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C-6601/2020

C-6601/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-24 · Italiano CH

Assicurazione contro le malattie (altro)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 B._______,

E. 2 C._______,

E. 3 D._______,

E. 4 E._______,

E. 5 F._______,

E. 5.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i LTAF i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

E. 5.2.1 Secondo l'art. 53 cpv. 1 LAMal contro le decisioni del governo cantonale ai sensi degli articoli 39, 45, 46 cpv. 4, 47, 48 cpv. 1-3, 51, 54, 55 e 55a LAMal può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (cfr. anche art. 90a cpv. 2 LAMal).

E. 5.2.2 Giova tuttavia rilevare che secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la lista delle decisioni impugnabili al TAF di cui all'art. 53 LAMal non è esaustiva, bensì incompleta (DTAF 2013/7 pag. 70 seg.; 2012/9 pag. 70 seg. consid. 1.2.3.2; di opinione differente BSK KVG-Philipp Egli/Michael Waldner art. 49a LAMal N 37 e BSK KVG-M. Zobl, art. 53 LAMal N 12/13).

E. 5.2.3 Alla luce di quanto sopra esposto la competenza del TAF non può quindi essere esclusa a priori sulla sola base del testo letterale dell'art. 53 LAMal. Sul tema verrà tuttavia statuito in una procedura separata tramite una sentenza di principio (inc. C-4657/2018).

6. Sia quel che sia a seguito del ritiro del ricorso, intervenuto senza riserve il 19 marzo 2021 (doc. TAF 4), il gravame va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8.

E. 6 G._______,

E. 7 H._______,

E. 8 I._______,

E. 8.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 prima frase PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall'art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato).

E. 8.2 Nel caso concreto, la parte ricorrente ha ritenuto utile ritirare il ricorso - rendendo la procedura priva di oggetto - allo stadio iniziale dell'istruttoria processuale, ancor prima della risposta di causa dell'autorità inferiore. Al di fuori della decisione incidentale mediante la quale è stato chiesto il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2), questo Tribunale non è stato chiamato a svolgere alcun altro atto istruttorio. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, non si prelevano quindi spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. Visto quanto precede - avendo il ricorrente resa priva d'oggetto la causa - non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). L'art. 5 TS-TAF si applica infatti per analogia.

10. Conformemente all'art. 83 let. r della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110 con la rettifica della disposizione citata), le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 let. i LTAF e degli art. 53 cpv. 1 e 90a LAMal non possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale. La presente decisione è dunque definitiva ed entra in forza a decorrere dalla sua notificazione (sentenza del TAF C-3997/2014 del 16 dicembre 2016 consid. 11 e i riferimenti citati). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La procedura C-6601/2020 è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- controparti (raccomandata; allegato: dichiarazione del 19 marzo 2021 di ritiro del ricorso [doc. TAF 4])

- autorità inferiore (n. di rif. Nr. 3284; raccomandata; allegato: dichiarazione del 19 marzo 2021 di ritiro del ricorso [doc. TAF 4]) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Data di spedizione:

E. 9 J._______,

E. 10 K._______,

E. 11 L._______,

E. 12 M._______, controparti, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, agente tramite il Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza governativa, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione malattia, modalità di fatturazione delle prestazioni elencate nei "compensi complementari" dei gruppi di prestazione Z39 e Z54 riportate nell'Allegato 2 del catalogo degli importi forfettari per caso della struttura tariffale SWISS-DRG (risoluzione del Consiglio di Stato del Canton Ticino dell'11 luglio 2018), Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. In data 11 settembre 2018 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino contro la risoluzione del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino dell'11 luglio 2018 concernente la modalità di fatturazione delle prestazioni elencate nei "compensi supplementari" dei gruppi di prestazione Z39 e Z54 (dialisi), chiedendone l'annullamento (doc. TAF 1 allegato I).

2. Con sentenza n. 52.2018.410 del 7 dicembre 2020, passata in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo si è dichiarato incompetente a statuire sul ricorso, decretandone l'inammissibilità (doc. TAF 1) ed ha trasmesso, per competenza, gli atti di causa al Tribunale amministrativo federale presso il quale era già pendente un ricorso contro la medesima risoluzione, promosso da quarantatré assicuratori malattia (inc. C-4657/2018).

3. Con decisione incidentale del 2 marzo 2021 la giudice istruttrice ha invitato la ricorrente a versare alla cassa del Tribunale entro il 26 marzo 2021, un anticipo di fr. 6'000.- equivalente alle presunte spese processuali (doc. TAF 2).

4. Con scritto del 19 marzo 2021 A._______, valutata la citata decisione incidentale, ha dichiarato di ritirare il ricorso dell'11 settembre 2018 (doc. TAF 4). 5.

Dispositiv
  1. B._______,
  2. C._______,
  3. D._______,
  4. E._______,
  5. F._______,
  6. G._______,
  7. H._______,
  8. I._______,
  9. J._______,
  10. K._______,
  11. L._______,
  12. M._______, controparti, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, agente tramite il Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza governativa, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione malattia, modalità di fatturazione delle prestazioni elencate nei "compensi complementari" dei gruppi di prestazione Z39 e Z54 riportate nell'Allegato 2 del catalogo degli importi forfettari per caso della struttura tariffale SWISS-DRG (risoluzione del Consiglio di Stato del Canton Ticino dell'11 luglio 2018), Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
  13. In data 11 settembre 2018 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino contro la risoluzione del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino dell'11 luglio 2018 concernente la modalità di fatturazione delle prestazioni elencate nei "compensi supplementari" dei gruppi di prestazione Z39 e Z54 (dialisi), chiedendone l'annullamento (doc. TAF 1 allegato I).
  14. Con sentenza n. 52.2018.410 del 7 dicembre 2020, passata in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo si è dichiarato incompetente a statuire sul ricorso, decretandone l'inammissibilità (doc. TAF 1) ed ha trasmesso, per competenza, gli atti di causa al Tribunale amministrativo federale presso il quale era già pendente un ricorso contro la medesima risoluzione, promosso da quarantatré assicuratori malattia (inc. C-4657/2018).
  15. Con decisione incidentale del 2 marzo 2021 la giudice istruttrice ha invitato la ricorrente a versare alla cassa del Tribunale entro il 26 marzo 2021, un anticipo di fr. 6'000.- equivalente alle presunte spese processuali (doc. TAF 2).
  16. Con scritto del 19 marzo 2021 A._______, valutata la citata decisione incidentale, ha dichiarato di ritirare il ricorso dell'11 settembre 2018 (doc. TAF 4).
  17. 5.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i LTAF i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 5.2. 5.2.1. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LAMal contro le decisioni del governo cantonale ai sensi degli articoli 39, 45, 46 cpv. 4, 47, 48 cpv. 1-3, 51, 54, 55 e 55a LAMal può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (cfr. anche art. 90a cpv. 2 LAMal). 5.2.2. Giova tuttavia rilevare che secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la lista delle decisioni impugnabili al TAF di cui all'art. 53 LAMal non è esaustiva, bensì incompleta (DTAF 2013/7 pag. 70 seg.; 2012/9 pag. 70 seg. consid. 1.2.3.2; di opinione differente BSK KVG-Philipp Egli/Michael Waldner art. 49a LAMal N 37 e BSK KVG-M. Zobl, art. 53 LAMal N 12/13). 5.2.3. Alla luce di quanto sopra esposto la competenza del TAF non può quindi essere esclusa a priori sulla sola base del testo letterale dell'art. 53 LAMal. Sul tema verrà tuttavia statuito in una procedura separata tramite una sentenza di principio (inc. C-4657/2018).
  18. Sia quel che sia a seguito del ritiro del ricorso, intervenuto senza riserve il 19 marzo 2021 (doc. TAF 4), il gravame va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
  19. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
  20. 8.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 prima frase PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall'art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato). 8.2. Nel caso concreto, la parte ricorrente ha ritenuto utile ritirare il ricorso - rendendo la procedura priva di oggetto - allo stadio iniziale dell'istruttoria processuale, ancor prima della risposta di causa dell'autorità inferiore. Al di fuori della decisione incidentale mediante la quale è stato chiesto il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2), questo Tribunale non è stato chiamato a svolgere alcun altro atto istruttorio. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, non si prelevano quindi spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
  21. Visto quanto precede - avendo il ricorrente resa priva d'oggetto la causa - non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). L'art. 5 TS-TAF si applica infatti per analogia.
  22. Conformemente all'art. 83 let. r della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110 con la rettifica della disposizione citata), le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 let. i LTAF e degli art. 53 cpv. 1 e 90a LAMal non possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale. La presente decisione è dunque definitiva ed entra in forza a decorrere dalla sua notificazione (sentenza del TAF C-3997/2014 del 16 dicembre 2016 consid. 11 e i riferimenti citati). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:
  23. La procedura C-6601/2020 è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.
  24. Non si prelevano spese processuali.
  25. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
  26. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - controparti (raccomandata; allegato: dichiarazione del 19 marzo 2021 di ritiro del ricorso [doc. TAF 4]) - autorità inferiore (n. di rif. Nr. 3284; raccomandata; allegato: dichiarazione del 19 marzo 2021 di ritiro del ricorso [doc. TAF 4]) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6601/2020 Sentenza del 24 marzo 2021 Composizione Giudice Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, ricorrente, contro

1. B._______,

2. C._______,

3. D._______,

4. E._______,

5. F._______,

6. G._______,

7. H._______,

8. I._______,

9. J._______,

10. K._______,

11. L._______,

12. M._______, controparti, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, agente tramite il Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza governativa, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione malattia, modalità di fatturazione delle prestazioni elencate nei "compensi complementari" dei gruppi di prestazione Z39 e Z54 riportate nell'Allegato 2 del catalogo degli importi forfettari per caso della struttura tariffale SWISS-DRG (risoluzione del Consiglio di Stato del Canton Ticino dell'11 luglio 2018), Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. In data 11 settembre 2018 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino contro la risoluzione del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino dell'11 luglio 2018 concernente la modalità di fatturazione delle prestazioni elencate nei "compensi supplementari" dei gruppi di prestazione Z39 e Z54 (dialisi), chiedendone l'annullamento (doc. TAF 1 allegato I).

2. Con sentenza n. 52.2018.410 del 7 dicembre 2020, passata in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo si è dichiarato incompetente a statuire sul ricorso, decretandone l'inammissibilità (doc. TAF 1) ed ha trasmesso, per competenza, gli atti di causa al Tribunale amministrativo federale presso il quale era già pendente un ricorso contro la medesima risoluzione, promosso da quarantatré assicuratori malattia (inc. C-4657/2018).

3. Con decisione incidentale del 2 marzo 2021 la giudice istruttrice ha invitato la ricorrente a versare alla cassa del Tribunale entro il 26 marzo 2021, un anticipo di fr. 6'000.- equivalente alle presunte spese processuali (doc. TAF 2).

4. Con scritto del 19 marzo 2021 A._______, valutata la citata decisione incidentale, ha dichiarato di ritirare il ricorso dell'11 settembre 2018 (doc. TAF 4). 5. 5.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i LTAF i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 5.2. 5.2.1. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LAMal contro le decisioni del governo cantonale ai sensi degli articoli 39, 45, 46 cpv. 4, 47, 48 cpv. 1-3, 51, 54, 55 e 55a LAMal può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (cfr. anche art. 90a cpv. 2 LAMal). 5.2.2. Giova tuttavia rilevare che secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la lista delle decisioni impugnabili al TAF di cui all'art. 53 LAMal non è esaustiva, bensì incompleta (DTAF 2013/7 pag. 70 seg.; 2012/9 pag. 70 seg. consid. 1.2.3.2; di opinione differente BSK KVG-Philipp Egli/Michael Waldner art. 49a LAMal N 37 e BSK KVG-M. Zobl, art. 53 LAMal N 12/13). 5.2.3. Alla luce di quanto sopra esposto la competenza del TAF non può quindi essere esclusa a priori sulla sola base del testo letterale dell'art. 53 LAMal. Sul tema verrà tuttavia statuito in una procedura separata tramite una sentenza di principio (inc. C-4657/2018).

6. Sia quel che sia a seguito del ritiro del ricorso, intervenuto senza riserve il 19 marzo 2021 (doc. TAF 4), il gravame va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. 8.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 prima frase PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall'art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato). 8.2. Nel caso concreto, la parte ricorrente ha ritenuto utile ritirare il ricorso - rendendo la procedura priva di oggetto - allo stadio iniziale dell'istruttoria processuale, ancor prima della risposta di causa dell'autorità inferiore. Al di fuori della decisione incidentale mediante la quale è stato chiesto il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2), questo Tribunale non è stato chiamato a svolgere alcun altro atto istruttorio. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, non si prelevano quindi spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. Visto quanto precede - avendo il ricorrente resa priva d'oggetto la causa - non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). L'art. 5 TS-TAF si applica infatti per analogia.

10. Conformemente all'art. 83 let. r della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110 con la rettifica della disposizione citata), le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 let. i LTAF e degli art. 53 cpv. 1 e 90a LAMal non possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale. La presente decisione è dunque definitiva ed entra in forza a decorrere dalla sua notificazione (sentenza del TAF C-3997/2014 del 16 dicembre 2016 consid. 11 e i riferimenti citati). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La procedura C-6601/2020 è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- controparti (raccomandata; allegato: dichiarazione del 19 marzo 2021 di ritiro del ricorso [doc. TAF 4])

- autorità inferiore (n. di rif. Nr. 3284; raccomandata; allegato: dichiarazione del 19 marzo 2021 di ritiro del ricorso [doc. TAF 4]) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Data di spedizione: