Contributi
Sachverhalt
A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da [...] a [...] nonché da [...]) e padre di quattro figli (nati nel [...], nel [...], nel [...] e nel [...]), ha formulato in data 14 febbraio 2019 una richiesta volta all'ottenimento, anticipato di due anni, di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 e 15 pag. 1 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 1 e doc. 15 pag. 1]). Ha esibito in particolare copia del certificato di assicurazione AVS/AI e del libretto delle marche per studenti (doc. 2 pag. 1 e doc. 3). B. B.a Con decisione del 21 marzo 2019 (doc. 23), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera (anticipata di due anni) di fr. 429.- al mese dal 1° marzo 2019, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 12 anni, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 2 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 36'972.-, una scala delle rendite 13 ed una riduzione per anticipazione del 13,6% (v. doc. 20 [foglio di calcolo]). B.b Con messaggi di posta elettronica del 27 e 31 marzo 2019 (doc. 26 e 27 pag. 1), l'interessato ha riferito di aver lavorato durante diversi mesi nel 1972 e nel 1973 per conto di un'impresa e di essere sicuro che sono stati "trattenuti dei contributi" per le attività svolte. Ha poi indicato che "mancano diversi mesi" del 1975 ed il 1976, periodo in cui ha svolto servizio militare obbligatorio in Italia, nonché il mese di gennaio del 1985, mese in cui ha lavorato presso la B._______ di (...; v. la distinta di salario del gennaio 1985 [doc. 27 pag. 2]). B.c Con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2019 (doc. 34), la CSC ha sottolineato che l'interessato era minorenne nel 1972 e nel 1973 (di modo che il datore di lavoro non era tenuto a pagare i contributi). Ha poi rilevato che l'accertamento dei fatti ha permesso di appurare che il medesimo ha lavorato in Svizzera per 1 mese nel 1975, ma non che fosse domiciliato in Svizzera oppure avesse versato dei contributi nel 1976, e che ha svolto il servizio militare in Italia da settembre del 1975 ad ottobre del 1976 (v. doc. 2 pag. 2 [foglio di congedo illimitato"]). La CSC ha quindi invitato l'interessato a trasmettere i certificati di lavoro o le buste paga degli anni 1975 e 1976, nel caso in cui avesse lavorato in Svizzera durante tali anni. B.d Con messaggi di posta elettronica del 10 ed 11 aprile 2019 (doc. 36 e 38), l'interessato ha ribadito che, quand'anche minorenne, ha lavorato presso delle ditte nel 1972 e nel 1973 e di essere certo che "l'AVS veniva dedotta dalle buste paga", ma di non poterlo comprovare. Ha poi indicato di non poter produrre alcun documento inerente gli anni 1972 e 1973 (anni in cui ha lavorato presso la ditta C._______ di [...]). Si è altresì ricordato di aver formulato domanda alla competente autorità di polizia degli stranieri per poter mantenere il domicilio in Svizzera durante il periodo del servizio militare in Italia. B.e Con lettera raccomandata del 14 maggio 2019 (doc. 39), la CSC, considerando il messaggio di posta elettronica del 27 marzo 2019 come un'opposizione, ha in particolare assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per inoltrare un'opposizione per iscritto comprendente (una motivazione, una conclusione e la sua firma manoscritta in originale [o quella di un patrocinatore]), l'opposizione del 27 marzo 2019 essendo stata inoltrata per via elettronica e non contenendo alcuna firma manoscritta in originale, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile. B.f Con scritto d'opposizione del 28 maggio 2019 (doc. 40), l'interessato ha indicato che "dopo un attento esame dei documenti in mia possessione, le ragioni esposte nelle e-mail (quanto alla durata contributiva) non sussistono". Ha poi indicato che "rimarrebbe tuttavia l'anno 1977", anno in cui era studente all'Università di (...) ed ha lavorato e versato dei contributi. B.g Con diffida raccomandata del 7 giugno 2019 (doc. 41), la CSC, dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti, ha assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per esibire le distinte di salario dell'anno 1977 nonché eventuali certificati di lavoro, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione (su opposizione) in base agli atti in suo possesso (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA). B.h Con scritto del 22 giugno 2019 (doc. 42 pag. 3), l'interessato ha ribadito che nel 1977, era studente all'Università di (...; v. i risultati di esami universitari del 1977 [doc. 42 pag. 5]). B.i Con decisione su opposizione del 12 agosto 2019 (doc. 47), la CSC ha respinto l'opposizione del 28 maggio 2019 e confermato la propria decisione del 21 marzo 2019. Detta autorità, dopo aver indicato che ha proceduto a ricerche complementari per l'anno 1977 (presso il comune di residenza; v. doc. 43 e 45), ha esposto le norme legali applicabili e confermato le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 12 anni e 1 mese (in particolare, per l'anno 1977 possono essere computati 2 mesi [settembre ed ottobre]; v. gli estratti del contro individuale [doc. 19]). C. C.a Il 28 agosto 2019, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 12 agosto 2019 mediante il quale ha chiesto di (riformare la decisione impugnata nel senso di) tenere in considerazione una durata contributiva completa per gli anni 1977 e 1978, anni in cui era domiciliato a (...) o ad (...) e studente all'Università di (...; v. gli allegati libretto delle marche per studenti, scritto del gennaio 1977 ed attestato dall'agosto 1977 dell'università [avrebbe anche lavorato saltuariamente durante tale periodo {doc. TAF 1}]). C.b Nella risposta al ricorso del 14 ottobre 2019, l'autorità inferiore ha indicato, con riferimento all'allegata attestazione del 7 ottobre 2019 del "Servizio della popolazione di (...)", che l'accertamento complementare dei fatti ha permesso di appurare che il ricorrente era domiciliato in Svizzera anche nel 1977 (e nel 1978). Per conseguenza, la CSC ha reso, il 10 ottobre 2019, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione su opposizione (allegata in copia), in sostituzione della decisione del 12 agosto 2019, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'insorgente una rendita di vecchiaia (anticipata di due anni) di fr. 479.- al mese dal 1° marzo 2019. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi (di cui, in particolare, 12 mesi nel 1977 e 12 mesi nel 1978), un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 2 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 29'862.-, una scala delle rendite 16 ed una riduzione per anticipazione del 13,6%. La CSC ha pertanto segnalato di rinunciare ad introdurre la risposta al ricorso e proposto a questo Tribunale di pronunciarsi in merito allo stralcio dai ruoli della causa (doc. TAF 3). C.c Reso edotto dal Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 28 novembre 2019 (notificato il 5 dicembre 2019; doc. TAF 5), che apparivano adempiute le condizioni per procedere allo stralcio dai ruoli della causa, trasmessagli la risposta al ricorso della CSC del 14 ottobre 2019 (unitamente a copia dei documenti menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore), al ricorrente è stata concessa la facoltà di pronunciarsi vuoi in merito allo stralcio dai ruoli della causa vuoi quanto al merito della causa (doc. TAF 4). Il ricorrente non ha fatto uso di tale facoltà.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
E. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
E. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3 La questione di sapere se la causa possa essere stralciata dai ruoli può essere lasciata indecisa, ritenuto che quand'anche si dovesse ritenere che il ricorrente non ha contestato solo il periodo contributivo per gli anni 1977 e 1978 (v. il ricorso [doc. TAF 1]), ma implicitamente pure l'ammontare dell'importo mensile della rendita di vecchiaia accordato (anche di quello di fr. 479.- di cui alla nuova decisione su opposizione resa dalla CSC il 10 ottobre 2019 in corso di procedura ricorsuale), il ricorso va respinto nel merito - per le ragioni che saranno indicate di seguito e nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto - siccome manifestamente infondato.
E. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
E. 4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.
E. 4.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Peraltro, giusta l'art. 40 cpv. 1 LAVS, gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni. In caso di anticipazione della rendita, fino all'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia viene ridotta del 6,8% per anno d'anticipazione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS).
E. 4.4.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).
E. 4.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
E. 4.4.3 Giusta l'art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.
E. 4.4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 4.4.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertenze sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DFT 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
E. 4.4.6 Quanto al periodo contributivo per l'anno 1977 e per l'anno 1978, l'autorità inferiore, nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019, ha considerato - secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 19) ed in virtù degli attestati dell'Università di (...; v. il libretto delle marche per studenti, lo scritto del gennaio 1977 e l'attestato dell'agosto 1977 dell'università [doc. TAF 3]) nonché del fatto che il medesimo ha soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso di domicilio di tipo C (v. l'attestazione del 7 ottobre 2019 del "Servizio della popolazione di [...]"; doc. TAF 3) - che per il ricorrente poteva essere ammessa una durata contributiva completa da gennaio del 1977 a dicembre del 1978 (12 mesi nel 1977 e 12 mesi nel 1978). In particolare, come indicato nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019, non sussistendo altresì i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, il periodo contributivo totale dell'insorgente è di 15 anni e 3 mesi. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1956) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 42 anni fino al 2019 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.
E. 4.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 15 anni completi. Le tabelle delle rendite 2019 prevedono che al rapporto fra 15 anni interi di contribuzione dell'insorgente e 42 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 16 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 10). L'importo della rendita del ricorrente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 16 ed in funzione del suo reddito annuo medio.
E. 4.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola, ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
E. 4.6.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'insorgente, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1974 al 2012 ammontano a fr. 328'960.- (3'256 + 182 + 2'955 + 3'950 + 6'846 + 4'969 + 5'040 + 31'486 + 35'556 + 17'721 + 28'011 + 29'394 + 32'818 + 43'200 + 47'400 + 19'000 + 16'575 + 601; doc. 19). Ora, l'insorgente non ha esibito in sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario, da cui desumere un importo dei redditi risultanti dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera superiore a quello determinato dall'autorità inferiore, ossia fr. 328'960.-. Non può pertanto che essere ritenuto tale importo. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1977 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.079 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 354'948.- (328'960 x 1.079). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, corrispondenti a 183 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2019 ammonta a fr. 23'275.- ([354'948 : 183] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019.
E. 4.6.2.1 Quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2 LAVS).
E. 4.6.2.2 Il primo figlio del ricorrente essendo nato il (...; doc. 1 pag. 2), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1988. L'insorgente è stato assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal 1988 al maggio del 1990 (2 anni e 5 mesi; periodo in cui possono essere contabilizzati due anni di accrediti per compiti educativi [art. 52f cpv. 5 OAVS]) e poi ancora in maggio, giugno e da settembre a dicembre del 2011 nonché in gennaio e giugno del 2012 (periodo in cui non possono essere contabilizzati accrediti per compiti educativi, i quattro figli del ricorrente [nati nel {...}, nel {...}, nel {...} e nel {...}; doc. 1 pag. 2], avendo compiuto più di 16 anni). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere all'insorgente accrediti per compiti educativi per 2 anni. Considerato che nel 2019, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'185.- (Tabelle delle rendite 2019 pag. 18), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 5'594.- ([1'185 x 12 x 3 x 2] : 183 x 12).
E. 4.6.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2019 ammonta quindi in totale a fr. 28'869.- (23'275 + 5'594). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 16. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 29'862.- nel 2019 (le tabelle delle rendite 2019 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 29'862.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 28'869.- [Tabelle delle rendite 2019 pag. 74]). La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 16 e ad un reddito annuo medio di fr. 29'862.- ammonta a fr. 554.- mensili (Tabelle delle rendite 2019 pag. 74). Questo importo deve però essere ridotto del 13,6% (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS), l'insorgente avendo chiesto di anticipare il diritto alla rendita di vecchiaia di due anni. Ne risulta una rendita di vecchiaia di fr. 479.- al mese (554 - 75). Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto.
E. 4.7 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 479.- dal 1° marzo 2019, come calcolato dall'autorità inferiore nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019 (doc. TAF 3), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio.
E. 5 Da quanto esposto, consegue che il ricorso - nella misura in cui non è divenuto senza oggetto - non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi - appunto nella misura in cui non è divenuto senza oggetto - siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
E. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 6.2 Al ricorrente, soccombente nella misura in cui il ricorso non è divenuto senza oggetto, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), segnatamente poiché non è rappresentato in questa sede da mandatario professionale e non ha dimostrato di avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso inoltrato in questa sede. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4402/2019 Sentenza del 5 febbraio 2020 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 12 agosto 2019). Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da [...] a [...] nonché da [...]) e padre di quattro figli (nati nel [...], nel [...], nel [...] e nel [...]), ha formulato in data 14 febbraio 2019 una richiesta volta all'ottenimento, anticipato di due anni, di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 e 15 pag. 1 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 1 e doc. 15 pag. 1]). Ha esibito in particolare copia del certificato di assicurazione AVS/AI e del libretto delle marche per studenti (doc. 2 pag. 1 e doc. 3). B. B.a Con decisione del 21 marzo 2019 (doc. 23), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera (anticipata di due anni) di fr. 429.- al mese dal 1° marzo 2019, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 12 anni, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 2 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 36'972.-, una scala delle rendite 13 ed una riduzione per anticipazione del 13,6% (v. doc. 20 [foglio di calcolo]). B.b Con messaggi di posta elettronica del 27 e 31 marzo 2019 (doc. 26 e 27 pag. 1), l'interessato ha riferito di aver lavorato durante diversi mesi nel 1972 e nel 1973 per conto di un'impresa e di essere sicuro che sono stati "trattenuti dei contributi" per le attività svolte. Ha poi indicato che "mancano diversi mesi" del 1975 ed il 1976, periodo in cui ha svolto servizio militare obbligatorio in Italia, nonché il mese di gennaio del 1985, mese in cui ha lavorato presso la B._______ di (...; v. la distinta di salario del gennaio 1985 [doc. 27 pag. 2]). B.c Con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2019 (doc. 34), la CSC ha sottolineato che l'interessato era minorenne nel 1972 e nel 1973 (di modo che il datore di lavoro non era tenuto a pagare i contributi). Ha poi rilevato che l'accertamento dei fatti ha permesso di appurare che il medesimo ha lavorato in Svizzera per 1 mese nel 1975, ma non che fosse domiciliato in Svizzera oppure avesse versato dei contributi nel 1976, e che ha svolto il servizio militare in Italia da settembre del 1975 ad ottobre del 1976 (v. doc. 2 pag. 2 [foglio di congedo illimitato"]). La CSC ha quindi invitato l'interessato a trasmettere i certificati di lavoro o le buste paga degli anni 1975 e 1976, nel caso in cui avesse lavorato in Svizzera durante tali anni. B.d Con messaggi di posta elettronica del 10 ed 11 aprile 2019 (doc. 36 e 38), l'interessato ha ribadito che, quand'anche minorenne, ha lavorato presso delle ditte nel 1972 e nel 1973 e di essere certo che "l'AVS veniva dedotta dalle buste paga", ma di non poterlo comprovare. Ha poi indicato di non poter produrre alcun documento inerente gli anni 1972 e 1973 (anni in cui ha lavorato presso la ditta C._______ di [...]). Si è altresì ricordato di aver formulato domanda alla competente autorità di polizia degli stranieri per poter mantenere il domicilio in Svizzera durante il periodo del servizio militare in Italia. B.e Con lettera raccomandata del 14 maggio 2019 (doc. 39), la CSC, considerando il messaggio di posta elettronica del 27 marzo 2019 come un'opposizione, ha in particolare assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per inoltrare un'opposizione per iscritto comprendente (una motivazione, una conclusione e la sua firma manoscritta in originale [o quella di un patrocinatore]), l'opposizione del 27 marzo 2019 essendo stata inoltrata per via elettronica e non contenendo alcuna firma manoscritta in originale, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile. B.f Con scritto d'opposizione del 28 maggio 2019 (doc. 40), l'interessato ha indicato che "dopo un attento esame dei documenti in mia possessione, le ragioni esposte nelle e-mail (quanto alla durata contributiva) non sussistono". Ha poi indicato che "rimarrebbe tuttavia l'anno 1977", anno in cui era studente all'Università di (...) ed ha lavorato e versato dei contributi. B.g Con diffida raccomandata del 7 giugno 2019 (doc. 41), la CSC, dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti, ha assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per esibire le distinte di salario dell'anno 1977 nonché eventuali certificati di lavoro, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione (su opposizione) in base agli atti in suo possesso (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA). B.h Con scritto del 22 giugno 2019 (doc. 42 pag. 3), l'interessato ha ribadito che nel 1977, era studente all'Università di (...; v. i risultati di esami universitari del 1977 [doc. 42 pag. 5]). B.i Con decisione su opposizione del 12 agosto 2019 (doc. 47), la CSC ha respinto l'opposizione del 28 maggio 2019 e confermato la propria decisione del 21 marzo 2019. Detta autorità, dopo aver indicato che ha proceduto a ricerche complementari per l'anno 1977 (presso il comune di residenza; v. doc. 43 e 45), ha esposto le norme legali applicabili e confermato le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 12 anni e 1 mese (in particolare, per l'anno 1977 possono essere computati 2 mesi [settembre ed ottobre]; v. gli estratti del contro individuale [doc. 19]). C. C.a Il 28 agosto 2019, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 12 agosto 2019 mediante il quale ha chiesto di (riformare la decisione impugnata nel senso di) tenere in considerazione una durata contributiva completa per gli anni 1977 e 1978, anni in cui era domiciliato a (...) o ad (...) e studente all'Università di (...; v. gli allegati libretto delle marche per studenti, scritto del gennaio 1977 ed attestato dall'agosto 1977 dell'università [avrebbe anche lavorato saltuariamente durante tale periodo {doc. TAF 1}]). C.b Nella risposta al ricorso del 14 ottobre 2019, l'autorità inferiore ha indicato, con riferimento all'allegata attestazione del 7 ottobre 2019 del "Servizio della popolazione di (...)", che l'accertamento complementare dei fatti ha permesso di appurare che il ricorrente era domiciliato in Svizzera anche nel 1977 (e nel 1978). Per conseguenza, la CSC ha reso, il 10 ottobre 2019, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione su opposizione (allegata in copia), in sostituzione della decisione del 12 agosto 2019, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'insorgente una rendita di vecchiaia (anticipata di due anni) di fr. 479.- al mese dal 1° marzo 2019. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi (di cui, in particolare, 12 mesi nel 1977 e 12 mesi nel 1978), un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 2 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 29'862.-, una scala delle rendite 16 ed una riduzione per anticipazione del 13,6%. La CSC ha pertanto segnalato di rinunciare ad introdurre la risposta al ricorso e proposto a questo Tribunale di pronunciarsi in merito allo stralcio dai ruoli della causa (doc. TAF 3). C.c Reso edotto dal Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 28 novembre 2019 (notificato il 5 dicembre 2019; doc. TAF 5), che apparivano adempiute le condizioni per procedere allo stralcio dai ruoli della causa, trasmessagli la risposta al ricorso della CSC del 14 ottobre 2019 (unitamente a copia dei documenti menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore), al ricorrente è stata concessa la facoltà di pronunciarsi vuoi in merito allo stralcio dai ruoli della causa vuoi quanto al merito della causa (doc. TAF 4). Il ricorrente non ha fatto uso di tale facoltà. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3. La questione di sapere se la causa possa essere stralciata dai ruoli può essere lasciata indecisa, ritenuto che quand'anche si dovesse ritenere che il ricorrente non ha contestato solo il periodo contributivo per gli anni 1977 e 1978 (v. il ricorso [doc. TAF 1]), ma implicitamente pure l'ammontare dell'importo mensile della rendita di vecchiaia accordato (anche di quello di fr. 479.- di cui alla nuova decisione su opposizione resa dalla CSC il 10 ottobre 2019 in corso di procedura ricorsuale), il ricorso va respinto nel merito - per le ragioni che saranno indicate di seguito e nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto - siccome manifestamente infondato. 4. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 4.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Peraltro, giusta l'art. 40 cpv. 1 LAVS, gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni. In caso di anticipazione della rendita, fino all'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia viene ridotta del 6,8% per anno d'anticipazione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS). 4.4 4.4.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS). 4.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.4.3 Giusta l'art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS. 4.4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertenze sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DFT 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 4.4.6 Quanto al periodo contributivo per l'anno 1977 e per l'anno 1978, l'autorità inferiore, nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019, ha considerato - secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 19) ed in virtù degli attestati dell'Università di (...; v. il libretto delle marche per studenti, lo scritto del gennaio 1977 e l'attestato dell'agosto 1977 dell'università [doc. TAF 3]) nonché del fatto che il medesimo ha soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso di domicilio di tipo C (v. l'attestazione del 7 ottobre 2019 del "Servizio della popolazione di [...]"; doc. TAF 3) - che per il ricorrente poteva essere ammessa una durata contributiva completa da gennaio del 1977 a dicembre del 1978 (12 mesi nel 1977 e 12 mesi nel 1978). In particolare, come indicato nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019, non sussistendo altresì i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, il periodo contributivo totale dell'insorgente è di 15 anni e 3 mesi. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1956) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 42 anni fino al 2019 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 4.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 15 anni completi. Le tabelle delle rendite 2019 prevedono che al rapporto fra 15 anni interi di contribuzione dell'insorgente e 42 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 16 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 10). L'importo della rendita del ricorrente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 16 ed in funzione del suo reddito annuo medio. 4.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola, ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 4.6.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'insorgente, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1974 al 2012 ammontano a fr. 328'960.- (3'256 + 182 + 2'955 + 3'950 + 6'846 + 4'969 + 5'040 + 31'486 + 35'556 + 17'721 + 28'011 + 29'394 + 32'818 + 43'200 + 47'400 + 19'000 + 16'575 + 601; doc. 19). Ora, l'insorgente non ha esibito in sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario, da cui desumere un importo dei redditi risultanti dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera superiore a quello determinato dall'autorità inferiore, ossia fr. 328'960.-. Non può pertanto che essere ritenuto tale importo. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1977 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.079 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 354'948.- (328'960 x 1.079). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, corrispondenti a 183 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2019 ammonta a fr. 23'275.- ([354'948 : 183] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019. 4.6.2 4.6.2.1 Quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2 LAVS). 4.6.2.2 Il primo figlio del ricorrente essendo nato il (...; doc. 1 pag. 2), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1988. L'insorgente è stato assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal 1988 al maggio del 1990 (2 anni e 5 mesi; periodo in cui possono essere contabilizzati due anni di accrediti per compiti educativi [art. 52f cpv. 5 OAVS]) e poi ancora in maggio, giugno e da settembre a dicembre del 2011 nonché in gennaio e giugno del 2012 (periodo in cui non possono essere contabilizzati accrediti per compiti educativi, i quattro figli del ricorrente [nati nel {...}, nel {...}, nel {...} e nel {...}; doc. 1 pag. 2], avendo compiuto più di 16 anni). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere all'insorgente accrediti per compiti educativi per 2 anni. Considerato che nel 2019, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'185.- (Tabelle delle rendite 2019 pag. 18), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 5'594.- ([1'185 x 12 x 3 x 2] : 183 x 12). 4.6.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2019 ammonta quindi in totale a fr. 28'869.- (23'275 + 5'594). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 16. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 29'862.- nel 2019 (le tabelle delle rendite 2019 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 29'862.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 28'869.- [Tabelle delle rendite 2019 pag. 74]). La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 16 e ad un reddito annuo medio di fr. 29'862.- ammonta a fr. 554.- mensili (Tabelle delle rendite 2019 pag. 74). Questo importo deve però essere ridotto del 13,6% (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS), l'insorgente avendo chiesto di anticipare il diritto alla rendita di vecchiaia di due anni. Ne risulta una rendita di vecchiaia di fr. 479.- al mese (554 - 75). Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto. 4.7 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 479.- dal 1° marzo 2019, come calcolato dall'autorità inferiore nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019 (doc. TAF 3), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio.
5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso - nella misura in cui non è divenuto senza oggetto - non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi - appunto nella misura in cui non è divenuto senza oggetto - siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 6. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 6.2 Al ricorrente, soccombente nella misura in cui il ricorso non è divenuto senza oggetto, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), segnatamente poiché non è rappresentato in questa sede da mandatario professionale e non ha dimostrato di avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso inoltrato in questa sede. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: