Contributi
Sachverhalt
A. A._______, cittadina svizzera, domiciliata in Argentina, nata il (...) 1967, nubile, a far tempo dal 1° ottobre 1998 è affiliata all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per i cittadini svizzeri residenti all'estero (ora "assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità", cfr. doc. 3 [domanda di adesione del 22 settembre 1998] e doc. 4 [conferma di adesione del 9 marzo 1999]). B. Con decisione dell'11 luglio 2014 l'autorità inferiore ha stabilito d'ufficio il contributo AVS/AI per l'anno 2013. La CSC ha ritenuto fr. 1'450'000.- quale sostanza determinante e fissato un contributo AVS/AI pari a fr. 2'744.-, oltre a fr. 137.20 quali spese amministrative (doc. 61). Il provvedimento, munito dei rimedi giuridici, è stato trasmesso per posta A-Priority direttamente all'assicurata presso il suo recapito in Argentina. Con scritto del 28 settembre 2014, inviato, sempre all'indirizzo dell'interessata in Argentina, con posta A-Priority, la CSC ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2013 (doc. 62). In data 28 novembre 2014 l'autorità inferiore ha nuovamente preteso dall'assicurata, con plico raccomandato, il versamento di fr. 2'881.20, pena, in caso di mancato adempimento, l'esclusione dall'assicurazione facoltativa (doc. 63). C. Il 13 gennaio 2015 la CSC ha emanato una decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per mancato pagamento dei contributi e/o degli interessi (doc. 64). Quest'ultima è stata trasmessa all'assicurata per via diplomatica al suo indirizzo in Argentina ed è stata notificata il 10 marzo 2015 (doc. TAF 12 e 13 e relativi allegati). D. Con opposizioni del 19 marzo 2015 (e-mail, doc. 66) e di data 12 marzo 2015 (allegata al formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014, doc. 68 [in particolare pagg. 4 e 6]), pervenuta alla CSC l'8 aprile 2015 (doc. 68 pag. 1) l'interessata ha contestato, da un lato, la decisione d'esclusione, asserendo di avere provveduto al pagamento dei contributi nel dicembre 2014 e, dall'altro, la decisione di tassazione d'ufficio per l'anno 2014 (recte: 2013), spiegando di non esercitare alcuna attività lavorativa e di non disporre né di carte di credito né di conti bancari (cfr. anche doc. 65 [nota telefonica del 18 marzo 2015]). E. Il 31 luglio 2015 la CSC ha emanato due decisioni su opposizione. Nella prima, non è entrata nel merito dell'opposizione, in quanto manifestamente tardiva, dichiarando che la tassazione d'ufficio per i contributi del 2013 emanata l'11 luglio 2014 (doc. 81) era cresciuta in giudicato e, nell'altra, ha accolto l'opposizione dell'interessata e annullato la decisione d'esclusione dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 13 gennaio 2015 (doc. 82). F. Il 9 settembre 2015 l'interessata ha presentato ricorso tramite l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, la quale ha provveduto a trasmettere l'atto al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Berna, che a sua volta lo ha fatto pervenire al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 18 settembre 2015 (doc. TAF 1, 3 e 6). Con il gravame la ricorrente ha, sostanzialmente, contestato la decisione su opposizione che la condanna al pagamento dei contributi arretrati del 2013 per un importo totale di fr. 4'127.21, per lei troppo oneroso, ritenuto che percepisce un reddito mensile di soli fr. 400.- e poiché non determinato secondo la sua reale situazione economica (doc. TAF 1 e 9 [traduzione in italiano del ricorso]). G. Con risposta del 1° dicembre 2015 la CSC ha proposto di respingere il ricorso e confermare la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 in merito alla tassazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2013. L'autorità inferiore ha ammesso di non poter determinare con esattezza la data della notifica della decisione dell'11 luglio 2014, essendo questa stata trasmessa per posta A-Priority il 14 luglio 2014, ma ha ribadito di ritenere l'opposizione del 19 marzo 2015 tardiva siccome, sulla base delle informazioni fornite dalla Posta (cfr. il sito internet www.post.ch), si deve ritenere che una lettera A-Priority per l'Argentina è recapitata al destinatario da 3 a 5 giorni feriali dopo essere stata impostata (doc. TAF 11). H. H.a Il 4 febbraio 2016 il TAF ha invitato la ricorrente a designare un recapito in Svizzera entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione del provvedimento medesimo. Questo Tribunale ha contestualmente indicato che, in caso di inosservanza del termine, le ordinanze e decisioni future sarebbero state notificate tramite pubblicazione sul Foglio Federale. Con la medesima ordinanza sono pure state trasmesse copie della risposta dell'autorità inferiore, dei documenti ivi citati, nonché delle risultanze delle ricerche postali, ed è stato pure assegnato un medesimo termine di 30 giorni per inoltrare la replica in due esemplari corredata dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 14). Per la menzionata ordinanza, nonché per i documenti ivi allegati, è stata presentata richiesta all'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, per il tramite del DFAE, di procedere alla notifica per via diplomatica all'interessata e di comunicare la prova dell'avvenuta notifica (doc. TAF 15). H.b Con mail del 19 aprile 2016 l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires ha comunicato al Tribunale adito di aver trasmesso, tramite raccomandata, lo scritto del TAF del 4 febbraio 2016 in data 16 febbraio 2016 all'indirizzo dell'interessata e che lo stesso è stato notificato, secondo l'ufficio postale, il giorno seguente al signor B._______. L'Ambasciata ha inoltre informato questa Corte di avere contattato telefonicamente la ricorrente in data 18 aprile 2016 - la quale ha dichiarato di non essere sicura di avere ricevuto lo scritto menzionato - e pertanto, di avere scansionato i documenti in questione e averli trasmessi all'interessata per mezzo della posta elettronica (doc. TAF 17). I. Con mail del 20 aprile 2016 l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, ha fatto pervenire a questo Tribunale delle osservazioni della ricorrente (doc. TAF 18 e 20 [traduzione in italiano delle osservazione e dello scambio di mail]). In sostanza, l'interessata ha indicato, da un lato, che vi sarebbero persone residenti in Svizzera in grado di aiutarla, ma essendo queste molto anziane, non ha intenzione di coinvolgerle e non ne ha quindi segnalato il recapito in Svizzera. Dall'altro, l'assicurata ha esposto dei dubbi riguardanti la richiesta di elezione di un domicilio in Svizzera, non capendo se ciò significhi dover essere domiciliata in Svizzera oppure che l'opposizione non è stata accolta ed è pertanto costretta a ricominciare l'intera procedura dalla Svizzera. La ricorrente ha aggiunto che le persone che possono ritirare la posta al suo indirizzo sono di fiducia, in quanto incaricate di accudire una zia anziana, ma le stesse sono anche numerose e potrebbero avere perso involontariamente i documenti trasmessi dal TAF per il tramite dell'Ambasciata. Ha inoltre ribadito di essere senza attività lucrativa, di avere trasmesso i formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza ogni anno, di essere stata tassata d'ufficio a causa di un malinteso e che il contributo fissato è troppo elevato.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
E. 2 Oggetto del contendere non è la questione di merito se la tassazione d'ufficio dei contributi AVS/AI dovuti da A._______ per l'anno 2013 è avvenuta correttamente, bensì se l'opposizione presentata da A._______ tramite lo scritto allegato al formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014 il 12 marzo 2015 (pervenuto alla CSC l'8 aprile 2015) rispettivamente il mail del 19 marzo 2015 avverso la decisione dell'11 luglio 2014, è effettivamente tardiva.
E. 3.1.1 Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
E. 3.1.2 Secondo l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4). Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cpv. 5).
E. 3.1.3 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica (anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).
E. 3.1.4 Secondo l'art. 38 cpv. 3 prima frase LPGA, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (anche art. 20 cpv. 3 prima frase PA).
E. 3.1.5 Giusta l'art. 38 cpv. 4 LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (anche art. 22a cpv. 1 PA).
E. 3.1.6 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
E. 3.2 Per quel che concerne in particolare la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova, nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii).
E. 3.3 Nel caso in esame per sua stessa ammissione l'autorità inferiore non è in grado di dimostrare quando è stata notificata la decisione di tassazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2013 dell'11 luglio 2014, essendo stata trasmessa per posta A-Priority. Irrilevante al riguardo è in particolare l'affermazione dell'autorità inferiore secondo cui si può ammettere che una lettera è recapitata entro il termine di 3 a 5 giorni feriali, in quanto non conforme alla giurisprudenza sopramenzionata (consid. 3.2). La CSC non sostiene del resto neppure che l'assicurata avrebbe ricevuto la decisione successivamente. Né la data di notifica del sollecito del 28 settembre 2014, inviato per posta semplice, né quella del successivo richiamo del 28 novembre 2014, malgrado sia stato trasmesso per plico raccomandato (doc. TAF 12) hanno potuto essere stabilite. In conclusione, la CSC non ha dimostrato, né ha reso verosimile con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, che la decisione sarebbe stata notificata circa cinque giorni feriali dopo la spedizione.
E. 4.1 Un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla notifica viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295 consid. 5.10 con rinvii).
E. 4.2 Ora, l'autorità inferiore ha potuto dimostrare soltanto di avere notificato, il 10 marzo 2015, la decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa datata 13 gennaio 2015, da cui emerge che l'assicurata non ha pagato i contributi, non tuttavia che era stata emanata una tassazione d'ufficio (doc. TAF 12 e 13 e relativi allegati). Dagli atti risulta inoltre che l'assicurata il 18 marzo era al corrente della decisione di tassazione dei contributi del 2013, in quanto ha comunicato all'amministrazione di voler interporre opposizione (doc. 65, nota interna, anche doc. 66). In simili condizioni si può presupporre che la ricorrente sia anche venuta a conoscenza della decisione di tassazione d'ufficio per i contributi per l'anno 2013 al più presto il 10 marzo 2015. Questo Tribunale rileva che dopo la notifica l'interessata ha compilato, in data 12 marzo 2015, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014, nel quale ha esplicitamente indicato di opporsi alla decisione di tassazione d'ufficio per l'anno 2014 (recte: 2013 in quanto la decisione del 2014 non era ancora stata emanata), ha preso contatto telefonicamente con la CSC in data 18 marzo 2015 (cfr. nota telefonica, doc. 65) ed ha inviato un mail il 19 marzo 2015. Si può quindi ritenere che la ricorrente ha reagito prontamente e entro un termine ragionevole, inferiore al termine di 30 giorni previsto per interporre normalmente opposizione, dal momento in cui può aver avuto conoscenza della decisione qui impugnata, ossia non prima del 10 marzo 2015, momento della notifica della decisione di esclusione del 13 gennaio 2015, emessa in seguito al mancato pagamento dei contributi dovuti. In simili condizioni l'opposizione va considerata tempestiva.
E. 4.3 Va infine evidenziato che il 27 marzo 2015 il servizio giuridico dell'autorità inferiore, in risposta al mail dell'assicurata del 19 marzo 2015, in cui aveva dichiarato di interporre opposizione, l'ha pregata di trasmettere uno scritto debitamente firmato entro 30 giorni, alfine di poter entrare nel merito della stessa (doc. 67). In simili condizioni la ricorrente poteva e doveva ritenere in buona fede che, se trasmessa entro il termine indicato dall'amministrazione, l'opposizione sarebbe stata tempestiva. Anche da questo punto di vista quindi l'opposizione interposta dall'assicurata, debitamente controfirmata, allegata al formulario datato 12 marzo 2015 e pervenuto l'8 aprile 2015 alla Cassa, è stata presentata entro i termini di legge.
E. 5 In conclusione alla luce dei suesposti considerandi il ricorso merita accoglimento, mentre la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore, affinché entri nel merito dell'opposizione presentata dalla ricorrente tramite lo scritto allegato al formulario datato 12 marzo 2015 e pervenuto alla Cassa l'8 aprile seguente e per mezzo del mail del 19 marzo 2015.
E. 6.1 Giusta l'art. 11b cpv. 1 PA, le parti sono tenute a comunicare all'autorità di ricorso il loro domicilio o la loro sede, e, se sono domiciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notifiche non possono avvenire per posta, devono designare un recapito in Svizzera.
E. 6.2 Secondo l'art. 36 lett. b PA, l'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul Foglio Federale, che viene pubblicato settimanalmente nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese ed italiano) sia in forma cartacea sia in forma elettronica (quest'ultima consultabile sul sito https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/foglio-federale.html), alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notifica non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'art. 11b cpv. 1 PA, non abbia designato un recapito in Svizzera.
E. 6.3 Questo Tribunale rileva che tra la Confederazione Svizzera e l'Argentina non vi è (ancora) alcuna convenzione in materia di AVS/AI o che prevede la notifica di atti giudiziari per mezzo della posta e che la ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di elezione di un domicilio in Svizzera di cui all'ordinanza del 4 febbraio 2016 (doc. TAF 14 e 18).
E. 6.4 Pertanto, in mancanza dell'elezione di un domicilio in Svizzera e della possibilità di notificare le decisioni direttamente agli assicurati residenti in Argentina, questa sentenza sarà pubblicata sul Foglio Federale.
E. 7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché entri nel merito dell'opposizione formulata in date 12 marzo 2015 e 19 marzo 2015 e pronunci una nuova decisione su opposizione.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si assegnano spese ripetibili.
- Copia del mail del 20 aprile 2016 dell'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, nonché delle osservazioni della ricorrente ivi allegate, sono trasmesse all'autorità inferiore (doc. TAF 18 e 20 [traduzione in italiano delle osservazione e dello scambio di mail]).
- Comunicazione a: - ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio Federale) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie del doc. TAF 18 e della sua traduzione in italiano [doc. TAF 20]) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La presidente del collegio: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5866/2015 Sentenza del 27 maggio 2016 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Vito Valenti, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A.______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, tassazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2013, opposizione tardiva (decisione su opposizione del 31 luglio 2015). Fatti: A. A._______, cittadina svizzera, domiciliata in Argentina, nata il (...) 1967, nubile, a far tempo dal 1° ottobre 1998 è affiliata all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per i cittadini svizzeri residenti all'estero (ora "assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità", cfr. doc. 3 [domanda di adesione del 22 settembre 1998] e doc. 4 [conferma di adesione del 9 marzo 1999]). B. Con decisione dell'11 luglio 2014 l'autorità inferiore ha stabilito d'ufficio il contributo AVS/AI per l'anno 2013. La CSC ha ritenuto fr. 1'450'000.- quale sostanza determinante e fissato un contributo AVS/AI pari a fr. 2'744.-, oltre a fr. 137.20 quali spese amministrative (doc. 61). Il provvedimento, munito dei rimedi giuridici, è stato trasmesso per posta A-Priority direttamente all'assicurata presso il suo recapito in Argentina. Con scritto del 28 settembre 2014, inviato, sempre all'indirizzo dell'interessata in Argentina, con posta A-Priority, la CSC ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2013 (doc. 62). In data 28 novembre 2014 l'autorità inferiore ha nuovamente preteso dall'assicurata, con plico raccomandato, il versamento di fr. 2'881.20, pena, in caso di mancato adempimento, l'esclusione dall'assicurazione facoltativa (doc. 63). C. Il 13 gennaio 2015 la CSC ha emanato una decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per mancato pagamento dei contributi e/o degli interessi (doc. 64). Quest'ultima è stata trasmessa all'assicurata per via diplomatica al suo indirizzo in Argentina ed è stata notificata il 10 marzo 2015 (doc. TAF 12 e 13 e relativi allegati). D. Con opposizioni del 19 marzo 2015 (e-mail, doc. 66) e di data 12 marzo 2015 (allegata al formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014, doc. 68 [in particolare pagg. 4 e 6]), pervenuta alla CSC l'8 aprile 2015 (doc. 68 pag. 1) l'interessata ha contestato, da un lato, la decisione d'esclusione, asserendo di avere provveduto al pagamento dei contributi nel dicembre 2014 e, dall'altro, la decisione di tassazione d'ufficio per l'anno 2014 (recte: 2013), spiegando di non esercitare alcuna attività lavorativa e di non disporre né di carte di credito né di conti bancari (cfr. anche doc. 65 [nota telefonica del 18 marzo 2015]). E. Il 31 luglio 2015 la CSC ha emanato due decisioni su opposizione. Nella prima, non è entrata nel merito dell'opposizione, in quanto manifestamente tardiva, dichiarando che la tassazione d'ufficio per i contributi del 2013 emanata l'11 luglio 2014 (doc. 81) era cresciuta in giudicato e, nell'altra, ha accolto l'opposizione dell'interessata e annullato la decisione d'esclusione dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 13 gennaio 2015 (doc. 82). F. Il 9 settembre 2015 l'interessata ha presentato ricorso tramite l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, la quale ha provveduto a trasmettere l'atto al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Berna, che a sua volta lo ha fatto pervenire al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 18 settembre 2015 (doc. TAF 1, 3 e 6). Con il gravame la ricorrente ha, sostanzialmente, contestato la decisione su opposizione che la condanna al pagamento dei contributi arretrati del 2013 per un importo totale di fr. 4'127.21, per lei troppo oneroso, ritenuto che percepisce un reddito mensile di soli fr. 400.- e poiché non determinato secondo la sua reale situazione economica (doc. TAF 1 e 9 [traduzione in italiano del ricorso]). G. Con risposta del 1° dicembre 2015 la CSC ha proposto di respingere il ricorso e confermare la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 in merito alla tassazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2013. L'autorità inferiore ha ammesso di non poter determinare con esattezza la data della notifica della decisione dell'11 luglio 2014, essendo questa stata trasmessa per posta A-Priority il 14 luglio 2014, ma ha ribadito di ritenere l'opposizione del 19 marzo 2015 tardiva siccome, sulla base delle informazioni fornite dalla Posta (cfr. il sito internet www.post.ch), si deve ritenere che una lettera A-Priority per l'Argentina è recapitata al destinatario da 3 a 5 giorni feriali dopo essere stata impostata (doc. TAF 11). H. H.a Il 4 febbraio 2016 il TAF ha invitato la ricorrente a designare un recapito in Svizzera entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione del provvedimento medesimo. Questo Tribunale ha contestualmente indicato che, in caso di inosservanza del termine, le ordinanze e decisioni future sarebbero state notificate tramite pubblicazione sul Foglio Federale. Con la medesima ordinanza sono pure state trasmesse copie della risposta dell'autorità inferiore, dei documenti ivi citati, nonché delle risultanze delle ricerche postali, ed è stato pure assegnato un medesimo termine di 30 giorni per inoltrare la replica in due esemplari corredata dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 14). Per la menzionata ordinanza, nonché per i documenti ivi allegati, è stata presentata richiesta all'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, per il tramite del DFAE, di procedere alla notifica per via diplomatica all'interessata e di comunicare la prova dell'avvenuta notifica (doc. TAF 15). H.b Con mail del 19 aprile 2016 l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires ha comunicato al Tribunale adito di aver trasmesso, tramite raccomandata, lo scritto del TAF del 4 febbraio 2016 in data 16 febbraio 2016 all'indirizzo dell'interessata e che lo stesso è stato notificato, secondo l'ufficio postale, il giorno seguente al signor B._______. L'Ambasciata ha inoltre informato questa Corte di avere contattato telefonicamente la ricorrente in data 18 aprile 2016 - la quale ha dichiarato di non essere sicura di avere ricevuto lo scritto menzionato - e pertanto, di avere scansionato i documenti in questione e averli trasmessi all'interessata per mezzo della posta elettronica (doc. TAF 17). I. Con mail del 20 aprile 2016 l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, ha fatto pervenire a questo Tribunale delle osservazioni della ricorrente (doc. TAF 18 e 20 [traduzione in italiano delle osservazione e dello scambio di mail]). In sostanza, l'interessata ha indicato, da un lato, che vi sarebbero persone residenti in Svizzera in grado di aiutarla, ma essendo queste molto anziane, non ha intenzione di coinvolgerle e non ne ha quindi segnalato il recapito in Svizzera. Dall'altro, l'assicurata ha esposto dei dubbi riguardanti la richiesta di elezione di un domicilio in Svizzera, non capendo se ciò significhi dover essere domiciliata in Svizzera oppure che l'opposizione non è stata accolta ed è pertanto costretta a ricominciare l'intera procedura dalla Svizzera. La ricorrente ha aggiunto che le persone che possono ritirare la posta al suo indirizzo sono di fiducia, in quanto incaricate di accudire una zia anziana, ma le stesse sono anche numerose e potrebbero avere perso involontariamente i documenti trasmessi dal TAF per il tramite dell'Ambasciata. Ha inoltre ribadito di essere senza attività lucrativa, di avere trasmesso i formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza ogni anno, di essere stata tassata d'ufficio a causa di un malinteso e che il contributo fissato è troppo elevato. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
2. Oggetto del contendere non è la questione di merito se la tassazione d'ufficio dei contributi AVS/AI dovuti da A._______ per l'anno 2013 è avvenuta correttamente, bensì se l'opposizione presentata da A._______ tramite lo scritto allegato al formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014 il 12 marzo 2015 (pervenuto alla CSC l'8 aprile 2015) rispettivamente il mail del 19 marzo 2015 avverso la decisione dell'11 luglio 2014, è effettivamente tardiva. 3. 3.1 3.1.1 Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. 3.1.2 Secondo l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4). Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cpv. 5). 3.1.3 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica (anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.1.4 Secondo l'art. 38 cpv. 3 prima frase LPGA, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (anche art. 20 cpv. 3 prima frase PA). 3.1.5 Giusta l'art. 38 cpv. 4 LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (anche art. 22a cpv. 1 PA). 3.1.6 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 3.2 Per quel che concerne in particolare la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova, nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii). 3.3 Nel caso in esame per sua stessa ammissione l'autorità inferiore non è in grado di dimostrare quando è stata notificata la decisione di tassazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2013 dell'11 luglio 2014, essendo stata trasmessa per posta A-Priority. Irrilevante al riguardo è in particolare l'affermazione dell'autorità inferiore secondo cui si può ammettere che una lettera è recapitata entro il termine di 3 a 5 giorni feriali, in quanto non conforme alla giurisprudenza sopramenzionata (consid. 3.2). La CSC non sostiene del resto neppure che l'assicurata avrebbe ricevuto la decisione successivamente. Né la data di notifica del sollecito del 28 settembre 2014, inviato per posta semplice, né quella del successivo richiamo del 28 novembre 2014, malgrado sia stato trasmesso per plico raccomandato (doc. TAF 12) hanno potuto essere stabilite. In conclusione, la CSC non ha dimostrato, né ha reso verosimile con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, che la decisione sarebbe stata notificata circa cinque giorni feriali dopo la spedizione. 4. 4.1 Un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla notifica viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295 consid. 5.10 con rinvii). 4.2 Ora, l'autorità inferiore ha potuto dimostrare soltanto di avere notificato, il 10 marzo 2015, la decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa datata 13 gennaio 2015, da cui emerge che l'assicurata non ha pagato i contributi, non tuttavia che era stata emanata una tassazione d'ufficio (doc. TAF 12 e 13 e relativi allegati). Dagli atti risulta inoltre che l'assicurata il 18 marzo era al corrente della decisione di tassazione dei contributi del 2013, in quanto ha comunicato all'amministrazione di voler interporre opposizione (doc. 65, nota interna, anche doc. 66). In simili condizioni si può presupporre che la ricorrente sia anche venuta a conoscenza della decisione di tassazione d'ufficio per i contributi per l'anno 2013 al più presto il 10 marzo 2015. Questo Tribunale rileva che dopo la notifica l'interessata ha compilato, in data 12 marzo 2015, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2014, nel quale ha esplicitamente indicato di opporsi alla decisione di tassazione d'ufficio per l'anno 2014 (recte: 2013 in quanto la decisione del 2014 non era ancora stata emanata), ha preso contatto telefonicamente con la CSC in data 18 marzo 2015 (cfr. nota telefonica, doc. 65) ed ha inviato un mail il 19 marzo 2015. Si può quindi ritenere che la ricorrente ha reagito prontamente e entro un termine ragionevole, inferiore al termine di 30 giorni previsto per interporre normalmente opposizione, dal momento in cui può aver avuto conoscenza della decisione qui impugnata, ossia non prima del 10 marzo 2015, momento della notifica della decisione di esclusione del 13 gennaio 2015, emessa in seguito al mancato pagamento dei contributi dovuti. In simili condizioni l'opposizione va considerata tempestiva. 4.3 Va infine evidenziato che il 27 marzo 2015 il servizio giuridico dell'autorità inferiore, in risposta al mail dell'assicurata del 19 marzo 2015, in cui aveva dichiarato di interporre opposizione, l'ha pregata di trasmettere uno scritto debitamente firmato entro 30 giorni, alfine di poter entrare nel merito della stessa (doc. 67). In simili condizioni la ricorrente poteva e doveva ritenere in buona fede che, se trasmessa entro il termine indicato dall'amministrazione, l'opposizione sarebbe stata tempestiva. Anche da questo punto di vista quindi l'opposizione interposta dall'assicurata, debitamente controfirmata, allegata al formulario datato 12 marzo 2015 e pervenuto l'8 aprile 2015 alla Cassa, è stata presentata entro i termini di legge.
5. In conclusione alla luce dei suesposti considerandi il ricorso merita accoglimento, mentre la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore, affinché entri nel merito dell'opposizione presentata dalla ricorrente tramite lo scritto allegato al formulario datato 12 marzo 2015 e pervenuto alla Cassa l'8 aprile seguente e per mezzo del mail del 19 marzo 2015. 6. 6.1 Giusta l'art. 11b cpv. 1 PA, le parti sono tenute a comunicare all'autorità di ricorso il loro domicilio o la loro sede, e, se sono domiciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notifiche non possono avvenire per posta, devono designare un recapito in Svizzera. 6.2 Secondo l'art. 36 lett. b PA, l'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul Foglio Federale, che viene pubblicato settimanalmente nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese ed italiano) sia in forma cartacea sia in forma elettronica (quest'ultima consultabile sul sito https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/foglio-federale.html), alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notifica non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'art. 11b cpv. 1 PA, non abbia designato un recapito in Svizzera. 6.3 Questo Tribunale rileva che tra la Confederazione Svizzera e l'Argentina non vi è (ancora) alcuna convenzione in materia di AVS/AI o che prevede la notifica di atti giudiziari per mezzo della posta e che la ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di elezione di un domicilio in Svizzera di cui all'ordinanza del 4 febbraio 2016 (doc. TAF 14 e 18). 6.4 Pertanto, in mancanza dell'elezione di un domicilio in Svizzera e della possibilità di notificare le decisioni direttamente agli assicurati residenti in Argentina, questa sentenza sarà pubblicata sul Foglio Federale. 7. 7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché entri nel merito dell'opposizione formulata in date 12 marzo 2015 e 19 marzo 2015 e pronunci una nuova decisione su opposizione.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si assegnano spese ripetibili.
4. Copia del mail del 20 aprile 2016 dell'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, nonché delle osservazioni della ricorrente ivi allegate, sono trasmesse all'autorità inferiore (doc. TAF 18 e 20 [traduzione in italiano delle osservazione e dello scambio di mail]).
5. Comunicazione a:
- ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio Federale)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie del doc. TAF 18 e della sua traduzione in italiano [doc. TAF 20])
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La presidente del collegio: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: