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C-4828/2013

C-4828/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-04 · Italiano CH

Diritto alla rendita

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 2 agosto 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.

E. 4 Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata A/R)

- autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 2 agosto 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4828/2013 Sentenza del 4 novembre 2013 Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti, cancelliere Dario Croci Torti. Parti A.______, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Genève 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 agosto 2013). Ritenuto in fatto e considerato in diritto che : mediante decisione del 2 agosto 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto il cittadino italiano A.______, nato il , al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2012 al 31 marzo 2013; con il gravame depositato il 28 agosto 2013 A.______ chiede che il diritto alla rendita intera gli venga riconosciuto già a partire dal 1° gennaio 2012 (la domanda di rendita essendo stata presentata il 26 gennaio 2012) e anche dopo il 31 marzo 2013; a tal fine postula l'annullamento della decisione e il rinvio della causa all'autorità inferiore per un nuovo accertamento medico pluridisciplinare; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 30 agosto 2013, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista sanitario; il Dott. Erba nella relazione del 11 settembre 2013 ha riferito in particolare che la documentazione medica agli atti, sulla quale si era basata l'autorità inferiore per ammettere un miglioramento dello stato di salute dell'interessato, è incompleta in quanto la situazione non si è ancora stabilizzata; occorrerebbe pertanto attualizzare gli esami medici agli atti; l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 4 ottobre 2013, basandosi sulla presa di posizione dell'Ufficio AI ticinese del 16 settembre 2013, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa procedere a un complemento istruttorio come richiesto dal Dott. Erba; mediante ordinanza del 15 ottobre 2013, copia della risposta dell'autorità inferiore e della relazione del Dott. Erba sono state inviate al ricorrente, al quale è stata data la possibilità di presentare delle osservazioni entro 10 giorni; il ricorrente è stato in particolare informato che dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che abbia diritto a una rendita intera non limitata nel tempo, ma anche che la prestazione in corso sia confermata, soppressa o diminuita; al ricorrente è stata quindi data la possibilità di ritirare il ricorso, avvertendolo che in caso di mancata risposta nel termine impartito, lo scrivente Tribunale avrebbe ritenuto l'intenzione di continuare la procedura; il ricorrente ha risposto con scritto del 28 ottobre 2013 dichiarando di accettare di sottoporsi agli accertamenti medici proposti dall'autorità inferiore, peraltro già richiesti nella memoria ricorsuale; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal momento che, come rilevato dal Dott. Erba, occorre attualizzare la documentazione medica per confermare il presunto miglioramento dal punto di vista psichico (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A.______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora svolgere un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considera che nella fattispecie l'istruttoria complementare ha lo scopo di precisare e completare una perizia già ad atti (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nella fattispecie, non si giustifica tuttavia assegnare al ricorrente un'indennità per le spese ripetibili in quanto ha agito senza essere rappresentato; il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 2 agosto 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata A/R)

- autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: