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C-8140/2007

C-8140/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-23 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1970, dal 1972 al 1975, nel 1979 e dal 1980 al 1984 (doc. 20), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi. Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come manovale, da ultimo (aprile 1993) presso la B._______ (doc. 9). Il 29 maggio 1995 ha interrotto il lavoro a seguito di cessazione dell'attività di tale ditta (doc. 9) rispettivamente pure per motivi di salute (doc. 8). Il 26 settembre 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: un rapporto medico (non datato), nel quale è posta la diagnosi di diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica per epatite cronica attiva da HBV (doc. 11); una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 al 29 gennaio 1997 per epatite cronica attiva ad evoluzione cirrotica HBsAg positivo e diabete mellito in trattamento insulinico (doc. 13); il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di C._______ del 9 dicembre 1997, nel quale è accertata la diagnosi di epatite cronica attiva HBV ad evoluzione cirrotica nonché diabete mellito insulinodipendente e l'interessato è considerato invalido nella misura del 75% (doc. 12); una cartella clinica concernente il ricovero dal 26 febbraio al 22 marzo 2000 per epatite cronica da HBV riacutizzata e diabete mellito tipo 2 (doc. 14); una scheda concernente i referti di esami ematici dal 26 febbraio 2000 al 24 luglio 2001 (doc. 16); un certificato medico del 3 giugno 2000, in cui è segnalato, da un lato, che l'interessato (affetto da epatite cronica correlata) si sottopone a trattamento con D._______ da circa tre mesi (senza alcun effetto indesiderato) e, dall'altro, che le indagini ematochimiche eseguite in aprile e maggio dimostrano un'ottima risposta alla terapia antivirale (doc. 15); il verbale della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di E._______ del 5 dicembre 2000 (mal leggibile), nel quale l'interessato è considerato invalido (doc. 10); un certificato medico del 20 ottobre 2001, giusta il quale il paziente ha seguito terapia con D._______ dal marzo del 2000 al maggio del 2001 e che le indagini dimostrano un discreto compenso dell'epatopatia di base (doc. 17); un referto di ecografia (addome superiore epatica) del 15 luglio 2006 (doc. 18); la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana effettuata il 24 ottobre 2006, attestante epatite cronica HBV correlata e diabete mellito tipo II in trattamento insulinico; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere regolari lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno. È stato segnalato che l'assicurato è considerato invalido al 75% conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza nella precedente attività (doc. 19); il questionario per il datore di lavoro del 28 marzo 2007 (doc. 9); il questionario per l'assicurato del 30 marzo 2007 (doc. 8). C. Nel suo rapporto del 5 giugno 2007, il dott. F._______, medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi principale di epatite B cronica ad evoluzione cirrotica. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di diabete mellito insulinodipendente senza complicazioni. Ha rilevato che nella perizia particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006 è certo postulata un'incapacità lavorativa del 75% per qualsiasi attività. Tuttavia, il diabete mellito senza complicazioni non è totalmente incompatibile con un'attività fisica mentre l'affezione epatica giustifica un'incapacità del 50% in un'attività fisica. Peraltro, l'esercizio di un'attività leggera confacente allo stato di salute è da considerare esigibile nella misura del 100%. Pertanto, il dott. F._______ ha ritenuto l'interessato incapace al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività a partire dal 27 gennaio 1997 (data del primo documento attestante la patologia epatica), ma, sempre dal 27 gennaio 1997, abile al 100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni, quale portinaio/custode di un immobile/di un cantiere, sorvegliante di posteggio/museo, addetto alla vendita per corrispondenza, venditore in generale, riparatore di piccoli apparecchi/elettrodomestici, cassiere, bigliettaio, addetto alla registrazione di dati/classificazione/archivia-zione/scansione ottica di documenti, addetto alla distribuzione della posta interna /fattorino (doc. 22 e 22.1) D. Il 10 luglio 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di Euro 1'560.00 (tenuto conto di un salario orario medio di Euro 9.00 e di un orario medio usuale di 40 ore settimanali su 52 settimane), conseguibile in Italia come manovale nel settore edile nel 2005 secondo le statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005 (scelte dall'UAIE poiché comportano dati più favorevoli all'interessato rispetto a quelli, poco affidabili, risultanti dal questionario per l'assicurato e dal questionario per il datore di lavoro), e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le attività di sostituzione proposte dal dott. F._______ di Euro 1'269.98 (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 5% (1'269.98 - 63.50 = 1'206.48) per tenere conto delle particolarità personali e professionali dall'interessato. Perciò, l'UAIE ha confrontato un reddito da valido di Euro 1'560.00 ad uno teorico da invalido di Euro 1'260.48. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(1'560.00 - 1'206.48) x 100] : 1'560.00 = 22,66% (doc. 22). E. Il 19 luglio 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà, di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 23). F. F.a Il 31 luglio 2007, l'interessato ha postulato il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto comportano una completa incapacità lavorativa (doc. 24). F.b Il 9 ottobre 2007, ha esibito una relazione medica del 27 settembre 2007 del dott. G._______, i referti di visita odontoiatrica del 12 settembre 2007 e di visita endocrinologa del 15 settembre 2007 nonché i referti di esame RX (colonna lombo sacrale) e di esame eco (addome superiore) del 19 settembre 2007 (doc. 26 a 33). G. G.a L'autorità inferiore ha nuovamente sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 34). G.b Nel suo rapporto del 28 ottobre 2007, il dott. F._______ ha rilevato che la nuova documentazione medica esibita dall'interessato non dimostra sorta alcuna evoluzione sfavorevole del suo stato di salute nell'ultimo anno e ha confermato la sua precedente presa di posizione. Ha segnalato in particolare che le dorsolombalgie sono banali e senza disturbi neurologici (anche la perizia E 213 ha fatto stato di affezioni minime all'apparato locomotorio), che il diabete non comporta nel caso di specie, al pari della parodontosi, alcuna complicanza con ripercussione sulla capacità lavorativa e, infine, che l'evoluzione dell'epatite B verso una cirrosi è certo possibile, ma in casu non è ancora intervenuta, come dimostrerebbe il referto di ecografia addominale del 19 settembre 2007 (doc. 35). H. Il 30 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera confacente allo stato di salute dell'assicurato medesimo (quale ad esempio portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi/musei, addetto a vendita per corrispondenza, venditore, riparatore di piccoli elettro-domestici, cassiere, bigliettaio, impiegato in un ufficio, addetto alla distribuzione della posta interna) è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la documentazione prodotta successivamente alla ricezione del progetto di decisione conferma i noti pregiudizi alla salute, ma non non comporta nuovi elementi clinici di rilievo (doc. 36). I. Il 29 novembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere da settembre del 2005. Ha segnalato che le affezioni ortopediche (spondiloartrosi deformante lombo-sacrale con protusioni discali L4-L5 e L5-S1) ed internistiche (diabete mellito in portatore di epatopatia cronica HBV correlata) di cui soffre comportano delle notevoli ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. TAF 1). J. Nella risposta al ricorso del 30 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del giugno ed ottobre 2007, il servizio medico dell'UAIE ha constatato che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere regolarmente attività pesanti, fra cui, il precedente lavoro di manovale nel settore edile a partire dal 27 gennaio 1997. Detto servizio ha tuttavia considerato il medesimo, sempre a partire da tale data, abile al 100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni, quale ad esempio sorvegliante di parcheggi/musei, portinaio/custode, venditore, impiegato in un ufficio, addetto alla distribuzione della posta in un ufficio. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'interessato, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 23%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha altresì precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione. Infine, ha sottolineato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 3). K. Nella replica del 12 marzo 2008, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso del 29 novembre 2007. Ha esibito una relazione medica del 24 gennaio 2008 della dott.ssa H._______, unitamente ad un referto di coronarografia selettiva del 31 dicembre 2007 e ad un rapporto di dimissione ospedaliera del 12 gennaio 2008 (doc. TAF 7). L. L.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 39). L.b Nel suo rapporto del 27 marzo 2008, la dott.ssa I._______ ha rilevato che l'assicurato è conosciuto perché soffre di epatite B cronica attiva e diabete tipo II in trattamento insulinico senza complicanze e pure poiché lamenta rachialgia senza deficit neurologici e con movimenti ed andatura normali, protusioni discali L4-L5 e L5-S1 e discopatia L5-S1. Da questo profilo, secondo il medico dell'UAIE non vi sono agli atti di causa argomenti per modificare le prese di posizione anteriori (doc. 40). L.c Quanto alla nuova documentazione cardiologica esibita (di data posteriore alla decisione impugnata), essa evidenzia secondo la dott.ssa I._______ la recente comparsa di angina instabile con cardiopatia ischemica, associata a malattia coronarica trivasale, con triplo by-pass aorto-coronarico il 2 febbraio 2008. Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da stato febbrile, versamento pleurico e pericardico lieve, anemia trattata con trasfusione nonché alterazione degli indici epatici. L'assicurato è stato sottoposto ad un trattamento di riabilitazione privo di complicazioni e con un buon decorso. La funzione cardiaca globale risulta preservata, ma le condizioni di salute dell'insorgente appaiono escludere totalmente, a partire dal 2 gennaio 2008 (data del ricovero), l'esercizio della sua precedente attività. Secondo detto medico, sono necessarie delle informazioni complementari per determinare un'eventuale futura incapacità lavorativa anche in attività sostitutive leggere (ibidem). L.d Nella duplica del 17 aprile 2008, l'autorità inferiore ha constatato, in virtù del rapporto del proprio servizio medico del 27 marzo 2008, un peggioramento della situazione cardiaca dell'insorgente dal 2 gennaio 2008. Tuttavia, tale peggioramento non deve essere approfondito nell'ambito della presente causa, dal momento che quest'ultima riguarda un periodo antecedente. Conseguentemente, perlomeno fino alla data della decisione impugnata, il ricorrente deve essere considerato, dal profilo medico, abile in misura totale nell'esercizio d'attività leggere semplici e ripetitive. Per il resto, il ricorrente potrà presentare una nuova domanda di rendita. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente postulato la reiezione del gravame (doc. TAF 9) M. L'8 maggio 2008, il ricorrente - dopo avere precisato che unicamente l'evoluzione dell'affezione cardiaca risulta posteriore alla data della decisione impugnata - si è riconfermato, in virtù della documentazione medica agli atti, nelle proprie conclusioni ed argomentazioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso del 29 novembre 2007 (doc. TAF 11). N. Con decisione incidentale del 14 maggio 2008 (notificata il 15 maggio 2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 15 giugno 2008 (doc. TAF 12 a 15).

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Il ricorso - presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.

E. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.

E. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

E. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

E. 3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.

E. 3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 26 settembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 26 settembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 30 ottobre 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).

E. 4 Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

E. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

E. 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).

E. 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a).

E. 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).

E. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività - da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97) - conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2, nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02 del 12 maggio 2004 consid. 2).

E. 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

E. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).

E. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).

E. 7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente.

E. 8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).

E. 8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).

E. 8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).

E. 8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).

E. 9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di epatite cronica HBV correlata, diabete mellito tipo II in trattamento insulinico (cfr. perizia particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006 pag. 8) nonché dorsolombalgie.

E. 9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno.

E. 10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

E. 10.2 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006 (doc. 19), le condizioni di salute dell'insorgente sono state considerate peggiorate e, per ciò che qui maggiormente interessa, lo stesso è stato ritenuto incapace di svolgere a tempo pieno sia il suo precedente lavoro che un lavoro sostitutivo adeguato. Detta valutazione medica non è condivisibile, come rettamente rilevato dai medici dell'UAIE dott. F._______ e dott.ssa I._______, non essendo la stessa corroborata da sufficienti riscontri oggettivi né nella citata perizia né in altri documenti medici agli atti di causa (di data anteriore alla decisione impugnata del 30 ottobre 2007), segnatamente da indicazioni precise, affidabili e oggettivabili sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli ritenuti dai medici dell'UAIE e suscettibili di incidere significativamente sulla capacità lavorativa dell'insorgente in attività leggere confacenti al suo stato di salute. In particolare, e sempre per quanto rettamente considerato dai medici dell'UAIE, dalla documentazione medica risulta in particolare che il ricorrente è affetto da epatite cronica HBV correlata dal 1997 (doc. 13), che è stato sottoposto a terapia con D._______ da marzo del 2000 a maggio del 2001, che detto trattamento non ha comportato effetti collaterali e che gli esami attestano un discreto compenso dell'epatopatia di base (doc. 15 e 17). Non appare altresì che, dopo maggio 2001, l'insorgente abbia effettuato specifiche terapie per l'epatite rispettivamente abbia assunto dei medicamenti. Peraltro, non vi sarebbe stata l'evoluzione della malattia in cirrosi (v. doc. 31). Quanto al diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico (doc. 13), i rapporti medici agli atti non evidenziano complicanze, tanto meno un'incapacità lavorativa in attività sostitutive leggere adeguate allo stato di salute del ricorrente. Neppure le evocate dorsolombalgie (protusioni discali L4-L5 e L5-S1, discopatia L5-S1; doc. 32; v. anche doc. 33) e un rachide limitato nei movimenti di flesso-estensione del tronco di oltre 1/3, ma senza disturbi neurologici e movimenti ed andatura normali (cf. perizia particolareggiata E 213 dell'ottobre 2006, doc. 29 pag. 5), giustificano, sempre secondo il parere dei medici dell'UAIE da cui non vi è motivo di scostarsi, delle limitazioni significative in attività sostitutive leggere ed adeguate al caso (alcuno dei documenti agli atti attesta un'inabilità lavorativa con riferimento a tali patologie). In sede di ricorso, il ricorrente ha certo sottolineato che le affezioni di cui soffre giustificano un'invalidità almeno del 50% (egli stesso sembra pertanto discostarsi dalla valutazione di cui alla perizia particolareggiata E 213), ma non ha prodotto documentazione suscettibile di dimostrare la sussistenza della pretesa invalidità. Allorché i documenti più recenti esibiti, quelli di data posteriore alla decisione impugnata, fanno stato di angina instabile, d'intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica con impianto segnatamente di by-pass aortocoronarico il 2 gennaio 2008 e di un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente dal profilo cardiaco a partire da gennaio del 2008, essi si riferiscono a fatti posteriori alla decisione impugnata che, come giustamente evidenziato dall'autorità inferiore nella sua duplica, andranno esaminati nell'ambito di un'eventuale nuova domanda di rendita che l'insorgente potrà deporre. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il caso sulla base della documentazione medica agli atti senza dovere procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti, non risultando dalla documentazione sufficienti indizi che potessero giustificare dubbi od incertezze riguardo all'esito della causa. Non soccorre l'insorgente neppure il fatto che sia stato riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v. doc. 12, segnatamente la copia del verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di C._______ del 9 dicembre 1997). Giova in effetti rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97 consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).

E. 10.3 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di manovale edile nella misura indicata dal dott. F._______ nel suo rapporto del 6 giugno 2007 in quanto controindicato rispetto alle patologie descritte. A lui sarebbero comunque state proponibili al 100% a partire dal 27 gennaio 1997 attività sostitutive, quali quelle di portinaio, custode di immobili, sorvegliante di posteggio o museo, venditore, addetto alla riparazione di piccoli elettrodomestici, cassiere, bigliettaio, impiegato in un ufficio, addetto alla distribuzione della posta.

E. 11 Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore.

E. 11.1 Questo Tribunale osserva altresì, con riferimento al calcolo effettuato dall'autorità inferiore sulla base dei menzionati dati statistici del 2005 per la determinazione del tasso d'invalidità, che il ricorrente non ha contestato né i ricavati dati sulla base delle tabelle dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra per la determinazione dei salari senza e con invalidità per il 2005 né la riduzione del 5% operata dall'autorità inferiore (per un tasso d'invalidità del 23%; v. doc. 22). Se si volesse fare riferimento ai dati statistici tabellari dell'anno 2007 e non del 2005 (per verificare se sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento), andrebbe tenuto conto di un salario mensile senza invalidità di Euro 1'670.93 (Euro 9.64 all'ora per un orario medio usuale di 40 ore settimanali su 52 settimane l'anno, diviso per 12 mesi) e di un salario mensile medio con invalidità di Euro 1'129.33, che risulta dall'aggiornamento dei dati statistici concernenti i redditi medi mensili conseguibili nei settori ritenuti dall'UAIE nel proprio calcolo (doc. 22) ma per il 2007 (ossia Euro 1'243.29, Euro 1'319.85, Euro 1'445.66 e Euro 1'305.71 per una media di Euro 1'328.63 mensili) e dalla presa in considerazione di una riduzione del 15% più confacente alle circostanze del caso di specie, conto tenuto in particolare dell'età dell'insorgente e del fatto che avrebbe potuto svolgere solo attività sostitutive leggere (v. sulla questione DTF 126 V 75, che determina nel 25% la riduzione massima operabile).

E. 11.2 Dal confronto fra il reddito da valido di Euro 1'670.93 e quello da invalido di Euro 1'129.33 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 32.41% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

E. 11.3 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 15 giugno 2008.

E. 12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 15 giugno 2008, è computato con le spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8140/2007 {T 0/2} Sentenza del 23 novembre 2009 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Stefan Mesmer, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 ottobre 2007). Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1970, dal 1972 al 1975, nel 1979 e dal 1980 al 1984 (doc. 20), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi. Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come manovale, da ultimo (aprile 1993) presso la B._______ (doc. 9). Il 29 maggio 1995 ha interrotto il lavoro a seguito di cessazione dell'attività di tale ditta (doc. 9) rispettivamente pure per motivi di salute (doc. 8). Il 26 settembre 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: un rapporto medico (non datato), nel quale è posta la diagnosi di diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica per epatite cronica attiva da HBV (doc. 11); una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 al 29 gennaio 1997 per epatite cronica attiva ad evoluzione cirrotica HBsAg positivo e diabete mellito in trattamento insulinico (doc. 13); il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di C._______ del 9 dicembre 1997, nel quale è accertata la diagnosi di epatite cronica attiva HBV ad evoluzione cirrotica nonché diabete mellito insulinodipendente e l'interessato è considerato invalido nella misura del 75% (doc. 12); una cartella clinica concernente il ricovero dal 26 febbraio al 22 marzo 2000 per epatite cronica da HBV riacutizzata e diabete mellito tipo 2 (doc. 14); una scheda concernente i referti di esami ematici dal 26 febbraio 2000 al 24 luglio 2001 (doc. 16); un certificato medico del 3 giugno 2000, in cui è segnalato, da un lato, che l'interessato (affetto da epatite cronica correlata) si sottopone a trattamento con D._______ da circa tre mesi (senza alcun effetto indesiderato) e, dall'altro, che le indagini ematochimiche eseguite in aprile e maggio dimostrano un'ottima risposta alla terapia antivirale (doc. 15); il verbale della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di E._______ del 5 dicembre 2000 (mal leggibile), nel quale l'interessato è considerato invalido (doc. 10); un certificato medico del 20 ottobre 2001, giusta il quale il paziente ha seguito terapia con D._______ dal marzo del 2000 al maggio del 2001 e che le indagini dimostrano un discreto compenso dell'epatopatia di base (doc. 17); un referto di ecografia (addome superiore epatica) del 15 luglio 2006 (doc. 18); la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana effettuata il 24 ottobre 2006, attestante epatite cronica HBV correlata e diabete mellito tipo II in trattamento insulinico; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere regolari lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno. È stato segnalato che l'assicurato è considerato invalido al 75% conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza nella precedente attività (doc. 19); il questionario per il datore di lavoro del 28 marzo 2007 (doc. 9); il questionario per l'assicurato del 30 marzo 2007 (doc. 8). C. Nel suo rapporto del 5 giugno 2007, il dott. F._______, medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi principale di epatite B cronica ad evoluzione cirrotica. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di diabete mellito insulinodipendente senza complicazioni. Ha rilevato che nella perizia particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006 è certo postulata un'incapacità lavorativa del 75% per qualsiasi attività. Tuttavia, il diabete mellito senza complicazioni non è totalmente incompatibile con un'attività fisica mentre l'affezione epatica giustifica un'incapacità del 50% in un'attività fisica. Peraltro, l'esercizio di un'attività leggera confacente allo stato di salute è da considerare esigibile nella misura del 100%. Pertanto, il dott. F._______ ha ritenuto l'interessato incapace al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività a partire dal 27 gennaio 1997 (data del primo documento attestante la patologia epatica), ma, sempre dal 27 gennaio 1997, abile al 100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni, quale portinaio/custode di un immobile/di un cantiere, sorvegliante di posteggio/museo, addetto alla vendita per corrispondenza, venditore in generale, riparatore di piccoli apparecchi/elettrodomestici, cassiere, bigliettaio, addetto alla registrazione di dati/classificazione/archivia-zione/scansione ottica di documenti, addetto alla distribuzione della posta interna /fattorino (doc. 22 e 22.1) D. Il 10 luglio 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di Euro 1'560.00 (tenuto conto di un salario orario medio di Euro 9.00 e di un orario medio usuale di 40 ore settimanali su 52 settimane), conseguibile in Italia come manovale nel settore edile nel 2005 secondo le statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005 (scelte dall'UAIE poiché comportano dati più favorevoli all'interessato rispetto a quelli, poco affidabili, risultanti dal questionario per l'assicurato e dal questionario per il datore di lavoro), e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le attività di sostituzione proposte dal dott. F._______ di Euro 1'269.98 (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 5% (1'269.98 - 63.50 = 1'206.48) per tenere conto delle particolarità personali e professionali dall'interessato. Perciò, l'UAIE ha confrontato un reddito da valido di Euro 1'560.00 ad uno teorico da invalido di Euro 1'260.48. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(1'560.00 - 1'206.48) x 100] : 1'560.00 = 22,66% (doc. 22). E. Il 19 luglio 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà, di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 23). F. F.a Il 31 luglio 2007, l'interessato ha postulato il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto comportano una completa incapacità lavorativa (doc. 24). F.b Il 9 ottobre 2007, ha esibito una relazione medica del 27 settembre 2007 del dott. G._______, i referti di visita odontoiatrica del 12 settembre 2007 e di visita endocrinologa del 15 settembre 2007 nonché i referti di esame RX (colonna lombo sacrale) e di esame eco (addome superiore) del 19 settembre 2007 (doc. 26 a 33). G. G.a L'autorità inferiore ha nuovamente sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 34). G.b Nel suo rapporto del 28 ottobre 2007, il dott. F._______ ha rilevato che la nuova documentazione medica esibita dall'interessato non dimostra sorta alcuna evoluzione sfavorevole del suo stato di salute nell'ultimo anno e ha confermato la sua precedente presa di posizione. Ha segnalato in particolare che le dorsolombalgie sono banali e senza disturbi neurologici (anche la perizia E 213 ha fatto stato di affezioni minime all'apparato locomotorio), che il diabete non comporta nel caso di specie, al pari della parodontosi, alcuna complicanza con ripercussione sulla capacità lavorativa e, infine, che l'evoluzione dell'epatite B verso una cirrosi è certo possibile, ma in casu non è ancora intervenuta, come dimostrerebbe il referto di ecografia addominale del 19 settembre 2007 (doc. 35). H. Il 30 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera confacente allo stato di salute dell'assicurato medesimo (quale ad esempio portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi/musei, addetto a vendita per corrispondenza, venditore, riparatore di piccoli elettro-domestici, cassiere, bigliettaio, impiegato in un ufficio, addetto alla distribuzione della posta interna) è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la documentazione prodotta successivamente alla ricezione del progetto di decisione conferma i noti pregiudizi alla salute, ma non non comporta nuovi elementi clinici di rilievo (doc. 36). I. Il 29 novembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere da settembre del 2005. Ha segnalato che le affezioni ortopediche (spondiloartrosi deformante lombo-sacrale con protusioni discali L4-L5 e L5-S1) ed internistiche (diabete mellito in portatore di epatopatia cronica HBV correlata) di cui soffre comportano delle notevoli ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. TAF 1). J. Nella risposta al ricorso del 30 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del giugno ed ottobre 2007, il servizio medico dell'UAIE ha constatato che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere regolarmente attività pesanti, fra cui, il precedente lavoro di manovale nel settore edile a partire dal 27 gennaio 1997. Detto servizio ha tuttavia considerato il medesimo, sempre a partire da tale data, abile al 100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni, quale ad esempio sorvegliante di parcheggi/musei, portinaio/custode, venditore, impiegato in un ufficio, addetto alla distribuzione della posta in un ufficio. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'interessato, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 23%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha altresì precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione. Infine, ha sottolineato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 3). K. Nella replica del 12 marzo 2008, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso del 29 novembre 2007. Ha esibito una relazione medica del 24 gennaio 2008 della dott.ssa H._______, unitamente ad un referto di coronarografia selettiva del 31 dicembre 2007 e ad un rapporto di dimissione ospedaliera del 12 gennaio 2008 (doc. TAF 7). L. L.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 39). L.b Nel suo rapporto del 27 marzo 2008, la dott.ssa I._______ ha rilevato che l'assicurato è conosciuto perché soffre di epatite B cronica attiva e diabete tipo II in trattamento insulinico senza complicanze e pure poiché lamenta rachialgia senza deficit neurologici e con movimenti ed andatura normali, protusioni discali L4-L5 e L5-S1 e discopatia L5-S1. Da questo profilo, secondo il medico dell'UAIE non vi sono agli atti di causa argomenti per modificare le prese di posizione anteriori (doc. 40). L.c Quanto alla nuova documentazione cardiologica esibita (di data posteriore alla decisione impugnata), essa evidenzia secondo la dott.ssa I._______ la recente comparsa di angina instabile con cardiopatia ischemica, associata a malattia coronarica trivasale, con triplo by-pass aorto-coronarico il 2 febbraio 2008. Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da stato febbrile, versamento pleurico e pericardico lieve, anemia trattata con trasfusione nonché alterazione degli indici epatici. L'assicurato è stato sottoposto ad un trattamento di riabilitazione privo di complicazioni e con un buon decorso. La funzione cardiaca globale risulta preservata, ma le condizioni di salute dell'insorgente appaiono escludere totalmente, a partire dal 2 gennaio 2008 (data del ricovero), l'esercizio della sua precedente attività. Secondo detto medico, sono necessarie delle informazioni complementari per determinare un'eventuale futura incapacità lavorativa anche in attività sostitutive leggere (ibidem). L.d Nella duplica del 17 aprile 2008, l'autorità inferiore ha constatato, in virtù del rapporto del proprio servizio medico del 27 marzo 2008, un peggioramento della situazione cardiaca dell'insorgente dal 2 gennaio 2008. Tuttavia, tale peggioramento non deve essere approfondito nell'ambito della presente causa, dal momento che quest'ultima riguarda un periodo antecedente. Conseguentemente, perlomeno fino alla data della decisione impugnata, il ricorrente deve essere considerato, dal profilo medico, abile in misura totale nell'esercizio d'attività leggere semplici e ripetitive. Per il resto, il ricorrente potrà presentare una nuova domanda di rendita. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente postulato la reiezione del gravame (doc. TAF 9) M. L'8 maggio 2008, il ricorrente - dopo avere precisato che unicamente l'evoluzione dell'affezione cardiaca risulta posteriore alla data della decisione impugnata - si è riconfermato, in virtù della documentazione medica agli atti, nelle proprie conclusioni ed argomentazioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso del 29 novembre 2007 (doc. TAF 11). N. Con decisione incidentale del 14 maggio 2008 (notificata il 15 maggio 2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 15 giugno 2008 (doc. TAF 12 a 15). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Il ricorso - presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 26 settembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 26 settembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 30 ottobre 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a). 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività - da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97) - conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2, nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02 del 12 maggio 2004 consid. 2). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 8. 8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). 8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. 9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di epatite cronica HBV correlata, diabete mellito tipo II in trattamento insulinico (cfr. perizia particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006 pag. 8) nonché dorsolombalgie. 9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno. 10. 10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. 10.2 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006 (doc. 19), le condizioni di salute dell'insorgente sono state considerate peggiorate e, per ciò che qui maggiormente interessa, lo stesso è stato ritenuto incapace di svolgere a tempo pieno sia il suo precedente lavoro che un lavoro sostitutivo adeguato. Detta valutazione medica non è condivisibile, come rettamente rilevato dai medici dell'UAIE dott. F._______ e dott.ssa I._______, non essendo la stessa corroborata da sufficienti riscontri oggettivi né nella citata perizia né in altri documenti medici agli atti di causa (di data anteriore alla decisione impugnata del 30 ottobre 2007), segnatamente da indicazioni precise, affidabili e oggettivabili sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli ritenuti dai medici dell'UAIE e suscettibili di incidere significativamente sulla capacità lavorativa dell'insorgente in attività leggere confacenti al suo stato di salute. In particolare, e sempre per quanto rettamente considerato dai medici dell'UAIE, dalla documentazione medica risulta in particolare che il ricorrente è affetto da epatite cronica HBV correlata dal 1997 (doc. 13), che è stato sottoposto a terapia con D._______ da marzo del 2000 a maggio del 2001, che detto trattamento non ha comportato effetti collaterali e che gli esami attestano un discreto compenso dell'epatopatia di base (doc. 15 e 17). Non appare altresì che, dopo maggio 2001, l'insorgente abbia effettuato specifiche terapie per l'epatite rispettivamente abbia assunto dei medicamenti. Peraltro, non vi sarebbe stata l'evoluzione della malattia in cirrosi (v. doc. 31). Quanto al diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico (doc. 13), i rapporti medici agli atti non evidenziano complicanze, tanto meno un'incapacità lavorativa in attività sostitutive leggere adeguate allo stato di salute del ricorrente. Neppure le evocate dorsolombalgie (protusioni discali L4-L5 e L5-S1, discopatia L5-S1; doc. 32; v. anche doc. 33) e un rachide limitato nei movimenti di flesso-estensione del tronco di oltre 1/3, ma senza disturbi neurologici e movimenti ed andatura normali (cf. perizia particolareggiata E 213 dell'ottobre 2006, doc. 29 pag. 5), giustificano, sempre secondo il parere dei medici dell'UAIE da cui non vi è motivo di scostarsi, delle limitazioni significative in attività sostitutive leggere ed adeguate al caso (alcuno dei documenti agli atti attesta un'inabilità lavorativa con riferimento a tali patologie). In sede di ricorso, il ricorrente ha certo sottolineato che le affezioni di cui soffre giustificano un'invalidità almeno del 50% (egli stesso sembra pertanto discostarsi dalla valutazione di cui alla perizia particolareggiata E 213), ma non ha prodotto documentazione suscettibile di dimostrare la sussistenza della pretesa invalidità. Allorché i documenti più recenti esibiti, quelli di data posteriore alla decisione impugnata, fanno stato di angina instabile, d'intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica con impianto segnatamente di by-pass aortocoronarico il 2 gennaio 2008 e di un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente dal profilo cardiaco a partire da gennaio del 2008, essi si riferiscono a fatti posteriori alla decisione impugnata che, come giustamente evidenziato dall'autorità inferiore nella sua duplica, andranno esaminati nell'ambito di un'eventuale nuova domanda di rendita che l'insorgente potrà deporre. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il caso sulla base della documentazione medica agli atti senza dovere procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti, non risultando dalla documentazione sufficienti indizi che potessero giustificare dubbi od incertezze riguardo all'esito della causa. Non soccorre l'insorgente neppure il fatto che sia stato riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v. doc. 12, segnatamente la copia del verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di C._______ del 9 dicembre 1997). Giova in effetti rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97 consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a). 10.3 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di manovale edile nella misura indicata dal dott. F._______ nel suo rapporto del 6 giugno 2007 in quanto controindicato rispetto alle patologie descritte. A lui sarebbero comunque state proponibili al 100% a partire dal 27 gennaio 1997 attività sostitutive, quali quelle di portinaio, custode di immobili, sorvegliante di posteggio o museo, venditore, addetto alla riparazione di piccoli elettrodomestici, cassiere, bigliettaio, impiegato in un ufficio, addetto alla distribuzione della posta. 11. Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore. 11.1 Questo Tribunale osserva altresì, con riferimento al calcolo effettuato dall'autorità inferiore sulla base dei menzionati dati statistici del 2005 per la determinazione del tasso d'invalidità, che il ricorrente non ha contestato né i ricavati dati sulla base delle tabelle dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra per la determinazione dei salari senza e con invalidità per il 2005 né la riduzione del 5% operata dall'autorità inferiore (per un tasso d'invalidità del 23%; v. doc. 22). Se si volesse fare riferimento ai dati statistici tabellari dell'anno 2007 e non del 2005 (per verificare se sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento), andrebbe tenuto conto di un salario mensile senza invalidità di Euro 1'670.93 (Euro 9.64 all'ora per un orario medio usuale di 40 ore settimanali su 52 settimane l'anno, diviso per 12 mesi) e di un salario mensile medio con invalidità di Euro 1'129.33, che risulta dall'aggiornamento dei dati statistici concernenti i redditi medi mensili conseguibili nei settori ritenuti dall'UAIE nel proprio calcolo (doc. 22) ma per il 2007 (ossia Euro 1'243.29, Euro 1'319.85, Euro 1'445.66 e Euro 1'305.71 per una media di Euro 1'328.63 mensili) e dalla presa in considerazione di una riduzione del 15% più confacente alle circostanze del caso di specie, conto tenuto in particolare dell'età dell'insorgente e del fatto che avrebbe potuto svolgere solo attività sostitutive leggere (v. sulla questione DTF 126 V 75, che determina nel 25% la riduzione massima operabile). 11.2 Dal confronto fra il reddito da valido di Euro 1'670.93 e quello da invalido di Euro 1'129.33 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 32.41% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 11.3 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 15 giugno 2008. 12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 15 giugno 2008, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) autorità inferiore (n. di rif.) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: