Entrata
Sachverhalt
A. In data 26 luglio 2007 gli agenti della Polizia cantonale ticinese nel quadro di un controllo all'interno del Bar e Affittacamere B._______ di C._______, hanno fermato e accertato l'identità di A._______, cittadina brasiliana nata il..., mentre si trovava in compagnia di D._______, cittadino italiano nato il.... D._______ è stato interrogato il giorno stesso dalla Polizia cantonale in qualità di testimone ed ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione sessuale a pagamento con l'interessata. Interrogata a sua volta in data 27 luglio 2007 A._______ ha dichiarato di essere entrata in Svizzera unicamente a fini turistici e che i costi inerenti al suo alloggio presso l'affittacamere summenzionato erano stati presi a carico dal suo amico di cui non ha voluto rivelare l'identità. La Polizia cantonale ha denunciato A._______ al Ministero Pubblico per ripetuta infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), nonché per esercizio illecito della prostituzione, informandola nel contempo che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità federali le quali avrebbero potuto proporre nei sui confronti l'adozione di un provvedimento amministrativo quale un divieto d'entrata. B. Con decisione del 27 luglio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera valido fine al 26 luglio 2010 e motivato come segue: "Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno; prostituzione)." L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricorso ai sensi dell'art. 55 cpv. 2 PA. C. In data 30 luglio 2007 il Sostituto Procuratore Pubblico della Repubblica e Canton Ticino ha pronunciato un decreto di accusa nei confronti dell'interessata per ripetuta infrazione alla legislazione concernente il soggiorno degli stranieri e per ripetuto esercizio illecito della prostituzione. La decisione dell'UFM del 27 luglio 2007 ed il decreto di accusa del 30 luglio successivo sono stati notificati all'interessata brevi manu il 30 luglio 2007. D. Il 14 settembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______, è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento, poiché pronunciata sulla scorta di un incarto non completo, nonché violando il diritto di essere sentita. A sostengo del proprio ricorso essa ha rilevato come l'UFM avesse pronunciato la decisione senza tener conto del verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007 del testimone D._______. La ricorrente ha di conseguenza richiesto il contraddittorio orale dinanzi al Tribunale amministrativo federale del precitato testimone. Essa ha poi contestato la valenza dei verbali sui quali si fonda la decisione di divieto d'entrata e nel contempo chiesto all'UFM di produrre la decisione della Camera dei Ricorsi penali (in seguito: CRP) che autorizza l'impiego degli atti. Essa ha in seguito richiesto di tener conto del tenore di vita in Brasile chiedendo un anticipo spese ridotto e infine di restituire l'effetto sospensivo al gravame. E. Con decisione incidentale del 1° novembre 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'interessata il 14 settembre 2007. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 9 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha rilevato dagli atti cantonali come la ricorrente avesse pernottato dal suo arrivo, il 7 giugno 2007, presso l' Affittacamere B._______ di C._______, il quale è conosciuto alle autorità ticinesi come postribolo. Essa ha inoltre precisato che la Polizia cantonale ha interrogato il testimone, in presenza dell'interessata al momento del controllo, il quale ha dichiarato di essere stato adescato dalla ricorrente al bancone del precitato locale e di aver in seguito consumato un rapporto sessuale a pagamento nella stanza dell'interessata. L'UFM ha poi precisato che da quanto emerso dai fatti come pure dalle dichiarazioni della ricorrente, gli indizi in merito alla sua attività nell'ambito della prostituzione erano da ritenere sufficienti. Infine l'autorità di prime cure ha constatato che l'interessata è stata debitamente edotta da un'interprete che le autorità competenti avrebbero esaminato l'eventualità di pronunciare nei sui confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata in Svizzera, e che di conseguenza il diritto di essere sentito non sarebbe stato violato. G. Con decisione incidentale del 31 gennaio 2008 il Tribunale ha invitato l'interessata a pagare l'intera somma di fr. 700.- senza tenter conto della richiesta di un anticipo ridotto per mancanza di documentazione atta a provare l'effettiva situazione finanziaria dell'interessata. Il versamento è stato effettuato l'11 febbraio 2008. H. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica dell'11 febbraio 2008, A._______ ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 14 settembre 2007, aggiungendo che l'Affittacamere e il Bar B._______ sarebbero stati esercizi indipendenti l'uno dall'altro e che la notifica della decisione di divieto d'entrata non sarebbe avvenuta correttamente. I. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 10 marzo 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di diritto.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 4 Nell'atto ricorsuale, l'interessata ha sollevato diverse eccezioni di natura formale, essenzialmente la violazione del diritto di essere sentita e la notifica difettosa della decisione impugnata, chiedendo nel contempo l'audizione del teste D._______, nonché l'assunzione di atti di natura penale senza l'autorizzazione della CRP. ll Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali.
E. 4.1 Nel contesto del diritto di essere sentita, la ricorrente ha rimproverato all'UFM di avere emanato la decisione impugnata sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare, ovvero sui verbali di interrogatorio ai quali non era presente il rappresentante legale.
E. 4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità senta le parti prima di prendere una decisione. Per la persona interessata si tratta in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel caso in cui un'eventuale violazione del diritto di essere sentito dovesse tuttavia aver luogo, può essere eccezionalmente sanata allorquando l'autorità che ha pronunciato la decisione, ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Ciò corrisponde alla presente procedura, in quanto il Tribunale può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni die fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA).
E. 4.1.2 Nella fattispecie, l'interessata è stata avvertita nel corso dell'interrogatorio del 27 luglio 2007 che le autorità competenti avrebbero preso nei suoi confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata. In presenza del Sostituto Procuratore Pubblico essa ha poi dichiarato che, sentiti i suoi diritti e i fatti a lei imputati, non intendeva avvalersi di un difensore. La ricorrente ha avuto inoltre l'occasione di prendere posizione e di comprendere la portata della decisione, nonché di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, essa ha potuto difendersi in maniera corretta. La ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per le quali è stata pronunciata. Quindi anche se l'occasione di prendere posizione prima dell'emissione della decisione in questione venisse considerata non sufficiente, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della decisione davanti alla scrivente autorità, la quale dispone di piena cognizione. L'argomentazione di A._______ relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita non può pertanto essere presa in considerazione.
E. 4.2 La ricorrente contesta nel suo gravame la validità della notificazione della decisione in questione. Dagli atti di causa emerge che la decisione inerente il divieto d'entrata è stata consegnata brevi manu all'interessata dalla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 30 luglio 2007 (cfr. verbale d'interrogatorio del 30 luglio 2007). Ora, giusta l'art 38 PA, una notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Nella fattispecie, la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento amministrativo in questione e del suo contenuto in data 30 luglio 2007, solo tre giorno dopo la sua emanazione ed ha quindi potuto interporre tempestivamente ricorso, in modo tale da difendere in modo adeguato e circostanziato la sua posizione. L'interessata non ha pertanto subito alcun pregiudizio.
E. 4.3 Nel suo gravame del 14 settembre 2007 l'interessata ha richiesto l'audizione del teste D._______ davanti al TAF. A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, op. cit., pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a). Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione del precitato teste formulata dalla ricorrente.
E. 4.4 La ricorrente si prevale inoltre di una violazione dell'art. 27 CPPT, il quale prevede che solo la CRP può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo e che nella fattispecie una tale autorizzazione non figura agli atti. A questo titolo giova rilevare come, giusta l'art. 5 cpv. 2 della Legge cantonale dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (LaLPS, RL 1.2.2.1), concretizzato in particolare dall'art. 13 del relativo regolamento di applicazione (RlaLPS-extra CE/AELS, RL 1.2.2.1.2), le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni segnalano d'ufficio all'autorità amministrativa competente tutti i casi, constatati nelle loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte dell'autorità amministrativa per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere. L'art. 5 cpv. 3 LaLPS prevede poi che le autorità giudiziarie del cantone comunicano all'autorità, una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti d'accusa e le misure penali concernenti le persone straniere. Le competenti autorità giudiziarie cantonali erano pertanto legittimate a trasmettere in visione gli atti inerenti la procedura penale aperta nei confronti di A._______, di modo che l'art. 27 CPPT non trova applicazione nella presente fattispecie (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6107/2007).
E. 5 Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrativa, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS). Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS).
E. 6 L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento.
E. 7 Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione riveste un carattere rilevante sotto due punti di vista.
E. 7.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale da giustificare di per sé l'adozione di un divieto d'entrata in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto che per quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività lucrativa per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro concessa (cfr. a questo titolo Brigitte Hürlimann, Prostitution - ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zurigo 2004, pag. 75 segg.; Fulvio Haefeli, Die Prostitution und die Bestimmungen des ANAG über den Nachzug ausländischer Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o il rifiuto quasi sistematico da parte delle autorità di migrazione ad autorizzare una determinata attività lucrativa, non fondano un'esenzione dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione per il suo esercizio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 del 21 gennaio 2009 consid. 6.1).
E. 7.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da giustificare di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori la pronuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri [ODDS, RU 1949 I 233]; altra opinione: Brigitte Hürlimann, op. cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività - fintanto che essa non è esercitata in piena libertà, per scelta volontaria ed a beneficio di un'autorizzazione - è legata a fenomeni negativi, che ancora una volta devono essere qualificati come una seria messa in pericolo della pubblica sicurezza. Si pensi in particolare all'apparizione di commercianti di essere umani e di protettori, i quali vanno vieppiù organizzandosi in moderne strutture economiche tendenti ad uno sfruttamento efficace della prostituzione. Le persone operanti in questi ambienti non solo commettono dei delitti nei confronti delle prostitute, ma sono sempre più attivi anche in altri ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della sicurezza della Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59 segg., online su www.fedpol.admin.ch > Documentazione > Rapporti, visitato l'11 dicembre 2008). È inoltre incontestabile che la prostituzione e tutto ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la salute, la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la prostituzione, indipendentemente dalla durata del suo esercizio e fintanto che non è esercitata sulla base di un'espressa autorizzazione di polizia degli stranieri, adempie di per sé i requisiti per costituire una caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS. Le misure adottate in questo ambito mirano quindi anche a garantire la protezione degli stranieri in oggetto, i quali, come esposto, sono spesso divenute vittime di un commercio di esseri umani (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 sopra menzionate consid. 6.2).
E. 8 L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrete di essere stata dedita all'esercizio della prostituzione. Dal suo canto la ricorrente ha dichiarato di essere entrata in Svizzera unicamente a fini turistici.
E. 8.1 Nella fattispecie, in data 26 luglio 2007 A._______ è stata fermata dalle autorità di polizia presso il Bar e Affittacamere B._______ di C._______ mentre si apprestava ad uscire dalla camera n. 4 dell'affittacamere in questione. Al momento del suo controllo era in compagnia di Giusppe Sterlini, il quale è stato subito interrogato in qualità di testimone (cfr. verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007 e rapporto d'inchiesta del 30 luglio 2007 successivo). Questi ha dichiarato durante l'interrogatorio di essere stato adescato dalla denunciata mentre si trovava all'interno del Bar B._______, di essere stato accompagnato nella stanza dell'interessata e di aver consumato un rapporto sessuale completo, per una somma complessiva di 100.- Euro. Ora, è noto che nel summenzionato affittacamere, all'epoca dei pernottamenti della ricorrente, vi fosse esercitata la prostituzione. Quindi, anche se essa al momento del verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2007 e del 30 luglio successivo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, l'autorità inferiore poteva chiaramente dedurre da tali circostanze che l'interessata abbia sottaciuto le reali motivazioni della sua presenza sul territorio della Confederazione. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nel suo preavviso del 9 novembre 2007, A._______ non solo risiedeva nell'affittacamere in questione, conosciuto dalle autorità come postribolo, ma inoltre si deve ritenere dal comportamento della ricorrente durante i summenzionati verbali d'interrogatorio, la quale si è rifiutata di chiarire il motivo del suo soggiorno, che vi sono indizi sufficienti per affermare che all'epoca dei fatti la ricorrente era attiva nell'ambiente della prostituzione. Date le circostanze, è alquanto inverosimile che lo scopo del suo soggiorno sia stato unicamente turistico. Alla luce di quanto esposto, al contrario, il Tribunale non ha alcun motivo di dubitare che A._______, nell'ambito dei soggiorni sul territorio della Confederazione, abbia illecitamente esercitato l'attività di prostituta. Le condizioni per l'esistenza di un'indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS sono pertanto adempiute. Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considerazione dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento amministrativo, appare giustificato.
E. 9 Va ribadito che il comportamento di A._______ indipendentemente dall'apertura di un procedimento penale non permette di fare astrazione dal suo atteggiamento riprovevole. Come esposto nel quadro della presente sentenza (cfr. punti 6 e 7), la misura di allontanamento si riallaccia non all'esistenza di un comportamento sanzionabile, rispettivamente sanzionato, ma all'esistenza di una concreta messa in pericolo dell'ordinamento giuridico.
E. 10 Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
E. 10.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. André Grisel, op.cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
E. 10.2 Nella fattispecie, A._______ si è resa protagonista di un comportamento oggettivamente non di lieve rilevanza. La forma di prostituzione in oggetto, rispettivamente l'ambiente criminogeno che l'accompagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno indesiderato dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque in presenza di un interesse pubblico di notevole importanza all'allontanamento di persone che si prostituiscono in maniera incontrollata e, come spesso accade, contro la loro volontà in Svizzera. Inoltre, a suo stesso dire, l'interessata sarebbe sostenuta finanziariamente da un amico e da suo padre (cfr. verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2007), di modo che essa è carente di mezzi economici personali e regolari. A._______ può pertanto essere ritenuta indesiderata in ragione del rischio per le autorità elvetiche di dovere assisterla o per il fatto che non può essere escluso che quest'ultima tenti, tramite dei mezzi illegali, di provvedere ai suoi bisogni, in particolar modo esercitando un'attività lucrativa senza esservi precedentemente autorizzata. Le autorità svizzere possono infatti pretendere da ogni straniero residente sul suo territorio che disponga dei mezzi finanziari necessari propri ad assicurarne il proprio mantenimento, senza dipendere dall'aiuto dello Stato.
E. 10.3 Quo alla sua situazione personale, la ricorrente non risulta avere particolari legami con la Svizzera.
E. 10.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi. Vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi e del reiterato comportamento riprovevole di cui si è resa protagonista la ricorrente, il suo allontanamento dal territorio della Confederazione per una durata di tre anni appare proporzionato e adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA).
E. 11 Ne discende che l'UFM con decisione del 27 luglio 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 11 febbraio 2008.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (n. di rif. 7158693; Raccomandata) Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6176/2007 {T 0/2} Sentenza del 6 marzo 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Dario Quirici Parti A._______, patrocinata dall'avvocato Marco Garbani, via Golino, 6654 Cavigliano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata in Svizzera. Fatti: A. In data 26 luglio 2007 gli agenti della Polizia cantonale ticinese nel quadro di un controllo all'interno del Bar e Affittacamere B._______ di C._______, hanno fermato e accertato l'identità di A._______, cittadina brasiliana nata il..., mentre si trovava in compagnia di D._______, cittadino italiano nato il.... D._______ è stato interrogato il giorno stesso dalla Polizia cantonale in qualità di testimone ed ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione sessuale a pagamento con l'interessata. Interrogata a sua volta in data 27 luglio 2007 A._______ ha dichiarato di essere entrata in Svizzera unicamente a fini turistici e che i costi inerenti al suo alloggio presso l'affittacamere summenzionato erano stati presi a carico dal suo amico di cui non ha voluto rivelare l'identità. La Polizia cantonale ha denunciato A._______ al Ministero Pubblico per ripetuta infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), nonché per esercizio illecito della prostituzione, informandola nel contempo che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità federali le quali avrebbero potuto proporre nei sui confronti l'adozione di un provvedimento amministrativo quale un divieto d'entrata. B. Con decisione del 27 luglio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera valido fine al 26 luglio 2010 e motivato come segue: "Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno; prostituzione)." L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricorso ai sensi dell'art. 55 cpv. 2 PA. C. In data 30 luglio 2007 il Sostituto Procuratore Pubblico della Repubblica e Canton Ticino ha pronunciato un decreto di accusa nei confronti dell'interessata per ripetuta infrazione alla legislazione concernente il soggiorno degli stranieri e per ripetuto esercizio illecito della prostituzione. La decisione dell'UFM del 27 luglio 2007 ed il decreto di accusa del 30 luglio successivo sono stati notificati all'interessata brevi manu il 30 luglio 2007. D. Il 14 settembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______, è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento, poiché pronunciata sulla scorta di un incarto non completo, nonché violando il diritto di essere sentita. A sostengo del proprio ricorso essa ha rilevato come l'UFM avesse pronunciato la decisione senza tener conto del verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007 del testimone D._______. La ricorrente ha di conseguenza richiesto il contraddittorio orale dinanzi al Tribunale amministrativo federale del precitato testimone. Essa ha poi contestato la valenza dei verbali sui quali si fonda la decisione di divieto d'entrata e nel contempo chiesto all'UFM di produrre la decisione della Camera dei Ricorsi penali (in seguito: CRP) che autorizza l'impiego degli atti. Essa ha in seguito richiesto di tener conto del tenore di vita in Brasile chiedendo un anticipo spese ridotto e infine di restituire l'effetto sospensivo al gravame. E. Con decisione incidentale del 1° novembre 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'interessata il 14 settembre 2007. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 9 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha rilevato dagli atti cantonali come la ricorrente avesse pernottato dal suo arrivo, il 7 giugno 2007, presso l' Affittacamere B._______ di C._______, il quale è conosciuto alle autorità ticinesi come postribolo. Essa ha inoltre precisato che la Polizia cantonale ha interrogato il testimone, in presenza dell'interessata al momento del controllo, il quale ha dichiarato di essere stato adescato dalla ricorrente al bancone del precitato locale e di aver in seguito consumato un rapporto sessuale a pagamento nella stanza dell'interessata. L'UFM ha poi precisato che da quanto emerso dai fatti come pure dalle dichiarazioni della ricorrente, gli indizi in merito alla sua attività nell'ambito della prostituzione erano da ritenere sufficienti. Infine l'autorità di prime cure ha constatato che l'interessata è stata debitamente edotta da un'interprete che le autorità competenti avrebbero esaminato l'eventualità di pronunciare nei sui confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata in Svizzera, e che di conseguenza il diritto di essere sentito non sarebbe stato violato. G. Con decisione incidentale del 31 gennaio 2008 il Tribunale ha invitato l'interessata a pagare l'intera somma di fr. 700.- senza tenter conto della richiesta di un anticipo ridotto per mancanza di documentazione atta a provare l'effettiva situazione finanziaria dell'interessata. Il versamento è stato effettuato l'11 febbraio 2008. H. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica dell'11 febbraio 2008, A._______ ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 14 settembre 2007, aggiungendo che l'Affittacamere e il Bar B._______ sarebbero stati esercizi indipendenti l'uno dall'altro e che la notifica della decisione di divieto d'entrata non sarebbe avvenuta correttamente. I. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 10 marzo 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di diritto. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Nell'atto ricorsuale, l'interessata ha sollevato diverse eccezioni di natura formale, essenzialmente la violazione del diritto di essere sentita e la notifica difettosa della decisione impugnata, chiedendo nel contempo l'audizione del teste D._______, nonché l'assunzione di atti di natura penale senza l'autorizzazione della CRP. ll Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali. 4.1 Nel contesto del diritto di essere sentita, la ricorrente ha rimproverato all'UFM di avere emanato la decisione impugnata sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare, ovvero sui verbali di interrogatorio ai quali non era presente il rappresentante legale. 4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità senta le parti prima di prendere una decisione. Per la persona interessata si tratta in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel caso in cui un'eventuale violazione del diritto di essere sentito dovesse tuttavia aver luogo, può essere eccezionalmente sanata allorquando l'autorità che ha pronunciato la decisione, ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Ciò corrisponde alla presente procedura, in quanto il Tribunale può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni die fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA). 4.1.2 Nella fattispecie, l'interessata è stata avvertita nel corso dell'interrogatorio del 27 luglio 2007 che le autorità competenti avrebbero preso nei suoi confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata. In presenza del Sostituto Procuratore Pubblico essa ha poi dichiarato che, sentiti i suoi diritti e i fatti a lei imputati, non intendeva avvalersi di un difensore. La ricorrente ha avuto inoltre l'occasione di prendere posizione e di comprendere la portata della decisione, nonché di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, essa ha potuto difendersi in maniera corretta. La ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per le quali è stata pronunciata. Quindi anche se l'occasione di prendere posizione prima dell'emissione della decisione in questione venisse considerata non sufficiente, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della decisione davanti alla scrivente autorità, la quale dispone di piena cognizione. L'argomentazione di A._______ relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita non può pertanto essere presa in considerazione. 4.2 La ricorrente contesta nel suo gravame la validità della notificazione della decisione in questione. Dagli atti di causa emerge che la decisione inerente il divieto d'entrata è stata consegnata brevi manu all'interessata dalla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 30 luglio 2007 (cfr. verbale d'interrogatorio del 30 luglio 2007). Ora, giusta l'art 38 PA, una notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Nella fattispecie, la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento amministrativo in questione e del suo contenuto in data 30 luglio 2007, solo tre giorno dopo la sua emanazione ed ha quindi potuto interporre tempestivamente ricorso, in modo tale da difendere in modo adeguato e circostanziato la sua posizione. L'interessata non ha pertanto subito alcun pregiudizio. 4.3 Nel suo gravame del 14 settembre 2007 l'interessata ha richiesto l'audizione del teste D._______ davanti al TAF. A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, op. cit., pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a). Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione del precitato teste formulata dalla ricorrente. 4.4 La ricorrente si prevale inoltre di una violazione dell'art. 27 CPPT, il quale prevede che solo la CRP può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo e che nella fattispecie una tale autorizzazione non figura agli atti. A questo titolo giova rilevare come, giusta l'art. 5 cpv. 2 della Legge cantonale dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (LaLPS, RL 1.2.2.1), concretizzato in particolare dall'art. 13 del relativo regolamento di applicazione (RlaLPS-extra CE/AELS, RL 1.2.2.1.2), le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni segnalano d'ufficio all'autorità amministrativa competente tutti i casi, constatati nelle loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte dell'autorità amministrativa per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere. L'art. 5 cpv. 3 LaLPS prevede poi che le autorità giudiziarie del cantone comunicano all'autorità, una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti d'accusa e le misure penali concernenti le persone straniere. Le competenti autorità giudiziarie cantonali erano pertanto legittimate a trasmettere in visione gli atti inerenti la procedura penale aperta nei confronti di A._______, di modo che l'art. 27 CPPT non trova applicazione nella presente fattispecie (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6107/2007). 5. Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrativa, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS). Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS). 6. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 7. Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione riveste un carattere rilevante sotto due punti di vista. 7.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale da giustificare di per sé l'adozione di un divieto d'entrata in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto che per quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività lucrativa per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro concessa (cfr. a questo titolo Brigitte Hürlimann, Prostitution - ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zurigo 2004, pag. 75 segg.; Fulvio Haefeli, Die Prostitution und die Bestimmungen des ANAG über den Nachzug ausländischer Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o il rifiuto quasi sistematico da parte delle autorità di migrazione ad autorizzare una determinata attività lucrativa, non fondano un'esenzione dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione per il suo esercizio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 del 21 gennaio 2009 consid. 6.1). 7.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da giustificare di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori la pronuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri [ODDS, RU 1949 I 233]; altra opinione: Brigitte Hürlimann, op. cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività - fintanto che essa non è esercitata in piena libertà, per scelta volontaria ed a beneficio di un'autorizzazione - è legata a fenomeni negativi, che ancora una volta devono essere qualificati come una seria messa in pericolo della pubblica sicurezza. Si pensi in particolare all'apparizione di commercianti di essere umani e di protettori, i quali vanno vieppiù organizzandosi in moderne strutture economiche tendenti ad uno sfruttamento efficace della prostituzione. Le persone operanti in questi ambienti non solo commettono dei delitti nei confronti delle prostitute, ma sono sempre più attivi anche in altri ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della sicurezza della Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59 segg., online su www.fedpol.admin.ch > Documentazione > Rapporti, visitato l'11 dicembre 2008). È inoltre incontestabile che la prostituzione e tutto ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la salute, la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la prostituzione, indipendentemente dalla durata del suo esercizio e fintanto che non è esercitata sulla base di un'espressa autorizzazione di polizia degli stranieri, adempie di per sé i requisiti per costituire una caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS. Le misure adottate in questo ambito mirano quindi anche a garantire la protezione degli stranieri in oggetto, i quali, come esposto, sono spesso divenute vittime di un commercio di esseri umani (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 sopra menzionate consid. 6.2). 8. L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrete di essere stata dedita all'esercizio della prostituzione. Dal suo canto la ricorrente ha dichiarato di essere entrata in Svizzera unicamente a fini turistici. 8.1 Nella fattispecie, in data 26 luglio 2007 A._______ è stata fermata dalle autorità di polizia presso il Bar e Affittacamere B._______ di C._______ mentre si apprestava ad uscire dalla camera n. 4 dell'affittacamere in questione. Al momento del suo controllo era in compagnia di Giusppe Sterlini, il quale è stato subito interrogato in qualità di testimone (cfr. verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007 e rapporto d'inchiesta del 30 luglio 2007 successivo). Questi ha dichiarato durante l'interrogatorio di essere stato adescato dalla denunciata mentre si trovava all'interno del Bar B._______, di essere stato accompagnato nella stanza dell'interessata e di aver consumato un rapporto sessuale completo, per una somma complessiva di 100.- Euro. Ora, è noto che nel summenzionato affittacamere, all'epoca dei pernottamenti della ricorrente, vi fosse esercitata la prostituzione. Quindi, anche se essa al momento del verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2007 e del 30 luglio successivo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, l'autorità inferiore poteva chiaramente dedurre da tali circostanze che l'interessata abbia sottaciuto le reali motivazioni della sua presenza sul territorio della Confederazione. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nel suo preavviso del 9 novembre 2007, A._______ non solo risiedeva nell'affittacamere in questione, conosciuto dalle autorità come postribolo, ma inoltre si deve ritenere dal comportamento della ricorrente durante i summenzionati verbali d'interrogatorio, la quale si è rifiutata di chiarire il motivo del suo soggiorno, che vi sono indizi sufficienti per affermare che all'epoca dei fatti la ricorrente era attiva nell'ambiente della prostituzione. Date le circostanze, è alquanto inverosimile che lo scopo del suo soggiorno sia stato unicamente turistico. Alla luce di quanto esposto, al contrario, il Tribunale non ha alcun motivo di dubitare che A._______, nell'ambito dei soggiorni sul territorio della Confederazione, abbia illecitamente esercitato l'attività di prostituta. Le condizioni per l'esistenza di un'indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS sono pertanto adempiute. Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considerazione dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento amministrativo, appare giustificato. 9. Va ribadito che il comportamento di A._______ indipendentemente dall'apertura di un procedimento penale non permette di fare astrazione dal suo atteggiamento riprovevole. Come esposto nel quadro della presente sentenza (cfr. punti 6 e 7), la misura di allontanamento si riallaccia non all'esistenza di un comportamento sanzionabile, rispettivamente sanzionato, ma all'esistenza di una concreta messa in pericolo dell'ordinamento giuridico. 10. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA). 10.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. André Grisel, op.cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 10.2 Nella fattispecie, A._______ si è resa protagonista di un comportamento oggettivamente non di lieve rilevanza. La forma di prostituzione in oggetto, rispettivamente l'ambiente criminogeno che l'accompagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno indesiderato dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque in presenza di un interesse pubblico di notevole importanza all'allontanamento di persone che si prostituiscono in maniera incontrollata e, come spesso accade, contro la loro volontà in Svizzera. Inoltre, a suo stesso dire, l'interessata sarebbe sostenuta finanziariamente da un amico e da suo padre (cfr. verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2007), di modo che essa è carente di mezzi economici personali e regolari. A._______ può pertanto essere ritenuta indesiderata in ragione del rischio per le autorità elvetiche di dovere assisterla o per il fatto che non può essere escluso che quest'ultima tenti, tramite dei mezzi illegali, di provvedere ai suoi bisogni, in particolar modo esercitando un'attività lucrativa senza esservi precedentemente autorizzata. Le autorità svizzere possono infatti pretendere da ogni straniero residente sul suo territorio che disponga dei mezzi finanziari necessari propri ad assicurarne il proprio mantenimento, senza dipendere dall'aiuto dello Stato. 10.3 Quo alla sua situazione personale, la ricorrente non risulta avere particolari legami con la Svizzera. 10.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi. Vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi e del reiterato comportamento riprovevole di cui si è resa protagonista la ricorrente, il suo allontanamento dal territorio della Confederazione per una durata di tre anni appare proporzionato e adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA). 11. Ne discende che l'UFM con decisione del 27 luglio 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 11 febbraio 2008. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (n. di rif. 7158693; Raccomandata) Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Data di spedizione: