Revisione della rendita
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Il 28 aprile 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI), mediante progetto di decisione, dopo avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'assicurata presenterebbe un grado d'invalidità totale del 25%, ha comunicato alla medesima che non sussisterebbe più un diritto ad una rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
E. 2 Il 26 maggio 2011, l'interessata ha interposto ricorso contro il menzionato progetto di decisione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni di C._______ mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità.
E. 3 Il 16 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° agosto 2011, la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora.
E. 4 Con sentenza del 17 giugno 2011, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso e la trasmissione degli atti di causa all'Ufficio AI per competenza.
E. 5 Con scritto dell'11 luglio 2011, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha confermato all'interessata che la decisione del 16 giugno 2011 deve essere considerata nulla.
E. 6 Con scritto del 22 luglio 2011, l'interessata ha segnalato all'UAIE di essere "in attesa della corretta decisione", la decisione del 16 giugno 2011 essendo nulla e non esplicando alcun effetto.
E. 7 Il 17 agosto 2011, l'interessata ha inoltrato un ricorso cautelativo dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011 mediante il quale ha chiesto, in via principale, l'accertamento della nullità della decisione del 16 agosto 2011 e, in via subordinata, l'annullamento della decisione del 16 giugno 2011 ed il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche dopo il 1° agosto 2011.
E. 8 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
E. 9 Questo Tribunale rileva che dagli atti di causa dell'UAIE e dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (ricevuti il 5 e l'8 settembre 2011) risulta che l'autorità inferiore ha reso, il 16 agosto 2011, una nuova decisione in sostituzione della decisione del 16 giugno 2011, mediante la quale ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2011, la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora. La nuova decisione accondiscende integralmente alla conclusione principale della ricorrente, nel senso che l'UAIE ha annullato la sua decisione del 16 giugno 2011 e l'ha sostituita con quella emessa il 16 agosto 2011 (che la ricorrente ha peraltro nel frattempo impugnato con separato ricorso [il nuovo incarto porta il numero C-5406/2011]).
E. 10 Da quanto esposto, discende che il ricorso cautelativo del 17 agosto 2011 va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011.
E. 11 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
E. 12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA).
E. 12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Occorre rilevare che l'interessata è stata costretta ad inoltrare un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011 per il fatto che il 17 agosto 2011, ossia il giorno precedente la scadenza del termine ricorsuale, l'autorità inferiore non aveva ancora spedito alla parte l'annullamento della decisione del 16 giugno 2011 (lo farà il 18 agosto 2011; la decisione di annullamento è poi stata notificata alla ricorrente il 23 agosto 2011), e ciò benché il Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse, già il 17 giugno 2011, trasmesso gli atti di causa all'Ufficio AI del Cantone B._______ per competenza, detto Ufficio avesse comunicato all'interessata il 22 luglio 2011 che la decisione del 16 giugno 2011 doveva essere considerata nulla e che il patrocinatore della ricorrente avesse chiesto all'UAIE di revocare la decisione del 16 giugno con scritto del 22 luglio 2011. In siffatte circostanze si giustifica l'attribuzione alla ricorrente di un'indennità a titolo di ripetibili che, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro, necessario ed utile, svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'ammontare relativamente modesto delle ripetibili si giustifica con il fatto che le considerazioni sul merito sviluppate nel ricorso possono considerarsi solo parzialmente siccome necessarie ed utili, dal momento che conto tenuto della chiara situazione fattuale, era difficilmente ipotizzabile un mancato annullamento, per vizio formale, della decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011. Nel ricorso cautelativo la ricorrente avrebbe pertanto potuto limitarsi, per quanto attiene al merito e viste le difficoltà particolari della causa, a presentare generici argomenti e a chiedere un termine per completare il gravame qualora, contro tutte le attese, l'autorità inferiore non avesse annullato la sua decisione del 16 giugno 2011 per vizio formale. L'indennità per spese ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.La causa C-4543/2011 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4543/2011 Decisione del 30 settembre 2011 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinata dall'avvocato Paolo Marchi, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 giugno 2011). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 28 aprile 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI), mediante progetto di decisione, dopo avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'assicurata presenterebbe un grado d'invalidità totale del 25%, ha comunicato alla medesima che non sussisterebbe più un diritto ad una rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
2. Il 26 maggio 2011, l'interessata ha interposto ricorso contro il menzionato progetto di decisione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni di C._______ mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità.
3. Il 16 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° agosto 2011, la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora.
4. Con sentenza del 17 giugno 2011, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso e la trasmissione degli atti di causa all'Ufficio AI per competenza.
5. Con scritto dell'11 luglio 2011, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha confermato all'interessata che la decisione del 16 giugno 2011 deve essere considerata nulla.
6. Con scritto del 22 luglio 2011, l'interessata ha segnalato all'UAIE di essere "in attesa della corretta decisione", la decisione del 16 giugno 2011 essendo nulla e non esplicando alcun effetto.
7. Il 17 agosto 2011, l'interessata ha inoltrato un ricorso cautelativo dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011 mediante il quale ha chiesto, in via principale, l'accertamento della nullità della decisione del 16 agosto 2011 e, in via subordinata, l'annullamento della decisione del 16 giugno 2011 ed il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche dopo il 1° agosto 2011.
8. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
9. Questo Tribunale rileva che dagli atti di causa dell'UAIE e dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (ricevuti il 5 e l'8 settembre 2011) risulta che l'autorità inferiore ha reso, il 16 agosto 2011, una nuova decisione in sostituzione della decisione del 16 giugno 2011, mediante la quale ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2011, la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora. La nuova decisione accondiscende integralmente alla conclusione principale della ricorrente, nel senso che l'UAIE ha annullato la sua decisione del 16 giugno 2011 e l'ha sostituita con quella emessa il 16 agosto 2011 (che la ricorrente ha peraltro nel frattempo impugnato con separato ricorso [il nuovo incarto porta il numero C-5406/2011]).
10. Da quanto esposto, discende che il ricorso cautelativo del 17 agosto 2011 va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011.
11. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 12. 12.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 12.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Occorre rilevare che l'interessata è stata costretta ad inoltrare un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011 per il fatto che il 17 agosto 2011, ossia il giorno precedente la scadenza del termine ricorsuale, l'autorità inferiore non aveva ancora spedito alla parte l'annullamento della decisione del 16 giugno 2011 (lo farà il 18 agosto 2011; la decisione di annullamento è poi stata notificata alla ricorrente il 23 agosto 2011), e ciò benché il Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse, già il 17 giugno 2011, trasmesso gli atti di causa all'Ufficio AI del Cantone B._______ per competenza, detto Ufficio avesse comunicato all'interessata il 22 luglio 2011 che la decisione del 16 giugno 2011 doveva essere considerata nulla e che il patrocinatore della ricorrente avesse chiesto all'UAIE di revocare la decisione del 16 giugno con scritto del 22 luglio 2011. In siffatte circostanze si giustifica l'attribuzione alla ricorrente di un'indennità a titolo di ripetibili che, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro, necessario ed utile, svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'ammontare relativamente modesto delle ripetibili si giustifica con il fatto che le considerazioni sul merito sviluppate nel ricorso possono considerarsi solo parzialmente siccome necessarie ed utili, dal momento che conto tenuto della chiara situazione fattuale, era difficilmente ipotizzabile un mancato annullamento, per vizio formale, della decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011. Nel ricorso cautelativo la ricorrente avrebbe pertanto potuto limitarsi, per quanto attiene al merito e viste le difficoltà particolari della causa, a presentare generici argomenti e a chiedere un termine per completare il gravame qualora, contro tutte le attese, l'autorità inferiore non avesse annullato la sua decisione del 16 giugno 2011 per vizio formale. L'indennità per spese ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.La causa C-4543/2011 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione: