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C-6329/2013

C-6329/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-02 · Italiano CH

Revisione della rendita

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 L'11 ottobre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), celibe (doc. A 1-1) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2007 (doc. A 54-1).

E. 2 Il 16 aprile 2012, l'interessato ha formulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 71-3; v. anche doc. A 81-1).

E. 3 Il 1° ottobre 2013, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha rilevato, in particolare in virtù dei rapporti del 28 novembre 2012 e del 3 aprile 2013 dei dott. B._______, specialista in medicina interna, e C._______, specialista in psichiatrica e psicoterapia, medici SMR (doc. A 103-1 e 119-1), che lo stato di salute dell'assicurato (affetto segnatamente da sindrome lombo vertebrale su alterazioni degenerative, stato dopo discectomia L5-S1 e distimia) è rimasto invariato rispetto al quadro clinico esistente nel 2007 (lo stesso presenta segnatamente una completa inabilità al lavoro nella precedente attività di piastrellista a decorrere da dicembre del 2004, ma una capacità al lavoro del 90% in un'attività confacente allo stato di salute a far tempo da dicembre del 2006; v. doc. A 27-1 e 54-3), ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 23%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 136-1).

E. 4 L'11 novembre 2013 (e il 10 febbraio 2014, con atto di complemento), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 1° ottobre 2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità dal momento che, secondo i rapporti psichiatrico del 27 marzo 2013 del dott. D._______ e reumatologico del 31 gennaio 2014 del dott. E._______, allegati in copia, vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto giustificano una completa inabilità al lavoro. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e 10). Il 26 febbraio 2014, ha prodotto un rapporto psichiatrico del 20 febbraio 2014 del dott. D._______ (doc. TAF 12).

E. 5 Nella risposta al ricorso del 15 aprile 2014 (doc. TAF 18), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone F._______ del 25 marzo 2014 (doc. TAF 18), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) dell'11 marzo 2014, in cui è indicato che per completare l'istruttoria è opportuno sottoporre l'insorgente ad una valutazione reumatologica e psichiatrica atta a definire con precisione l'evoluzione clinica e funzionale dell'assicurato quale piastrellista rispettivamente in un'attività adeguata agli eventuali limiti funzionali somatici e psichici (conclusione principale; doc. TAF 18).

E. 6 Con scritto del 16 maggio 2014, l'insorgente ha segnalato che "(...) non mi oppongo alla domanda di rinvio degli atti e quindi vi esprimo la mia adesione alla suddetta proposta formulata dalla controparte". Ha altresì chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 11'049.80 a titolo di spese ripetibili ed allegato la relativa nota d'onorario (doc. TAF 21).

E. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone F._______ del 25 marzo 2014 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute reumatologico ed un esame sullo stato di salute psichiatrico, il medico SMR avendo segnalato, nell'annotazione dell'11 marzo 2014 (doc. TAF 18), che sono stati prodotti dei nuovi documenti internistico-reumatologici e psichiatrici. Detto medico ha altresì segnalato che nei documenti agli atti di causa figurano delle "incongruenze" in merito all'inabilità lavorativa dell'interessata.

E. 9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.

E. 9.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 2 maggio 2014 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 1° ottobre 2013 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

E. 9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.

E. 10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 10.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10.2.2 In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi.

E. 10.2.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario. Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono - di principio e salvo eccezioni - essere ritenute (cfr., per il principio, la sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti; cfr., per le eccezioni, DTF 112 Ib 353 consid. 3a in fine [possono quindi essere ritenuti gli atti anteriori alla fase processuale quando questi sono necessari alla preparazione della procedura di ricorso]).

E. 10.2.4.1 Nel caso concreto, con scritto del 16 maggio 2014, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 11'049.80 a titolo di spese ripetibili (fr. 8'300.- a titolo di onorario e fr. 1'931.30 quali spese, oltre all'imposta sul valore aggiunto), secondo l'allegata nota d'onorario (doc. TAF 21).

E. 10.2.4.2 Conto tenuto delle particolarità del caso concreto e dell'insieme delle circostanze, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr. 200.- (cfr. nota d'onorario), può essere ammessa.

E. 10.2.4.3 10.2.4.3.1 Ciò premesso, per la fase pre-processuale, può essere ritenuto solo il tempo impiegato per quegli atti necessari alla preparazione della procedura di ricorso (cfr. DTF 112 Ib 353 consid. 3a in fine). Appare quindi potersi ammettere il tempo indicato nella nota d'onorario per la richiesta il 14 e 28 ottobre 2013 all'UAIE di trasmissione degli atti dell'incarto, per la consulenza telefonica con il cliente e per i colloqui telefonici con i medici dell'interessato (40 minuti), comunque utili per l'inoltro del ricorso (detti atti avrebbero comunque dovuto essere effettuati da mandatario diligente al più tardi dopo la notificazione della decisione impugnata) nonché i relativi disborsi per fr. 27.10. 10.2.4.3.2 Per quanto concerne la fase ricorsuale, della nota d'onorario presentata possono senz'altro essere ammesse le posizioni che si riferiscono alle consulenze telefoniche con il cliente per complessivamente 1 ora. Appare potersi risarcire anche il tempo occorso di complessivamente 3 ore e 15 minuti per l'allestimento di lettere al cliente o nel suo interesse e per i colloqui telefonici nell'interesse di quest'ultimo. Per lo studio della causa, il colloquio in studio con il cliente e l'allestimento del ricorso si giustifica il dispendio di tempo (10 ore e 30 minuti), indicato nella nota d'onorario, tanto più che l'incarto dell'UAIE e l'incarto dell'Ufficio AI del Cantone F._______ (ricevuti da questo Tribunale il 4 rispettivamente il 18 dicembre 2013 e trasmessi al rappresentante dell'insorgente l'8 gennaio 2014 per consultazione) sono voluminosi. Sono altresì rimborsabili integralmente i disborsi indicati nella nota d'onorario in fr. 995.60. 10.2.4.3.3 In totale, il dispendio orario ammonta a 15 ore e 25 minuti ed i disborsi sono pari a fr. 1'022.70.

E. 10.2.4.4 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA (RS 641.20), la stessa non può essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).

E. 10.2.4.5 In conclusione, sulla base della nota d'onorario "moderata" in questa sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr. 4'106.05 (15 ore e 25 minuti a fr. 200.- [come richiesto nella nota d'onorario] oltre ai disborsi di fr. 1'022.70).

E. 10.3 La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-7077/2010 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.4 e relativi riferimenti). In siffatte circostanze, la domanda di proroga del termine - richiesta a titolo prudenziale dal ricorrente il 16 maggio 2014 per l'inoltro del formulario relativo alla domanda di gratuito patrocinio - è divenuta caduca, come l'insorgente stesso ammette nel già citato scritto del 16 maggio 2014 (pag. 2). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 1° ottobre 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 4'106.05 a titolo di spese ripetibili.
  4. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto.
  5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 16 maggio 2014) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6329/2013 Sentenza del 2 luglio 2014 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Daniel Stufetti, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Marco Probst, Studio legale, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° ottobre 2013). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. L'11 ottobre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), celibe (doc. A 1-1) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2007 (doc. A 54-1).

2. Il 16 aprile 2012, l'interessato ha formulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 71-3; v. anche doc. A 81-1).

3. Il 1° ottobre 2013, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha rilevato, in particolare in virtù dei rapporti del 28 novembre 2012 e del 3 aprile 2013 dei dott. B._______, specialista in medicina interna, e C._______, specialista in psichiatrica e psicoterapia, medici SMR (doc. A 103-1 e 119-1), che lo stato di salute dell'assicurato (affetto segnatamente da sindrome lombo vertebrale su alterazioni degenerative, stato dopo discectomia L5-S1 e distimia) è rimasto invariato rispetto al quadro clinico esistente nel 2007 (lo stesso presenta segnatamente una completa inabilità al lavoro nella precedente attività di piastrellista a decorrere da dicembre del 2004, ma una capacità al lavoro del 90% in un'attività confacente allo stato di salute a far tempo da dicembre del 2006; v. doc. A 27-1 e 54-3), ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 23%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 136-1).

4. L'11 novembre 2013 (e il 10 febbraio 2014, con atto di complemento), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 1° ottobre 2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità dal momento che, secondo i rapporti psichiatrico del 27 marzo 2013 del dott. D._______ e reumatologico del 31 gennaio 2014 del dott. E._______, allegati in copia, vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto giustificano una completa inabilità al lavoro. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e 10). Il 26 febbraio 2014, ha prodotto un rapporto psichiatrico del 20 febbraio 2014 del dott. D._______ (doc. TAF 12).

5. Nella risposta al ricorso del 15 aprile 2014 (doc. TAF 18), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone F._______ del 25 marzo 2014 (doc. TAF 18), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) dell'11 marzo 2014, in cui è indicato che per completare l'istruttoria è opportuno sottoporre l'insorgente ad una valutazione reumatologica e psichiatrica atta a definire con precisione l'evoluzione clinica e funzionale dell'assicurato quale piastrellista rispettivamente in un'attività adeguata agli eventuali limiti funzionali somatici e psichici (conclusione principale; doc. TAF 18).

6. Con scritto del 16 maggio 2014, l'insorgente ha segnalato che "(...) non mi oppongo alla domanda di rinvio degli atti e quindi vi esprimo la mia adesione alla suddetta proposta formulata dalla controparte". Ha altresì chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 11'049.80 a titolo di spese ripetibili ed allegato la relativa nota d'onorario (doc. TAF 21). 7. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 8. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone F._______ del 25 marzo 2014 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute reumatologico ed un esame sullo stato di salute psichiatrico, il medico SMR avendo segnalato, nell'annotazione dell'11 marzo 2014 (doc. TAF 18), che sono stati prodotti dei nuovi documenti internistico-reumatologici e psichiatrici. Detto medico ha altresì segnalato che nei documenti agli atti di causa figurano delle "incongruenze" in merito all'inabilità lavorativa dell'interessata. 9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 9.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 2 maggio 2014 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 1° ottobre 2013 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 10.2 10.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10.2.2 In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi. 10.2.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario. Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono - di principio e salvo eccezioni - essere ritenute (cfr., per il principio, la sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti; cfr., per le eccezioni, DTF 112 Ib 353 consid. 3a in fine [possono quindi essere ritenuti gli atti anteriori alla fase processuale quando questi sono necessari alla preparazione della procedura di ricorso]). 10.2.4 10.2.4.1 Nel caso concreto, con scritto del 16 maggio 2014, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 11'049.80 a titolo di spese ripetibili (fr. 8'300.- a titolo di onorario e fr. 1'931.30 quali spese, oltre all'imposta sul valore aggiunto), secondo l'allegata nota d'onorario (doc. TAF 21). 10.2.4.2 Conto tenuto delle particolarità del caso concreto e dell'insieme delle circostanze, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr. 200.- (cfr. nota d'onorario), può essere ammessa. 10.2.4.3 10.2.4.3.1 Ciò premesso, per la fase pre-processuale, può essere ritenuto solo il tempo impiegato per quegli atti necessari alla preparazione della procedura di ricorso (cfr. DTF 112 Ib 353 consid. 3a in fine). Appare quindi potersi ammettere il tempo indicato nella nota d'onorario per la richiesta il 14 e 28 ottobre 2013 all'UAIE di trasmissione degli atti dell'incarto, per la consulenza telefonica con il cliente e per i colloqui telefonici con i medici dell'interessato (40 minuti), comunque utili per l'inoltro del ricorso (detti atti avrebbero comunque dovuto essere effettuati da mandatario diligente al più tardi dopo la notificazione della decisione impugnata) nonché i relativi disborsi per fr. 27.10. 10.2.4.3.2 Per quanto concerne la fase ricorsuale, della nota d'onorario presentata possono senz'altro essere ammesse le posizioni che si riferiscono alle consulenze telefoniche con il cliente per complessivamente 1 ora. Appare potersi risarcire anche il tempo occorso di complessivamente 3 ore e 15 minuti per l'allestimento di lettere al cliente o nel suo interesse e per i colloqui telefonici nell'interesse di quest'ultimo. Per lo studio della causa, il colloquio in studio con il cliente e l'allestimento del ricorso si giustifica il dispendio di tempo (10 ore e 30 minuti), indicato nella nota d'onorario, tanto più che l'incarto dell'UAIE e l'incarto dell'Ufficio AI del Cantone F._______ (ricevuti da questo Tribunale il 4 rispettivamente il 18 dicembre 2013 e trasmessi al rappresentante dell'insorgente l'8 gennaio 2014 per consultazione) sono voluminosi. Sono altresì rimborsabili integralmente i disborsi indicati nella nota d'onorario in fr. 995.60. 10.2.4.3.3 In totale, il dispendio orario ammonta a 15 ore e 25 minuti ed i disborsi sono pari a fr. 1'022.70. 10.2.4.4 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA (RS 641.20), la stessa non può essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3). 10.2.4.5 In conclusione, sulla base della nota d'onorario "moderata" in questa sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr. 4'106.05 (15 ore e 25 minuti a fr. 200.- [come richiesto nella nota d'onorario] oltre ai disborsi di fr. 1'022.70). 10.3 La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-7077/2010 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.4 e relativi riferimenti). In siffatte circostanze, la domanda di proroga del termine - richiesta a titolo prudenziale dal ricorrente il 16 maggio 2014 per l'inoltro del formulario relativo alla domanda di gratuito patrocinio - è divenuta caduca, come l'insorgente stesso ammette nel già citato scritto del 16 maggio 2014 (pag. 2). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 1° ottobre 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 4'106.05 a titolo di spese ripetibili.

4. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto.

5. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 16 maggio 2014)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: