Assicurazione facoltativa
Sachverhalt
A. A._______, cittadino svizzero residente in Italia, nato il , è iscritto all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AF) con effetto 1° maggio 1997 (doc. 4). B. Con scritto del 9 marzo 2009 (doc. 118), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha invitato A._______ a fornire la dichiarazione del reddito e della sostanza per il 2008 entro 30 giorni, scaduto infruttuoso tale termine l'amministrazione avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio. Non avendo ricevuto quanto richiesto, il 17 giugno 2009 (doc. 119 e 122), la CSC ha calcolato i contributi per il periodo 2008 sulla base di un reddito imponibile Fr. 29'700.-, importo che corrisponde al reddito della precedente tassazione (2006/2007), Fr. 22'900.- (doc. 113), aumentato del 30%. L'interessato ha poi inviato quanto richiesto, ma solo l'8/15 aprile 2010 quando la decisione di cui sopra era già cresciuta in giudicato (doc. 124-141). Con scritto del 16 aprile 2010 la CSC ha confermato di avere ricevuto questi documenti precisando che concernevano il 2008 (doc. 142). C. Con scritto del 2 marzo 2010, la CSC ha invitato il nominato a rinviare la dichiarazione del reddito e della sostanza con i giustificativi per il periodo di tassazione 2009, entro 30 giorni, scaduto infruttuoso tale termine si sarebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio (doc. 123). Non avendo ricevuto quanto richiesto, la CSC in data 9 giugno 2010 ha fissato i contributi per il periodo 2009 sulla base di un reddito imponibile di Fr. 38'600.-, ossia Fr. 29'700.- più un aumento del 30% imputabile alla tassazione d'ufficio (doc. 143, 146). A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento il 2 agosto 2010, facendo presente di aver inviato i documenti richiesti con lettera raccomandata dell'8 aprile 2010 (doc. 151). Allega copia della ricevuta di ritorno (doc. 150). Mediante decisione del 7 settembre 2010, la CSC ha respinto l'opposizione ed ha confermato il provvedimento di tassazione del 9 giugno 2010. Riferendosi alla lettera del 16 aprile 2010, l'amministrazione ha spiegato all'istante che i documenti inviati l'8 aprile 2010 (ricevuti il 15 aprile successivo) riguardavano l'anno 2008 e non il 2009 come invece richiesto (doc. 154). D. Con il ricorso depositato il 20 ottobre 2010, A._______ contesta la decisione su opposizione (e la conseguente tassazione d'ufficio). Egli ricorda che i dati relativi ai guadagni del 2009 non erano noti al momento in cui l'amministrazione gli ha inviato la diffida del 2 marzo 2010 e nemmeno 30 giorni dopo. Dette notizie fiscali potevano essere note solo alla scadenza del termine previsto in Italia per la dichiarazione dei redditi, ossia il 30 settembre 2010. Chiede dunque di ricalcolare l'importo dovuto. E. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 dicembre 2010, la CSC propone la reiezione del ricorso ricordando la normativa applicabile e le direttive sull'assicurazione facoltativa e quelle in materia di compilazione della dichiarazione dei redditi e della sostanza. L'amministrazione precisa che in risposta alla diffida del 2 marzo 2010 l'interessato ha inviato i documenti del 2008. Il termine fissato poi dalla legge italiana in materia contributiva non sarebbe invece opponibile alla richiesta della CSC; l'assicurato avrebbe potuto fornire il conto perdite e profitti od altro consono documento della sua contabilità. Con ordinanza del 16 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente a pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha replicato.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
E. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
E. 3 In merito al diritto applicabile, può essere precisato che a partire dal 1° gennaio 2008, la procedura è retta dall'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111), nel suo tenore in vigore dopo la modifica del 16 marzo 2007, pur rammentando il principio che le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti giuridicamente rilevanti (DTF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2).
E. 4 Nelle specie l'insorgente non contesta l'importo della tassazione d'ufficio in quanto tale, ma piuttosto le modalità con le quali si è arrivati ad applicare la tassazione d'ufficio. La materia del contendere concerne dunque la mancata produzione della dichiarazione dei redditi e della sostanza del 2009 e dei relativi giustificativi.
E. 5 Giusta l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. L'art. 14b cpv. 1 OAF stabilisce che gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal termine dell'anno contributivo. Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 OAF prevede che l'assicurato che non fornisce entro il termine proscrittogli le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, deve essere diffidato per iscritto, entro 2 mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di 30 giorni. In caso di inosservanza del termine supplementare, i contributi sono assegnati mediante tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.
E. 6.1 Nella specie, l'interessato non ha esibito la dichiarazione dei redditi e della sostanza del 2009, con i relativi giustificativi entro il 30 gennaio 2010, come prevede l'art. 14b OAF. In tale carenza, l'amministrazione gli ha inviato, il 2 marzo 2010, la lettera comminatoria di cui all'art. 17 cpv. 1 OAF. Il nominato veniva avvertito sulla circostanza che, se non avesse inviato quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, la CSC avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio.
E. 6.2 Ora, è vero, come sostiene l'insorgente, che in data 8 aprile 2010 egli ha inviato all'amministrazione un plico raccomandato, tuttavia questo conteneva il formulario per la dichiarazione dei redditi del 2008 e i documenti relativi alla contabilità e fiscalità italiana di quell'anno e non del 2009. Peraltro, la CSC, con lettera del 16 aprile 2010, ha avvisato l'assicurato di tale errore e gli ha precisato che, comunque, la tassazione per il 2008, avvenuta il 17 giugno 2009, era passata in giudicato. La documentazione attesa non è peraltro nemmeno pervenuta entro la data della decisione di tassazione del 9 giugno 2010 o della decisione su opposizione (7 settembre 2010), ossia dopo che l'amministrazione aveva di nuovo reso attento l'interessato sullo sbaglio concernente il contenuto del suo plico dell'8 aprile 2010.
E. 7.1 L'insorgente fa valere che non è possibile produrre la documentazione entro un termine così breve come indicato dalla CSC (30 giorni) e nemmeno dopo il termine supplementare assegnato con la lettera di diffida, in quanto i dati del 2009 non gli erano ancora noti. Egli rileva che tale comunicazione non può avvenire in quanto il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia scadeva il 30 settembre 2010 (mod. unico persone fisiche 2010).
E. 7.2 Questa tesi non può tuttavia essere condivisa. Gli art. 14b e 17 OAF, per presentare la dichiarazione atta a determinare i contributi AVS/AI, prevedono un termine di 30 giorni dalla fine dell'anno contributivo, sollecitabile con lettera comminatoria con un ulteriore termine di 30 giorni; queste disposizioni sono vincolanti. Va inoltre osservato che il termine indicato dal ricorrente per presentare la dichiarazione fiscale italiana è inteso come ultimo termine, ossia al più tardi il 30 settembre 2010. Nulla impedisce tuttavia a un amministrato di fornire i documenti dovuti prima di questa data. Inoltre, nel termine impartito l'assicurato avrebbe potuto fornire i documenti già in suo possesso o perlomeno chiedere una proroga per farlo.
E. 8 L'amministrazione ha dunque preso atto che l'assicurato non ha adeguatamente risposto alla intimazione del 3 marzo 2010. Pertanto, in data 9 giugno 2010, ha proceduto alla tassazione d'ufficio prevista dalla normativa menzionata. Per completezza va precisato che la pratica amministrativa costante di aumentare dal 20 al 30% la base di tassazione precedente (in casu il 2008) è corretta ed è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 113 V 81 consid. 5b, sentenza del Tribunale federale H 343/97 del 25 marzo 1998).
E. 9.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione su opposizione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS).
E. 9.2 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non vengono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7938/2010 Sentenza del 19 maggio 2011 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, Contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 7 settembre 2010). Fatti: A. A._______, cittadino svizzero residente in Italia, nato il , è iscritto all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AF) con effetto 1° maggio 1997 (doc. 4). B. Con scritto del 9 marzo 2009 (doc. 118), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha invitato A._______ a fornire la dichiarazione del reddito e della sostanza per il 2008 entro 30 giorni, scaduto infruttuoso tale termine l'amministrazione avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio. Non avendo ricevuto quanto richiesto, il 17 giugno 2009 (doc. 119 e 122), la CSC ha calcolato i contributi per il periodo 2008 sulla base di un reddito imponibile Fr. 29'700.-, importo che corrisponde al reddito della precedente tassazione (2006/2007), Fr. 22'900.- (doc. 113), aumentato del 30%. L'interessato ha poi inviato quanto richiesto, ma solo l'8/15 aprile 2010 quando la decisione di cui sopra era già cresciuta in giudicato (doc. 124-141). Con scritto del 16 aprile 2010 la CSC ha confermato di avere ricevuto questi documenti precisando che concernevano il 2008 (doc. 142). C. Con scritto del 2 marzo 2010, la CSC ha invitato il nominato a rinviare la dichiarazione del reddito e della sostanza con i giustificativi per il periodo di tassazione 2009, entro 30 giorni, scaduto infruttuoso tale termine si sarebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio (doc. 123). Non avendo ricevuto quanto richiesto, la CSC in data 9 giugno 2010 ha fissato i contributi per il periodo 2009 sulla base di un reddito imponibile di Fr. 38'600.-, ossia Fr. 29'700.- più un aumento del 30% imputabile alla tassazione d'ufficio (doc. 143, 146). A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento il 2 agosto 2010, facendo presente di aver inviato i documenti richiesti con lettera raccomandata dell'8 aprile 2010 (doc. 151). Allega copia della ricevuta di ritorno (doc. 150). Mediante decisione del 7 settembre 2010, la CSC ha respinto l'opposizione ed ha confermato il provvedimento di tassazione del 9 giugno 2010. Riferendosi alla lettera del 16 aprile 2010, l'amministrazione ha spiegato all'istante che i documenti inviati l'8 aprile 2010 (ricevuti il 15 aprile successivo) riguardavano l'anno 2008 e non il 2009 come invece richiesto (doc. 154). D. Con il ricorso depositato il 20 ottobre 2010, A._______ contesta la decisione su opposizione (e la conseguente tassazione d'ufficio). Egli ricorda che i dati relativi ai guadagni del 2009 non erano noti al momento in cui l'amministrazione gli ha inviato la diffida del 2 marzo 2010 e nemmeno 30 giorni dopo. Dette notizie fiscali potevano essere note solo alla scadenza del termine previsto in Italia per la dichiarazione dei redditi, ossia il 30 settembre 2010. Chiede dunque di ricalcolare l'importo dovuto. E. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 dicembre 2010, la CSC propone la reiezione del ricorso ricordando la normativa applicabile e le direttive sull'assicurazione facoltativa e quelle in materia di compilazione della dichiarazione dei redditi e della sostanza. L'amministrazione precisa che in risposta alla diffida del 2 marzo 2010 l'interessato ha inviato i documenti del 2008. Il termine fissato poi dalla legge italiana in materia contributiva non sarebbe invece opponibile alla richiesta della CSC; l'assicurato avrebbe potuto fornire il conto perdite e profitti od altro consono documento della sua contabilità. Con ordinanza del 16 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente a pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha replicato. Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3. In merito al diritto applicabile, può essere precisato che a partire dal 1° gennaio 2008, la procedura è retta dall'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111), nel suo tenore in vigore dopo la modifica del 16 marzo 2007, pur rammentando il principio che le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti giuridicamente rilevanti (DTF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2).
4. Nelle specie l'insorgente non contesta l'importo della tassazione d'ufficio in quanto tale, ma piuttosto le modalità con le quali si è arrivati ad applicare la tassazione d'ufficio. La materia del contendere concerne dunque la mancata produzione della dichiarazione dei redditi e della sostanza del 2009 e dei relativi giustificativi.
5. Giusta l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. L'art. 14b cpv. 1 OAF stabilisce che gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal termine dell'anno contributivo. Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 OAF prevede che l'assicurato che non fornisce entro il termine proscrittogli le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, deve essere diffidato per iscritto, entro 2 mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di 30 giorni. In caso di inosservanza del termine supplementare, i contributi sono assegnati mediante tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa. 6. 6.1. Nella specie, l'interessato non ha esibito la dichiarazione dei redditi e della sostanza del 2009, con i relativi giustificativi entro il 30 gennaio 2010, come prevede l'art. 14b OAF. In tale carenza, l'amministrazione gli ha inviato, il 2 marzo 2010, la lettera comminatoria di cui all'art. 17 cpv. 1 OAF. Il nominato veniva avvertito sulla circostanza che, se non avesse inviato quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, la CSC avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio. 6.2. Ora, è vero, come sostiene l'insorgente, che in data 8 aprile 2010 egli ha inviato all'amministrazione un plico raccomandato, tuttavia questo conteneva il formulario per la dichiarazione dei redditi del 2008 e i documenti relativi alla contabilità e fiscalità italiana di quell'anno e non del 2009. Peraltro, la CSC, con lettera del 16 aprile 2010, ha avvisato l'assicurato di tale errore e gli ha precisato che, comunque, la tassazione per il 2008, avvenuta il 17 giugno 2009, era passata in giudicato. La documentazione attesa non è peraltro nemmeno pervenuta entro la data della decisione di tassazione del 9 giugno 2010 o della decisione su opposizione (7 settembre 2010), ossia dopo che l'amministrazione aveva di nuovo reso attento l'interessato sullo sbaglio concernente il contenuto del suo plico dell'8 aprile 2010. 7. 7.1. L'insorgente fa valere che non è possibile produrre la documentazione entro un termine così breve come indicato dalla CSC (30 giorni) e nemmeno dopo il termine supplementare assegnato con la lettera di diffida, in quanto i dati del 2009 non gli erano ancora noti. Egli rileva che tale comunicazione non può avvenire in quanto il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia scadeva il 30 settembre 2010 (mod. unico persone fisiche 2010). 7.2. Questa tesi non può tuttavia essere condivisa. Gli art. 14b e 17 OAF, per presentare la dichiarazione atta a determinare i contributi AVS/AI, prevedono un termine di 30 giorni dalla fine dell'anno contributivo, sollecitabile con lettera comminatoria con un ulteriore termine di 30 giorni; queste disposizioni sono vincolanti. Va inoltre osservato che il termine indicato dal ricorrente per presentare la dichiarazione fiscale italiana è inteso come ultimo termine, ossia al più tardi il 30 settembre 2010. Nulla impedisce tuttavia a un amministrato di fornire i documenti dovuti prima di questa data. Inoltre, nel termine impartito l'assicurato avrebbe potuto fornire i documenti già in suo possesso o perlomeno chiedere una proroga per farlo.
8. L'amministrazione ha dunque preso atto che l'assicurato non ha adeguatamente risposto alla intimazione del 3 marzo 2010. Pertanto, in data 9 giugno 2010, ha proceduto alla tassazione d'ufficio prevista dalla normativa menzionata. Per completezza va precisato che la pratica amministrativa costante di aumentare dal 20 al 30% la base di tassazione precedente (in casu il 2008) è corretta ed è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 113 V 81 consid. 5b, sentenza del Tribunale federale H 343/97 del 25 marzo 1998). 9. 9.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione su opposizione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS). 9.2. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non vengono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: