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C-7523/2007

C-7523/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-16 · Italiano CH

Entrata

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 28 novembre 2007.

E. 3 Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (incarto 2 064 487 di ritorno)

- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 28 novembre 2007.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 2 064 487 di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Corte III C-7523/2007 {T 0/2} Sentenza del 16 giugno 2008 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Maura Colombo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che in data 27 ottobre 2003, A._______, cittadina senegalese nata il..., ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a Dakar una domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso la sorella e il di lei marito; che con decisione dell'8 dicembre 2003, non impugnata e quindi cresciuta in giudicato, l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES; attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto la suddetta richiesta; che con lettere del 28 luglio e 20 agosto 2007 (quest'ultima in incarto C-7525/2007 relativo ad una domanda di autorizzazione d'entrata in Svizzera presentata dalla madre della qui richiedente) B._______, cittadina senegalese domiciliata a C._______, ha invitato la sorella A._______ a venire in Svizzera per una visita, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima; che l'invitante ha inoltre precisato che l'interessata, coniugata, madre di un figlio di 16 anni e attiva in qualità di sarta, avrebbe fatto ritorno in patria entro il termine richiesto; che il 20 agosto 2007, A._______ ha presentato presso la suddetta rappresentanza elvetica una seconda domanda di visto turistico per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di tre settimane presso la sorella B._______ ed il marito D._______, precisando nel contempo di essere coniugata e sarta a domicilio; che a sostegno della succitata domanda di visto, l'interessata ha in particolare prodotto agli atti una dichiarazione con la quale si impegnava a lasciare la Svizzera al termine del visto postulato (in incarto C-7525/2007 relativo ad una domanda di autorizzazione d'entrata in Svizzera presentata dalla madre della qui richiedente), una dichiarazione con la quale il marito l'autorizzava a recarsi in visita dalla sorella, degli estratti bancari relativi a quest'ultimo, una copia della riservazione di un biglietto aereo per la Svizzera nonché una copia dell'assicurazione viaggio conclusa in suo favore; che in data 8 ottobre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Senegal, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessata non può avvalersi di legami professionali stretti con il suo paese d'origine e che la presenza della sorella in Svizzera potrebbe costituire un ulteriore motivo per stabilirvisi durevolmente; che con scritto del 6 novembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, chiedendone l'annullamento e il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, ed affermando di intrattenere stretti legami con il Senegal, paese in cui vivono il marito, il figlio e il resto della sua famiglia, dove lavora in qualità di sarta e gode di una situazione economica di tutto rispetto in rapporto alla realtà del paese; che essa ha inoltre rammentato come la sorella ed il cognato si fossero assunti tutte le spese relative alla sua visita, portandosi inoltre garanti del suo rientro in patria al termine della stessa; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 3 gennaio 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il rientro in patria di A._______ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando che i motivi di ordine economico sollevati dalla ricorrente andavano relativizzati in ragione delle importanti disparità socioeconomiche esistenti tra il Senegal e la Svizzera; che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 29 gennaio 2008, la ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 6 novembre 2007; che essa ha inoltre affermato di essere a conoscenza del fatto che una cittadina senegalese nata nel..., vedova da due anni, senza alcun salario, conti bancari o sostanza in patria, ha ottenuto un'autorizzazione d'entrata per la Svizzera al fine di rendere visita alla figlia residente a E._______ coniugata con un cittadino svizzero da meno di cinque anni, prevalendosi quindi di una disparità di trattamento; che chiamato ad esprimersi sulla suddetta replica, con duplica del 19 febbraio 2008, l'UFM si è riconfermato nelle sue argomentazioni, precisando che la situazione illustrata dalla ricorrente, malgrado alcune similitudini (nazionalità delle richiedenti) non è identica alla fattispecie; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Senegal, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 3 gennaio 2008, alla luce delle suddette disparità, la postulata buona situazione economica della ricorrente secondo gli standard di vita senegalesi va relativizzata; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di A._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che i genitori, il marito, il figlio sedicenne e otto fratelli e sorelle della richiedente vivono in Senegal; che in effetti rispetto all'epoca della precedente decisione dell'8 dicembre 2003 dell'IMES di rifiuto del visto, la situazione personale dell'interessata si è modificata visto il matrimonio celebrato il 30 aprile 2007; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che, in caso di arrivo in Svizzera, nulla impedirebbe infatti a A._______ di intraprendere i passi necessari al fine di farsi in seguito raggiungere da suo marito e da suo figlio; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui la richiedente ritrova in Svizzera la sorella ed il cognato, non si può quindi escludere che, una volta arrivata sul territorio della Confederazione, essa tenti con ogni mezzo di restarvici; che nel quadro della procedura inerente la sua domanda di visto A._______ ha affermato di essere attiva in patria in qualità di sarta a domicilio; che i legami professionali che l'interessata intrattiene nel suo paese d'origine non appaiono comunque sufficientemente intensi da garantirne il ritorno in Senegal; che la ricorrente ha affermato che una cittadina senegalese nata nel..., vedova da due anni, senza alcun salario, conti bancari o sostanza in patria, ha ottenuto un'autorizzazione d'entrata per la Svizzera al fine di rendere visita alla figlia residente a E._______ coniugata con un cittadino svizzero da meno di cinque anni, prevalendosi quindi di una violazione del principio dell'uguaglianza garantito dall'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101); che, come rilevato a giusto titolo dall'UFM nella sua duplica del 19 febbraio 2008, la situazione personale illustrata A._______ non è identica a quella in oggetto; che, visto quanto sopra, la questione di sapere se l'argomentazione inerente ad una violazione del principio dell'uguaglianza invocata dalla ricorrente è o meno fondata può rimanere indecisa; che infatti, in materia di rilascio di autorizzazioni d'entrata in Svizzera, le particolarità di ogni singolo caso sono determinanti nel quadro della ponderazione degli interessi alla quale le autorità elvetiche sono tenute a procedere, in maniera tale che risulta molto difficile procedere a dei confronti tra più fattispecie (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale federale 2A.305/2006 del 2 agosto 2006 consid. 5.3 e 2A.199/2006 del 2 agosto 2006 consid. 4.2 in fine, in materia di deroghe alle misure di limitazione del numero degli stranieri); che inoltre, come precisato dal Tribunale federale, non ci si può prevalere del principio dell'uguaglianza per beneficiare di un favore illecitamente accordato ad un terzo, in particolare allorquando non vi è alcun indizio che lasci presagire che l'autorità competente persisterà nella sua pratica illegale (cfr. DTF 127 II 113 consid. 9, citata nelle decisioni summenzionate); che, di transenna, il rifiuto di cui è stata oggetto A._______ non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la sorella e il cognato residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi renderle a loro volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da B._______ e D._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le loro assicurazioni secondo le quali l'invitata avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di persone residenti regolarmente in Svizzera, le quali hanno invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che l'avvenuta stipulazione in favore di A._______ di una polizza assicurativa relativa al suo prospettato soggiorno in Svizzera non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 sopra citata); che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria della richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 28 novembre 2007. 3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (incarto 2 064 487 di ritorno)

- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: