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C-8258/2008

C-8258/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-13 · Italiano CH

Entrata

Sachverhalt

A. In data 25 settembre 2008, B._______, cittadina marocchina nata il ..., ha depositato una domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera di Rabat al fine di vistare A._______ e consorte, amici di famiglia della richiedente, residenti in Ticino, per un periodo dal 1° novembre al 15 dicembre 2008. All'istanza l'interessata ha allegato una dichiarazione di garanzia dell'ospitante, il quale ha affermato di farsi carico di tutte le spese relative al viaggio e al soggiorno in Svizzera nonché di portarsi garante per la partenza della richiedente entro i termini stabiliti. La richiedente ha inoltre prodotto un attestato d'impiego in qualità di pasticciera presso la società C._______, una dichiarazione di congedo per il periodo di vacanza in Svizzera nonché le copie degli estratti di salario dei mesi di giugno ad agosto 2008. B. In data 14 ottobre 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha trasmesso l'istanza per decisione all'UFM. C. Con decisione del 20 novembre 2008, l'UFM ha rifiutato la domanda volta ad ottenere un visto d'entrata per la Svizzera. In sostanza l'autorità di prime cure ha affermato che l'ordine giuridico svizzero non garantisce né un diritto ad entrare in Svizzera né il rilascio di un visto e che nel caso concreto l'istanza non poteva essere accolta tenuto conto del fatto che l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del previsto soggiorno non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata in conseguenza alla situazione socioeconomica prevalente in Marocco e alle disparità economiche tra questo Paese e la Svizzera. L'UFM ha inoltre affermato che non si può escludere che l'interessata tenti di rimanere in Svizzera durevolmente con la speranza di trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese, considerato il fatto che essa non può avvalersi di stretti legami familiari o professionali con il suo Paese d'origine. Secondo l'autorità inferiore, la circostanza che i figli rimangano in Patria non è decisivo per la presente fattispecie. D. Il 22 dicembre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone l'annullamento nonché la concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha fatto valere che la decisione impugnata risulta essere illegale, contraddittoria ed arbitraria. Egli ha dichiarato che la richiedente è da parecchi anni un'amica di famiglia ed è pertanto loro intenzione invitarla al fine di trascorrere assieme un periodo di vacanza e per farle conoscere la Svizzera, sottolineando che la richiedente ha tre figli piccoli tutti in età scolastica obbligatoria che risiedono a Rabat e che ha un legame professionale stretto, visto che lavora in qualità di pasticciera. Egli ha infine rimproverato all'autorità inferiore di non aver applicato correttamente l'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e che, conformemente agli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), l'interessata non è sottomessa all'obbligo del visto. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 19 febbraio 2009, l'UFM ha ribadito in sostanza quanto asserito nella decisione impugnata, precisando che in conformità all'art. 57 OEV, trova applicazione il nuovo diritto entrato in vigore il 12 dicembre 2008 con l'adesione agli Accordi di associazione alla normativa Schengen da parte delle Svizzera e che nonostante l'applicabilità del nuovo diritto nella presente causa, le condizioni d'entrata sarebbero restate invariate. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che l'insieme delle circostanze fa sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno auspicato e che le garanzie fornite dall'ospitante sono degne d'interesse ma vanno relativizzate in quanto la richiedente rimane libera delle proprie decisioni, non potendo escludere quindi l'eventuale intenzione di prolungare il proprio soggiorno in territorio elvetico nella speranza di trovarvi condizioni esistenziali migliori di quelle che conosce nel suo Paese d'origine, per lei dapprima e per i figli in un secondo tempo. F. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 25 marzo 2009, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni esposte nel suo ricorso, precisando inoltre che se avesse voluto cercare una sistemazione alla richiedente, le avrebbe potuto procurare un permesso come ballerina presso un Night Club di sua proprietà. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica dell'8 aprile 2009, l'UFM ha riconfermato le sua allegazioni di fatto e di diritto.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio LStr, op. cit.; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'OEV. Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV.

E. 5 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr. In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5).

E. 6 L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ è una cittadina marocchina, è sottomessa all'obbligo del visto. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, in virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. b OEV, unicamente i cittadini del Marocco titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale sono esonerati dall'obbligo del visto.

E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente.

E. 7.2 Nonostante le riforme introdotte dal governo a partire dal 2002, il Marocco è a tutt'oggi confrontato con un elevato tasso di disoccupazione. Il tasso percentuale in tale ambito ammontava infatti nel 2008 al 9.5 % e tende ad aumentare nel corso del 2009, mentre il prodotto interno lordo (PIB) pro capite, che nel 2008 ammontava a 2'748 USD, tende a diminuire nel 2009 (cfr. http://www.seco.admin.ch > Länderinformationen > Mittlerer Osten und Afrika > Marokko, visitato il 29 settembre 2009). Gli oggettivi dell'attuale governo consistono tra l'altro nella lotta alla povertà per mezzo di una crescita stabile dell'economia e della creazione di nuovi posti di lavoro, ciò che rappresenta una grande sfida per questo Paese in quanto il 15 % della popolazione marocchina vive in povertà e il 43 % è analfabeta (cfr. <http://www.auswaertiges-amt.de> Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Marokko, visitato il 29 settembre 2009). Come lo ha dimostrato l'esperienza, oltre alla situazione socioeconomica del Paese in questione, la pressione migratoria risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona interessata ha parenti o amici all'estero.

E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nel Marocco e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.

E. 8.1 Dagli atti risulta che la ricorrente ha 38 anni, è divorziata ed è madre di tre figli ancora in età scolare. Non risulta se l'interessata si occupa personalmente dei figli e se le incombe il loro mantenimento. Ulteriori chiarimenti in merito ai suoi obblighi famigliari non vengono menzionati, pertanto non possono essere ritenuti tali da impedirle un'eventuale emigrazione, tenuto conto del fatto che sarebbe disposta a lasciare il proprio Paese ed i propri familiari per un periodo relativamente lungo. Essa è impiegata in qualità di pasticciera e percepisce un salario di 1851.81 Dirham marocchini che equivalgono all'incirca a Fr. 246.25. Sebbene i legami professionali possano in una certa misura spingere la persona interessata a ritornare in Patria, nella presente causa non possono essere considerati tali da impedirle l'organizzazione di un soggiorno più lungo di quanto stabilito, una volta entrata in Svizzera.

E. 8.2 Occorre infine rilevare, come lo dimostra l'esperienza in tale ambito, che gli obblighi tra familiari prossimi, quali coniugi o figli, non assicurano l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti. La situazione economica del Paese della richiedente riveste pertanto un significato fondamentale e preponderante rispetto ai legami familiari o professionali poiché la volontà d'emigrare è spesso connessa con la speranza di poter sostenere finanziariamente la famiglia rimasta nel Paese d'origine oppure per poter creare in un secondo tempo le condizioni adatte al fine d'accogliere i famigliari non ancora emigrati. Tenuto conto del fatto che la richiedente percepisce un salario relativamente basso e della situazione socioeconomica in Marocco, risulta esservi un rischio migratorio. Dalle considerazioni precedenti il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata.

E. 9 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'ospitante secondo le quali l'interessata avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate dal richiedente in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non lo vincolano, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti.

E. 10 Ne discende che l'UFM con decisione del 20 novembre 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 26 gennaio 2009.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8258/2008 {T 0/2} Sentenza del 13 ottobre 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Francesco Hurle, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera concernente B._______. Fatti: A. In data 25 settembre 2008, B._______, cittadina marocchina nata il ..., ha depositato una domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera di Rabat al fine di vistare A._______ e consorte, amici di famiglia della richiedente, residenti in Ticino, per un periodo dal 1° novembre al 15 dicembre 2008. All'istanza l'interessata ha allegato una dichiarazione di garanzia dell'ospitante, il quale ha affermato di farsi carico di tutte le spese relative al viaggio e al soggiorno in Svizzera nonché di portarsi garante per la partenza della richiedente entro i termini stabiliti. La richiedente ha inoltre prodotto un attestato d'impiego in qualità di pasticciera presso la società C._______, una dichiarazione di congedo per il periodo di vacanza in Svizzera nonché le copie degli estratti di salario dei mesi di giugno ad agosto 2008. B. In data 14 ottobre 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha trasmesso l'istanza per decisione all'UFM. C. Con decisione del 20 novembre 2008, l'UFM ha rifiutato la domanda volta ad ottenere un visto d'entrata per la Svizzera. In sostanza l'autorità di prime cure ha affermato che l'ordine giuridico svizzero non garantisce né un diritto ad entrare in Svizzera né il rilascio di un visto e che nel caso concreto l'istanza non poteva essere accolta tenuto conto del fatto che l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del previsto soggiorno non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata in conseguenza alla situazione socioeconomica prevalente in Marocco e alle disparità economiche tra questo Paese e la Svizzera. L'UFM ha inoltre affermato che non si può escludere che l'interessata tenti di rimanere in Svizzera durevolmente con la speranza di trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese, considerato il fatto che essa non può avvalersi di stretti legami familiari o professionali con il suo Paese d'origine. Secondo l'autorità inferiore, la circostanza che i figli rimangano in Patria non è decisivo per la presente fattispecie. D. Il 22 dicembre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone l'annullamento nonché la concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha fatto valere che la decisione impugnata risulta essere illegale, contraddittoria ed arbitraria. Egli ha dichiarato che la richiedente è da parecchi anni un'amica di famiglia ed è pertanto loro intenzione invitarla al fine di trascorrere assieme un periodo di vacanza e per farle conoscere la Svizzera, sottolineando che la richiedente ha tre figli piccoli tutti in età scolastica obbligatoria che risiedono a Rabat e che ha un legame professionale stretto, visto che lavora in qualità di pasticciera. Egli ha infine rimproverato all'autorità inferiore di non aver applicato correttamente l'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e che, conformemente agli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), l'interessata non è sottomessa all'obbligo del visto. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 19 febbraio 2009, l'UFM ha ribadito in sostanza quanto asserito nella decisione impugnata, precisando che in conformità all'art. 57 OEV, trova applicazione il nuovo diritto entrato in vigore il 12 dicembre 2008 con l'adesione agli Accordi di associazione alla normativa Schengen da parte delle Svizzera e che nonostante l'applicabilità del nuovo diritto nella presente causa, le condizioni d'entrata sarebbero restate invariate. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che l'insieme delle circostanze fa sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno auspicato e che le garanzie fornite dall'ospitante sono degne d'interesse ma vanno relativizzate in quanto la richiedente rimane libera delle proprie decisioni, non potendo escludere quindi l'eventuale intenzione di prolungare il proprio soggiorno in territorio elvetico nella speranza di trovarvi condizioni esistenziali migliori di quelle che conosce nel suo Paese d'origine, per lei dapprima e per i figli in un secondo tempo. F. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 25 marzo 2009, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni esposte nel suo ricorso, precisando inoltre che se avesse voluto cercare una sistemazione alla richiedente, le avrebbe potuto procurare un permesso come ballerina presso un Night Club di sua proprietà. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica dell'8 aprile 2009, l'UFM ha riconfermato le sua allegazioni di fatto e di diritto. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio LStr, op. cit.; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3). 4. In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'OEV. Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV. 5. Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr. In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5). 6. L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ è una cittadina marocchina, è sottomessa all'obbligo del visto. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, in virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. b OEV, unicamente i cittadini del Marocco titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale sono esonerati dall'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 7.2 Nonostante le riforme introdotte dal governo a partire dal 2002, il Marocco è a tutt'oggi confrontato con un elevato tasso di disoccupazione. Il tasso percentuale in tale ambito ammontava infatti nel 2008 al 9.5 % e tende ad aumentare nel corso del 2009, mentre il prodotto interno lordo (PIB) pro capite, che nel 2008 ammontava a 2'748 USD, tende a diminuire nel 2009 (cfr. http://www.seco.admin.ch > Länderinformationen > Mittlerer Osten und Afrika > Marokko, visitato il 29 settembre 2009). Gli oggettivi dell'attuale governo consistono tra l'altro nella lotta alla povertà per mezzo di una crescita stabile dell'economia e della creazione di nuovi posti di lavoro, ciò che rappresenta una grande sfida per questo Paese in quanto il 15 % della popolazione marocchina vive in povertà e il 43 % è analfabeta (cfr. Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Marokko, visitato il 29 settembre 2009). Come lo ha dimostrato l'esperienza, oltre alla situazione socioeconomica del Paese in questione, la pressione migratoria risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona interessata ha parenti o amici all'estero. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nel Marocco e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. 8. 8.1 Dagli atti risulta che la ricorrente ha 38 anni, è divorziata ed è madre di tre figli ancora in età scolare. Non risulta se l'interessata si occupa personalmente dei figli e se le incombe il loro mantenimento. Ulteriori chiarimenti in merito ai suoi obblighi famigliari non vengono menzionati, pertanto non possono essere ritenuti tali da impedirle un'eventuale emigrazione, tenuto conto del fatto che sarebbe disposta a lasciare il proprio Paese ed i propri familiari per un periodo relativamente lungo. Essa è impiegata in qualità di pasticciera e percepisce un salario di 1851.81 Dirham marocchini che equivalgono all'incirca a Fr. 246.25. Sebbene i legami professionali possano in una certa misura spingere la persona interessata a ritornare in Patria, nella presente causa non possono essere considerati tali da impedirle l'organizzazione di un soggiorno più lungo di quanto stabilito, una volta entrata in Svizzera. 8.2 Occorre infine rilevare, come lo dimostra l'esperienza in tale ambito, che gli obblighi tra familiari prossimi, quali coniugi o figli, non assicurano l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti. La situazione economica del Paese della richiedente riveste pertanto un significato fondamentale e preponderante rispetto ai legami familiari o professionali poiché la volontà d'emigrare è spesso connessa con la speranza di poter sostenere finanziariamente la famiglia rimasta nel Paese d'origine oppure per poter creare in un secondo tempo le condizioni adatte al fine d'accogliere i famigliari non ancora emigrati. Tenuto conto del fatto che la richiedente percepisce un salario relativamente basso e della situazione socioeconomica in Marocco, risulta esservi un rischio migratorio. Dalle considerazioni precedenti il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata. 9. Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'ospitante secondo le quali l'interessata avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate dal richiedente in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non lo vincolano, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 20 novembre 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 26 gennaio 2009. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: