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C-4961/2011

C-4961/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-21 · Italiano CH

Revisione della rendita

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Il 12 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con figli (doc. A 9-1) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, unitamente alla rendita completiva in favore dei figli (doc. A 65-1 a 65-12; v. anche doc. A 65-13).

E. 2.1 L'8 settembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 12 luglio 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 31 marzo 2011, dal momento che secondo la relazione medica del 24 agosto 2011 del medico curante, allegata in copia al gravame, le affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1).

E. 2.2 Il 25 ottobre 2011, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).

E. 3 Nella risposta al ricorso del 4 novembre 2011 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 6 ottobre 2011 (conclusione principale; doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale (SMR) del 5 ottobre 2011. Secondo quest'ultime è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare - comprendente una valutazione cardiologica, psichiatrica e reumatologica - per definire l'evoluzione della capacità lavorativa in attività adatta.

E. 4.1 Con provvedimento dell'11 novembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 4 novembre 2011, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 6 ottobre 2011 e le annotazioni del medico SMR del 5 ottobre 2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).

E. 4.2 Il 14 novembre 2011, l'insorgente ha segnalato che "accogliamo l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio, come proposto in via principale, degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda agli ulteriori accertamenti necessari" (doc. TAF 7).

E. 5.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 6 ottobre 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (peraltro il ricorrente, nello scritto del 14 novembre 2011, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 4 novembre 2011) è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute cardiaco (in considerazione del tempo trascorso dalla valutazione del dicembre 2010 dello specialista in cardiologia [doc. A 38-5]; v. anche doc. A 38-1) e con un esame sullo stato di salute psichico e reumatologico, che finora non sono stati oggetto di alcun accertamento (sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze anche alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.

E. 7.2 Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento dell'11 novembre 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011 attribuita con decisione dell'UAIE del 12 luglio 2011, e legata alla problematica cardiaca - nel rapporto medico del dicembre 2010 (doc. A 38-5), il dott. C._______, specialista in cardiologia, ha ritenuto in modo convincente che l'insorgente non può più esercitare la precedente attività di muratore, ma che lo stesso presenta, dal 15 dicembre 2010, una capacità al lavoro completa (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute - è già definitivamente acquisita. In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se l'(eventuale) affezione psichica e/o l'affezione reumatologica, eventualmente un peggioramento delle problematica cardiaca, possano avere un'incidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente in un'attività sostitutiva adeguata a far tempo da dicembre del 2010. In effetti, e come precedentemente accennato, non è ipotizzabile che la richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità venga respinta, dal momento che la sola affezione cardiaca, già accertata in prima istanza, comporta sicuramente ad essa sola la concessione di una rendita intera dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, come ritenuto nella decisione impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 29 maggio 2009 al 15 dicembre 2010).

E. 7.3 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.

E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

E. 8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 12 luglio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4961/2011 Sentenza del 21 novembre 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Stefan Mesmer, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 12 luglio 2011). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 12 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con figli (doc. A 9-1) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, unitamente alla rendita completiva in favore dei figli (doc. A 65-1 a 65-12; v. anche doc. A 65-13). 2. 2.1. L'8 settembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 12 luglio 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 31 marzo 2011, dal momento che secondo la relazione medica del 24 agosto 2011 del medico curante, allegata in copia al gravame, le affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1). 2.2. Il 25 ottobre 2011, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).

3. Nella risposta al ricorso del 4 novembre 2011 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 6 ottobre 2011 (conclusione principale; doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale (SMR) del 5 ottobre 2011. Secondo quest'ultime è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare - comprendente una valutazione cardiologica, psichiatrica e reumatologica - per definire l'evoluzione della capacità lavorativa in attività adatta. 4. 4.1. Con provvedimento dell'11 novembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 4 novembre 2011, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 6 ottobre 2011 e le annotazioni del medico SMR del 5 ottobre 2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6). 4.2. Il 14 novembre 2011, l'insorgente ha segnalato che "accogliamo l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio, come proposto in via principale, degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda agli ulteriori accertamenti necessari" (doc. TAF 7). 5. 5.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 6. 6.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 6.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 6 ottobre 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (peraltro il ricorrente, nello scritto del 14 novembre 2011, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 4 novembre 2011) è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute cardiaco (in considerazione del tempo trascorso dalla valutazione del dicembre 2010 dello specialista in cardiologia [doc. A 38-5]; v. anche doc. A 38-1) e con un esame sullo stato di salute psichico e reumatologico, che finora non sono stati oggetto di alcun accertamento (sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze anche alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 7.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento dell'11 novembre 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011 attribuita con decisione dell'UAIE del 12 luglio 2011, e legata alla problematica cardiaca - nel rapporto medico del dicembre 2010 (doc. A 38-5), il dott. C._______, specialista in cardiologia, ha ritenuto in modo convincente che l'insorgente non può più esercitare la precedente attività di muratore, ma che lo stesso presenta, dal 15 dicembre 2010, una capacità al lavoro completa (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute - è già definitivamente acquisita. In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se l'(eventuale) affezione psichica e/o l'affezione reumatologica, eventualmente un peggioramento delle problematica cardiaca, possano avere un'incidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente in un'attività sostitutiva adeguata a far tempo da dicembre del 2010. In effetti, e come precedentemente accennato, non è ipotizzabile che la richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità venga respinta, dal momento che la sola affezione cardiaca, già accertata in prima istanza, comporta sicuramente ad essa sola la concessione di una rendita intera dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, come ritenuto nella decisione impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 29 maggio 2009 al 15 dicembre 2010). 7.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 8. 8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 8.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 12 luglio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: