Assicurazione per l'invalidità (altro)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Con decisione del 22 maggio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata dall'interessata il 6 giugno 2008.
E. 1.2 Il 29 giugno 2013, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1 nella causa C-3807/2013).
E. 1.3 Con decisione incidentale del 24 marzo 2014 (notificata al rappresentante dell'interessata il 31 marzo 2014; doc. TAF 10 e 12 nella causa C-3807/2013), il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'interessata a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di fr. 400.- equivalente alle presunte spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
E. 1.4 Con sentenza del 22 maggio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 29 giugno 2013 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 15 nella causa C-3807/2013).
E. 2 Con scritto datato 3 novembre 2015, ma inoltrato il 31 dicembre 2015, il rappresentante dell'interessata ha segnalato che il mancato pagamento, entro il termine impartito, dell'anticipo spese è dovuto al fatto che "al momento della richiesta, (quest'ultima) si trovava in B._______ per un'adozione internazionale. Pertanto, è stato impossibile per (la medesima) venire a conoscenza della predetta richiesta così come (...) per il sottoscritto procuratore notiziare tempestivamente la propria cliente". Ha quindi chiesto di voler riconoscere "una causa di forza maggiore ed un errore scusabile" nonché di riaprire il caso. Per il resto, sostiene che nessuna norma di legge prevede l'inammissibilità del ricorso nell'evenienza di ritardato pagamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. A suo dire, la sentenza di inammissibilità resa da questo Tribunale il 22 maggio 2014 la priva della possibilità di beneficiare di un processo equo, ai sensi dell'art. 6 CEDU.
E. 3.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
E. 3.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 3.3 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa risulta che l'interessata con procura a margine dell'atto di ricorso del 28 giugno 2013 ha conferito mandato all'avvocato Danilo Lorenzo di C._______ di rappresentarla nell'ambito della procedura "di cui al presente atto" (procedura volta all'accertamento del suo diritto a percepire una rendita d'invalidità svizzera; doc. TAF 1 nella causa C-3807/2013). La decisione incidentale di questo Tribunale del 24 marzo 2014 è pertanto stata validamente notificata all'indirizzo del rappresentante autorizzato dell'interessata il 31 marzo 2014 (doc. TAF 10 e 12 nella causa C-3807/2013). Ne consegue, che non trattandosi di un caso di notificazione viziata da valutare se del caso dal profilo della revisione (cfr. sentenza del TF 8F_12/2015 del 15 aprile 2015 consid. 3.2 e relativi riferimenti), l'atto dell'interessata del 3 novembre 2015 va considerato quale domanda di restituzione dei termini.
E. 3.4 Secondo giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare, in virtù dell'art. 24 PA rispettivamente dell'art. 41 LPGA, una domanda di restituzione del termine presentata a seguito della pronuncia da parte di questo Tribunale di una sentenza di inammissibilità del ricorso a causa dell'inosservanza di un termine. Nella sentenza 9C_75/2008 del 20 agosto 2008, il Tribunale federale ha in effetti considerato che, sebbene non sussista alcuna disposizione in merito alla facoltà del Tribunale amministrativo federale di riconsiderare una propria decisione nella misura in cui i presupposti per una restituzione del termine siano adempiuti, tale competenza essendo peraltro espressamente prevista per il Tribunale federale per quanto riguarda le sue sentenze all'art. 50 cpv. 2 LTF, le disposizioni che si applicano dinanzi al Tribunale federale sono applicabili anche dinanzi al Tribunale amministrativo federale in applicazione, per il rinvio di cui all'art. 37 LTAF, dell'art. 24 cpv. 1 PA rispettivamente 41 LPGA (sentenza del TF 1C_491/2008 del 10 marzo 2009 consid. 1.2). Peraltro, l'esigenza dell'esaurimento delle istanze - che sottende all'art. 86 LTF - impone alla parte di formulare dapprima la sua richiesta di restituzione del termine allo stesso Tribunale amministrativo federale per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale, nel caso la restituzione in intero le fosse stata negata (sentenza del TF 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2).
E. 3.5 Per conseguenza, questo Tribunale è competente a trattare la domanda di restituzione del termine che ha assegnato all'interessata il 24 marzo 2014 per il pagamento dell'anticipo spese e che è scaduto infruttuoso il 2 maggio 2014.
E. 4.1 Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si può ritenere che l'interessata abbia, perlomeno implicitamente, voluto chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali.
E. 4.2 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009).
E. 4.3 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003).
E. 4.4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferimento).
E. 4.5.1 Da un lato, va rilevato che l'istante non ha dimostrato né la tempestività della sua domanda di restituzione dei termini né tantomeno che l'atto omesso, ossia il mancato pagamento dell'anticipo spese alla cassa del Tribunale amministrativo federale (non è peraltro dato sapere quando avrebbe erroneamente versato l'anticipo spese richiesto alla cassa del Tribunale federale), sia stato compiuto nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, alcuna indicazione essendo stata fornita sul momento della cessazione dell'evocato impedimento dell'istante. Inoltre, non è stato invocato alcun impedimento del rappresentante, i cui atti od omissioni sono imputabili al rappresentato. Già per questi motivi, la domanda di restituzione dei termini è inammissibile.
E. 4.5.2 Dall'altro lato, la domanda di restituzione è pure inammissibile poiché il fatto che l'istante non abbia potuto essere informata dal proprio rappresentante del richiesto pagamento dell'anticipo spese in quanto residente all'estero non costituisce manifestamente e riconoscibilmente un motivo di restituzione dei termini (cfr., sull'inammissibilità di siffatte domande, anche la sentenza del TF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009). In effetti, l'istante poteva e doveva, usando della necessaria diligenza, prendere i provvedimenti necessari affinché, nell'eventualità di una sua partenza all'estero per un certo lasso di tempo, il rappresentante potesse comunicare con lei. Peraltro, nell'istanza in esame non è stata fatta valere un'impossibilità assoluta dell'istante - prima o dopo la partenza per la B._______ - d'informare il proprio rappresentante rispettivamente di comunicare con il medesimo, e ciò per tutto il periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 (data della notificazione della decisione incidentale di questo Tribunale del 24 marzo 2014) e l'inoltro della domanda in esame. Per il resto, qualora il rappresentante dell'istante non avesse potuto raggiungere la propria assistita, avrebbe comunque potuto e dovuto, dando prova della necessaria diligenza, perlomeno inoltrare un'istanza di proroga del termine accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 2 maggio 2014 a mezzanotte. D'altra parte, la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (cfr. sentenza del TF 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre in effetti precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (cfr. sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante va comunque ascritto al rappresentato (cfr. sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1342). Peraltro, uno spostamento per un lungo periodo, un'assenza momentanea della parte o del suo avvocato, delle difficoltà di comunicazione tra la parte ed il suo avvocato, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo come pure il fatto di partire in vacanza senza prendere i provvedimenti necessari per rispettare un termine non costituiscono un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341).
E. 4.5.3 Ne discende che la domanda di restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo spese è inammissibile.
E. 5.1 Per il resto, e con riferimento al fatto l'interessata con l'istanza del 3 novembre 2015 fa valere l'illegalità della sentenza di inammissibilità del ricorso, resa da questo Tribunale il 22 maggio 2014 a causa del mancato pagamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, alcuna norma di legge prevedendo tale conseguenza, va rilevato che tale doglianza avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere, dando prova della necessaria diligenza, in un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la surriferita sentenza del 22 maggio 2014 di questo Tribunale, tuttavia nel termine 30 giorni dalla notificazione, il 30 maggio 2014, della medesima. Un siffatto ricorso non risulta però essere stato tempestivamente presentato né è altrimenti ammissibile un esame di tale problematica in questa sede. Il presupposto per poterla esaminare in questa sede, sarebbe l'accoglimento di una domanda di restituzione dei termini (ma tale non è il caso nella fattispecie per i motivi precedentemente indicati [v. considerandi 3 a 5 del presente giudizio]), rispettivamente di una domanda di revisione ai sensi dell'art. 45 LTAF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente, tuttavia, di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza del TF 1F_28/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.5) né, più in particolare, di far valere delle censure che avrebbero potuto essere sollevate dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale (art. 46 LTF), senza dimenticare che il mezzo d'impugnazione straordinario della revisione non è dato per correggere presunti errori di diritto, come in concreto è stata qualificata dall'interessata la pretesa erronea inammissibilità del ricorso del 29 giugno 2013 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali (sentenze del TF 1F_28/2012 consid. 1.3 e 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva, altresì, che l'interessata sostiene, a torto, che nessuna norma di legge prevede l'inammissibilità del ricorso nell'evenienza del mancato versamento, nel termine impartito, del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali. In realtà, l'art. 63 cpv. 4 PA - applicabile nelle procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale per rinvio dell'art. 37 LTAF - nel prescrivere che l'autorità di ricorso stabilisce un congruo termine per il pagamento dell'anticipo spese, prevede chiaramente una simile conseguenza (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.1).
E. 5.2 Per gli stessi motivi, è inammissibile in questa sede, segnatamente nell'ambito della domanda di revisione, anche la pretesa violazione dell'art. 6 CEDU fatta valere dall'interessata nei confronti della sentenza di inammissibilità resa da questo Tribunale il 22 maggio 2014, detta norma convenzionale escludendo, a suo dire, l'inammissibilità di un ricorso per mancato o tardivo pagamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali. Tuttavia, anche qui a titolo meramente abbondanziale, giova rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciare che il fatto per un'autorità di dichiarare inammissibile un ricorso a causa del versamento anche solo tardivo dell'anticipo spese non costituisce un formalismo eccessivo nel senso di un diniego di giustizia formale in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cst. rispettivamente l'art. 6 n. 1 CEDU, e non impedisce quindi in modo insostenibile la possibilità di accedere ad un Tribunale (sentenza del TF 9C_893/2011 del 30 aprile 2012 consid. 5; v. anche la sentenza del TF 9C_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 6.8 per quanto attiene alle condizioni di ammissibilità di un ricorso), nella misura in cui, come in casu, l'interessata è stata informata in modo appropriato dell'importo da versare quale anticipo sulle presumibili spese processuali, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di detto termine (v., sulla questione, la sentenza del TF 2C_734/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.1 e DTF 133 V 402 consid. 3.3).
E. 5.3 Per conseguenza, l'istanza del 3 novembre 2015 è inammissibile anche se intesa quale domanda di revisione della sentenza d'inammissibilità di questo tribunale del 22 maggio 2014.
E. 6 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; v. sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008) ritenute altresì le competenze attribuite al giudice unico dalle leggi federali in materia d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF).
E. 7 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione alla parte istante di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- La domanda dell'istante del 3 novembre 2015 è inammissibile sia essa intesa quale domanda di restituzione dei termini che quale domanda di revisione della sentenza d'inammissibilità di questo Tribunale del 22 maggio 2014 nella causa C-3807/2013.
- Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante dell'istante (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-79/2016 Sentenza del 14 gennaio 2016 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentata dall'avv. Danilo Lorenzo, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Domanda di restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo spese (sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 maggio 2014). Ritenuto in fatto e in diritto: 1. 1.1 Con decisione del 22 maggio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata dall'interessata il 6 giugno 2008. 1.2 Il 29 giugno 2013, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1 nella causa C-3807/2013). 1.3 Con decisione incidentale del 24 marzo 2014 (notificata al rappresentante dell'interessata il 31 marzo 2014; doc. TAF 10 e 12 nella causa C-3807/2013), il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'interessata a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di fr. 400.- equivalente alle presunte spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 1.4 Con sentenza del 22 maggio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 29 giugno 2013 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 15 nella causa C-3807/2013).
2. Con scritto datato 3 novembre 2015, ma inoltrato il 31 dicembre 2015, il rappresentante dell'interessata ha segnalato che il mancato pagamento, entro il termine impartito, dell'anticipo spese è dovuto al fatto che "al momento della richiesta, (quest'ultima) si trovava in B._______ per un'adozione internazionale. Pertanto, è stato impossibile per (la medesima) venire a conoscenza della predetta richiesta così come (...) per il sottoscritto procuratore notiziare tempestivamente la propria cliente". Ha quindi chiesto di voler riconoscere "una causa di forza maggiore ed un errore scusabile" nonché di riaprire il caso. Per il resto, sostiene che nessuna norma di legge prevede l'inammissibilità del ricorso nell'evenienza di ritardato pagamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. A suo dire, la sentenza di inammissibilità resa da questo Tribunale il 22 maggio 2014 la priva della possibilità di beneficiare di un processo equo, ai sensi dell'art. 6 CEDU. 3. 3.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 3.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3.3 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa risulta che l'interessata con procura a margine dell'atto di ricorso del 28 giugno 2013 ha conferito mandato all'avvocato Danilo Lorenzo di C._______ di rappresentarla nell'ambito della procedura "di cui al presente atto" (procedura volta all'accertamento del suo diritto a percepire una rendita d'invalidità svizzera; doc. TAF 1 nella causa C-3807/2013). La decisione incidentale di questo Tribunale del 24 marzo 2014 è pertanto stata validamente notificata all'indirizzo del rappresentante autorizzato dell'interessata il 31 marzo 2014 (doc. TAF 10 e 12 nella causa C-3807/2013). Ne consegue, che non trattandosi di un caso di notificazione viziata da valutare se del caso dal profilo della revisione (cfr. sentenza del TF 8F_12/2015 del 15 aprile 2015 consid. 3.2 e relativi riferimenti), l'atto dell'interessata del 3 novembre 2015 va considerato quale domanda di restituzione dei termini. 3.4 Secondo giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare, in virtù dell'art. 24 PA rispettivamente dell'art. 41 LPGA, una domanda di restituzione del termine presentata a seguito della pronuncia da parte di questo Tribunale di una sentenza di inammissibilità del ricorso a causa dell'inosservanza di un termine. Nella sentenza 9C_75/2008 del 20 agosto 2008, il Tribunale federale ha in effetti considerato che, sebbene non sussista alcuna disposizione in merito alla facoltà del Tribunale amministrativo federale di riconsiderare una propria decisione nella misura in cui i presupposti per una restituzione del termine siano adempiuti, tale competenza essendo peraltro espressamente prevista per il Tribunale federale per quanto riguarda le sue sentenze all'art. 50 cpv. 2 LTF, le disposizioni che si applicano dinanzi al Tribunale federale sono applicabili anche dinanzi al Tribunale amministrativo federale in applicazione, per il rinvio di cui all'art. 37 LTAF, dell'art. 24 cpv. 1 PA rispettivamente 41 LPGA (sentenza del TF 1C_491/2008 del 10 marzo 2009 consid. 1.2). Peraltro, l'esigenza dell'esaurimento delle istanze - che sottende all'art. 86 LTF - impone alla parte di formulare dapprima la sua richiesta di restituzione del termine allo stesso Tribunale amministrativo federale per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale, nel caso la restituzione in intero le fosse stata negata (sentenza del TF 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2). 3.5 Per conseguenza, questo Tribunale è competente a trattare la domanda di restituzione del termine che ha assegnato all'interessata il 24 marzo 2014 per il pagamento dell'anticipo spese e che è scaduto infruttuoso il 2 maggio 2014. 4. 4.1 Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si può ritenere che l'interessata abbia, perlomeno implicitamente, voluto chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali. 4.2 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). 4.3 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003). 4.4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferimento). 4.5 4.5.1 Da un lato, va rilevato che l'istante non ha dimostrato né la tempestività della sua domanda di restituzione dei termini né tantomeno che l'atto omesso, ossia il mancato pagamento dell'anticipo spese alla cassa del Tribunale amministrativo federale (non è peraltro dato sapere quando avrebbe erroneamente versato l'anticipo spese richiesto alla cassa del Tribunale federale), sia stato compiuto nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, alcuna indicazione essendo stata fornita sul momento della cessazione dell'evocato impedimento dell'istante. Inoltre, non è stato invocato alcun impedimento del rappresentante, i cui atti od omissioni sono imputabili al rappresentato. Già per questi motivi, la domanda di restituzione dei termini è inammissibile. 4.5.2 Dall'altro lato, la domanda di restituzione è pure inammissibile poiché il fatto che l'istante non abbia potuto essere informata dal proprio rappresentante del richiesto pagamento dell'anticipo spese in quanto residente all'estero non costituisce manifestamente e riconoscibilmente un motivo di restituzione dei termini (cfr., sull'inammissibilità di siffatte domande, anche la sentenza del TF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009). In effetti, l'istante poteva e doveva, usando della necessaria diligenza, prendere i provvedimenti necessari affinché, nell'eventualità di una sua partenza all'estero per un certo lasso di tempo, il rappresentante potesse comunicare con lei. Peraltro, nell'istanza in esame non è stata fatta valere un'impossibilità assoluta dell'istante - prima o dopo la partenza per la B._______ - d'informare il proprio rappresentante rispettivamente di comunicare con il medesimo, e ciò per tutto il periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 (data della notificazione della decisione incidentale di questo Tribunale del 24 marzo 2014) e l'inoltro della domanda in esame. Per il resto, qualora il rappresentante dell'istante non avesse potuto raggiungere la propria assistita, avrebbe comunque potuto e dovuto, dando prova della necessaria diligenza, perlomeno inoltrare un'istanza di proroga del termine accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 2 maggio 2014 a mezzanotte. D'altra parte, la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (cfr. sentenza del TF 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre in effetti precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (cfr. sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante va comunque ascritto al rappresentato (cfr. sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1342). Peraltro, uno spostamento per un lungo periodo, un'assenza momentanea della parte o del suo avvocato, delle difficoltà di comunicazione tra la parte ed il suo avvocato, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo come pure il fatto di partire in vacanza senza prendere i provvedimenti necessari per rispettare un termine non costituiscono un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341). 4.5.3 Ne discende che la domanda di restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo spese è inammissibile. 5. 5.1 Per il resto, e con riferimento al fatto l'interessata con l'istanza del 3 novembre 2015 fa valere l'illegalità della sentenza di inammissibilità del ricorso, resa da questo Tribunale il 22 maggio 2014 a causa del mancato pagamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, alcuna norma di legge prevedendo tale conseguenza, va rilevato che tale doglianza avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere, dando prova della necessaria diligenza, in un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la surriferita sentenza del 22 maggio 2014 di questo Tribunale, tuttavia nel termine 30 giorni dalla notificazione, il 30 maggio 2014, della medesima. Un siffatto ricorso non risulta però essere stato tempestivamente presentato né è altrimenti ammissibile un esame di tale problematica in questa sede. Il presupposto per poterla esaminare in questa sede, sarebbe l'accoglimento di una domanda di restituzione dei termini (ma tale non è il caso nella fattispecie per i motivi precedentemente indicati [v. considerandi 3 a 5 del presente giudizio]), rispettivamente di una domanda di revisione ai sensi dell'art. 45 LTAF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente, tuttavia, di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza del TF 1F_28/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.5) né, più in particolare, di far valere delle censure che avrebbero potuto essere sollevate dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale (art. 46 LTF), senza dimenticare che il mezzo d'impugnazione straordinario della revisione non è dato per correggere presunti errori di diritto, come in concreto è stata qualificata dall'interessata la pretesa erronea inammissibilità del ricorso del 29 giugno 2013 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali (sentenze del TF 1F_28/2012 consid. 1.3 e 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva, altresì, che l'interessata sostiene, a torto, che nessuna norma di legge prevede l'inammissibilità del ricorso nell'evenienza del mancato versamento, nel termine impartito, del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali. In realtà, l'art. 63 cpv. 4 PA - applicabile nelle procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale per rinvio dell'art. 37 LTAF - nel prescrivere che l'autorità di ricorso stabilisce un congruo termine per il pagamento dell'anticipo spese, prevede chiaramente una simile conseguenza (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.1). 5.2 Per gli stessi motivi, è inammissibile in questa sede, segnatamente nell'ambito della domanda di revisione, anche la pretesa violazione dell'art. 6 CEDU fatta valere dall'interessata nei confronti della sentenza di inammissibilità resa da questo Tribunale il 22 maggio 2014, detta norma convenzionale escludendo, a suo dire, l'inammissibilità di un ricorso per mancato o tardivo pagamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali. Tuttavia, anche qui a titolo meramente abbondanziale, giova rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciare che il fatto per un'autorità di dichiarare inammissibile un ricorso a causa del versamento anche solo tardivo dell'anticipo spese non costituisce un formalismo eccessivo nel senso di un diniego di giustizia formale in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cst. rispettivamente l'art. 6 n. 1 CEDU, e non impedisce quindi in modo insostenibile la possibilità di accedere ad un Tribunale (sentenza del TF 9C_893/2011 del 30 aprile 2012 consid. 5; v. anche la sentenza del TF 9C_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 6.8 per quanto attiene alle condizioni di ammissibilità di un ricorso), nella misura in cui, come in casu, l'interessata è stata informata in modo appropriato dell'importo da versare quale anticipo sulle presumibili spese processuali, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di detto termine (v., sulla questione, la sentenza del TF 2C_734/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.1 e DTF 133 V 402 consid. 3.3). 5.3 Per conseguenza, l'istanza del 3 novembre 2015 è inammissibile anche se intesa quale domanda di revisione della sentenza d'inammissibilità di questo tribunale del 22 maggio 2014.
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; v. sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008) ritenute altresì le competenze attribuite al giudice unico dalle leggi federali in materia d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF).
7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione alla parte istante di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda dell'istante del 3 novembre 2015 è inammissibile sia essa intesa quale domanda di restituzione dei termini che quale domanda di revisione della sentenza d'inammissibilità di questo Tribunale del 22 maggio 2014 nella causa C-3807/2013.
2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione a:
- rappresentante dell'istante (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: