Rendite | assicurazione vecchiaia e superstiti, rendite per orfani (decisione su opposizione del 21 agosto 2024)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte III C-6398/2024
S e n t e n z a d e l 4 s e t t e m b r e 2 0 2 5 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Kosovo), interessata,
contro Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita per orfani (decisione su opposizione del 21 agosto 2024).
C-6398/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 2 ottobre 2023 la Cassa Svizzera di Compensazione (CSC) ha accertato il venire a meno, il 30 giugno 2023, delle condizioni necessarie per l’erogazione di una rendita completiva per orfani al figlio (B._______, cittadino del Kosovo) dell’interessata (doc. CSC 367). 2. Con decisione su opposizione del 21 agosto 2024 la CSC ha respinto l’op- posizione presentata dalla madre e confermato la decisione del 2 ottobre 2023 (doc. TAF 1). 3. Con scritto del 24 settembre 2024 l’interessata ha trasmesso all’autorità inferiore diversi attestati di frequenza scolastica e diplomi dei propri figli B._______ e C._______ (doc. TAF 1). 4. Il 9 ottobre 2024, l’autorità inferiore ha trasmesso la corrispondenza di A._______ a questo Tribunale per competenza (doc. TAF 2). 5. Con comunicazione del 6 novembre 2024 questo Tribunale ha invitato l’in- teressata a designare, nel più breve termine possibile, un recapito in Sviz- zera valido per tutta la durata della procedura di ricorso, ritenuto che la Svizzera non aveva concluso un concordato con il Kosovo che avrebbe permesso una notifica degli atti per posta (doc. TAF 5). 6. Con scritto del 22 novembre 2024, presentato in lingua albanese, fatto tra- durre dal Tribunale, l’interessata ha pregato il Tribunale di ritornare gli atti all’autorità inferiore in quanto essa non aveva intenzione di ricorrere presso il TAF, ma di far riesaminare la questione dall’autorità inferiore alla luce della documentazione prodotta (doc. TAF 6 a 8). 7. Con scritto del 18 febbraio 2025, questo Tribunale ha informato l’interes- sata che un eventuale ricorso contro la decisione su opposizione del 21 agosto 2024 doveva essere presentato presso il TAF. Quest’ultimo ha al- tresì sollecitato l’interessata a designare un recapito in Svizzera (doc. TAF 9).
C-6398/2024 Pagina 3 8. Con scritto dell’11 marzo 2025, sempre redatto in albanese, l’interessata ha ribadito che il suo fascicolo era stato erroneamente trasferito al TAF dal momento che la sua volontà era quella di far riconsiderare all’autorità infe- riore la propria decisione e non di interporre ricorso contro quest’ultima. Ha pertanto nuovamente chiesto che l’incarto in questione fosse restituito alla CSC (doc. TAF 10). 9. 9.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di com- pensazione. 9.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disci- plinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 10. 10.1. Nel caso in esame con scritti del 22 novembre 2024 e dell’11 marzo 2025, l’interessata ha ribadito che con l’invio del 24 settembre 2024, indi- rizzato all’autorità inferiore, non intendeva presentare ricorso presso il TAF contro la decisione su opposizione del 21 agosto 2024, bensì trasmettere una richiesta di riesame all’autorità inferiore. Facendo difetto la volontà di ricorrere, questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminare la ver- tenza ed il gravame va pertanto dichiarato irricevibile (DTF 116 V 356 con- sid. 2b). 10.2. Gli atti vengono pertanto trasmessi per competenza all’autorità infe- riore (art. 8 cpv. 1 PA) alfine di dare seguito alla corrispondenza del 24 settembre 2024 (doc. TAF 1). 11. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
C-6398/2024 Pagina 4 12. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto del 24 settembre 2024. 2. Gli atti di causa vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata all’interessata, all'autorità inferiore e all’UFAS.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6398/2024 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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