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C-4989/2011

C-4989/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-23 · Italiano CH

Approvazione delle autorità preposte al mercato del lavoro

Sachverhalt

A. Tra il 2008 e il 2010 le autorità ticinesi competenti in materia di rilascio di permessi agli stranieri hanno concesso a tre riprese a A._______ (di seguito: ricorrente o A._______), cittadino argentino nato il ..., dei permessi di dimora temporanea di una durata variabile tra i 30 ed i 120 giorni all'anno, al fine di esercitare l'attività di consulente presso la B._______ (di seguito: B._______) di Agno. B. Con istanza del 1° dicembre 2010 all'intenzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la B._______ ha postulato il rilascio in favore di A._______ di un permesso di dimora. La richiedente sostiene di essere cresciuta negli ultimi anni grazie all'ottimo lavoro di consulenza svolto dall'interessato; da qui l'esigenza di potere disporre dei suoi servigi a tempo pieno e durante l'intera durata dell'anno. All'istanza erano allegati una copia del contratto di lavoro, una lettera di motivazioni e un curriculum vitae. C. In data 22 dicembre 2010 l'Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro del Cantone Ticino ha emesso una decisione preliminare con cui essa ha accolto la richiesta di permesso di dimora temporaneo (12 mesi) a favore di A._______ per poter esercitare l'attività di consulente presso la B._______, rimanendo riservata l'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) conformemente all'art. 85 cpv. 2 dell'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Il giorno stesso l'autorità cantonale ha trasmesso la causa all'UFM. D. Invitato dall'autorità federale a fornire delucidazioni in merito alla propria richiesta di permesso, tra il gennaio ed il luglio 2011 l'interessato ha trasmesso documentazione inerente in particolare la situazione economica della B._______, le attività da esso svolte in seno alla stessa e la sua retribuzione. E. Con decisione del 4 agosto 2011, ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 OASA, l'UFM ha rifiutato di approvare la decisione di massima emanata dalle autorità ticinesi. L'Ufficio federale ha evidenziato che, vista la relativa modicità e precarietà della cifra d'affari che la società richiedente si prefigge di ottenere, la quale non consente neppure di garantire in maniera ragionevolmente sicura il versamento del salario dell'interessato, l'ammissione di A._______ non avrebbe un impatto positivo durevole e relativamente significativo sull'economia svizzera. F. Il 9 settembre 2011, A._______ ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) avverso la detta decisione chiedendone l'annullamento. Afferma in primo luogo che il rendimento delle attività in corso e future, e dunque la cifra d'affari della B._______, dipendono in gran parte dalla sua possibilità di operare in seno alla stessa, precisando nel contempo che i benefici sia umani che produttivi a lungo termine della sua presenza in Svizzera comporterebbero un impatto positivo sull'economia elvetica. Il ricorrente sostiene inoltre come egli, da diversi anni a beneficio di un permesso di soggiorno limitato a 120 giorni, possiede il know-how, le conoscenze personali e linguistiche necessarie per esercitare un'attività lucrativa presso la richiedente. L'interessato sottolinea infine che la propria retribuzione, fissata a fr. 5'000.-- mensili lordi con tredicesima sarebbe adattabile a dipendenza dello sviluppo dell'attività aziendale. G. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 9 novembre 2011, l'UFM ne ha postulato la reiezione. Esso ha essenzialmente confermato la decisione impugnata, osservando che le argomentazioni esposte nel ricorso non potevano essere considerate. H. Con scritto del 6 dicembre 2011 all'intenzione del Tribunale, A._______ ha sostanzialmente ripreso quanto esposto nel suo ricorso. I. Invitato a pronunciarsi in merito al suddetto preavviso, con replica del 12 dicembre 2011, il ricorrente ha in larga misura ribadito le allegazioni formulate in sede ricorsuale, rilevando inoltre che l'autorità federale avrebbe applicato in maniera sistematica i principi generali e generici, senza debitamente valutare la situazione particolare delle attività svolte da lui e dalla B._______, ma limitandosi in sostanza ad evidenziare il proprio potere d'apprezzamento per giustificare il respingimento del ricorso. J. L'UFM con duplica del 27 gennaio 2012 e A._______ con osservazioni dell'8 febbraio successivo hanno per l'essenziale riconfermato le proprie argomentazioni esposte in precedenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni inerenti alla procedura d'approvazione di decisioni preliminari di autorità cantonali preposte al mercato del lavoro rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun modo dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).

E. 3 In qualità di cittadino argentino, A._______ non soggiace né all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) né alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31). Quale cittadino di uno Stato terzo, la sua ammissione nel mercato del lavoro svizzero si fonda sulla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) e sulle corrispondenti ordinanze di esecuzione, in particolare l'OASA.

E. 4.1 Giusta l'art. 40 cpv. 2 LStr, se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio ad un'attività indipendente.Conformemente all'art. 99 LStr (in relazione con l'art. 85 cpv. 2 LStr e l'art. 83 cpv. 1 lett. a OASA) il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio, nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'UFM. Quest'ultimo può inoltre rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

E. 4.2 Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) o di un permesso di dimora (art. 33 LStr) con attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro ai sensi dell'art. 83 OASA va sottoposta all'UFM per approvazione. L'UFM ha la facoltà di rifiutare l'approvazione, conformemente all'art. 86 OASA. Avendo la Confederazione competenza decisionale, essa non è legata alla decisione preliminare delle autorità cantonali (cfr. DTF 127 II 49 consid. 3a e DTF 120 Ib 6 consid. 3b seg.). La decisione del 22 dicembre 2010 dell'Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro, sottostà quindi ad approvazione e né l'UFM né il TAF sono vincolati da tale decisione e possono discostarsene nell'ambito della procedura di approvazione.

E. 4.3 Conformemente all'art. 18 LStr le persone di cittadinanza straniera possono essere ammesse in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa dipendente se l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera (lett.a ); un datore di lavoro ne ha fatto domanda (lett. b) e sono soddisfatte le condizioni di cui agli art. 20 a 25 LStr (lett. c). Queste disposizioni prevedono misure limitative del numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa (art. 20 LStr), la priorità d'impiego di lavoratori provenienti dal mercato interno e dai mercati del lavoro degli Stati dell'Unione europea UE/AELS (art. 21 LStr), l'adempimento di condizioni equivalenti di lavoro e salario (art. 22 LStr), di condizioni personali (art. 23 LStr) e un'abitazione conforme ai propri bisogni (art. 24 LStr).

E. 4.3.1 Ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LStr, lo straniero di uno Stato terzo può essere ammesso in Svizzera unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponde al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni i cittadini svizzeri, i titolari di un permesso di domicilio e i titolari di un permesso di dimora autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. a-b LStr). I cittadini di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone sono attualmente i cittadini di Stati dello spazio UE/AELS. Al fine di concretizzare il suddetto principio di priorità, in vista della conclusione degli accordi bilaterali con l'UE sulla libera circolazione delle persone, il 1° novembre 1998, è stato introdotto un sistema binario di reclutamento, che accorda ai cittadini di Stati dell'UE/AELS la priorità rispetto ai cittadini di altri Stati (cfr. sito internet dell'UFM <www.bfm.admin.ch> Temi > Lavoro/Permessi di lavoro > Non membri dell'UE/AELS > Politica d'ammissione svizzera, ultimo aggiornamento: il 23 febbraio 2010, visitato in gennaio 2013). Dal 1° gennaio 2011 alle cittadine e i cittadini di nazionalità straniera che hanno conseguito un diploma presso una scuola universitaria in Svizzera si applica l'art. 21 cpv. 3 LStr (cfr. anche RU 2010 5957). Secondo l'art. 22 LStr per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera devono inoltre essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

E. 4.3.2 L'art. 23 cpv. 1 e 2 LStr pone le condizioni personali d'ammissione nel mercato svizzero del lavoro per le cittadine e i cittadini di Stati terzi. Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in vista di esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati. All'atto del rilascio del permesso occorre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età della persona interessata ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico. Il sistema d'ammissione binario, che dà priorità alle persone elencate all'art. 21 LStr, viene sospeso qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 23 cpv. 3 LStr. Vi è una deroga a questo sistema d'ammissione se i cittadini di Stati terzi sono investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro e ne creano di nuovi, persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo, con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno, persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale o persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico (lett. a-e).

E. 5.1 Nella specie è litigiosa la questione di sapere se le condizioni poste dalle suddette disposizioni sono adempiute. Occorre sottolineare che nell'ambito dell'ammissione di cittadini stranieri in vista di esercitare un'attività lucrativa il legislatore ha voluto un'immigrazione restrittiva di cittadini di Stati terzi (non membri dell'UE e dell'AELS). Essa deve pertanto essere subordinata all'interesse dell'economia svizzera. Va evitato il mantenimento di una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo, come occorre pure evitare di favorire interessi particolari in seno all'economia. L'immigrazione legata al mercato del lavoro va orientata in funzione dell'integrazione a lungo termine degli stranieri sul mercato del lavoro e nella società svizzera, nonché dell'equilibrio dell'occupazione e di un miglioramento della struttura del mercato del lavoro, secondo l'obiettivo formulato all'art. 1 della previgente Ordinanza sull'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791; rinvii completi inerenti all'OLS all'art. 91 cifra 5 OASA; cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 in: FF 2002 3327, in particolare il punto 1.2.3 pag. 3342).

E. 5.2 Preliminarmente si rammenta che A._______, cittadino argentino, non può beneficiare del principio della priorità e potrebbe pertanto essere ammesso solo nella misura in cui non sia possibile reclutare la manodopera necessaria né tra i lavoratori indigeni né tra quelli provenienti dallo Spazio UE/AELS. Il principio della priorità dei lavoratori indigeni va osservato in ogni caso e indipendentemente dalla situazione economica e dall'occupazione.A tale proposito i datori di lavoro devono rendere verosimili gli sforzi di ricerca di manodopera prioritaria. Essi devono dimostrare un autentico prodigarsi nel tempo e in maniera adeguata in vista dell'occupazione del posto in questione con persone in cerca di impiego all'interno del Paese e dello spazio UE/AELS. In particolare devono attestare di aver esposto il bando di concorso del profilo ricercato nei canali usuali del settore lavorativo in questione, ad esempio mediante inserti nei giornali quotidiani e specialistici del settore oppure negli appositi siti internet. I posti vacanti vanno annunciati agli Uffici regionali di collocamento (URC), indicando che il bando di concorso va esteso anche all'European Employment System ([EURES] sistema di collocamento dell'UE). Le ricerche di personale prioritario non deve infatti essere inteso quale mero requisito per ottenere l'autorizzazione richiesta per una determinata persona. Al contrario i datori di lavoro devono dimostrare di non essere riusciti, nonostante autentici sforzi di ricerca, a trovare personale prioritario che rispondesse al profilo richiesto (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2216/2010 del 12 agosto 2010 consid. 7.3). Le persone prioritarie non possono inoltre essere escluse per criteri di capacità che non hanno nessuna rilevanza, segnatamente come nel caso di esigenze di capacità linguistiche o altre competenze professionali che hanno un'esigua importanza per il profilo ricercato (cfr. Istruzioni dell'UFM <www.bfm.admin.ch> Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari > I. settore degli stranieri > 4 Soggiorno con attività lucrativa, versione del 30 settembre 2011 (stato 1° dicembre 2012), visitato in gennaio 2013; di seguito: Istruzioni LStr).

E. 5.3 Nelle specie, con scritto del 9 febbraio 2011 all'intenzione delle autorità ticinesi, la B._______ si è limitata ad affermare di non avere eseguito delle ricerche di personale in Svizzera in quanto per sviluppare i progetti in atto essa necessiterebbe delle conoscenze specifiche e geografiche di A._______ (cfr. doc. 1 allegato K pag. 2), concetto peraltro ribadito a più riprese negli allegati di causa. Alla luce dei fatti non emergono pertanto sforzi concreti e prolungati di ricerca di personale proveniente dal mercato interno o dallo spazio UE/AELS che corrisponda al profilo richiesto. Come rilevato in precedenza il principio della priorità prevede ricerche circostanziate e prolungate di personale residente in Svizzera o di cittadini di Stati membri dell'UE/AELS. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Già solo per questo motivo il ricorso deve essere respinto.

E. 6.1 Mediante decisione del 4 agosto 2011 l'UFM ha rifiutato di concedere a A._______ un permesso di soggiorno di breve durata per esercitare l'attività di consulente presso la B._______ in quanto, vista la relativa modicità e precarietà della cifra d'affari che la suddetta società si prefigge di ottenere, la quale non consente neppure di garantire in maniera ragionevolmente sicura il versamento del salario dell'interessato, l'ammissione del ricorrente non avrebbe un impatto positivo durevole e relativamente significativo sull'economia svizzera. Nel proprio gravame del 9 settembre 2011, il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione, facendo essenzialmente valere che il rendimento delle attività in corso e future della B._______, e quindi la sua cifra d'affari, dipendono in gran parte dalla possibilità offertagli di operare in seno alla stessa e precisando nel contempo che i benefici sia umani che produttivi a lungo termine della sua presenza in Svizzera comporterebbero un impatto positivo sull'economia elvetica.

E. 6.2 Occorre pertanto valutare se le condizioni poste dall'art. 18 lett. a LStr e concretizzate dalle Istruzioni LStr sono o meno adempiute nella fattispecie, vale a dire determinare se il rilascio in favore di A._______ di un permesso di dimora temporaneo per esercitare un'attività di consulenza presso la B._______ è nell'interesse dell'economia svizzera. Le Istruzioni LStr prevedono che nell'esame relativo all'ammissione di cittadini di Stati terzi sul mercato svizzero del lavoro occorre considerare la situazione del mercato del lavoro, lo sviluppo economico sostenibile e la facoltà degli stranieri interessati di integrarsi. Occorre evitare il mantenimento di una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo, come occorre pure evitare di favorire interessi particolari. Occorre inoltre evitare che stranieri appena entrati in Svizzera facciano concorrenza, in modo indesiderato, alla manodopera indigena e provochino un dumping salariale e sociale, accettando di lavorare a condizioni salariali e lavorative inferiori (cfr. Istruzioni LStr § 4.3.1). Giova innanzitutto rilevare che le istruzioni amministrative, nel caso in esame le Istruzioni LStr, fissano dei parametri concreti per valutare un caso specifico, garantendo una prassi uniforme e coerente. I tribunali non sono di principio vincolati dalle istruzioni amministrative. Ciò nonostante, l'autorità di ricorso non si scosta senza un valido motivo dalla prassi amministrativa, tanto meno laddove esistono delle istruzioni, che concretizzano le disposizioni di legge e ne consentono un'interpretazione appropriata al singolo caso (Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli / Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ediz., Berna 2009, § 41 cifra 11 segg.; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhllmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ediz. Zurigo/ San Gallo 2010, cifre 123 segg.: DTF 133 V 257 consid. 3.2; DTF 130 V 163 consid. 4.3.1 pag. 171 segg.; DTF 129 V 67 consid. 1.1.1 pag. 68 con ulteriori riferimenti). Nell'ambito dell'ammissione di manodopera proveniente da Paesi terzi, questa prassi è tanto più giustificata, siccome le istruzioni sono redatte in collaborazione con le associazioni professionali interessate (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-140/2010 del 24 gennaio 2012, consid. 6.4).

E. 6.3 In concreto, negli atti di causa A._______ sottolinea a più riprese come lo sviluppo dei progetti presenti e futuri della B._______, e quindi l'aumento della cifra d'affari della stessa, siano legati a doppio filo con la sua possibilità di operare a tempo pieno in seno alla società. La B._______ sostiene che la presenza costante del ricorrente in Svizzera permetterebbe nei tre anni successivi un incremento minimo certo del 150% della sua cifra d'affari, sviluppo riconducibile tanto a contratti di mandato già sottoscritti (cfr. doc. 1 allegati M e O), quanto a contatti che verosimilmente A._______ svilupperà tra i clienti europei e quelli dell'America latina (cfr. doc. 1 allegati J e N). Ora, pur riconoscendo le oggettive difficoltà per la società di quantificare la sua cifra d'affari futura, le sue proiezioni si fondano per lo più su supposizioni e valutazioni personali del tutto ipotetiche ed aleatorie. Per quanto attiene ai benefici in termini produttivi ed umani per l'economia svizzera della presenza continua del ricorrente sul territorio della Confederazione, la B._______ prevede in un triennio l'assunzione di due ulteriori collaboratori per l'evasione dell'accresciuto giro d'affari, nonché la concessione in outsourcing di mandati ad imprese locali, con conseguenti vantaggi fiscali per lo Stato (cfr. doc. 1 allegato N). Allo stesso modo, nella sua replica del 12 dicembre 2011 il ricorrente sostiene che, vista l'incremento dell'attività e della cifra d'affari, vi sarebbe la concreta possibilità che la società assuma nuovo personale (cfr. doc. 7 pag. 2). Pure in questo caso siamo in presenza di considerazioni e valutazioni soggettive non suffragate dai necessari riscontri probatori. Alla luce di quanto esposto, si constata come il ricorrente non abbia provato, o comunque reso sufficientemente verosimile, che l'eventuale rilascio in suo favore di un permesso di dimora temporaneo per esercitare l'attività di consulente presso la B._______ comporti un impatto positivo durevole e relativamente significativo sull'economia svizzera. Visto quanto precede i criteri posti dall'art. 18 lett. a LStr, concretizzati nelle Istruzioni LStr e inerenti l'interesse dell'economia svizzera non sono adempiuti.

E. 7 In conclusione, ne discende che le condizioni d'ammissione sancite dagli art. 18 a 24 LStr non sono soddisfatte. Di conseguenza, l'UFM con decisione del 4 agosto 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 5 ottobre 2011.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (con incarto n. di rif. ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro, Bellinzona, per informazione e con incarto cantonale di ritorno. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4989/2011 Sentenza del 23 gennaio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, Cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, c/o B._______, ..., 6982 Agno, patrocinato dall'Avv. Mattia Guerra, Via Lugano 18 -World Trade Center, 6982 Agno , ricorrente, Contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rifiuto di approvazione relativo alla decisione di massima dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Fatti: A. Tra il 2008 e il 2010 le autorità ticinesi competenti in materia di rilascio di permessi agli stranieri hanno concesso a tre riprese a A._______ (di seguito: ricorrente o A._______), cittadino argentino nato il ..., dei permessi di dimora temporanea di una durata variabile tra i 30 ed i 120 giorni all'anno, al fine di esercitare l'attività di consulente presso la B._______ (di seguito: B._______) di Agno. B. Con istanza del 1° dicembre 2010 all'intenzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la B._______ ha postulato il rilascio in favore di A._______ di un permesso di dimora. La richiedente sostiene di essere cresciuta negli ultimi anni grazie all'ottimo lavoro di consulenza svolto dall'interessato; da qui l'esigenza di potere disporre dei suoi servigi a tempo pieno e durante l'intera durata dell'anno. All'istanza erano allegati una copia del contratto di lavoro, una lettera di motivazioni e un curriculum vitae. C. In data 22 dicembre 2010 l'Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro del Cantone Ticino ha emesso una decisione preliminare con cui essa ha accolto la richiesta di permesso di dimora temporaneo (12 mesi) a favore di A._______ per poter esercitare l'attività di consulente presso la B._______, rimanendo riservata l'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) conformemente all'art. 85 cpv. 2 dell'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Il giorno stesso l'autorità cantonale ha trasmesso la causa all'UFM. D. Invitato dall'autorità federale a fornire delucidazioni in merito alla propria richiesta di permesso, tra il gennaio ed il luglio 2011 l'interessato ha trasmesso documentazione inerente in particolare la situazione economica della B._______, le attività da esso svolte in seno alla stessa e la sua retribuzione. E. Con decisione del 4 agosto 2011, ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 OASA, l'UFM ha rifiutato di approvare la decisione di massima emanata dalle autorità ticinesi. L'Ufficio federale ha evidenziato che, vista la relativa modicità e precarietà della cifra d'affari che la società richiedente si prefigge di ottenere, la quale non consente neppure di garantire in maniera ragionevolmente sicura il versamento del salario dell'interessato, l'ammissione di A._______ non avrebbe un impatto positivo durevole e relativamente significativo sull'economia svizzera. F. Il 9 settembre 2011, A._______ ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) avverso la detta decisione chiedendone l'annullamento. Afferma in primo luogo che il rendimento delle attività in corso e future, e dunque la cifra d'affari della B._______, dipendono in gran parte dalla sua possibilità di operare in seno alla stessa, precisando nel contempo che i benefici sia umani che produttivi a lungo termine della sua presenza in Svizzera comporterebbero un impatto positivo sull'economia elvetica. Il ricorrente sostiene inoltre come egli, da diversi anni a beneficio di un permesso di soggiorno limitato a 120 giorni, possiede il know-how, le conoscenze personali e linguistiche necessarie per esercitare un'attività lucrativa presso la richiedente. L'interessato sottolinea infine che la propria retribuzione, fissata a fr. 5'000.-- mensili lordi con tredicesima sarebbe adattabile a dipendenza dello sviluppo dell'attività aziendale. G. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 9 novembre 2011, l'UFM ne ha postulato la reiezione. Esso ha essenzialmente confermato la decisione impugnata, osservando che le argomentazioni esposte nel ricorso non potevano essere considerate. H. Con scritto del 6 dicembre 2011 all'intenzione del Tribunale, A._______ ha sostanzialmente ripreso quanto esposto nel suo ricorso. I. Invitato a pronunciarsi in merito al suddetto preavviso, con replica del 12 dicembre 2011, il ricorrente ha in larga misura ribadito le allegazioni formulate in sede ricorsuale, rilevando inoltre che l'autorità federale avrebbe applicato in maniera sistematica i principi generali e generici, senza debitamente valutare la situazione particolare delle attività svolte da lui e dalla B._______, ma limitandosi in sostanza ad evidenziare il proprio potere d'apprezzamento per giustificare il respingimento del ricorso. J. L'UFM con duplica del 27 gennaio 2012 e A._______ con osservazioni dell'8 febbraio successivo hanno per l'essenziale riconfermato le proprie argomentazioni esposte in precedenza. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni inerenti alla procedura d'approvazione di decisioni preliminari di autorità cantonali preposte al mercato del lavoro rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun modo dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).

3. In qualità di cittadino argentino, A._______ non soggiace né all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) né alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31). Quale cittadino di uno Stato terzo, la sua ammissione nel mercato del lavoro svizzero si fonda sulla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) e sulle corrispondenti ordinanze di esecuzione, in particolare l'OASA. 4. 4.1 Giusta l'art. 40 cpv. 2 LStr, se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio ad un'attività indipendente.Conformemente all'art. 99 LStr (in relazione con l'art. 85 cpv. 2 LStr e l'art. 83 cpv. 1 lett. a OASA) il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio, nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'UFM. Quest'ultimo può inoltre rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. 4.2 Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) o di un permesso di dimora (art. 33 LStr) con attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro ai sensi dell'art. 83 OASA va sottoposta all'UFM per approvazione. L'UFM ha la facoltà di rifiutare l'approvazione, conformemente all'art. 86 OASA. Avendo la Confederazione competenza decisionale, essa non è legata alla decisione preliminare delle autorità cantonali (cfr. DTF 127 II 49 consid. 3a e DTF 120 Ib 6 consid. 3b seg.). La decisione del 22 dicembre 2010 dell'Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro, sottostà quindi ad approvazione e né l'UFM né il TAF sono vincolati da tale decisione e possono discostarsene nell'ambito della procedura di approvazione. 4.3 Conformemente all'art. 18 LStr le persone di cittadinanza straniera possono essere ammesse in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa dipendente se l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera (lett.a ); un datore di lavoro ne ha fatto domanda (lett. b) e sono soddisfatte le condizioni di cui agli art. 20 a 25 LStr (lett. c). Queste disposizioni prevedono misure limitative del numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa (art. 20 LStr), la priorità d'impiego di lavoratori provenienti dal mercato interno e dai mercati del lavoro degli Stati dell'Unione europea UE/AELS (art. 21 LStr), l'adempimento di condizioni equivalenti di lavoro e salario (art. 22 LStr), di condizioni personali (art. 23 LStr) e un'abitazione conforme ai propri bisogni (art. 24 LStr). 4.3.1 Ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LStr, lo straniero di uno Stato terzo può essere ammesso in Svizzera unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponde al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni i cittadini svizzeri, i titolari di un permesso di domicilio e i titolari di un permesso di dimora autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. a-b LStr). I cittadini di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone sono attualmente i cittadini di Stati dello spazio UE/AELS. Al fine di concretizzare il suddetto principio di priorità, in vista della conclusione degli accordi bilaterali con l'UE sulla libera circolazione delle persone, il 1° novembre 1998, è stato introdotto un sistema binario di reclutamento, che accorda ai cittadini di Stati dell'UE/AELS la priorità rispetto ai cittadini di altri Stati (cfr. sito internet dell'UFM Temi > Lavoro/Permessi di lavoro > Non membri dell'UE/AELS > Politica d'ammissione svizzera, ultimo aggiornamento: il 23 febbraio 2010, visitato in gennaio 2013). Dal 1° gennaio 2011 alle cittadine e i cittadini di nazionalità straniera che hanno conseguito un diploma presso una scuola universitaria in Svizzera si applica l'art. 21 cpv. 3 LStr (cfr. anche RU 2010 5957). Secondo l'art. 22 LStr per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera devono inoltre essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. 4.3.2 L'art. 23 cpv. 1 e 2 LStr pone le condizioni personali d'ammissione nel mercato svizzero del lavoro per le cittadine e i cittadini di Stati terzi. Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in vista di esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati. All'atto del rilascio del permesso occorre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età della persona interessata ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico. Il sistema d'ammissione binario, che dà priorità alle persone elencate all'art. 21 LStr, viene sospeso qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 23 cpv. 3 LStr. Vi è una deroga a questo sistema d'ammissione se i cittadini di Stati terzi sono investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro e ne creano di nuovi, persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo, con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno, persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale o persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico (lett. a-e). 5. 5.1 Nella specie è litigiosa la questione di sapere se le condizioni poste dalle suddette disposizioni sono adempiute. Occorre sottolineare che nell'ambito dell'ammissione di cittadini stranieri in vista di esercitare un'attività lucrativa il legislatore ha voluto un'immigrazione restrittiva di cittadini di Stati terzi (non membri dell'UE e dell'AELS). Essa deve pertanto essere subordinata all'interesse dell'economia svizzera. Va evitato il mantenimento di una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo, come occorre pure evitare di favorire interessi particolari in seno all'economia. L'immigrazione legata al mercato del lavoro va orientata in funzione dell'integrazione a lungo termine degli stranieri sul mercato del lavoro e nella società svizzera, nonché dell'equilibrio dell'occupazione e di un miglioramento della struttura del mercato del lavoro, secondo l'obiettivo formulato all'art. 1 della previgente Ordinanza sull'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791; rinvii completi inerenti all'OLS all'art. 91 cifra 5 OASA; cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 in: FF 2002 3327, in particolare il punto 1.2.3 pag. 3342). 5.2 Preliminarmente si rammenta che A._______, cittadino argentino, non può beneficiare del principio della priorità e potrebbe pertanto essere ammesso solo nella misura in cui non sia possibile reclutare la manodopera necessaria né tra i lavoratori indigeni né tra quelli provenienti dallo Spazio UE/AELS. Il principio della priorità dei lavoratori indigeni va osservato in ogni caso e indipendentemente dalla situazione economica e dall'occupazione.A tale proposito i datori di lavoro devono rendere verosimili gli sforzi di ricerca di manodopera prioritaria. Essi devono dimostrare un autentico prodigarsi nel tempo e in maniera adeguata in vista dell'occupazione del posto in questione con persone in cerca di impiego all'interno del Paese e dello spazio UE/AELS. In particolare devono attestare di aver esposto il bando di concorso del profilo ricercato nei canali usuali del settore lavorativo in questione, ad esempio mediante inserti nei giornali quotidiani e specialistici del settore oppure negli appositi siti internet. I posti vacanti vanno annunciati agli Uffici regionali di collocamento (URC), indicando che il bando di concorso va esteso anche all'European Employment System ([EURES] sistema di collocamento dell'UE). Le ricerche di personale prioritario non deve infatti essere inteso quale mero requisito per ottenere l'autorizzazione richiesta per una determinata persona. Al contrario i datori di lavoro devono dimostrare di non essere riusciti, nonostante autentici sforzi di ricerca, a trovare personale prioritario che rispondesse al profilo richiesto (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2216/2010 del 12 agosto 2010 consid. 7.3). Le persone prioritarie non possono inoltre essere escluse per criteri di capacità che non hanno nessuna rilevanza, segnatamente come nel caso di esigenze di capacità linguistiche o altre competenze professionali che hanno un'esigua importanza per il profilo ricercato (cfr. Istruzioni dell'UFM Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari > I. settore degli stranieri > 4 Soggiorno con attività lucrativa, versione del 30 settembre 2011 (stato 1° dicembre 2012), visitato in gennaio 2013; di seguito: Istruzioni LStr). 5.3 Nelle specie, con scritto del 9 febbraio 2011 all'intenzione delle autorità ticinesi, la B._______ si è limitata ad affermare di non avere eseguito delle ricerche di personale in Svizzera in quanto per sviluppare i progetti in atto essa necessiterebbe delle conoscenze specifiche e geografiche di A._______ (cfr. doc. 1 allegato K pag. 2), concetto peraltro ribadito a più riprese negli allegati di causa. Alla luce dei fatti non emergono pertanto sforzi concreti e prolungati di ricerca di personale proveniente dal mercato interno o dallo spazio UE/AELS che corrisponda al profilo richiesto. Come rilevato in precedenza il principio della priorità prevede ricerche circostanziate e prolungate di personale residente in Svizzera o di cittadini di Stati membri dell'UE/AELS. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Già solo per questo motivo il ricorso deve essere respinto. 6. 6.1 Mediante decisione del 4 agosto 2011 l'UFM ha rifiutato di concedere a A._______ un permesso di soggiorno di breve durata per esercitare l'attività di consulente presso la B._______ in quanto, vista la relativa modicità e precarietà della cifra d'affari che la suddetta società si prefigge di ottenere, la quale non consente neppure di garantire in maniera ragionevolmente sicura il versamento del salario dell'interessato, l'ammissione del ricorrente non avrebbe un impatto positivo durevole e relativamente significativo sull'economia svizzera. Nel proprio gravame del 9 settembre 2011, il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione, facendo essenzialmente valere che il rendimento delle attività in corso e future della B._______, e quindi la sua cifra d'affari, dipendono in gran parte dalla possibilità offertagli di operare in seno alla stessa e precisando nel contempo che i benefici sia umani che produttivi a lungo termine della sua presenza in Svizzera comporterebbero un impatto positivo sull'economia elvetica. 6.2 Occorre pertanto valutare se le condizioni poste dall'art. 18 lett. a LStr e concretizzate dalle Istruzioni LStr sono o meno adempiute nella fattispecie, vale a dire determinare se il rilascio in favore di A._______ di un permesso di dimora temporaneo per esercitare un'attività di consulenza presso la B._______ è nell'interesse dell'economia svizzera. Le Istruzioni LStr prevedono che nell'esame relativo all'ammissione di cittadini di Stati terzi sul mercato svizzero del lavoro occorre considerare la situazione del mercato del lavoro, lo sviluppo economico sostenibile e la facoltà degli stranieri interessati di integrarsi. Occorre evitare il mantenimento di una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo, come occorre pure evitare di favorire interessi particolari. Occorre inoltre evitare che stranieri appena entrati in Svizzera facciano concorrenza, in modo indesiderato, alla manodopera indigena e provochino un dumping salariale e sociale, accettando di lavorare a condizioni salariali e lavorative inferiori (cfr. Istruzioni LStr § 4.3.1). Giova innanzitutto rilevare che le istruzioni amministrative, nel caso in esame le Istruzioni LStr, fissano dei parametri concreti per valutare un caso specifico, garantendo una prassi uniforme e coerente. I tribunali non sono di principio vincolati dalle istruzioni amministrative. Ciò nonostante, l'autorità di ricorso non si scosta senza un valido motivo dalla prassi amministrativa, tanto meno laddove esistono delle istruzioni, che concretizzano le disposizioni di legge e ne consentono un'interpretazione appropriata al singolo caso (Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli / Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ediz., Berna 2009, § 41 cifra 11 segg.; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhllmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ediz. Zurigo/ San Gallo 2010, cifre 123 segg.: DTF 133 V 257 consid. 3.2; DTF 130 V 163 consid. 4.3.1 pag. 171 segg.; DTF 129 V 67 consid. 1.1.1 pag. 68 con ulteriori riferimenti). Nell'ambito dell'ammissione di manodopera proveniente da Paesi terzi, questa prassi è tanto più giustificata, siccome le istruzioni sono redatte in collaborazione con le associazioni professionali interessate (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-140/2010 del 24 gennaio 2012, consid. 6.4). 6.3 In concreto, negli atti di causa A._______ sottolinea a più riprese come lo sviluppo dei progetti presenti e futuri della B._______, e quindi l'aumento della cifra d'affari della stessa, siano legati a doppio filo con la sua possibilità di operare a tempo pieno in seno alla società. La B._______ sostiene che la presenza costante del ricorrente in Svizzera permetterebbe nei tre anni successivi un incremento minimo certo del 150% della sua cifra d'affari, sviluppo riconducibile tanto a contratti di mandato già sottoscritti (cfr. doc. 1 allegati M e O), quanto a contatti che verosimilmente A._______ svilupperà tra i clienti europei e quelli dell'America latina (cfr. doc. 1 allegati J e N). Ora, pur riconoscendo le oggettive difficoltà per la società di quantificare la sua cifra d'affari futura, le sue proiezioni si fondano per lo più su supposizioni e valutazioni personali del tutto ipotetiche ed aleatorie. Per quanto attiene ai benefici in termini produttivi ed umani per l'economia svizzera della presenza continua del ricorrente sul territorio della Confederazione, la B._______ prevede in un triennio l'assunzione di due ulteriori collaboratori per l'evasione dell'accresciuto giro d'affari, nonché la concessione in outsourcing di mandati ad imprese locali, con conseguenti vantaggi fiscali per lo Stato (cfr. doc. 1 allegato N). Allo stesso modo, nella sua replica del 12 dicembre 2011 il ricorrente sostiene che, vista l'incremento dell'attività e della cifra d'affari, vi sarebbe la concreta possibilità che la società assuma nuovo personale (cfr. doc. 7 pag. 2). Pure in questo caso siamo in presenza di considerazioni e valutazioni soggettive non suffragate dai necessari riscontri probatori. Alla luce di quanto esposto, si constata come il ricorrente non abbia provato, o comunque reso sufficientemente verosimile, che l'eventuale rilascio in suo favore di un permesso di dimora temporaneo per esercitare l'attività di consulente presso la B._______ comporti un impatto positivo durevole e relativamente significativo sull'economia svizzera. Visto quanto precede i criteri posti dall'art. 18 lett. a LStr, concretizzati nelle Istruzioni LStr e inerenti l'interesse dell'economia svizzera non sono adempiuti.

7. In conclusione, ne discende che le condizioni d'ammissione sancite dagli art. 18 a 24 LStr non sono soddisfatte. Di conseguenza, l'UFM con decisione del 4 agosto 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 5 ottobre 2011.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (con incarto n. di rif. ... di ritorno)

- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro, Bellinzona, per informazione e con incarto cantonale di ritorno. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: