dopo lo scioglimento della comunità familiare
Sachverhalt
A. AA._______, cittadina russa nata il ..., è giunta in Svizzera il 1° luglio 1993, ottenendo vari permessi di lavoro temporanei (permessi L), l'ultimo dei quali valido fino al 31 agosto 1994, per lavorare quale artista in diversi locali notturni. Nel mese di novembre successivo, l'interessata ha fatto ritorno nel nostro Paese a beneficio di un visto turistico della durata di 90 giorni. B. Con scritto 10 gennaio 1995, B._______, cittadino svizzero nato il ..., comunicava alle competenti autorità ticinesi la sua intenzione di sposare AA._______, postulando il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno in attesa di contrarre matrimonio; autorizzazione concessa fino al 4 maggio 1995 e prorogata poi a varie riprese sino al 5 giugno 1996. Il ... AA._______ è convolata a nozze a ... con B._______ ed è stata posta a beneficio di un permesso di dimora valevole fino al 3 giugno 1997 quale coniuge di un cittadino svizzero. C. Alla luce della missiva del 1° ottobre 1996 con la quale B._______ ha informato le competenti autorità ticinesi di vivere separato dalla consorte da metà luglio 1996, con decisione del 12 settembre 1997, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato (in seguito: CdS) il 7 dicembre 1999, l'allora Sezione degli stranieri (oggi Sezione della popolazione [SP]) ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora formulata da AB._______ il 5 settembre precedente, nonché l'istanza tendente al rilascio in favore di C._______ (1982), figlia di primo letto della richiedente giunta in Svizzera il 2 agosto 1997 a beneficio di un visto turistico di 90 giorni, di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento famigliare. D. Con decreto d'accusa del 21 giugno 1999, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha condannato AB._______ alla pena di 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di frs. 1'000.-, in quanto ritenuta colpevole di circolazione in stato di ebrietà. E. In data 11 aprile 2000 il patrocinatore di AB._______ ha ritirato il ricorso interposto presso il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito: TRAM) avverso la succitata decisione del CdS. L'interessata ha lasciato la Svizzera il 2 agosto 2000. F. Facendo seguito alla petizione promossa il 7/11 dicembre 2000 da B._______, con sentenza del 7 marzo 2001 il Pretore del distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio dei coniugi. G. Tra il 2007 ed il 2008 AA._______ ha beneficiato di visti turistici, nonché di un visto per cure mediche in Svizzera. In data 19 giugno 2009 l'interessata è convolata a nozze a Mendrisio con D._______, cittadino svizzero nato il ..., ottenendo il rilascio di un permesso di dimora annuale scadente il 18 giugno 2011. H. Con decreto d'accusa del 26 aprile 2010, AA._______ è stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'800.-, in quanto ritenuta colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alla norme della circolazione ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Tenuto conto di tale condanna, con risoluzione del 25 giugno 2010 la SP ha ammonito l'interessata rendendola edotta che in caso di recidiva o ulteriore comportamento scorretto avrebbe esaminato la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora. I. In data 3 giugno 2011 è deceduto D._______. Con decisione del 7 dicembre 2011 la SP ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora presentata da A._______ il 9 giugno precedente, impartendole nel contempo un termine al 31 gennaio 2012 per lasciare il suolo elvetico. Il 9 gennaio 2012 l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione dinanzi al CdS affermando come negli ultimi 18 anni essa abbia soggiornato con regolari differenti tipi di permesso per oltre 10 anni in Svizzera, paese in cui si è rapidamente integrata, impegnandosi ad apprendere l'italiano. A._______ ha poi addotto di essere a beneficio di una rendita per vedovanza, di avere buoni rapporti con il cognato, di essere autonoma economicamente non avendo mai chiesto aiuto alla pubblica assistenza e di essere alla ricerca di un'occupazione. Essa ha infine sottolineato di non possedere più legami con la Russia, paese in cui vivono unicamente una zia che non vede da anni ed una figlia avuta in giovane età e madre di due bambini, con la quale intrattiene rapporti saltuari, più economici che affettivi. Viste le motivazioni addotte dalla ricorrente, con scritto del 25 gennaio 2012 la SP ha revocato la propria decisione del 7 dicembre 2011. Di conseguenza, in data 15 febbraio 2012, il CdS ha stralciato il ricorso dai ruoli. J. Con scritto del 21 marzo 2012, la SP ha pronunciato un preavviso favorevole in merito alla proroga del permesso di dimora di A._______, rimanendo tuttavia riservata l'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM). In data 11 aprile 2012, l'UFM ha comunicato all'interessata l'intenzione di rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora, impartendole nel contempo, in virtù del diritto di essere sentita, un termine per formulare eventuali osservazioni in merito. Con scritto del 18 giugno 2012, A._______ ha rinviato alle argomentazioni espresse nel suo ricorso al CdS del 9 gennaio precedente, sottolineando inoltre di stare adoperandosi per saldare i debiti lasciati dal defunto marito. K. Con decisione del 2 luglio 2012, l'autorità inferiore ha rifiutato di approvare la proroga del permesso di dimora all'interessata, assegnandole un termine al 15 settembre 2012 per lasciare la Svizzera. In sostanza l'UFM ha osservato che l'interessata è stata coniugata con un cittadino svizzero per una durata inferiore a 3 anni e che la sua integrazione non è avvenuta con successo (non esercita alcuna attività lucrativa ed ha interessato le autorità giudiziarie e di polizia degli stranieri), di modo che l'art. 50 cpv. 1 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) non risulta applicabile. L'autorità di prime cure ha poi affermato che la reintegrazione della ricorrente in Russia, paese in cui vive la figlia e dove ha essa ha soggiornato tra il 2000 ed 2008 non risulta fortemente compromessa, sottolineando che, nonostante il matrimonio abbia preso fine per circostanze tragiche, non si è in presenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Anche i criteri posti dall'art. 34 LStr, di cui l'interessata si è prevalsa nel proprio gravame davanti al CdS non sono adempiuti. Dagli atti di causa risulterebbe infine che il rinvio della ricorrente nel suo paese d'origine è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, di modo che essa non può essere messa a beneficio dell'ammissione provvisoria. L. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 3 settembre 2012 A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento e la proroga del suo permesso di dimora. A sostegno del proprio gravame l'interessata ha in primo luogo richiesto di confermare il preavviso favorevole del 21 marzo 2012 dell'autorità cantonale, disposta a mantenere il suo permesso di dimora giusta l'art. 50 LStr. La ricorrente ha poi in sostanza sottolineato di essere perfettamente integrata in Svizzera e di avere instaurato da 16 anni dei legami molto stretti con il Ticino, rapporti oramai inesistenti con la Russia dove vive unicamente la figlia con due bambini a carico. Essa ha infine precisato che gli episodi di violazione della legge sulla circolazione stradale da essa commessi sono il frutto del disagio conseguente al divorzio dal primo marito. M. Invitato a prendere posizione in merito al suddetto gravame, con preavviso del 22 ottobre 2012, l'UFM ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. Con replica del 22 novembre 2012 la ricorrente ha confermato le motivazioni formulate nel suo gravame, sottolineando di avere trovato un'attività lucrativa a metà tempo. Con duplica del 3 dicembre 2012 l'autorità inferiore ha ribadito le proprie argomentazioni di fatto e di diritto.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e art. 83 lett. c cifra 2 e 4 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] in relazione con l'art. 50 cpv. 1 LStr).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.1 Conformemente all'art. 99 LStr il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 40 cpv. 1 LStr). Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. L'autorità inferiore può negare l'approvazione e vincolarla a condizioni (cfr. art. 86 OASA). Sul piano formale, il nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2008, prevede all'art. 86 cpv. 2 lett. a e c OASA, il rifiuto di approvare il primo rilascio del permesso di dimora e di prorogarlo, qualora le condizioni d'ammissione non siano adempiute.
E. 3.2 Nel suo atto ricorsuale del 3 settembre 2012, A._______ si è prevalsa del fatto che la SP ha emesso un preavviso favorevole in merito alla concessione della proroga del permesso di dimora. In concreto, in virtù delle regole di procedura menzionate, la competenza decisionale incombe alla Confederazione (cfr. ugualmente cifra 1.3.1.1 e 1.3.1.4 dell'Istruzione "Procedure e Competenze" in linea sul sito dell'UFM: www.ufm.admin.ch Documentazione Basi legali Istruzioni e Circolari Settore degli stranieri Procedure e competenze, versione del 1° febbraio 2013, visitato il 17 maggio 2013). Perciò sia il TAF che l'autorità inferiore non sono legati dal preavviso favorevole emesso il 21 marzo 2012 dalla SP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora alla ricorrente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato dall'autorità cantonale.
E. 4 Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità famigliare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se l'unione coniugale è durata tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunione famigliare debba essere mantenuto. Tale procedura favorisce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo settore (cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in: FF 2002 3370 seg. cifra 1.3.7.6; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 del 9 novembre 2010 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato.
E. 4.1 L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora a cittadini stranieri la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che sono integrati con successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulative (cfr. DTF 136 II 113 consid. 3.3.3). Dagli atti di causa si evince che AA._______ e D._______ si sono uniti in matrimonio il 19 giugno 2009 ed hanno vissuto assieme fino al 3 giugno 2011, data del decesso del marito. L'unione coniugale tra i signori ... è durata quindi poco meno di due anni, di modo che la prima condizione posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non è adempiuta, ciò che dispensa il Tribunale dall'esaminare se l'integrazione della ricorrente è avvenuta con successo.
E. 4.2 Resta ora da esaminare se il soggiorno in Svizzera di A._______ è da ritenere necessario a seguito di gravi motivi personali conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Questa disposizione è stata prevista per le situazioni in cui le condizioni dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non sono soddisfatte ma che, dall'insieme delle circostanze, risulta che lo straniero si trova in una situazione di rigore dopo lo scioglimento della famiglia (cfr. DTF 137 II 345 consid. 3.2.1 e 137 II 1 consid. 4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 precitata, consid. 4.1). Giusta l'art. 50 cpv. 2 LStr un grave motivo personale secondo il cpv. 1 lett. b sussiste quando il coniuge straniero è stato vittima di violenze nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cfr. al riguardo DTF 136 II 1, consid. 5 pag. 3 e segg. da cui emerge che le condizioni citate non sono necessariamente cumulative). Conformemente alla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_376/2010 del 18 agosto 2010 consid. 6.3.1 e giurisprudenza ivi citata) i cpv. 1 lett. b e 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare i casi di estrema gravità che possono essere causati segnatamente dalla violenza coniugale, dal decesso del coniuge o delle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Queste disposizioni non rappresentano un catalogo esaustivo (cfr. il termine "segnatamente" [cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]). La violenza coniugale o la reintegrazione fortemente compromessa nel paese d'origine possono rivestire un'importanza e un peso differenti nell'apprezzamento della fattispecie e, secondo la loro intensità, essere sufficienti ad ammettere l'esistenza di gravi motivi personali (DTF 136 II 1 consid. 5.3). Un grave motivo personale che dà diritto alla proroga del permesso di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'ammissione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e famigliare della persona straniera legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale siano di un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre considerare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione famigliare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 precitata consid. 4.1).
E. 4.3 In casu può essere ritenuta unicamente l'ipotesi di un caso di rigore legato al decesso del coniuge svizzero. In questo ambito con sentenza 2C_993/2011 del 10 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 II 393, il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza precedente secondo la quale la morte del coniuge non costituisce necessariamente un motivo che conduce al rinnovo del permesso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. consid. 3.1 - 3.3 e giurisprudenza ivi citata). L'Alta Corte ha infatti ritenuto che, in assenza di circostanze particolari tali da fare sorgere dubbi in merito al fondamento del matrimonio ed all'intensità dei legami tra i coniugi, si presume che la morte del coniuge svizzero costituisce un motivo personale grave che impone il proseguimento del soggiorno in Svizzera del coniuge straniero sopravvissuto ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, e questo senza che sia necessario esaminare il carattere fortemente compromesso della sua reintegrazione nel paese di provenienza. Tale presunzione non è irrefragrabile. Le autorità di polizia degli stranieri possono infatti dimostrare l'esistenza di circostanze particolari che permettono di dubitare della realtà dei legami che univano i coniugi. Tra queste figurano il caso di uno straniero che ha sposato in piena cognizione di causa un cittadino elvetico gravemente malato e con una speranza di vita fortemente ridotta al fine di beneficiare abusivamente delle conseguenze del decesso, il caso dello straniero che ha intrapreso una procedura di separazione o di divorzio poco prima della morte o ancora colui che ha posto fine alla vita in comune prima del decesso del coniuge svizzero, dimostrando in questo modo che al momento della morte la comunità coniugale era dissolta (cfr. consid. 3.3). Ad ogni modo l'esistenza di una situazione oggettiva che conferisce un diritto al proseguimento del soggiorno non priva le autorità di polizia degli stranieri del diritto di evidenziare altre circostanze concrete (condanne penali, ricorso all'aiuto sociale, etc) che, alla luce di un apprezzamento globale ai sensi dell'art. 96 LStr, permetterebbero di rifiutare il proseguimento del soggiorno in Svizzera (cfr. consid. 3.4).
E. 4.4 L'autorità di prime cure ha rifiutato la proroga del permesso di dimora della ricorrente in quanto la durata del suo matrimonio è stata inferiore ai tre anni richiesti dalla legge e la sua integrazione in Svizzera non è avvenuta con successo, in ragione del fatto che essa non esercita alcuna attività lucrativa ed il suo comportamento ha interessato le autorità giudiziarie e di polizia degli stranieri. L'UFM ha poi sottolineato come la morte del marito non sia tale da giustificare la proroga del permesso di dimora, precisando che la reintegrazione in Russia dell'interessata non risulta fortemente compromessa. Ora, nella fattispecie, nonostante una differenza di età piuttosto marcata (19 anni), dagli atti di causa non si evince che D._______ fosse gravemente malato, o con una speranza di vita ridotta, ciò che lascia presagire che la sua morte sia intervenuta improvvisamente. Allo stesso modo, non risulta che fossero in corso procedure di divorzio o di separazione e non vi sono indizi che lascino presagire l'esistenza di una separazione di fatto tra i coniugi al momento del decesso. Il matrimonio e l'unione tra gli interessati appaiono quindi realmente vissute; si deve quindi presumere che la morte di D._______ costituisce un motivo personale grave che impone il proseguimento del soggiorno in Svizzera della moglie ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Certo, il comportamento di A._______ nel nostro Paese non è sempre stato ineccepibile ed esemplare, ma non si ravvisano sufficienti circostanze concrete tali da permettere di rifiutare il proseguimento del suo soggiorno in Svizzera. In data 21 giugno 1999 e 26 aprile 2010 essa è stata condannata a delle pene detentive sospese condizionalmente per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale (in particolare guida in stato di ebrietà) e il secondo decreto d'accusa ha condotto il 25 giugno 2010 all'emanazione di una decisione di ammonimento nei suoi confronti. Tali reati, pur riprovevoli e da condannare, non sono di una gravità tale da comportare il mancato rinnovo del permesso di dimora dell'interessata. Durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha inoltre dato prova di un'integrazione professionale accettabile, garantendo sempre la propria indipendenza finanziaria, senza contrarre debiti e non ha mai beneficiato di aiuti assistenziali. A questo titolo dagli atti di causa emerge che essa ha trovato una nuova occupazione a tempo parziale condizionata al rinnovo del suo permesso (cfr. allegati act. 10). Grazie ad una buona integrazione linguistica la ricorrente ha infine tessuto delle relazioni sociali, specie con la famiglia del defunto marito.
E. 5 In conclusione, in assenza di circostanze particolari che permettano di mettere in dubbio la realtà dei legami che univano i coniugi ..., il Tribunale deve ritenere che il decesso di D.______ costituisca un grave motivo personale che impone il proseguio del soggiorno in Svizzera del coniuge superstite. La decisione dell'UFM del 2 luglio 2012 viola quindi il diritto federale, segnatamente l'art. 50 cpv. 1 lett. b e 50 cpv. 2 LStr (art. 49 PA), essa deve dunque essere annullata ed il ricorso accolto. Alla ricorrente è quindi riconosciuto il diritto alla proroga del permesso di dimora.
E. 6 Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'importo di fr. 1'000.- versato al Tribunale dalla ricorrente il 2 ottobre 2012 viene rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, la ricorrente ha diritto alle spese ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di patrocinio (art. 64 cpv. 1 PA e 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti. Nella fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene che un'indennità di fr. 1'500.-, importo comprensivo di spese e di IVA, appaia equa (art. 14 TS-TAF).
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 2 luglio 2012 è annullata, alla ricorrente è riconosciuto il diritto alla proroga del suo permesso di dimora.
- Non vengono prelevate spese processuali e l'importo di fr. 1'000.- versato dalla ricorrente viene rimborsato.
- L'UFM verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (incarto n. di rif. Simic ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4564/2012 Sentenza del 12 giugno 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, ..., patrocinata dall'Avv. Marcello Quadri, Riva Vela 12, 6900 Lugano 1 , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di dimora e rinvio. Fatti: A. AA._______, cittadina russa nata il ..., è giunta in Svizzera il 1° luglio 1993, ottenendo vari permessi di lavoro temporanei (permessi L), l'ultimo dei quali valido fino al 31 agosto 1994, per lavorare quale artista in diversi locali notturni. Nel mese di novembre successivo, l'interessata ha fatto ritorno nel nostro Paese a beneficio di un visto turistico della durata di 90 giorni. B. Con scritto 10 gennaio 1995, B._______, cittadino svizzero nato il ..., comunicava alle competenti autorità ticinesi la sua intenzione di sposare AA._______, postulando il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno in attesa di contrarre matrimonio; autorizzazione concessa fino al 4 maggio 1995 e prorogata poi a varie riprese sino al 5 giugno 1996. Il ... AA._______ è convolata a nozze a ... con B._______ ed è stata posta a beneficio di un permesso di dimora valevole fino al 3 giugno 1997 quale coniuge di un cittadino svizzero. C. Alla luce della missiva del 1° ottobre 1996 con la quale B._______ ha informato le competenti autorità ticinesi di vivere separato dalla consorte da metà luglio 1996, con decisione del 12 settembre 1997, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato (in seguito: CdS) il 7 dicembre 1999, l'allora Sezione degli stranieri (oggi Sezione della popolazione [SP]) ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora formulata da AB._______ il 5 settembre precedente, nonché l'istanza tendente al rilascio in favore di C._______ (1982), figlia di primo letto della richiedente giunta in Svizzera il 2 agosto 1997 a beneficio di un visto turistico di 90 giorni, di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento famigliare. D. Con decreto d'accusa del 21 giugno 1999, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha condannato AB._______ alla pena di 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di frs. 1'000.-, in quanto ritenuta colpevole di circolazione in stato di ebrietà. E. In data 11 aprile 2000 il patrocinatore di AB._______ ha ritirato il ricorso interposto presso il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito: TRAM) avverso la succitata decisione del CdS. L'interessata ha lasciato la Svizzera il 2 agosto 2000. F. Facendo seguito alla petizione promossa il 7/11 dicembre 2000 da B._______, con sentenza del 7 marzo 2001 il Pretore del distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio dei coniugi. G. Tra il 2007 ed il 2008 AA._______ ha beneficiato di visti turistici, nonché di un visto per cure mediche in Svizzera. In data 19 giugno 2009 l'interessata è convolata a nozze a Mendrisio con D._______, cittadino svizzero nato il ..., ottenendo il rilascio di un permesso di dimora annuale scadente il 18 giugno 2011. H. Con decreto d'accusa del 26 aprile 2010, AA._______ è stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'800.-, in quanto ritenuta colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alla norme della circolazione ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Tenuto conto di tale condanna, con risoluzione del 25 giugno 2010 la SP ha ammonito l'interessata rendendola edotta che in caso di recidiva o ulteriore comportamento scorretto avrebbe esaminato la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora. I. In data 3 giugno 2011 è deceduto D._______. Con decisione del 7 dicembre 2011 la SP ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora presentata da A._______ il 9 giugno precedente, impartendole nel contempo un termine al 31 gennaio 2012 per lasciare il suolo elvetico. Il 9 gennaio 2012 l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione dinanzi al CdS affermando come negli ultimi 18 anni essa abbia soggiornato con regolari differenti tipi di permesso per oltre 10 anni in Svizzera, paese in cui si è rapidamente integrata, impegnandosi ad apprendere l'italiano. A._______ ha poi addotto di essere a beneficio di una rendita per vedovanza, di avere buoni rapporti con il cognato, di essere autonoma economicamente non avendo mai chiesto aiuto alla pubblica assistenza e di essere alla ricerca di un'occupazione. Essa ha infine sottolineato di non possedere più legami con la Russia, paese in cui vivono unicamente una zia che non vede da anni ed una figlia avuta in giovane età e madre di due bambini, con la quale intrattiene rapporti saltuari, più economici che affettivi. Viste le motivazioni addotte dalla ricorrente, con scritto del 25 gennaio 2012 la SP ha revocato la propria decisione del 7 dicembre 2011. Di conseguenza, in data 15 febbraio 2012, il CdS ha stralciato il ricorso dai ruoli. J. Con scritto del 21 marzo 2012, la SP ha pronunciato un preavviso favorevole in merito alla proroga del permesso di dimora di A._______, rimanendo tuttavia riservata l'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM). In data 11 aprile 2012, l'UFM ha comunicato all'interessata l'intenzione di rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora, impartendole nel contempo, in virtù del diritto di essere sentita, un termine per formulare eventuali osservazioni in merito. Con scritto del 18 giugno 2012, A._______ ha rinviato alle argomentazioni espresse nel suo ricorso al CdS del 9 gennaio precedente, sottolineando inoltre di stare adoperandosi per saldare i debiti lasciati dal defunto marito. K. Con decisione del 2 luglio 2012, l'autorità inferiore ha rifiutato di approvare la proroga del permesso di dimora all'interessata, assegnandole un termine al 15 settembre 2012 per lasciare la Svizzera. In sostanza l'UFM ha osservato che l'interessata è stata coniugata con un cittadino svizzero per una durata inferiore a 3 anni e che la sua integrazione non è avvenuta con successo (non esercita alcuna attività lucrativa ed ha interessato le autorità giudiziarie e di polizia degli stranieri), di modo che l'art. 50 cpv. 1 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) non risulta applicabile. L'autorità di prime cure ha poi affermato che la reintegrazione della ricorrente in Russia, paese in cui vive la figlia e dove ha essa ha soggiornato tra il 2000 ed 2008 non risulta fortemente compromessa, sottolineando che, nonostante il matrimonio abbia preso fine per circostanze tragiche, non si è in presenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Anche i criteri posti dall'art. 34 LStr, di cui l'interessata si è prevalsa nel proprio gravame davanti al CdS non sono adempiuti. Dagli atti di causa risulterebbe infine che il rinvio della ricorrente nel suo paese d'origine è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, di modo che essa non può essere messa a beneficio dell'ammissione provvisoria. L. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 3 settembre 2012 A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento e la proroga del suo permesso di dimora. A sostegno del proprio gravame l'interessata ha in primo luogo richiesto di confermare il preavviso favorevole del 21 marzo 2012 dell'autorità cantonale, disposta a mantenere il suo permesso di dimora giusta l'art. 50 LStr. La ricorrente ha poi in sostanza sottolineato di essere perfettamente integrata in Svizzera e di avere instaurato da 16 anni dei legami molto stretti con il Ticino, rapporti oramai inesistenti con la Russia dove vive unicamente la figlia con due bambini a carico. Essa ha infine precisato che gli episodi di violazione della legge sulla circolazione stradale da essa commessi sono il frutto del disagio conseguente al divorzio dal primo marito. M. Invitato a prendere posizione in merito al suddetto gravame, con preavviso del 22 ottobre 2012, l'UFM ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. Con replica del 22 novembre 2012 la ricorrente ha confermato le motivazioni formulate nel suo gravame, sottolineando di avere trovato un'attività lucrativa a metà tempo. Con duplica del 3 dicembre 2012 l'autorità inferiore ha ribadito le proprie argomentazioni di fatto e di diritto. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e art. 83 lett. c cifra 2 e 4 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] in relazione con l'art. 50 cpv. 1 LStr). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 99 LStr il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 40 cpv. 1 LStr). Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. L'autorità inferiore può negare l'approvazione e vincolarla a condizioni (cfr. art. 86 OASA). Sul piano formale, il nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2008, prevede all'art. 86 cpv. 2 lett. a e c OASA, il rifiuto di approvare il primo rilascio del permesso di dimora e di prorogarlo, qualora le condizioni d'ammissione non siano adempiute. 3.2 Nel suo atto ricorsuale del 3 settembre 2012, A._______ si è prevalsa del fatto che la SP ha emesso un preavviso favorevole in merito alla concessione della proroga del permesso di dimora. In concreto, in virtù delle regole di procedura menzionate, la competenza decisionale incombe alla Confederazione (cfr. ugualmente cifra 1.3.1.1 e 1.3.1.4 dell'Istruzione "Procedure e Competenze" in linea sul sito dell'UFM: www.ufm.admin.ch Documentazione Basi legali Istruzioni e Circolari Settore degli stranieri Procedure e competenze, versione del 1° febbraio 2013, visitato il 17 maggio 2013). Perciò sia il TAF che l'autorità inferiore non sono legati dal preavviso favorevole emesso il 21 marzo 2012 dalla SP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora alla ricorrente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato dall'autorità cantonale.
4. Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità famigliare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se l'unione coniugale è durata tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunione famigliare debba essere mantenuto. Tale procedura favorisce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo settore (cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in: FF 2002 3370 seg. cifra 1.3.7.6; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 del 9 novembre 2010 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato. 4.1 L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora a cittadini stranieri la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che sono integrati con successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulative (cfr. DTF 136 II 113 consid. 3.3.3). Dagli atti di causa si evince che AA._______ e D._______ si sono uniti in matrimonio il 19 giugno 2009 ed hanno vissuto assieme fino al 3 giugno 2011, data del decesso del marito. L'unione coniugale tra i signori ... è durata quindi poco meno di due anni, di modo che la prima condizione posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non è adempiuta, ciò che dispensa il Tribunale dall'esaminare se l'integrazione della ricorrente è avvenuta con successo. 4.2 Resta ora da esaminare se il soggiorno in Svizzera di A._______ è da ritenere necessario a seguito di gravi motivi personali conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Questa disposizione è stata prevista per le situazioni in cui le condizioni dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non sono soddisfatte ma che, dall'insieme delle circostanze, risulta che lo straniero si trova in una situazione di rigore dopo lo scioglimento della famiglia (cfr. DTF 137 II 345 consid. 3.2.1 e 137 II 1 consid. 4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 precitata, consid. 4.1). Giusta l'art. 50 cpv. 2 LStr un grave motivo personale secondo il cpv. 1 lett. b sussiste quando il coniuge straniero è stato vittima di violenze nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cfr. al riguardo DTF 136 II 1, consid. 5 pag. 3 e segg. da cui emerge che le condizioni citate non sono necessariamente cumulative). Conformemente alla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_376/2010 del 18 agosto 2010 consid. 6.3.1 e giurisprudenza ivi citata) i cpv. 1 lett. b e 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare i casi di estrema gravità che possono essere causati segnatamente dalla violenza coniugale, dal decesso del coniuge o delle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Queste disposizioni non rappresentano un catalogo esaustivo (cfr. il termine "segnatamente" [cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]). La violenza coniugale o la reintegrazione fortemente compromessa nel paese d'origine possono rivestire un'importanza e un peso differenti nell'apprezzamento della fattispecie e, secondo la loro intensità, essere sufficienti ad ammettere l'esistenza di gravi motivi personali (DTF 136 II 1 consid. 5.3). Un grave motivo personale che dà diritto alla proroga del permesso di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'ammissione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e famigliare della persona straniera legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale siano di un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre considerare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione famigliare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 precitata consid. 4.1). 4.3 In casu può essere ritenuta unicamente l'ipotesi di un caso di rigore legato al decesso del coniuge svizzero. In questo ambito con sentenza 2C_993/2011 del 10 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 II 393, il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza precedente secondo la quale la morte del coniuge non costituisce necessariamente un motivo che conduce al rinnovo del permesso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. consid. 3.1 - 3.3 e giurisprudenza ivi citata). L'Alta Corte ha infatti ritenuto che, in assenza di circostanze particolari tali da fare sorgere dubbi in merito al fondamento del matrimonio ed all'intensità dei legami tra i coniugi, si presume che la morte del coniuge svizzero costituisce un motivo personale grave che impone il proseguimento del soggiorno in Svizzera del coniuge straniero sopravvissuto ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, e questo senza che sia necessario esaminare il carattere fortemente compromesso della sua reintegrazione nel paese di provenienza. Tale presunzione non è irrefragrabile. Le autorità di polizia degli stranieri possono infatti dimostrare l'esistenza di circostanze particolari che permettono di dubitare della realtà dei legami che univano i coniugi. Tra queste figurano il caso di uno straniero che ha sposato in piena cognizione di causa un cittadino elvetico gravemente malato e con una speranza di vita fortemente ridotta al fine di beneficiare abusivamente delle conseguenze del decesso, il caso dello straniero che ha intrapreso una procedura di separazione o di divorzio poco prima della morte o ancora colui che ha posto fine alla vita in comune prima del decesso del coniuge svizzero, dimostrando in questo modo che al momento della morte la comunità coniugale era dissolta (cfr. consid. 3.3). Ad ogni modo l'esistenza di una situazione oggettiva che conferisce un diritto al proseguimento del soggiorno non priva le autorità di polizia degli stranieri del diritto di evidenziare altre circostanze concrete (condanne penali, ricorso all'aiuto sociale, etc) che, alla luce di un apprezzamento globale ai sensi dell'art. 96 LStr, permetterebbero di rifiutare il proseguimento del soggiorno in Svizzera (cfr. consid. 3.4). 4.4 L'autorità di prime cure ha rifiutato la proroga del permesso di dimora della ricorrente in quanto la durata del suo matrimonio è stata inferiore ai tre anni richiesti dalla legge e la sua integrazione in Svizzera non è avvenuta con successo, in ragione del fatto che essa non esercita alcuna attività lucrativa ed il suo comportamento ha interessato le autorità giudiziarie e di polizia degli stranieri. L'UFM ha poi sottolineato come la morte del marito non sia tale da giustificare la proroga del permesso di dimora, precisando che la reintegrazione in Russia dell'interessata non risulta fortemente compromessa. Ora, nella fattispecie, nonostante una differenza di età piuttosto marcata (19 anni), dagli atti di causa non si evince che D._______ fosse gravemente malato, o con una speranza di vita ridotta, ciò che lascia presagire che la sua morte sia intervenuta improvvisamente. Allo stesso modo, non risulta che fossero in corso procedure di divorzio o di separazione e non vi sono indizi che lascino presagire l'esistenza di una separazione di fatto tra i coniugi al momento del decesso. Il matrimonio e l'unione tra gli interessati appaiono quindi realmente vissute; si deve quindi presumere che la morte di D._______ costituisce un motivo personale grave che impone il proseguimento del soggiorno in Svizzera della moglie ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Certo, il comportamento di A._______ nel nostro Paese non è sempre stato ineccepibile ed esemplare, ma non si ravvisano sufficienti circostanze concrete tali da permettere di rifiutare il proseguimento del suo soggiorno in Svizzera. In data 21 giugno 1999 e 26 aprile 2010 essa è stata condannata a delle pene detentive sospese condizionalmente per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale (in particolare guida in stato di ebrietà) e il secondo decreto d'accusa ha condotto il 25 giugno 2010 all'emanazione di una decisione di ammonimento nei suoi confronti. Tali reati, pur riprovevoli e da condannare, non sono di una gravità tale da comportare il mancato rinnovo del permesso di dimora dell'interessata. Durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha inoltre dato prova di un'integrazione professionale accettabile, garantendo sempre la propria indipendenza finanziaria, senza contrarre debiti e non ha mai beneficiato di aiuti assistenziali. A questo titolo dagli atti di causa emerge che essa ha trovato una nuova occupazione a tempo parziale condizionata al rinnovo del suo permesso (cfr. allegati act. 10). Grazie ad una buona integrazione linguistica la ricorrente ha infine tessuto delle relazioni sociali, specie con la famiglia del defunto marito.
5. In conclusione, in assenza di circostanze particolari che permettano di mettere in dubbio la realtà dei legami che univano i coniugi ..., il Tribunale deve ritenere che il decesso di D.______ costituisca un grave motivo personale che impone il proseguio del soggiorno in Svizzera del coniuge superstite. La decisione dell'UFM del 2 luglio 2012 viola quindi il diritto federale, segnatamente l'art. 50 cpv. 1 lett. b e 50 cpv. 2 LStr (art. 49 PA), essa deve dunque essere annullata ed il ricorso accolto. Alla ricorrente è quindi riconosciuto il diritto alla proroga del permesso di dimora.
6. Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'importo di fr. 1'000.- versato al Tribunale dalla ricorrente il 2 ottobre 2012 viene rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, la ricorrente ha diritto alle spese ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di patrocinio (art. 64 cpv. 1 PA e 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti. Nella fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene che un'indennità di fr. 1'500.-, importo comprensivo di spese e di IVA, appaia equa (art. 14 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 2 luglio 2012 è annullata, alla ricorrente è riconosciuto il diritto alla proroga del suo permesso di dimora.
2. Non vengono prelevate spese processuali e l'importo di fr. 1'000.- versato dalla ricorrente viene rimborsato.
3. L'UFM verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. Simic ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: