Prestiti ai Svizzeri all'estero
Sachverhalt
A. In data 23 gennaio 2008, A._______, doppia cittadina svizzera e italiana nata il ..., residente a Moncalieri/IT, ha inoltrato presso il Consolato generale di Svizzera a Genova una richiesta di aiuto sociale agli Svizzeri residenti all'estero. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria, l'interessata ha osservato di essere rimasta vedova nel luglio 2006 e di percepire una rendita AVS di circa 430 Euro mensili. Essa ha inoltre affermato di aver subito un fallimento nel quale tutti i membri della famiglia sono rimasti coinvolti, comprese le due figlie che, entrambe coniugate con figli a carico, non sono attualmente in grado di aiutarla finanziariamente, avendo già in precedenza sostenuto le spese sopravvenute dalla malattia del padre, il quale doveva essere assistito in continuazione. A._______ ha infine prodotto un certificato medico, le ricevute dell'affitto versato, i costi inerenti l'abitazione e un estratto bancario a suo nome. B. Con decisione del 18 luglio 2008, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha respinto la suddetta richiesta volta a concedere l'aiuto sociale all'interessata ai sensi della legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero del 21 marzo 1973 (LASE, RS 852.1). In primo luogo l'UFG ha dichiarato che la cittadinanza italiana dell'interessata risultava preponderante rispetto a quella svizzera e che pertanto, conformemente all'art. 6 LASE, delle prestazioni assistenziali in suo favore non si giustificavano, sottolineando che una deroga a tale disposizione risulta fondata unicamente in caso di estremo pericolo di morte o di eventi bellici. Per quanto concerne la sua situazione personale, l'UFG ha affermato che l'interessata aveva acquistato automaticamente la cittadinanza svizzera secondo il previgente art. 3 della legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0). Quo ai suoi legami con la Svizzera, essa avrebbe mantenuto dei contatti con la detta rappresentanza elvetica unicamente in veste di rappresentante del marito all'epoca in cui quest'ultimo era malato e che apparentemente non era mai stata in Svizzera, mentre per quanto concerne il suo stato di salute, il certificato medico prodotto non ne specifica i particolari, osservando infine che di principio l'aiuto sociale per Svizzeri all'estero va richiesto dopo aver presentato domanda di assistenza allo Stato di residenza. C. Con ricorso datato dell'11 agosto 2008, l'interessata è insorta avverso la precitata decisione. Essa ha dichiarato in sostanza di non possedere i requisiti reddituali richiesti dalla legislazione italiana in ambito di prestazioni sociali, producendo uno scritto dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) nel quale vengono menzionati i requisiti di legge richiesti al fine di poter usufruire dell'assistenza sociale italiana ed un formulario di dichiarazione dei redditi. La ricorrente ha poi osservato che la cittadinanza svizzera dovrebbe comportare l'accesso ai contributi assistenziali più favorevoli previsti dalla Svizzera, sottolineando che tutta la sua famiglia aveva acquisito tale cittadinanza, ciò che dimostrava un forte senso di appartenenza. L'interessata ha infine affermato che la cittadinanza svizzera ottenuta per matrimonio nel 1964 è sempre stata prevalente rispetto a quella italiana e pertanto la decisione impugnata è inadeguata e deve essere riesaminata. D. Allo scritto del Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) del 21 agosto 2008 con il quale l'interessata veniva sollecitava a designare un recapito in Svizzera, essa ha replicato di non averne la possibilità e di inviare pertanto la corrispondenza al Consolato generale di Svizzera a Genova nonché di comunicarle la sentenza via fax. E. Con scritto del 16 settembre 2009, la detta rappresentanza elvetica ha asserito di non possedere i requisiti per rappresentare la ricorrente, ma che sussisteva la possibilità di trasmetterle la corrispondenza concernente la causa per via consolare. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso dell'8 ottobre 2008, l'UFG ha osservato che sebbene il marito della ricorrente avesse percepito un aiuto mensile a partire dal 1997 fino al suo decesso sopravvenuto nel luglio 2006, tale assistenza, in ragione della preponderanza della cittadinanza italiana rispetto a quella svizzera, rimaneva preclusa alla ricorrente (cfr. rapporto del 27 settembre 2002 concernente la visita del console ai coniugi nella loro abitazione avvenuta il 25 settembre 2002 e il preventivo del 22 aprile 2003). L'autorità inferiore ha rilevato che la ricorrente era in possesso della nazionalità italiana per filiazione e che l'aveva persa in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero conformemente al diritto in vigore all'epoca. Avendo potuto nel 1992 recuperare la nazionalità italiana per reintegrazione, l'interessata possiede da allora la doppia nazionalità. L'UFG ha affermato che sin dalla sua nascita, essa ha sempre vissuto in Italia e che i legami con la Svizzera, se comparati con i 66 anni vissuti in Italia, risultavano flebili. Inoltre la reintegrazione nella nazionalità italiana non le à stata imposta bensì è maturata da una scelta propria. Infine l'autorità inferiore ha dichiarato che lo stato di salute della ricorrente non poteva essere ritenuto un caso di rigore giustificante una deroga al principio dell'art. 6 LASE vista la nazionalità straniera preponderante. Non soffrendo di gravi problemi di salute e visto che il suo reddito supera il limite massimo previsto dalla legislazione italiana al fine di beneficiare del diritto all'assegno sociale, la fattispecie non presenta elementi nuovi per derogare alla regola di cui all'art. 6 LASE. G. Invitata a determinarsi in merito al suddetto preavviso, la ricorrente non vi ha dato seguito.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate dall'art. 33 LTAF. Fra queste figurano altresì le decisioni emanate dall'UFG giusta l'art. 14 cpv. 1 LASE.
E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 2 In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
E. 3.1 Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di detta legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino svizzero domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2 LASE). L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello stato d'origine sono pertanto sussidiari.
E. 3.2 I doppi cittadini, la cui cittadinanza straniera è preponderante, non sono di regola assistiti (art. 6 LASE). Per stabilire la preponderanza della cittadinanza svizzera o straniera, sono innanzitutto determinanti le circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza straniera e i rapporti con la Svizzera (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero [OASE, RS 852.11]).
E. 4 Con decisione del 18 luglio 2008, l'UFG ha ritenuto che la cittadinanza preponderante di A._______ fosse quella italiana e che di conseguenza, conformemente all'art. 6 LASE, essa non poteva pretendere alcun aiuto da parte delle autorità elvetiche. Dagli atti si evince che la ricorrente è nata in Italia nel 1942 ed ha sempre vissuto in questo Paese. La ricorrente ha ottenuto la cittadinanza svizzera automaticamente per matrimonio ai sensi del previgente art. 3 LCit mentre quella italiana dapprima per filiazione, persa in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero, è stata riacquistata in un secondo tempo per reintegrazione. Non risulta che essa abbia soggiornato in Svizzera e neppure che vi abbia instaurato legami particolari. Da quanto emerso dagli atti, il centro di tutti gli interessi familiari, affettivi e sociali di A._______ si trova da sempre in Italia, paese nel quale vive la sua famiglia. In queste circostanze è indiscutibile che le relazioni intrattenute dall'interessata con l'Italia siano da considerarsi predominanti rispetto a quelle con la Svizzera. Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha ritenuto la cittadinanza italiana della ricorrente quale cittadinanza preponderante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del 16 luglio 2009 consid. 5). Ne risulta che la ricorrente non può di principio beneficiare di un aiuto da parte delle autorità svizzere.
E. 5 L'articolo 6 LASE dispone che i doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti. La formulazione di questa disposizione lascia dunque aperta la possibilità a delle eccezioni. Tuttavia, né la legge né l'ordinanza definiscono quali siano i criteri da prendere in considerazione per un'eventuale deroga a questo principio. Il legislatore ha dunque voluto prevenire casi di rigore e ingiustizie risultanti da un'applicazione troppo rigida della legge lasciando comunque alle autorità esecutive la competenza di valutare ogni singolo caso. Il riconoscimento di un caso d'eccezione si fonda su una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti. In primo luogo è richiesta la presenza di una vera situazione d'eccezione, nella quale un rifiuto dell'assistenza risulterebbe di particolare durezza e iniquità. Le specificità del singolo caso devono rispondere ad esigenze elevate, al fine di evitare che l'eccezione diventi la regola ed includa casi la cui soluzione è insoddisfacente o di una gravità non eccezionale e per non privare di senso lo scopo voluto dal legislatore. La soluzione che si discosta dalla regola deve infatti rispettare lo scopo della legge. In particolare non deve contraddirlo, ma deve semplicemente proseguire l'intento del legislatore e svilupparlo più dettagliatamente in vista delle particolarità del caso concreto (cfr. MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., Basilea 1986, vol. II, no 37 B con riferimenti). Pertanto, a doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante può essere accordato un aiuto solo in presenza di circostanze particolari, di una gravità tale da rendere scioccante un eventuale rifiuto dell'assistenza. Ci si trova in presenza di una tale circostanza, ad esempio, quando l'esistenza fisica stessa del richiedente è messa in gioco. Anche altre circostanze possono dare motivo di considerare che un caso rientri nella fattispecie d'eccezione: in particolare quando il richiedente non può essere indirizzato al secondo stato di cittadinanza, o nei casi in cui egli ha subito da questo stato gravi ingiustizie (cfr. decisione della Commissione per gli aiuti agli svizzeri all'estero vittime della guerra in re S. del 22 gennaio 1959). Entro determinati limiti anche i motivi che hanno portato allo stato di necessità possono rivestire un certo significato. Presupposto tuttavia è sempre che la cittadinanza svizzera non sussista solo per pura forma (cfr. precitata sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del 16 luglio 2009 consid. 6 e giurisprudenza ivi citata). I doppi cittadini che presentano unicamente un interesse economico per la Svizzera non possono quindi essere sostenuti.
E. 6 Dagli atti di causa si evince che il marito della ricorrente percepiva una rendita di invalidità svizzera di Fr. 139.- mensili ed aveva beneficiato di un aiuto assistenziale svizzero mentre la ricorrente percepisce una rendita di vedova svizzera di Fr. 752.-. Per quanto riguarda l'assistenza sociale da parte dello Stato di residenza, la ricorrente stessa ha dichiarato di non adempiere ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana; in altre parole il suo reddito risulta essere maggiore di quanto consentito per poterne beneficiare. Per quanto attiene allo stato di salute di A._______, si rileva che essa ha fornito un certificato medico attestante l'assunzione di farmaci per il controllo della pressione, della funzione tiroidea nonché per la prevenzione dell'osteoporosi. Tuttavia l'assunzione di tali medicamenti non è atta ad indicare che lo stato di salute dell'interessata comporti una gravità tale da ritenere giustificata la concessione di prestazioni assistenziali dalle autorità svizzere.
E. 7 Visto quanto precede, il Tribunale considera che, nella specie, non vi siano gli estremi per riconoscere uno stato di fatto eccezionale e che pertanto non sono adempiute le condizioni per ammettere una deroga al principio dell'art. 6 LASE.
E. 8 Ne discende che con la decisione del 18 luglio 2008, l'UFG non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto della sua situazione personale, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 La ricorrente non ha designato un recapito in Svizzera. Ritenute le circostanze del caso concreto, il Tribunale ritiene opportuno scostarsi dalle misure previste all'art. 11b PA e notificare la presente sentenza all'interessata per via consolare (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.454/2006 dell'11 ottobre 2006 consid. 3.2). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Comunicazione a: ricorrente (tramite il Consolato generale di Svizzera a Genova) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5232/2008 {T 0/2} Sentenza del 30 novembre 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale di giustizia UFG, Settore Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero, Bundesrain 20, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Prestazioni assistenziali in favore di cittadini svizzeri residenti all'estero. Fatti: A. In data 23 gennaio 2008, A._______, doppia cittadina svizzera e italiana nata il ..., residente a Moncalieri/IT, ha inoltrato presso il Consolato generale di Svizzera a Genova una richiesta di aiuto sociale agli Svizzeri residenti all'estero. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria, l'interessata ha osservato di essere rimasta vedova nel luglio 2006 e di percepire una rendita AVS di circa 430 Euro mensili. Essa ha inoltre affermato di aver subito un fallimento nel quale tutti i membri della famiglia sono rimasti coinvolti, comprese le due figlie che, entrambe coniugate con figli a carico, non sono attualmente in grado di aiutarla finanziariamente, avendo già in precedenza sostenuto le spese sopravvenute dalla malattia del padre, il quale doveva essere assistito in continuazione. A._______ ha infine prodotto un certificato medico, le ricevute dell'affitto versato, i costi inerenti l'abitazione e un estratto bancario a suo nome. B. Con decisione del 18 luglio 2008, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha respinto la suddetta richiesta volta a concedere l'aiuto sociale all'interessata ai sensi della legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero del 21 marzo 1973 (LASE, RS 852.1). In primo luogo l'UFG ha dichiarato che la cittadinanza italiana dell'interessata risultava preponderante rispetto a quella svizzera e che pertanto, conformemente all'art. 6 LASE, delle prestazioni assistenziali in suo favore non si giustificavano, sottolineando che una deroga a tale disposizione risulta fondata unicamente in caso di estremo pericolo di morte o di eventi bellici. Per quanto concerne la sua situazione personale, l'UFG ha affermato che l'interessata aveva acquistato automaticamente la cittadinanza svizzera secondo il previgente art. 3 della legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0). Quo ai suoi legami con la Svizzera, essa avrebbe mantenuto dei contatti con la detta rappresentanza elvetica unicamente in veste di rappresentante del marito all'epoca in cui quest'ultimo era malato e che apparentemente non era mai stata in Svizzera, mentre per quanto concerne il suo stato di salute, il certificato medico prodotto non ne specifica i particolari, osservando infine che di principio l'aiuto sociale per Svizzeri all'estero va richiesto dopo aver presentato domanda di assistenza allo Stato di residenza. C. Con ricorso datato dell'11 agosto 2008, l'interessata è insorta avverso la precitata decisione. Essa ha dichiarato in sostanza di non possedere i requisiti reddituali richiesti dalla legislazione italiana in ambito di prestazioni sociali, producendo uno scritto dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) nel quale vengono menzionati i requisiti di legge richiesti al fine di poter usufruire dell'assistenza sociale italiana ed un formulario di dichiarazione dei redditi. La ricorrente ha poi osservato che la cittadinanza svizzera dovrebbe comportare l'accesso ai contributi assistenziali più favorevoli previsti dalla Svizzera, sottolineando che tutta la sua famiglia aveva acquisito tale cittadinanza, ciò che dimostrava un forte senso di appartenenza. L'interessata ha infine affermato che la cittadinanza svizzera ottenuta per matrimonio nel 1964 è sempre stata prevalente rispetto a quella italiana e pertanto la decisione impugnata è inadeguata e deve essere riesaminata. D. Allo scritto del Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) del 21 agosto 2008 con il quale l'interessata veniva sollecitava a designare un recapito in Svizzera, essa ha replicato di non averne la possibilità e di inviare pertanto la corrispondenza al Consolato generale di Svizzera a Genova nonché di comunicarle la sentenza via fax. E. Con scritto del 16 settembre 2009, la detta rappresentanza elvetica ha asserito di non possedere i requisiti per rappresentare la ricorrente, ma che sussisteva la possibilità di trasmetterle la corrispondenza concernente la causa per via consolare. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso dell'8 ottobre 2008, l'UFG ha osservato che sebbene il marito della ricorrente avesse percepito un aiuto mensile a partire dal 1997 fino al suo decesso sopravvenuto nel luglio 2006, tale assistenza, in ragione della preponderanza della cittadinanza italiana rispetto a quella svizzera, rimaneva preclusa alla ricorrente (cfr. rapporto del 27 settembre 2002 concernente la visita del console ai coniugi nella loro abitazione avvenuta il 25 settembre 2002 e il preventivo del 22 aprile 2003). L'autorità inferiore ha rilevato che la ricorrente era in possesso della nazionalità italiana per filiazione e che l'aveva persa in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero conformemente al diritto in vigore all'epoca. Avendo potuto nel 1992 recuperare la nazionalità italiana per reintegrazione, l'interessata possiede da allora la doppia nazionalità. L'UFG ha affermato che sin dalla sua nascita, essa ha sempre vissuto in Italia e che i legami con la Svizzera, se comparati con i 66 anni vissuti in Italia, risultavano flebili. Inoltre la reintegrazione nella nazionalità italiana non le à stata imposta bensì è maturata da una scelta propria. Infine l'autorità inferiore ha dichiarato che lo stato di salute della ricorrente non poteva essere ritenuto un caso di rigore giustificante una deroga al principio dell'art. 6 LASE vista la nazionalità straniera preponderante. Non soffrendo di gravi problemi di salute e visto che il suo reddito supera il limite massimo previsto dalla legislazione italiana al fine di beneficiare del diritto all'assegno sociale, la fattispecie non presenta elementi nuovi per derogare alla regola di cui all'art. 6 LASE. G. Invitata a determinarsi in merito al suddetto preavviso, la ricorrente non vi ha dato seguito. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate dall'art. 33 LTAF. Fra queste figurano altresì le decisioni emanate dall'UFG giusta l'art. 14 cpv. 1 LASE. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 3. 3.1 Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di detta legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino svizzero domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2 LASE). L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello stato d'origine sono pertanto sussidiari. 3.2 I doppi cittadini, la cui cittadinanza straniera è preponderante, non sono di regola assistiti (art. 6 LASE). Per stabilire la preponderanza della cittadinanza svizzera o straniera, sono innanzitutto determinanti le circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza straniera e i rapporti con la Svizzera (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero [OASE, RS 852.11]). 4. Con decisione del 18 luglio 2008, l'UFG ha ritenuto che la cittadinanza preponderante di A._______ fosse quella italiana e che di conseguenza, conformemente all'art. 6 LASE, essa non poteva pretendere alcun aiuto da parte delle autorità elvetiche. Dagli atti si evince che la ricorrente è nata in Italia nel 1942 ed ha sempre vissuto in questo Paese. La ricorrente ha ottenuto la cittadinanza svizzera automaticamente per matrimonio ai sensi del previgente art. 3 LCit mentre quella italiana dapprima per filiazione, persa in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero, è stata riacquistata in un secondo tempo per reintegrazione. Non risulta che essa abbia soggiornato in Svizzera e neppure che vi abbia instaurato legami particolari. Da quanto emerso dagli atti, il centro di tutti gli interessi familiari, affettivi e sociali di A._______ si trova da sempre in Italia, paese nel quale vive la sua famiglia. In queste circostanze è indiscutibile che le relazioni intrattenute dall'interessata con l'Italia siano da considerarsi predominanti rispetto a quelle con la Svizzera. Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha ritenuto la cittadinanza italiana della ricorrente quale cittadinanza preponderante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del 16 luglio 2009 consid. 5). Ne risulta che la ricorrente non può di principio beneficiare di un aiuto da parte delle autorità svizzere. 5. L'articolo 6 LASE dispone che i doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti. La formulazione di questa disposizione lascia dunque aperta la possibilità a delle eccezioni. Tuttavia, né la legge né l'ordinanza definiscono quali siano i criteri da prendere in considerazione per un'eventuale deroga a questo principio. Il legislatore ha dunque voluto prevenire casi di rigore e ingiustizie risultanti da un'applicazione troppo rigida della legge lasciando comunque alle autorità esecutive la competenza di valutare ogni singolo caso. Il riconoscimento di un caso d'eccezione si fonda su una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti. In primo luogo è richiesta la presenza di una vera situazione d'eccezione, nella quale un rifiuto dell'assistenza risulterebbe di particolare durezza e iniquità. Le specificità del singolo caso devono rispondere ad esigenze elevate, al fine di evitare che l'eccezione diventi la regola ed includa casi la cui soluzione è insoddisfacente o di una gravità non eccezionale e per non privare di senso lo scopo voluto dal legislatore. La soluzione che si discosta dalla regola deve infatti rispettare lo scopo della legge. In particolare non deve contraddirlo, ma deve semplicemente proseguire l'intento del legislatore e svilupparlo più dettagliatamente in vista delle particolarità del caso concreto (cfr. MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., Basilea 1986, vol. II, no 37 B con riferimenti). Pertanto, a doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante può essere accordato un aiuto solo in presenza di circostanze particolari, di una gravità tale da rendere scioccante un eventuale rifiuto dell'assistenza. Ci si trova in presenza di una tale circostanza, ad esempio, quando l'esistenza fisica stessa del richiedente è messa in gioco. Anche altre circostanze possono dare motivo di considerare che un caso rientri nella fattispecie d'eccezione: in particolare quando il richiedente non può essere indirizzato al secondo stato di cittadinanza, o nei casi in cui egli ha subito da questo stato gravi ingiustizie (cfr. decisione della Commissione per gli aiuti agli svizzeri all'estero vittime della guerra in re S. del 22 gennaio 1959). Entro determinati limiti anche i motivi che hanno portato allo stato di necessità possono rivestire un certo significato. Presupposto tuttavia è sempre che la cittadinanza svizzera non sussista solo per pura forma (cfr. precitata sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del 16 luglio 2009 consid. 6 e giurisprudenza ivi citata). I doppi cittadini che presentano unicamente un interesse economico per la Svizzera non possono quindi essere sostenuti. 6. Dagli atti di causa si evince che il marito della ricorrente percepiva una rendita di invalidità svizzera di Fr. 139.- mensili ed aveva beneficiato di un aiuto assistenziale svizzero mentre la ricorrente percepisce una rendita di vedova svizzera di Fr. 752.-. Per quanto riguarda l'assistenza sociale da parte dello Stato di residenza, la ricorrente stessa ha dichiarato di non adempiere ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana; in altre parole il suo reddito risulta essere maggiore di quanto consentito per poterne beneficiare. Per quanto attiene allo stato di salute di A._______, si rileva che essa ha fornito un certificato medico attestante l'assunzione di farmaci per il controllo della pressione, della funzione tiroidea nonché per la prevenzione dell'osteoporosi. Tuttavia l'assunzione di tali medicamenti non è atta ad indicare che lo stato di salute dell'interessata comporti una gravità tale da ritenere giustificata la concessione di prestazioni assistenziali dalle autorità svizzere. 7. Visto quanto precede, il Tribunale considera che, nella specie, non vi siano gli estremi per riconoscere uno stato di fatto eccezionale e che pertanto non sono adempiute le condizioni per ammettere una deroga al principio dell'art. 6 LASE. 8. Ne discende che con la decisione del 18 luglio 2008, l'UFG non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto della sua situazione personale, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La ricorrente non ha designato un recapito in Svizzera. Ritenute le circostanze del caso concreto, il Tribunale ritiene opportuno scostarsi dalle misure previste all'art. 11b PA e notificare la presente sentenza all'interessata per via consolare (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.454/2006 dell'11 ottobre 2006 consid. 3.2). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: ricorrente (tramite il Consolato generale di Svizzera a Genova) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: