Diritto alla rendita
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Il 9 luglio 2018, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver constatato che l'interessato non ha fornito i documenti richiesti (con scritto del 6 marzo 2018 e lettera raccomandata del 30 aprile 2018), ha deciso, in base agli atti, che la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata dal medesimo il 25 gennaio 2017 è respinta.
E. 2 Il 3 settembre 2018, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 luglio 2018 mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'istruttoria (ed a pronunciare una nuova decisione) dal momento che ha adempiuto al proprio obbligo di collaborare, segnatamente producendo la documentazione richiesta.
E. 3 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
E. 4 Con scritto del 4 settembre 2018, il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 3 settembre 2018, considerato che con lettera del 29 agosto 2018, allegata in copia, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) "annulla la propria decisione del 9 luglio 2018".
E. 5 Questo Tribunale rileva che, nonostante la decisione d'annullamento del provvedimento del 9 luglio 2018 non sia stata, formalmente, resa e notificata dall'UAIE (v., sulla questione, l'art. 40 cpv. 2 OAI; sentenza del TF 9C_108/2010 del 15 giugno 2010 consid. 2.2), l'insorgente, fondandosi in buona fede sull'indicazione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ di cui allo scritto del 29 agosto 2018, secondo cui la decisione del 9 luglio 2018 viene annullata e l'istruttoria della domanda di rendita viene ripresa ("ritenuto che entro i termini per l'inoltro di un ricorso abbiamo ricevuto la documentazione economica richiesta a suo tempo"), ha ritirato il ricorso. In tal modo, egli ha manifestato il suo disinteresse a che questo Tribunale statuisca con un giudizio di merito sul suo gravame del 3 settembre 2018. L'UAIE ha poi confermato, su richiesta di questa Corte, con scritto del 12 settembre 2018, che la decisione del 9 luglio 2018 "è stata annullata". Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
E. 6 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
E. 7.1 A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto; solamente se non può essere imputata ad alcuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. ed., 2013, n. 4.71 e segg.). Giova altresì rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze (Moser/Beusch/Kneubühler, n. 4.73). La norma è aperta e il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del TF 8C_191/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale diventa priva di oggetto è essenzialmente imputabile all'autorità inferiore. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ ha infatti indicato, nello scritto del 29 agosto 2018, di aver annullato la decisione del 9 luglio 2018 e di aver ripreso l'istruttoria della domanda di rendita. Anche l'UAIE ha poi indicato il 12 settembre di avere annullato la propria decisione del 9 luglio 2018. In sostanza, così agendo ha essa stessa implicitamente ammesso che non erano date le condizioni per il rifiuto della domanda di rendita quale conseguenza della mancata collaborazione del ricorrente. Altrimenti avrebbe dovuto proporre il respingimento del ricorso e poi procedere come indicato nella decisione impugnata, ossia entrare nel merito di una nuova domanda di rendita. Nulla cambia, in tale ottica, l'osservazione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ secondo cui ha annullato la decisione litigiosa e ripreso l'esame del caso ritenuto che "entro i termini per l'inoltro di un ricorso abbiamo ricevuto la documentazione economica richiesta a suo tempo".
E. 7.3 Da quanto esposto, discende che non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA [v. pure art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale {TS-TAF, RS 173.320.2}]).
E. 7.4 Visto l'esito della causa, l'insorgente - rappresentato in questa sede da mandatario professionale - ha diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF), che, in assenza di una nota d'onorario dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 650.-, conto tenuto del lavoro effettivo e necessario, estremamente limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente in questa sede. Peraltro, le ripetibili non comprendono un supplemento IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, ritenuto che l'IVA non è dovuta allorquando il ricorrente, con domicilio all'estero, si lascia patrocinare volontariamente (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-726/2013 del 14 settembre 2016 consid. 9.2). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.La causa C-5027/2018 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 650.- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 4 settembre 2018) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5027/2018 Decisione del 16 ottobre 2018 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______ (Italia), rappresentato dall'avv. Fabio Taborelli, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 9 luglio 2018). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 9 luglio 2018, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver constatato che l'interessato non ha fornito i documenti richiesti (con scritto del 6 marzo 2018 e lettera raccomandata del 30 aprile 2018), ha deciso, in base agli atti, che la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata dal medesimo il 25 gennaio 2017 è respinta.
2. Il 3 settembre 2018, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 luglio 2018 mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'istruttoria (ed a pronunciare una nuova decisione) dal momento che ha adempiuto al proprio obbligo di collaborare, segnatamente producendo la documentazione richiesta.
3. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4. Con scritto del 4 settembre 2018, il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 3 settembre 2018, considerato che con lettera del 29 agosto 2018, allegata in copia, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) "annulla la propria decisione del 9 luglio 2018".
5. Questo Tribunale rileva che, nonostante la decisione d'annullamento del provvedimento del 9 luglio 2018 non sia stata, formalmente, resa e notificata dall'UAIE (v., sulla questione, l'art. 40 cpv. 2 OAI; sentenza del TF 9C_108/2010 del 15 giugno 2010 consid. 2.2), l'insorgente, fondandosi in buona fede sull'indicazione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ di cui allo scritto del 29 agosto 2018, secondo cui la decisione del 9 luglio 2018 viene annullata e l'istruttoria della domanda di rendita viene ripresa ("ritenuto che entro i termini per l'inoltro di un ricorso abbiamo ricevuto la documentazione economica richiesta a suo tempo"), ha ritirato il ricorso. In tal modo, egli ha manifestato il suo disinteresse a che questo Tribunale statuisca con un giudizio di merito sul suo gravame del 3 settembre 2018. L'UAIE ha poi confermato, su richiesta di questa Corte, con scritto del 12 settembre 2018, che la decisione del 9 luglio 2018 "è stata annullata". Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 7. 7.1. A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto; solamente se non può essere imputata ad alcuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. ed., 2013, n. 4.71 e segg.). Giova altresì rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze (Moser/Beusch/Kneubühler, n. 4.73). La norma è aperta e il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del TF 8C_191/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 e relativi riferimenti). 7.2. Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale diventa priva di oggetto è essenzialmente imputabile all'autorità inferiore. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ ha infatti indicato, nello scritto del 29 agosto 2018, di aver annullato la decisione del 9 luglio 2018 e di aver ripreso l'istruttoria della domanda di rendita. Anche l'UAIE ha poi indicato il 12 settembre di avere annullato la propria decisione del 9 luglio 2018. In sostanza, così agendo ha essa stessa implicitamente ammesso che non erano date le condizioni per il rifiuto della domanda di rendita quale conseguenza della mancata collaborazione del ricorrente. Altrimenti avrebbe dovuto proporre il respingimento del ricorso e poi procedere come indicato nella decisione impugnata, ossia entrare nel merito di una nuova domanda di rendita. Nulla cambia, in tale ottica, l'osservazione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ secondo cui ha annullato la decisione litigiosa e ripreso l'esame del caso ritenuto che "entro i termini per l'inoltro di un ricorso abbiamo ricevuto la documentazione economica richiesta a suo tempo". 7.3. Da quanto esposto, discende che non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA [v. pure art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale {TS-TAF, RS 173.320.2}]). 7.4. Visto l'esito della causa, l'insorgente - rappresentato in questa sede da mandatario professionale - ha diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF), che, in assenza di una nota d'onorario dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 650.-, conto tenuto del lavoro effettivo e necessario, estremamente limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente in questa sede. Peraltro, le ripetibili non comprendono un supplemento IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, ritenuto che l'IVA non è dovuta allorquando il ricorrente, con domicilio all'estero, si lascia patrocinare volontariamente (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-726/2013 del 14 settembre 2016 consid. 9.2). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.La causa C-5027/2018 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 650.- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 4 settembre 2018)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: