Indennità per perdita di guadagno (IPG) e in caso di maternità
Sachverhalt
A. Mediante decisione dell'8 novembre 2010, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS [autorità inferiore]) ha ritenuto la Repubblica e Cantone Ticino responsabile del danno al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno per un importo di fr. 75'087.05. In considerazione del fatto che con giudizi del 19 maggio 2010, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto perente nel momento in cui sono state fatte valere dalle rispettive Casse di compensazione (secondo il caso, l'8 aprile 2009, l'8 e il 19 giugno 2009 nonché il 28 agosto 2009), le pretese di restituzione in via ordinaria (art. 25 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) delle indennità di perdita di guadagno che sarebbero state indebitamente versate a militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato per i giorni di servizio eccedenti i 7 giorni (per i militi) e i 14 giorni (per i militi con funzioni di quadro e di specialista) che gli stessi avrebbero svolto nel 2004 e/o nel 2005, l'autorità inferiore non avrebbe avuto altra scelta - data la risposta del Cantone Ticino del 14 settembre 2010 (secondo cui, da un lato, sarebbe già intervenuta la perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni e, dall'altro lato, non sussisterebbe alcuna negligenza grave da parte del Cantone o dei suoi servizi) - che chiedere formalmente al Cantone Ticino il risarcimento di detta somma. Secondo l'autorità inferiore, il Cantone Ticino è responsabile dell'operato dei contabili della protezione civile, contabili cui compete nell'attuazione del regime delle indennità di perdita di guadagno un ruolo paragonabile a quello delle Casse di compensazione. In particolare, per il periodo 2004-2005 i contabili della protezione civile hanno consegnato ai militi dei questionari sui quali hanno attestato 571 giorni di servizio che non davano diritto al soldo e, dunque, a un indennizzo tramite le indennità di perdita di guadagno. L'UFAS ha quindi concluso che sussisteva una condotta gravemente negligente dei contabili della protezione civile ed ha perciò ritenuto una responsabilità del Cantone Ticino giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio (LIPG, RS 834.1) in combinazione con l'art. 70 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10 [doc. 15]). B. Il 9 dicembre 2010, la Repubblica e Cantone Ticino (ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFAS dell'8 novembre 2010 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame e d'annullare la decisione impugnata. La ricorrente ha segnatamente eccepito la perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni nei suoi confronti in quanto l'UFAS non ha chiaramente agito entro il termine, perentorio, di un anno dalla conoscenza del danno come previsto dall'art. 70 cpv. 3 LAVS. L'insorgente ha altresì sostenuto che, nel merito, la pretesa di risarcimento è destituita di ogni fondamento. Da un lato, si è doluta di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata in ordine ai motivi per i quali l'UFAS ha ritenuto che alcuni giorni di servizio di protezione civile svolti nel 2004 e/o nel 2005 non dovevano essere indennizzati. Dall'altro lato, e con riferimento alla propria responsabilità per l'agire dei contabili della protezione civile - che avrebbero attestato dei giorni di servizio che davano diritto ad indennità di perdita di guadagno sebbene non ne fossero adempiuti i presupposti - ha osservato che l'illegalità delle prestazioni di indennità contestate dall'UFAS deriva da una diversa interpretazione, tra autorità federali e cantonali, delle disposizioni legali, peraltro entrate in vigore il 1° gennaio 2004 con la modifica della relativa legge federale, inerenti le attività che possono essere svolte durante i corsi di ripetizione della protezione civile (di, al massimo, 7 giorni all'anno per i militi e 14 giorni all'anno per i militi con funzioni di quadro e di specialista) e le attività che possono essere considerate di pubblica utilità, le quali non soggiacciono ad una limitazione di durata (è fatto riferimento agli art. 23, 27 e 35 segg. della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC, RS 520.1] nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011; di seguito, salvo indicazione contraria, è fatto riferimento a tale versione della legge). Pertanto, va rilevata anche l'assenza dei presupposti materiali (giusta l'art. 70 cpv. 1 LAVS) per fondare una responsabilità del Cantone Ticino, ritenuta l'assenza di negligenza grave (per non parlare d'intenzione) da parte dei contabili della protezione civile (doc. TAF 1). C. Il 17 gennaio 2011, la ricorrente ha versato il richiesto anticipo spese (doc. TAF 2, 3 e 6). D. Nella risposta al ricorso del 4 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. L'UFAS ha osservato che solo dopo la notifica delle sentenze del 19 maggio 2010 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (doc. 12.1 a 12.14), sentenze mediante le quali sono state dichiarate perente le pretese di restituzione nei confronti dei militi o dei loro datori di diritto privato (categoria che comprende i salariati non impiegati nelle protezioni civili, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa), ha avuto la conferma che i contabili della protezione civile, attestando un numero elevato di giorni di servizio illeciti, avevano commesso una grave negligenza che implicava una loro responsabilità diretta. L'autorità inferiore ha poi indicato che condividendo la preoccupazione della Sezione del militare e della protezione della popolazione del Cantone Ticino (SMPP; ossia di non richiedere la restituzione delle IPG direttamente ai militi o ai datori di lavoro di diritto privato), ha ritenuto adeguato prospettare ai rappresentanti cantonali della protezione civile nel corso del mese di giugno del 2008, la medesima "strategia d'incasso" da loro proposta (che negli scritti dell'UFAS fu poi definita come un "accordo bonale"). Tale soluzione prevedeva che la SMPP, nel suo ruolo di autorità di vigilanza cantonale della protezione civile cantonale, si sarebbe fatta carico del rimborso delle indennità di perdita di guadagno (IPG) per i servizi svolti da militi "di diritto privato". Inoltre, un'analoga "soluzione bonale" è stata parallelamente negoziata dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino con la SMPP alfine di recuperare le IPG indebitamente versate per i servizi di protezione civile svolti da personale incorporato nell'esercito (negoziazioni che hanno poi avuto esito positivo e hanno permesso di recuperare fr. 84'915.40 a fronte di un debito di fr. 105'649.35). Ignaro del contrasto di vedute esistente all'interno della protezione civile cantonale, l'UFAS ha dato seguito all'indicazione della SMPP e ha inviato a ciascuna regione (della protezione civile) la richiesta di risarcimento secondo la chiave di ripartizione indicata dalla SMPP stessa, rimanendo poi sorpreso dal rifiuto del Consorzio protezione civile regione del A._______ di volere versare ciò che gli era stato richiesto (scritto del 23 luglio 2008) e dalla nuova attitudine negativa (in relazione alla "soluzione bonale" perseguita) significata dalla SMPP all'UFAS (scritto del 12 agosto 2008). Tuttavia, nel restare convinto dell'importanza di trovare una soluzione consensuale alla vertenza e credendo possibile che i contrasti sviluppatesi tra gli organi federali, cantonali e regionali della protezione civile potessero ragionevolmente appianarsi, l'UFAS ha atteso fino al 27 febbraio 2009 per inviare un ultimo richiamo agli enti della protezione civile coinvolti. Ottenuta una riposta negativa, si è trovato così obbligato a ordinare alle Casse di compensazione coinvolte - dopo avere considerato che siffatte richieste potevano ancora rispettare i termini imposti dalla legge (cfr. pto 2.3 pag. 6 della risposta al ricorso) - di rendere le rispettive decisioni di restituzione contro i militi o i loro datori di lavoro di diritto privato. Terminata la procedura d'opposizione, il successivo ricorso degli interessati è stato accolto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone Ticino con i già citati giudizi del 19 maggio 2010, giudizi contro i quali non sono stati interposti dei ricorsi di diritto pubblico nella consapevolezza che la malriposta fiducia in un esito positivo/bonale della vertenza aveva, di fatto, allungato eccessivamente i tempi della procedura di restituzione in via ordinaria. In siffatte circostanze, la sollevata intempestività della decisione resa l'8 novembre 2010 deve considerarsi pretestuosa ed infondata. Peraltro, secondo l'UFAS la giurisprudenza in merito al termine di perenzione giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA non può essere applicata mutatis mutandis al caso di specie, dal momento che tale giurisprudenza è riferibile a dei casi unici in cui erano interessate delle singole persone (fisiche o giuridiche) e non al caso di specie che implica un enorme e vasto controllo di documenti tra diverse autorità cui spettava non solo di stabilire la correttezza legale delle convocazioni, ma anche la propria responsabilità qualora avessero avvallato il pagamento di IPG per dei servizi illegittimi. Nel merito della vertenza, l'UFAS ha poi rilevato che i controlli effettuati dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e dalla SMPP hanno permesso di appurare che diversi servizi di protezione civile classificati come interventi di pubblica utilità (IPU; art. 27 cpv. 2 lett. c LPPC) o per i quali erano stati svolti dei meri compiti amministrativi (art. 37 LPPC) avrebbero dovuto essere classificati come corsi di ripetizione (art. 36 LPPC). Dato che il numero di giorni che può essere destinato allo svolgimento di corsi di ripetizione è limitato (7 giorni al massimo per i militi e 14 giorni al massimo per i quadri e gli specialisti), tutti i giorni relativi a corsi di ripetizione che risultavano eccedere tali limiti non potevano che essere illeciti e il loro indennizzo tramite le IPG indebito. L'UFAS ha infine osservato che se è pur vero che per gli anni 2004-2005 è stata coinvolta la protezione civile di quasi tutti i Cantoni svizzeri, non di meno la maggior parte delle irregolarità riscontrate lo sono state in tre cantoni (49,3% dei casi accertati che concernevano il 61,5% dei giorni di servizio ritenuti illeciti dall'UFPP), fra cui il Cantone Ticino (le cui quote corrispondono al 13,8% dei casi accertati, al 16,7% dei giorni di servizio ritenuti illeciti ed al 15,3% degli importi d'indennità di perdita di guadagno chiesti in restituzione; doc. TAF 8, pto 2.5 pag. 8). E. Nella replica del 29 agosto 2011, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 9 dicembre 2010. In particolare, ha ribadito che la pretesa di risarcimento è in ogni caso perenta. Ha poi segnalato che l'operazione denominata Argus ha evidenziato l'esistenza di irregolarità da parte di tutti i Cantoni, che sussisteva dunque una discrepanza tra l'interpretazione giuridica data alle disposizioni concernenti gli IPU da parte dell'autorità federale da un lato e delle autorità cantonali dall'altro lato, poiché la base legale non era sufficientemente chiara, ma anche perché gli organi federali non hanno saputo dare un'interpretazione univoca del concetto di IPU. In effetti, l'una, quella più restrittiva, riguarda i Cantoni e l'altra, quella più largheggiante, la Confederazione (quest'ultima includendo nella nozione di IPU per esempio persino le prestazioni svolte dai militi nell'organizzazione delle gare del B._______). Sarebbe dunque fondamentalmente sbagliata l'impressione che l'UFAS vuole dare del Cantone Ticino, come un territorio garibaldino nell'applicazione delle normative vigenti. Peraltro, dal 2006 al 2010 le autorità federali avrebbero indistintamente ritenuto siccome illeciti tutti gli IPU svolti dalle protezioni civili in Ticino, sebbene la quasi totalità degli stessi avrebbe dovuto essere ritenuta corretta in caso di controllo. L'insorgente ha peraltro recisamente contestato una mancanza di collaborazione sua e dei suoi servizi. Essa prende altresì atto del fatto che l'UFAS medesimo abbia ammesso nella risposta al ricorso che a contare già dal 13 settembre del 2007 (data di un incontro tra l'UFPP, la SMPP e l'UFAS [v. doc. 11]) disponeva di tutte le informazioni necessarie ai fini dei controlli del caso e per promuovere le richieste di restituzione in via ordinaria. La ricorrente contesta pure recisamente che essa medesima o la SMPP in sua rappresentanza abbiano vuoi approvato la valutazione di illiceità con riferimento ai giorni di servizio di protezione civile svolti nel 2004 e nel 2005 vuoi aderito ad una "soluzione bonale" come sostenuto dall'autorità di prime cure. Il signor C._______ (funzionario amministrativo peraltro senza funzione dirigenziale e dunque senza facoltà di vincolare l'autorità cantonale), si è limitato a prendere atto, mediante la sottoscrizione dei formulari relativi ai giorni di servizio prestati (doc. 4.1 a 4.15), delle tesi avanzate dell'autorità federale, senza con ciò avere mai ratificato alcun accordo né vincolato in altro modo l'autorità cantonale (nel senso che la stessa si sarebbe assunta il versamento dell'importo di fr. 75'087.05 [doc. TAF 11]). F. Nella duplica del 9 novembre 2011, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle argomentazioni di cui alla risposta del 4 maggio 2011. In particolare, non vi sarebbe stata perenzione del diritto di esigere il risarcimento del danno subito dal Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG, considerato che le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni sono state rese il 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14) e che era necessario attendere le stesse per avere conoscenza del danno e potere poi emanare - nel caso di specie, qualche mese dopo, ossia l'8 novembre 2010 - la decisione in risarcimento danni giusta l'art. 70 cpv. 3 LAVS (citata la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986 nella causa H.S., pubblicata in RCC 1986, pag. 542 consid. 3). L'UFAS ha altresì osservato che nel contesto cantonale, l'autorità preposta alla sorveglianza e al controllo sull'operato degli organismi della protezione civile (e, in particolare, dei loro contabili) è, sul piano procedurale, il Servizio protezione civile. Questa responsabilità delle autorità cantonali sarebbe stata esaurientemente sottolineata anche dal Tribunale federale in recenti sentenze sulla perenzione del diritto di esigere la restituzione in via ordinaria secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr., fra le altre, la sentenza del Tribunale federale 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.3). Il (...) aveva dunque la competenza per controllare i formulari relativi ai giorni di servizio e confermare, apponendo la sua firma in calce agli stessi (doc. 4.1 a 4.15), l'illiceità dei giorni di servizio. Ha infine osservato che nel Cantone Ticino le irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio hanno coinvolto tutte le organizzazioni della protezione civile e l'entità delle indennità di perdita di guadagno indebitamente versate, in rapporto alla popolazione residente, è tra le più elevate della Svizzera (è fatto riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 inerente le irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile). L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 17). G. Nelle osservazioni del 23 dicembre 2011, la Repubblica e Cantone Ticino ha segnalato che il fatto che tutti i Cantoni non fossero in regola con l'interpretazione data dall'autorità federale alle norme applicabili in materia dimostra che le basi legali non erano chiare (è fatto riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011). Non è stato altresì svolto un esame di ogni singola pratica per accertare se le indennità di perdita di guadagno siano state versate in modo indebito poiché il servizio prestato (prestazioni nell'ambito della protezione dei beni culturali, corso di ripetizione, controllo impianti, ecc.) non poteva ricadere sotto il concetto di intervento di pubblica utilità (IPU) o per altri motivi (documentazione mancante o incompleta). Ritenuto che nel Cantone Ticino, i Consorzi di protezione civile sono persone giuridiche autonome, i loro contabili non possono assurgere ad organi delle casse cantonali di compensazione o loro funzionari. Peraltro, all'agire dei contabili non può essere imputata intenzionalità o negligenza grave (è fatto riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011). Nessuna responsabilità può dunque essere addebitata al Cantone Ticino (doc. TAF 19). H. Con provvedimento del 26 gennaio 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore lo scritto di osservazioni della ricorrente del 23 dicembre 2011 (doc. TAF 20). I. Con scritto del 23 novembre 2012, l'UFAS, su richiesta di questo Tribunale, ha prodotto agli atti copia delle lettere mediante le quali ha invitato le Casse di compensazione coinvolte ad emanare le decisioni formali di restituzione. Ha pure esibito le decisioni di restituzione della Cassa cantonale di compensazione dell'8 aprile 2009 nonché la decisione di restituzione della Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori dell'8 giugno 2009 (doc. TAF 22). J. Il 28 novembre 2012, la Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori di Bellinzona ha trasmesso a questo Tribunale copia della decisione su opposizione resa il 28 novembre 2012 mediante la quale viene rinunciato alla pretesa di restituzione (doc. TAF 23).
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 2 Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale -, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
E. 3 Il litigio verte sulla tempestività rispettivamente la legittimità della pretesa di risarcimento decisa dall'UFAS nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino, per un ammontare di fr. 75'087.05, corrispondente alle indennità di perdita di guadagno versate ad alcuni militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato per alcuni dei giorni di servizio di protezione civile svolti nel 2004 e/o nel 2005.
E. 4 Ai sensi dell'art. 36 LPPC, i militi possono essere chiamati ogni anno a prestare corsi di ripetizione di al massimo 7 giorni per i militi e di 14 giorni per militi con funzioni di quadro e di specialista. La durata degli interventi in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.4 nonché relativi riferimenti, segnatamente agli art. 23, 27 e 35 segg. LPPC e all'ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14; nella versione in vigore fino al 30 giugno 2008]).
E. 5.1 Giusta l'art. 1a cpv. 3 LIPG in combinazione con l'art. 23 LPPC, le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto ad un'indennità per perdita di guadagno. La legge sulle indennità di perdita di guadagno è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari (art. 21 cpv. 1 LIPG prima frase). Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego (art. 21 cpv. 1 LIPG seconda frase [entrato in vigore il 1° aprile 2009]). L'art. 21 cpv. 2 LIPG prevede che, per quanto la LIPG non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'AVS concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse ed il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione ed il numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'art. 49 LAVS è retta dagli art. 78 LPGA e, per analogia, 52, 70 e 71a LAVS. In deroga all'art. 78 LPGA, la responsabilità dei contabili dell'organizzazione di protezione civile per i danni causati a un assicurato o a terzi sottostà alla legge sulla protezione civile (art. 21 cpv. 3 LIPG).
E. 5.2 L'autorità inferiore, in applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LIPG, ha pertanto rettamente fondato la decisione risarcitoria, dell'ammontare di fr. 75'087.05, nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino sull'art. 70 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia in caso di danni al Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG (v. pure il già citato [lettera F del presente giudizio] rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 pag. 14).
E. 5.2.1 Giusta l'art. 70 cpv. 1 LAVS, le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione (art. 70 cpv. 1 seconda frase LAVS). La procedura è disciplinata dalla PA.
E. 5.2.2 In virtù dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS, la pretesa di risarcimento per danni si estingue, nel caso del capoverso 1 della medesima norma, se il competente Ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.
E. 5.2.3 Secondo giurisprudenza, il termine relativo di un anno precedentemente menzionato - termine perentorio (DTF 112 V 265 consid. 2b e relativo riferimento [RCC 1986 pag. 544 consid. 3]) - comincia a decorrere allorquando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno in modo da fondare e motivare un'azione giudiziaria; il creditore non può differire la pretesa fino al momento in cui conosce l'importo esatto del pregiudizio (DTF 112 V 265 consid. 2b e DTF 109 II 433 consid. 2). In particolare, il danno subentra nel momento in cui l'esercizio del diritto alla restituzione in via ordinaria, giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA, di prestazioni indebitamente percepite non è più possibile, per motivi giuridici o di fatto (DTF 134 V 257 consid. 3.2 e relativi riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione delle pretese di restituzione, secondo la procedura ordinaria, delle prestazioni indebitamente versate. L'autorità che deve emanare la decisione risarcitoria è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere la restituzione, in via ordinaria, delle prestazioni indebitamente versate, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 134 V 257 consid. 3.3 e relativi riferimenti, segnatamente DTF 128 V 15 consid. 2a e DTF 126 V 443 consid. 3a; v. pure sentenza del Tribunale federale 9C_217/2009 del 7 maggio 2010 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale del 26 giugno 1986 nella causa H.S., RCC 1986, pag. 542 consid. 3).
E. 6.1 La ricorrente fa valere in particolare che la menzionata pretesa di risarcimento dell'8 novembre 2010 è perenta. Posto che il termine decennale di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS (relativo ai casi citati all'art. 70 cpv. 1 LAVS) è stato rispettato (i giorni di servizio di protezione civile per i quali sono state versate delle indennità di perdita di guadagno sono stati svolti nel 2004 e/o nel 2005), non altrettanto può dirsi del termine relativo di un anno dal momento in cui l'UFAS ha conosciuto il danno. La ricorrente asserisce che, in analogia con la motivazione delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 maggio 2010 (doc. I; sentenze che concernono una vertenza analoga [segnatamente la restituzione dell'importo di fr. 429'970.20 incassato dagli enti e consorzi di protezione civile] ed in cui dovrebbero essere state sviluppate le medesime considerazioni enunciate nelle sentenze del Tribunale cantonale del 19 maggio 2010 [doc. 12.1 a 12.14]), il termine di perenzione di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS ha iniziato a decorrere da inizio febbraio 2007 (data alla quale, secondo il Tribunale cantonale delle assicurazioni, non potevano più essere fatte valere le pretese di restituzione in via ordinaria ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA). Qualora il Tribunale amministrativo federale non dovesse ritenere applicabili per analogia le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, la pretesa è comunque da considerarsi perenta nel momento in cui è stata fatta valere, ossia l'8 novembre 2010, poiché l'UFAS era comunque a conoscenza del danno al più tardi il 1° febbraio 2008 (v. lo scritto dell'UFAS del 1° febbraio 2008; doc. 6.2).
E. 6.2 L'autorità inferiore ha sottolineato che, credendo possibile che si potesse giungere ad un accordo con la SMPP e con i Consorzi di protezione civile (nel senso che quest'ultimi si sarebbero assunti il rimborso dell'importo di fr. 75'087.05), ha atteso fino al 27 febbraio 2009 per procedere in via ordinaria alla restituzione dell'importo dovuto, il raggiungimento di un accordo apparendo ancora possibile a tale data, così come la richiesta restituzione in via ordinaria ai sensi dell'art. 25 LPGA. Secondo l'autorità di prime cure, solo dopo la notifica delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14), sentenze mediante le quali sono state dichiarate perente le pretese di restituzione in via ordinaria nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato, essa avrebbe avuto la conferma che i contabili della protezione civile, attestando un numero elevato di giorni di servizio illeciti, avevano dato prova di una grave negligenza, comportamento che fondava la pretesa di risarcimento. Per conseguenza, l'impugnata decisione dell'8 novembre 2010 è stata resa nel termine di un anno dalla conoscenza, intervenuta appunto con le menzionate sentenze del 19 maggio 2010, del danno al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Peraltro, in una causa simile, il Tribunale federale ha considerato quale momento a partire dal quale vi è conoscenza del danno e da cui decorre l'anno entro il quale va emanata, se del caso, una decisione di risarcimento, la sentenza definitiva del Tribunale cantonale in merito alla richiesta di restituzione in via ordinaria delle prestazioni indebitamente versate (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 giugno 1986 nella causa H.S., pubblicata in RCC 1986, pag. 542 consid. 3).
E. 6.3 Va pertanto esaminata innanzitutto l'eccezione di perenzione della pretesa risarcitoria sollevata dalla ricorrente, ritenuto che in caso di intervenuta perenzione non occorrerà esaminare nel merito la vertenza.
E. 6.3.1 Questo Tribunale rileva che, nell'ambito dell'Operazione denominata Argus, l'UFAS ha eseguito, in collaborazione con l'UFPP, delle investigazioni sui giorni di protezione civile svolti nei Cantoni poiché sussistevano concreti indizi che le disposizioni in materia di giorni di servizio indennizzabili con le indennità di perdita di guadagno (IPG) non fossero state correttamente applicate da tutti i Cantoni. In particolare, l'UFPP ha elaborato delle liste riguardanti le persone che avevano svolto i servizi di protezione civile, suddividendo i relativi giorni di servizio secondo l'incorporazione e il numero di referenza e ripartendoli in ciascun anno civile (doc. 6.3 pag. 3). Il 2 febbraio 2007, l'UFPP ha chiesto alla SMPP di verificare i giorni di servizio prestati da alcuni militi nel 2004 e/o nel 2005 sulla base dei formulari "giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG" (doc. 2.1). Nell'ambito di due incontri, il 24 agosto e il 13 settembre 2007, tra rappresentanti dell'UFAS, dell'UFPP e della SMPP, dette liste (doc. 4.1 a 4.15), sono state discusse e verificate (doc. 11). Con scritti del 1° febbraio 2008 (doc. 6.2 e 6.3), l'UFAS ha segnalato alla SMPP ed alla Cassa cantonale di compensazione che "(...) siamo finalmente in grado di comunicarvi i nominativi delle persone prestanti servizio cui sono state riconosciute indebitamente tali indennità nonché l'importo delle stesse". Ha segnatamente precisato che dalle liste si poteva ricavare, per ciascun anno in causa, l'identità delle persone interessate, l'indicazione del numero dei giorni di servizio di protezione civile che erano stati indennizzati a torto e l'importo da restituire (doc. 6.3). Pertanto, al più tardi il 1° febbraio 2008 (cfr. pure consid. 6.3.2.1 del presente giudizio), l'UFAS disponeva dunque di tutti gli elementi decisivi dalla cui conoscenza risultava sia il principio che la misura del diritto alla restituzione (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2). Il termine relativo di un anno - termine di perenzione - per chiedere la restituzione in via ordinaria delle indennità versate (art. 25 LPGA), ha dunque iniziato a decorrere (al più tardi) all'inizio di febbraio del 2008 (v., al riguardo, anche le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 consid. 2.5 [doc. 12.1 a 12.14]) ed è scaduto (al più tardi) all'inizio di febbraio del 2009 (cfr., al riguardo, anche le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2010). La tesi dell'autorità inferiore secondo la quale il termine di perenzione dell'art. 25 cpv. 2 LPGA non potrebbe trovare applicazione alle domande di restituzione in via ordinaria di cui trattasi ritenuta la loro complessità in relazione ai casi individuali su cui sarebbe fondata la norma in questione è destituita di fondamento già per il fatto che anche nella presente fattispecie le domande di restituzione in via ordinaria sarebbero state (sono state) individuali (nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato), non senza dimenticare che il Tribunale amministrativo federale è vincolato dal diritto federale (art. 190 Cost.; DTF 136 I 49 consid. 3.1) e che comunque l'autorità inferiore non ha fatto valere alcun argomento suscettibile di fondare anche solo dei dubbi sull'esistenza di un'eventuale lacuna propria della legge su questo punto. Peraltro - e considerato che quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di più organi amministrativi, il termine annuale comincia a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; v. pure sentenza del Tribunale federale 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.3. e relativi riferimenti) - ci si potrebbe chiedere se nel caso di specie, al pari della situazione ritenuta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino nelle sentenze del 5 maggio 2010 per quanto attiene alle procedure di restituzione in via ordinaria di prestazioni indebitamente versate a datori di lavoro di diritto pubblico (sentenze poi confermate dal Tribunale federale il 26 agosto 2011 [9C_497/2010, 9C_498/2010, 9C_499/2010, 9C_500/2010, 9C_501/2010, 9C_502/2010 e 9C_503/2010]), il termine di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non fosse già scaduto il 2 febbraio 2007 (o al più tardi il 20-23 aprile 2007). La questione può comunque essere lasciata indecisa, avuto riguardo al fatto che, per i motivi di cui si dirà di seguito, la perenzione della pretesa di risarcimento per danni nei confronti del Cantone Ticino secondo l'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS è comunque intervenuta anche se la decorrenza del termine di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la richiesta restituzione in via ordinaria è fatto decorrere al più tardi da inizio febbraio 2008 (con scadenza ad inizio febbraio 2009).
E. 6.3.2.1 Secondo questo Tribunale, con scritti del 1° febbraio 2008 indirizzati sia alla SMPP sia alla Cassa cantonale di compensazione (doc. 6.2 e 6.3), l'UFAS ha chiaramente evidenziato di avere essa stessa, al più tardi in tale data, perfetta conoscenza di tutti i fatti che avrebbero consentito alle Casse di compensazione implicate di esigere la restituzione in via ordinaria delle indennità indebitamente versate ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato (indipendenti compresi), non senza dimenticare che in tali scritti ha invitato a rinunciare ad una restituzione in via ordinaria nei casi di militi o loro datori di lavoro di diritto privato. Per quest'ultimi casi, l'UFAS, appunto con lo scritto del 1° febbraio 2008 (doc. 6.2), ha chiesto dapprima alla SMPP il rimborso dell'importo delle indennità indebitamente versate per un ammontare di fr. 96'289.10, e poi, dopo avere ricevuto lo scritto della SMPP del 20 giugno 2008 (doc. 7.4), il 26 giugno 2008 ha chiesto alla SMPP il rimborso di fr. 19'262.90 rispettivamente ai Consorzi di protezione civile implicati il rimborso di complessivi fr. 77'026.20 (doc. 8.1 a 8.7), secondo una ripartizione dell'importo per milite e per Regione di protezione civile di cui alla tabella allegata alla già citata lettera della SMPP del 20 giugno 2008 (doc. 7.4). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'UFAS ha poi ricevuto uno scritto del 23 luglio 2008 del Consorzio protezione civile regione del A._______ che segnalava che non era intenzione del Consorzio di provvedere al versamento richiesto con lettera del 26 giugno 2008 (doc. 8.8). Il 12 agosto 2008 (doc. 8.9), la SMPP comunicava poi all'UFAS che, conto tenuto delle particolarità del caso, il Cantone ha deciso di dare seguito alla richiesta di rimborso del 26 giugno 2008 in relazione ai servizi di protezione civile prestati in favore dell'amministrazione cantonale per il richiesto ammontare di fr. 19'262.90. La SMPP ha però attirato l'attenzione dell'UFAS sul fatto che tale versamento non era in alcun modo da considerare come "un avvallo dei presupposti e delle deduzioni da voi espresse nella vostra richiesta del 26.06.2008 e nei suoi allegati". Sempre nel medesimo scritto, la SMPP ha pure segnalato all'UFAS come le esigenze "da voi espresse nei confronti delle varie Regioni di protezione civile ticinesi riguardino altre tipologie di servizio per le quali non vi è tuttora chiarezza su una moltitudine di aspetti legali volti a definire l'appartenenza o meno alla categoria delle prestazioni definite come interventi di pubblica utilità. Oltre a ciò, diversi aspetti formali delle procedure sono da noi ritenute lacunose o di dubbia interpretazione". La SMPP ha quindi auspicato che prima di procedere ad eventuali procedure di incasso per i rimanenti importi verso le Regioni di protezione civile o verso i datori di lavoro, si attendesse l'esito delle procedure legali intraprese da tali enti così da potere stabilire definitivamente la correttezza delle richieste di restituzione.
E. 6.3.2.2 Il 27 febbraio 2009 (doc. 10.2 a 10.6), l'UFAS ha nuovamente sollecitato i Consorzi di protezione civile a versare, entro il 20 marzo 2009, l'importo loro richiesto, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la Cassa cantonale di compensazione era stata informata che avrebbe dovuto avviare immediatamente la procedura di restituzione verso i datori di lavoro o le persone (di diritto privato) implicate. L'UFAS ha pure segnalato alla SMPP (doc. 10.1) che "ci troviamo nella necessità di non poter più procrastinare l'incasso delle IPG che abbiamo reclamato in base alla lista definitiva fattaci pervenire dal signor C._______ il 24 giugno 2008. Un'inazione da parte nostra rischierebbe di pregiudicare la possibilità legale di procedere alle restituzioni per via ordinaria (...)". L'8 aprile 2009, la Cassa cantonale di compensazione ha poi emesso le decisioni di sua competenza, mentre le altre sono state emanate l'8 giugno 2009 dalla Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (dopo sollecito dell'UFAS del 27 maggio 2009), il 19 giugno 2009 dalla Cassa di compensazione artigianato svizzero di Berna (dopo sollecito dell'UFAS del 28 maggio 2009) e il 28 agosto 2009 dalla Cassa di compensazione dell'industria svizzera metalmeccanica di Zurigo (dopo sollecito dell'UFAS del 28 maggio 2009). Successivamente, con sentenze del 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto i ricorsi inoltrati ed ha annullato le decisioni su opposizione concernenti tali casi - ad esclusione del caso riguardante la decisione dell'8 giugno 2009 della Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, non essendogli in tale caso stato presentato alcun ricorso mancando ancora la decisione su opposizione (cfr. doc. 13, pag. 4, nota a piè di pagina) - le pretese di restituzione nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato dovendo considerarsi perente al più tardi ad inizio febbraio 2009. Le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni sono cresciute, incontestate, in giudicato.
E. 6.3.3 Ora - indipendentemente dal fatto che l'UFAS abbia voluto dapprima giungere, tramite trattative, ad un accordo bonale con la SMPP e con le Regioni/Consorzi di protezione civile, nel senso che quest'ultimi si sarebbero assunti, sulla base di una ripartizione proposta dalla SMPP il 20 giugno 2008 (doc. 7.4), il rimborso dell'importo di fr. 75'087.05, al fine di non chiederne la restituzione ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato, ciò che "avrebbe generato delle spiacevoli conseguenze per l'immagine della protezione civile" (v. doc. 8.1 a 8.7), e fermo restando che delle semplici trattative nell'ottica di un eventuale componimento bonale della controversia non sono atte ad interrompere la decorrenza dei termini (né dell'art. 25 cpv. 2 LPGA né dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS [v., più in dettaglio, consid. 6.3.5 del presente giudizio]) - il 27 febbraio 2009, momento in cui l'autorità inferiore ha invitato la Cassa cantonale di compensazione a procedere con le richieste di restituzione in via ordinaria delle prestazioni nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato qualora "non fossero pervenuti i versamenti reclamati dalle Regioni" entro il 20 marzo 2009 (v. doc. 10.2 a 10.6), il diritto di esigere siffatta restituzione, di indebite prestazioni che sarebbero state loro versate, era ad ogni buon conto ormai perento. Stante i summenzionati scritti dell'UFAS del 1° febbraio 2008, a detto Ufficio non poteva infatti sfuggire (nello scritto del 27 febbraio 2009 alla SMPP, esso stesso ha rilevato che un'inazione avrebbe potuto pregiudicare la possibilità legale delle restituzioni in via ordinaria) che le Casse di compensazione avrebbero potuto esigere la restituzione in via ordinaria delle prestazioni che sarebbero state versate a torto solo se il diritto fosse stato fatto valere, nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato, al più tardi ad inizio febbraio 2009 (art. 25 cpv. 2 LPGA). Il fatto che l'UFAS successivamente a tale momento, appunto con il più volte menzionato scritto del 27 febbraio 2009 e con gli ulteriori scritti inviati a tutte le Casse compensazione implicate nel rimborso dei vantati fr. 75'087.05, abbia non di meno chiesto alle suddette Casse di compensazione di volere procedere alla richiesta restituzione in via ordinaria, nulla cambia alla sostanza dei fatti. In altri termini, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, la richiesta dell'UFAS alle Casse di compensazione implicate nel caso qui in esame, intervenuta al più presto il 27 febbraio 2009, di volere, infine e nonostante tutto, procedere alla richiesta restituzione ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato delle evocate prestazioni loro indebitamente versate era destinato inevitabilmente all'insuccesso già per il fatto che riconoscibilmente il diritto di esigere le restituzioni in via ordinaria era perento al più tardi ad inizio febbraio 2009 (art. 25 cpv. 2 LPGA), ossia un anno dopo che UFAS, UFPP, SMPP, Regioni di protezione civile e Casse di compensazioni implicate avevano, e al più tardi (come poi rettamente ed inevitabilmente indicato nelle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010) avuto conoscenza di fatti alla base delle richieste restituzioni ad inizio febbraio 2008.
E. 6.3.4 In siffatte circostanze, deve considerarsi infondata la tesi dell'autorità inferiore secondo la quale solo dalla conoscenza delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 avrebbe iniziato a decorrere il termine perentorio di un anno di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS. In effetti, detto termine ha iniziato a decorrere al più tardi ad inizio febbraio 2009 allorquando, un anno dopo la conoscenza dei fatti determinanti, non vi era ancora stata da parte delle Casse di compensazione implicate nell'ambito della presente procedura alcuna richiesta formale all'indirizzo dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato di restituzione in via ordinaria di prestazioni indebitamente riscosse. Il 27 febbraio 2009, facendo prova della necessaria diligenza, anche per l'UFAS poteva e doveva essere chiaro che delle domande di restituzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA erano destinate all'insuccesso per intervenuta perenzione, di modo che al più tardi da tale momento decorreva il termine di un anno di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS, termine che è scaduto, al più tardi, ad inizio febbraio del 2010, ossia ben prima che l'UFAS, l'8 novembre 2010, abbia emanato la decisione impugnata. Non soccorre l'autorità inferiore neppure la citata sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986 nella causa H.S., RCC 1986, pag. 542 consid. 3, nella quale è specificatamente indicato che la pretesa di restituzione in via ordinaria era stata esercitata dalla Cassa di compensazione, perlomeno per una parte delle prestazioni versate a torto, nel termine di un anno (attualmente art. 25 cpv. 2 LPGA) a partire dalla conoscenza dei fatti, di modo che era poi stato considerato legittimo attendere fino alla notificazione della sentenza del Tribunale cantonale sul ricorso interposto contro la decisione della Cassa di compensazione per avere conoscenza del danno e per fare decorre il termine di perenzione di un anno per l'azione risarcitoria. A prescindere da qualsivoglia altra considerazione riguardo alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986, lo stato di fatto del caso qui in esame differisce in modo decisivo da quello allora esaminato, nel senso che nel caso di specie il diritto di esigere la restituzione in via ordinaria giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA di prestazioni versate a torto era chiaramente ed integralmente perento al più tardi ad inizio febbraio 2009, dunque prima che l'UFAS abbia inviato gli scritti del 27 febbraio 2009 (per non parlare di quelli successivi) volti a promuovere la procedura di restituzione in via ordinaria attraverso l'emanazione delle relative decisioni. Va poi ricordato che la volontà manifestata dall'UFAS nel suo scritto del 1° febbraio 2008 era quella di rinunciare a far procedere ad una richiesta formale di restituzione in via ordinaria ai militi o ai datori di lavoro di diritto privato, volontà su cui detto Ufficio è ritornato - per quanto emerge dalle carte processuali a disposizione di questo Tribunale - solo mediante lo scritto del 27 febbraio 2009.
E. 6.3.5 Inoltre, l'autorità inferiore sembra, perlomeno implicitamente, far valere che vi è stato un riconoscimento di debito da parte del Cantone Ticino di modo che per la decorrenza del termine di perenzione andrebbe tenuto conto anche di questa circostanza. Ora, a prescindere dal fatto che di principio un termine di perenzione non può essere né sospeso né interrotto (DTF 111 V 135 consid. 3b), l'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS prevede testualmente che solo con l'emanazione della decisione risarcitoria, entro l'anno dalla conoscenza del danno, è rispettato il termine perentorio di un anno (cfr. DTF 135 V 74 consid. 4.2.2 e relativi riferimenti, DTF 119 V 431 consid. 3c e DTF 119 V 89 consid. 4c per altri casi in cui il termine decorre solo con l'emanazione di una decisione [v., più in generale, sulla questione degli atti interruttivi del decorso di un termine DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 e relativi riferimenti]). Giova tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto preteso/suggerito dall'autorità inferiore, non è ravvisabile agli atti di causa trasmessi a questo Tribunale, alcun documento attestante un riconoscimento di debito da parte della ricorrente, e/o di suoi funzionari abilitati, dell'importo di fr. 75'087.05 relativo a prestazioni versate a militi o loro datori di lavoro di diritto privato. Basti rinviare, al riguardo, ai già menzionati scritti all'UFAS del Consorzio protezione civile regione del A._______ del 23 luglio 2008 (doc. 8.8) e della SMPP all'UFAS del 12 agosto 2008 (doc. 8.9; in cui è indicato che il versamento di fr. 19'262.90 che sarà effettuato dal Cantone non è in alcun modo da considerare come un avvallo dei presupposti e delle deduzioni riguardo alle IPG in questione). Peraltro, e come rettamente rilevato dalla ricorrente, la firma apposta dal signor C._______, (...), sui fogli di controllo redatti dall'UFPP non costituisce alcun riconoscimento di debito, ma una presa di conoscenza del numero dei giorni di servizio rispettivamente di quelli eccedenti i 7 rispettivamente 14 giorni, svolti dai militi in questione nel 2004 e 2005. Quand'anche si volesse ritenere, per denegata ipotesi, che detto funzionario abbia voluto ammettere la non conformità alla legge dei giorni di servizio eccedenti la durata di un corso di ripetizione (di al massimo 7 giorni per i militi e 14 giorni per i quadri e gli specialisti), ciò non costituirebbe ancora, e manifestamente, un riconoscimento di debito da parte della Repubblica e Cantone Ticino nei confronti della Confederazione per il danno subito dal Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG. Nella misura in cui l'autorità inferiore avesse voluto, infine, rimproverare alla ricorrente di avere sollevato l'eccezione della perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni violando il principio della buona fede - nel senso che l'eccezione in questione sarebbe stata sollevata nonostante che essa stessa, durante le trattative per un componimento bonale della vertenza, avrebbe dato ad intendere che non vi avrebbe fatto ricorso - detto rimprovero non trova sufficiente riscontro negli atti di causa. In altri termini, non è dato sapere quale indicazione della ricorrente, e/o dei suoi funzionari abilitati, avrebbe potuto in buona fede suscitare nell'autorità inferiore la convinzione che la Repubblica e Cantone Ticino avrebbe rinunciato a sollevare l'eccezione di perenzione del diritto d'esigere un risarcimento danni (ai sensi dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS), perenzione che nel caso concreto, per i motivi precedentemente indicati, è intervenuta al più tardi ad inizio febbraio 2010. Qualora si volesse ravvisare un indizio in tal senso nelle indicazioni di cui all'ultimo paragrafo dello scritto della SMPP del 12 agosto 2008 (doc. 8.9), va rilevato che l'insieme delle argomentazioni di cui al menzionato scritto non poteva ragionevolmente fondare il convincimento che la ricorrente avrebbe rinunciato a sollevare, se del caso, l'eccezione della perenzione. Anzi, proprio tale scritto avrebbe dovuto indurre l'autorità inferiore, se avesse dato prova della necessaria diligenza, a verificare con attenzione la scadenza dei termini di perenzione e ad agire di conseguenza, ritenuto che la possibilità, seppure ridotta al minimo dopo lo scritto del 12 agosto 2008 della SMPP all'UFAS, di trovare un accordo bonale extragiudiziale avrebbe continuato a sussistere anche dopo l'emanazione di una decisione risarcitoria. Giova altresì ancora rilevare che il semplice auspicio formulato dalla SMPP, nel già più volte citato scritto del 12 agosto 2008, di volere attendere l'esito delle procedure legali intraprese non riguardava altresì la restituzione in via ordinaria nei confronti dei militi o datori di lavoro di diritto privato oggetto della presente causa.
E. 7 Da quanto esposto, discende che il ricorso del 9 dicembre 2010 deve essere accolto e la decisione dell'UFAS dell'8 novembre 2010 annullata, la pretesa di risarcimento dell'importo di fr. 75'087.05 essendo perenta.
E. 8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 3'500.--, versato il 17 gennaio 2011, è restituito alla ricorrente.
E. 8.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatari professionali, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 5'000.-- (IVA compresa), tenuto conto del lavoro utile e necessario - in causa non necessariamente semplice e con incarto relativamente voluminoso - svolto dai patrocinatori della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UFAS. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione dell'8 novembre 2010 è annullata, la pretesa di risarcimento dell'importo di fr. 75'087.05 essendo perenta.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 3'500.--, corrisposto il 17 gennaio 2011, è restituito alla ricorrente.
- L'UFAS rifonderà alla ricorrente fr. 5'000.-- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentanti della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario) - Dipartimento federale dell'interno (Atto giudiziario) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8498/2010 Sentenza del 13 dicembre 2012 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Stefan Mesmer, cancelliera Marcella Lurà. Parti Repubblica e Cantone Ticino, patrocinata dall'avv. Luca Beretta Piccoli e dall'avv. Lorenza Ponti Broggini, ricorrente, contro Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Responsabilità per danni al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (decisione dell'8 novembre 2010). Fatti: A. Mediante decisione dell'8 novembre 2010, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS [autorità inferiore]) ha ritenuto la Repubblica e Cantone Ticino responsabile del danno al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno per un importo di fr. 75'087.05. In considerazione del fatto che con giudizi del 19 maggio 2010, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto perente nel momento in cui sono state fatte valere dalle rispettive Casse di compensazione (secondo il caso, l'8 aprile 2009, l'8 e il 19 giugno 2009 nonché il 28 agosto 2009), le pretese di restituzione in via ordinaria (art. 25 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) delle indennità di perdita di guadagno che sarebbero state indebitamente versate a militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato per i giorni di servizio eccedenti i 7 giorni (per i militi) e i 14 giorni (per i militi con funzioni di quadro e di specialista) che gli stessi avrebbero svolto nel 2004 e/o nel 2005, l'autorità inferiore non avrebbe avuto altra scelta - data la risposta del Cantone Ticino del 14 settembre 2010 (secondo cui, da un lato, sarebbe già intervenuta la perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni e, dall'altro lato, non sussisterebbe alcuna negligenza grave da parte del Cantone o dei suoi servizi) - che chiedere formalmente al Cantone Ticino il risarcimento di detta somma. Secondo l'autorità inferiore, il Cantone Ticino è responsabile dell'operato dei contabili della protezione civile, contabili cui compete nell'attuazione del regime delle indennità di perdita di guadagno un ruolo paragonabile a quello delle Casse di compensazione. In particolare, per il periodo 2004-2005 i contabili della protezione civile hanno consegnato ai militi dei questionari sui quali hanno attestato 571 giorni di servizio che non davano diritto al soldo e, dunque, a un indennizzo tramite le indennità di perdita di guadagno. L'UFAS ha quindi concluso che sussisteva una condotta gravemente negligente dei contabili della protezione civile ed ha perciò ritenuto una responsabilità del Cantone Ticino giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio (LIPG, RS 834.1) in combinazione con l'art. 70 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10 [doc. 15]). B. Il 9 dicembre 2010, la Repubblica e Cantone Ticino (ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFAS dell'8 novembre 2010 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame e d'annullare la decisione impugnata. La ricorrente ha segnatamente eccepito la perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni nei suoi confronti in quanto l'UFAS non ha chiaramente agito entro il termine, perentorio, di un anno dalla conoscenza del danno come previsto dall'art. 70 cpv. 3 LAVS. L'insorgente ha altresì sostenuto che, nel merito, la pretesa di risarcimento è destituita di ogni fondamento. Da un lato, si è doluta di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata in ordine ai motivi per i quali l'UFAS ha ritenuto che alcuni giorni di servizio di protezione civile svolti nel 2004 e/o nel 2005 non dovevano essere indennizzati. Dall'altro lato, e con riferimento alla propria responsabilità per l'agire dei contabili della protezione civile - che avrebbero attestato dei giorni di servizio che davano diritto ad indennità di perdita di guadagno sebbene non ne fossero adempiuti i presupposti - ha osservato che l'illegalità delle prestazioni di indennità contestate dall'UFAS deriva da una diversa interpretazione, tra autorità federali e cantonali, delle disposizioni legali, peraltro entrate in vigore il 1° gennaio 2004 con la modifica della relativa legge federale, inerenti le attività che possono essere svolte durante i corsi di ripetizione della protezione civile (di, al massimo, 7 giorni all'anno per i militi e 14 giorni all'anno per i militi con funzioni di quadro e di specialista) e le attività che possono essere considerate di pubblica utilità, le quali non soggiacciono ad una limitazione di durata (è fatto riferimento agli art. 23, 27 e 35 segg. della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC, RS 520.1] nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011; di seguito, salvo indicazione contraria, è fatto riferimento a tale versione della legge). Pertanto, va rilevata anche l'assenza dei presupposti materiali (giusta l'art. 70 cpv. 1 LAVS) per fondare una responsabilità del Cantone Ticino, ritenuta l'assenza di negligenza grave (per non parlare d'intenzione) da parte dei contabili della protezione civile (doc. TAF 1). C. Il 17 gennaio 2011, la ricorrente ha versato il richiesto anticipo spese (doc. TAF 2, 3 e 6). D. Nella risposta al ricorso del 4 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. L'UFAS ha osservato che solo dopo la notifica delle sentenze del 19 maggio 2010 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (doc. 12.1 a 12.14), sentenze mediante le quali sono state dichiarate perente le pretese di restituzione nei confronti dei militi o dei loro datori di diritto privato (categoria che comprende i salariati non impiegati nelle protezioni civili, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa), ha avuto la conferma che i contabili della protezione civile, attestando un numero elevato di giorni di servizio illeciti, avevano commesso una grave negligenza che implicava una loro responsabilità diretta. L'autorità inferiore ha poi indicato che condividendo la preoccupazione della Sezione del militare e della protezione della popolazione del Cantone Ticino (SMPP; ossia di non richiedere la restituzione delle IPG direttamente ai militi o ai datori di lavoro di diritto privato), ha ritenuto adeguato prospettare ai rappresentanti cantonali della protezione civile nel corso del mese di giugno del 2008, la medesima "strategia d'incasso" da loro proposta (che negli scritti dell'UFAS fu poi definita come un "accordo bonale"). Tale soluzione prevedeva che la SMPP, nel suo ruolo di autorità di vigilanza cantonale della protezione civile cantonale, si sarebbe fatta carico del rimborso delle indennità di perdita di guadagno (IPG) per i servizi svolti da militi "di diritto privato". Inoltre, un'analoga "soluzione bonale" è stata parallelamente negoziata dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino con la SMPP alfine di recuperare le IPG indebitamente versate per i servizi di protezione civile svolti da personale incorporato nell'esercito (negoziazioni che hanno poi avuto esito positivo e hanno permesso di recuperare fr. 84'915.40 a fronte di un debito di fr. 105'649.35). Ignaro del contrasto di vedute esistente all'interno della protezione civile cantonale, l'UFAS ha dato seguito all'indicazione della SMPP e ha inviato a ciascuna regione (della protezione civile) la richiesta di risarcimento secondo la chiave di ripartizione indicata dalla SMPP stessa, rimanendo poi sorpreso dal rifiuto del Consorzio protezione civile regione del A._______ di volere versare ciò che gli era stato richiesto (scritto del 23 luglio 2008) e dalla nuova attitudine negativa (in relazione alla "soluzione bonale" perseguita) significata dalla SMPP all'UFAS (scritto del 12 agosto 2008). Tuttavia, nel restare convinto dell'importanza di trovare una soluzione consensuale alla vertenza e credendo possibile che i contrasti sviluppatesi tra gli organi federali, cantonali e regionali della protezione civile potessero ragionevolmente appianarsi, l'UFAS ha atteso fino al 27 febbraio 2009 per inviare un ultimo richiamo agli enti della protezione civile coinvolti. Ottenuta una riposta negativa, si è trovato così obbligato a ordinare alle Casse di compensazione coinvolte - dopo avere considerato che siffatte richieste potevano ancora rispettare i termini imposti dalla legge (cfr. pto 2.3 pag. 6 della risposta al ricorso) - di rendere le rispettive decisioni di restituzione contro i militi o i loro datori di lavoro di diritto privato. Terminata la procedura d'opposizione, il successivo ricorso degli interessati è stato accolto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone Ticino con i già citati giudizi del 19 maggio 2010, giudizi contro i quali non sono stati interposti dei ricorsi di diritto pubblico nella consapevolezza che la malriposta fiducia in un esito positivo/bonale della vertenza aveva, di fatto, allungato eccessivamente i tempi della procedura di restituzione in via ordinaria. In siffatte circostanze, la sollevata intempestività della decisione resa l'8 novembre 2010 deve considerarsi pretestuosa ed infondata. Peraltro, secondo l'UFAS la giurisprudenza in merito al termine di perenzione giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA non può essere applicata mutatis mutandis al caso di specie, dal momento che tale giurisprudenza è riferibile a dei casi unici in cui erano interessate delle singole persone (fisiche o giuridiche) e non al caso di specie che implica un enorme e vasto controllo di documenti tra diverse autorità cui spettava non solo di stabilire la correttezza legale delle convocazioni, ma anche la propria responsabilità qualora avessero avvallato il pagamento di IPG per dei servizi illegittimi. Nel merito della vertenza, l'UFAS ha poi rilevato che i controlli effettuati dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e dalla SMPP hanno permesso di appurare che diversi servizi di protezione civile classificati come interventi di pubblica utilità (IPU; art. 27 cpv. 2 lett. c LPPC) o per i quali erano stati svolti dei meri compiti amministrativi (art. 37 LPPC) avrebbero dovuto essere classificati come corsi di ripetizione (art. 36 LPPC). Dato che il numero di giorni che può essere destinato allo svolgimento di corsi di ripetizione è limitato (7 giorni al massimo per i militi e 14 giorni al massimo per i quadri e gli specialisti), tutti i giorni relativi a corsi di ripetizione che risultavano eccedere tali limiti non potevano che essere illeciti e il loro indennizzo tramite le IPG indebito. L'UFAS ha infine osservato che se è pur vero che per gli anni 2004-2005 è stata coinvolta la protezione civile di quasi tutti i Cantoni svizzeri, non di meno la maggior parte delle irregolarità riscontrate lo sono state in tre cantoni (49,3% dei casi accertati che concernevano il 61,5% dei giorni di servizio ritenuti illeciti dall'UFPP), fra cui il Cantone Ticino (le cui quote corrispondono al 13,8% dei casi accertati, al 16,7% dei giorni di servizio ritenuti illeciti ed al 15,3% degli importi d'indennità di perdita di guadagno chiesti in restituzione; doc. TAF 8, pto 2.5 pag. 8). E. Nella replica del 29 agosto 2011, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 9 dicembre 2010. In particolare, ha ribadito che la pretesa di risarcimento è in ogni caso perenta. Ha poi segnalato che l'operazione denominata Argus ha evidenziato l'esistenza di irregolarità da parte di tutti i Cantoni, che sussisteva dunque una discrepanza tra l'interpretazione giuridica data alle disposizioni concernenti gli IPU da parte dell'autorità federale da un lato e delle autorità cantonali dall'altro lato, poiché la base legale non era sufficientemente chiara, ma anche perché gli organi federali non hanno saputo dare un'interpretazione univoca del concetto di IPU. In effetti, l'una, quella più restrittiva, riguarda i Cantoni e l'altra, quella più largheggiante, la Confederazione (quest'ultima includendo nella nozione di IPU per esempio persino le prestazioni svolte dai militi nell'organizzazione delle gare del B._______). Sarebbe dunque fondamentalmente sbagliata l'impressione che l'UFAS vuole dare del Cantone Ticino, come un territorio garibaldino nell'applicazione delle normative vigenti. Peraltro, dal 2006 al 2010 le autorità federali avrebbero indistintamente ritenuto siccome illeciti tutti gli IPU svolti dalle protezioni civili in Ticino, sebbene la quasi totalità degli stessi avrebbe dovuto essere ritenuta corretta in caso di controllo. L'insorgente ha peraltro recisamente contestato una mancanza di collaborazione sua e dei suoi servizi. Essa prende altresì atto del fatto che l'UFAS medesimo abbia ammesso nella risposta al ricorso che a contare già dal 13 settembre del 2007 (data di un incontro tra l'UFPP, la SMPP e l'UFAS [v. doc. 11]) disponeva di tutte le informazioni necessarie ai fini dei controlli del caso e per promuovere le richieste di restituzione in via ordinaria. La ricorrente contesta pure recisamente che essa medesima o la SMPP in sua rappresentanza abbiano vuoi approvato la valutazione di illiceità con riferimento ai giorni di servizio di protezione civile svolti nel 2004 e nel 2005 vuoi aderito ad una "soluzione bonale" come sostenuto dall'autorità di prime cure. Il signor C._______ (funzionario amministrativo peraltro senza funzione dirigenziale e dunque senza facoltà di vincolare l'autorità cantonale), si è limitato a prendere atto, mediante la sottoscrizione dei formulari relativi ai giorni di servizio prestati (doc. 4.1 a 4.15), delle tesi avanzate dell'autorità federale, senza con ciò avere mai ratificato alcun accordo né vincolato in altro modo l'autorità cantonale (nel senso che la stessa si sarebbe assunta il versamento dell'importo di fr. 75'087.05 [doc. TAF 11]). F. Nella duplica del 9 novembre 2011, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle argomentazioni di cui alla risposta del 4 maggio 2011. In particolare, non vi sarebbe stata perenzione del diritto di esigere il risarcimento del danno subito dal Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG, considerato che le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni sono state rese il 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14) e che era necessario attendere le stesse per avere conoscenza del danno e potere poi emanare - nel caso di specie, qualche mese dopo, ossia l'8 novembre 2010 - la decisione in risarcimento danni giusta l'art. 70 cpv. 3 LAVS (citata la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986 nella causa H.S., pubblicata in RCC 1986, pag. 542 consid. 3). L'UFAS ha altresì osservato che nel contesto cantonale, l'autorità preposta alla sorveglianza e al controllo sull'operato degli organismi della protezione civile (e, in particolare, dei loro contabili) è, sul piano procedurale, il Servizio protezione civile. Questa responsabilità delle autorità cantonali sarebbe stata esaurientemente sottolineata anche dal Tribunale federale in recenti sentenze sulla perenzione del diritto di esigere la restituzione in via ordinaria secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr., fra le altre, la sentenza del Tribunale federale 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.3). Il (...) aveva dunque la competenza per controllare i formulari relativi ai giorni di servizio e confermare, apponendo la sua firma in calce agli stessi (doc. 4.1 a 4.15), l'illiceità dei giorni di servizio. Ha infine osservato che nel Cantone Ticino le irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio hanno coinvolto tutte le organizzazioni della protezione civile e l'entità delle indennità di perdita di guadagno indebitamente versate, in rapporto alla popolazione residente, è tra le più elevate della Svizzera (è fatto riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 inerente le irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile). L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 17). G. Nelle osservazioni del 23 dicembre 2011, la Repubblica e Cantone Ticino ha segnalato che il fatto che tutti i Cantoni non fossero in regola con l'interpretazione data dall'autorità federale alle norme applicabili in materia dimostra che le basi legali non erano chiare (è fatto riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011). Non è stato altresì svolto un esame di ogni singola pratica per accertare se le indennità di perdita di guadagno siano state versate in modo indebito poiché il servizio prestato (prestazioni nell'ambito della protezione dei beni culturali, corso di ripetizione, controllo impianti, ecc.) non poteva ricadere sotto il concetto di intervento di pubblica utilità (IPU) o per altri motivi (documentazione mancante o incompleta). Ritenuto che nel Cantone Ticino, i Consorzi di protezione civile sono persone giuridiche autonome, i loro contabili non possono assurgere ad organi delle casse cantonali di compensazione o loro funzionari. Peraltro, all'agire dei contabili non può essere imputata intenzionalità o negligenza grave (è fatto riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011). Nessuna responsabilità può dunque essere addebitata al Cantone Ticino (doc. TAF 19). H. Con provvedimento del 26 gennaio 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore lo scritto di osservazioni della ricorrente del 23 dicembre 2011 (doc. TAF 20). I. Con scritto del 23 novembre 2012, l'UFAS, su richiesta di questo Tribunale, ha prodotto agli atti copia delle lettere mediante le quali ha invitato le Casse di compensazione coinvolte ad emanare le decisioni formali di restituzione. Ha pure esibito le decisioni di restituzione della Cassa cantonale di compensazione dell'8 aprile 2009 nonché la decisione di restituzione della Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori dell'8 giugno 2009 (doc. TAF 22). J. Il 28 novembre 2012, la Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori di Bellinzona ha trasmesso a questo Tribunale copia della decisione su opposizione resa il 28 novembre 2012 mediante la quale viene rinunciato alla pretesa di restituzione (doc. TAF 23). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) - è pertanto ammissibile.
2. Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale -, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3. Il litigio verte sulla tempestività rispettivamente la legittimità della pretesa di risarcimento decisa dall'UFAS nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino, per un ammontare di fr. 75'087.05, corrispondente alle indennità di perdita di guadagno versate ad alcuni militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato per alcuni dei giorni di servizio di protezione civile svolti nel 2004 e/o nel 2005.
4. Ai sensi dell'art. 36 LPPC, i militi possono essere chiamati ogni anno a prestare corsi di ripetizione di al massimo 7 giorni per i militi e di 14 giorni per militi con funzioni di quadro e di specialista. La durata degli interventi in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.4 nonché relativi riferimenti, segnatamente agli art. 23, 27 e 35 segg. LPPC e all'ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14; nella versione in vigore fino al 30 giugno 2008]). 5. 5.1 Giusta l'art. 1a cpv. 3 LIPG in combinazione con l'art. 23 LPPC, le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto ad un'indennità per perdita di guadagno. La legge sulle indennità di perdita di guadagno è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari (art. 21 cpv. 1 LIPG prima frase). Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego (art. 21 cpv. 1 LIPG seconda frase [entrato in vigore il 1° aprile 2009]). L'art. 21 cpv. 2 LIPG prevede che, per quanto la LIPG non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'AVS concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse ed il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione ed il numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'art. 49 LAVS è retta dagli art. 78 LPGA e, per analogia, 52, 70 e 71a LAVS. In deroga all'art. 78 LPGA, la responsabilità dei contabili dell'organizzazione di protezione civile per i danni causati a un assicurato o a terzi sottostà alla legge sulla protezione civile (art. 21 cpv. 3 LIPG). 5.2 L'autorità inferiore, in applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LIPG, ha pertanto rettamente fondato la decisione risarcitoria, dell'ammontare di fr. 75'087.05, nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino sull'art. 70 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia in caso di danni al Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG (v. pure il già citato [lettera F del presente giudizio] rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 pag. 14). 5.2.1 Giusta l'art. 70 cpv. 1 LAVS, le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione (art. 70 cpv. 1 seconda frase LAVS). La procedura è disciplinata dalla PA. 5.2.2 In virtù dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS, la pretesa di risarcimento per danni si estingue, nel caso del capoverso 1 della medesima norma, se il competente Ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato. 5.2.3 Secondo giurisprudenza, il termine relativo di un anno precedentemente menzionato - termine perentorio (DTF 112 V 265 consid. 2b e relativo riferimento [RCC 1986 pag. 544 consid. 3]) - comincia a decorrere allorquando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno in modo da fondare e motivare un'azione giudiziaria; il creditore non può differire la pretesa fino al momento in cui conosce l'importo esatto del pregiudizio (DTF 112 V 265 consid. 2b e DTF 109 II 433 consid. 2). In particolare, il danno subentra nel momento in cui l'esercizio del diritto alla restituzione in via ordinaria, giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA, di prestazioni indebitamente percepite non è più possibile, per motivi giuridici o di fatto (DTF 134 V 257 consid. 3.2 e relativi riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione delle pretese di restituzione, secondo la procedura ordinaria, delle prestazioni indebitamente versate. L'autorità che deve emanare la decisione risarcitoria è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere la restituzione, in via ordinaria, delle prestazioni indebitamente versate, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 134 V 257 consid. 3.3 e relativi riferimenti, segnatamente DTF 128 V 15 consid. 2a e DTF 126 V 443 consid. 3a; v. pure sentenza del Tribunale federale 9C_217/2009 del 7 maggio 2010 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale del 26 giugno 1986 nella causa H.S., RCC 1986, pag. 542 consid. 3). 6. 6.1 La ricorrente fa valere in particolare che la menzionata pretesa di risarcimento dell'8 novembre 2010 è perenta. Posto che il termine decennale di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS (relativo ai casi citati all'art. 70 cpv. 1 LAVS) è stato rispettato (i giorni di servizio di protezione civile per i quali sono state versate delle indennità di perdita di guadagno sono stati svolti nel 2004 e/o nel 2005), non altrettanto può dirsi del termine relativo di un anno dal momento in cui l'UFAS ha conosciuto il danno. La ricorrente asserisce che, in analogia con la motivazione delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 maggio 2010 (doc. I; sentenze che concernono una vertenza analoga [segnatamente la restituzione dell'importo di fr. 429'970.20 incassato dagli enti e consorzi di protezione civile] ed in cui dovrebbero essere state sviluppate le medesime considerazioni enunciate nelle sentenze del Tribunale cantonale del 19 maggio 2010 [doc. 12.1 a 12.14]), il termine di perenzione di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS ha iniziato a decorrere da inizio febbraio 2007 (data alla quale, secondo il Tribunale cantonale delle assicurazioni, non potevano più essere fatte valere le pretese di restituzione in via ordinaria ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA). Qualora il Tribunale amministrativo federale non dovesse ritenere applicabili per analogia le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, la pretesa è comunque da considerarsi perenta nel momento in cui è stata fatta valere, ossia l'8 novembre 2010, poiché l'UFAS era comunque a conoscenza del danno al più tardi il 1° febbraio 2008 (v. lo scritto dell'UFAS del 1° febbraio 2008; doc. 6.2). 6.2 L'autorità inferiore ha sottolineato che, credendo possibile che si potesse giungere ad un accordo con la SMPP e con i Consorzi di protezione civile (nel senso che quest'ultimi si sarebbero assunti il rimborso dell'importo di fr. 75'087.05), ha atteso fino al 27 febbraio 2009 per procedere in via ordinaria alla restituzione dell'importo dovuto, il raggiungimento di un accordo apparendo ancora possibile a tale data, così come la richiesta restituzione in via ordinaria ai sensi dell'art. 25 LPGA. Secondo l'autorità di prime cure, solo dopo la notifica delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14), sentenze mediante le quali sono state dichiarate perente le pretese di restituzione in via ordinaria nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato, essa avrebbe avuto la conferma che i contabili della protezione civile, attestando un numero elevato di giorni di servizio illeciti, avevano dato prova di una grave negligenza, comportamento che fondava la pretesa di risarcimento. Per conseguenza, l'impugnata decisione dell'8 novembre 2010 è stata resa nel termine di un anno dalla conoscenza, intervenuta appunto con le menzionate sentenze del 19 maggio 2010, del danno al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Peraltro, in una causa simile, il Tribunale federale ha considerato quale momento a partire dal quale vi è conoscenza del danno e da cui decorre l'anno entro il quale va emanata, se del caso, una decisione di risarcimento, la sentenza definitiva del Tribunale cantonale in merito alla richiesta di restituzione in via ordinaria delle prestazioni indebitamente versate (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 giugno 1986 nella causa H.S., pubblicata in RCC 1986, pag. 542 consid. 3). 6.3 Va pertanto esaminata innanzitutto l'eccezione di perenzione della pretesa risarcitoria sollevata dalla ricorrente, ritenuto che in caso di intervenuta perenzione non occorrerà esaminare nel merito la vertenza. 6.3.1 Questo Tribunale rileva che, nell'ambito dell'Operazione denominata Argus, l'UFAS ha eseguito, in collaborazione con l'UFPP, delle investigazioni sui giorni di protezione civile svolti nei Cantoni poiché sussistevano concreti indizi che le disposizioni in materia di giorni di servizio indennizzabili con le indennità di perdita di guadagno (IPG) non fossero state correttamente applicate da tutti i Cantoni. In particolare, l'UFPP ha elaborato delle liste riguardanti le persone che avevano svolto i servizi di protezione civile, suddividendo i relativi giorni di servizio secondo l'incorporazione e il numero di referenza e ripartendoli in ciascun anno civile (doc. 6.3 pag. 3). Il 2 febbraio 2007, l'UFPP ha chiesto alla SMPP di verificare i giorni di servizio prestati da alcuni militi nel 2004 e/o nel 2005 sulla base dei formulari "giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG" (doc. 2.1). Nell'ambito di due incontri, il 24 agosto e il 13 settembre 2007, tra rappresentanti dell'UFAS, dell'UFPP e della SMPP, dette liste (doc. 4.1 a 4.15), sono state discusse e verificate (doc. 11). Con scritti del 1° febbraio 2008 (doc. 6.2 e 6.3), l'UFAS ha segnalato alla SMPP ed alla Cassa cantonale di compensazione che "(...) siamo finalmente in grado di comunicarvi i nominativi delle persone prestanti servizio cui sono state riconosciute indebitamente tali indennità nonché l'importo delle stesse". Ha segnatamente precisato che dalle liste si poteva ricavare, per ciascun anno in causa, l'identità delle persone interessate, l'indicazione del numero dei giorni di servizio di protezione civile che erano stati indennizzati a torto e l'importo da restituire (doc. 6.3). Pertanto, al più tardi il 1° febbraio 2008 (cfr. pure consid. 6.3.2.1 del presente giudizio), l'UFAS disponeva dunque di tutti gli elementi decisivi dalla cui conoscenza risultava sia il principio che la misura del diritto alla restituzione (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2). Il termine relativo di un anno - termine di perenzione - per chiedere la restituzione in via ordinaria delle indennità versate (art. 25 LPGA), ha dunque iniziato a decorrere (al più tardi) all'inizio di febbraio del 2008 (v., al riguardo, anche le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 consid. 2.5 [doc. 12.1 a 12.14]) ed è scaduto (al più tardi) all'inizio di febbraio del 2009 (cfr., al riguardo, anche le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2010). La tesi dell'autorità inferiore secondo la quale il termine di perenzione dell'art. 25 cpv. 2 LPGA non potrebbe trovare applicazione alle domande di restituzione in via ordinaria di cui trattasi ritenuta la loro complessità in relazione ai casi individuali su cui sarebbe fondata la norma in questione è destituita di fondamento già per il fatto che anche nella presente fattispecie le domande di restituzione in via ordinaria sarebbero state (sono state) individuali (nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato), non senza dimenticare che il Tribunale amministrativo federale è vincolato dal diritto federale (art. 190 Cost.; DTF 136 I 49 consid. 3.1) e che comunque l'autorità inferiore non ha fatto valere alcun argomento suscettibile di fondare anche solo dei dubbi sull'esistenza di un'eventuale lacuna propria della legge su questo punto. Peraltro - e considerato che quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di più organi amministrativi, il termine annuale comincia a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; v. pure sentenza del Tribunale federale 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.3. e relativi riferimenti) - ci si potrebbe chiedere se nel caso di specie, al pari della situazione ritenuta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino nelle sentenze del 5 maggio 2010 per quanto attiene alle procedure di restituzione in via ordinaria di prestazioni indebitamente versate a datori di lavoro di diritto pubblico (sentenze poi confermate dal Tribunale federale il 26 agosto 2011 [9C_497/2010, 9C_498/2010, 9C_499/2010, 9C_500/2010, 9C_501/2010, 9C_502/2010 e 9C_503/2010]), il termine di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non fosse già scaduto il 2 febbraio 2007 (o al più tardi il 20-23 aprile 2007). La questione può comunque essere lasciata indecisa, avuto riguardo al fatto che, per i motivi di cui si dirà di seguito, la perenzione della pretesa di risarcimento per danni nei confronti del Cantone Ticino secondo l'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS è comunque intervenuta anche se la decorrenza del termine di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la richiesta restituzione in via ordinaria è fatto decorrere al più tardi da inizio febbraio 2008 (con scadenza ad inizio febbraio 2009). 6.3.2 6.3.2.1 Secondo questo Tribunale, con scritti del 1° febbraio 2008 indirizzati sia alla SMPP sia alla Cassa cantonale di compensazione (doc. 6.2 e 6.3), l'UFAS ha chiaramente evidenziato di avere essa stessa, al più tardi in tale data, perfetta conoscenza di tutti i fatti che avrebbero consentito alle Casse di compensazione implicate di esigere la restituzione in via ordinaria delle indennità indebitamente versate ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato (indipendenti compresi), non senza dimenticare che in tali scritti ha invitato a rinunciare ad una restituzione in via ordinaria nei casi di militi o loro datori di lavoro di diritto privato. Per quest'ultimi casi, l'UFAS, appunto con lo scritto del 1° febbraio 2008 (doc. 6.2), ha chiesto dapprima alla SMPP il rimborso dell'importo delle indennità indebitamente versate per un ammontare di fr. 96'289.10, e poi, dopo avere ricevuto lo scritto della SMPP del 20 giugno 2008 (doc. 7.4), il 26 giugno 2008 ha chiesto alla SMPP il rimborso di fr. 19'262.90 rispettivamente ai Consorzi di protezione civile implicati il rimborso di complessivi fr. 77'026.20 (doc. 8.1 a 8.7), secondo una ripartizione dell'importo per milite e per Regione di protezione civile di cui alla tabella allegata alla già citata lettera della SMPP del 20 giugno 2008 (doc. 7.4). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'UFAS ha poi ricevuto uno scritto del 23 luglio 2008 del Consorzio protezione civile regione del A._______ che segnalava che non era intenzione del Consorzio di provvedere al versamento richiesto con lettera del 26 giugno 2008 (doc. 8.8). Il 12 agosto 2008 (doc. 8.9), la SMPP comunicava poi all'UFAS che, conto tenuto delle particolarità del caso, il Cantone ha deciso di dare seguito alla richiesta di rimborso del 26 giugno 2008 in relazione ai servizi di protezione civile prestati in favore dell'amministrazione cantonale per il richiesto ammontare di fr. 19'262.90. La SMPP ha però attirato l'attenzione dell'UFAS sul fatto che tale versamento non era in alcun modo da considerare come "un avvallo dei presupposti e delle deduzioni da voi espresse nella vostra richiesta del 26.06.2008 e nei suoi allegati". Sempre nel medesimo scritto, la SMPP ha pure segnalato all'UFAS come le esigenze "da voi espresse nei confronti delle varie Regioni di protezione civile ticinesi riguardino altre tipologie di servizio per le quali non vi è tuttora chiarezza su una moltitudine di aspetti legali volti a definire l'appartenenza o meno alla categoria delle prestazioni definite come interventi di pubblica utilità. Oltre a ciò, diversi aspetti formali delle procedure sono da noi ritenute lacunose o di dubbia interpretazione". La SMPP ha quindi auspicato che prima di procedere ad eventuali procedure di incasso per i rimanenti importi verso le Regioni di protezione civile o verso i datori di lavoro, si attendesse l'esito delle procedure legali intraprese da tali enti così da potere stabilire definitivamente la correttezza delle richieste di restituzione. 6.3.2.2 Il 27 febbraio 2009 (doc. 10.2 a 10.6), l'UFAS ha nuovamente sollecitato i Consorzi di protezione civile a versare, entro il 20 marzo 2009, l'importo loro richiesto, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la Cassa cantonale di compensazione era stata informata che avrebbe dovuto avviare immediatamente la procedura di restituzione verso i datori di lavoro o le persone (di diritto privato) implicate. L'UFAS ha pure segnalato alla SMPP (doc. 10.1) che "ci troviamo nella necessità di non poter più procrastinare l'incasso delle IPG che abbiamo reclamato in base alla lista definitiva fattaci pervenire dal signor C._______ il 24 giugno 2008. Un'inazione da parte nostra rischierebbe di pregiudicare la possibilità legale di procedere alle restituzioni per via ordinaria (...)". L'8 aprile 2009, la Cassa cantonale di compensazione ha poi emesso le decisioni di sua competenza, mentre le altre sono state emanate l'8 giugno 2009 dalla Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (dopo sollecito dell'UFAS del 27 maggio 2009), il 19 giugno 2009 dalla Cassa di compensazione artigianato svizzero di Berna (dopo sollecito dell'UFAS del 28 maggio 2009) e il 28 agosto 2009 dalla Cassa di compensazione dell'industria svizzera metalmeccanica di Zurigo (dopo sollecito dell'UFAS del 28 maggio 2009). Successivamente, con sentenze del 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto i ricorsi inoltrati ed ha annullato le decisioni su opposizione concernenti tali casi - ad esclusione del caso riguardante la decisione dell'8 giugno 2009 della Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, non essendogli in tale caso stato presentato alcun ricorso mancando ancora la decisione su opposizione (cfr. doc. 13, pag. 4, nota a piè di pagina) - le pretese di restituzione nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato dovendo considerarsi perente al più tardi ad inizio febbraio 2009. Le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni sono cresciute, incontestate, in giudicato. 6.3.3 Ora - indipendentemente dal fatto che l'UFAS abbia voluto dapprima giungere, tramite trattative, ad un accordo bonale con la SMPP e con le Regioni/Consorzi di protezione civile, nel senso che quest'ultimi si sarebbero assunti, sulla base di una ripartizione proposta dalla SMPP il 20 giugno 2008 (doc. 7.4), il rimborso dell'importo di fr. 75'087.05, al fine di non chiederne la restituzione ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato, ciò che "avrebbe generato delle spiacevoli conseguenze per l'immagine della protezione civile" (v. doc. 8.1 a 8.7), e fermo restando che delle semplici trattative nell'ottica di un eventuale componimento bonale della controversia non sono atte ad interrompere la decorrenza dei termini (né dell'art. 25 cpv. 2 LPGA né dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS [v., più in dettaglio, consid. 6.3.5 del presente giudizio]) - il 27 febbraio 2009, momento in cui l'autorità inferiore ha invitato la Cassa cantonale di compensazione a procedere con le richieste di restituzione in via ordinaria delle prestazioni nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato qualora "non fossero pervenuti i versamenti reclamati dalle Regioni" entro il 20 marzo 2009 (v. doc. 10.2 a 10.6), il diritto di esigere siffatta restituzione, di indebite prestazioni che sarebbero state loro versate, era ad ogni buon conto ormai perento. Stante i summenzionati scritti dell'UFAS del 1° febbraio 2008, a detto Ufficio non poteva infatti sfuggire (nello scritto del 27 febbraio 2009 alla SMPP, esso stesso ha rilevato che un'inazione avrebbe potuto pregiudicare la possibilità legale delle restituzioni in via ordinaria) che le Casse di compensazione avrebbero potuto esigere la restituzione in via ordinaria delle prestazioni che sarebbero state versate a torto solo se il diritto fosse stato fatto valere, nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato, al più tardi ad inizio febbraio 2009 (art. 25 cpv. 2 LPGA). Il fatto che l'UFAS successivamente a tale momento, appunto con il più volte menzionato scritto del 27 febbraio 2009 e con gli ulteriori scritti inviati a tutte le Casse compensazione implicate nel rimborso dei vantati fr. 75'087.05, abbia non di meno chiesto alle suddette Casse di compensazione di volere procedere alla richiesta restituzione in via ordinaria, nulla cambia alla sostanza dei fatti. In altri termini, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, la richiesta dell'UFAS alle Casse di compensazione implicate nel caso qui in esame, intervenuta al più presto il 27 febbraio 2009, di volere, infine e nonostante tutto, procedere alla richiesta restituzione ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato delle evocate prestazioni loro indebitamente versate era destinato inevitabilmente all'insuccesso già per il fatto che riconoscibilmente il diritto di esigere le restituzioni in via ordinaria era perento al più tardi ad inizio febbraio 2009 (art. 25 cpv. 2 LPGA), ossia un anno dopo che UFAS, UFPP, SMPP, Regioni di protezione civile e Casse di compensazioni implicate avevano, e al più tardi (come poi rettamente ed inevitabilmente indicato nelle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010) avuto conoscenza di fatti alla base delle richieste restituzioni ad inizio febbraio 2008. 6.3.4 In siffatte circostanze, deve considerarsi infondata la tesi dell'autorità inferiore secondo la quale solo dalla conoscenza delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 avrebbe iniziato a decorrere il termine perentorio di un anno di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS. In effetti, detto termine ha iniziato a decorrere al più tardi ad inizio febbraio 2009 allorquando, un anno dopo la conoscenza dei fatti determinanti, non vi era ancora stata da parte delle Casse di compensazione implicate nell'ambito della presente procedura alcuna richiesta formale all'indirizzo dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato di restituzione in via ordinaria di prestazioni indebitamente riscosse. Il 27 febbraio 2009, facendo prova della necessaria diligenza, anche per l'UFAS poteva e doveva essere chiaro che delle domande di restituzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA erano destinate all'insuccesso per intervenuta perenzione, di modo che al più tardi da tale momento decorreva il termine di un anno di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS, termine che è scaduto, al più tardi, ad inizio febbraio del 2010, ossia ben prima che l'UFAS, l'8 novembre 2010, abbia emanato la decisione impugnata. Non soccorre l'autorità inferiore neppure la citata sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986 nella causa H.S., RCC 1986, pag. 542 consid. 3, nella quale è specificatamente indicato che la pretesa di restituzione in via ordinaria era stata esercitata dalla Cassa di compensazione, perlomeno per una parte delle prestazioni versate a torto, nel termine di un anno (attualmente art. 25 cpv. 2 LPGA) a partire dalla conoscenza dei fatti, di modo che era poi stato considerato legittimo attendere fino alla notificazione della sentenza del Tribunale cantonale sul ricorso interposto contro la decisione della Cassa di compensazione per avere conoscenza del danno e per fare decorre il termine di perenzione di un anno per l'azione risarcitoria. A prescindere da qualsivoglia altra considerazione riguardo alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986, lo stato di fatto del caso qui in esame differisce in modo decisivo da quello allora esaminato, nel senso che nel caso di specie il diritto di esigere la restituzione in via ordinaria giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA di prestazioni versate a torto era chiaramente ed integralmente perento al più tardi ad inizio febbraio 2009, dunque prima che l'UFAS abbia inviato gli scritti del 27 febbraio 2009 (per non parlare di quelli successivi) volti a promuovere la procedura di restituzione in via ordinaria attraverso l'emanazione delle relative decisioni. Va poi ricordato che la volontà manifestata dall'UFAS nel suo scritto del 1° febbraio 2008 era quella di rinunciare a far procedere ad una richiesta formale di restituzione in via ordinaria ai militi o ai datori di lavoro di diritto privato, volontà su cui detto Ufficio è ritornato - per quanto emerge dalle carte processuali a disposizione di questo Tribunale - solo mediante lo scritto del 27 febbraio 2009. 6.3.5 Inoltre, l'autorità inferiore sembra, perlomeno implicitamente, far valere che vi è stato un riconoscimento di debito da parte del Cantone Ticino di modo che per la decorrenza del termine di perenzione andrebbe tenuto conto anche di questa circostanza. Ora, a prescindere dal fatto che di principio un termine di perenzione non può essere né sospeso né interrotto (DTF 111 V 135 consid. 3b), l'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS prevede testualmente che solo con l'emanazione della decisione risarcitoria, entro l'anno dalla conoscenza del danno, è rispettato il termine perentorio di un anno (cfr. DTF 135 V 74 consid. 4.2.2 e relativi riferimenti, DTF 119 V 431 consid. 3c e DTF 119 V 89 consid. 4c per altri casi in cui il termine decorre solo con l'emanazione di una decisione [v., più in generale, sulla questione degli atti interruttivi del decorso di un termine DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 e relativi riferimenti]). Giova tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto preteso/suggerito dall'autorità inferiore, non è ravvisabile agli atti di causa trasmessi a questo Tribunale, alcun documento attestante un riconoscimento di debito da parte della ricorrente, e/o di suoi funzionari abilitati, dell'importo di fr. 75'087.05 relativo a prestazioni versate a militi o loro datori di lavoro di diritto privato. Basti rinviare, al riguardo, ai già menzionati scritti all'UFAS del Consorzio protezione civile regione del A._______ del 23 luglio 2008 (doc. 8.8) e della SMPP all'UFAS del 12 agosto 2008 (doc. 8.9; in cui è indicato che il versamento di fr. 19'262.90 che sarà effettuato dal Cantone non è in alcun modo da considerare come un avvallo dei presupposti e delle deduzioni riguardo alle IPG in questione). Peraltro, e come rettamente rilevato dalla ricorrente, la firma apposta dal signor C._______, (...), sui fogli di controllo redatti dall'UFPP non costituisce alcun riconoscimento di debito, ma una presa di conoscenza del numero dei giorni di servizio rispettivamente di quelli eccedenti i 7 rispettivamente 14 giorni, svolti dai militi in questione nel 2004 e 2005. Quand'anche si volesse ritenere, per denegata ipotesi, che detto funzionario abbia voluto ammettere la non conformità alla legge dei giorni di servizio eccedenti la durata di un corso di ripetizione (di al massimo 7 giorni per i militi e 14 giorni per i quadri e gli specialisti), ciò non costituirebbe ancora, e manifestamente, un riconoscimento di debito da parte della Repubblica e Cantone Ticino nei confronti della Confederazione per il danno subito dal Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG. Nella misura in cui l'autorità inferiore avesse voluto, infine, rimproverare alla ricorrente di avere sollevato l'eccezione della perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni violando il principio della buona fede - nel senso che l'eccezione in questione sarebbe stata sollevata nonostante che essa stessa, durante le trattative per un componimento bonale della vertenza, avrebbe dato ad intendere che non vi avrebbe fatto ricorso - detto rimprovero non trova sufficiente riscontro negli atti di causa. In altri termini, non è dato sapere quale indicazione della ricorrente, e/o dei suoi funzionari abilitati, avrebbe potuto in buona fede suscitare nell'autorità inferiore la convinzione che la Repubblica e Cantone Ticino avrebbe rinunciato a sollevare l'eccezione di perenzione del diritto d'esigere un risarcimento danni (ai sensi dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS), perenzione che nel caso concreto, per i motivi precedentemente indicati, è intervenuta al più tardi ad inizio febbraio 2010. Qualora si volesse ravvisare un indizio in tal senso nelle indicazioni di cui all'ultimo paragrafo dello scritto della SMPP del 12 agosto 2008 (doc. 8.9), va rilevato che l'insieme delle argomentazioni di cui al menzionato scritto non poteva ragionevolmente fondare il convincimento che la ricorrente avrebbe rinunciato a sollevare, se del caso, l'eccezione della perenzione. Anzi, proprio tale scritto avrebbe dovuto indurre l'autorità inferiore, se avesse dato prova della necessaria diligenza, a verificare con attenzione la scadenza dei termini di perenzione e ad agire di conseguenza, ritenuto che la possibilità, seppure ridotta al minimo dopo lo scritto del 12 agosto 2008 della SMPP all'UFAS, di trovare un accordo bonale extragiudiziale avrebbe continuato a sussistere anche dopo l'emanazione di una decisione risarcitoria. Giova altresì ancora rilevare che il semplice auspicio formulato dalla SMPP, nel già più volte citato scritto del 12 agosto 2008, di volere attendere l'esito delle procedure legali intraprese non riguardava altresì la restituzione in via ordinaria nei confronti dei militi o datori di lavoro di diritto privato oggetto della presente causa.
7. Da quanto esposto, discende che il ricorso del 9 dicembre 2010 deve essere accolto e la decisione dell'UFAS dell'8 novembre 2010 annullata, la pretesa di risarcimento dell'importo di fr. 75'087.05 essendo perenta. 8. 8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 3'500.--, versato il 17 gennaio 2011, è restituito alla ricorrente. 8.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatari professionali, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 5'000.-- (IVA compresa), tenuto conto del lavoro utile e necessario - in causa non necessariamente semplice e con incarto relativamente voluminoso - svolto dai patrocinatori della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UFAS. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione dell'8 novembre 2010 è annullata, la pretesa di risarcimento dell'importo di fr. 75'087.05 essendo perenta.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 3'500.--, corrisposto il 17 gennaio 2011, è restituito alla ricorrente.
3. L'UFAS rifonderà alla ricorrente fr. 5'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentanti della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario)
- Dipartimento federale dell'interno (Atto giudiziario) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: