Diritto alla rendita
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Con decisione del 25 marzo 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda tendente all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata l'8 marzo 2011 da A._______ - cittadina italiana, nata il (...), da ultimo attiva in qualità di badante -, conto tenuto che non risultava un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno e che, malgrado il danno alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa era esigibile "in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita" (doc. 66).
E. 1.2 Con sentenza C-2732/2013 del 15 giugno 2015, questo Tribunale ha accolto il ricorso dell'interessata, annullato la decisione del 25 marzo 2013 dell'UAIE e rinviato gli atti all'autorità inferiore affinché procedesse al completamento dell'istruttoria, segnatamente mediante una perizia esperita da un oftalmologo e da uno specialista del dolore ed emanasse una nuova decisione (doc. 74). La menzionata sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
E. 2 L'UAIE ha quindi ripreso l'istruttoria del caso e, con decisione del 28 giugno 2017, ha riconosciuto all'interessata il diritto di percepire un quarto di rendita a decorrere dal 1° settembre 2011 (doc. 234). Nella motivazione della decisione del 28 giugno 2017 (doc. 227) è indicato che dagli atti, segnatamente dalla presa di posizione del medico del Servizio medico dell'UAIE del 18 maggio 2017 (doc. 226), risulta che l'interessata presenta, nell'attività di badante, un'incapacità lavorativa totale dal 15 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 e del 70% dal 1° aprile 2010, mentre, in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali, l'incapacità lavorativa risulta totale dal 15 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 e del 30% dal 1° aprile 2010. Dal confronto dei redditi risulta secondo l'autorità inferiore un grado d'invalidità del 44%.
E. 3 Il 28 luglio 2017, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 28 giugno 2017, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera a decorrere dal 1° settembre 2011 e, in via subordinata, il riconoscimento di una rendita comunque superiore al quarto di rendita (doc. TAF 1 e allegati).
E. 4 Con versamenti del 5 settembre 2017 e del 27 settembre 2017, l'insorgente ha corrisposto fr. 822.- a copertura del richiesto anticipo (di fr. 800.-) sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 3 e doc. TAF 9).
E. 5 Sulla base della presa di posizione del medico del Servizio medico dell'UAIE del 21 novembre 2017, con risposta del 27 novembre 2017, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici negli ambiti oftalmologico, del dolore ed, eventualmente, psichiatrico al fine di acclarare lo stato di salute dell'interessata e valutare l'influsso di quest'ultimo sulla residua capacità lavorativa (doc. TAF 14 e allegati).
E. 6.1 Con provvedimento del 18 dicembre 2017, questo Tribunale ha informato l'interessata della sussistenza della possibilità di una "reformatio in peius". In altre parole, questo Tribunale ha reso attenta la ricorrente del fatto che nell'eventualità - che nel caso di specie non appariva potersi escludere - di una sentenza di cassazione e rinvio degli atti all'autorità inferiore da parte di questo Tribunale, poteva poi discendere - dopo l'effettuazione della necessaria istruzione da parte dell'autorità inferiore - una nuova decisione dell'UAIE medesimo a lei meno favorevole. Questo Tribunale ha quindi dato la facoltà alla ricorrente di ritirare il ricorso (doc. TAF 15).
E. 6.2 Con osservazioni del 15 gennaio 2018, la ricorrente ha dichiarato di non volere ritirare il ricorso e chiesto a questo Tribunale di volere procedere con il rinvio degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, come proposto dall'UAIE stesso (doc. TAF 17 e allegati).
E. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamenti del 5 settembre 2017 e del 27 settembre 2017 (doc. TAF 3 e doc. TAF 9), la ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
E. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rapporti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.
E. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 9.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente e al suo influsso sulla capacità lavorativa. Al riguardo basti rilevare che la perizia del 18 luglio 2016 esperita dallo specialista in oftalmologia, il suo complemento del 12 dicembre 2016 (cfr. doc. 181 e doc. 204), così come la perizia del 6 luglio 2016 eseguita dallo specialista del dolore (doc. 188), non possono essere ritenute un mezzo probatorio valido in quanto non sono esaustive né conclusive. In particolare, i periti non hanno valutato la capacità lavorativa dell'interessata, ma la stessa è stata determinata dal medico del Servizio medico dell'UAIE, peraltro specialista in medicina generale, fisica e riabilitativa, nella presa di posizione del 9 febbraio 2017, senza che sia dato di sapere su quali basi il medico del Servizio medico abbia fondato la propria valutazione (doc. 209). Inoltre, nemmeno è dato di sapere per quale motivo il medico del Servizio medico non abbia ritenuto necessario procedere pure ad un accertamento in ambito psichiatrico malgrado che, da un lato, questo sia stato consigliato dal perito in oftalmologia e, dall'altro lato, il dott. B._______, neurochirurgo, nella sua valutazione medico-legale del 30 giugno 2016 (doc. 167) e nelle sue note critiche alla valutazione sulla capacità lavorativa residua del 2 aprile 2017 (doc. 223), abbia fatto menzione di uno stato ansioso di cui la ricorrente avrebbe costantemente sofferto. Da ultimo, questo Tribunale osserva ancora che dagli atti di cui all'incarto emerge che la ricorrente assume regolarmente antidolorifici (cfr. doc. 223 e 224) - assunzione di medicamenti contro il dolore peraltro pure consigliata dal perito specialista in medicina del dolore (cfr. doc. 188) -, i quali possono avere diversi effetti collaterali, quali ad esempio confusione, sonnolenza, cefalea, giramenti di testa, ecc. (cfr. in particolare doc. 224). Non è tuttavia dato di sapere, né dalle perizie effettuate, né dalle prese di posizione del medico del Servizio medico, se la presa di questi medicamenti possa avere un'influenza sulla capacità lavorativa. Ne consegue che si giustifica il rinvio degli atti - come peraltro proposto dall'UAIE con atto del 27 novembre 2017 in virtù del rapporto del proprio Servizio medico del 21 novembre 2017 - per un ulteriore accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente negli ambiti oftalmologico, medicina del dolore e psichiatrico, al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata - rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante - dello stato di salute dell'insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa. La ricorrente ha peraltro allegato di essere d'accordo con la summenzionata proposta del Servizio medico dell'UAIE.
E. 9.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizie negli ambiti oftalmologico, medicina del dolore, e psichiatrico), riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una nuova decisione.
E. 9.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue.
E. 9.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata, alla parte ricorrente è stata concessa la facoltà di ritirare il ricorso (cfr. doc. TAF 15), facoltà della quale l'insorgente non ha fatto uso. La ricorrente ha infatti indicato di mantenere il ricorso e chiesto a questo Tribunale di retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuovi ed ulteriori accertamenti (cfr. doc. TAF 17 e allegati).
E. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di fr. 822.-, corrisposto con versamenti del 5 e del 27 settembre 2017, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
E. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 28 giugno 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 822.-, corrisposto con versamenti del 5 e del 27 settembre 2017, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-mento; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento") - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegati: copie delle osservazioni della ricorrente del 15 gennaio 2018 e degli allegati documenti [doc. TAF 17 e allegati]) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4323/2017 Sentenza dell'11 settembre 2018 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Beat Weber, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, rappresentata dall'avv. Alessandra Sandrucci, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 28 giugno 2017). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Con decisione del 25 marzo 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda tendente all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata l'8 marzo 2011 da A._______ - cittadina italiana, nata il (...), da ultimo attiva in qualità di badante -, conto tenuto che non risultava un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno e che, malgrado il danno alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa era esigibile "in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita" (doc. 66). 1.2 Con sentenza C-2732/2013 del 15 giugno 2015, questo Tribunale ha accolto il ricorso dell'interessata, annullato la decisione del 25 marzo 2013 dell'UAIE e rinviato gli atti all'autorità inferiore affinché procedesse al completamento dell'istruttoria, segnatamente mediante una perizia esperita da un oftalmologo e da uno specialista del dolore ed emanasse una nuova decisione (doc. 74). La menzionata sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
2. L'UAIE ha quindi ripreso l'istruttoria del caso e, con decisione del 28 giugno 2017, ha riconosciuto all'interessata il diritto di percepire un quarto di rendita a decorrere dal 1° settembre 2011 (doc. 234). Nella motivazione della decisione del 28 giugno 2017 (doc. 227) è indicato che dagli atti, segnatamente dalla presa di posizione del medico del Servizio medico dell'UAIE del 18 maggio 2017 (doc. 226), risulta che l'interessata presenta, nell'attività di badante, un'incapacità lavorativa totale dal 15 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 e del 70% dal 1° aprile 2010, mentre, in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali, l'incapacità lavorativa risulta totale dal 15 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 e del 30% dal 1° aprile 2010. Dal confronto dei redditi risulta secondo l'autorità inferiore un grado d'invalidità del 44%.
3. Il 28 luglio 2017, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 28 giugno 2017, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera a decorrere dal 1° settembre 2011 e, in via subordinata, il riconoscimento di una rendita comunque superiore al quarto di rendita (doc. TAF 1 e allegati).
4. Con versamenti del 5 settembre 2017 e del 27 settembre 2017, l'insorgente ha corrisposto fr. 822.- a copertura del richiesto anticipo (di fr. 800.-) sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 3 e doc. TAF 9).
5. Sulla base della presa di posizione del medico del Servizio medico dell'UAIE del 21 novembre 2017, con risposta del 27 novembre 2017, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici negli ambiti oftalmologico, del dolore ed, eventualmente, psichiatrico al fine di acclarare lo stato di salute dell'interessata e valutare l'influsso di quest'ultimo sulla residua capacità lavorativa (doc. TAF 14 e allegati). 6. 6.1 Con provvedimento del 18 dicembre 2017, questo Tribunale ha informato l'interessata della sussistenza della possibilità di una "reformatio in peius". In altre parole, questo Tribunale ha reso attenta la ricorrente del fatto che nell'eventualità - che nel caso di specie non appariva potersi escludere - di una sentenza di cassazione e rinvio degli atti all'autorità inferiore da parte di questo Tribunale, poteva poi discendere - dopo l'effettuazione della necessaria istruzione da parte dell'autorità inferiore - una nuova decisione dell'UAIE medesimo a lei meno favorevole. Questo Tribunale ha quindi dato la facoltà alla ricorrente di ritirare il ricorso (doc. TAF 15). 6.2 Con osservazioni del 15 gennaio 2018, la ricorrente ha dichiarato di non volere ritirare il ricorso e chiesto a questo Tribunale di volere procedere con il rinvio degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, come proposto dall'UAIE stesso (doc. TAF 17 e allegati). 7. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamenti del 5 settembre 2017 e del 27 settembre 2017 (doc. TAF 3 e doc. TAF 9), la ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 8. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rapporti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente e al suo influsso sulla capacità lavorativa. Al riguardo basti rilevare che la perizia del 18 luglio 2016 esperita dallo specialista in oftalmologia, il suo complemento del 12 dicembre 2016 (cfr. doc. 181 e doc. 204), così come la perizia del 6 luglio 2016 eseguita dallo specialista del dolore (doc. 188), non possono essere ritenute un mezzo probatorio valido in quanto non sono esaustive né conclusive. In particolare, i periti non hanno valutato la capacità lavorativa dell'interessata, ma la stessa è stata determinata dal medico del Servizio medico dell'UAIE, peraltro specialista in medicina generale, fisica e riabilitativa, nella presa di posizione del 9 febbraio 2017, senza che sia dato di sapere su quali basi il medico del Servizio medico abbia fondato la propria valutazione (doc. 209). Inoltre, nemmeno è dato di sapere per quale motivo il medico del Servizio medico non abbia ritenuto necessario procedere pure ad un accertamento in ambito psichiatrico malgrado che, da un lato, questo sia stato consigliato dal perito in oftalmologia e, dall'altro lato, il dott. B._______, neurochirurgo, nella sua valutazione medico-legale del 30 giugno 2016 (doc. 167) e nelle sue note critiche alla valutazione sulla capacità lavorativa residua del 2 aprile 2017 (doc. 223), abbia fatto menzione di uno stato ansioso di cui la ricorrente avrebbe costantemente sofferto. Da ultimo, questo Tribunale osserva ancora che dagli atti di cui all'incarto emerge che la ricorrente assume regolarmente antidolorifici (cfr. doc. 223 e 224) - assunzione di medicamenti contro il dolore peraltro pure consigliata dal perito specialista in medicina del dolore (cfr. doc. 188) -, i quali possono avere diversi effetti collaterali, quali ad esempio confusione, sonnolenza, cefalea, giramenti di testa, ecc. (cfr. in particolare doc. 224). Non è tuttavia dato di sapere, né dalle perizie effettuate, né dalle prese di posizione del medico del Servizio medico, se la presa di questi medicamenti possa avere un'influenza sulla capacità lavorativa. Ne consegue che si giustifica il rinvio degli atti - come peraltro proposto dall'UAIE con atto del 27 novembre 2017 in virtù del rapporto del proprio Servizio medico del 21 novembre 2017 - per un ulteriore accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente negli ambiti oftalmologico, medicina del dolore e psichiatrico, al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata - rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante - dello stato di salute dell'insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa. La ricorrente ha peraltro allegato di essere d'accordo con la summenzionata proposta del Servizio medico dell'UAIE. 9.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizie negli ambiti oftalmologico, medicina del dolore, e psichiatrico), riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una nuova decisione. 9.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue. 9.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata, alla parte ricorrente è stata concessa la facoltà di ritirare il ricorso (cfr. doc. TAF 15), facoltà della quale l'insorgente non ha fatto uso. La ricorrente ha infatti indicato di mantenere il ricorso e chiesto a questo Tribunale di retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuovi ed ulteriori accertamenti (cfr. doc. TAF 17 e allegati). 10. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di fr. 822.-, corrisposto con versamenti del 5 e del 27 settembre 2017, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 28 giugno 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 822.-, corrisposto con versamenti del 5 e del 27 settembre 2017, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-mento; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento")
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegati: copie delle osservazioni della ricorrente del 15 gennaio 2018 e degli allegati documenti [doc. TAF 17 e allegati])
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: