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C-6814/2025

C-6814/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-18 · Italiano CH

Parte generale dell'assicurazione sociale

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Il 29 luglio 1966 A._______ (di seguito: assicurato o interessato) cittadino italiano, nato il (...) 1949, domiciliato in Italia, ha subito un infortunio con lesione alla mano destra durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di muratore/manovale. Con decisione del 31 luglio 1967, la SUVA, presso la quale egli era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni, gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità limitata nel tempo dal 23 aprile 1967 fino al 30 aprile 1970, sulla base di un'incapacità al guadagno del 10% (fino alla fine di aprile 1968), rispettivamente del 5% (doc. TAF 3 e segg.).

E. 1.2 Successivamente, negli anni 1986, 1993 e 2005, l'interessato ha presentato alla SUVA ulteriori domande di rendita, che sono state respinte. I ricorsi contro queste decisioni sono stati rigettati in via definitiva con sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni U 105/89 del 14 novembre 1990, rispettivamente con sentenze del Tribunale delle assicurazioni del Canton B._______ del 12 novembre 1997 e del 28 settembre 2007 (con sentenza 8C_717/2007 del 7 marzo 2008 il TF non è entrato nel merito del ricorso presentato dall'assicurato). Con decisione del 29 febbraio 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Canton B._______ non è entrato nel merito di una domanda di revisione della sentenza del 28 settembre 2007. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro tale decisione con sentenza 8C_216/2024 del 3 luglio 2024. Con sentenza 8F_11/2025 del 23 settembre 2025, il Tribunale federale non è entrato nel merito della richiesta di revisione interposta dall'interessato contro la menzionata sentenza del TF 8C_216/2024 (doc. TAF 3).

E. 2 Il 29 agosto 2025 l'interessato ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale lo scritto del 28 agosto 2025 denominato "richiesta di revisione delle decisioni viziate da errore materiale sulla data di nascita", indicando di voler richiamare l'attenzione delle autorità su un punto fondamentale che avrebbe condizionato l'intero percorso del suo caso con la SUVA ed i tribunali svizzeri, e più precisamente la registrazione errata della sua data di nascita al momento dell'infortunio del 29 luglio 1966, ossia all'età di 16 anni. A suo dire, tale errore avrebbe prodotto gravi conseguenze nella misura in cui le valutazioni della sua capacità lavorativa e della sua invalidità sarebbero state formulate su presupposti errati, con rendite attribuite in misura insufficiente ed infine soppresse. Pertanto, ha chiesto che venga ufficialmente corretta la sua data di nascita nei registri di tutte le istituzioni, avviata la revisione di tutte le decisioni viziate dal menzionato errore materiale e riconosciuto un risarcimento proporzionato alla condizione di minorenne al momento dell'infortunio e alla gravità della sua invalidità. Egli ha inoltre allegato copia dei documenti comprovanti la corretta data di nascita nonché ulteriori spiegazioni a sostegno delle proprie tesi (doc. TAF 1).

E. 3.1 Con risposta del 27 ottobre 2025 la SUVA ha comunicato a questo Tribunale che l'ultima decisione riguardante l'interessato risaliva al 4 agosto 2006 e che la decisione su opposizione del 20 settembre 2006 era stata confermata dal Tribunale cantonale del Canton B._______ con sentenza del 28 settembre 2007, nonché dal Tribunale federale il 7 marzo 2008. L'assicuratore infortuni ha inoltre precisato che l'errore in merito alla data di nascita dell'interessato è stato corretto da tempo e che lo stesso - come già comunicato all'interessato - non ha avuto alcuna influenza sul suo diritto a prestazioni. A tal proposito ha rinviato in particolare alla decisione del 17 giugno 2025 con cui ha rifiutato la domanda di risarcimento ex art. 78 LPGA. Infine, ha precisato di ritenere lo scritto del 28 agosto 2025 irricevibile per quanto la concerne (doc. TAF 4).

E. 3.2 Con risposta del 27 gennaio 2026 l'UAIE ha informato il TAF che l'interessato non ha mai presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità presso il suo ufficio e che di conseguenza non sono in possesso di un incarto AI che lo riguarda e non sono in grado di esprimersi in merito al ricorso del 28 agosto 2025 (doc. TAF 8).

E. 3.3 Con risposta del 29 gennaio 2026, la CSC ha informato il TAF di aver emesso nei confronti dell'interessato la decisione del 29 gennaio 2016, che ha sostituito la precedente decisione del 29 giugno 2015, con cui gli ha assegnato una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° ottobre 2014. Essa ha inoltre precisato che entrambi i provvedimenti riportavano la data di nascita corretta dell'assicurato e che le lamentele formulate da quest'ultimo risultano sostanzialmente riferite a un presunto contenzioso pregresso con la SUVA in materia di infortunio sul lavoro, che risulta pertanto estraneo alla competenza della CSC. Ha inoltre segnalato di aver già comunicato all'assicurato con note del 18 dicembre 2024 e 16 giugno 2025 di aver registrato nei propri archivi la data di nascita corretta e di non essere coinvolta nei fatti dedotti a fondamento del ricorso, non avendo peraltro emesso ulteriori provvedimenti suscettibili di impugnazione da parte dell'assicurato. Pertanto, ha chiesto di venir estromessa dal procedimento, rispettivamente - in via subordinata - che il ricorso venga dichiarato irricevibile (doc. TAF 9).

E. 4 Con scritto del 26 febbraio 2026 l'interessato ha trasmesso a questo Tribunale un'istanza urgente di misure provvisionali, chiedendo la concessione di un acconto immediato sulla rendita in contestazione, in attesa della decisione finale (doc. TAF 13).

E. 5 Con replica del 25 marzo 2026, l'interessato ha ribadito che le risposte fornite dalle autorità inferiori si fondano su precedenti decisioni viziate da dati personali errati (data di nascita) e che tale errore ha determinato una valutazione giuridica non corretta dell'intero caso. Ha inoltre ribadito un'errata valutazione medica del suo caso, con conseguenze post-operatorie e danno morale. Ha pertanto chiesto la revisione del suo caso per errore materiale grave con nuova valutazione completa e accertamento delle responsabilità, nonché l'adozione di misure provvisionali con concessione di un acconto urgente (doc. TAF 14).

E. 6.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 6.2 Secondo l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emesse dalle autorità inferiori di cui all'art. 33 LTAF. Il TAF è altresì competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1).

E. 6.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).

E. 6.4.1 Secondo giurisprudenza un atto va considerato ricorso solo allorquando una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne, risultante da una decisione e che quindi solo in tale caso è possibile assegnare un termine suppletorio per rimediare ad eventuali vizi del ricorso (DTF 134 V 162 e DTF 112 Ib 634).

E. 6.4.2 Per rinvio dell'art. 45 LTAF, le domande di revisione interposte contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale sottostanno alle condizioni di cui agli art. 121-128 LTF. Per il contenuto e la forma è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA (art. 47 LTAF). La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del TAF cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3° ed. 2022, n. 5.70).

E. 7.1 Alla luce di quanto precede, qualora lo scritto dell'interessato del 28 agosto 2025 dovesse essere considerato quale ricorso, va dichiarato inammissibile nella misura in cui un ricorso contro le decisioni della CSC del 2016 e della SUVA del 2006 è manifestamente tardivo, mentre l'UAIE non ha emesso decisioni che lo riguardano. Al riguardo va inoltre rilevato che un ricorso contro le decisioni della SUVA in ambito di diritto a prestazioni non sarebbe in ogni caso di competenza del TAF, essendo quest'ultimo - in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA - competente unicamente per giudicare i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti: (a) la competenza della SUVA di assicurare i lavoratori di un'azienda; (b) l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi; (c) le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali (art. 31 e segg. LTAF, art. 58 LPGA nonché art. 109 LAINF).

E. 7.2 Nella misura in cui l'interessato chiede la revisione di tutte le decisioni viziate dall'errore riguardante la sua data di nascita, con nuova valutazione completa e accertamento delle responsabilità, questo Tribunale rileva di non aver mai emesso una sentenza riguardate l'interessato e che pertanto - in assenza di giudizio del TAF contro cui la richiesta di revisione può essere diretta - la richiesta di revisione è inammissibile in questa sede. Peraltro, a titolo abbondanziale va rilevato che il TAF non è competente per ordinare la revisione di decisioni della SUVA o della CSC e neppure di sentenze dei Tribunali cantonali o del Tribunale federale (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 5.36).

E. 7.3 In simili condizioni, lo scritto del 28 agosto 2025, non potendo essere considerato ricorso, essendo carente una decisione impugnata, rispettivamente non essendovi sentenze del Tribunale amministrativo federale contro cui dirigere una domanda di revisione, è inammissibile (art. 23 PA).

E. 8 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

E. 9 Nella misura in cui lo scritto dell'interessato del 28 agosto 2025 è inammissibile, il Tribunale amministrativo federale non è competente per ordinare misure provvisionali. Pertanto, la richiesta in tal senso avanzata dall'interessato è inammissibile (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.18).

E. 10 Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

E. 11 Il Tribunale amministrativo federale si riserva di archiviare senza darvi seguito future istanze analoghe dell'interessato concernenti la medesima fattispecie. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Lo scritto del 28 agosto 2025 è irricevibile.
  2. La richiesta di provvedimenti cautelari del 26 febbraio 2026 è irricevibile.
  3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata all'interessato, alle autorità inferiori e all'UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel (rimedi giuridici alla pagina seguente) Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6814/2025 Sentenza del 18 maggio 2026 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro SUVA, rappresentata da SUVA, Divisione giuridica, Cassa svizzera di compensazione CSC, 1211 Ginevra 2, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), 1211 Ginevra 2, autorità inferiori. Oggetto Richiesta di modifica dell'anno di nascita su vari atti ufficiali. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Il 29 luglio 1966 A._______ (di seguito: assicurato o interessato) cittadino italiano, nato il (...) 1949, domiciliato in Italia, ha subito un infortunio con lesione alla mano destra durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di muratore/manovale. Con decisione del 31 luglio 1967, la SUVA, presso la quale egli era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni, gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità limitata nel tempo dal 23 aprile 1967 fino al 30 aprile 1970, sulla base di un'incapacità al guadagno del 10% (fino alla fine di aprile 1968), rispettivamente del 5% (doc. TAF 3 e segg.). 1.2. Successivamente, negli anni 1986, 1993 e 2005, l'interessato ha presentato alla SUVA ulteriori domande di rendita, che sono state respinte. I ricorsi contro queste decisioni sono stati rigettati in via definitiva con sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni U 105/89 del 14 novembre 1990, rispettivamente con sentenze del Tribunale delle assicurazioni del Canton B._______ del 12 novembre 1997 e del 28 settembre 2007 (con sentenza 8C_717/2007 del 7 marzo 2008 il TF non è entrato nel merito del ricorso presentato dall'assicurato). Con decisione del 29 febbraio 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Canton B._______ non è entrato nel merito di una domanda di revisione della sentenza del 28 settembre 2007. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro tale decisione con sentenza 8C_216/2024 del 3 luglio 2024. Con sentenza 8F_11/2025 del 23 settembre 2025, il Tribunale federale non è entrato nel merito della richiesta di revisione interposta dall'interessato contro la menzionata sentenza del TF 8C_216/2024 (doc. TAF 3).

2. Il 29 agosto 2025 l'interessato ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale lo scritto del 28 agosto 2025 denominato "richiesta di revisione delle decisioni viziate da errore materiale sulla data di nascita", indicando di voler richiamare l'attenzione delle autorità su un punto fondamentale che avrebbe condizionato l'intero percorso del suo caso con la SUVA ed i tribunali svizzeri, e più precisamente la registrazione errata della sua data di nascita al momento dell'infortunio del 29 luglio 1966, ossia all'età di 16 anni. A suo dire, tale errore avrebbe prodotto gravi conseguenze nella misura in cui le valutazioni della sua capacità lavorativa e della sua invalidità sarebbero state formulate su presupposti errati, con rendite attribuite in misura insufficiente ed infine soppresse. Pertanto, ha chiesto che venga ufficialmente corretta la sua data di nascita nei registri di tutte le istituzioni, avviata la revisione di tutte le decisioni viziate dal menzionato errore materiale e riconosciuto un risarcimento proporzionato alla condizione di minorenne al momento dell'infortunio e alla gravità della sua invalidità. Egli ha inoltre allegato copia dei documenti comprovanti la corretta data di nascita nonché ulteriori spiegazioni a sostegno delle proprie tesi (doc. TAF 1). 3. 3.1. Con risposta del 27 ottobre 2025 la SUVA ha comunicato a questo Tribunale che l'ultima decisione riguardante l'interessato risaliva al 4 agosto 2006 e che la decisione su opposizione del 20 settembre 2006 era stata confermata dal Tribunale cantonale del Canton B._______ con sentenza del 28 settembre 2007, nonché dal Tribunale federale il 7 marzo 2008. L'assicuratore infortuni ha inoltre precisato che l'errore in merito alla data di nascita dell'interessato è stato corretto da tempo e che lo stesso - come già comunicato all'interessato - non ha avuto alcuna influenza sul suo diritto a prestazioni. A tal proposito ha rinviato in particolare alla decisione del 17 giugno 2025 con cui ha rifiutato la domanda di risarcimento ex art. 78 LPGA. Infine, ha precisato di ritenere lo scritto del 28 agosto 2025 irricevibile per quanto la concerne (doc. TAF 4). 3.2. Con risposta del 27 gennaio 2026 l'UAIE ha informato il TAF che l'interessato non ha mai presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità presso il suo ufficio e che di conseguenza non sono in possesso di un incarto AI che lo riguarda e non sono in grado di esprimersi in merito al ricorso del 28 agosto 2025 (doc. TAF 8). 3.3. Con risposta del 29 gennaio 2026, la CSC ha informato il TAF di aver emesso nei confronti dell'interessato la decisione del 29 gennaio 2016, che ha sostituito la precedente decisione del 29 giugno 2015, con cui gli ha assegnato una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° ottobre 2014. Essa ha inoltre precisato che entrambi i provvedimenti riportavano la data di nascita corretta dell'assicurato e che le lamentele formulate da quest'ultimo risultano sostanzialmente riferite a un presunto contenzioso pregresso con la SUVA in materia di infortunio sul lavoro, che risulta pertanto estraneo alla competenza della CSC. Ha inoltre segnalato di aver già comunicato all'assicurato con note del 18 dicembre 2024 e 16 giugno 2025 di aver registrato nei propri archivi la data di nascita corretta e di non essere coinvolta nei fatti dedotti a fondamento del ricorso, non avendo peraltro emesso ulteriori provvedimenti suscettibili di impugnazione da parte dell'assicurato. Pertanto, ha chiesto di venir estromessa dal procedimento, rispettivamente - in via subordinata - che il ricorso venga dichiarato irricevibile (doc. TAF 9).

4. Con scritto del 26 febbraio 2026 l'interessato ha trasmesso a questo Tribunale un'istanza urgente di misure provvisionali, chiedendo la concessione di un acconto immediato sulla rendita in contestazione, in attesa della decisione finale (doc. TAF 13).

5. Con replica del 25 marzo 2026, l'interessato ha ribadito che le risposte fornite dalle autorità inferiori si fondano su precedenti decisioni viziate da dati personali errati (data di nascita) e che tale errore ha determinato una valutazione giuridica non corretta dell'intero caso. Ha inoltre ribadito un'errata valutazione medica del suo caso, con conseguenze post-operatorie e danno morale. Ha pertanto chiesto la revisione del suo caso per errore materiale grave con nuova valutazione completa e accertamento delle responsabilità, nonché l'adozione di misure provvisionali con concessione di un acconto urgente (doc. TAF 14). 6. 6.1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 6.2. Secondo l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emesse dalle autorità inferiori di cui all'art. 33 LTAF. Il TAF è altresì competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1). 6.3. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). 6.4. 6.4.1. Secondo giurisprudenza un atto va considerato ricorso solo allorquando una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne, risultante da una decisione e che quindi solo in tale caso è possibile assegnare un termine suppletorio per rimediare ad eventuali vizi del ricorso (DTF 134 V 162 e DTF 112 Ib 634). 6.4.2. Per rinvio dell'art. 45 LTAF, le domande di revisione interposte contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale sottostanno alle condizioni di cui agli art. 121-128 LTF. Per il contenuto e la forma è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA (art. 47 LTAF). La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del TAF cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3° ed. 2022, n. 5.70). 7. 7.1. Alla luce di quanto precede, qualora lo scritto dell'interessato del 28 agosto 2025 dovesse essere considerato quale ricorso, va dichiarato inammissibile nella misura in cui un ricorso contro le decisioni della CSC del 2016 e della SUVA del 2006 è manifestamente tardivo, mentre l'UAIE non ha emesso decisioni che lo riguardano. Al riguardo va inoltre rilevato che un ricorso contro le decisioni della SUVA in ambito di diritto a prestazioni non sarebbe in ogni caso di competenza del TAF, essendo quest'ultimo - in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA - competente unicamente per giudicare i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti: (a) la competenza della SUVA di assicurare i lavoratori di un'azienda; (b) l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi; (c) le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali (art. 31 e segg. LTAF, art. 58 LPGA nonché art. 109 LAINF). 7.2. Nella misura in cui l'interessato chiede la revisione di tutte le decisioni viziate dall'errore riguardante la sua data di nascita, con nuova valutazione completa e accertamento delle responsabilità, questo Tribunale rileva di non aver mai emesso una sentenza riguardate l'interessato e che pertanto - in assenza di giudizio del TAF contro cui la richiesta di revisione può essere diretta - la richiesta di revisione è inammissibile in questa sede. Peraltro, a titolo abbondanziale va rilevato che il TAF non è competente per ordinare la revisione di decisioni della SUVA o della CSC e neppure di sentenze dei Tribunali cantonali o del Tribunale federale (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 5.36). 7.3. In simili condizioni, lo scritto del 28 agosto 2025, non potendo essere considerato ricorso, essendo carente una decisione impugnata, rispettivamente non essendovi sentenze del Tribunale amministrativo federale contro cui dirigere una domanda di revisione, è inammissibile (art. 23 PA).

8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

9. Nella misura in cui lo scritto dell'interessato del 28 agosto 2025 è inammissibile, il Tribunale amministrativo federale non è competente per ordinare misure provvisionali. Pertanto, la richiesta in tal senso avanzata dall'interessato è inammissibile (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.18).

10. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

11. Il Tribunale amministrativo federale si riserva di archiviare senza darvi seguito future istanze analoghe dell'interessato concernenti la medesima fattispecie. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Lo scritto del 28 agosto 2025 è irricevibile.

2. La richiesta di provvedimenti cautelari del 26 febbraio 2026 è irricevibile.

3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata all'interessato, alle autorità inferiori e all'UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel (rimedi giuridici alla pagina seguente) Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: