Rendite
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Con decisione su opposizione del 25 luglio 2018, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 17 giugno 2018 e confermato la propria decisione dell'11 giugno 2018, mediante la quale ha ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato e deciso di erogare in favore di quest'ultimo, a decorrere dal 1° maggio 2018 e in sostituzione della rendita corrisposta fino ad allora, una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'209.- al mese.
E. 2 Il 13 settembre 2018, l'interessato ha interposto, per via elettronica, un ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 25 luglio 2018 mediante il quale ha segnalato che "ho trovato l'eventuale perché della differenza tra la decisione iniziale avvenuta il 19.11.2010 che aggiungo e la decisione da voi confermata del 11.06.2018" e chiesto che "mi confermi se rimane sulla sua decisione", ricorso che è poi stato trasmesso (unitamente a copia della menzionata decisione della CSC) il 20 settembre 2018 per competenza al Tribunale amministrativo federale.
E. 3 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 4 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 12 ottobre 2018, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso del 13 settembre 2018, mediante l'inoltro del menzionato atto munito della propria firma manoscritta in originale (art. 52 cpv. 2 PA), entro il termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente, sempre entro il termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, a designare un recapito in Svizzera (vale a dire, un indirizzo presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati; art. 11b cpv. 1 PA), con la precisazione che, in caso di decorso infruttuoso del termine, ogni decisione incidentale rispettivamente sentenza sarebbe stata notificata al ricorrente per via edittale mediante pubblicazione sul Foglio federale svizzero o subordinatamente tramite notificazione per via diplomatica.
E. 5.2 Con scritto del 10 dicembre 2018 (che ha fatto seguito ad uno del 12 ottobre 2018), il Tribunale amministrativo federale ha chiesto all'Ambasciata svizzera di B._______ di voler notificare la decisione incidentale del 12 ottobre 2018 (tradotta in lingua spagnola e munita dell'apostilla) per via diplomatica al ricorrente.
E. 5.3 Con scritto del 18 settembre 2019 (che ha fatto seguito ad uno scritto inoltrato, tramite posta elettronica, il 9 settembre 2019), l'Ambasciata svizzera di B._______ ha trasmesso a questo Tribunale i documenti relativi alla notifica della surriferita decisione incidentale. Dagli stessi risulta che la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 12 ottobre 2018 è stata notificata al ricorrente dalle competenti autorità peruviane il 26 luglio 2019.
E. 6 Da quanto esposto, discende che il termine assegnato al ricorrente - con decisione incidentale del 12 ottobre 2018, notificata il 26 luglio 2019 - per inoltrare il ricorso del 13 settembre 2018 munito della propria firma manoscritta in originale è, nel frattempo (30 agosto 2019; art. 38 cpv. 1, 3 e 4 lett. b LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI), scaduto infruttuoso. Quand'anche si volesse ritenere, per denegata ipotesi, che la decisione incidentale del 12 ottobre 2018 è stata notificata al più tardi il 6 settembre 2019 (giorno in cui l'Ambasciata svizzera ha ricevuto i documenti relativi alla notifica della decisione incidentale medesima), il termine sarebbe comunque, nel frattempo (23 settembre 2019; art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI), scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
E. 7 Il ricorrente, benché invitato da questo Tribunale, con decisione incidentale del 12 ottobre 2018, a designare un recapito in Svizzera presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b cpv. 1 PA), non ha altresì provveduto, entro il termine assegnato - scaduto, nel frattempo (30 agosto 2019), infruttuoso - ad indicare un recapito in Svizzera. Per conseguenza, il presente giudizio è notificato all'insorgente mediante pubblicazione sul Foglio federale svizzero (art. 36 lett. b PA).
E. 8 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
E. 9 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3.Comunicazione a: - ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio federale svizzero) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5487/2018 Sentenza del 21 novembre 2019 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Perù), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 25 luglio 2018). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione su opposizione del 25 luglio 2018, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 17 giugno 2018 e confermato la propria decisione dell'11 giugno 2018, mediante la quale ha ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato e deciso di erogare in favore di quest'ultimo, a decorrere dal 1° maggio 2018 e in sostituzione della rendita corrisposta fino ad allora, una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'209.- al mese.
2. Il 13 settembre 2018, l'interessato ha interposto, per via elettronica, un ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 25 luglio 2018 mediante il quale ha segnalato che "ho trovato l'eventuale perché della differenza tra la decisione iniziale avvenuta il 19.11.2010 che aggiungo e la decisione da voi confermata del 11.06.2018" e chiesto che "mi confermi se rimane sulla sua decisione", ricorso che è poi stato trasmesso (unitamente a copia della menzionata decisione della CSC) il 20 settembre 2018 per competenza al Tribunale amministrativo federale.
3. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 12 ottobre 2018, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso del 13 settembre 2018, mediante l'inoltro del menzionato atto munito della propria firma manoscritta in originale (art. 52 cpv. 2 PA), entro il termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente, sempre entro il termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, a designare un recapito in Svizzera (vale a dire, un indirizzo presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati; art. 11b cpv. 1 PA), con la precisazione che, in caso di decorso infruttuoso del termine, ogni decisione incidentale rispettivamente sentenza sarebbe stata notificata al ricorrente per via edittale mediante pubblicazione sul Foglio federale svizzero o subordinatamente tramite notificazione per via diplomatica. 5.2. Con scritto del 10 dicembre 2018 (che ha fatto seguito ad uno del 12 ottobre 2018), il Tribunale amministrativo federale ha chiesto all'Ambasciata svizzera di B._______ di voler notificare la decisione incidentale del 12 ottobre 2018 (tradotta in lingua spagnola e munita dell'apostilla) per via diplomatica al ricorrente. 5.3. Con scritto del 18 settembre 2019 (che ha fatto seguito ad uno scritto inoltrato, tramite posta elettronica, il 9 settembre 2019), l'Ambasciata svizzera di B._______ ha trasmesso a questo Tribunale i documenti relativi alla notifica della surriferita decisione incidentale. Dagli stessi risulta che la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 12 ottobre 2018 è stata notificata al ricorrente dalle competenti autorità peruviane il 26 luglio 2019.
6. Da quanto esposto, discende che il termine assegnato al ricorrente - con decisione incidentale del 12 ottobre 2018, notificata il 26 luglio 2019 - per inoltrare il ricorso del 13 settembre 2018 munito della propria firma manoscritta in originale è, nel frattempo (30 agosto 2019; art. 38 cpv. 1, 3 e 4 lett. b LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI), scaduto infruttuoso. Quand'anche si volesse ritenere, per denegata ipotesi, che la decisione incidentale del 12 ottobre 2018 è stata notificata al più tardi il 6 settembre 2019 (giorno in cui l'Ambasciata svizzera ha ricevuto i documenti relativi alla notifica della decisione incidentale medesima), il termine sarebbe comunque, nel frattempo (23 settembre 2019; art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI), scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
7. Il ricorrente, benché invitato da questo Tribunale, con decisione incidentale del 12 ottobre 2018, a designare un recapito in Svizzera presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b cpv. 1 PA), non ha altresì provveduto, entro il termine assegnato - scaduto, nel frattempo (30 agosto 2019), infruttuoso - ad indicare un recapito in Svizzera. Per conseguenza, il presente giudizio è notificato all'insorgente mediante pubblicazione sul Foglio federale svizzero (art. 36 lett. b PA).
8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3.Comunicazione a:
- ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio federale svizzero)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: