Entrata
Sachverhalt
A. In data 22 maggio 2008, B._______, cittadina dello Sri Lanka nata il ..., ha depositato una domanda di visto alla Rappresentanza di Svizzera a Colombo al fine di frequentare per due mesi dei corsi intensivi di italiano e per rendere visita a A._______ e alla sua famiglia, amici dell'interessata, residenti in Ticino. All'istanza essa ha allegato una lettera dell'ospitante, nella quale questi confermava di farsi carico di tutti i costi che sarebbero sopravvenuti durante il soggiorno dell'invitata e ne garantiva l'uscita dal territorio elvetico entro i termini stabiliti. B. In data 16 giugno 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona ha trasmesso per competenza e decisione la suddetta richiesta all'Ufficio federale della migrazione (UFM). C. Con decisione del 24 settembre 2008 l'UFM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, considerando in sostanza che la situazione socioeconomica prevalente in Sri Lanka ed in particolare le disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera non garantivano l'uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto. L'autorità intimata ha inoltre rilevato che i motivi addotti a sostegno dell'istanza, come pure l'insieme delle circostanze della fattispecie facevano sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni della richiedente, precisando infine che essa non può avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il suo Paese d'origine atti a garantirne il ritorno, tenuto conto del fatto che essa può lasciare lo Sri Lanka per un periodo di due mesi. D. Con missiva del 17 ottobre 2008 all'attenzione dell'UFM, l'ospitante ha dichiarato di aver svolto diverse funzioni pubbliche e di essere un cittadino svizzero rispettoso dell'ordinamento giuridico vigente nel nostro Paese. Egli ha poi sottolineato che la richiedente soddisfaceva i requisiti richiesti di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). E. In data 22 ottobre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso la detta decisione, chiedendone l'annullamento. In sostanza il ricorrente ha contestato il criterio relativo alle disparità economiche tra i due Paesi su cui si fonda l'UFM per respingere la richiesta di visto e l'affermazione secondo la quale la richiedente non avrebbe stretti legami familiari nel suo Paese d'origine, sottolineando inoltre che l'interessata è impiegata in qualità di sarta di una casa di moda italiana la quale le avrebbe autorizzato la vacanza in Ticino. Egli ha fatto inoltre valere che erano state fornite diverse garanzie attestanti la presa a carico di tutti i costi inerenti al soggiorno nonché all'uscita dalla Svizzera ed ha poi asserito che detta decisione viola manifestamente l'art. 5 cpv. 2 LStr e che l'autorità di prime cure ha abusato del suo potere d'apprezzamento. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del 3 dicembre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In sostanza l'autorità di prime cure ha riconfermato quanto stabilito nella decisione impugnata precisando che la richiedente è una persona in giovane età senza impegni familiari né professionali. L'autorità inferiore ha pertanto considerato il ritorno come non sufficientemente assicurato. Infine l'UFM ha asserito che vista la politica restrittiva in tale ambito un rapporto d'amicizia come quello instauratosi tra la richiedente e l'ospitante non sono atti a permettere un esito favorevole all'istanza. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che le garanzie fornite dall'ospitante sono degne d'interesse ma vanno relativizzate in quanto la richiedente rimane libera delle proprie decisioni. G. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 10 dicembre 2008, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni esposte in sede di ricorso.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50-52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV.
E. 5 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5).
E. 6 L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ è cittadina dello Sri Lanka, è sottomessa all'obbligo del visto.
E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente.
E. 7.2 Nel 2008 il prodotto interno lordo (PIL) nello Sri Lanka ammontava a 40.7 miliardi USD che corrispondono ad un PIL pro capite di 2014 USD. Nello stesso anno la crescita economica di questo Paese raggiungeva il 6 %. Tuttavia i valori del primo trimestre del 2009 lasciano presagire dei tassi percentuali per l'anno corrente inferiori a quelli dell'anno precedente. Sebbene nel 2008 si è potuto constatare una diminuzione della disoccupazione che si aggirava attorno al 5.2 %, nei primi tre mesi del 2009, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), già 192 000 lavoratori hanno perso il loro posto di lavoro in seguito alla crisi economica globale, soprattutto nel settore dell'industria, in particolare nell'industria dell'abbigliamento che rappresenta il pilastro principale delle esportazioni del Paese. Nel 2008 l'inflazione nello Sri Lanka raggiungeva cifre molto elevate pari al 22.6 % (cfr. <http://www.auswaertiges-amt.de> Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Sri Lanka, visitato il 7 settembre 2009). Per quanto riguarda il conflitto armato che si protrae da più di venti anni nello Sri Lanka, le LTTE (Liberation Tigers of Tamils Eelam) hanno depositato le armi il 17 maggio 2009. Ciò nonostante il clima politico rimane a tutt'oggi teso e il rischio di attentati permane in tutto il Paese (cfr. <http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html> Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Sri Lanka, visitato il 7 settembre 2009). Si rileva infine che la pressione migratoria, come lo ha dimostrato l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona interessata ha parenti o amici all'estero. La difficile situazione dello Sri Lanka si riflette altresì nella statistica svizzera sull'asilo: questo Paese si trova infatti al secondo posto per l'elevato numero di richieste d'asilo in Svizzera nel secondo trimestre del 2009 (cfr. Statistiche sull'asilo dell'UFM del secondo trimestre 2009 del 9 luglio 2009, pag. 7).
E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nello Sri Lanka e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
E. 8 Dagli atti di causa risulta che B._______ ha 27 anni, non è coniugata e non ha figli. Essa è impiegata presso una casa di moda italiana in qualità di sarta. Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere famigliare o legami professionali al proprio Paese che potrebbero ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione, considerato il fatto che l'interessata può lasciare il proprio impiego per un periodo relativamente lungo. Sebbene i legami professionali possano in una certa misura spingere la persona interessata a ritornare in Patria, non possono essere considerati tali da impedirle l'organizzazione di un soggiorno più lungo di quanto stabilito, una volta entrata in Svizzera. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che la richiedente non ha stretti legami familiari né professionali, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata.
E. 9 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'ospitante secondo le quali l'interessata avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate dal richiedente in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non lo legano, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti.
E. 10 Ne discende che l'UFM con decisione del 24 settembre 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 30 ottobre 2008.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6631/2008 {T 0/2} Sentenza del 17 settembre 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Marco Broggini, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Fatti: A. In data 22 maggio 2008, B._______, cittadina dello Sri Lanka nata il ..., ha depositato una domanda di visto alla Rappresentanza di Svizzera a Colombo al fine di frequentare per due mesi dei corsi intensivi di italiano e per rendere visita a A._______ e alla sua famiglia, amici dell'interessata, residenti in Ticino. All'istanza essa ha allegato una lettera dell'ospitante, nella quale questi confermava di farsi carico di tutti i costi che sarebbero sopravvenuti durante il soggiorno dell'invitata e ne garantiva l'uscita dal territorio elvetico entro i termini stabiliti. B. In data 16 giugno 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona ha trasmesso per competenza e decisione la suddetta richiesta all'Ufficio federale della migrazione (UFM). C. Con decisione del 24 settembre 2008 l'UFM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, considerando in sostanza che la situazione socioeconomica prevalente in Sri Lanka ed in particolare le disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera non garantivano l'uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto. L'autorità intimata ha inoltre rilevato che i motivi addotti a sostegno dell'istanza, come pure l'insieme delle circostanze della fattispecie facevano sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni della richiedente, precisando infine che essa non può avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il suo Paese d'origine atti a garantirne il ritorno, tenuto conto del fatto che essa può lasciare lo Sri Lanka per un periodo di due mesi. D. Con missiva del 17 ottobre 2008 all'attenzione dell'UFM, l'ospitante ha dichiarato di aver svolto diverse funzioni pubbliche e di essere un cittadino svizzero rispettoso dell'ordinamento giuridico vigente nel nostro Paese. Egli ha poi sottolineato che la richiedente soddisfaceva i requisiti richiesti di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). E. In data 22 ottobre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso la detta decisione, chiedendone l'annullamento. In sostanza il ricorrente ha contestato il criterio relativo alle disparità economiche tra i due Paesi su cui si fonda l'UFM per respingere la richiesta di visto e l'affermazione secondo la quale la richiedente non avrebbe stretti legami familiari nel suo Paese d'origine, sottolineando inoltre che l'interessata è impiegata in qualità di sarta di una casa di moda italiana la quale le avrebbe autorizzato la vacanza in Ticino. Egli ha fatto inoltre valere che erano state fornite diverse garanzie attestanti la presa a carico di tutti i costi inerenti al soggiorno nonché all'uscita dalla Svizzera ed ha poi asserito che detta decisione viola manifestamente l'art. 5 cpv. 2 LStr e che l'autorità di prime cure ha abusato del suo potere d'apprezzamento. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del 3 dicembre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In sostanza l'autorità di prime cure ha riconfermato quanto stabilito nella decisione impugnata precisando che la richiedente è una persona in giovane età senza impegni familiari né professionali. L'autorità inferiore ha pertanto considerato il ritorno come non sufficientemente assicurato. Infine l'UFM ha asserito che vista la politica restrittiva in tale ambito un rapporto d'amicizia come quello instauratosi tra la richiedente e l'ospitante non sono atti a permettere un esito favorevole all'istanza. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che le garanzie fornite dall'ospitante sono degne d'interesse ma vanno relativizzate in quanto la richiedente rimane libera delle proprie decisioni. G. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 10 dicembre 2008, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni esposte in sede di ricorso. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50-52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3). 4. In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV. 5. Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5). 6. L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ è cittadina dello Sri Lanka, è sottomessa all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 7.2 Nel 2008 il prodotto interno lordo (PIL) nello Sri Lanka ammontava a 40.7 miliardi USD che corrispondono ad un PIL pro capite di 2014 USD. Nello stesso anno la crescita economica di questo Paese raggiungeva il 6 %. Tuttavia i valori del primo trimestre del 2009 lasciano presagire dei tassi percentuali per l'anno corrente inferiori a quelli dell'anno precedente. Sebbene nel 2008 si è potuto constatare una diminuzione della disoccupazione che si aggirava attorno al 5.2 %, nei primi tre mesi del 2009, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), già 192 000 lavoratori hanno perso il loro posto di lavoro in seguito alla crisi economica globale, soprattutto nel settore dell'industria, in particolare nell'industria dell'abbigliamento che rappresenta il pilastro principale delle esportazioni del Paese. Nel 2008 l'inflazione nello Sri Lanka raggiungeva cifre molto elevate pari al 22.6 % (cfr. Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Sri Lanka, visitato il 7 settembre 2009). Per quanto riguarda il conflitto armato che si protrae da più di venti anni nello Sri Lanka, le LTTE (Liberation Tigers of Tamils Eelam) hanno depositato le armi il 17 maggio 2009. Ciò nonostante il clima politico rimane a tutt'oggi teso e il rischio di attentati permane in tutto il Paese (cfr. Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Sri Lanka, visitato il 7 settembre 2009). Si rileva infine che la pressione migratoria, come lo ha dimostrato l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona interessata ha parenti o amici all'estero. La difficile situazione dello Sri Lanka si riflette altresì nella statistica svizzera sull'asilo: questo Paese si trova infatti al secondo posto per l'elevato numero di richieste d'asilo in Svizzera nel secondo trimestre del 2009 (cfr. Statistiche sull'asilo dell'UFM del secondo trimestre 2009 del 9 luglio 2009, pag. 7). 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nello Sri Lanka e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. 8. Dagli atti di causa risulta che B._______ ha 27 anni, non è coniugata e non ha figli. Essa è impiegata presso una casa di moda italiana in qualità di sarta. Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere famigliare o legami professionali al proprio Paese che potrebbero ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione, considerato il fatto che l'interessata può lasciare il proprio impiego per un periodo relativamente lungo. Sebbene i legami professionali possano in una certa misura spingere la persona interessata a ritornare in Patria, non possono essere considerati tali da impedirle l'organizzazione di un soggiorno più lungo di quanto stabilito, una volta entrata in Svizzera. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che la richiedente non ha stretti legami familiari né professionali, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata. 9. Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'ospitante secondo le quali l'interessata avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate dal richiedente in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non lo legano, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 24 settembre 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 30 ottobre 2008. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: