Diritto alla rendita
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione annullata. Gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'800.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
- Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (atto giudiziario con allegato risposta del 26 maggio 2011 dell'UAIE e nota del Dott. Croisier del 20 maggio 2011 [doc. 97]) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-499/2011 Sentenza del 15 giugno 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, , patrocinata dall'avv. Martino Luminati, Sottosassa 71, 7742 Poschiavo , ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 29 novembre 2010). Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: mediante decisione del 29 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato all'avv. Martino Luminati, regolare rappresentante di A._______, cittadina italiana, nata l' , che la sua domanda del 9 giugno 2008, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile; con il gravame depositato il 14 gennaio 2011, A._______, regolarmente rappresentata dall'avv. Luminati, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione ed il rinvio degli atti all'amministrazione perché faccia allestire una perizia medica; produce a suffragio delle sue conclusioni diversa documentazione sanitaria; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 18 gennaio 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 20 maggio 2011, alla luce della refertazione sanitaria esibita, ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico specialistico in ortopedia ed in psichiatria; l'UAIE, nella sua risposta di causa del 26 maggio 2011, ha pertanto proposto l'ammissione del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruttoria della domanda; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr.1'800.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione annullata. Gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'800.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4. Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario con allegato risposta del 26 maggio 2011 dell'UAIE e nota del Dott. Croisier del 20 maggio 2011 [doc. 97])
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: