opencaselaw.ch

C-4952/2015

C-4952/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-10 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. A._______, cittadina italiana, residente in Italia, nata il (...), coniugata dal 1969 con B._______, ha lavorato in Svizzera perlomeno dal 1° ottobre 1974 al 23 agosto 1983 (consid. C.c) presso il C._______ di D._______ solvendo regolari contributi all'AVS (per quanto risulta dal conto individuale, doc. 16 e 24 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). B. B.a In data 10 marzo 2014, l'assicurata ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2). Per il tramite della sede INPS di Potenza, sono stati poi trasmessi il 30 aprile 2014 (doc. 6) i moduli E202 e E207 (doc. 7). B.b La CSC, dal canto suo, ha raccolto informazioni presso il Comune di D._______ riguardo ai periodi di soggiorno sul proprio territorio della richiedente e del marito (doc. 3, 4 e doc. 5). B.c Alfine di stabilire l'importo della rendita la CSC ha riunito i conti individuali di spettanza della richiedente, dai quali figurava che ha lavorato da gennaio 1978 a dicembre 1983 presso il C._______ (doc. 2, 8, 10 pag. 2). L'amministrazione ha quindi calcolato la prestazione (doc. 11) e, mediante decisione del 5 agosto 2014 (doc. 12), erogato, in favore di A._______, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° settembre 2014 dell'importo di fr. 257.- mensili, per avvenuto compimento del 64° anno di età (doc.12). C. C.a In data 28 agosto 2014 A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento, facendo presente di aver lavorato nel nostro Paese, per il medesimo datore di lavoro, già dal 14 agosto 1973, ragion per cui mancherebbero nel conteggio i contributi versati fino al 31 dicembre 1977 (doc. 13). A riprova di questa circostanza l'assicurata ha prodotto l'attestazione rilasciata dal datore di lavoro il 24 ottobre 1983 (doc. 13). C.b Ricevuta l'opposizione l'amministrazione ha svolto inchieste presso la Cassa di compensazione del Canton E._______ (Sozialversicherungsanstalt des Kantons E._______ [SVA E._______] - doc. 14 e doc. 16) ed ha raccolto nuovamente le informazioni contenute nei formulari E202 ed E207, inoltrati il 7 aprile 2015 dall'INPS (doc. 17, 18). D. Alla luce degli accertamenti esperiti, che hanno portato alla modifica del conto individuale, nel quale sono stati iscritti anche i periodi contributivi a partire da ottobre 1974 (doc. 22), la CSC ha proceduto ad un nuovo calcolo della prestazione riconoscendo una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 376.- mensili dal 1° settembre 2014 e di fr. 378.- a decorrere dal 1° gennaio 2015 (doc. 25). L'importo è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 8 anni e 11 mesi ed alla scala delle rendite 9. Il reddito annuo medio determinante ammonta a fr. 56'160.- (doc.23). Con scritto del 3 luglio 2015 (doc. 27) l'amministrazione ha poi comunicato all'assicurata la sostituzione della decisione del 5 agosto 2014 (doc. 12) con la decisione su opposizione del 2 luglio 2015 (doc. 26), con la quale l'opposizione della ricorrente (doc. 13) è stata parzialmente accolta. E. Con ricorso depositato il 12 agosto 2015 (timbro postale, doc. TAF 1) A._______ chiede, sostanzialmente, il riconoscimento dei contributi relativi all'attività svolta in Svizzera nel periodo compreso fra il 14 agosto 1973 e il 30 settembre 1974 alle dipendenze della C._______. A suffragio delle proprie conclusioni produce nuovamente l'attestazione del datore di lavoro il 24 ottobre 1983 (doc. 13). F. Nelle osservazioni ricorsuali dell'11 settembre 2015 (doc. TAF 3) la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto. G. L'assicurata non ha replicato (doc. TAF 4). H. In data 17 novembre 2016 la giudice dell'istruzione ha chiesto alla ricorrente di trasmettere documenti in suo possesso che potrebbero fornire indizi utili circa l'esistenza di contributi nel 1973 e 1974. L'assicurata non ha dato seguito all'invito (doc. TAF 6). I. I.a Il 21 marzo 2017 (doc. TAF 10) è stato inoltre chiesto alla F._______ - ente nel frattempo subentrato alla C._______ di D._______ - di verificare se, nel periodo fra il 14 agosto 1973 e il 30 settembre 1974, A._______ risultasse impiegata presso l'istituto e se fossero stati pagati dei contributi sociali in suo favore. I.b Con risposta del 7 aprile 2017, trasmessa all'insorgente il 20 aprile 2017, la F._______ ha comunicato di non disporre di alcun dato relativo alla ricorrente durante il periodo richiesto (doc. TAF 11). J. La ricorrente non ha preso posizione (doc. TAF 12).

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 3 Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo.

E. 3.1 La ricorrente sostiene infatti di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali e chiede che le sia riconosciuto anche il periodo contributivo compreso tra il 14 agosto 1973 e il 30 settembre 1974.

E. 3.2 Dal canto suo la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto individuale dell'insorgente, non avendo trovato traccia di ulteriori contribuzioni precedenti il 1° ottobre 1974.

E. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° settembre 2014 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il (...) (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

E. 5 Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).

E. 6.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

E. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

E. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.

E. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). Per l'art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l'altro, assicurati in conformità della presente legge:

a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;

E. 7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.

E. 7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età. Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono considerati anni di contribuzione i periodi:

a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;

c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

E. 8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.

E. 8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

E. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

E. 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. In particolare va rilevato che l'accertamento dell'esercizio di un'attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335, consid. 4.1).

E. 8.5 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre considerare una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato al domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, presso gli ex datori di lavoro, se ancora esistenti. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.

E. 9.1 Nel caso di specie la ricorrente adduce di aver lavorato in Svizzera sin dal 14 agosto 1973, momento in cui è stata assunta presso l'istituto C._______ di D._______. A sostegno della propria tesi, essa si è prevalsa, già in sede amministrativa (doc. 13), del certificato di lavoro del 24 agosto 1983, rilasciato al termine del rapporto lavorativo e sottoscritto dalla propria superiore e dall'allora direttore. Stando a tale documento: "La signora A._______ ha lavorato come addetta alle pulizie dal 14 agosto 1973 al 30 giugno 1978 e come assistente cuoca dal 1° luglio 1978 al 23 agosto 1983 nel nostro collegio psichiatrico per bambini".

E. 9.2 L'autorità inferiore, in sede di opposizione, preso atto del suddetto certificato di lavoro, ha quindi effettuato delle ricerche supplementari. Le informazioni provenienti dalla cassa di compensazione del Canton E._______ (SVA E._______) hanno in particolare confermato che fra il 1° ottobre 1974 e il 31 agosto 1983 è stato registrato il versamento di uno stipendio ed hanno di conseguenza permesso di rettificare il conto individuale dell'insorgente, integrando anche i contributi prelevati a partire da tale data (doc. 16). Non sono stati per contro conteggiati periodi contributivi precedenti a tale data, dal momento che, a detta della stessa SVA E._______, non risultava esservene traccia. Alla luce delle indicazioni contrapposte rilasciate dal Comune di D._______, stante il quale l'assicurata aveva soggiornato per periodi prolungati sul territorio comunale sin dall'11 agosto 1973 (doc. 5) con il marito (il quale risiedeva nel comune dal 9 giugno 1973, doc. 5 pag. 2), questo Tribunale si è rivolto all'ex datore di lavoro dell'interessata, con l'intento di fare chiarezza circa l'inizio del rapporto lavorativo. Il 7 aprile 2017, tuttavia, la F._______, ossia l'ente nel quale è confluito il C._______, ha segnalato di non disporre di alcun dato riguardante il biennio 1973-1974, dal momento che le informazioni relative ai dipendenti vengono conservate per un massimo di dieci anni (doc. TAF 11).

E. 9.3 Ora, essendo già sopraggiunto l'evento assicurato (ovvero il pensionamento), l'art. 141 cpv. 3 OAVS impone alla ricorrente di apportare la prova piena dell'avvenuto prelievo dei contributi fra il 14 agosto 1973 e il 31 settembre 1974, onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4). Una tale prova, nel caso concreto, non figura agli atti. Se, da una parte, le ricerche dell'amministrazione e di questo Tribunale (doc. TAF 6 e 10) hanno permesso di accertare che il rapporto di lavoro è iniziato il 14 agosto 1973 e si è concluso il 23 agosto 1983 e che la ricorrente è entrata in Svizzera e vi ha soggiornato dall'11 agosto 1973 fino al 23 agosto 1983; dall'altra, l'istruttoria non ha permesso di dimostrare che per il periodo contestato sono stati versati salari né che sono stati prelevati contributi dal datore di lavoro. Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a ritrovare i contributi versati a nome dell'interessata fra il 14 agosto 1973 e il 31 settembre 1974, non è possibile riconoscere l'esistenza di tale periodo contributivo, in assenza di una prova assoluta in tal senso. Del resto è bene rammentare che non esiste nell'ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l'amministrazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre 2006 consid. 2.2).

E. 10.1 In assenza della prova certa che l'assicurata durante il periodo contestato ha contribuito all'assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità, occorre esaminare se possa beneficiare di altri periodi di contribuzione ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4). Nella misura in cui non risulta che essa avesse figli a carico nel periodo contestato o svolgesse compiti assistenziali (art. 29ter cpv. 2 let. c LAVS), va dunque determinato se nel periodo contestato l'assicurata era assicurata (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo, affinché ne si possa tenere in conto quale periodo contributivo (art. 29ter cpv. 2 let. b LAVS; si confronti sentenza del TAF C-7161/14 del 14 giugno 2016 consid. 8.2, 8.3 e 9, 10).

E. 10.2.1 L'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS prevede che le persone senza attività lucrativa coniugate ad assicurati con attività lucrativa, paghino contributi propri ("si ritiene che paghino contributi propri", "die eigenen Beiträge gelten als bezahlt", "Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations", DTF 126 V 420, U. Kieser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversi-cherung, 2. ed., ad art. 3 LAVS pag. 28), qualora il coniuge versi contributi pari ad almeno il doppio del contributo minimo. La disposizione persegue in particolare lo scopo di iscrivere nel conto individuale di ogni coniuge, per ogni anno contributivo, almeno il contributo minimo, così che l'anno in oggetto possa venir considerato anno contributivo (DTF 126 V 420, 125 V 253, 255 consid. 1b). La fictio iuris introdotta dalla suddetta disposizione, non era in vigore negli anni 1973 e 1974. In precedenza l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS prevedeva, infatti, che le mogli degli assicurati, quando non esercitavano un'attività lucrativa, non erano tenute a pagare i contributi (testo in vigore fino al 31 dicembre 1996, sostituito dal nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS dal 1° gennaio 1997, sucitato al considerando 7.4.1, RU 1996 2466, si confronti DTF 130 V 49 consid. 3.2).

E. 10.2.2 La lett. g cpv. 2 delle disposizioni finali della decima revisione dell'AVS intitolata "mantenimento del diritto previgente" (RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1) prevede che "l'attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione". Secondo il menzionato art. 29bis capoverso 2 LAVS per calcolare la rendita semplice di vecchiaia spettante alla moglie o alla donna divorziata gli anni durante i quali non ha pagato i contributi in conformità dell'art. 3 cpv. 2 lettera b sono computati come anni di contributo (al riguardo si confronti S. Steiger-Sackmann/H-J. Mosimann, Recht der sozialen Sicherheit, 2014, N 24.84 pag. 868, secondo cui nel caso di vedove o mogli residenti in Svizzera si procede in ogni caso fino a fine 1996 ad un computo, quale periodo contributivo; anche Valterio, Droit de l'assurance-viellesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), 2011, pag. 269 N 923).

E. 10.2.3 Anche la cifra 5024 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2013, di cui al capitolo "Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996", prevede che i periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.

E. 10.2.4 Per la cifra 5027 del capitolo intitolato "periodi durante i quali il coniuge esercitante l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo" inoltre sono considerati come durata di contribuzione i periodi per i quali sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all'articolo 3 capoverso 3 LAVS (v. VSI 2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg. DIN).

E. 10.3 Nel caso in esame, dalle carte processuali emerge che la ricorrente si è sposata l'11 gennaio 1969 (doc. 7) e che il marito, B._______, ha risieduto in Svizzera ed ha versato i contributi all'AVS da maggio a dicembre 1973 (su un reddito di fr. 15'908) e da aprile a dicembre 1974 (fr. 23'646; doc. 9). Dei periodi di contribuzione potrebbero pertanto entrare in linea di conto anche per i mesi a cavallo fra il 1973 e il 1974, nella misura in cui l'insorgente era a quell'epoca assicurata all'AVS in ragione di un domicilio in Svizzera (art. 1a cpv. 1 let. a LAVS, cfr. consid. 7).

E. 10.4 L'art. 13 cpv. 1 LPGA dispone che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 del Codice civile svizzero (CC, RS 210). Per l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC il domicilio di una persona è in principio nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Secondo la giurisprudenza la nozione di domicilio comporta un elemento oggettivo esterno, che consiste nella presenza fisica dell'interessato (residenza) ed un elemento soggettivo, cioè l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo (DTF 136 II 405; 137 II 122; 137 III 593; Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 13, pagg. 131 e 132). Per determinare detta intenzione ci si fonda di principio su circostanze oggettive - considerate alla stregua di indizi e non di prove (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5) - riconoscibili per i terzi, che permettono di dedurre detta volontà, quali ad esempio il permesso di domicilio, la registrazione al controllo abitanti, il deposito degli atti, la situazione abitativa, il pagamento delle imposte ecc. (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405; 125 V 76 consid. 2a pag. 77). La volontà della persona è quindi unicamente rilevante se può essere riconosciuta e verificata (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Per costante giurisprudenza alfine di stabilire dove qualcuno risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (presupposto soggettivo) ci si chiede quindi di regola dove si trova il centro dei suoi interessi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 133 V 309 consid. 3.1 pag. 312; 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 III 100 consid. 3 pag. 102). Esso va di regola cercato dove gli interessi e i legami famigliari sono più forti (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Nell'ipotesi in cui vi sia un rapporto duraturo in più luoghi, il domicilio è dato in quello in cui la relazione appare più stretta (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5, ZAK 1982 p. 180). Non è per contro indispensabile che l'interessato sia intenzionato a soggiornare per un tempo indeterminato in un certo luogo, è sufficiente che egli si riproponga di fare di quest'ultimo il centro dei suoi interessi. Questo vale anche nel caso in cui l'interessato, in caso di cambiamento delle circostanze, preveda pro futuro di trasferire il proprio domicilio altrove (DTF 127 V 237 consid. 2c).

E. 10.5.1 Concretamente, dalle informazioni fornite dal comune di D._______ risulta che la ricorrente è giunta in Svizzera (o quantomeno è stata iscritta nel registro comunale) in data 11 agosto 1973 (doc. 5), ricongiungendosi con il coniuge che risulta essere entrato in Svizzera il 9 giugno 1973 (doc. 5), sebbene, stando al conto individuale, questi era già assoggettato all'AVS svizzera sin dal mese di maggio 1973 (doc. 9). Entrambi sono ripartiti per l'Italia il 18 dicembre 1973. Successivamente, il 26 gennaio 1974 l'insorgente è tornata a soggiornare a D._______, anticipando di due mesi il coniuge rientrato in Svizzera il 5 aprile 1974. Entrambi sono ripartiti per l'Italia il 21 dicembre 1974. L'assicurata ha quindi soggiornato in Svizzera per undici mesi. In modo analogo i coniugi hanno risieduto in Svizzera anche nel corso degli anni 1975 e 1976. Nel 1977 A._______ non risulta aver risieduto a D._______ (doc. 5), tuttavia entrambi i coniugi hanno svolto attività lavorativa in Svizzera, la ricorrente per l'intero anno (doc. 22, 23). Dal 26 gennaio 1978 e fino al definitivo trasferimento in Italia il 23 agosto 1983 per l'assicurata e il 2 dicembre 1983 per il marito, non è più stata registrata alcuna partenza per l'estero dei coniugi.

E. 10.5.2 Ora, seppur prendendo singolarmente l'anno 1973 - in cui la moglie ha soggiornato effettivamente in Svizzera per cinque mesi e il marito per circa otto mesi - non sia immediatamente possibile intravedere l'intenzione di trasferire durevolmente il domicilio in Svizzera, è pur vero che, nel complesso, il comportamento adottato dall'assicurata e dal marito nei successivi dieci anni testimonia senz'altro in favore di una tale volontà (dall'agosto 1973 all'agosto 1983). Ciò a maggior ragione tenendo conto del fatto, incontestato, che dal 1° ottobre 1974, almeno, essa ha lavorato a tempo indeterminato presso il C._______. In conformità con le disposizioni legali e con la giurisprudenza indicata, occorre dunque ritenere che l'assicurata, già dall'agosto 1973, data dell'entrata in Svizzera, in cui fin dall'inizio ha vissuto col marito e dell'avvio dell'attività lavorativa che ha svolto per i dieci anni successivi, aveva la volontà di fare della Svizzera il centro delle sue relazioni familiari, personali e professionali e occorre considerare l'intensità del legame con la Svizzera prevalente rispetto a quello con uno stato terzo. Ciò indipendentemente dal tipo di permesso di cui essa ha beneficiato all'epoca, informazione di cui per altro questo Tribunale non dispone, non essendo stata fornita dal comune di D._______, e non risultando altrimenti agli atti.

E. 10.5.3 In definitiva, si può quindi ammettere che, a partire dal'11 agosto 1973 (data che precede di soli tre giorni il preteso inizio del rapporto lavorativo presso il collegio psichiatrico attestato per altro dall'unico datore di lavoro - cfr. doc. 13), il luogo di soggiorno effettivo della ricorrente e di suo marito è stata la Svizzera. Ne discende che dall'11 agosto 1973 al 30 settembre 1974 la ricorrente era senz'altro domiciliata in Svizzera. Occorre di conseguenza riconoscerle un periodo contributivo (e relativi contributi) supplementare di 14 mesi (5 per il 1973 e 9 per il 1974) di contributi supplementari, in applicazione dell'art. 29ter cpv. 2 let. b LAVS (da sommare agli 8 anni e 11 mesi già ammessi). Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione del 2 luglio 2015 (doc. 26) annullata in quanto viola il diritto federale. L'incarto è dunque ritornato all'autorità inferiore affinché determini l'importo della rendita di vecchiaia della ricorrente, tenendo conto di una durata totale di contribuzioni di 10 anni e 1 mese, oltre alle prestazioni arretrate dovute. La CSC procederà quindi a emettere una nuova decisione sulla rendita AVS spettante a A._______. Va ancora rilevato che con il rinvio non vi è il rischio di una reformatio in pejus, in quanto in base al nuovo periodo contributivo l'importo della rendita sarà più elevato.

E. 11 Pur rilevando che le condizioni per il riconoscimento degli interessi moratori sulle prestazioni arretrate (24 mesi dal 1 settembre 2014 [nascita del diritto alla rendita] e 12 mesi da marzo 2014 [data della domanda di rendita] - art. 26 cpv. 2 LPGA) sarebbero di principio adempiute, questo Tribunale non può tuttavia statuire al riguardo. Tale pretesa, infatti, seppure accessoria a quella principale, oggetto della presente contesa, rappresenta un rapporto giuridico indipendente che deve essere preventivamente esaminato dall'autorità inferiore e sul quale essa deve esprimersi, se del caso, mediante una decisione formale (sentenza del TF 9C_903/2013 consid. 7.1, sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 253/05 del 9 dicembre 2005 consid. 5, anche DTF 137 V 273).

E. 12.1 Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS)

E. 12.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Tuttavia, nella misura in cui la ricorrente ha agito senza essere rappresentata e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 2 luglio 2015 è annullata.
  2. L'incarto è rinviato alla CSC affinché proceda al calcolo della rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti ai sensi dei considerandi, determini le prestazioni arretrate dovute ed emetta una nuova decisione.
  3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4952/2015 Sentenza del 10 luglio 2017 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Caroline Bissegger, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, importo della rendita (decisione su opposizione del 2 luglio 2015). Fatti: A. A._______, cittadina italiana, residente in Italia, nata il (...), coniugata dal 1969 con B._______, ha lavorato in Svizzera perlomeno dal 1° ottobre 1974 al 23 agosto 1983 (consid. C.c) presso il C._______ di D._______ solvendo regolari contributi all'AVS (per quanto risulta dal conto individuale, doc. 16 e 24 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). B. B.a In data 10 marzo 2014, l'assicurata ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2). Per il tramite della sede INPS di Potenza, sono stati poi trasmessi il 30 aprile 2014 (doc. 6) i moduli E202 e E207 (doc. 7). B.b La CSC, dal canto suo, ha raccolto informazioni presso il Comune di D._______ riguardo ai periodi di soggiorno sul proprio territorio della richiedente e del marito (doc. 3, 4 e doc. 5). B.c Alfine di stabilire l'importo della rendita la CSC ha riunito i conti individuali di spettanza della richiedente, dai quali figurava che ha lavorato da gennaio 1978 a dicembre 1983 presso il C._______ (doc. 2, 8, 10 pag. 2). L'amministrazione ha quindi calcolato la prestazione (doc. 11) e, mediante decisione del 5 agosto 2014 (doc. 12), erogato, in favore di A._______, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° settembre 2014 dell'importo di fr. 257.- mensili, per avvenuto compimento del 64° anno di età (doc.12). C. C.a In data 28 agosto 2014 A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento, facendo presente di aver lavorato nel nostro Paese, per il medesimo datore di lavoro, già dal 14 agosto 1973, ragion per cui mancherebbero nel conteggio i contributi versati fino al 31 dicembre 1977 (doc. 13). A riprova di questa circostanza l'assicurata ha prodotto l'attestazione rilasciata dal datore di lavoro il 24 ottobre 1983 (doc. 13). C.b Ricevuta l'opposizione l'amministrazione ha svolto inchieste presso la Cassa di compensazione del Canton E._______ (Sozialversicherungsanstalt des Kantons E._______ [SVA E._______] - doc. 14 e doc. 16) ed ha raccolto nuovamente le informazioni contenute nei formulari E202 ed E207, inoltrati il 7 aprile 2015 dall'INPS (doc. 17, 18). D. Alla luce degli accertamenti esperiti, che hanno portato alla modifica del conto individuale, nel quale sono stati iscritti anche i periodi contributivi a partire da ottobre 1974 (doc. 22), la CSC ha proceduto ad un nuovo calcolo della prestazione riconoscendo una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 376.- mensili dal 1° settembre 2014 e di fr. 378.- a decorrere dal 1° gennaio 2015 (doc. 25). L'importo è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 8 anni e 11 mesi ed alla scala delle rendite 9. Il reddito annuo medio determinante ammonta a fr. 56'160.- (doc.23). Con scritto del 3 luglio 2015 (doc. 27) l'amministrazione ha poi comunicato all'assicurata la sostituzione della decisione del 5 agosto 2014 (doc. 12) con la decisione su opposizione del 2 luglio 2015 (doc. 26), con la quale l'opposizione della ricorrente (doc. 13) è stata parzialmente accolta. E. Con ricorso depositato il 12 agosto 2015 (timbro postale, doc. TAF 1) A._______ chiede, sostanzialmente, il riconoscimento dei contributi relativi all'attività svolta in Svizzera nel periodo compreso fra il 14 agosto 1973 e il 30 settembre 1974 alle dipendenze della C._______. A suffragio delle proprie conclusioni produce nuovamente l'attestazione del datore di lavoro il 24 ottobre 1983 (doc. 13). F. Nelle osservazioni ricorsuali dell'11 settembre 2015 (doc. TAF 3) la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto. G. L'assicurata non ha replicato (doc. TAF 4). H. In data 17 novembre 2016 la giudice dell'istruzione ha chiesto alla ricorrente di trasmettere documenti in suo possesso che potrebbero fornire indizi utili circa l'esistenza di contributi nel 1973 e 1974. L'assicurata non ha dato seguito all'invito (doc. TAF 6). I. I.a Il 21 marzo 2017 (doc. TAF 10) è stato inoltre chiesto alla F._______ - ente nel frattempo subentrato alla C._______ di D._______ - di verificare se, nel periodo fra il 14 agosto 1973 e il 30 settembre 1974, A._______ risultasse impiegata presso l'istituto e se fossero stati pagati dei contributi sociali in suo favore. I.b Con risposta del 7 aprile 2017, trasmessa all'insorgente il 20 aprile 2017, la F._______ ha comunicato di non disporre di alcun dato relativo alla ricorrente durante il periodo richiesto (doc. TAF 11). J. La ricorrente non ha preso posizione (doc. TAF 12). Diritto:

1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

3. Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo. 3.1 La ricorrente sostiene infatti di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali e chiede che le sia riconosciuto anche il periodo contributivo compreso tra il 14 agosto 1973 e il 30 settembre 1974. 3.2 Dal canto suo la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto individuale dell'insorgente, non avendo trovato traccia di ulteriori contribuzioni precedenti il 1° ottobre 1974. 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° settembre 2014 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il (...) (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

5. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 6. 6.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). Per l'art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l'altro, assicurati in conformità della presente legge:

a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera; 7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età. Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono considerati anni di contribuzione i periodi:

a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;

c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza. 8. 8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. 8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. In particolare va rilevato che l'accertamento dell'esercizio di un'attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335, consid. 4.1). 8.5 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre considerare una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato al domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, presso gli ex datori di lavoro, se ancora esistenti. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002. 9. 9.1 Nel caso di specie la ricorrente adduce di aver lavorato in Svizzera sin dal 14 agosto 1973, momento in cui è stata assunta presso l'istituto C._______ di D._______. A sostegno della propria tesi, essa si è prevalsa, già in sede amministrativa (doc. 13), del certificato di lavoro del 24 agosto 1983, rilasciato al termine del rapporto lavorativo e sottoscritto dalla propria superiore e dall'allora direttore. Stando a tale documento: "La signora A._______ ha lavorato come addetta alle pulizie dal 14 agosto 1973 al 30 giugno 1978 e come assistente cuoca dal 1° luglio 1978 al 23 agosto 1983 nel nostro collegio psichiatrico per bambini". 9.2 L'autorità inferiore, in sede di opposizione, preso atto del suddetto certificato di lavoro, ha quindi effettuato delle ricerche supplementari. Le informazioni provenienti dalla cassa di compensazione del Canton E._______ (SVA E._______) hanno in particolare confermato che fra il 1° ottobre 1974 e il 31 agosto 1983 è stato registrato il versamento di uno stipendio ed hanno di conseguenza permesso di rettificare il conto individuale dell'insorgente, integrando anche i contributi prelevati a partire da tale data (doc. 16). Non sono stati per contro conteggiati periodi contributivi precedenti a tale data, dal momento che, a detta della stessa SVA E._______, non risultava esservene traccia. Alla luce delle indicazioni contrapposte rilasciate dal Comune di D._______, stante il quale l'assicurata aveva soggiornato per periodi prolungati sul territorio comunale sin dall'11 agosto 1973 (doc. 5) con il marito (il quale risiedeva nel comune dal 9 giugno 1973, doc. 5 pag. 2), questo Tribunale si è rivolto all'ex datore di lavoro dell'interessata, con l'intento di fare chiarezza circa l'inizio del rapporto lavorativo. Il 7 aprile 2017, tuttavia, la F._______, ossia l'ente nel quale è confluito il C._______, ha segnalato di non disporre di alcun dato riguardante il biennio 1973-1974, dal momento che le informazioni relative ai dipendenti vengono conservate per un massimo di dieci anni (doc. TAF 11). 9.3 Ora, essendo già sopraggiunto l'evento assicurato (ovvero il pensionamento), l'art. 141 cpv. 3 OAVS impone alla ricorrente di apportare la prova piena dell'avvenuto prelievo dei contributi fra il 14 agosto 1973 e il 31 settembre 1974, onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4). Una tale prova, nel caso concreto, non figura agli atti. Se, da una parte, le ricerche dell'amministrazione e di questo Tribunale (doc. TAF 6 e 10) hanno permesso di accertare che il rapporto di lavoro è iniziato il 14 agosto 1973 e si è concluso il 23 agosto 1983 e che la ricorrente è entrata in Svizzera e vi ha soggiornato dall'11 agosto 1973 fino al 23 agosto 1983; dall'altra, l'istruttoria non ha permesso di dimostrare che per il periodo contestato sono stati versati salari né che sono stati prelevati contributi dal datore di lavoro. Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a ritrovare i contributi versati a nome dell'interessata fra il 14 agosto 1973 e il 31 settembre 1974, non è possibile riconoscere l'esistenza di tale periodo contributivo, in assenza di una prova assoluta in tal senso. Del resto è bene rammentare che non esiste nell'ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l'amministrazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre 2006 consid. 2.2). 10. 10.1 In assenza della prova certa che l'assicurata durante il periodo contestato ha contribuito all'assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità, occorre esaminare se possa beneficiare di altri periodi di contribuzione ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4). Nella misura in cui non risulta che essa avesse figli a carico nel periodo contestato o svolgesse compiti assistenziali (art. 29ter cpv. 2 let. c LAVS), va dunque determinato se nel periodo contestato l'assicurata era assicurata (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo, affinché ne si possa tenere in conto quale periodo contributivo (art. 29ter cpv. 2 let. b LAVS; si confronti sentenza del TAF C-7161/14 del 14 giugno 2016 consid. 8.2, 8.3 e 9, 10). 10.2 10.2.1 L'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS prevede che le persone senza attività lucrativa coniugate ad assicurati con attività lucrativa, paghino contributi propri ("si ritiene che paghino contributi propri", "die eigenen Beiträge gelten als bezahlt", "Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations", DTF 126 V 420, U. Kieser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversi-cherung, 2. ed., ad art. 3 LAVS pag. 28), qualora il coniuge versi contributi pari ad almeno il doppio del contributo minimo. La disposizione persegue in particolare lo scopo di iscrivere nel conto individuale di ogni coniuge, per ogni anno contributivo, almeno il contributo minimo, così che l'anno in oggetto possa venir considerato anno contributivo (DTF 126 V 420, 125 V 253, 255 consid. 1b). La fictio iuris introdotta dalla suddetta disposizione, non era in vigore negli anni 1973 e 1974. In precedenza l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS prevedeva, infatti, che le mogli degli assicurati, quando non esercitavano un'attività lucrativa, non erano tenute a pagare i contributi (testo in vigore fino al 31 dicembre 1996, sostituito dal nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS dal 1° gennaio 1997, sucitato al considerando 7.4.1, RU 1996 2466, si confronti DTF 130 V 49 consid. 3.2). 10.2.2 La lett. g cpv. 2 delle disposizioni finali della decima revisione dell'AVS intitolata "mantenimento del diritto previgente" (RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1) prevede che "l'attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione". Secondo il menzionato art. 29bis capoverso 2 LAVS per calcolare la rendita semplice di vecchiaia spettante alla moglie o alla donna divorziata gli anni durante i quali non ha pagato i contributi in conformità dell'art. 3 cpv. 2 lettera b sono computati come anni di contributo (al riguardo si confronti S. Steiger-Sackmann/H-J. Mosimann, Recht der sozialen Sicherheit, 2014, N 24.84 pag. 868, secondo cui nel caso di vedove o mogli residenti in Svizzera si procede in ogni caso fino a fine 1996 ad un computo, quale periodo contributivo; anche Valterio, Droit de l'assurance-viellesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), 2011, pag. 269 N 923). 10.2.3 Anche la cifra 5024 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2013, di cui al capitolo "Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996", prevede che i periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione. 10.2.4 Per la cifra 5027 del capitolo intitolato "periodi durante i quali il coniuge esercitante l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo" inoltre sono considerati come durata di contribuzione i periodi per i quali sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all'articolo 3 capoverso 3 LAVS (v. VSI 2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg. DIN). 10.3 Nel caso in esame, dalle carte processuali emerge che la ricorrente si è sposata l'11 gennaio 1969 (doc. 7) e che il marito, B._______, ha risieduto in Svizzera ed ha versato i contributi all'AVS da maggio a dicembre 1973 (su un reddito di fr. 15'908) e da aprile a dicembre 1974 (fr. 23'646; doc. 9). Dei periodi di contribuzione potrebbero pertanto entrare in linea di conto anche per i mesi a cavallo fra il 1973 e il 1974, nella misura in cui l'insorgente era a quell'epoca assicurata all'AVS in ragione di un domicilio in Svizzera (art. 1a cpv. 1 let. a LAVS, cfr. consid. 7). 10.4 L'art. 13 cpv. 1 LPGA dispone che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 del Codice civile svizzero (CC, RS 210). Per l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC il domicilio di una persona è in principio nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Secondo la giurisprudenza la nozione di domicilio comporta un elemento oggettivo esterno, che consiste nella presenza fisica dell'interessato (residenza) ed un elemento soggettivo, cioè l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo (DTF 136 II 405; 137 II 122; 137 III 593; Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 13, pagg. 131 e 132). Per determinare detta intenzione ci si fonda di principio su circostanze oggettive - considerate alla stregua di indizi e non di prove (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5) - riconoscibili per i terzi, che permettono di dedurre detta volontà, quali ad esempio il permesso di domicilio, la registrazione al controllo abitanti, il deposito degli atti, la situazione abitativa, il pagamento delle imposte ecc. (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405; 125 V 76 consid. 2a pag. 77). La volontà della persona è quindi unicamente rilevante se può essere riconosciuta e verificata (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Per costante giurisprudenza alfine di stabilire dove qualcuno risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (presupposto soggettivo) ci si chiede quindi di regola dove si trova il centro dei suoi interessi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 133 V 309 consid. 3.1 pag. 312; 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 III 100 consid. 3 pag. 102). Esso va di regola cercato dove gli interessi e i legami famigliari sono più forti (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Nell'ipotesi in cui vi sia un rapporto duraturo in più luoghi, il domicilio è dato in quello in cui la relazione appare più stretta (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5, ZAK 1982 p. 180). Non è per contro indispensabile che l'interessato sia intenzionato a soggiornare per un tempo indeterminato in un certo luogo, è sufficiente che egli si riproponga di fare di quest'ultimo il centro dei suoi interessi. Questo vale anche nel caso in cui l'interessato, in caso di cambiamento delle circostanze, preveda pro futuro di trasferire il proprio domicilio altrove (DTF 127 V 237 consid. 2c). 10.5 10.5.1 Concretamente, dalle informazioni fornite dal comune di D._______ risulta che la ricorrente è giunta in Svizzera (o quantomeno è stata iscritta nel registro comunale) in data 11 agosto 1973 (doc. 5), ricongiungendosi con il coniuge che risulta essere entrato in Svizzera il 9 giugno 1973 (doc. 5), sebbene, stando al conto individuale, questi era già assoggettato all'AVS svizzera sin dal mese di maggio 1973 (doc. 9). Entrambi sono ripartiti per l'Italia il 18 dicembre 1973. Successivamente, il 26 gennaio 1974 l'insorgente è tornata a soggiornare a D._______, anticipando di due mesi il coniuge rientrato in Svizzera il 5 aprile 1974. Entrambi sono ripartiti per l'Italia il 21 dicembre 1974. L'assicurata ha quindi soggiornato in Svizzera per undici mesi. In modo analogo i coniugi hanno risieduto in Svizzera anche nel corso degli anni 1975 e 1976. Nel 1977 A._______ non risulta aver risieduto a D._______ (doc. 5), tuttavia entrambi i coniugi hanno svolto attività lavorativa in Svizzera, la ricorrente per l'intero anno (doc. 22, 23). Dal 26 gennaio 1978 e fino al definitivo trasferimento in Italia il 23 agosto 1983 per l'assicurata e il 2 dicembre 1983 per il marito, non è più stata registrata alcuna partenza per l'estero dei coniugi. 10.5.2 Ora, seppur prendendo singolarmente l'anno 1973 - in cui la moglie ha soggiornato effettivamente in Svizzera per cinque mesi e il marito per circa otto mesi - non sia immediatamente possibile intravedere l'intenzione di trasferire durevolmente il domicilio in Svizzera, è pur vero che, nel complesso, il comportamento adottato dall'assicurata e dal marito nei successivi dieci anni testimonia senz'altro in favore di una tale volontà (dall'agosto 1973 all'agosto 1983). Ciò a maggior ragione tenendo conto del fatto, incontestato, che dal 1° ottobre 1974, almeno, essa ha lavorato a tempo indeterminato presso il C._______. In conformità con le disposizioni legali e con la giurisprudenza indicata, occorre dunque ritenere che l'assicurata, già dall'agosto 1973, data dell'entrata in Svizzera, in cui fin dall'inizio ha vissuto col marito e dell'avvio dell'attività lavorativa che ha svolto per i dieci anni successivi, aveva la volontà di fare della Svizzera il centro delle sue relazioni familiari, personali e professionali e occorre considerare l'intensità del legame con la Svizzera prevalente rispetto a quello con uno stato terzo. Ciò indipendentemente dal tipo di permesso di cui essa ha beneficiato all'epoca, informazione di cui per altro questo Tribunale non dispone, non essendo stata fornita dal comune di D._______, e non risultando altrimenti agli atti. 10.5.3 In definitiva, si può quindi ammettere che, a partire dal'11 agosto 1973 (data che precede di soli tre giorni il preteso inizio del rapporto lavorativo presso il collegio psichiatrico attestato per altro dall'unico datore di lavoro - cfr. doc. 13), il luogo di soggiorno effettivo della ricorrente e di suo marito è stata la Svizzera. Ne discende che dall'11 agosto 1973 al 30 settembre 1974 la ricorrente era senz'altro domiciliata in Svizzera. Occorre di conseguenza riconoscerle un periodo contributivo (e relativi contributi) supplementare di 14 mesi (5 per il 1973 e 9 per il 1974) di contributi supplementari, in applicazione dell'art. 29ter cpv. 2 let. b LAVS (da sommare agli 8 anni e 11 mesi già ammessi). Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione del 2 luglio 2015 (doc. 26) annullata in quanto viola il diritto federale. L'incarto è dunque ritornato all'autorità inferiore affinché determini l'importo della rendita di vecchiaia della ricorrente, tenendo conto di una durata totale di contribuzioni di 10 anni e 1 mese, oltre alle prestazioni arretrate dovute. La CSC procederà quindi a emettere una nuova decisione sulla rendita AVS spettante a A._______. Va ancora rilevato che con il rinvio non vi è il rischio di una reformatio in pejus, in quanto in base al nuovo periodo contributivo l'importo della rendita sarà più elevato.

11. Pur rilevando che le condizioni per il riconoscimento degli interessi moratori sulle prestazioni arretrate (24 mesi dal 1 settembre 2014 [nascita del diritto alla rendita] e 12 mesi da marzo 2014 [data della domanda di rendita] - art. 26 cpv. 2 LPGA) sarebbero di principio adempiute, questo Tribunale non può tuttavia statuire al riguardo. Tale pretesa, infatti, seppure accessoria a quella principale, oggetto della presente contesa, rappresenta un rapporto giuridico indipendente che deve essere preventivamente esaminato dall'autorità inferiore e sul quale essa deve esprimersi, se del caso, mediante una decisione formale (sentenza del TF 9C_903/2013 consid. 7.1, sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 253/05 del 9 dicembre 2005 consid. 5, anche DTF 137 V 273). 12. 12.1 Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS) 12.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Tuttavia, nella misura in cui la ricorrente ha agito senza essere rappresentata e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 2 luglio 2015 è annullata.

2. L'incarto è rinviato alla CSC affinché proceda al calcolo della rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti ai sensi dei considerandi, determini le prestazioni arretrate dovute ed emetta una nuova decisione.

3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: