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C-861/2019

C-861/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-15 · Italiano CH

Valutazione dell'invalidità

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Con decisione del 23 novembre 2009, l'UAIE ha accordato a A._______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente) una rendita intera (grado d'invalidità del 100% [con rendita ordinaria per figli]) a decorrere dal 1° febbraio 2007 (doc. 37 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito doc. A 37]).

E. 1.2 Mediante decisione del 19 maggio 2011, l'autorità inferiore ha poi soppresso tale rendita intera - in virtù di una ritrovata completa capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate - essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A 65).

E. 2.1 Nell'ambito di una nuova domanda di rendita presentata dall'interessata il 18 gennaio 2012, il 22 gennaio 2019 l'UAIE ha deciso di accordarle un quarto di rendita a decorrere dal 1° ottobre 2016. L'autorità inferiore ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività e del 25% in attività adeguate dal novembre 2012 e del 55% dal 12 ottobre 2015 con conseguente grado d'invalidità del 5% da novembre 2012 e del 43% a partire da ottobre 2015 (doc. A 191).

E. 2.2 Il 19 febbraio 2019 l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UAIE mediante il quale ha chiesto che le fosse riconosciuta, oltre all'incapacità lavorativa del 100% nella sua precedente attività, una non inferiore al 60% - 70% in attività adeguate a partire da novembre 2012. Si è doluta di un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo medico e da quello economico (doc. TAF 1 e 4).

E. 2.3 Nella risposta del 26 aprile 2019, l'UAIE ha proposto il parziale accoglimento del ricorso, nel senso del riconoscimento alla ricorrente di un quarto di rendita dal 1° marzo 2016 e di una mezza rendita dal 1° giugno 2016. Detto Ufficio ha osservato che dal profilo medico i nuovi referti prodotti dalla ricorrente non attestavano fatti nuovi rispettivamente modifiche significative suscettibili di giustificare una diversa valutazione del caso rispetto a quanto determinato con la decisione impugnata. Tuttavia, per quel che attiene all'aspetto economico, a torto non sarebbe stato effettuato il parallelismo dei redditi di paragone (doc. TAF 7).

E. 2.4 Nella replica del 7 giugno 2019, la ricorrente ha prodotto documentazione medica già agli atti e ha confermato le argomentazioni e conclusioni ricorsuali (doc. TAF 9).

E. 2.5 Nella duplica del 13 agosto 2019, l'UAIE ha richiamato i contenuti della propria risposta al ricorso (doc. TAF 11).

E. 2.6 Nelle osservazioni del 1° ottobre 2019, l'insorgente ha ulteriormente ribadito i propri argomenti e confermato le proprie conclusioni (doc. TAF 13).

E. 3.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

E. 3.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 3.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile.

E. 4 Con provvedimento del 31 agosto 2020 (notificato il 1° settembre 2020 [cfr. avviso di ricevimento della Posta svizzera; doc. TAF 17]), questo Tribunale ha reso edotto la ricorrente del fatto che, ad un esame sommario della fattispecie, sussisteva la concreta possibilità che - in virtù delle risultanze degli atti di causa, segnatamente di documentazione medica che appariva poco convincente con riferimento alla residua capacità lavorativa della ricorrente in attività sostitutive del 55% (intesa come riduzione del rendimento) in virtù delle frequenti assenze dell'insorgente dal lavoro di 1-2 settimane ogni due mesi (assenze che sembravano giustificare piuttosto una riduzione del rendimento del 25% [e non del 55%]), e di valutazioni divergenti sul medesimo quesito, in virtù di tale documentazione, da parte dei medici SMR - potesse modificare la decisione impugnata dell'UAIE del 22 gennaio 2019 a detrimento della ricorrente ("reformatio in peius"), nel senso che avrebbe potuto non essere confermato il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera, neppure quella di un quarto con decorrenza dal 1° ottobre 2016, ritenuta nella menzionata decisione impugnata dell'UAIE. È quindi stata concessa alla ricorrente la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 2 [doc. TAF 16]).

E. 5 Con scritto del 3 settembre 2020, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso (doc. TAF 18).

E. 6 Questo Tribunale constata che la ricorrente, nel menzionato scritto del 3 settembre 2020, ha indicato di desistere, senza condizioni, dal suo ricorso del 19 febbraio 2019. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 22 gennaio 2019.

E. 7 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 8 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-174/2019 del 24 luglio 2020 10.3 con rinvio).

E. 9 Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1.La causa C-861/2019 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegata: copia dello scritto della ricorrente del 3 settembre 2020);

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-861/2019 Decisione del 15 settembre 2020 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia), rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, valutazione del grado d'invalidità (decisione del 22 gennaio 2019). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Con decisione del 23 novembre 2009, l'UAIE ha accordato a A._______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente) una rendita intera (grado d'invalidità del 100% [con rendita ordinaria per figli]) a decorrere dal 1° febbraio 2007 (doc. 37 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito doc. A 37]). 1.2. Mediante decisione del 19 maggio 2011, l'autorità inferiore ha poi soppresso tale rendita intera - in virtù di una ritrovata completa capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate - essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A 65). 2. 2.1. Nell'ambito di una nuova domanda di rendita presentata dall'interessata il 18 gennaio 2012, il 22 gennaio 2019 l'UAIE ha deciso di accordarle un quarto di rendita a decorrere dal 1° ottobre 2016. L'autorità inferiore ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività e del 25% in attività adeguate dal novembre 2012 e del 55% dal 12 ottobre 2015 con conseguente grado d'invalidità del 5% da novembre 2012 e del 43% a partire da ottobre 2015 (doc. A 191). 2.2. Il 19 febbraio 2019 l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UAIE mediante il quale ha chiesto che le fosse riconosciuta, oltre all'incapacità lavorativa del 100% nella sua precedente attività, una non inferiore al 60% - 70% in attività adeguate a partire da novembre 2012. Si è doluta di un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo medico e da quello economico (doc. TAF 1 e 4). 2.3. Nella risposta del 26 aprile 2019, l'UAIE ha proposto il parziale accoglimento del ricorso, nel senso del riconoscimento alla ricorrente di un quarto di rendita dal 1° marzo 2016 e di una mezza rendita dal 1° giugno 2016. Detto Ufficio ha osservato che dal profilo medico i nuovi referti prodotti dalla ricorrente non attestavano fatti nuovi rispettivamente modifiche significative suscettibili di giustificare una diversa valutazione del caso rispetto a quanto determinato con la decisione impugnata. Tuttavia, per quel che attiene all'aspetto economico, a torto non sarebbe stato effettuato il parallelismo dei redditi di paragone (doc. TAF 7). 2.4. Nella replica del 7 giugno 2019, la ricorrente ha prodotto documentazione medica già agli atti e ha confermato le argomentazioni e conclusioni ricorsuali (doc. TAF 9). 2.5. Nella duplica del 13 agosto 2019, l'UAIE ha richiamato i contenuti della propria risposta al ricorso (doc. TAF 11). 2.6. Nelle osservazioni del 1° ottobre 2019, l'insorgente ha ulteriormente ribadito i propri argomenti e confermato le proprie conclusioni (doc. TAF 13). 3. 3.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 3.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile.

4. Con provvedimento del 31 agosto 2020 (notificato il 1° settembre 2020 [cfr. avviso di ricevimento della Posta svizzera; doc. TAF 17]), questo Tribunale ha reso edotto la ricorrente del fatto che, ad un esame sommario della fattispecie, sussisteva la concreta possibilità che - in virtù delle risultanze degli atti di causa, segnatamente di documentazione medica che appariva poco convincente con riferimento alla residua capacità lavorativa della ricorrente in attività sostitutive del 55% (intesa come riduzione del rendimento) in virtù delle frequenti assenze dell'insorgente dal lavoro di 1-2 settimane ogni due mesi (assenze che sembravano giustificare piuttosto una riduzione del rendimento del 25% [e non del 55%]), e di valutazioni divergenti sul medesimo quesito, in virtù di tale documentazione, da parte dei medici SMR - potesse modificare la decisione impugnata dell'UAIE del 22 gennaio 2019 a detrimento della ricorrente ("reformatio in peius"), nel senso che avrebbe potuto non essere confermato il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera, neppure quella di un quarto con decorrenza dal 1° ottobre 2016, ritenuta nella menzionata decisione impugnata dell'UAIE. È quindi stata concessa alla ricorrente la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 2 [doc. TAF 16]).

5. Con scritto del 3 settembre 2020, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso (doc. TAF 18).

6. Questo Tribunale constata che la ricorrente, nel menzionato scritto del 3 settembre 2020, ha indicato di desistere, senza condizioni, dal suo ricorso del 19 febbraio 2019. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 22 gennaio 2019.

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-174/2019 del 24 luglio 2020 10.3 con rinvio).

9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1.La causa C-861/2019 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegata: copia dello scritto della ricorrente del 3 settembre 2020);

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: