSI, come pure la seconda, che a in ogni caso, oltrepassa la competenza temporale di questo Tribunale (essendo richiesta la compensazione per il solo periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018).
11. Avendo appurato che tutte e tre le parti chiamate in causa sono legittimate ad avanzare pretese sulle rendite arretrate riconosciute al ricorrente nel periodo compreso fra aprile 2017 e giugno 2018, occorre quindi determinare in che modo l'importo di fr. 40'239.-, debba essere ripartito.
12. Per procedere alla ripartizione degli importi retroattivi vale la pena attenersi alla suddivisione dei periodi determinanti proposto dall'amministrazione. 12.1 Periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 novembre 2017. 12.1.1 Nel corso di questo periodo sono maturate le seguenti prestazioni: Rendita ordinaria di invalidità8 x 1'306.-=fr. 10'448.- Rendite completive per figli8 x 231.- x 6=fr. 11'088.- Totale:fr. 21'536.- 12.1.2 Secondo quanto dichiarato dal Comune di (...), lo stipendio, non comprensivo degli assegni famigliari, versato nel corso del suddetto periodo corrisponde a fr. 38'179.50. È assodato che, mediante diffida ai debitori (art. 291 CC), dallo stipendio è stato mensilmente trattenuto l'importo di fr. 1'575.-, a titolo di contributo alimentare per i figli previsto dalla sentenza di divorzio (cfr. consid. 7.3). Altrettanto pacifico è il fatto che per il tramite dell'USSI tale somma corrispondente a fr. 12'600.- (= 8 x 1'575.-), è stata interamente versata a B._______ (cfr. allegati a doc. TAF 13). 12.1.3 Ne consegue che per il periodo in parola l'USSI non ha concretamente effettuato alcun anticipo e non può pertanto vantare alcuna pretesa sulle rendite arretrate. Tale fatto non è del resto contestato dall'USSI (consid. 10.1). Allo stesso modo, neppure B._______, avendo ricevuto per intero il contributo alimentare dovuto dal ricorrente non può pretendere il versamento delle rendite per figli maturate retroattivamente da aprile a novembre 2017. Tali prestazioni, di principio, spetterebbero al ricorrente, che suo malgrado e per il tramite della trattenuta dal salario ha effettivamente adempiuto all'obbligo di mantenimento. Al riguardo si rammenta infatti che giusta l'art. 285 cpv. 3 CC la rendita completiva non è cumulabile al contributo alimentare, ma deve essere dedotta, ex lege, da quest'ultimo (cfr. consid. 6.3), onde evitare un arricchimento indebito del beneficiario del mantenimento (cfr. consid. 6.2). L'importo di tutte le rendite per figli (6 x fr. 231.-) risulta inoltre inferiore rispetto a quello del contributo di mantenimento stabilito dalla sentenza di divorzio e versato dall'USSI, ragione per cui non vi è alcuna eccedenza che possa essere ancora pretesa dal genitore non beneficiario di una rendita o dal figlio maggiorenne (cfr. consid. 6.4). Si rileva infine che l'importo degli accrediti versati dall'USSI - mediante trattenuta dal salario - per i soli figli minorenni (F._______, G._______, H._______ e I._______), per le ragioni già esposte sopra (cfr. consid. 12.6.1), corrisponde esattamente a quello che l'assicurato avrebbe dovuto versare tenendo anche conto dei figli maggiorenni in formazione, secondo la sentenza di divorzio, ossia fr. 1'575.-/mese. Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto dall'autorità inferiore (calcolo allegato al doc. TAF 26), non occorre considerare a parte la rendita completiva riconosciuta alle figlie D._______ e E._______, maggiorenni ma ancora in formazione, dal momento che se il ricorrente avesse pagato di propria tasca i contributi alimentari per tutti i figli ancora a suo carico, avrebbe dovuto saldare esattamente lo stesso importo versato dall'USSI per i soli figli minorenni, ossia sempre fr. 1'575.- al mese. Con il versamento del suddetto importo l'USSI ha di fatto adempiuto per intero all'obbligo alimentare incombente all'assicurato, il quale, di conseguenza, giusta l'art. 71ter cpv. 2 OAVS può pretendere il versamento (per intero) delle rendite arretrate per il periodo in parola (consid. 7.2). La nota marginale 10074 DR, prevede tuttavia che è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Ciò nella misura in cui non sono adempiute le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli al genitore affidatario. Così stando le cose, ritenuto che per le ragioni suesposte la ex moglie non può pretendere il versamento delle rendite per figli maturate nel periodo in parola e che gli anticipi concessi da un datore di lavoro possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo (N. 10063 DR), occorre concludere che al Comune di (...), spetta non soltanto la rendita ordinaria d'invalidità riconosciuta al ricorrente, ma pure le rendite completive per figli, per un importo complessivo di fr. 21'536.-. Il versamento della rendita completiva per figli, d'altro canto, metterebbe il ricorrente in una situazione migliore di quella in cui sarebbe stato in assenza del danno alla salute (dato che di fatto si vedrebbe "stornare" parte del contributo alimentare). 12.1.4 Giova rilevare che la compensazione delle prestazioni in parola, con la pretesa dell'ex datore di lavoro, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non va a ledere il suo minimo vitale. Nel periodo cui si riferisce il versamento delle prestazioni arretrate (dal 1° aprile al 30 novembre 2017), infatti, quest'ultimo aveva comunque beneficiato del versamento dell'intero stipendio che già copriva adeguatamente il suo minimo esistenziale e ciò nonostante la trattenuta relativa al contributo alimentare, al quale avrebbe comunque dovuto fare fronte. 12.2 Periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2017. 12.2.1 Nel corso di questo periodo sono maturate le seguenti prestazioni: Rendita ordinaria di invalidità1 x 1'306.-=fr. 1'306.- Rendite completive per figli1 x 231.- x 6=fr. 1'386.- Totale:fr. 2'692.- 12.2.2 Come nel periodo precedente, a B._______ è stato corrisposto per intero, il contributo alimentare previsto dalla sentenza di divorzio e corrispondente a fr. 1'575.-. Tale importo le è stato versato come in precedenza dall'USSI sulla base dell'ultima trattenuta salariale (dal salario del mese di novembre 2017). 12.2.3 Di conseguenza, per le stesse ragioni evocate in precedenza, sia l'USSI che B._______ non possono attendersi alcun versamento delle rendite maturate nel corso del mese di dicembre 2017. Neppure il Comune di (...), avendo interrotto il versamento dello stipendio in novembre 2017, può pretendere la compensazione del saldo residuo della propria pretesa. 12.2.4 Le prestazioni arretrate afferenti al mese di dicembre 2017, periodo in cui il ricorrente non ha percepito alcuno stipendio, vanno pertanto versate interamente a quest'ultimo. 12.3 Periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018. 12.3.1 Nel corso di questo periodo sono maturate le seguenti prestazioni: Rendita ordinaria di invalidità6 x 1'306.-=fr. 7'836.- Rendite completive per figli5 x 231.- x 6=fr. 6'930.- 1 x 249.- x 5=fr. 1'245.- Totale:fr. 16'011.- 12.3.2 Come in precedenza l'USSI ha continuato ad anticipare a B._______ il contributo mensile di mantenimento corrispondente a fr. 1'575.- ripartito sui quattro figli minorenni (poi divenuti tre nel corso del mese di giugno 2018; il figlio F._______ avendo raggiunto la maggiore età), per complessivi fr. 9'450.- (6 x 1'575.- [cfr. allegato D, doc. TAF 13];). Tale circostanza, per le ragioni già evocate nei considerandi che precedono, permette di escludere la ex moglie dalla ripartizione delle rendite arretrate per i figli minorenni e maggiorenni agli studi. 12.3.3 Contrariamente ai mesi precedenti, da gennaio 2018 l'USSI non ha ottenuto alcun rimborso degli anticipi versati, ragione per cui ne chiede - a giusto titolo - la compensazione con le rendite per figli arretrate. Si rammenta che, essendo l'USSI autorizzato ad anticipare il contributo alimentare dovuto unicamente ai figli minorenni, soltanto le rendite completive destinate a quest'ultimi e versate retroattivamente per lo stesso periodo (N. 10063 DR; consid. 10.5) potranno essere compensate. Tali prestazioni, come risulta dai conteggi prodotti dall'USSI (allegato D, doc. TAF 13; cfr. anche doc. 32), ammontano a fr. 5'367.- ([5 x 231.- x 4] + [1 x 249 x 3]). Ne consegue che, pur avendo anticipato fr. 9'450.- e pur ammontando le rendite arretrate per tutti i figli del ricorrente a fr. 8'175.-, è limitatamente alla somma di fr. 5'367.- che l'USSI potrà chiedere la restituzione degli anticipi concessi. Tale importo gli dev'essere senz'altro riconosciuto. A ben vedere, come già rilevato in precedenza (consid. 10.6.1) l'USSI avrebbe dovuto anticipare unicamente la parte di contributo alimentare spettante ai figli minorenni, sottraendo dall'importo complessivo del contributo alimentare (fr. 1'575.-), la quota spettante ai figli maggiorenni ancora agli studi. Ciò non è stato fatto e di conseguenza l'USSI ha erogato più prestazioni di quante è in misura di compensarne in questa sede. Sebbene, a rigor di logica, anche le rendite spettanti ai figli maggiorenni agli studi pari a fr. 2'808.- ([5 x 231 x 2] + [1 x 249 x 2]) e corrispondente alla differenza fra le rendite completive per tutti i figli (fr. 8'175.-) e la somma posta in compensazione (fr. 5'367.-), andrebbe riconosciuta all'USSI, ciò non può essere fatto in questa sede, non avendone questo Tribunale la competenza. Tali prestazioni vanno infatti versate al ricorrente, dal momento che, per evitare un arricchimento del beneficiario del contributo (cfr. consid. 12.1.3), le stesse neppure può essere attribuita alla madre o ai figli maggiorenni. Per il versamento eseguito senza causa, per il quale non ha ottenuto rimborso mediante compensazione, l'USSI dovrà pertanto rivolgersi, se del caso, presso le opportune sedi civili. 12.3.4 12.3.5 Ne consegue che al ricorrente spetta la rendita ordinaria a lui intestata, corrispondente a fr. 7'836.- e le rendite per figli maggiorenni agli studi corrispondenti a fr. 2'808.-. 12.4 Visto quanto sopra, l'importo retroattivo della rendita AI maturata dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2018, per un importo complessivo di fr. 40'239.-, va pertanto ripartito nella maniera seguente: Comune di (...) fr. 21'536.- USSIfr. 5'367.- A._______fr. 13'336.- B._______fr. 0
13. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che le rendite arretrate maturate fra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2018 sono ripartite ai sensi del considerando che precede. Gli atti di causa vengono quindi trasmessi all'amministrazione, con l'invito a stabilire l'importo degli interessi ex art. 26 cpv. 2 LPGA e procedere alla ripartizione dell'importo retroattivo. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura - al ricorrente viene riconosciuta all'incirca la metà delle prestazioni richieste - le spese processuali di CHF 800.-, sono poste a carico del ricorrente nella misura di ½, per un importo di CHF 400.- (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che viene compensato con l'anticipo spese di CHF 800. L'importo residuo di CHF 400.- verrà restituito al ricorrente successivamente alla crescita in giudicato della presente sentenza. 14.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Lo stesso vale per le parti chiamate in causa. 14.3 Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 24 gennaio 2019 è riformata come segue: Gli arretrati della rendita di invalidità attribuita a A._______ relativi al periodo da aprile 2017 a giugno 2018 a disposizione dell'autorità inferiore, pari a fr. 40'239.-, verranno versati come segue: Comune di (...) fr. 21'536.- USSIfr. 5'367.- A._______fr. 13'336.- B._______fr. 0.- adeguare
2. Le spese processuali di CHF 400.- sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo spese di CHF 800.-. L'importo residuo di CHF 400.- verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.
3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29])
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29]).
- Comune di (...) (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29])
- Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29])
- B._______ (raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 6 novembre 2019, nonché dei documenti annessi [doc. TAF 29]) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: