Diritto alla rendita
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Con decisione del 24 luglio 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; di seguito anche autorità inferiore) ha respinto la domanda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 28 settembre 2018 da A._______ (di seguito: assicurata, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina italiana, nata il (...), attiva in qualità di operaia-ritagliatrice in Svizzera dal 1982 al 1992 e dal 1994 al 2016 (doc. 4, doc. 6, doc. 10 e doc. 93). Nella motivazione della menzionata decisione dell'UAIE è indicato che dagli atti non risulta un'incapacità al lavoro media sufficiente, per un anno, e, malgrado il danno alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa è sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'UAIE ha indicato che l'interessata soffre di diabete, cardiopatia, obesità, tiroidite, sublussazione del ginocchio sinistro nel 2013 e distimia e che, secondo la perizia medica particolareggiata E 213 del 18 ottobre 2018, l'obesità è il risultato della resistenza all'insulina che si è sviluppata nel tempo verso un diabete sotto controllo con un trattamento per via orale. Ha interrotto l'attività lavorativa nel mese di agosto del 2016 (cfr. questionario del datore di lavoro [doc. 34 ripetuto in doc. 48 e doc. 71]).
E. 2.1 Il 13 settembre 2019, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'autorità inferiore del 24 luglio 2019, mediante il quale ha censurato un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto sostanzialmente il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Ha fatto in particolare valere che le sue condizioni di salute sono tali da determinare un'incapacità lavorativa totale da oltre un anno. Ha indicato che la patologia psichiatrica, insorta nel 2016, è peggiorata nel corso degli anni a causa di fattori esterni e al riguardo ha allegato al gravame diversa documentazione medica in parte già agli atti. Ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo (doc. TAF 1).
E. 2.2 Con scritto del 24 ottobre 2019, l'insorgente ha trasmesso il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" con documentazione (doc. TAF 4 e allegati).
E. 3 Nella risposta al ricorso dell'8 novembre 2019 - che si fonda sulla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 4 novembre 2019 - l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari approfondimenti medici, segnatamente mediante una perizia in ambito psichiatrico che risponda ai criteri di una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281 (doc. TAF 7 e allegati).
E. 4 Invitata a inoltrare le sue osservazioni alla risposta al ricorso dell'UAIE rispettivamente a pronunciarsi sulla proposta dell'UAIE, la ricorrente, con scritto del 25 novembre 2019, ha indicato di essere d'accordo con la proposta dell'autorità inferiore di accogliere il ricorso, annullare la decisione del 24 luglio 2019 e rinviare gli atti di causa all'amministrazione al fine di emanare una nuova decisione. Ha altresì indicato di essere pienamente disponibile per un'eventuale convocazione per una visita medica (doc. TAF 9).
E. 5.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
E. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 7.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato nella presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 4 novembre 2019, è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con l'effettuazione di una perizia in ambito psichiatrico che risponda ai criteri di una procedura probatoria strutturata. Basti in effetti rilevare che dalla documentazione medica di cui agli atti risulta che la ricorrente soffre di una problematica psichica suscettibile di incidere sulla capacità lavorativa dell'insorgente. Dal certificato medico del 24 settembre 2018 del dott. B._______, specialista in psichiatria, risulta che la ricorrente soffre di un "disturbo depressivo persistente tipo distimia (F33.1)" e che il menzionato specialista considera che "il quadro clinico psicopatologico, in associazione alle numerose e gravi patologie organiche di cui soffre la paziente, determini una pressoché totale compromissione delle sue abilità lavorative e una significativa limitazione della sua capacità di attendere alle comuni attività relazionali e sociali" (doc. 13 [ripetuto in doc. 37 e in doc. 88, nonché allegato alla perizia medica particolareggiata E 213 del 19 ottobre 2018, doc. 26]). Dal rapporto medico dell'INPS dell'11 settembre 2018 emerge altresì la diagnosi di "sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico" (doc. 38 [ripetuto in doc. 58 e in doc. 87]). In presenza di una depressione, e per nota giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V 418 e DTF 143 V 9), occorre di principio procedere ad un esame approfondito che risponda ai criteri di una procedura probatoria strutturata, esame sinora non eseguito dall'autorità inferiore, per cui un rinvio degli atti all'amministrazione per completamento dell'istruttoria in ambito psichico è giustificato.
E. 7.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia in psichiatria), riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario (v. segnatamente il diabete non insulinodipendente [eventualmente scompensato {segnatamente doc. 85 e doc. 89}], l'ipertiroidismo [doc. 72], l'ipertensione arteriosa e tachicardia sinusale [doc. 30 {ripetuto in doc. 40 e in doc. 90}] e i linfonodi con caratteristiche aspecifiche di massimo 8mm [doc. 16 e doc. 17]), ed emani una nuova decisione.
E. 7.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-mente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull'incidenza effettiva delle affezioni di cui soffre la ricorrente sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto l'esperimento di una perizia mai effettuata e chiaramente necessaria per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l'autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 7.1 del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in combinazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione (non senza dei limiti: cfr. DTF 137 V 210) sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C-1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]).
E. 7.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata del 24 luglio 2019 è stata respinta la domanda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata dalla ricorrente.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo, è divenuta priva di oggetto.
E. 8.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-4/2019 del 26 settembre 2019 consid. 6.9 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario - relativamente contenuto - svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 24 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo, è divenuta priva di oggetto.
- L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto della ricorrente del 25 novembre 2019) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4698/2019 Sentenza del 24 gennaio 2020 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli, Viktoria Helfenstein, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 24 luglio 2019). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione del 24 luglio 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; di seguito anche autorità inferiore) ha respinto la domanda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 28 settembre 2018 da A._______ (di seguito: assicurata, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina italiana, nata il (...), attiva in qualità di operaia-ritagliatrice in Svizzera dal 1982 al 1992 e dal 1994 al 2016 (doc. 4, doc. 6, doc. 10 e doc. 93). Nella motivazione della menzionata decisione dell'UAIE è indicato che dagli atti non risulta un'incapacità al lavoro media sufficiente, per un anno, e, malgrado il danno alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa è sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'UAIE ha indicato che l'interessata soffre di diabete, cardiopatia, obesità, tiroidite, sublussazione del ginocchio sinistro nel 2013 e distimia e che, secondo la perizia medica particolareggiata E 213 del 18 ottobre 2018, l'obesità è il risultato della resistenza all'insulina che si è sviluppata nel tempo verso un diabete sotto controllo con un trattamento per via orale. Ha interrotto l'attività lavorativa nel mese di agosto del 2016 (cfr. questionario del datore di lavoro [doc. 34 ripetuto in doc. 48 e doc. 71]). 2. 2.1 Il 13 settembre 2019, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'autorità inferiore del 24 luglio 2019, mediante il quale ha censurato un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto sostanzialmente il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Ha fatto in particolare valere che le sue condizioni di salute sono tali da determinare un'incapacità lavorativa totale da oltre un anno. Ha indicato che la patologia psichiatrica, insorta nel 2016, è peggiorata nel corso degli anni a causa di fattori esterni e al riguardo ha allegato al gravame diversa documentazione medica in parte già agli atti. Ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo (doc. TAF 1). 2.2 Con scritto del 24 ottobre 2019, l'insorgente ha trasmesso il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" con documentazione (doc. TAF 4 e allegati).
3. Nella risposta al ricorso dell'8 novembre 2019 - che si fonda sulla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 4 novembre 2019 - l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari approfondimenti medici, segnatamente mediante una perizia in ambito psichiatrico che risponda ai criteri di una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281 (doc. TAF 7 e allegati).
4. Invitata a inoltrare le sue osservazioni alla risposta al ricorso dell'UAIE rispettivamente a pronunciarsi sulla proposta dell'UAIE, la ricorrente, con scritto del 25 novembre 2019, ha indicato di essere d'accordo con la proposta dell'autorità inferiore di accogliere il ricorso, annullare la decisione del 24 luglio 2019 e rinviare gli atti di causa all'amministrazione al fine di emanare una nuova decisione. Ha altresì indicato di essere pienamente disponibile per un'eventuale convocazione per una visita medica (doc. TAF 9). 5. 5.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 6. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato nella presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 4 novembre 2019, è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con l'effettuazione di una perizia in ambito psichiatrico che risponda ai criteri di una procedura probatoria strutturata. Basti in effetti rilevare che dalla documentazione medica di cui agli atti risulta che la ricorrente soffre di una problematica psichica suscettibile di incidere sulla capacità lavorativa dell'insorgente. Dal certificato medico del 24 settembre 2018 del dott. B._______, specialista in psichiatria, risulta che la ricorrente soffre di un "disturbo depressivo persistente tipo distimia (F33.1)" e che il menzionato specialista considera che "il quadro clinico psicopatologico, in associazione alle numerose e gravi patologie organiche di cui soffre la paziente, determini una pressoché totale compromissione delle sue abilità lavorative e una significativa limitazione della sua capacità di attendere alle comuni attività relazionali e sociali" (doc. 13 [ripetuto in doc. 37 e in doc. 88, nonché allegato alla perizia medica particolareggiata E 213 del 19 ottobre 2018, doc. 26]). Dal rapporto medico dell'INPS dell'11 settembre 2018 emerge altresì la diagnosi di "sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico" (doc. 38 [ripetuto in doc. 58 e in doc. 87]). In presenza di una depressione, e per nota giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V 418 e DTF 143 V 9), occorre di principio procedere ad un esame approfondito che risponda ai criteri di una procedura probatoria strutturata, esame sinora non eseguito dall'autorità inferiore, per cui un rinvio degli atti all'amministrazione per completamento dell'istruttoria in ambito psichico è giustificato. 7.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia in psichiatria), riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario (v. segnatamente il diabete non insulinodipendente [eventualmente scompensato {segnatamente doc. 85 e doc. 89}], l'ipertiroidismo [doc. 72], l'ipertensione arteriosa e tachicardia sinusale [doc. 30 {ripetuto in doc. 40 e in doc. 90}] e i linfonodi con caratteristiche aspecifiche di massimo 8mm [doc. 16 e doc. 17]), ed emani una nuova decisione. 7.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-mente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull'incidenza effettiva delle affezioni di cui soffre la ricorrente sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto l'esperimento di una perizia mai effettuata e chiaramente necessaria per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l'autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 7.1 del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in combinazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione (non senza dei limiti: cfr. DTF 137 V 210) sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C-1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]). 7.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata del 24 luglio 2019 è stata respinta la domanda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata dalla ricorrente. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo, è divenuta priva di oggetto. 8.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-4/2019 del 26 settembre 2019 consid. 6.9 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario - relativamente contenuto - svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 24 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo, è divenuta priva di oggetto.
3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto della ricorrente del 25 novembre 2019)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: