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C-5873/2011

C-5873/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-06-26 · Italiano CH

Documenti di viaggio per stranieri (altro)

Sachverhalt

A. A._______ (di seguito: A._______), cittadino cinese e monaco tibetano rifugiato in India, nato a ... (recte ...) - nello stato federato del Bengala Occidentale (India) - il ..., ha ottenuto il 12 aprile 2000 un visto d'entrata per la Svizzera, dove è entrato il 15 maggio successivo - a beneficio pure di un permesso di dimora B valido sino al 14 maggio 2001 - iniziando l'attività di monaco presso il Centro Buddista ... di ... e ... . Contestualmente, il 19 settembre 2000, l'interessato, privo di documenti di legittimazione (passaporto) ad eccezione di un Identity Certificate rilasciato dal Governo Indiano, ha ottenuto dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, le cui competenze sono oggi dell'Ufficio federale della migrazione, UFM) un passaporto per persone straniere, valido sino al 19 settembre 2003. Successivamente A._______ ha rinnovato a scadenza annuale il permesso di dimora B, e meglio con validità al 14 maggio 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. B. Con istanza del 12 dicembre 2005 l'interessato ha chiesto all'UFM il rinnovo del passaporto per stranieri. Con decisione del 21 dicembre 2005 l'autorità di prime cure ha negato la richiesta, rilevando che il rinnovo dell'Identity Certificate poteva essere effettuato con regolare domanda alla rappresentanza diplomatica indiana in Svizzera. Il 4 gennaio 2006, l'interessato ha presentato un ricorso all'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), rilevando in particolare di aver fatto richiesta di rinnovo all'Ambasciata indiana ma di avere ottenuto esito negativo. Conseguentemente, con decisione del 26 gennaio 2006, l'UFM, tenuto conto delle specificità del caso, ha riconsiderato la propria decisione, annullandola e rilasciando il passaporto per stranieri all'interessato. Con decisione del 3 febbraio 2006 l'Ufficio ricorsi del DFGP ha quindi stralciato il ricorso dai ruoli. Conseguentemente l'UFM ha rinnovato il documento di viaggio per stranieri a far tempo dal 3 febbraio 2006, con validità sino al 3 febbraio 2011. C. Il 5 febbraio 2007 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) ha rilasciato a nome dell'interessato un permesso di domicilio "C", valido sino al 2 febbraio 2011 con termine di controllo il 14 maggio 2010 (cfr. incarto cantonale). Con decisione del 26 marzo 2010 le autorità cantonali preposte hanno prorogato il permesso di domicilio "C" con validità al 14 maggio 2015, sottoponendolo però alla condizione della presentazione di un documento di viaggio per stranieri valido. D. Conseguentemente con richiesta del 19 aprile 2011, presentata tramite le autorità cantonali, l'interessato ha postulato il rinnovo del passaporto per stranieri, la cui validità era fissata al 3 febbraio 2011. Con scritto del 23 giugno 2011 l'autorità di prime cure ha rilevato che le condizioni poste al rilascio dello stesso non erano adempiute. Dopo ulteriori scritti dell'interessato e dell'UFM del 28 giugno, 22 luglio e 18 agosto 2011, l'autorità federale ha emanato il 6 ottobre 2011, la decisione formale di rifiuto. A sostegno della propria conclusione l'UFM ha osservato che A._______ mai ha chiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Svizzera, di modo che è lecito pretendere che lo stesso si adoperi, presso la propria rappresentanza nazionale in Svizzera, per ottenere il rilascio del documento di viaggio. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal patrocinatore del richiedente e sulla base di accertamenti effettuati presso la rappresentanza cinese in Svizzera, l'UFM constata che, qualora le condizioni poste dalla legge siano adempiute, il rilascio di un passaporto cinese è concesso anche alle persone originarie del Tibet. L'autorità di prime cure conclude sottolineando che agli atti non vi sono elementi concreti che permettano di asserire un diniego del passaporto nel caso in esame e dunque che portino ad ammettere la richiesta dell'interessato. E. Con ricorso del 24 ottobre 2011 A._______ ha chiesto al presente Tribunale di annullare la decisione dell'UFM e di accogliere la domanda di rinnovo / rilascio di un documento di viaggio per stranieri. A sostegno delle proprie richieste l'interessato ha rilevato che la decisione dell'autorità di prime cure si fonda su una valutazione arbitraria in violazione di "tutta una serie di diritti fondamentali". In particolare, l'UFM nel rifiutare il rinnovo del documento di viaggio per stranieri, ottenuto nel 2000 e poi già rinnovato, non si fonda su alcun documento o posizione ufficiale. In altre parole, nella fattispecie ci si trova di fronte a due versioni contrapposte, fondate su informazioni assunte oralmente dalle parti presso la rappresentanza cinese in Svizzera. Da un parte le indicazioni dell'UFM secondo cui sarebbe possibile ottenere una documento nazionale per l'interessato, dall'altra le informazioni assunte dal legale di quest'ultimo, secondo cui un'eventuale richiesta dello stesso non verrebbe nemmeno trattata dalle autorità cinesi, poiché il richiedente, rifugiato tibetano e fuggito dal suo paese, nemmeno esisterebbe per l'autorità cinese (ricorso, pag. 4). In particolare il patrocinatore rileva che le medesime autorità si sono rifiutate espressamente di mettere per iscritto quanto riferito oralmente al patrocinatore. In questo contesto, benché l'UFM abbia una versione contrapposta ma non comprovata da documenti versati agli atti, è inaccettabile che sia l'interessato a comprovare il mancato rilascio del documento in esame (cfr. ricorso, pag. 5). Tale agire dell'UFM, che pretende una comprova allorquando non è in grado di provare la veridicità delle proprie affermazioni, configurerebbe l'abuso di diritto (cfr. ricorso , pag. 6). Infine l'interessato ha rilevato che è impensabile pretendere un suo ritorno in Patria, dove verrebbe arrestato e incarcerato immediatamente. F. Con risposta del 9 dicembre 2011 l'UFM ha ribadito le proprie conclusioni. L'autorità di prime cure ha precisato però che, in risposta ad una corrispondenza dell'aprile 2011, l'Ambasciata cinese a Berna ha indicato che le norme per l'ottenimento del passaporto cinese si applicano a tutte le nazionalità della Cina, compresi i cittadini cinesi di nazionalità tibetana. L'autorità cinese ha però anche sottolineato che in caso di rifiuto della richiesta, l'Ambasciata non rilascia alcuna conferma per scritto di tale rifiuto. G. Con replica del 19 dicembre 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto. Anzitutto egli sottolinea che agli atti non risultano documenti che comprovino quanto asserito dell'autorità federale. Inoltre quanto affermato da quest'ultima, ovvero che "l'ambasciata [cinese] non rilascia una conferma scritta del rifiuto" collima con quanto da egli sempre sostenuto. Infine sempre stando alle presunte affermazioni dell'Ambasciata cinese, risulta ancora di più che il ricorrente non può ottenere alcun documento: infatti egli non è in possesso, e non lo è mai stato, di alcun documento cinese scaduto. H. Con duplica del 24 gennaio 2012, l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando che le informazioni su cui si fonda la decisione sono contenute in un'email trasmessa all'UFM dalle autorità cinesi, presente nel proprio incarto. I. Con osservazioni del 27 febbraio 2012, A._______ si è riconfermato nelle proprie conclusioni sottolineando di non essere in grado di fornire la prova della richiesta della documentazione all'autorità cinese poiché, non avendo mai ottenuto un passaporto cinese, non è in grado di fornire la documentazione richiesta delle autorità del proprio Paese. In questo senso "[r]ichiedere la prova dell'invio di una richiesta destinata ad essere respinta, poiché incompleta ad inizio, è una cosiddetta probatio diabolica".

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di se­guito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi­nistrazione fede­rale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono es­sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.

E. 1.3 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA i ricorrenti hanno il diritto di ricorrere e il loro ricor­so, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevi­bile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez­zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi­camente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autori­tà canto­nale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo­mento del giudizio (DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1).

E. 3 L'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale sugli stra­nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abro­gazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazio­ne con il suo al­legato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577). Abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RU 2010 621), e quindi sostituita dalla nuova versione entrata in vigore il 1° dicembre 2012 (ODV, RS 143.5). Secondo le disposizioni transitorie, alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio - pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza - si applica il nuovo diritto. Nel caso in esame, è dunque applicabile la nuova ODV, le cui disposizioni pertinenti alla fattispecie non hanno subito delle modifiche (significative) in termini di contenuto rispetto alla precedente ODV.

E. 4.1 Giusta i combinati disposti degli art. 4 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e c LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri ricono­sciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 set­tembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) (let. b), come pure gli stranieri privi di documenti e titolari di un per­messo di domicilio (let. c). Inoltre ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV alle persone sprovviste di documenti e titolari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri. In proposito l'assenza di docu­menti è ac­certata dall'UFM sulla scorta dell'art. 10 ODV.

E. 4.2 Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di pro­venienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viag­gio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b).

E. 4.3 Al fine di valutare se sia ragionevole esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 10 cpv. 1 let. a ODV), occorre esaminare il caso di specie servendosi di criteri oggetti­vi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale fede­rale (cfr. sen­tenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata).

E. 4.4 Inoltre la giurisprudenza ha determinato che il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 10 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale ri­chiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi ci­tata]). In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art. 10 ODV, i ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motiva­no l'assenza di documenti.

E. 4.5 Va infine ribadito che giusta l'art. 10 cpv. 3 ODV non può essere chiesto alle persone biso­gnose di protezione e ai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competen­ti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone sprovviste di documenti vali­di che sono state ammesse prov­visoriamente in ra­gione del carattere ille­cito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando l'esecuzione del rinvio è con­traria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione.

E. 4.6 L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio (cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti per stranieri (let. b), certificati d'identità per richiedenti l'asilo che lasciano definitivamente la Svizzera o per persone la cui procedura d'asilo è conclusa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato (let. c) e infine documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontana­mento o dell'espulsione di stranieri (let. d).

E. 5 Va rammentato inoltre che la legislazione svizzera in ma­teria di diritto sugli stranieri esige dallo straniero durante il suo sog­giorno in territorio elvetico che sia in possesso di un documento di le­gittimazione valido e riconosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissio­ne, il soggior­no e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizze­re agli stra­nieri, salvo quelli ri­lasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido ricono­sciuto dalla comunità interna­zionale. Come dispone d'altronde l'art. 12 cpv. 1 ODV, i docu­menti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia de­gli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del detento­re. Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di esclu­siva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il qua­le decide sulla base di procedure e modalità previste dalla normati­va interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un pas­saporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Diparti­mento degli affari esteri del 17 feb­braio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazio­ne [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le prescrizioni soprammenzionate implica­no pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Pae­se d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizze­ra si conformi alle condizioni d'ordine formali e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.

E. 6.1 Il ricorrente appartiene all'etnia tibetana. L'appartenenza del Tibet alla Repubblica popolare cinese rimane controversa. Infatti siccome il Tibet quale Paese autonomo e indipendente non esiste, alla luce dell'annessione di questo da parte della Cina, resta da determinare quale nazionalità hanno le persone originarie di questa regione e i loro discendenti. Se da una parte il governo tibetano in esilio ritiene che il Tibet sia occupato illegalmente dalla Cina negli anni 1949/50, al contrario la Cina ritiene che si tratti di un puro conflitto interno, a motivo che la regione controversa appartiene alla Cina da centinaia di anni. Su questa problematica, la Svizzera ha già avuto modo, come numerosi altri Paesi della comunità internazionale, di riconoscere e considerare il Tibet quale regione autonoma (Provincia), che appartiene però integralmente alla Repubblica popolare cinese (cfr. rapporto della Commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale del 4 aprile 2004 e del Consiglio degli Stati del 7 settembre 2004 in merito alla petizione "Schweizer Tibet-Organisationen", citata nella sentenza della Commissione di ricorso in materia di asilo [CRA] del 13 dicembre 2005, in GICRA 2006/1 consid. 4.4). Come già considerato correttamente dall'UFM, i cittadini originari della regione del Tibet come pure i loro discendenti, devono essere considerati cittadini cinesi alla luce della legge relativa alla cittadinanza della Repubblica popolare cinese del 1 settembre 1980 ("Nationality Law of the People's Republic of China", www.china.org.cn/english/LivinginChina/184710.htm; in seguito legge sulla cittadinanza). La CRA si è inoltre già chinata sulla questione della nazionalità di tibetani in esilio, concludendo che anche questi possono essere considerati cittadini cinesi (sentenza della Commissione di ricorso in materia di asilo del 30 novembre 2004, in GICRA 2005/1; cfr. anche sentenza TAF C-1048/2006 del 21 luglio 2010, consid. 5).

E. 7.1 Il Tribunale rammenta che di principio i fatti giuridicamente rile­vanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale princi­pio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti confor­memente all'art. 13 PA (cfr. DTF 130 II 449 consid. 6.6.1). In particolare, incombe al ricorrente fornire le prove qualora non ve ne siano o qualora non si possa ragionevolmente esigere che l'autorità le fornisca in conformità alla regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione sarà il ricor­rente a subirne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).

E. 7.2.1 Nel caso che qui ci riguarda, il Tribunale osserva anzitutto che il ricorrente ha già ottenuto il documento di viaggio per stranieri nel 2000, poi rinnovato nel 2006. In proposito le autorità federali, ammettendo l'assenza di documenti di legittimazione, accettarono la dichiarazione giurata del ricorrente che riferiva le proprie generalità in A._______, cittadino cinese di origine tibetana, nato il ... (cfr. dichiarazione giurata versata agli atti).

E. 7.2.2 Nel quadro della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha riferito di essersi nuovamente rivolto alle autorità cinesi, le quali, contrariamente a quanto indicato dalla legge sulla cittadinanza cinese sopra menzionata, hanno riferito che non vi sarebbe alcuna possibilità, per un rifugiato tibetano fuggito dalla Cina, di ottenere un passaporto cinese. Invitate a produrre per iscritto tale conclusione le autorità si sarebbero però rifiutate. Queste allegazioni sono confermate dall'UFM stesso, secondo cui per l'ottenimento dei documenti di viaggio cinesi occorre, tra le altre condizioni, consegnare il vecchio documento (in caso di rinnovo), o in caso di perdita produrre la notifica di smarrimento alla polizia o la conferma della stessa (cfr. osservazioni dell'UFM del 9 dicembre 2011, pag. 2). L'autorità di prime cure ha parimenti osservato che in caso di rifiuto del rilascio dei documenti di viaggio "l'ambasciata [cinese] non rilascia una conferma scritta del rifiuto. Di norma le spiegazioni sono fornite oralmente durante il colloquio, ma non vi è alcun obbligo in tal senso" (cfr. osservazioni dell'UFM del 9 dicembre 2011, pag. 2). Il Tribunale rileva inoltre che un recente Rapporto del Dipartimento di Stato americano (Report on International Religious Freedom - China, [includes Tibet, Hong Kong and Macau], del 30 luglio 2012, http://www.mrt-rrt.gov.au/ArticleDocuments/97/npl36609.pdf.aspx), indica che sono numerosi i rifiuti alle domande di ottenimento dei passaporti inoltrate da Tibetani, allorquando altri cittadini cinesi appartenenti ad altre etnie non hanno alcun problema nel loro ottenimento. Nel Rapporto si rileva inoltre che alcuni tibetani hanno dovuto pagare importanti "tangenti" per l'ottenimento del passaporto, come pure che esistono casi di confisca del passaporto in possesso ai cittadini tibetani.

E. 7.2.3 Ciò detto, le conclusioni dell'UFM, secondo cui il ricorrente dovrebbe fornire prova documentale della richiesta alle autorità cinesi, richiesta peraltro nemmeno possibile poiché mancante delle condizioni elencate dalle autorità cinesi e riferite dall'autorità svizzera stessa, in particolare del documento scaduto o della notifica del documento andato perso, e che non vi sono elementi concreti che permettano di asserire che le autorità cinesi gli negano il rilascio di un passaporto nazionale, non possono essere condivise dal Tribunale. Ne consegue che A._______ deve essere riconosciuto quale straniero sprovvisto di documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza, e per il quale l'ottenimento non è possibile giusta l'art. 10 cpv. 1 let. b ODV.

E. 8 Ciò detto, la decisione dell'UFM del 24 ottobre 2011, viola il diritto federale. Ne discende che il ricorso presentato deve essere ammesso e la decisione dell'autorità di prime cure deve essere annullata. L'incarto è quindi trasmesso all'UFM il quale è invitato a concedere il documento per stranieri richiesto.

E. 9 Visto l'esito del ricorso le spese processuali sono poste a carico dell'autorità di prime cure (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il ricorrente ha inoltre diritto alle ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di patrocinio (art. 7 e 8 TS-TAF), che alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene eque per un importo pari a fr. 1'200.- (art. 14 TS-TAF). (dispositivo sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è ammesso e la decisione impugnata annullata. L'UFM è invitato a concedere il passaporto per stranieri richiesto.
  2. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente viene rifuso l'importo di fr. 800.- versato l'11 novembre 2011 a titolo di anticipo spese.
  3. L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'200.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; formulario per il versamento) - autorità inferiore (n. di rif. N 397 201; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5873/2011 Sentenza del 26 giugno 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jean-Daniel Dubey, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, ..., patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti, Studio legale e notarile, via Gian Battista Pioda 1, Casella Postale 543, 6600 Muralto , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rilascio di un documento di viaggio per stranieri. Fatti: A. A._______ (di seguito: A._______), cittadino cinese e monaco tibetano rifugiato in India, nato a ... (recte ...) - nello stato federato del Bengala Occidentale (India) - il ..., ha ottenuto il 12 aprile 2000 un visto d'entrata per la Svizzera, dove è entrato il 15 maggio successivo - a beneficio pure di un permesso di dimora B valido sino al 14 maggio 2001 - iniziando l'attività di monaco presso il Centro Buddista ... di ... e ... . Contestualmente, il 19 settembre 2000, l'interessato, privo di documenti di legittimazione (passaporto) ad eccezione di un Identity Certificate rilasciato dal Governo Indiano, ha ottenuto dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, le cui competenze sono oggi dell'Ufficio federale della migrazione, UFM) un passaporto per persone straniere, valido sino al 19 settembre 2003. Successivamente A._______ ha rinnovato a scadenza annuale il permesso di dimora B, e meglio con validità al 14 maggio 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. B. Con istanza del 12 dicembre 2005 l'interessato ha chiesto all'UFM il rinnovo del passaporto per stranieri. Con decisione del 21 dicembre 2005 l'autorità di prime cure ha negato la richiesta, rilevando che il rinnovo dell'Identity Certificate poteva essere effettuato con regolare domanda alla rappresentanza diplomatica indiana in Svizzera. Il 4 gennaio 2006, l'interessato ha presentato un ricorso all'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), rilevando in particolare di aver fatto richiesta di rinnovo all'Ambasciata indiana ma di avere ottenuto esito negativo. Conseguentemente, con decisione del 26 gennaio 2006, l'UFM, tenuto conto delle specificità del caso, ha riconsiderato la propria decisione, annullandola e rilasciando il passaporto per stranieri all'interessato. Con decisione del 3 febbraio 2006 l'Ufficio ricorsi del DFGP ha quindi stralciato il ricorso dai ruoli. Conseguentemente l'UFM ha rinnovato il documento di viaggio per stranieri a far tempo dal 3 febbraio 2006, con validità sino al 3 febbraio 2011. C. Il 5 febbraio 2007 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) ha rilasciato a nome dell'interessato un permesso di domicilio "C", valido sino al 2 febbraio 2011 con termine di controllo il 14 maggio 2010 (cfr. incarto cantonale). Con decisione del 26 marzo 2010 le autorità cantonali preposte hanno prorogato il permesso di domicilio "C" con validità al 14 maggio 2015, sottoponendolo però alla condizione della presentazione di un documento di viaggio per stranieri valido. D. Conseguentemente con richiesta del 19 aprile 2011, presentata tramite le autorità cantonali, l'interessato ha postulato il rinnovo del passaporto per stranieri, la cui validità era fissata al 3 febbraio 2011. Con scritto del 23 giugno 2011 l'autorità di prime cure ha rilevato che le condizioni poste al rilascio dello stesso non erano adempiute. Dopo ulteriori scritti dell'interessato e dell'UFM del 28 giugno, 22 luglio e 18 agosto 2011, l'autorità federale ha emanato il 6 ottobre 2011, la decisione formale di rifiuto. A sostegno della propria conclusione l'UFM ha osservato che A._______ mai ha chiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Svizzera, di modo che è lecito pretendere che lo stesso si adoperi, presso la propria rappresentanza nazionale in Svizzera, per ottenere il rilascio del documento di viaggio. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal patrocinatore del richiedente e sulla base di accertamenti effettuati presso la rappresentanza cinese in Svizzera, l'UFM constata che, qualora le condizioni poste dalla legge siano adempiute, il rilascio di un passaporto cinese è concesso anche alle persone originarie del Tibet. L'autorità di prime cure conclude sottolineando che agli atti non vi sono elementi concreti che permettano di asserire un diniego del passaporto nel caso in esame e dunque che portino ad ammettere la richiesta dell'interessato. E. Con ricorso del 24 ottobre 2011 A._______ ha chiesto al presente Tribunale di annullare la decisione dell'UFM e di accogliere la domanda di rinnovo / rilascio di un documento di viaggio per stranieri. A sostegno delle proprie richieste l'interessato ha rilevato che la decisione dell'autorità di prime cure si fonda su una valutazione arbitraria in violazione di "tutta una serie di diritti fondamentali". In particolare, l'UFM nel rifiutare il rinnovo del documento di viaggio per stranieri, ottenuto nel 2000 e poi già rinnovato, non si fonda su alcun documento o posizione ufficiale. In altre parole, nella fattispecie ci si trova di fronte a due versioni contrapposte, fondate su informazioni assunte oralmente dalle parti presso la rappresentanza cinese in Svizzera. Da un parte le indicazioni dell'UFM secondo cui sarebbe possibile ottenere una documento nazionale per l'interessato, dall'altra le informazioni assunte dal legale di quest'ultimo, secondo cui un'eventuale richiesta dello stesso non verrebbe nemmeno trattata dalle autorità cinesi, poiché il richiedente, rifugiato tibetano e fuggito dal suo paese, nemmeno esisterebbe per l'autorità cinese (ricorso, pag. 4). In particolare il patrocinatore rileva che le medesime autorità si sono rifiutate espressamente di mettere per iscritto quanto riferito oralmente al patrocinatore. In questo contesto, benché l'UFM abbia una versione contrapposta ma non comprovata da documenti versati agli atti, è inaccettabile che sia l'interessato a comprovare il mancato rilascio del documento in esame (cfr. ricorso, pag. 5). Tale agire dell'UFM, che pretende una comprova allorquando non è in grado di provare la veridicità delle proprie affermazioni, configurerebbe l'abuso di diritto (cfr. ricorso , pag. 6). Infine l'interessato ha rilevato che è impensabile pretendere un suo ritorno in Patria, dove verrebbe arrestato e incarcerato immediatamente. F. Con risposta del 9 dicembre 2011 l'UFM ha ribadito le proprie conclusioni. L'autorità di prime cure ha precisato però che, in risposta ad una corrispondenza dell'aprile 2011, l'Ambasciata cinese a Berna ha indicato che le norme per l'ottenimento del passaporto cinese si applicano a tutte le nazionalità della Cina, compresi i cittadini cinesi di nazionalità tibetana. L'autorità cinese ha però anche sottolineato che in caso di rifiuto della richiesta, l'Ambasciata non rilascia alcuna conferma per scritto di tale rifiuto. G. Con replica del 19 dicembre 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto. Anzitutto egli sottolinea che agli atti non risultano documenti che comprovino quanto asserito dell'autorità federale. Inoltre quanto affermato da quest'ultima, ovvero che "l'ambasciata [cinese] non rilascia una conferma scritta del rifiuto" collima con quanto da egli sempre sostenuto. Infine sempre stando alle presunte affermazioni dell'Ambasciata cinese, risulta ancora di più che il ricorrente non può ottenere alcun documento: infatti egli non è in possesso, e non lo è mai stato, di alcun documento cinese scaduto. H. Con duplica del 24 gennaio 2012, l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando che le informazioni su cui si fonda la decisione sono contenute in un'email trasmessa all'UFM dalle autorità cinesi, presente nel proprio incarto. I. Con osservazioni del 27 febbraio 2012, A._______ si è riconfermato nelle proprie conclusioni sottolineando di non essere in grado di fornire la prova della richiesta della documentazione all'autorità cinese poiché, non avendo mai ottenuto un passaporto cinese, non è in grado di fornire la documentazione richiesta delle autorità del proprio Paese. In questo senso "[r]ichiedere la prova dell'invio di una richiesta destinata ad essere respinta, poiché incompleta ad inizio, è una cosiddetta probatio diabolica". Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di se­guito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi­nistrazione fede­rale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono es­sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA. 1.3 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA i ricorrenti hanno il diritto di ricorrere e il loro ricor­so, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevi­bile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez­zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi­camente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autori­tà canto­nale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo­mento del giudizio (DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1).

3. L'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale sugli stra­nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abro­gazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazio­ne con il suo al­legato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577). Abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RU 2010 621), e quindi sostituita dalla nuova versione entrata in vigore il 1° dicembre 2012 (ODV, RS 143.5). Secondo le disposizioni transitorie, alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio - pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza - si applica il nuovo diritto. Nel caso in esame, è dunque applicabile la nuova ODV, le cui disposizioni pertinenti alla fattispecie non hanno subito delle modifiche (significative) in termini di contenuto rispetto alla precedente ODV. 4. 4.1 Giusta i combinati disposti degli art. 4 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e c LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri ricono­sciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 set­tembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) (let. b), come pure gli stranieri privi di documenti e titolari di un per­messo di domicilio (let. c). Inoltre ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV alle persone sprovviste di documenti e titolari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri. In proposito l'assenza di docu­menti è ac­certata dall'UFM sulla scorta dell'art. 10 ODV. 4.2 Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di pro­venienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viag­gio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b). 4.3 Al fine di valutare se sia ragionevole esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 10 cpv. 1 let. a ODV), occorre esaminare il caso di specie servendosi di criteri oggetti­vi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale fede­rale (cfr. sen­tenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata). 4.4 Inoltre la giurisprudenza ha determinato che il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 10 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale ri­chiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi ci­tata]). In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art. 10 ODV, i ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motiva­no l'assenza di documenti. 4.5 Va infine ribadito che giusta l'art. 10 cpv. 3 ODV non può essere chiesto alle persone biso­gnose di protezione e ai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competen­ti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone sprovviste di documenti vali­di che sono state ammesse prov­visoriamente in ra­gione del carattere ille­cito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando l'esecuzione del rinvio è con­traria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione. 4.6 L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio (cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti per stranieri (let. b), certificati d'identità per richiedenti l'asilo che lasciano definitivamente la Svizzera o per persone la cui procedura d'asilo è conclusa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato (let. c) e infine documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontana­mento o dell'espulsione di stranieri (let. d).

5. Va rammentato inoltre che la legislazione svizzera in ma­teria di diritto sugli stranieri esige dallo straniero durante il suo sog­giorno in territorio elvetico che sia in possesso di un documento di le­gittimazione valido e riconosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissio­ne, il soggior­no e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizze­re agli stra­nieri, salvo quelli ri­lasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido ricono­sciuto dalla comunità interna­zionale. Come dispone d'altronde l'art. 12 cpv. 1 ODV, i docu­menti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia de­gli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del detento­re. Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di esclu­siva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il qua­le decide sulla base di procedure e modalità previste dalla normati­va interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un pas­saporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Diparti­mento degli affari esteri del 17 feb­braio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazio­ne [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le prescrizioni soprammenzionate implica­no pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Pae­se d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizze­ra si conformi alle condizioni d'ordine formali e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali. 6. 6.1 Il ricorrente appartiene all'etnia tibetana. L'appartenenza del Tibet alla Repubblica popolare cinese rimane controversa. Infatti siccome il Tibet quale Paese autonomo e indipendente non esiste, alla luce dell'annessione di questo da parte della Cina, resta da determinare quale nazionalità hanno le persone originarie di questa regione e i loro discendenti. Se da una parte il governo tibetano in esilio ritiene che il Tibet sia occupato illegalmente dalla Cina negli anni 1949/50, al contrario la Cina ritiene che si tratti di un puro conflitto interno, a motivo che la regione controversa appartiene alla Cina da centinaia di anni. Su questa problematica, la Svizzera ha già avuto modo, come numerosi altri Paesi della comunità internazionale, di riconoscere e considerare il Tibet quale regione autonoma (Provincia), che appartiene però integralmente alla Repubblica popolare cinese (cfr. rapporto della Commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale del 4 aprile 2004 e del Consiglio degli Stati del 7 settembre 2004 in merito alla petizione "Schweizer Tibet-Organisationen", citata nella sentenza della Commissione di ricorso in materia di asilo [CRA] del 13 dicembre 2005, in GICRA 2006/1 consid. 4.4). Come già considerato correttamente dall'UFM, i cittadini originari della regione del Tibet come pure i loro discendenti, devono essere considerati cittadini cinesi alla luce della legge relativa alla cittadinanza della Repubblica popolare cinese del 1 settembre 1980 ("Nationality Law of the People's Republic of China", www.china.org.cn/english/LivinginChina/184710.htm; in seguito legge sulla cittadinanza). La CRA si è inoltre già chinata sulla questione della nazionalità di tibetani in esilio, concludendo che anche questi possono essere considerati cittadini cinesi (sentenza della Commissione di ricorso in materia di asilo del 30 novembre 2004, in GICRA 2005/1; cfr. anche sentenza TAF C-1048/2006 del 21 luglio 2010, consid. 5). 7. 7.1 Il Tribunale rammenta che di principio i fatti giuridicamente rile­vanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale princi­pio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti confor­memente all'art. 13 PA (cfr. DTF 130 II 449 consid. 6.6.1). In particolare, incombe al ricorrente fornire le prove qualora non ve ne siano o qualora non si possa ragionevolmente esigere che l'autorità le fornisca in conformità alla regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione sarà il ricor­rente a subirne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c). 7.2 7.2.1 Nel caso che qui ci riguarda, il Tribunale osserva anzitutto che il ricorrente ha già ottenuto il documento di viaggio per stranieri nel 2000, poi rinnovato nel 2006. In proposito le autorità federali, ammettendo l'assenza di documenti di legittimazione, accettarono la dichiarazione giurata del ricorrente che riferiva le proprie generalità in A._______, cittadino cinese di origine tibetana, nato il ... (cfr. dichiarazione giurata versata agli atti). 7.2.2 Nel quadro della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha riferito di essersi nuovamente rivolto alle autorità cinesi, le quali, contrariamente a quanto indicato dalla legge sulla cittadinanza cinese sopra menzionata, hanno riferito che non vi sarebbe alcuna possibilità, per un rifugiato tibetano fuggito dalla Cina, di ottenere un passaporto cinese. Invitate a produrre per iscritto tale conclusione le autorità si sarebbero però rifiutate. Queste allegazioni sono confermate dall'UFM stesso, secondo cui per l'ottenimento dei documenti di viaggio cinesi occorre, tra le altre condizioni, consegnare il vecchio documento (in caso di rinnovo), o in caso di perdita produrre la notifica di smarrimento alla polizia o la conferma della stessa (cfr. osservazioni dell'UFM del 9 dicembre 2011, pag. 2). L'autorità di prime cure ha parimenti osservato che in caso di rifiuto del rilascio dei documenti di viaggio "l'ambasciata [cinese] non rilascia una conferma scritta del rifiuto. Di norma le spiegazioni sono fornite oralmente durante il colloquio, ma non vi è alcun obbligo in tal senso" (cfr. osservazioni dell'UFM del 9 dicembre 2011, pag. 2). Il Tribunale rileva inoltre che un recente Rapporto del Dipartimento di Stato americano (Report on International Religious Freedom - China, [includes Tibet, Hong Kong and Macau], del 30 luglio 2012, http://www.mrt-rrt.gov.au/ArticleDocuments/97/npl36609.pdf.aspx), indica che sono numerosi i rifiuti alle domande di ottenimento dei passaporti inoltrate da Tibetani, allorquando altri cittadini cinesi appartenenti ad altre etnie non hanno alcun problema nel loro ottenimento. Nel Rapporto si rileva inoltre che alcuni tibetani hanno dovuto pagare importanti "tangenti" per l'ottenimento del passaporto, come pure che esistono casi di confisca del passaporto in possesso ai cittadini tibetani. 7.2.3 Ciò detto, le conclusioni dell'UFM, secondo cui il ricorrente dovrebbe fornire prova documentale della richiesta alle autorità cinesi, richiesta peraltro nemmeno possibile poiché mancante delle condizioni elencate dalle autorità cinesi e riferite dall'autorità svizzera stessa, in particolare del documento scaduto o della notifica del documento andato perso, e che non vi sono elementi concreti che permettano di asserire che le autorità cinesi gli negano il rilascio di un passaporto nazionale, non possono essere condivise dal Tribunale. Ne consegue che A._______ deve essere riconosciuto quale straniero sprovvisto di documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza, e per il quale l'ottenimento non è possibile giusta l'art. 10 cpv. 1 let. b ODV.

8. Ciò detto, la decisione dell'UFM del 24 ottobre 2011, viola il diritto federale. Ne discende che il ricorso presentato deve essere ammesso e la decisione dell'autorità di prime cure deve essere annullata. L'incarto è quindi trasmesso all'UFM il quale è invitato a concedere il documento per stranieri richiesto.

9. Visto l'esito del ricorso le spese processuali sono poste a carico dell'autorità di prime cure (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il ricorrente ha inoltre diritto alle ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di patrocinio (art. 7 e 8 TS-TAF), che alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene eque per un importo pari a fr. 1'200.- (art. 14 TS-TAF). (dispositivo sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è ammesso e la decisione impugnata annullata. L'UFM è invitato a concedere il passaporto per stranieri richiesto.

2. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente viene rifuso l'importo di fr. 800.- versato l'11 novembre 2011 a titolo di anticipo spese.

3. L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'200.- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata; formulario per il versamento)

- autorità inferiore (n. di rif. N 397 201; incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: