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C-6857/2011

C-6857/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-17 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La domanda di restituzione del termine è respinta.

E. 2 Non si prelevano spese processuali e l'anticipo versato il 1° dicembre 2011 è restituito a A._______.

E. 3 Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

E. 4 Comunicazione:

- alla richiedente (Raccomandata /AR);

- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);

- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Dispositiv
  1. La domanda di restituzione del termine è respinta.
  2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo versato il 1° dicembre 2011 è restituito a A._______.
  3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
  4. Comunicazione: - alla richiedente (Raccomandata /AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6857/2011 Sentenza del 17 gennaio 2012 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A.________, richiedente contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità. Visto la decisione del 12 maggio 2011, mediante la quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera d'invalidità di A.________con una mezza rendita a decorrere dal 1° marzo 2009, il ricorso contro questa decisione, inoltrato il 18 giugno 2011 da A.________al Tribunale amministrativo federale, la decisione incidentale del 3 ottobre 2011, in cui il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto a A.________di versare, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della stessa, un anticipo di Fr. 400.- relativo alla presunte spese processuali, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso, il fatto che la detta decisione è stata distribuita dalle Poste Italiane a A.________il 7 ottobre 2011, dimodoché il termine per il pagamento scadeva il 7 novembre 2011, il fatto che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, il giudizio del 21 novembre 2011, mediante il quale il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, il versamento dell'anticipo richiesto, intervenuto il 1° dicembre 2011, il fatto che la ricorrente ha inoltrato una domanda di restituzione del termine il 19 dicembre 2011, nella quale ha specificato di essere stata ricoverata in pronto soccorso il 2 e il 29 novembre 2011, dapprima a Palermo, quindi a Como, e che queste circostanze l'hanno impedita di rispettare il termine per versare l'anticipo di Fr. 400.-, e considerato che, secondo l'art. 3 lett. dbis della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.172.021), la procedura in materia di assicurazioni sociali non è retta dalla PA se la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) risulta essere applicabile, che, conformemente all'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (LAI, RS 831.20), le disposizioni della LPGA si applicano all'assicurazione invalidità (art. 1a a 26bis e 28 a 70), a meno che la LAI deroghi alla LPGA, che, ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i motivi entro trenta giorni della cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso, che, corrispondendo l'art. 41 LPGA all'art. 24 cpv. 1 PA, la giurisprudenza relativa a quest'ultimo è applicabile anche al primo, che, come osservato dal Tribunale federale (sentenza 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 e le referenze citate), competente a trattare una domanda di restituzione del termine è quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato, che, di conseguenza, si può affermare che il Tribunale amministrativo federale ha la facoltà, in virtù dell'art. 24 PA oppure dell'art. 41 LPGA, d'annullare una propria sentenza fondata sull'inosservanza di un termine, se tutte le condizioni per la restituzione del termine, conformemente all'art. 24 cpv. 1 PA oppure all'art. 41 LPGA, sono soddisfatte, che le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative, che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del termine, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di incaricare un terzo affinché se ne occupi, come un'ospitalizzazione urgente dovuta ad un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V 255), che, in concreto, A.________ ha versato l'anticipo di Fr. 400.- (atto omesso) il 1° dicembre 2011 e che ha presentato una domanda motivata di restituzione del termine il 19 dicembre 2011, che A.________ fa valere, come impedimento non colpevole all'origine del suo ritardo nel pagare l'anticipo di Fr. 400.-, il fatto di essere stata ricoverata in pronto soccorso il 2 e il 29 novembre 2011, dapprima a Palermo, quindi a Como, e che "i forti dolori che ho accusato nel periodo precedente ai ricoveri, le varie visite mediche specialistiche e i vari controlli medici, hanno portato i miei pensieri lontano dai termini cui ero obbligata", che la visita in pronto soccorso a Palermo e il ricovero ospedaliero a Como, il primo avvenuto il 2 novembre 2011, e il secondo protrattosi dal 1° all'8 dicembre 2011, non hanno potuto manifestamente costituire un ostacolo né oggettivo, né soggettivo tale da rendere praticamente impossibile l'osservanza del termine per il pagamento dell'anticipo di Fr. 400.-, e ciò tenuto conto in particolare che la decisione incidentale corrispondente è stata distribuita a A.________il 7 ottobre 2011, che il termine per il versamento scadeva il 7 novembre 2011, che la visita in pronto soccorso a Palermo ha avuto luogo il 2 novembre e che il ricovero ospedaliero a Como è intervenuto posteriormente alla scadenza del termine, che, considerato quanto precede, la domanda di restituzione del termine presentata da A.________deve essere respinta, che non si prelevano spese di procedura né si attribuiscono indennità per spese ripetibili, che l'anticipo di Fr. 400.-, versato il 1° dicembre 2011, è quindi restituito a A._______, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di restituzione del termine è respinta.

2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo versato il 1° dicembre 2011 è restituito a A._______.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione:

- alla richiedente (Raccomandata /AR);

- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);

- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: