Rimborso dei contributi
Sachverhalt
A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina argentina, nata il (...), ha formulato in data 8 febbraio 2018 una richiesta volta al rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, indicando di aver soggiornato e lavorato in Svizzera al beneficio di un permesso tipo L quale ballerina presso locali pubblici per periodi da settembre del 1978 a giugno del 1993 (doc. 3 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 3]). Ha esibito in particolare copia dei contratti d'impiego (periodi da settembre del 1979 ad agosto del 1980; doc. 4), dei passaporti rilasciati dal Ministero dell'interno argentino il 13 marzo 1974 ed il 12 maggio 2014 (doc. 5) come pure del libretto per stranieri L valido dal 1° al 30 giugno 1993, dei permessi di soggiorno validi dal 1° al 31 gennaio 1979, dal 1° al 31 agosto 1979 e dal 1° gennaio al 29 febbraio 1980 nonché del certificato di salario per il mese di luglio 1980 (doc. 6). B. B.a Con decisione del 6 aprile 2018, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia. L'accertamento dei fatti effettuato non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati a favore dell'interessata (v. l'estratto del conto individuale [doc. 9 pag. 2]). L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 1 dell'ordinanza sul rimborso dei contributi AVS, secondo cui possono pretendere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia gli stranieri che hanno versato contributi per almeno 12 mesi (doc. 12). B.b Con scritto inoltrato il 27 aprile 2018 dinanzi all'Ambasciata svizzera a B._______, l'interessata ha chiesto il riesame della decisione, scritto che è poi stato trasmesso (unitamente alle allegate copie dei permessi di soggiorno per periodi nel 1979, nel 1980 e nel 1981, del libretto per stranieri L e dei contratti d'impiego per periodi dal 1978 al 1980 [già agli atti] e dell'attestato di trattenuta dell'imposta alla fonte per il mese di luglio del 1980), il 2 maggio 2018 per competenza alla CSC (doc. 13). B.c Con decisione su opposizione del 30 agosto 2018 (doc. 30), la CSC ha respinto l'opposizione del 27 aprile 2018 e confermato la propria decisione del 6 aprile 2018 mediante la quale ha respinto la domanda di rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall'interessata. Detta autorità ha segnalato che, secondo l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OR-AVS; RS 831.131.12), gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita. L'accertamento dei fatti effettuato presso le competenti casse di compensazione (presso cui gli allora locali pubblici in cui l'interessata si esibiva erano affiliati; v. doc. 14 a 29) non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati a favore della medesima negli anni dal 1978 al 1993. Per conseguenza, l'interessata non adempie il requisito (di un periodo contributivo di un anno) per poter pretendere il rimborso dei contributi AVS. C. C.a Il 27 settembre 2018, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi all'Ambasciata svizzera a B._______ contro la decisione su opposizione della CSC del 30 agosto 2018 mediante il quale ha segnalato che "voglio fare domanda di riscatto dovuto alla negazione di richiesta di prendere la mia pensione di AVS per mancato versamento dei contributi dai miei diversi datori di lavoro", ricorso che è poi stato trasmesso (unitamente alle allegate copie del passaporto rilasciato dal Ministero dell'interno argentino il 13 marzo 1974, dei permessi di soggiorno per periodi nel 1979 e nel 1980, del libretto per stranieri L, dei contratti d'impiego per periodi dal 1978 al 1980, del certificato di salario e dell'attestato di trattenuta dell'imposta alla fonte per il mese di luglio del 1980 [già agli atti]) il 5 ottobre 2018 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). C.b Il 12 novembre 2018, la ricorrente ha esibito il ricorso del 27 settembre 2018 munito della propria firma manoscritta in originale (doc. TAF 2 a 4). C.c Nella risposta al ricorso del 17 gennaio 2019, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. L'autorità inferiore, dopo aver esposto le norme legali applicabili, ha segnalato che le ricerche effettuate presso le competenti casse di compensazione (presso cui gli allora locali pubblici in cui l'insorgente si esibiva erano affiliati) non hanno permesso di ritrovare dei contributi AVS versati a favore della ricorrente, di modo che non risulta possibile computare un periodo contributivo di (almeno) un anno. Per conseguenza, detta autorità ha indicato che è stata a giusta ragione respinta la domanda di rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. TAF 6). C.d Con provvedimento del 28 gennaio 2019 (notificato l'8 febbraio 2019 per il tramite dell'Ambasciata svizzera a B._______; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 gennaio 2019, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione, e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 7), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
E. 1.5 Con decisione incidentale del 19 ottobre 2018 (doc. TAF 2), il Tribunale amministrativo federale ha invitato la ricorrente a designare un recapito in Svizzera presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b cpv. 1 PA). Il termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, la presente sentenza è notificata all'insorgente, a titolo del tutto eccezionale, per via diplomatica (art. 36 lett. b PA).
E. 2.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).
E. 2.2 La ricorrente è cittadina argentina ed è domiciliata a B._______ nella Repubblica Argentina (doc. 3). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica Argentina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore ha, a ragione o meno, respinto la richiesta della ricorrente, cittadina argentina residente in Argentina, volta ad ottenere il rimborso dei contributi versati all'AVS (per il motivo che l'insorgente non ha pagato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti per almeno un anno).
E. 4.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:
a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera.
E. 4.2 Conformemente all'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.1).
E. 5.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
E. 5.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
E. 5.3 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 5.4.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
E. 5.4.2 Nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (v. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS; sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
E. 6.1 Ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 LAI, in caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti.
E. 6.2.1 In virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OR-AVS; RS 831.131.12), gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo (tale è, allo stato, il caso degli assicurati di nazionalità argentina; v., sulla questione, il consid. 2.2 della presente sentenza), nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
E. 6.2.2 Giusta l'art. 2 OR-AVS, il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l'interessato non è più affiliato all'assicurazione, presumibilmente in modo definito, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d'età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera. La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione (art. 8 cpv. 1 OR-AVS).
E. 6.3 Per il resto, secondo l'art. 4 cpv. 1 prima frase OR-AVS, sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell'AVS e dell'AI. I contributi non possono essere nuovamente versati (art. 6 OR-AVS).
E. 7.1 Nello scritto di opposizione del 27 aprile 2018 (doc. 13) e, implicitamente nel ricorso del 27 settembre 2018 ("voglio fare domanda di riscatto"; doc. TAF 1), la ricorrente ha chiesto il rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia (dal 1978 al 1993), allegando di aver lavorato in Svizzera quale ballerina presso locali pubblici per periodi dal 1978 al 1993 (v. anche doc. 3 [formulario "domanda di rimborso dei contributi AVS"]).
E. 7.2 L'autorità inferiore ha rilevato che l'accertamento dei fatti effettuato presso le competenti casse di compensazione (presso cui gli allora locali pubblici in cui l'insorgente si esibiva erano affiliati; v. doc. 14 a 29) non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati dalla ricorrente (v. anche doc. 9 pag. 2 [estratto del conto individuale]).
E. 7.3 L'insorgente - cui incombe nell'ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) - non ha esibito dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, da cui desumere il versamento di contributi AVS a una cassa di compensazione.
E. 7.3.1 Quanto alle allegate copie dei contratti d'impiego per periodi dal 1978 al 1980 (doc. 4), le stesse attestano certo che la ricorrente è stata assunta per esibirsi quale spogliarellista presso locali pubblici in settembre e dicembre 1978, da gennaio ad aprile e in luglio ed agosto 1979 come pure in gennaio, febbraio, aprile e da giugno ad ottobre 1980, ma non si pronunciano in merito al pagamento di contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Nei contratti d'impiego era, fra l'altro, unicamente previsto il pagamento di indennità giornaliere nonché indicato che l'artista avrebbe rispettato le leggi vigenti in materia di permesso di lavoro e di soggiorno, tasse ed imposte a suo carico e che la provvigione dell'agenzia, pari di regola all'8%, era parte integrante dello stipendio e sarebbe stata pagata dall'artista (v. doc. 4 pag. 1 a 14).
E. 7.3.2 Per quanto attiene al certificato di salario ed all'attestato di trattenuta dell'imposta alla fonte per il mese di luglio del 1980 (doc. 6 pag. 6 e doc. 13 pag. 23), gli stessi confermano certo che la ricorrente ha svolto un'attività lucrativa in Svizzera dal 1° al 31 luglio 1980 (v. anche il doc. 4 pag. 13 [contatto d'impiego]), che ha percepito un compenso di fr. 3'900.- e che dallo stesso è stata dedotta l'imposta alla fonte, di fr. 296.80, ma non indicano alcunché in merito al fatto che siano stati trattenuti dei contributi AVS (nel certificato di salario è stata lasciata in bianco segnatamente tutta la parte concernente la deduzione per versamento all'assicurazione vecchiaia e superstiti ["assurance vieillesse et survivants 4,5% sur le 80% du cachet"]). La ricorrente non ha altresì prodotto alcun documento da cui risulti un accordo salariale al netto delle trattenute AVS (Nettolohnvereinbarung).
E. 7.3.3 Peraltro, l'allegata copia del passaporto rilasciato dal Ministero dell'interno argentino il 13 marzo 1974 (su cui figurano i visti ed i timbri delle competenti autorità afferenti ai permessi di soggiorno per i mesi di settembre e dicembre 1978, gennaio, febbraio, aprile a luglio 1979, gennaio, febbraio, giugno ad ottobre 1980, marzo ed aprile 1981; doc. 5) come pure le allegate copie dei permessi di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità del Canton C._______, del Canton D._______ e del Canton E._______ e validi dal 1° al 31 gennaio 1979, dal 15 marzo al 30 aprile 1979, dal 1° al 31 agosto 1979 e dal 1° gennaio al 29 febbraio 1980 nonché del libretto per stranieri L (permesso di dimora temporanea) rilasciato dalle competenti autorità del Cantone F._______ e valido dal 1° al 30 giugno 1993 (doc. 6), non permettono di dimostrare il versamento di contributi AVS a una cassa di compensazione.
E. 7.4 Dal canto loro, la Cassa di compensazione G._______ (v. gli scritti del 27 marzo e 25 luglio 2018 [doc. 11 e 26]) e la Cassa H._______ (v. lo scritto del 24 agosto 2018 [doc. 29]) hanno segnalato alla CSC che la ricorrente non figura sulle distinte di salario degli indicati locali pubblici (..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...) presso i quali ha allegato di essersi esibita per periodi negli anni dal 1978 al 1980 (la ricorrente non avendo fornito alcuna documentazione con riferimento al periodo successivo [dal 1981 al 1993]). In siffatte circostanze, all'autorità inferiore, che ha comunque esperito degli accertamenti supplementari d'ufficio, non può essere rimproverato di non avere effettuato delle ulteriori ricerche, segnatamente presso alcuni altri locali pubblici (v. i contatti d'impiego [doc. 14]) indicati dall'insorgente, ove si pensi che appare poco probabile che tali datori di lavoro abbiano conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 38 anni (la ricorrente avendo esibito contratti d'impiego o un certificato di salario per il periodo tra il 1978 e il 1980), fermo restando un obbligo di conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_889/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche la sentenza del TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2). Peraltro, per quei pochi datori di lavoro per i quali l'autorità inferiore non ha richiesto/ottenuto una presa di posizione della relativa cassa di compensazione, non avrebbero comunque potuto essere trattenuti dei contributi per almeno un anno, detti rapporti di lavoro non presentando nel loro insieme una tale durata.
E. 7.5 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, l'accertamento dei fatti non avendo permesso di ritrovare dei contributi AVS trattenuti dai datori di lavoro indicati dalla ricorrente per almeno un anno intero e l'insorgente stessa non avendo peraltro prodotto alcun documento che dimostri un accordo di salario netto, nel caso di specie non è pertanto adempito il requisito di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere il rimborso dei propri contributi, giusta l'art. 1 cpv. 1 OR-AVS (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_96/2010 del 26 febbraio 2010 consid. 2 e 3 con rinvii [segnatamente alla DTF 117 V 261 consid. 3a e 3b] nonché H 43/06 del 5 maggio 2006 consid. 2 con rinvii [in particolare alla DTF 111 V 73]). Peraltro, la ricorrente non ha mai preteso, tanto meno dimostrato, di avere essa stessa versato dei contributi AVS in Svizzera in qualità d'artista indipendente. Per conseguenza, a ragione, la CSC ha respinto la richiesta dell'insorgente di rimborso di contributi che sarebbero stati trattenuti da datori di lavoro svizzeri o versati all'assicurazione svizzera AVS di cui non vi è traccia.
E. 8 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
E. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 9.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (notificazione per via diplomatica) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5732/2018 Sentenza dell'8 maggio 2020 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Argentina), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; rimborso dei contributi (decisione su opposizione del 30 agosto 2018). Fatti: A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina argentina, nata il (...), ha formulato in data 8 febbraio 2018 una richiesta volta al rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, indicando di aver soggiornato e lavorato in Svizzera al beneficio di un permesso tipo L quale ballerina presso locali pubblici per periodi da settembre del 1978 a giugno del 1993 (doc. 3 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 3]). Ha esibito in particolare copia dei contratti d'impiego (periodi da settembre del 1979 ad agosto del 1980; doc. 4), dei passaporti rilasciati dal Ministero dell'interno argentino il 13 marzo 1974 ed il 12 maggio 2014 (doc. 5) come pure del libretto per stranieri L valido dal 1° al 30 giugno 1993, dei permessi di soggiorno validi dal 1° al 31 gennaio 1979, dal 1° al 31 agosto 1979 e dal 1° gennaio al 29 febbraio 1980 nonché del certificato di salario per il mese di luglio 1980 (doc. 6). B. B.a Con decisione del 6 aprile 2018, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia. L'accertamento dei fatti effettuato non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati a favore dell'interessata (v. l'estratto del conto individuale [doc. 9 pag. 2]). L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 1 dell'ordinanza sul rimborso dei contributi AVS, secondo cui possono pretendere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia gli stranieri che hanno versato contributi per almeno 12 mesi (doc. 12). B.b Con scritto inoltrato il 27 aprile 2018 dinanzi all'Ambasciata svizzera a B._______, l'interessata ha chiesto il riesame della decisione, scritto che è poi stato trasmesso (unitamente alle allegate copie dei permessi di soggiorno per periodi nel 1979, nel 1980 e nel 1981, del libretto per stranieri L e dei contratti d'impiego per periodi dal 1978 al 1980 [già agli atti] e dell'attestato di trattenuta dell'imposta alla fonte per il mese di luglio del 1980), il 2 maggio 2018 per competenza alla CSC (doc. 13). B.c Con decisione su opposizione del 30 agosto 2018 (doc. 30), la CSC ha respinto l'opposizione del 27 aprile 2018 e confermato la propria decisione del 6 aprile 2018 mediante la quale ha respinto la domanda di rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall'interessata. Detta autorità ha segnalato che, secondo l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OR-AVS; RS 831.131.12), gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita. L'accertamento dei fatti effettuato presso le competenti casse di compensazione (presso cui gli allora locali pubblici in cui l'interessata si esibiva erano affiliati; v. doc. 14 a 29) non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati a favore della medesima negli anni dal 1978 al 1993. Per conseguenza, l'interessata non adempie il requisito (di un periodo contributivo di un anno) per poter pretendere il rimborso dei contributi AVS. C. C.a Il 27 settembre 2018, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi all'Ambasciata svizzera a B._______ contro la decisione su opposizione della CSC del 30 agosto 2018 mediante il quale ha segnalato che "voglio fare domanda di riscatto dovuto alla negazione di richiesta di prendere la mia pensione di AVS per mancato versamento dei contributi dai miei diversi datori di lavoro", ricorso che è poi stato trasmesso (unitamente alle allegate copie del passaporto rilasciato dal Ministero dell'interno argentino il 13 marzo 1974, dei permessi di soggiorno per periodi nel 1979 e nel 1980, del libretto per stranieri L, dei contratti d'impiego per periodi dal 1978 al 1980, del certificato di salario e dell'attestato di trattenuta dell'imposta alla fonte per il mese di luglio del 1980 [già agli atti]) il 5 ottobre 2018 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). C.b Il 12 novembre 2018, la ricorrente ha esibito il ricorso del 27 settembre 2018 munito della propria firma manoscritta in originale (doc. TAF 2 a 4). C.c Nella risposta al ricorso del 17 gennaio 2019, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. L'autorità inferiore, dopo aver esposto le norme legali applicabili, ha segnalato che le ricerche effettuate presso le competenti casse di compensazione (presso cui gli allora locali pubblici in cui l'insorgente si esibiva erano affiliati) non hanno permesso di ritrovare dei contributi AVS versati a favore della ricorrente, di modo che non risulta possibile computare un periodo contributivo di (almeno) un anno. Per conseguenza, detta autorità ha indicato che è stata a giusta ragione respinta la domanda di rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. TAF 6). C.d Con provvedimento del 28 gennaio 2019 (notificato l'8 febbraio 2019 per il tramite dell'Ambasciata svizzera a B._______; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 gennaio 2019, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione, e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 7), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 1.5 Con decisione incidentale del 19 ottobre 2018 (doc. TAF 2), il Tribunale amministrativo federale ha invitato la ricorrente a designare un recapito in Svizzera presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b cpv. 1 PA). Il termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, la presente sentenza è notificata all'insorgente, a titolo del tutto eccezionale, per via diplomatica (art. 36 lett. b PA). 2. 2.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 2.2 La ricorrente è cittadina argentina ed è domiciliata a B._______ nella Repubblica Argentina (doc. 3). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica Argentina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4).
3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore ha, a ragione o meno, respinto la richiesta della ricorrente, cittadina argentina residente in Argentina, volta ad ottenere il rimborso dei contributi versati all'AVS (per il motivo che l'insorgente non ha pagato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti per almeno un anno). 4. 4.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:
a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera. 4.2 Conformemente all'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.1). 5. 5.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 5.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 5.3 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 5.4 5.4.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 5.4.2 Nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (v. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS; sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 LAI, in caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. 6.2 6.2.1 In virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OR-AVS; RS 831.131.12), gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo (tale è, allo stato, il caso degli assicurati di nazionalità argentina; v., sulla questione, il consid. 2.2 della presente sentenza), nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita. 6.2.2 Giusta l'art. 2 OR-AVS, il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l'interessato non è più affiliato all'assicurazione, presumibilmente in modo definito, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d'età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera. La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione (art. 8 cpv. 1 OR-AVS). 6.3 Per il resto, secondo l'art. 4 cpv. 1 prima frase OR-AVS, sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell'AVS e dell'AI. I contributi non possono essere nuovamente versati (art. 6 OR-AVS). 7. 7.1 Nello scritto di opposizione del 27 aprile 2018 (doc. 13) e, implicitamente nel ricorso del 27 settembre 2018 ("voglio fare domanda di riscatto"; doc. TAF 1), la ricorrente ha chiesto il rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia (dal 1978 al 1993), allegando di aver lavorato in Svizzera quale ballerina presso locali pubblici per periodi dal 1978 al 1993 (v. anche doc. 3 [formulario "domanda di rimborso dei contributi AVS"]). 7.2 L'autorità inferiore ha rilevato che l'accertamento dei fatti effettuato presso le competenti casse di compensazione (presso cui gli allora locali pubblici in cui l'insorgente si esibiva erano affiliati; v. doc. 14 a 29) non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati dalla ricorrente (v. anche doc. 9 pag. 2 [estratto del conto individuale]). 7.3 L'insorgente - cui incombe nell'ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) - non ha esibito dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, da cui desumere il versamento di contributi AVS a una cassa di compensazione. 7.3.1 Quanto alle allegate copie dei contratti d'impiego per periodi dal 1978 al 1980 (doc. 4), le stesse attestano certo che la ricorrente è stata assunta per esibirsi quale spogliarellista presso locali pubblici in settembre e dicembre 1978, da gennaio ad aprile e in luglio ed agosto 1979 come pure in gennaio, febbraio, aprile e da giugno ad ottobre 1980, ma non si pronunciano in merito al pagamento di contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Nei contratti d'impiego era, fra l'altro, unicamente previsto il pagamento di indennità giornaliere nonché indicato che l'artista avrebbe rispettato le leggi vigenti in materia di permesso di lavoro e di soggiorno, tasse ed imposte a suo carico e che la provvigione dell'agenzia, pari di regola all'8%, era parte integrante dello stipendio e sarebbe stata pagata dall'artista (v. doc. 4 pag. 1 a 14). 7.3.2 Per quanto attiene al certificato di salario ed all'attestato di trattenuta dell'imposta alla fonte per il mese di luglio del 1980 (doc. 6 pag. 6 e doc. 13 pag. 23), gli stessi confermano certo che la ricorrente ha svolto un'attività lucrativa in Svizzera dal 1° al 31 luglio 1980 (v. anche il doc. 4 pag. 13 [contatto d'impiego]), che ha percepito un compenso di fr. 3'900.- e che dallo stesso è stata dedotta l'imposta alla fonte, di fr. 296.80, ma non indicano alcunché in merito al fatto che siano stati trattenuti dei contributi AVS (nel certificato di salario è stata lasciata in bianco segnatamente tutta la parte concernente la deduzione per versamento all'assicurazione vecchiaia e superstiti ["assurance vieillesse et survivants 4,5% sur le 80% du cachet"]). La ricorrente non ha altresì prodotto alcun documento da cui risulti un accordo salariale al netto delle trattenute AVS (Nettolohnvereinbarung). 7.3.3 Peraltro, l'allegata copia del passaporto rilasciato dal Ministero dell'interno argentino il 13 marzo 1974 (su cui figurano i visti ed i timbri delle competenti autorità afferenti ai permessi di soggiorno per i mesi di settembre e dicembre 1978, gennaio, febbraio, aprile a luglio 1979, gennaio, febbraio, giugno ad ottobre 1980, marzo ed aprile 1981; doc. 5) come pure le allegate copie dei permessi di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità del Canton C._______, del Canton D._______ e del Canton E._______ e validi dal 1° al 31 gennaio 1979, dal 15 marzo al 30 aprile 1979, dal 1° al 31 agosto 1979 e dal 1° gennaio al 29 febbraio 1980 nonché del libretto per stranieri L (permesso di dimora temporanea) rilasciato dalle competenti autorità del Cantone F._______ e valido dal 1° al 30 giugno 1993 (doc. 6), non permettono di dimostrare il versamento di contributi AVS a una cassa di compensazione. 7.4 Dal canto loro, la Cassa di compensazione G._______ (v. gli scritti del 27 marzo e 25 luglio 2018 [doc. 11 e 26]) e la Cassa H._______ (v. lo scritto del 24 agosto 2018 [doc. 29]) hanno segnalato alla CSC che la ricorrente non figura sulle distinte di salario degli indicati locali pubblici (..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...) presso i quali ha allegato di essersi esibita per periodi negli anni dal 1978 al 1980 (la ricorrente non avendo fornito alcuna documentazione con riferimento al periodo successivo [dal 1981 al 1993]). In siffatte circostanze, all'autorità inferiore, che ha comunque esperito degli accertamenti supplementari d'ufficio, non può essere rimproverato di non avere effettuato delle ulteriori ricerche, segnatamente presso alcuni altri locali pubblici (v. i contatti d'impiego [doc. 14]) indicati dall'insorgente, ove si pensi che appare poco probabile che tali datori di lavoro abbiano conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 38 anni (la ricorrente avendo esibito contratti d'impiego o un certificato di salario per il periodo tra il 1978 e il 1980), fermo restando un obbligo di conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_889/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche la sentenza del TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2). Peraltro, per quei pochi datori di lavoro per i quali l'autorità inferiore non ha richiesto/ottenuto una presa di posizione della relativa cassa di compensazione, non avrebbero comunque potuto essere trattenuti dei contributi per almeno un anno, detti rapporti di lavoro non presentando nel loro insieme una tale durata. 7.5 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, l'accertamento dei fatti non avendo permesso di ritrovare dei contributi AVS trattenuti dai datori di lavoro indicati dalla ricorrente per almeno un anno intero e l'insorgente stessa non avendo peraltro prodotto alcun documento che dimostri un accordo di salario netto, nel caso di specie non è pertanto adempito il requisito di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere il rimborso dei propri contributi, giusta l'art. 1 cpv. 1 OR-AVS (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_96/2010 del 26 febbraio 2010 consid. 2 e 3 con rinvii [segnatamente alla DTF 117 V 261 consid. 3a e 3b] nonché H 43/06 del 5 maggio 2006 consid. 2 con rinvii [in particolare alla DTF 111 V 73]). Peraltro, la ricorrente non ha mai preteso, tanto meno dimostrato, di avere essa stessa versato dei contributi AVS in Svizzera in qualità d'artista indipendente. Per conseguenza, a ragione, la CSC ha respinto la richiesta dell'insorgente di rimborso di contributi che sarebbero stati trattenuti da datori di lavoro svizzeri o versati all'assicurazione svizzera AVS di cui non vi è traccia.
8. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (notificazione per via diplomatica)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: