opencaselaw.ch

C-5072/2012

C-5072/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-29 · Italiano CH

Diritto alla rendita

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 A._______, cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato in Svizzera dal 1983 al 1996 (v. doc. 38), segnatamente dal gennaio del 1989 al giugno del 1996 in qualità di aiutante meccanico nel settore dell'aviazione (doc. 2; v. anche doc. 15), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa dal 5 agosto 2009 come guardia notturna. Ha interrotto il lavoro il 29 agosto 2009 a seguito di licenziamento (il datore di lavoro ha precisato che "non (era) in grado di svolgere i propri compiti"; doc. 36). Il 16 gennaio 2012, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3).

E. 1.2 Nei rapporti del 14 giugno e 20 agosto 2012, il dott. B._______, del Servizio medico regionale "Rhône" (SMR), ha considerato, sulla base della documentazione medica agli atti (doc. 8 a 16, 23, 24, 26, 27 e 43), lo stato ansioso-depressivo di grado medio e lo stato dopo frattura della clavicola destra e dell'avambraccio destro siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. In particolare, ha segnalato che i documenti medici prescrivono un trattamento psicofarmacologico a tempo indefinito, ma non fanno stato di alcun grave disturbo psichico, non descrivono alcuna grave sintomatologia, non menzionano alcun ricovero ospedaliero e non fanno riferimento ad una specifica incapacità lavorativa. Lo stato psichico è peraltro reattivo a difficoltà esistenziali (divorzio, assenza di un impiego, precarietà economica). Il medico ha quindi ritenuto che l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, ossia del 100% (doc. 40 e 45).

E. 2 Il 23 agosto 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 46; sono altresì state riportate le considerazioni essenziali dei rapporti del servizio medico dell'UAIE di giugno e agosto 2012).

E. 3 Il 22 settembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 agosto 2012 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine una consulenza tecnica medico-legale per la verificazione delle sue condizioni psico-fisiche invalidanti. Il ricorrente si è doluto in particolare di una violazione dell'obbligo di motivare la decisione impugnata e di un difetto di istruttoria. Ha esibito documentazione medica già agli atti nonché la cartella clinica del Centro Salute Mentale di C._______ e dei certificati medici del 4 agosto 2003, del 15 gennaio 2004, del 3 aprile 2005 e del 19 settembre 2012 (doc. TAF 1). Il 5 novembre 2012, ha prodotto il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).

E. 4 Nella risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 (doc. TAF 8), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 13 dicembre 2012 (doc. 60; v. anche la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 5 dicembre 2012 [doc. 61]), in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica.

E. 5 Con provvedimento del 17 gennaio 2013, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza la risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 e le prese di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 5 e 13 dicembre 2012 (doc. TAF 9).

E. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 8 Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata, con la conseguenza che la decisione impugnata andrebbe annullata già per questa ragione. La censura relativa all'insufficiente motivazione della decisione può comunque essere lasciata indecisa ritenuto che per i motivi che saranno esposti al considerando 9 del presente giudizio, il ricorso va comunque accolto e la decisione impugnata annullata per insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 13 dicembre 2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute psichico (il dott. D._______ avendo rilevato che i rapporti psichiatrici agli atti pongono la diagnosi di stato ansioso-depressivo cronico in assenza di una descrizione dello stato psichico, ad eccezione del rapporto medico del 27 febbraio 2012 del dott. E._______ [doc. 16] in cui figurano delle indicazioni che potrebbero, se riportate correttamente, oggettivare un disturbo psichico più grave [rispetto a quello ritenuto; cfr. rapporto del 13 dicembre 2012 {doc. 60}; v. anche rapporto del 5 dicembre 2012 {doc. 61}]).

E. 9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico dell'UAIE consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.

E. 9.3 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dall'insorgente, proposta che è accolta in questa sede, non era necessario nell'ambito del provvedimento del 17 gennaio 2013 di questo Tribunale (cfr. considerando 6 del presente giudizio [trasmissione per conoscenza segnatamente dei documenti 58 a 61 dell'incarto dell'UAIE]) accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

E. 9.4 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 17 gennaio 2013 di questo Tribunale neppure dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 23 agosto 2012 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

E. 9.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.

E. 9.6 Va altresì segnalato, per sovrabbondanza, che incomberà all'UAIE nell'ambito della procedura istruttoria completiva che si rende necessaria alfine di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti di permettere al ricorrente di prendere visione dell'integralità degli atti di causa prima di pronunciare una nuova decisione.

E. 10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

E. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandataria professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dalla patrocinatrice del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 23 agosto 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5072/2012 Sentenza del 29 gennaio 2013 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Lina Ratano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 agosto 2012). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 A._______, cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato in Svizzera dal 1983 al 1996 (v. doc. 38), segnatamente dal gennaio del 1989 al giugno del 1996 in qualità di aiutante meccanico nel settore dell'aviazione (doc. 2; v. anche doc. 15), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa dal 5 agosto 2009 come guardia notturna. Ha interrotto il lavoro il 29 agosto 2009 a seguito di licenziamento (il datore di lavoro ha precisato che "non (era) in grado di svolgere i propri compiti"; doc. 36). Il 16 gennaio 2012, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). 1.2 Nei rapporti del 14 giugno e 20 agosto 2012, il dott. B._______, del Servizio medico regionale "Rhône" (SMR), ha considerato, sulla base della documentazione medica agli atti (doc. 8 a 16, 23, 24, 26, 27 e 43), lo stato ansioso-depressivo di grado medio e lo stato dopo frattura della clavicola destra e dell'avambraccio destro siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. In particolare, ha segnalato che i documenti medici prescrivono un trattamento psicofarmacologico a tempo indefinito, ma non fanno stato di alcun grave disturbo psichico, non descrivono alcuna grave sintomatologia, non menzionano alcun ricovero ospedaliero e non fanno riferimento ad una specifica incapacità lavorativa. Lo stato psichico è peraltro reattivo a difficoltà esistenziali (divorzio, assenza di un impiego, precarietà economica). Il medico ha quindi ritenuto che l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, ossia del 100% (doc. 40 e 45).

2. Il 23 agosto 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 46; sono altresì state riportate le considerazioni essenziali dei rapporti del servizio medico dell'UAIE di giugno e agosto 2012).

3. Il 22 settembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 agosto 2012 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine una consulenza tecnica medico-legale per la verificazione delle sue condizioni psico-fisiche invalidanti. Il ricorrente si è doluto in particolare di una violazione dell'obbligo di motivare la decisione impugnata e di un difetto di istruttoria. Ha esibito documentazione medica già agli atti nonché la cartella clinica del Centro Salute Mentale di C._______ e dei certificati medici del 4 agosto 2003, del 15 gennaio 2004, del 3 aprile 2005 e del 19 settembre 2012 (doc. TAF 1). Il 5 novembre 2012, ha prodotto il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).

4. Nella risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 (doc. TAF 8), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 13 dicembre 2012 (doc. 60; v. anche la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 5 dicembre 2012 [doc. 61]), in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica.

5. Con provvedimento del 17 gennaio 2013, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza la risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 e le prese di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 5 e 13 dicembre 2012 (doc. TAF 9). 6. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 7. 7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

8. Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata, con la conseguenza che la decisione impugnata andrebbe annullata già per questa ragione. La censura relativa all'insufficiente motivazione della decisione può comunque essere lasciata indecisa ritenuto che per i motivi che saranno esposti al considerando 9 del presente giudizio, il ricorso va comunque accolto e la decisione impugnata annullata per insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. 9. 9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 13 dicembre 2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute psichico (il dott. D._______ avendo rilevato che i rapporti psichiatrici agli atti pongono la diagnosi di stato ansioso-depressivo cronico in assenza di una descrizione dello stato psichico, ad eccezione del rapporto medico del 27 febbraio 2012 del dott. E._______ [doc. 16] in cui figurano delle indicazioni che potrebbero, se riportate correttamente, oggettivare un disturbo psichico più grave [rispetto a quello ritenuto; cfr. rapporto del 13 dicembre 2012 {doc. 60}; v. anche rapporto del 5 dicembre 2012 {doc. 61}]). 9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico dell'UAIE consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 9.3 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dall'insorgente, proposta che è accolta in questa sede, non era necessario nell'ambito del provvedimento del 17 gennaio 2013 di questo Tribunale (cfr. considerando 6 del presente giudizio [trasmissione per conoscenza segnatamente dei documenti 58 a 61 dell'incarto dell'UAIE]) accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 9.4 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 17 gennaio 2013 di questo Tribunale neppure dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 23 agosto 2012 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 9.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 9.6 Va altresì segnalato, per sovrabbondanza, che incomberà all'UAIE nell'ambito della procedura istruttoria completiva che si rende necessaria alfine di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti di permettere al ricorrente di prendere visione dell'integralità degli atti di causa prima di pronunciare una nuova decisione. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandataria professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dalla patrocinatrice del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 23 agosto 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: