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C-8295/2007

C-8295/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-20 · Italiano CH

Entrata

Sachverhalt

A. Entrato in Svizzera unitamente alla famiglia in data 1° febbraio 1975, A._______, cittadino spagnolo nato il ..., ha ottenuto dapprima un permesso di dimora "B" e a decorrere dal 13 marzo 1981 un permesso di domicilio "C". B. L'interessato ha per il seguito subito le seguenti condanne: con decreto di accusa del 3 febbraio 1986 del Procuratore pubblico (di seguito: PP) sopracenerino l'interessato è stato condannato a dodici giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per ripetuta violazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). Con decisione di ammonimento del 28 maggio 1986 l'interessato è stato informato che nel caso di ulteriori reati si considerava la possibilità di pronunciare nei suoi confronti una decisione di espulsione dalla Svizzera; con sentenza del 5 febbraio 1987 delle Assise correzionali di Locarno-Campagna egli è stato condannato per furto, appropriazione indebita e abuso di targhe alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre alla proroga della sospensione condizionale della precedente pena; con decreto di accusa del 18 agosto 1987 del PP sopracenerino A._______ è stato condannato a quindici giorni di detenzione per furto e violazione della LStup. La sospensione condizionale delle pene anteriori non è stata revocata ma ne è stato prorogato il periodo di prova di un anno nell'ambito della pena del 5 febbraio 1987; con sentenza del 12 novembre 1987 delle Assise correzionali di Bellinzona l'interessato è stato condannato per ripetuto furto e contravvenzione alla LStup alla pena di cinque mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Detenuto dal 12 novembre 1987 all'8 febbraio 1988 egli è poi stato sottoposto al Patronato per un periodo di prova di due anni; con decreto d'accusa del 18 marzo 1988 del PP sottocenerino è stato condannato ad una multa di fr. 210.- per infrazione e contravvenzione alla LStup. Con decisione del 18 maggio 1988 è stato ammonito per la seconda volta con la comminatoria che in caso di recidiva o di comportamento scorretto venivano pronunciate adeguate misure amministrative nei suoi confronti; con decreto di accusa del 23 maggio 1989 del PP di Bellinzona gli è stata inflitta una multa di fr. 300.- commutata successivamente in dieci giorni di arresto (cfr. decreto n. 34/94 del 4 febbraio 1994); con sentenza del 9 marzo 1990 il PP sopracenerino ha condannato l'interessato alla pena di dieci giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni per circolazione senza licenza di condurre e infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01); con decreto d'accusa del 23 maggio 1990 della stessa autorità giudiziaria egli è stato condannato alla pena di trenta giorni di arresto per titolo di violazione della LStup e per circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre. Il 2 aprile 1991 nei suoi confronti è stato pronunciato un terzo ammonimento. C. C.a A partire dal 31 marzo 1992 l'interessato è stato trasferito presso la Fondation B._______ di Losanna al fine di intraprendere una terapia concernente la sua tossicomania. Tuttavia, il 1° febbraio 1993, l'interessato ha deciso di interromperla ritornando in Ticino. C.b Con sentenza del 20 aprile 1993 delle Assise correzionali di Locarno l'interessato è stato dichiarato colpevole di violazione alla LStup, ricettazione, furto e incendio intenzionale e gli è pertanto stata inflitta una pena di undici mesi di detenzione, ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 12 novembre 1987 nonché il collocamento dell'interessato in un centro per tossicodipendenti, sospendendo a tale scopo le pene privative della libertà. Il 1° marzo 1994 egli è ripartito per Losanna per proseguire la terapia iniziata. Sulla base della prognosi positiva del rapporto del 13 gennaio 1994 della Direzione della Fondazione B._______, con decreto del 4 febbraio 1994, il Consiglio di vigilanza ha posto fine alla misura di collocamento a decorrere dal 18 febbraio 1994. Egli ha fatto rientro in Ticino il 17 dicembre 1995. C.c Nel periodo immediatamente susseguente egli è stato condannato: con sentenza dell'8 giugno 1995 dall'Amtsgericht Olten-Gösgen alla pena di 18 mesi di detenzione e alla multa di fr. 300.- per crimine contro la LStup, contravvenzione reiterata contro LStup, tentato furto, furto consumato reiterato, danneggiamento reiterato, violazione di domicilio reiterata, sottrazione di un velocipede o di un ciclomotore senza diritto, delitto contro la legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); con sentenza del 15 aprile 1996 dal Tribunal correctionnel Lausanne alla pena di sei mesi di detenzione per i titoli di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, furto e furto d'uso e con scritto del 15 novembre 1996 il Servizio coordinamento e comunicazioni ha segnalato che l'interessato era ricercato dal Canton Vaud per i suddetti reati e dal Canton Argovia per una multa di fr. 50.- commutata in arresto; con sentenza del 7 maggio 1997 dalle Assise correzionali di Bellinzona per ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena di sette mesi di detenzione; nei confronti dell'interessato è stato ordinato il trattamento ambulatoriale da iniziare in sede di espiazione della pena, egli è stato liberato condizionalmente l'11 ottobre 1997; con sentenza del 17 ottobre 1997 dall'autorità competente in materia del Canton Soletta, la quale ha revocato la liberazione condizionale concessa il 15 dicembre 1995, egli è stato incarcerato a decorrere dal 1° marzo 1998 sino al 31 agosto 1998 (cfr. ordine di scarcerazione del 13 luglio 1998 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure). D. Con decisione del 10 dicembre 1997, l'interessato è stato ammonito per la quarta ed ultima volta e avvertito che un ulteriore comportamento scorretto avrebbe comportato una decisione di espulsione e di rimpatrio dalla Svizzera, visti i precedenti ammonimenti, le condanne giudiziarie nonché il fatto che dal mese di febbraio 1996 al mese di marzo 1997 l'interessato aveva beneficiato di prestazioni assistenziali per un importo complessivo di fr. 26'000.-. Con decreto d'accusa del 26 luglio 1999, il Ministero pubblico del cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha condannato l'interessato per ripetuto furto, furto di poca entità, ripetuto danneggiamento, infrazione e contravvenzione alla LStup alla pena di 75 giorni di detenzione, alla devoluzione allo Stato dell'importo fr. 3750.-. E. Con scritto del 15 settembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (SPI) ha informato l'interessato che dal mese di febbraio 1996 al 26 aprile 1999 aveva ottenuto prestazioni assistenziali per complessivi fr. 53'533.55 e che si valutava la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio, invitandolo a prendere posizione entro l'8 ottobre 1999. Inviata per due volte con plico raccomandato, la missiva è in entrambi i casi ritornata al mittente. In data 6 ottobre 1999 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha segnalato alla SPI che l'interessato percepiva sussidi a decorrere dal 1996 e che in quel periodo era al beneficio di un sussidio mensile di fr. 1'740.- versato al servizio del Patronato. La somma versata fino ad allora ammontava a fr. 73'096.- e l'interessato non aveva ancora effettuato dei rimborsi. In data 8 ottobre 1999, la SPI ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione di rimpatrio con la quale gli veniva ordinato di abbandonare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1999. A sostegno di tale provvedimento la detta autorità ha rilevato che sebbene lo straniero fosse stato ammonito e informato che in caso di recidiva e di comportamento scorretto sarebbe stato emesso un'espulsione amministrativa, egli aveva continuato ad interessare le autorità di polizia e giudiziarie e ad essere a carico della pubblica assistenza. Inviata due volte per plico raccomandato, la decisione è ritornata al mittente con la menzione "Non ritirato. Sottoposto a tassa". F. In data 3 dicembre 1999, agendo per il tramite del suo patrocinatore l'interessato ha presentato al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (CdS) una domanda di restituzione dei termini per ricorrere contro la precitata decisione di rimpatrio e al contempo ha inoltrato un'istanza di revisione della decisione di rimpatrio presso la SPI. In sostanza l'interessato ha postulato la restituzione dei termini di ricorso siccome era venuto a conoscenza dell'invio della decisione solo il 9 novembre 1999 ed ha poi richiesto il rinnovo del permesso di domicilio visto che, oltre ai suoi genitori e fratelli, in Svizzera viveva pure la compagna dalla quale era in attesa di un figlio. Con sentenza del 18 gennaio 2000, il CdS ha dichiarato irricevibile il ricorso. L'interessato è quindi stato informato dalla SPI che l'ultimo termine per lasciare il Cantone Ticino era stato fissato al 29 febbraio 2000. In data 7 febbraio 2000 l'interessato ha interposto ricorso contro la suddetta sentenza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM), richiedendo l'assistenza giudiziaria e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. La detta autorità ha accordato I'8 febbraio 2000 la restituzione dell'effetto sospensivo. Il 14 febbraio 2000 la SPI ha respinto la domanda di revisione. Il 26 aprile 2000 il TRAM ha respinto il ricorso ed ha impartito all'interessato un termine perentorio al 15 giugno 2000 per lasciare il territorio del Cantone Ticino. G. Con decreto di accusa del 28 febbraio 2000 il MP-TI ha condannato l'interessato per ripetuta infrazione alla LStup e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena di 90 giorni di detenzione e con decreto di accusa del 6 marzo 2000 l'interessato è stato nuovamente condannato per contravvenzione alla LStup alla pena di cinque giorni di arresto. H. In data 22 marzo 2000, A._______ e la compagna C._______ si sono uniti in matrimonio a Bellinzona. In data 18 maggio 2000 è nata la figlia D._______. I. Con sentenza del 21 dicembre 2000, cresciuta in giudicato incontestata, la Corte delle Assise correzionali ha condannato l'interessato per ripetuta infrazione alla LStup, ripetuta contravvenzione alla LStup, furto e ripetuta violazione della legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40) alla pena di 13 mesi di detenzione, al pagamento di fr. 320.- più fr. 307.20 alle Ferrovie federale svizzere (FFS) e fr. 200.- a una terza persona a titolo di risarcimento. Inoltre è stato ordinato il trattamento ambulatoriale già in sede di espiazione di pena e la confisca di quanto posto in sequestro. J. In data 21 febbraio 2001 l'allora competente Ufficio federale degli stranieri (attualmente: Ufficio della migrazione [UFM]) ha emesso una decisione di divieto d'entrata nei confronti dell'interessato valevole da subito e di durata illimitata, togliendo altresì l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. K. In data 29 ottobre 2001 la Corte delle Assise correzionali ha ordinato il collocamento dell'interessato in uno stabilimento per tossicomani con contestuale sospensione dell'esecuzione del residuo delle pene inflittegli. Egli è stato liberato condizionalmente il 3 febbraio 2003 con un periodo di prova di due anni (cfr. ordine di scarcerazione del 27 gennaio 2003). Il 26 febbraio 2003 la Polizia cantonale ticinese ha notificato brevi manu il divieto d'entrata del 21 febbraio 2001 all'interessato che ha successivamente lasciato la Svizzera uscendo dalla frontiera di Gandria. L. In data 12 maggio 2003, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato ha inoltrato un'istanza di revoca del divieto d'entrata, di adozione di misure cautelari e di concessione dell'assistenza giudiziaria, la quale è stata accolta il 14 agosto 2003 dall'allora competente Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione. Il divieto d'entrata è pertanto stato immediatamente revocato. M. Con decisione del 30 ottobre 2003 la SPI ha respinto la domanda volta ad ottenere il richiesto permesso di dimora "B" per motivi di ordine pubblico. Contro tale decisione in data 6 novembre 2003 l'impresa E._______ datrice di lavoro dell'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza del 13 gennaio 2004 ha dichiarato irricevibile il gravame siccome la suddetta impresa non era abilitata a rappresentarlo, osservando tuttavia che anche qualora fosse stato in possesso di una procura il ricorso sarebbe stato respinto a motivo dei precedenti penali e del carico assistenziale dell'interessato. N. L'interessato ha quindi subito ulteriori condanne elencate qui di seguito: con decreto d'accusa del 10 ottobre 2006 il MP-TI lo ha condannato per infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup, tentato furto danneggiamento, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni; con decreto d'accusa del 27 luglio 2007 il MP-TI ha condannato l'interessato per furto, furto tentato, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio ripetuta, infrazione alla LDDS nonché contravvenzione alla LStup alla pena detentiva di 60 giorni. Dal relativo verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007 è emerso che i coniugi A._______ e C._______ hanno sciolto il matrimonio per divorzio (cfr. verbale di interrogatorio del 26 luglio 2007, pag. 3); con decreto d'accusa del 14 settembre 2007 del MP-TI l'interessato è stato nuovamente condannato per infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup alla pena di 60 giorni di detenzione (cfr. ordine di esecuzione del 14 novembre 2007). O. Il 5 novembre 2007 il Giudice dell'applicazione della pena ha pronunciato la liberazione condizionale dell'interessato a decorrere dal 19 novembre 2007 impartendo un periodo di prova di un anno. Dopo la sua scarcerazione l'interessato ha lasciato la Svizzera per raggiungere presumibilmente la Spagna. P. Lo stesso giorno, l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata in Svizzera nei confronti dell'interessato valevole da subito e di durata illimitata motivandolo come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (ripetuta contravvenzione alla LStup, furto; ripetuto furto tentato; danneggiamento e violazione di domicilio ripetuti; infrazione alla LDDS) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." L'autorità di prime cure ha altresì tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La decisione è stata notificata all'interessato in data 9 novembre 2007 presso il Penitenziario "La Stampa". Q. Contro la decisione del 5 novembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato ha interposto ricorso il 6 dicembre 2007 chiedendo l'annullamento della decisione, la restituzione dell'effetto sospensivo in via cautelare e l'assistenza giudiziaria. In sostanza l'interessato ha fatto valere che i reati per i quali è stato pronunciato il divieto d'entrata sono di lieve entità e che la tossicodipendenza è una malattia grave la quale deve essere curata con provvedimenti adeguati. Il fatto che gli sia stato rifiutato il permesso di dimora dopo aver frequentato con successo una comunità terapeutica contro la tossicodipendenza avrebbe poi contribuito a farlo ricascare nel consumo di stupefacenti. Egli ha osservato di essere stato allontanato dagli affetti familiari unico punto di riferimento al di fuori degli ambienti che era solito frequentare e che la decisione impugnata limita il suo diritto alle relazioni familiari garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in modo sproporzionato rispetto all'obiettivo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici. Egli ha infine affermato che poter vedere i propri familiari in questo momento assai delicato della sua vita, motiva la richiesta di revocare il divieto d'entrata in via cautelare. R. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 12 dicembre 2007 e ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con decisione incidentale del 18 dicembre 2007. S. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 10 marzo 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. Esso ha in primo luogo affermato che il comportamento del ricorrente ha palesemente urtato contro l'interesse pubblico e che sulla base delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) delle restrizioni della libera circolazione per motivi di ordine pubblico sono consentite se la persona interessata rappresenta una minaccia attuale. In seguito alle innumerevoli infrazioni commesse dal ricorrente tale requisito sarebbe dunque adempiuto. L'UFM ha infine affermato che l'interessato non è stato capace di adattarsi all'ordinamento pubblico vigente e che da un'attenta ponderazione degli interessi in causa risulta che l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico prevale su quello privato del ricorrente a farvi rientro. T. Con decreto di accusa del 14 aprile 2008 il MP-TI ha condannato l'interessato per ripetuta infrazione alla LStr, furto di poca entità e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena detentiva di 30 giorni alla multa di fr. 300.-. Dopo la sua scarcerazione avvenuta in data 2 luglio 2008 l'interessato è stato rimpatriato lo stesso giorno con volo da Zurigo a Madrid. U. Invitato a determinarsi in merito al suddetto gravame, con duplica del 7 ottobre 2009, l'interessato ha affermato di vivere attualmente a Madrid dove è seguito dai servizi sociali, di non esercitare alcuna attività, ma che la sua situazione è molto migliorata. Invitato a fornire informazioni aggiornate in merito alla sua situazione personale e famigliare, egli ha inoltrato il 7 dicembre 2009 l'estratto del casellario giudiziario spagnolo e la documentazione relativa all'attuale soggiorno presso una comunità terapeutica di Madrid.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grade inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con l'allegato 2, cifra I. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). In concreto la decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per l'esame materiale del presente ricorso si applica pertanto la normativa precedente, segnatamente l'art. 13 cpv. 1 LDDS, come pure le corrispondenti disposizioni di applicazione. Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto.

E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 4.1 Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS, secondo cui l'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa norma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a LDDS). In concreto il ricorrente è cittadino spagnolo. Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC.

E. 4.2 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).

E. 4.3 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 II citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).

E. 4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).

E. 4.5 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

E. 5 Nel suo atto ricorsuale l'interessato si avvale del fatto che i reati da lui perpetrati sono di lieve entità e che la tossicodipendenza è una malattia grave la quale necessita misure idonee per affrontarla. Emettendo una decisione di divieto d'entrata, tali aspetti non sarebbero stati considerati.

E. 5.1 In concreto si evince dagli atti di causa come durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ abbia sviluppato un comportamento delittuoso e recidivo sull'arco temporale a decorrere dalla fine dal 1983 sino al 12 aprile 2008. In sostanza egli si è reso colpevole a più riprese di reati nell'ambito degli stupefacenti ed ha commesso svariati furti, in parte tentati nonché altri reati quali l'appropriazione indebita, abuso di targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla LCStr, ricettazione, incendio intenzionale, danneggiamento ripetuto, violazione della LTP, ripetuta violazione di domicilio e infrazione alla LDDS. Egli ha dunque interessato le autorità di polizia e giudiziarie durante un periodo di all'incirca 25 anni. A seguito di tale condotta l'interessato è stato ammonito quattro volte (cfr. decisioni di ammonimento del 28 maggio 1986, del 18 maggio 1988, del 2 aprile 1991 e del 10 dicembre 1997). Rimasti tali ammonimenti inosservati, l'autorità cantonale competente ha infine pronunciato una decisione di rimpatrio l'8 ottobre 1999. Le infrazioni commesse dal ricorrente sono indubbiamente legate alla sua tossicodipendenza che si protrae ormai da più di 20 anni e che l'ha portato non soltanto a commettere tali atti ma anche ad arrecare ingenti spese assistenziali di oltre fr. 73'000.-.

E. 5.2 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative. Le persone che ne sono coinvolte devono attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

E. 5.3 Per quanto attiene alla proporzionalità di tale decisione, si constata che all'interessato è stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il suo comportamento, considerato che risiedeva in Svizzera da quando aveva dieci anni. Di conseguenza le autorità cantonali hanno emesso ben quatto decisioni di ammonimento prima di pronunciare la decisione di rimpatrio dell'8 ottobre 1999, la quale è stata emessa, come si è visto, anche per l'ingente carico assistenziale cagionato. Le pene inflitte in sede penale sono più volte state sospese al fine di dare luogo a terapie di disintossicazione, che l'interessato ha frequentato e che hanno dato buon esito almeno in un primo tempo. Ciò nonostante egli non ha saputo cambiare in meglio il suo atteggiamento a lungo termine. Emerge poi dal rapporto redatto nell'ambito di una terapia come l'interessato ha dimostrato un manifesto opportunismo legato ai suoi intenti e un comportamento all'insegna della supponenza e del menefreghismo (cfr. rapporto del 23 febbraio 2003 del centro terapeutico per tossicodipendenti F._______). Con sentenza del 5 novembre 2007 il Giudice dell'applicazione della pena ha sì pronunciato la liberazione condizionale dell'interessato in ragione della sua buona condotta accompagnata da un'evoluzione positiva in sede di espiazione della pena privativa della libertà avuta inizio il 28 agosto 2007, ma ha tuttavia messo in dubbio la capacità del richiedente dall'astenersi dal consumo di stupefacenti. In effetti, il ricorrente ha nuovamente interessato le autorità di polizia e giudiziarie nel 2008 (cfr. decreto d'accusa del 14 aprile 2008).

E. 5.4 In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della durata delle pene di detenzione (in totale più di sette anni), della reiterazione delle stesse, in particolare la recidiva nel 2008 immediatamente successiva alla scarcerazione, il Tribunale considera che A._______ rappresenta ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e della giurisprudenza comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono dunque chiaramente adempiute.

E. 6 Nel suo ricorso, l'interessato ha fatto poi valere l'applicazione dell'art. 8 CEDU per poter intrattenere le relazioni con i suoi famigliari che risiedono nel Canton Ticino.

E. 6.1 A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente causa è il divieto d'entrata e non il diritto di soggiorno in Svizzera, questione, quest'ultima, già esaminata a livello cantonale (cfr. decisione di rimpatrio dell'8 ottobre 1999, sentenza del 18 gennaio 2000 e sentenza del 26 aprile 2000) e che un'eventuale violazione della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU va generalmente fatta valere nel quadro della procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno.

E. 6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve tener conto che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).

E. 6.3 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; Alain Wurzburger, op, cit., p. 288). Secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).

E. 6.4 Si osserva inoltre che seppure uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera).

E. 6.5 Dagli atti di causa si ravvisa che, con decisione del 22 gennaio 2001, la Commissione tutoria regionale .. (CTR) ha privato il ricorrente della custodia parentale sulla figlia, la quale era stata collocata in un primo tempo presso la Casa G._______ insieme alla madre. La detta autorità ha quindi espulso per uso di stupefacenti la madre ed ha disciplinato il diritto di visita. Con decisione del 2 dicembre 2002 la CTR ha infine privato della custodia parentale i genitori, decretando l'affidamento famigliare di D._______ (cfr. decisione del 13 gennaio 2004 del CdS). L'interessato ha infatti dichiarato che la figlia non ha mai vissuto con lui e che non si era più recato a renderle visita dal dicembre 2006 (cfr. verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007). Alla luce degli atti non emerge dunque che egli intrattenga attualmente dei contatti stretti con la figlia D._______ e non può più prevalersi della protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU.

E. 6.6 Inoltre, come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento A._______ ha violato l'ordine pubblico elvetico di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. Egli non può pertanto prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione dalla figlia risultante dalla misura di allontanamento in questione.

E. 7.1 Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura e che al momento la situazione personale dell'interessato non si è stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti.

E. 7.2 Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.

E. 8 Ne discende che l'UFM con decisione del 5 novembre 2007 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 9 Resta ora da valutare la questione dell'assistenza giudiziaria inoltrata dal ricorrente. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale il 12 dicembre 2007 siccome la documentazione agli atti dimostrava la condizione di indigenza del ricorrente e il gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di esito favorevole. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza da parte del rappresentante legale, esse vanno determinate a seconda dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in relazione con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il Tribunale considera che un'indennità di fr. 1'400.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. La cassa del Tribunale rifonderà tale indennità al rappresentante legale (in analoga applicazione dell'art. 64 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Pertanto si richiama l'art. 65 cpv. 4 PA, secondo il quale, ove la parte cessi d'essere nel bisogno deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. L'Avv. Stefano Peduzzi è designato quale rappresentante legale nella presente procedura e visto il patrocinio gratuito accordato al ricorrente, la cassa del Tribunale gli verserà un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'400.-.
  4. Comunicazione a: ricorrente (Atto giudiziario) autorità inferiore (incarto ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8295/2007 {T 0/2} Sentenza del 20 maggio 2010 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Stefano Peduzzi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata in Svizzera. Fatti: A. Entrato in Svizzera unitamente alla famiglia in data 1° febbraio 1975, A._______, cittadino spagnolo nato il ..., ha ottenuto dapprima un permesso di dimora "B" e a decorrere dal 13 marzo 1981 un permesso di domicilio "C". B. L'interessato ha per il seguito subito le seguenti condanne: con decreto di accusa del 3 febbraio 1986 del Procuratore pubblico (di seguito: PP) sopracenerino l'interessato è stato condannato a dodici giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per ripetuta violazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). Con decisione di ammonimento del 28 maggio 1986 l'interessato è stato informato che nel caso di ulteriori reati si considerava la possibilità di pronunciare nei suoi confronti una decisione di espulsione dalla Svizzera; con sentenza del 5 febbraio 1987 delle Assise correzionali di Locarno-Campagna egli è stato condannato per furto, appropriazione indebita e abuso di targhe alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre alla proroga della sospensione condizionale della precedente pena; con decreto di accusa del 18 agosto 1987 del PP sopracenerino A._______ è stato condannato a quindici giorni di detenzione per furto e violazione della LStup. La sospensione condizionale delle pene anteriori non è stata revocata ma ne è stato prorogato il periodo di prova di un anno nell'ambito della pena del 5 febbraio 1987; con sentenza del 12 novembre 1987 delle Assise correzionali di Bellinzona l'interessato è stato condannato per ripetuto furto e contravvenzione alla LStup alla pena di cinque mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Detenuto dal 12 novembre 1987 all'8 febbraio 1988 egli è poi stato sottoposto al Patronato per un periodo di prova di due anni; con decreto d'accusa del 18 marzo 1988 del PP sottocenerino è stato condannato ad una multa di fr. 210.- per infrazione e contravvenzione alla LStup. Con decisione del 18 maggio 1988 è stato ammonito per la seconda volta con la comminatoria che in caso di recidiva o di comportamento scorretto venivano pronunciate adeguate misure amministrative nei suoi confronti; con decreto di accusa del 23 maggio 1989 del PP di Bellinzona gli è stata inflitta una multa di fr. 300.- commutata successivamente in dieci giorni di arresto (cfr. decreto n. 34/94 del 4 febbraio 1994); con sentenza del 9 marzo 1990 il PP sopracenerino ha condannato l'interessato alla pena di dieci giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni per circolazione senza licenza di condurre e infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01); con decreto d'accusa del 23 maggio 1990 della stessa autorità giudiziaria egli è stato condannato alla pena di trenta giorni di arresto per titolo di violazione della LStup e per circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre. Il 2 aprile 1991 nei suoi confronti è stato pronunciato un terzo ammonimento. C. C.a A partire dal 31 marzo 1992 l'interessato è stato trasferito presso la Fondation B._______ di Losanna al fine di intraprendere una terapia concernente la sua tossicomania. Tuttavia, il 1° febbraio 1993, l'interessato ha deciso di interromperla ritornando in Ticino. C.b Con sentenza del 20 aprile 1993 delle Assise correzionali di Locarno l'interessato è stato dichiarato colpevole di violazione alla LStup, ricettazione, furto e incendio intenzionale e gli è pertanto stata inflitta una pena di undici mesi di detenzione, ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 12 novembre 1987 nonché il collocamento dell'interessato in un centro per tossicodipendenti, sospendendo a tale scopo le pene privative della libertà. Il 1° marzo 1994 egli è ripartito per Losanna per proseguire la terapia iniziata. Sulla base della prognosi positiva del rapporto del 13 gennaio 1994 della Direzione della Fondazione B._______, con decreto del 4 febbraio 1994, il Consiglio di vigilanza ha posto fine alla misura di collocamento a decorrere dal 18 febbraio 1994. Egli ha fatto rientro in Ticino il 17 dicembre 1995. C.c Nel periodo immediatamente susseguente egli è stato condannato: con sentenza dell'8 giugno 1995 dall'Amtsgericht Olten-Gösgen alla pena di 18 mesi di detenzione e alla multa di fr. 300.- per crimine contro la LStup, contravvenzione reiterata contro LStup, tentato furto, furto consumato reiterato, danneggiamento reiterato, violazione di domicilio reiterata, sottrazione di un velocipede o di un ciclomotore senza diritto, delitto contro la legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); con sentenza del 15 aprile 1996 dal Tribunal correctionnel Lausanne alla pena di sei mesi di detenzione per i titoli di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, furto e furto d'uso e con scritto del 15 novembre 1996 il Servizio coordinamento e comunicazioni ha segnalato che l'interessato era ricercato dal Canton Vaud per i suddetti reati e dal Canton Argovia per una multa di fr. 50.- commutata in arresto; con sentenza del 7 maggio 1997 dalle Assise correzionali di Bellinzona per ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena di sette mesi di detenzione; nei confronti dell'interessato è stato ordinato il trattamento ambulatoriale da iniziare in sede di espiazione della pena, egli è stato liberato condizionalmente l'11 ottobre 1997; con sentenza del 17 ottobre 1997 dall'autorità competente in materia del Canton Soletta, la quale ha revocato la liberazione condizionale concessa il 15 dicembre 1995, egli è stato incarcerato a decorrere dal 1° marzo 1998 sino al 31 agosto 1998 (cfr. ordine di scarcerazione del 13 luglio 1998 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure). D. Con decisione del 10 dicembre 1997, l'interessato è stato ammonito per la quarta ed ultima volta e avvertito che un ulteriore comportamento scorretto avrebbe comportato una decisione di espulsione e di rimpatrio dalla Svizzera, visti i precedenti ammonimenti, le condanne giudiziarie nonché il fatto che dal mese di febbraio 1996 al mese di marzo 1997 l'interessato aveva beneficiato di prestazioni assistenziali per un importo complessivo di fr. 26'000.-. Con decreto d'accusa del 26 luglio 1999, il Ministero pubblico del cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha condannato l'interessato per ripetuto furto, furto di poca entità, ripetuto danneggiamento, infrazione e contravvenzione alla LStup alla pena di 75 giorni di detenzione, alla devoluzione allo Stato dell'importo fr. 3750.-. E. Con scritto del 15 settembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (SPI) ha informato l'interessato che dal mese di febbraio 1996 al 26 aprile 1999 aveva ottenuto prestazioni assistenziali per complessivi fr. 53'533.55 e che si valutava la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio, invitandolo a prendere posizione entro l'8 ottobre 1999. Inviata per due volte con plico raccomandato, la missiva è in entrambi i casi ritornata al mittente. In data 6 ottobre 1999 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha segnalato alla SPI che l'interessato percepiva sussidi a decorrere dal 1996 e che in quel periodo era al beneficio di un sussidio mensile di fr. 1'740.- versato al servizio del Patronato. La somma versata fino ad allora ammontava a fr. 73'096.- e l'interessato non aveva ancora effettuato dei rimborsi. In data 8 ottobre 1999, la SPI ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione di rimpatrio con la quale gli veniva ordinato di abbandonare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1999. A sostegno di tale provvedimento la detta autorità ha rilevato che sebbene lo straniero fosse stato ammonito e informato che in caso di recidiva e di comportamento scorretto sarebbe stato emesso un'espulsione amministrativa, egli aveva continuato ad interessare le autorità di polizia e giudiziarie e ad essere a carico della pubblica assistenza. Inviata due volte per plico raccomandato, la decisione è ritornata al mittente con la menzione "Non ritirato. Sottoposto a tassa". F. In data 3 dicembre 1999, agendo per il tramite del suo patrocinatore l'interessato ha presentato al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (CdS) una domanda di restituzione dei termini per ricorrere contro la precitata decisione di rimpatrio e al contempo ha inoltrato un'istanza di revisione della decisione di rimpatrio presso la SPI. In sostanza l'interessato ha postulato la restituzione dei termini di ricorso siccome era venuto a conoscenza dell'invio della decisione solo il 9 novembre 1999 ed ha poi richiesto il rinnovo del permesso di domicilio visto che, oltre ai suoi genitori e fratelli, in Svizzera viveva pure la compagna dalla quale era in attesa di un figlio. Con sentenza del 18 gennaio 2000, il CdS ha dichiarato irricevibile il ricorso. L'interessato è quindi stato informato dalla SPI che l'ultimo termine per lasciare il Cantone Ticino era stato fissato al 29 febbraio 2000. In data 7 febbraio 2000 l'interessato ha interposto ricorso contro la suddetta sentenza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM), richiedendo l'assistenza giudiziaria e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. La detta autorità ha accordato I'8 febbraio 2000 la restituzione dell'effetto sospensivo. Il 14 febbraio 2000 la SPI ha respinto la domanda di revisione. Il 26 aprile 2000 il TRAM ha respinto il ricorso ed ha impartito all'interessato un termine perentorio al 15 giugno 2000 per lasciare il territorio del Cantone Ticino. G. Con decreto di accusa del 28 febbraio 2000 il MP-TI ha condannato l'interessato per ripetuta infrazione alla LStup e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena di 90 giorni di detenzione e con decreto di accusa del 6 marzo 2000 l'interessato è stato nuovamente condannato per contravvenzione alla LStup alla pena di cinque giorni di arresto. H. In data 22 marzo 2000, A._______ e la compagna C._______ si sono uniti in matrimonio a Bellinzona. In data 18 maggio 2000 è nata la figlia D._______. I. Con sentenza del 21 dicembre 2000, cresciuta in giudicato incontestata, la Corte delle Assise correzionali ha condannato l'interessato per ripetuta infrazione alla LStup, ripetuta contravvenzione alla LStup, furto e ripetuta violazione della legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40) alla pena di 13 mesi di detenzione, al pagamento di fr. 320.- più fr. 307.20 alle Ferrovie federale svizzere (FFS) e fr. 200.- a una terza persona a titolo di risarcimento. Inoltre è stato ordinato il trattamento ambulatoriale già in sede di espiazione di pena e la confisca di quanto posto in sequestro. J. In data 21 febbraio 2001 l'allora competente Ufficio federale degli stranieri (attualmente: Ufficio della migrazione [UFM]) ha emesso una decisione di divieto d'entrata nei confronti dell'interessato valevole da subito e di durata illimitata, togliendo altresì l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. K. In data 29 ottobre 2001 la Corte delle Assise correzionali ha ordinato il collocamento dell'interessato in uno stabilimento per tossicomani con contestuale sospensione dell'esecuzione del residuo delle pene inflittegli. Egli è stato liberato condizionalmente il 3 febbraio 2003 con un periodo di prova di due anni (cfr. ordine di scarcerazione del 27 gennaio 2003). Il 26 febbraio 2003 la Polizia cantonale ticinese ha notificato brevi manu il divieto d'entrata del 21 febbraio 2001 all'interessato che ha successivamente lasciato la Svizzera uscendo dalla frontiera di Gandria. L. In data 12 maggio 2003, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato ha inoltrato un'istanza di revoca del divieto d'entrata, di adozione di misure cautelari e di concessione dell'assistenza giudiziaria, la quale è stata accolta il 14 agosto 2003 dall'allora competente Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione. Il divieto d'entrata è pertanto stato immediatamente revocato. M. Con decisione del 30 ottobre 2003 la SPI ha respinto la domanda volta ad ottenere il richiesto permesso di dimora "B" per motivi di ordine pubblico. Contro tale decisione in data 6 novembre 2003 l'impresa E._______ datrice di lavoro dell'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza del 13 gennaio 2004 ha dichiarato irricevibile il gravame siccome la suddetta impresa non era abilitata a rappresentarlo, osservando tuttavia che anche qualora fosse stato in possesso di una procura il ricorso sarebbe stato respinto a motivo dei precedenti penali e del carico assistenziale dell'interessato. N. L'interessato ha quindi subito ulteriori condanne elencate qui di seguito: con decreto d'accusa del 10 ottobre 2006 il MP-TI lo ha condannato per infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup, tentato furto danneggiamento, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni; con decreto d'accusa del 27 luglio 2007 il MP-TI ha condannato l'interessato per furto, furto tentato, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio ripetuta, infrazione alla LDDS nonché contravvenzione alla LStup alla pena detentiva di 60 giorni. Dal relativo verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007 è emerso che i coniugi A._______ e C._______ hanno sciolto il matrimonio per divorzio (cfr. verbale di interrogatorio del 26 luglio 2007, pag. 3); con decreto d'accusa del 14 settembre 2007 del MP-TI l'interessato è stato nuovamente condannato per infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup alla pena di 60 giorni di detenzione (cfr. ordine di esecuzione del 14 novembre 2007). O. Il 5 novembre 2007 il Giudice dell'applicazione della pena ha pronunciato la liberazione condizionale dell'interessato a decorrere dal 19 novembre 2007 impartendo un periodo di prova di un anno. Dopo la sua scarcerazione l'interessato ha lasciato la Svizzera per raggiungere presumibilmente la Spagna. P. Lo stesso giorno, l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata in Svizzera nei confronti dell'interessato valevole da subito e di durata illimitata motivandolo come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (ripetuta contravvenzione alla LStup, furto; ripetuto furto tentato; danneggiamento e violazione di domicilio ripetuti; infrazione alla LDDS) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." L'autorità di prime cure ha altresì tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La decisione è stata notificata all'interessato in data 9 novembre 2007 presso il Penitenziario "La Stampa". Q. Contro la decisione del 5 novembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato ha interposto ricorso il 6 dicembre 2007 chiedendo l'annullamento della decisione, la restituzione dell'effetto sospensivo in via cautelare e l'assistenza giudiziaria. In sostanza l'interessato ha fatto valere che i reati per i quali è stato pronunciato il divieto d'entrata sono di lieve entità e che la tossicodipendenza è una malattia grave la quale deve essere curata con provvedimenti adeguati. Il fatto che gli sia stato rifiutato il permesso di dimora dopo aver frequentato con successo una comunità terapeutica contro la tossicodipendenza avrebbe poi contribuito a farlo ricascare nel consumo di stupefacenti. Egli ha osservato di essere stato allontanato dagli affetti familiari unico punto di riferimento al di fuori degli ambienti che era solito frequentare e che la decisione impugnata limita il suo diritto alle relazioni familiari garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in modo sproporzionato rispetto all'obiettivo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici. Egli ha infine affermato che poter vedere i propri familiari in questo momento assai delicato della sua vita, motiva la richiesta di revocare il divieto d'entrata in via cautelare. R. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 12 dicembre 2007 e ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con decisione incidentale del 18 dicembre 2007. S. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 10 marzo 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. Esso ha in primo luogo affermato che il comportamento del ricorrente ha palesemente urtato contro l'interesse pubblico e che sulla base delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) delle restrizioni della libera circolazione per motivi di ordine pubblico sono consentite se la persona interessata rappresenta una minaccia attuale. In seguito alle innumerevoli infrazioni commesse dal ricorrente tale requisito sarebbe dunque adempiuto. L'UFM ha infine affermato che l'interessato non è stato capace di adattarsi all'ordinamento pubblico vigente e che da un'attenta ponderazione degli interessi in causa risulta che l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico prevale su quello privato del ricorrente a farvi rientro. T. Con decreto di accusa del 14 aprile 2008 il MP-TI ha condannato l'interessato per ripetuta infrazione alla LStr, furto di poca entità e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena detentiva di 30 giorni alla multa di fr. 300.-. Dopo la sua scarcerazione avvenuta in data 2 luglio 2008 l'interessato è stato rimpatriato lo stesso giorno con volo da Zurigo a Madrid. U. Invitato a determinarsi in merito al suddetto gravame, con duplica del 7 ottobre 2009, l'interessato ha affermato di vivere attualmente a Madrid dove è seguito dai servizi sociali, di non esercitare alcuna attività, ma che la sua situazione è molto migliorata. Invitato a fornire informazioni aggiornate in merito alla sua situazione personale e famigliare, egli ha inoltrato il 7 dicembre 2009 l'estratto del casellario giudiziario spagnolo e la documentazione relativa all'attuale soggiorno presso una comunità terapeutica di Madrid. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grade inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con l'allegato 2, cifra I. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). In concreto la decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per l'esame materiale del presente ricorso si applica pertanto la normativa precedente, segnatamente l'art. 13 cpv. 1 LDDS, come pure le corrispondenti disposizioni di applicazione. Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto. 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 4. 4.1 Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS, secondo cui l'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa norma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a LDDS). In concreto il ricorrente è cittadino spagnolo. Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. 4.2 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.). 4.3 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 II citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25). 4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). 4.5 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 5. Nel suo atto ricorsuale l'interessato si avvale del fatto che i reati da lui perpetrati sono di lieve entità e che la tossicodipendenza è una malattia grave la quale necessita misure idonee per affrontarla. Emettendo una decisione di divieto d'entrata, tali aspetti non sarebbero stati considerati. 5.1 In concreto si evince dagli atti di causa come durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ abbia sviluppato un comportamento delittuoso e recidivo sull'arco temporale a decorrere dalla fine dal 1983 sino al 12 aprile 2008. In sostanza egli si è reso colpevole a più riprese di reati nell'ambito degli stupefacenti ed ha commesso svariati furti, in parte tentati nonché altri reati quali l'appropriazione indebita, abuso di targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla LCStr, ricettazione, incendio intenzionale, danneggiamento ripetuto, violazione della LTP, ripetuta violazione di domicilio e infrazione alla LDDS. Egli ha dunque interessato le autorità di polizia e giudiziarie durante un periodo di all'incirca 25 anni. A seguito di tale condotta l'interessato è stato ammonito quattro volte (cfr. decisioni di ammonimento del 28 maggio 1986, del 18 maggio 1988, del 2 aprile 1991 e del 10 dicembre 1997). Rimasti tali ammonimenti inosservati, l'autorità cantonale competente ha infine pronunciato una decisione di rimpatrio l'8 ottobre 1999. Le infrazioni commesse dal ricorrente sono indubbiamente legate alla sua tossicodipendenza che si protrae ormai da più di 20 anni e che l'ha portato non soltanto a commettere tali atti ma anche ad arrecare ingenti spese assistenziali di oltre fr. 73'000.-. 5.2 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative. Le persone che ne sono coinvolte devono attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). 5.3 Per quanto attiene alla proporzionalità di tale decisione, si constata che all'interessato è stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il suo comportamento, considerato che risiedeva in Svizzera da quando aveva dieci anni. Di conseguenza le autorità cantonali hanno emesso ben quatto decisioni di ammonimento prima di pronunciare la decisione di rimpatrio dell'8 ottobre 1999, la quale è stata emessa, come si è visto, anche per l'ingente carico assistenziale cagionato. Le pene inflitte in sede penale sono più volte state sospese al fine di dare luogo a terapie di disintossicazione, che l'interessato ha frequentato e che hanno dato buon esito almeno in un primo tempo. Ciò nonostante egli non ha saputo cambiare in meglio il suo atteggiamento a lungo termine. Emerge poi dal rapporto redatto nell'ambito di una terapia come l'interessato ha dimostrato un manifesto opportunismo legato ai suoi intenti e un comportamento all'insegna della supponenza e del menefreghismo (cfr. rapporto del 23 febbraio 2003 del centro terapeutico per tossicodipendenti F._______). Con sentenza del 5 novembre 2007 il Giudice dell'applicazione della pena ha sì pronunciato la liberazione condizionale dell'interessato in ragione della sua buona condotta accompagnata da un'evoluzione positiva in sede di espiazione della pena privativa della libertà avuta inizio il 28 agosto 2007, ma ha tuttavia messo in dubbio la capacità del richiedente dall'astenersi dal consumo di stupefacenti. In effetti, il ricorrente ha nuovamente interessato le autorità di polizia e giudiziarie nel 2008 (cfr. decreto d'accusa del 14 aprile 2008). 5.4 In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della durata delle pene di detenzione (in totale più di sette anni), della reiterazione delle stesse, in particolare la recidiva nel 2008 immediatamente successiva alla scarcerazione, il Tribunale considera che A._______ rappresenta ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e della giurisprudenza comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono dunque chiaramente adempiute. 6. Nel suo ricorso, l'interessato ha fatto poi valere l'applicazione dell'art. 8 CEDU per poter intrattenere le relazioni con i suoi famigliari che risiedono nel Canton Ticino. 6.1 A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente causa è il divieto d'entrata e non il diritto di soggiorno in Svizzera, questione, quest'ultima, già esaminata a livello cantonale (cfr. decisione di rimpatrio dell'8 ottobre 1999, sentenza del 18 gennaio 2000 e sentenza del 26 aprile 2000) e che un'eventuale violazione della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU va generalmente fatta valere nel quadro della procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno. 6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve tener conto che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 6.3 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; Alain Wurzburger, op, cit., p. 288). Secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). 6.4 Si osserva inoltre che seppure uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). 6.5 Dagli atti di causa si ravvisa che, con decisione del 22 gennaio 2001, la Commissione tutoria regionale .. (CTR) ha privato il ricorrente della custodia parentale sulla figlia, la quale era stata collocata in un primo tempo presso la Casa G._______ insieme alla madre. La detta autorità ha quindi espulso per uso di stupefacenti la madre ed ha disciplinato il diritto di visita. Con decisione del 2 dicembre 2002 la CTR ha infine privato della custodia parentale i genitori, decretando l'affidamento famigliare di D._______ (cfr. decisione del 13 gennaio 2004 del CdS). L'interessato ha infatti dichiarato che la figlia non ha mai vissuto con lui e che non si era più recato a renderle visita dal dicembre 2006 (cfr. verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007). Alla luce degli atti non emerge dunque che egli intrattenga attualmente dei contatti stretti con la figlia D._______ e non può più prevalersi della protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU. 6.6 Inoltre, come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento A._______ ha violato l'ordine pubblico elvetico di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. Egli non può pertanto prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione dalla figlia risultante dalla misura di allontanamento in questione. 7. 7.1 Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura e che al momento la situazione personale dell'interessato non si è stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti. 7.2 Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento. 8. Ne discende che l'UFM con decisione del 5 novembre 2007 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Resta ora da valutare la questione dell'assistenza giudiziaria inoltrata dal ricorrente. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale il 12 dicembre 2007 siccome la documentazione agli atti dimostrava la condizione di indigenza del ricorrente e il gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di esito favorevole. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza da parte del rappresentante legale, esse vanno determinate a seconda dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in relazione con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il Tribunale considera che un'indennità di fr. 1'400.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. La cassa del Tribunale rifonderà tale indennità al rappresentante legale (in analoga applicazione dell'art. 64 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Pertanto si richiama l'art. 65 cpv. 4 PA, secondo il quale, ove la parte cessi d'essere nel bisogno deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'Avv. Stefano Peduzzi è designato quale rappresentante legale nella presente procedura e visto il patrocinio gratuito accordato al ricorrente, la cassa del Tribunale gli verserà un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'400.-. 4. Comunicazione a: ricorrente (Atto giudiziario) autorità inferiore (incarto ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: