Assicurazione per l'invalidità (altro)
Sachverhalt
A. A.________, cittadino italiano, nato il , è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2005, di una mezza rendita AI dal 1° giugno 2006 e di un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2006. B. B.a Il 22 maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha avviato la procedura di revisione del diritto alla rendita. B.b Dal questionario per la revisione della rendita AI del 4 giugno 2012 (ricevuto dall'autorità inferiore l'8 giugno 2012), risulta che l'interessato ha ripreso a lavorare per una ditta della sua zona di domicilio, a tempo pieno, il 2 settembre 2008, per un introito mensile di 1'585,08 Euro. B.c Il 22 giugno 2012, l'UAIE ha reso una decisione di sospensione della rendita in corso con effetto al 1° luglio 2012. L'interessato ha impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi a questo Tribunale che, con sentenza del 9 gennaio 2013, ha accolto il gravame nel senso che la decisione impugnata è stata annullata e gli atti di causa rinviati all'UAIE affinché procedesse al completamento dell'istruttoria ed, eventualmente, all'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3847/2012 del 9 gennaio 2013). B.d B.d.a Nel frattempo, l'Ufficio AI ha continuato l'istruttoria della procedura di revisione del diritto alla rendita (nel merito) e, con decisione del 24 gennaio 2013, ha soppresso il diritto al quarto di rendita in corso con effetto al 1° ottobre 2008 (mese successivo alla ripresa dell'attività lucrativa), ritenuto un grado d'invalidità del 22%. B.d.b Il 21 febbraio 2013, l'interessato ha impugnato detto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale che ha respinto il gravame con sentenza C-920/2013 del 23 ottobre 2013. Quest'ultima sentenza non è stata impugnata, con la conseguenza che la decisione dell'UAIE di soppressione della rendita a decorre dal 1° ottobre 2008 è cresciuta in giudicato. C. C.a Sulla base della decisione di revisione del 24 gennaio 2013, l'UAIE, con decisione del 28 gennaio 2013, ha chiesto all'assicurato di restituire l'importo, di fr. 25'638.-, indebitamente percepito dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2012. C.b Il 22 febbraio 2013, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi a questo Tribunale pure contro la decisione dell'UAIE del 28 gennaio 2013. Fa valere sostanzialmente di avere annunciato la ripresa di un'attività lavorativa all'assicuratore infortuni (presso il quale esisterebbe pure una pratica assicurativa), il quale durante il mese di aprile 2009 ha assunto tutte le informazioni necessarie presso il datore di lavoro. L'assicuratore infortuni non avrebbe modificato le prestazioni in corso. Pertanto, egli ha ritenuto, in perfetta buona fede, che la comunicazione a detto assicuratore fosse sufficiente e non ne occorresse ancora una specifica all'UAIE. Sostiene che il suo comportamento è ineccepibile poiché sussiste pure un dovere di collaborazione e coordinazione fra i vari istituti di assicurazione sociale (art. 32 LPGA). Infine, si duole dell'erroneità della decisione impugnata, dal momento che da un corretto confronto dei redditi deriverebbe un grado d'invalidità del 71,52% (e non del 22%). C.c Nella risposta al ricorso del 28 maggio 2013, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso. C.d Il 5 giugno 2013, il Tribunale amministrativo federale ha concesso alla parte ricorrente la facoltà di presentare la replica, facoltà di cui non è stato fatto uso. C.e Dopo la crescita in giudicato della sentenza di questo Tribunale del 23 ottobre 2013 nella causa C-920/2013, l'11 dicembre 2013 è stato chiesto all'insorgente quale seguito intendesse dare alla procedura ricorsuale riguardante la domanda di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Con scritto del 18 dicembre 2013, l'insorgente ha segnalato di volere "un pronunciamento sulla vicenda".
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
E. 2 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
E. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
E. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempite nel caso di specie.
E. 3.3 Il ricorso è altresì tempestivo, rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e art. 52 PA) ed è di massima ammissibile.
E. 3.4 Va tuttavia osservato che, di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti).
E. 3.5 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]).
E. 3.6 Nel caso di specie, giova rilevare che la procedura riguardante la revisione del diritto alla rendita d'invalidità avviata dall'UAIE nel maggio del 2012 è sfociata nella decisione del 24 gennaio 2013 che ha soppresso, con effetto retroattivo al 1° ottobre 2008, il diritto al quarto di rendita AI di cui beneficiava l'assicurato dal 1° ottobre 2006. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo con sentenza del 23 ottobre 2013. La stessa non è stata impugnata. Ne consegue che il ricorrente non ha più diritto ad alcuna prestazione dell'assicurazione per l'invalidità a partire dal 1° ottobre 2008. Le censure sollevate dal ricorrente nel gravame in esame - ossia l'erroneità della decisione su revisione dell'UAIE del 24 gennaio 2013 sul grado di invalidità (fissato al 22%, invece che al 71,52%) rispettivamente sulla violazione dell'obbligo di informare (cfr., su quest'ultimo punto, la sentenza del Tribunale federale 9C_744/2014 del 15 gennaio 2013 consid. 4.1 e relativi riferimenti ) - non possono pertanto essere esaminate nuovamente nell'ambito della presente vertenza, riguardando appunto un'altra decisione (quella del 24 gennaio 2013), che è stata oggetto di un ricorso e di una procedura ricorsuali separati nonché, come già accennato, di una sentenza su ricorso già cresciuta in giudicato (v. sulla questione del grado d'invalidità il considerando 8 e sulla questione dell'applicazione dell'art. 77 e dell'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI il considerando 9 della più volte menzionata sentenza di questo Tribunale C-920/2013 del 23 ottobre 2013).
E. 3.7 Un'altra censura di cui al ricorso in esame - concernente l'evocata buona fede dell'insorgente - va addotta nell'ambito della domanda di condono, domanda sulla quale l'autorità di prime cure, però, non si è ancora pronunciata. Detta censura è per contro manifestamente senza alcuna pertinenza/incidenza sulla domanda di restituzione (cfr. sulle due fasi distinte di procedura il considerando 3.5 della presente sentenza). In altri termini, anche se il ricorrente fosse stato in buona fede, non avrebbe potuto chiaramente e riconoscibilmente dedurne alcunché a suo vantaggio nel contesto della domanda di restituzione oggetto della presente procedura ricorsuale.
E. 3.8 Per il resto, la decisione qui impugnata, riguardante la domanda di restituzione, è da ritenersi corretta sia per quanto riguarda il periodo del versamento delle indebite prestazioni, dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2012, sia per quanto attiene all'importo, di fr. 25'638.--, chiesto in restituzione, punti di per sé neppure esplicitamente contestati dal ricorrente nel ricorso di cui trattasi. Qualora si volesse considerare che il ricorrente ha invocato, almeno implicitamente, l'eccezione della perenzione (art. 25 cpv. 2 LPGA) facendo valere di avere informato l'assicuratore infortuni nel 2009 della ripresa di un'attività lavorativa, ma che detto assicuratore non ha poi informato l'UAIE in violazione dell'art. 32 cpv. 2 LPGA, bisognerebbe allora rilevare che quest'ultimo articolo non prevede affatto un'informazione d'ufficio tra i singoli assicuratori, ma solo su richiesta (cfr. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, n. 20 ad art. 32 cpv. 2 pag. 462). Dal momento che questo Tribunale ha già constatato nella sentenza del 23 ottobre 2013 che l'insorgente ha violato il suo obbligo di informare con la conseguenza che la revisione andava effettuata ex-tunc a decorrere dal 1° ottobre 2008, non soccorrerebbe il ricorrente neanche l'invocazione dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, nel senso che la conoscenza della ripresa di un'attività lavorativa da parte dell'assicuratore infortuni, anche se non comunicata da quest'ultimo all'UAIE, non lo avrebbe comunque di massima liberato dai suoi obblighi di informazione (cfr. sentenza del Tribunale federale P 7/06 del 22 agosto 2006 consid. 4.2 nonché Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, n. 27 ad art. 31 cpv. 2 pag. 453). Inoltre, solo se per l'assegnazione (e il pagamento) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 139 V 6 consid. 5.1; v. anche DTF 119 V 432 consid. 3a). Nella fattispecie, dal momento che l'esame del diritto alla restituzione non avviene di principio, né è avvenuto in concreto, in collaborazione tra uffici dell'UAIE e dell'assicuratore infortuni, la conoscenza (della ripresa dell'attività lavorativa dell'insorgente) da parte dell'assicuratore infortuni è irrilevante per il decorso del termine di perenzione. Appare pertanto che l'UAIE ha domandato la restituzione entro l'anno dal momento in cui ha avuto conoscenza, l'8 giugno 2012, del fatto decisivo, ossia della ripresa dell'attività lavorativa da parte del ricorrente, e ha pure rispettato il termine assoluto di perenzione di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA.
E. 4 Resta riservata la facoltà all'insorgente di chiedere, se del caso, il condono della somma da restituire, domanda che va inoltrata, come rettamente rilevato dall'UAIE nella risposta al ricorso del 28 maggio 2013, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione concernente la domanda di restituzione. Nell'ambito della possibile futura procedura di condono, l'autorità inferiore dovrà fra l'altro pronunciarsi sulla questione della buona fede del ricorrente, segnatamente sulla questione di sapere se la violazione dell'obbligo di informare sia da imputare a un comportamento doloso rispettivamente a una grave negligenza dell'insorgente, oppure se sia da ascrivere piuttosto ad una lieve negligenza (cfr. DTF 138 V 218 consid. 4 e DTF 112 V 97 consid. 2c).
E. 5.1 Visto quanto precede, e nella misura in cui ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, è respinto.
E. 5.2 Il gravame in esame può pertanto essere evaso in procedura semplificata a giudice unico (art. 69 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. art. 85bis cpv. 3 LAVS e l'art. 23 cpv. 2 LTAF).
E. 5.3 Le spese processuali, di fr. 400.-- (cfr. sulla questione dell'onerosità delle procedure concernenti le domande di restituzione, diversamente dalle procedure di condono, DTF 112 V 97 consid. 1b nonché relativi riferimenti), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 5.4 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 2 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
- Non si attribuiscono ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-935/2013 Sentenza del 27 marzo 2014 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Dario Croci Torti. Parti A.________, rappresentato dall'avv. Martino Luminati, Sottosassa 71, 7742 Poschiavo , ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 28 gennaio 2013). Fatti: A. A.________, cittadino italiano, nato il , è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2005, di una mezza rendita AI dal 1° giugno 2006 e di un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2006. B. B.a Il 22 maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha avviato la procedura di revisione del diritto alla rendita. B.b Dal questionario per la revisione della rendita AI del 4 giugno 2012 (ricevuto dall'autorità inferiore l'8 giugno 2012), risulta che l'interessato ha ripreso a lavorare per una ditta della sua zona di domicilio, a tempo pieno, il 2 settembre 2008, per un introito mensile di 1'585,08 Euro. B.c Il 22 giugno 2012, l'UAIE ha reso una decisione di sospensione della rendita in corso con effetto al 1° luglio 2012. L'interessato ha impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi a questo Tribunale che, con sentenza del 9 gennaio 2013, ha accolto il gravame nel senso che la decisione impugnata è stata annullata e gli atti di causa rinviati all'UAIE affinché procedesse al completamento dell'istruttoria ed, eventualmente, all'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3847/2012 del 9 gennaio 2013). B.d B.d.a Nel frattempo, l'Ufficio AI ha continuato l'istruttoria della procedura di revisione del diritto alla rendita (nel merito) e, con decisione del 24 gennaio 2013, ha soppresso il diritto al quarto di rendita in corso con effetto al 1° ottobre 2008 (mese successivo alla ripresa dell'attività lucrativa), ritenuto un grado d'invalidità del 22%. B.d.b Il 21 febbraio 2013, l'interessato ha impugnato detto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale che ha respinto il gravame con sentenza C-920/2013 del 23 ottobre 2013. Quest'ultima sentenza non è stata impugnata, con la conseguenza che la decisione dell'UAIE di soppressione della rendita a decorre dal 1° ottobre 2008 è cresciuta in giudicato. C. C.a Sulla base della decisione di revisione del 24 gennaio 2013, l'UAIE, con decisione del 28 gennaio 2013, ha chiesto all'assicurato di restituire l'importo, di fr. 25'638.-, indebitamente percepito dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2012. C.b Il 22 febbraio 2013, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi a questo Tribunale pure contro la decisione dell'UAIE del 28 gennaio 2013. Fa valere sostanzialmente di avere annunciato la ripresa di un'attività lavorativa all'assicuratore infortuni (presso il quale esisterebbe pure una pratica assicurativa), il quale durante il mese di aprile 2009 ha assunto tutte le informazioni necessarie presso il datore di lavoro. L'assicuratore infortuni non avrebbe modificato le prestazioni in corso. Pertanto, egli ha ritenuto, in perfetta buona fede, che la comunicazione a detto assicuratore fosse sufficiente e non ne occorresse ancora una specifica all'UAIE. Sostiene che il suo comportamento è ineccepibile poiché sussiste pure un dovere di collaborazione e coordinazione fra i vari istituti di assicurazione sociale (art. 32 LPGA). Infine, si duole dell'erroneità della decisione impugnata, dal momento che da un corretto confronto dei redditi deriverebbe un grado d'invalidità del 71,52% (e non del 22%). C.c Nella risposta al ricorso del 28 maggio 2013, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso. C.d Il 5 giugno 2013, il Tribunale amministrativo federale ha concesso alla parte ricorrente la facoltà di presentare la replica, facoltà di cui non è stato fatto uso. C.e Dopo la crescita in giudicato della sentenza di questo Tribunale del 23 ottobre 2013 nella causa C-920/2013, l'11 dicembre 2013 è stato chiesto all'insorgente quale seguito intendesse dare alla procedura ricorsuale riguardante la domanda di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Con scritto del 18 dicembre 2013, l'insorgente ha segnalato di volere "un pronunciamento sulla vicenda". Diritto:
1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempite nel caso di specie. 3.3 Il ricorso è altresì tempestivo, rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e art. 52 PA) ed è di massima ammissibile. 3.4 Va tuttavia osservato che, di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti). 3.5 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]). 3.6 Nel caso di specie, giova rilevare che la procedura riguardante la revisione del diritto alla rendita d'invalidità avviata dall'UAIE nel maggio del 2012 è sfociata nella decisione del 24 gennaio 2013 che ha soppresso, con effetto retroattivo al 1° ottobre 2008, il diritto al quarto di rendita AI di cui beneficiava l'assicurato dal 1° ottobre 2006. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo con sentenza del 23 ottobre 2013. La stessa non è stata impugnata. Ne consegue che il ricorrente non ha più diritto ad alcuna prestazione dell'assicurazione per l'invalidità a partire dal 1° ottobre 2008. Le censure sollevate dal ricorrente nel gravame in esame - ossia l'erroneità della decisione su revisione dell'UAIE del 24 gennaio 2013 sul grado di invalidità (fissato al 22%, invece che al 71,52%) rispettivamente sulla violazione dell'obbligo di informare (cfr., su quest'ultimo punto, la sentenza del Tribunale federale 9C_744/2014 del 15 gennaio 2013 consid. 4.1 e relativi riferimenti ) - non possono pertanto essere esaminate nuovamente nell'ambito della presente vertenza, riguardando appunto un'altra decisione (quella del 24 gennaio 2013), che è stata oggetto di un ricorso e di una procedura ricorsuali separati nonché, come già accennato, di una sentenza su ricorso già cresciuta in giudicato (v. sulla questione del grado d'invalidità il considerando 8 e sulla questione dell'applicazione dell'art. 77 e dell'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI il considerando 9 della più volte menzionata sentenza di questo Tribunale C-920/2013 del 23 ottobre 2013). 3.7 Un'altra censura di cui al ricorso in esame - concernente l'evocata buona fede dell'insorgente - va addotta nell'ambito della domanda di condono, domanda sulla quale l'autorità di prime cure, però, non si è ancora pronunciata. Detta censura è per contro manifestamente senza alcuna pertinenza/incidenza sulla domanda di restituzione (cfr. sulle due fasi distinte di procedura il considerando 3.5 della presente sentenza). In altri termini, anche se il ricorrente fosse stato in buona fede, non avrebbe potuto chiaramente e riconoscibilmente dedurne alcunché a suo vantaggio nel contesto della domanda di restituzione oggetto della presente procedura ricorsuale. 3.8 Per il resto, la decisione qui impugnata, riguardante la domanda di restituzione, è da ritenersi corretta sia per quanto riguarda il periodo del versamento delle indebite prestazioni, dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2012, sia per quanto attiene all'importo, di fr. 25'638.--, chiesto in restituzione, punti di per sé neppure esplicitamente contestati dal ricorrente nel ricorso di cui trattasi. Qualora si volesse considerare che il ricorrente ha invocato, almeno implicitamente, l'eccezione della perenzione (art. 25 cpv. 2 LPGA) facendo valere di avere informato l'assicuratore infortuni nel 2009 della ripresa di un'attività lavorativa, ma che detto assicuratore non ha poi informato l'UAIE in violazione dell'art. 32 cpv. 2 LPGA, bisognerebbe allora rilevare che quest'ultimo articolo non prevede affatto un'informazione d'ufficio tra i singoli assicuratori, ma solo su richiesta (cfr. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, n. 20 ad art. 32 cpv. 2 pag. 462). Dal momento che questo Tribunale ha già constatato nella sentenza del 23 ottobre 2013 che l'insorgente ha violato il suo obbligo di informare con la conseguenza che la revisione andava effettuata ex-tunc a decorrere dal 1° ottobre 2008, non soccorrerebbe il ricorrente neanche l'invocazione dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, nel senso che la conoscenza della ripresa di un'attività lavorativa da parte dell'assicuratore infortuni, anche se non comunicata da quest'ultimo all'UAIE, non lo avrebbe comunque di massima liberato dai suoi obblighi di informazione (cfr. sentenza del Tribunale federale P 7/06 del 22 agosto 2006 consid. 4.2 nonché Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, n. 27 ad art. 31 cpv. 2 pag. 453). Inoltre, solo se per l'assegnazione (e il pagamento) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 139 V 6 consid. 5.1; v. anche DTF 119 V 432 consid. 3a). Nella fattispecie, dal momento che l'esame del diritto alla restituzione non avviene di principio, né è avvenuto in concreto, in collaborazione tra uffici dell'UAIE e dell'assicuratore infortuni, la conoscenza (della ripresa dell'attività lavorativa dell'insorgente) da parte dell'assicuratore infortuni è irrilevante per il decorso del termine di perenzione. Appare pertanto che l'UAIE ha domandato la restituzione entro l'anno dal momento in cui ha avuto conoscenza, l'8 giugno 2012, del fatto decisivo, ossia della ripresa dell'attività lavorativa da parte del ricorrente, e ha pure rispettato il termine assoluto di perenzione di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA.
4. Resta riservata la facoltà all'insorgente di chiedere, se del caso, il condono della somma da restituire, domanda che va inoltrata, come rettamente rilevato dall'UAIE nella risposta al ricorso del 28 maggio 2013, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione concernente la domanda di restituzione. Nell'ambito della possibile futura procedura di condono, l'autorità inferiore dovrà fra l'altro pronunciarsi sulla questione della buona fede del ricorrente, segnatamente sulla questione di sapere se la violazione dell'obbligo di informare sia da imputare a un comportamento doloso rispettivamente a una grave negligenza dell'insorgente, oppure se sia da ascrivere piuttosto ad una lieve negligenza (cfr. DTF 138 V 218 consid. 4 e DTF 112 V 97 consid. 2c). 5. 5.1 Visto quanto precede, e nella misura in cui ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, è respinto. 5.2 Il gravame in esame può pertanto essere evaso in procedura semplificata a giudice unico (art. 69 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. art. 85bis cpv. 3 LAVS e l'art. 23 cpv. 2 LTAF). 5.3 Le spese processuali, di fr. 400.-- (cfr. sulla questione dell'onerosità delle procedure concernenti le domande di restituzione, diversamente dalle procedure di condono, DTF 112 V 97 consid. 1b nonché relativi riferimenti), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 5.4 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 2 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: