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C-5187/2011

C-5187/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-21 · Italiano CH

Diritto alla rendita

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 12 agosto 2011, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, a carico dell'UAIE.

E. 4 Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);

- all'autorità inferiore (n. di rif. 756.7565.0613.32; Raccomandata);

- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 12 agosto 2011, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, a carico dell'UAIE.
  4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n. di rif. 756.7565.0613.32; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5187/2011 Sentenza del 21 agosto 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio legale e notarile, Via Motta 24, Casella postale 5708, 6901 Lugano , ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 12 agosto 2011. Visto che, mediante decisione del 20 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito a A.______, cittadino italiano nato il ..., per le conseguenze invalidanti dovute ad un infortunio occorso il 13 agosto 2007, una rendita intera sulla base di un grado d''invalidità del 100%, a decorrere dal 1° agosto 2008, che, nell'ambito della procedura di revisione avviata d'ufficio nell'aprile 2010, e conclusasi con la constatazione di un grado d'invalidità dello 0%, l'UAIE ha emanato, il 12 agosto 2011, dopo avere stilato un progetto di decisione al quale l'assicurato si è opposto senza successo, una decisione di soppressione della rendita a fare stato dalla fine del mese susseguente la notifica della stessa decisione, che, mediante ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 16 giugno 2011, l'assicurato, rappresentato dall'avv. Iglio Rezzonico, chiede, in sostanza, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità sia ripristinato, che l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2011, ha postulato, in breve, la conferma della decisione impugnata con il rigetto dell'impugnativa, ciò che l'UAIE ha ribadito nella sua risposta al ricorso redatta il 15 novembre 2011, che il ricorrente ha replicato il 2 gennaio 2012, chiedendo in sostanza di accogliere il ricorso, annullare la decisione avversata e rinviare l'incarto all'UAIE "affinché riveda il grado d'invalidità e la relativa rendita nella misura del 100%", che, il 12 e 17 gennaio 2012, il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica, che il servizio medico dell'UAI-TI, nella persona del dott. B._______, ha considerato, mediante annotazione del 1° febbraio 2012, necessario eseguire presso il "..." (...), a ..., una rivalutazione del caso dai punti di vista psichiatrico, neurologico e reumatologico, e ciò per definire i limiti funzionali attuali nonché l'esigibilità, che l'UAI-TI ha esposto le sue osservazioni il 17 febbraio 2012, proponendo, in via principale, di retrocedere gli atti all'amministrazione per espletare gli accertamenti ordinati dal dott. B._______, oppure, in via subordinata, di confermare la decisione impugnata con il conseguente rigetto del ricorso, ciò che l'UAIE ha ribadito nella sua duplica formale, stilata il 29 febbraio 2012, che, dopo avere esibito nuova documentazione medica il 6 marzo 2012, il ricorrente si è opposto, l'11 aprile 2012, alla "richiesta di retrocedere gli atti per rivalutazione in ambito SAM", e ciò in riferimento alla documentazione medica agli atti, considerata essere esaustiva, e al fatto che gli sarebbe difficile spostarsi dalla Sardegna, dove abita con i suoi genitori "perché impossibilitato a vivere da solo e bisognoso di accompagnamento anche nella gestione delle cose quotidiane", per sottoporsi agli accertamenti medici in Ticino, presso il SAM, previsti dall'UAIE, concludendo al riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera sulla base di un grado d'invalidità del 100%, che l'UAI-TI e l'UAIE hanno brevemente riaffermato le loro conclusioni il 15 maggio, rispettivamente il 6 giugno 2012, che il ricorrente si è espresso da ultimo il 5 luglio 2012, ribadendo di avere diritto all'ottenimento di una rendita intera d'invalidità, ma si è in definitiva rimesso all'autorità di questo Tribunale "per ciò che concerne la restituzione degli atti all'amministrazione", e considerato che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso, che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non aderire alla proposta, presentata in via principale dall'UAI-TI e dall'UAIE, di procedere ad un complemento istruttorio presso il ..., dai punti di vista psichiatrico, neurologico e reumatologico, come richiesto dal dott. B._______ nella sua annotazione del 1° febbraio 2012, che, quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4799/2010 del 1° maggio 2012 consid. 12.1); in particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326), ciò che non è il caso nella presente fattispecie, che, a titolo abbondanziale, giova comunque ricordare, in generale e nel caso particolare, che una decisione nel merito da parte dell'amministrazione non può essere procrastinata oltre il necessario (art. 56 cpv. 2 LPGA), e che un ulteriore accertamento medico indispensabile non è atto di per sé ad arrecare alla persona interessata un pregiudizio importante, un eventuale ripristino del diritto alla rendita dovendo infatti essere riconosciuto dalla data della soppressione, che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, benché l'art. 61 cpv. 1 PA permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, nel caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considera che, come già sottolineato, specialmente la questione dello stato psichico del ricorrente, e della sua influenza sulla capacità lavorativa, non risulta essere sufficientemente chiarita agli atti (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), che non vengono prelevate spese giudiziarie, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 12 agosto 2011, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, a carico dell'UAIE.

4. Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);

- all'autorità inferiore (n. di rif. 756.7565.0613.32; Raccomandata);

- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: