opencaselaw.ch

C-8069/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-27 · Italiano CH

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore | previdenza professionale, affiliazione d'ufficio (decisione del 27 agosto 2024)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte III C-8069/2024

S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 2 5 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, rappresentata da B.______ SA, interessata,

contro Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.

Oggetto Previdenza professionale, affiliazione d'ufficio (decisione del 27 agosto 2024).

C-8069/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 27 agosto 2024 la Fondazione istituto collettore LPP ha affiliato d’ufficio alla previdenza obbligatoria con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 l’A._______ (di seguito: datore di lavoro, associazione, inte- ressata o insorgente) in qualità di datore di lavoro che impiega dipendenti assoggettati alla LPP (doc. TAF 1). 2. Con scritto del 26 settembre 2024, inoltrato all’autorità inferiore, l’interes- sata ha addotto di presentare formale ricorso contro la decisione del 27 agosto 2024. In proposito ha specificato che l’affiliazione d’ufficio con ef- fetto retroattivo risulta prematura essendo ancora in corso una verifica con- giunta da parte dei competenti assicuratori sociali svizzeri e italiani volta a determinare il regime pensionistico applicabile ai propri dipendenti. Essa ha pertanto chiesto la sospensione della decisione impugnata fino alla con- clusione della menzionata verifica (doc. TAF 1). 3. Il 23 dicembre 2024, l’autorità inferiore ha trasmesso lo scritto dell’interes- sata a questo Tribunale per competenza (doc. TAF 2). 4. Con decisione incidentale del 22 gennaio 2025, questo Tribunale ha invi- tato l’associazione a precisare – nel termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento – se con l’invio del 26 settembre 2024 intendesse inter- porre ricorso presso il Tribunale amministravo federale (TAF) contro la de- cisione del 27 agosto 2024 della Fondazione istituto collettore LPP e, in caso di risposta positiva, a presentare nel medesimo termine un atto ricor- suale con firma in originale, nonché una valida procura in favore del proprio rappresentante (doc. TAF 3). 5. Con scritto del 7 febbraio 2025 il rappresentante dell’interessata ha comu- nicato a questo Tribunale che essa non intende fare ricorso presso il TAF (doc. TAF 5). 6. 6.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni

C-8069/2024 Pagina 3 pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affilia- zione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ammini- strativo in conformità all’art. 33 lett. h LTAF. La procedura dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non di- sponga altrimenti (art. 37 LTAF). 6.2. Secondo giurisprudenza un atto va considerato ricorso solo allor- quando una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne e risultante da una decisione e che quindi solo in tale caso è possibile assegnare un termine suppletorio per rimediare ad eventuali vizi del ricorso (DTF 134 V 162 e DTF 112 Ib 634). 6.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA, a cui rinvia l’art. 37 LTAF (RS 173.32), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Allorquando mancano le con- clusioni, i motivi oppure la firma (in originale o in forma elettronica qualifi- cata) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la commina- toria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 7. 7.1. Ora, nella risposta del 7 febbraio 2025, l’interessata ha indicato espli- citamente che con lo scritto del 26 settembre 2024 non intendeva presen- tare ricorso presso il TAF contro la decisione del 27 agosto 2024 della Fon- dazione istituto collettore LPP. Mancando la volontà di ricorrere, questo Tribunale non è competente ad esaminare la vertenza ed il gravame è per- tanto irricevibile (DTF 116 V 356 consid. 2b). 7.2. Gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA), dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, per dare seguito allo scritto del 26 settembre 2024 (doc. TAF 1). 8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

C-8069/2024 Pagina 4 9. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Lo scritto del 26 settembre 2024 è irricevibile. 2. Dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, gli atti vengono tra- smessi per competenza all’autorità inferiore ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata all’interessata, all'autorità inferiore, all’UFAS e alla Commissione LPP.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-8069/2024 Pagina 5

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: