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C-5961/2026

C-5961/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-09-22 · Italiano CH

Stupefacenti (altro)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Con decisione del 25 agosto 2026, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto dopante proibito - contenuto in un pacco proveniente da (...) che sarebbe stato destinato all'interessato e che era stato trattenuto dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (60 capsule di BPC-157 500 mg) - nonché di fissare l'emolumento per la sua prestazione e la decisione - a carico dell'interessato - a fr. 400.-.

E. 2 Con scritto e-mail del 26 agosto 2026 (doc. TAF 1), inoltrato alla Fondazione Swiss Sport Integrity, A._______ ha in particolare contestato di aver ordinato, acquistato o fatto spedire il prodotto dopante proibito ed espresso la volontà di ricorrere contro suddetta decisione.

E. 3 Con scritto del 26 agosto 2026 (doc. TAF 2), la Fondazione Swiss Sport Integrity ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il menzionato messaggio elettronico.

E. 4 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un'organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso.

E. 5 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 6 Il 31 agosto 2026, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale (doc. TAF 3), ha invitato l'insorgente a presentare un atto ricorsuale comprendente motivi e conclusioni nonché la firma manoscritta. Ha, inoltre, invitato l'insorgente a versare un anticipo di fr. 800 (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

E. 7 Con atto di ricorso regolarizzato e memoria integrativa del 1° settembre 2026 (doc. TAF 4), il ricorrente ha in sostanza ribadito di non aver ordinato, acquistato o fatto spedire il prodotto dopante proibito, ha dunque domandato che la decisione del 25 agosto 2026 venga annullata così come l'emolumento di fr. 400.- posto a suo carico. Ha altresì affermato che "l'erronea attribuzione ha imposto al ricorrente un considerevole dispendio di tempo e di risorse per ricostruire i fatti, contattare autorità e mittente e disporre la difesa". Ha peraltro chiesto il riconoscimento delle spese necessarie e relativamente elevate "comprovate", nella misura prevista dall'art. 64 PA, con l'indicazione che "conserverà ricevute di spedizione, certificati, copie, eventuali consulenze legali e altre spese indispensabili".

E. 8 Con nuova decisione del 2 settembre 2026 (doc. TAF 6), notificata a questo Tribunale il 4 settembre 2026, l'autorità inferiore ha comunicato al ricorrente di aver condotto ulteriori accertamenti che l'hanno indotta a concludere che la spedizione oggetto del litigio è da attribuire ad un'altra persona con nome simile a quello del ricorrente. L'autorità inferiore ha pertanto annullato la decisione impugnata del 25 agosto 2026. Essa ha pertanto dato integralmente seguito alle conclusioni ricorsuali dell'interessato, avendo quest'ultimo chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

E. 9 Da quanto esposto, discende che - siccome è venuto meno un interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata - la causa è divenuta priva di oggetto.

E. 10 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 11 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 Considerato che il ricorrente non è assistito da un avvocato e non ha dimostrato, segnatamente mediante la produzione di una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF), con i relativi giustificativi dei disborsi necessari sostenuti che superino i 100 franchi (art. 13 TS-TAF), il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Tuttavia, nel caso concreto non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili, dal momento che dall'esame dagli atti di causa non emergono elementi seri e concludenti atti a corroborare la circostanza secondo la quale il ricorrente ha dovuto sopportare spese indispensabili e relativamente elevate nel senso precedentemente indicato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. nonché 15 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La causa C-5961/2026 è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al DDPS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Ambra Martignoni I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5961/2026 Decisione del 22 settembre 2026 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Ambra Martignoni. Parti A._______, ricorrente, contro Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore. Oggetto Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 25 agosto 2026). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con decisione del 25 agosto 2026, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto dopante proibito - contenuto in un pacco proveniente da (...) che sarebbe stato destinato all'interessato e che era stato trattenuto dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (60 capsule di BPC-157 500 mg) - nonché di fissare l'emolumento per la sua prestazione e la decisione - a carico dell'interessato - a fr. 400.-.

2. Con scritto e-mail del 26 agosto 2026 (doc. TAF 1), inoltrato alla Fondazione Swiss Sport Integrity, A._______ ha in particolare contestato di aver ordinato, acquistato o fatto spedire il prodotto dopante proibito ed espresso la volontà di ricorrere contro suddetta decisione.

3. Con scritto del 26 agosto 2026 (doc. TAF 2), la Fondazione Swiss Sport Integrity ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il menzionato messaggio elettronico.

4. Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un'organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso.

5. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

6. Il 31 agosto 2026, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale (doc. TAF 3), ha invitato l'insorgente a presentare un atto ricorsuale comprendente motivi e conclusioni nonché la firma manoscritta. Ha, inoltre, invitato l'insorgente a versare un anticipo di fr. 800 (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

7. Con atto di ricorso regolarizzato e memoria integrativa del 1° settembre 2026 (doc. TAF 4), il ricorrente ha in sostanza ribadito di non aver ordinato, acquistato o fatto spedire il prodotto dopante proibito, ha dunque domandato che la decisione del 25 agosto 2026 venga annullata così come l'emolumento di fr. 400.- posto a suo carico. Ha altresì affermato che "l'erronea attribuzione ha imposto al ricorrente un considerevole dispendio di tempo e di risorse per ricostruire i fatti, contattare autorità e mittente e disporre la difesa". Ha peraltro chiesto il riconoscimento delle spese necessarie e relativamente elevate "comprovate", nella misura prevista dall'art. 64 PA, con l'indicazione che "conserverà ricevute di spedizione, certificati, copie, eventuali consulenze legali e altre spese indispensabili".

8. Con nuova decisione del 2 settembre 2026 (doc. TAF 6), notificata a questo Tribunale il 4 settembre 2026, l'autorità inferiore ha comunicato al ricorrente di aver condotto ulteriori accertamenti che l'hanno indotta a concludere che la spedizione oggetto del litigio è da attribuire ad un'altra persona con nome simile a quello del ricorrente. L'autorità inferiore ha pertanto annullato la decisione impugnata del 25 agosto 2026. Essa ha pertanto dato integralmente seguito alle conclusioni ricorsuali dell'interessato, avendo quest'ultimo chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

9. Da quanto esposto, discende che - siccome è venuto meno un interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata - la causa è divenuta priva di oggetto.

10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

11. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. Considerato che il ricorrente non è assistito da un avvocato e non ha dimostrato, segnatamente mediante la produzione di una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF), con i relativi giustificativi dei disborsi necessari sostenuti che superino i 100 franchi (art. 13 TS-TAF), il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Tuttavia, nel caso concreto non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili, dal momento che dall'esame dagli atti di causa non emergono elementi seri e concludenti atti a corroborare la circostanza secondo la quale il ricorrente ha dovuto sopportare spese indispensabili e relativamente elevate nel senso precedentemente indicato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. nonché 15 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La causa C-5961/2026 è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al DDPS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Ambra Martignoni I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: