Assicurazione per l'invalidità (altro)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 A._______, cittadino italiano, nato il (...), con due figli, ha lavorato da settembre del 1980 a febbraio del 2000 alle dipendenze di imprese edili come muratore e capo muratore, da marzo del 2000 a febbraio del 2003 alle dipendenze di un'immobiliare come operaio addetto alle manutenzioni e da marzo del 2003 ad aprile del 2005 come muratore in proprio, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 4-11). Ha interrotto il lavoro l'11 aprile 2005 a seguito di un infortunio (caduta accidentale). Il 28 giugno 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, segnatamente di provvedimenti d'integrazione professionale (doc. A 3-1).
E. 2.1 Nel rapporto del 4 giugno 2007, il dott. B._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ha ritenuto che l'interessato era affetto da stato dopo politrauma in particolare al calcagno con frattura pluriframmentaria seguita da osteosintesi e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro del 100% nella precedente attività di muratore a decorrere dall'11 aprile 2005, ma una capacità al lavoro completa (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute da maggio del 2006 (doc. A 25-1).
E. 2.2 Nei rapporti del 7 settembre 2007 e dell'11 agosto 2008, la consulente del Servizio integrazione professionale dell'AI ha reputato che sussistevano i presupposti per intraprendere dapprima un anno di preparazione scolastica (ad una riqualifica professionale) e poi per riconoscere il diritto alla riformazione professionale (il grado d'invalidità dell'interessato, nell'ambito di un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute, era pari al 25%; doc. A 35-1 e 51-1).
E. 3 Con decisione del 21 settembre 2007, comunicazione del 13 agosto 2008 e decisioni del 18 agosto 2009, del 22 febbraio 2010 e del 24 gennaio 2011 (doc. A 39-1, 52-1, 71-1, 87-1 e 105-1), l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore dell'interessato delle indennità giornaliere dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2012, segnatamente per l'anno di preparazione scolastica (1° settembre 2007-31 agosto 2008) e per il periodo della riformazione professionale quale tecnico dell'edilizia (1° settembre 2008-31 agosto 2012; v. anche le comunicazioni mediante le quali l'Ufficio AI ha informato l'interessato che assumeva i costi dell'anno di preparazione scolastica e della riformazione professionale; doc. A 37-1, 52-1, 68-1, 86-1 e 97-1).
E. 4.1 Il 26 gennaio 2012, l'Ufficio AI, dopo avere osservato che, conto tenuto delle difficoltà scolastiche, la riformazione come tecnico dell'edilizia è stata terminata il 22 gennaio 2012 e che "(si stava) definendo un nuovo percorso da intraprendere", ha comunicato all'interessato che aveva diritto ad un'indennità giornaliera di attesa dal 23 gennaio al 31 agosto 2012 (doc. A 119-1).
E. 4.2 Il 16 luglio 2012 (doc. A 121-1), l'Ufficio AI ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di sospendere, a far tempo dal 1° agosto 2012, le indennità giornaliere di attesa (è fatto riferimento al rapporto del consulente in integrazione professionale del 13 luglio 2010, nel quale è indicato che i provvedimenti professionali venivano sospesi poiché l'interessato si sarebbe trasferito dal 1° agosto 2012 in D._______ [dove avrebbe iniziato un'attività in proprio]; doc. A 120-1).
E. 5 Con decisione del 23 agosto 2012 (doc. A 129-3), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha chiesto all'interessato la restituzione dell'importo di fr. 23'310.40 a titolo di indennità giornaliere d'attesa percepite a torto dal 23 gennaio al 30 giugno 2012. L'autorità inferiore ha osservato che, nell'ambito dell'accertamento di un nuovo percorso professionale, l'assicurato ha deciso di aprire un commercio all'estero. Pertanto, ha ritenuto che non sussistevano i requisiti per poter beneficiare dell'indennità giornaliera di attesa, l'interessato non dovendo attendere l'inizio di una riformazione professionale ed avendo optato per l'avvio di un'attività in proprio.
E. 6 Il 24 settembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 agosto 2012 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame e d'annullare la decisione impugnata. Ha segnalato che le indennità giornaliere d'attesa non sono state versate a torto e non vanno restituite poiché nel periodo da gennaio a luglio 2012 una nuova riqualificazione personale entrava in linea di conto e il presupposto dell'idoneità alla reintegrazione era adempiuto. Il diritto all'indennità giornaliera d'attesa è comunque decaduto alla fine di luglio 2012 allorquando la misura della riqualifica professionale non è stata realizzata (è fatto riferimento ai rapporti del consulente in integrazione professionale del 25 gennaio e 13 luglio 2012; doc. A 118-1 e 120-1). L'insorgente ha poi precisato che, qualora questo Tribunale dovesse ritenere che le indennità giornaliere d'attesa sono state versate a torto, la restituzione delle stesse deve essere condonata d'ufficio, le prestazioni essendo state percepite in buona fede e la richiesta di restituzione costituendo un onere gravoso (doc. TAF 1).
E. 7 Con versamento del 15 ottobre 2012 (doc. TAF 2 a 3), il ricorrente ha corrisposto l'anticipo spese richiesto.
E. 8 Nella risposta al ricorso del 22 novembre 2012, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata (doc. TAF 5). Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 13 novembre 2012, secondo cui è "a giusta ragione che il consulente in integrazione professionale (ha) tramutato le indennità giornaliere corrisposte durante la riformazione professionale - interrotta poiché troppo impegnativa - in indennità giornaliere d'attesa" (è fatto riferimento al rapporto del 25 gennaio 2012; doc. AI 118-1). In conclusione, detta autorità ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata (conclusione principale; doc. TAF 5).
E. 9.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
E. 9.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 9.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 10.1 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA (prima frase), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
E. 10.2 In virtù dell'art. 18 cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50% e che deve attendere l'inizio di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale ha diritto a un'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa. L'art. 18 cpv. 2 OAI precisa che il diritto all'indennità è riconosciuto nel momento in cui l'Ufficio AI constata l'opportunità di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale.
E. 10.3 Secondo giurisprudenza, l'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità è una prestazione accessoria a taluni provvedimenti d'integrazione. La stessa può essere versata, di principio, se e fino a quando sono effettuate delle misure d'integrazione. Di principio, non sussiste il diritto all'indennità giornaliera durante i periodi in cui non vengono realizzate delle misure d'integrazione. Il legislatore ha tuttavia previsto un'eccezione per il periodo d'attesa prima della realizzazione di provvedimenti d'integrazione. L'art. 18 OAI prevede il diritto all'indennità giornaliera allorquando l'assicurato deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione e non semplicemente l'esito dei provvedimenti d'accertamento volti a raccogliere i dati necessari sullo stato di salute, l'attività, la capacità al lavoro, l'idoneità all'integrazione o l'opportunità di misure d'integrazione. Occorre altresì che le misure d'integrazione appaiano soggettivamente ed oggettivamente indicate. Non è necessario che l'autorità abbia reso una decisione in merito a dette misure; è sufficiente che le misure d'integrazione entrino seriamente in considerazione nel caso in esame (sentenza del Tribunale federale 9C_786/2011 del 25 maggio 2012 consid. 5.1 e relativi riferimenti). In sostanza, allorquando i provvedimenti d'integrazione che in un primo tempo appaiono oggettivamente e soggettivamente indicati - ciò che giustifica di mettere l'assicurato al beneficio dell'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa - non sono poi realizzati perché i presupposti non sono per finire realizzati, il diritto all'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa termina quando le misure d'integrazione non sono più indicate (sentenza del Tribunale federale 9C_544/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 4.2).
E. 11.1 Questo Tribunale osserva, in effetti, che dagli atti di causa risulta che, con rapporto del 25 gennaio 2012, il consulente in integrazione professionale ha riferito che il ricorrente, conto tenuto delle difficoltà scolastiche, ha terminato, il 22 gennaio 2012, la formazione quale tecnico dell'edilizia. Il consulente ha poi postulato, in attesa della definizione di un nuovo percorso formativo, l'erogazione di indennità giornaliere di attesa dal 23 gennaio 2012 (doc. A 118-1). Il 26 gennaio 2012, l'Ufficio AI ha comunicato all'insorgente che sussisteva il diritto ad un'indennità giornaliera di attesa dal 23 gennaio al 31 agosto 2012 (doc. A 119-1). Con rapporto del 13 luglio 2012, il consulente in integrazione professionale ha segnalato che i provvedimenti professionali venivano sospesi siccome il ricorrente si sarebbe trasferito dal 1° agosto 2012 in D._______ (dove avrebbe iniziato un'attività in proprio; doc. A 120-1 [da una nota interna del 30 luglio 2012 risulta comunque che lo stesso abita in D._______ dal 5 luglio 2012; doc. A 127-2]). Il 16 luglio 2012, l'Ufficio AI ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di sospendere le indennità giornaliere di attesa a far tempo dal 1° agosto 2012 (doc. A 121-1). In sede di ricorso, il ricorrente ha segnalato che non ha percepito indennità giornaliere di attesa per i mesi di luglio e agosto 2012 (cfr. gravame del 24 settembre 2012 pag. 6). A prescindere dal fatto se ciò corrisponda al vero, oggetto della decisione impugnata, e quindi dell'esame del TAF in sede di ricorso, è esclusivamente la questione di sapere se a giusta ragione, o meno, sono state versate le indennità giornaliere d'attesa dal 23 gennaio al 30 giugno 2012 e quindi se la richiesta di rimborso di tale indennità formulata nella decisione impugnata sia corretta, o meno. Ora, nella presa di posizione del 13 novembre 2012, l'Ufficio AI ha ritenuto che "(è) a giusta ragione che il consulente in integrazione professionale (ha) tramutato le indennità giornaliere corrisposte durante la riformazione professionale - interrotta poiché troppo impegnativa - in indennità giornaliere d'attesa poiché a quel momento (26.01.2012) dei provvedimenti professionali erano già in previsione, malgrado non vi fosse un progetto ben preciso. In ogni caso, i provvedimenti entravano allora seriamente in considerazione ed erano indicati sia oggettivamente che soggettivamente" (doc. TAF 5). In particolare, nel rapporto del 13 luglio 2012, il consulente in integrazione professionale ha indicato che "abbiamo avuto modo di incontrare a più riprese l'assicurato e in questo periodo sono state vagliate più soluzioni per un riorientamento del progetto formativo sospeso lo scorso gennaio" (doc. A 120-1). Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata è pertanto giustificata, ritenuto che perlomeno fino al 30 giugno 2012 le misure d'integrazione permanevano indicate e dunque giustificata l'erogazione di un'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa. Il ricorrente non può pertanto essere obbligato a restituire le indennità giornaliere d'attesa percepite dal 23 gennaio al 30 giugno 2012.
E. 11.2 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 22 novembre 2012 l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla proposta dell'insorgente di annullamento della decisione impugnata del 23 agosto 2012, proposta che è accolta in questa sede siccome conforme alla legge, non era necessario accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
E. 11.3 Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione del 23 agosto 2012 annullata.
E. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 15 ottobre 2012, è restituito al ricorrente
E. 12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione dell'UAIE del 23 agosto 2012 è annullata. 2.Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 15 ottobre 2012, è restituito al ricorrente. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 22 novembre 2012 e della presa di posizione dell'Ufficio AI del 13 novembre 2012) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5012/2012 Sentenza del 18 dicembre 2012 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato da Consulenza giuridica andicap, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 agosto 2012). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. A._______, cittadino italiano, nato il (...), con due figli, ha lavorato da settembre del 1980 a febbraio del 2000 alle dipendenze di imprese edili come muratore e capo muratore, da marzo del 2000 a febbraio del 2003 alle dipendenze di un'immobiliare come operaio addetto alle manutenzioni e da marzo del 2003 ad aprile del 2005 come muratore in proprio, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 4-11). Ha interrotto il lavoro l'11 aprile 2005 a seguito di un infortunio (caduta accidentale). Il 28 giugno 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, segnatamente di provvedimenti d'integrazione professionale (doc. A 3-1). 2. 2.1 Nel rapporto del 4 giugno 2007, il dott. B._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ha ritenuto che l'interessato era affetto da stato dopo politrauma in particolare al calcagno con frattura pluriframmentaria seguita da osteosintesi e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro del 100% nella precedente attività di muratore a decorrere dall'11 aprile 2005, ma una capacità al lavoro completa (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute da maggio del 2006 (doc. A 25-1). 2.2 Nei rapporti del 7 settembre 2007 e dell'11 agosto 2008, la consulente del Servizio integrazione professionale dell'AI ha reputato che sussistevano i presupposti per intraprendere dapprima un anno di preparazione scolastica (ad una riqualifica professionale) e poi per riconoscere il diritto alla riformazione professionale (il grado d'invalidità dell'interessato, nell'ambito di un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute, era pari al 25%; doc. A 35-1 e 51-1).
3. Con decisione del 21 settembre 2007, comunicazione del 13 agosto 2008 e decisioni del 18 agosto 2009, del 22 febbraio 2010 e del 24 gennaio 2011 (doc. A 39-1, 52-1, 71-1, 87-1 e 105-1), l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore dell'interessato delle indennità giornaliere dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2012, segnatamente per l'anno di preparazione scolastica (1° settembre 2007-31 agosto 2008) e per il periodo della riformazione professionale quale tecnico dell'edilizia (1° settembre 2008-31 agosto 2012; v. anche le comunicazioni mediante le quali l'Ufficio AI ha informato l'interessato che assumeva i costi dell'anno di preparazione scolastica e della riformazione professionale; doc. A 37-1, 52-1, 68-1, 86-1 e 97-1). 4. 4.1 Il 26 gennaio 2012, l'Ufficio AI, dopo avere osservato che, conto tenuto delle difficoltà scolastiche, la riformazione come tecnico dell'edilizia è stata terminata il 22 gennaio 2012 e che "(si stava) definendo un nuovo percorso da intraprendere", ha comunicato all'interessato che aveva diritto ad un'indennità giornaliera di attesa dal 23 gennaio al 31 agosto 2012 (doc. A 119-1). 4.2 Il 16 luglio 2012 (doc. A 121-1), l'Ufficio AI ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di sospendere, a far tempo dal 1° agosto 2012, le indennità giornaliere di attesa (è fatto riferimento al rapporto del consulente in integrazione professionale del 13 luglio 2010, nel quale è indicato che i provvedimenti professionali venivano sospesi poiché l'interessato si sarebbe trasferito dal 1° agosto 2012 in D._______ [dove avrebbe iniziato un'attività in proprio]; doc. A 120-1).
5. Con decisione del 23 agosto 2012 (doc. A 129-3), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha chiesto all'interessato la restituzione dell'importo di fr. 23'310.40 a titolo di indennità giornaliere d'attesa percepite a torto dal 23 gennaio al 30 giugno 2012. L'autorità inferiore ha osservato che, nell'ambito dell'accertamento di un nuovo percorso professionale, l'assicurato ha deciso di aprire un commercio all'estero. Pertanto, ha ritenuto che non sussistevano i requisiti per poter beneficiare dell'indennità giornaliera di attesa, l'interessato non dovendo attendere l'inizio di una riformazione professionale ed avendo optato per l'avvio di un'attività in proprio.
6. Il 24 settembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 agosto 2012 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame e d'annullare la decisione impugnata. Ha segnalato che le indennità giornaliere d'attesa non sono state versate a torto e non vanno restituite poiché nel periodo da gennaio a luglio 2012 una nuova riqualificazione personale entrava in linea di conto e il presupposto dell'idoneità alla reintegrazione era adempiuto. Il diritto all'indennità giornaliera d'attesa è comunque decaduto alla fine di luglio 2012 allorquando la misura della riqualifica professionale non è stata realizzata (è fatto riferimento ai rapporti del consulente in integrazione professionale del 25 gennaio e 13 luglio 2012; doc. A 118-1 e 120-1). L'insorgente ha poi precisato che, qualora questo Tribunale dovesse ritenere che le indennità giornaliere d'attesa sono state versate a torto, la restituzione delle stesse deve essere condonata d'ufficio, le prestazioni essendo state percepite in buona fede e la richiesta di restituzione costituendo un onere gravoso (doc. TAF 1).
7. Con versamento del 15 ottobre 2012 (doc. TAF 2 a 3), il ricorrente ha corrisposto l'anticipo spese richiesto.
8. Nella risposta al ricorso del 22 novembre 2012, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata (doc. TAF 5). Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 13 novembre 2012, secondo cui è "a giusta ragione che il consulente in integrazione professionale (ha) tramutato le indennità giornaliere corrisposte durante la riformazione professionale - interrotta poiché troppo impegnativa - in indennità giornaliere d'attesa" (è fatto riferimento al rapporto del 25 gennaio 2012; doc. AI 118-1). In conclusione, detta autorità ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata (conclusione principale; doc. TAF 5). 9. 9.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 9.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 9.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 10. 10.1 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA (prima frase), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. 10.2 In virtù dell'art. 18 cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50% e che deve attendere l'inizio di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale ha diritto a un'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa. L'art. 18 cpv. 2 OAI precisa che il diritto all'indennità è riconosciuto nel momento in cui l'Ufficio AI constata l'opportunità di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale. 10.3 Secondo giurisprudenza, l'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità è una prestazione accessoria a taluni provvedimenti d'integrazione. La stessa può essere versata, di principio, se e fino a quando sono effettuate delle misure d'integrazione. Di principio, non sussiste il diritto all'indennità giornaliera durante i periodi in cui non vengono realizzate delle misure d'integrazione. Il legislatore ha tuttavia previsto un'eccezione per il periodo d'attesa prima della realizzazione di provvedimenti d'integrazione. L'art. 18 OAI prevede il diritto all'indennità giornaliera allorquando l'assicurato deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione e non semplicemente l'esito dei provvedimenti d'accertamento volti a raccogliere i dati necessari sullo stato di salute, l'attività, la capacità al lavoro, l'idoneità all'integrazione o l'opportunità di misure d'integrazione. Occorre altresì che le misure d'integrazione appaiano soggettivamente ed oggettivamente indicate. Non è necessario che l'autorità abbia reso una decisione in merito a dette misure; è sufficiente che le misure d'integrazione entrino seriamente in considerazione nel caso in esame (sentenza del Tribunale federale 9C_786/2011 del 25 maggio 2012 consid. 5.1 e relativi riferimenti). In sostanza, allorquando i provvedimenti d'integrazione che in un primo tempo appaiono oggettivamente e soggettivamente indicati - ciò che giustifica di mettere l'assicurato al beneficio dell'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa - non sono poi realizzati perché i presupposti non sono per finire realizzati, il diritto all'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa termina quando le misure d'integrazione non sono più indicate (sentenza del Tribunale federale 9C_544/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 4.2). 11. 11.1 Questo Tribunale osserva, in effetti, che dagli atti di causa risulta che, con rapporto del 25 gennaio 2012, il consulente in integrazione professionale ha riferito che il ricorrente, conto tenuto delle difficoltà scolastiche, ha terminato, il 22 gennaio 2012, la formazione quale tecnico dell'edilizia. Il consulente ha poi postulato, in attesa della definizione di un nuovo percorso formativo, l'erogazione di indennità giornaliere di attesa dal 23 gennaio 2012 (doc. A 118-1). Il 26 gennaio 2012, l'Ufficio AI ha comunicato all'insorgente che sussisteva il diritto ad un'indennità giornaliera di attesa dal 23 gennaio al 31 agosto 2012 (doc. A 119-1). Con rapporto del 13 luglio 2012, il consulente in integrazione professionale ha segnalato che i provvedimenti professionali venivano sospesi siccome il ricorrente si sarebbe trasferito dal 1° agosto 2012 in D._______ (dove avrebbe iniziato un'attività in proprio; doc. A 120-1 [da una nota interna del 30 luglio 2012 risulta comunque che lo stesso abita in D._______ dal 5 luglio 2012; doc. A 127-2]). Il 16 luglio 2012, l'Ufficio AI ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di sospendere le indennità giornaliere di attesa a far tempo dal 1° agosto 2012 (doc. A 121-1). In sede di ricorso, il ricorrente ha segnalato che non ha percepito indennità giornaliere di attesa per i mesi di luglio e agosto 2012 (cfr. gravame del 24 settembre 2012 pag. 6). A prescindere dal fatto se ciò corrisponda al vero, oggetto della decisione impugnata, e quindi dell'esame del TAF in sede di ricorso, è esclusivamente la questione di sapere se a giusta ragione, o meno, sono state versate le indennità giornaliere d'attesa dal 23 gennaio al 30 giugno 2012 e quindi se la richiesta di rimborso di tale indennità formulata nella decisione impugnata sia corretta, o meno. Ora, nella presa di posizione del 13 novembre 2012, l'Ufficio AI ha ritenuto che "(è) a giusta ragione che il consulente in integrazione professionale (ha) tramutato le indennità giornaliere corrisposte durante la riformazione professionale - interrotta poiché troppo impegnativa - in indennità giornaliere d'attesa poiché a quel momento (26.01.2012) dei provvedimenti professionali erano già in previsione, malgrado non vi fosse un progetto ben preciso. In ogni caso, i provvedimenti entravano allora seriamente in considerazione ed erano indicati sia oggettivamente che soggettivamente" (doc. TAF 5). In particolare, nel rapporto del 13 luglio 2012, il consulente in integrazione professionale ha indicato che "abbiamo avuto modo di incontrare a più riprese l'assicurato e in questo periodo sono state vagliate più soluzioni per un riorientamento del progetto formativo sospeso lo scorso gennaio" (doc. A 120-1). Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata è pertanto giustificata, ritenuto che perlomeno fino al 30 giugno 2012 le misure d'integrazione permanevano indicate e dunque giustificata l'erogazione di un'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa. Il ricorrente non può pertanto essere obbligato a restituire le indennità giornaliere d'attesa percepite dal 23 gennaio al 30 giugno 2012. 11.2 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 22 novembre 2012 l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla proposta dell'insorgente di annullamento della decisione impugnata del 23 agosto 2012, proposta che è accolta in questa sede siccome conforme alla legge, non era necessario accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 11.3 Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione del 23 agosto 2012 annullata. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 15 ottobre 2012, è restituito al ricorrente 12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione dell'UAIE del 23 agosto 2012 è annullata. 2.Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 15 ottobre 2012, è restituito al ricorrente. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 22 novembre 2012 e della presa di posizione dell'Ufficio AI del 13 novembre 2012)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: