opencaselaw.ch

C-4132/2008

C-4132/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-05 · Italiano CH

Documenti di viaggio per stranieri

Sachverhalt

A. Entrati illegalmente in Svizzera il 3 maggio 1986, A._______, nato nel 1928, cittadino siriano, alias Z._______, nato il ..., cittadino libanese e la moglie B._______, nata il ..., cittadina siriana hanno depositato domanda d'asilo il 5 maggio 1986. Con decisione del 15 giugno 1987 l'allora competente Delegato ai rifugiati (di seguito: DAR) ha respinto la domanda d'asilo, in ragione del fatto che i richiedenti avevano fornito alle autorità svizzere false generalità. Essi hanno infatti dapprima dichiarato di essere cittadini del Libano e di averlo lasciato in seguito alla guerra civile che da anni vi si protraeva. Il DAR ha poi rilevato che le autorità ticinesi hanno rinvenuto un libretto di famiglia della Repubblica Araba di Siria sul quale figurava che il richiedente era cittadino siriano e che egli si chiamava in realtà Y._______, nato nel ... ad Hasake (Siria). Con decisione del 10 aprile 1989, l'allora competente Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso interposto dagli interessati contro la suddetta decisione e ha sancito la partenza dalla Svizzera degli stessi. Con missiva del 10 settembre 1990, agendo per il tramite del loro patrocinatore legale, i coniugi AB hanno dichiarato di non essere cittadini libanesi e che A._______ è stato cittadino turco nato a Basibrin (Turchia) il ... con il nome di X._______. Essi hanno poi asserito che dopo essere fuggiti dalla Turchia in Siria vi è stato il cambiamento di nome ma non risulta essere chiaro a tutt'oggi se gli interessati posseggono la cittadinanza siriana. Il termine di partenza dei coniugi è stato poi provvisoriamente sospeso. A partire dal 12 ottobre 1990 gli interessati hanno ottenuto un certificato d'identità, annualmente rinnovato e a partire dal 3 dicembre 1990 hanno ottenuto un permesso di dimora annuale ai sensi dell'art. 13 lett. f della previgente ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791). B. Con scritto del 13 giugno 2000 l'Ufficio federale dei rifugiati (oggi: UFM) ha comunicato agli interessati che alle persone straniere sprovviste di documenti titolari di un permesso di dimora annuale è possibile rilasciare un passaporto per persone straniere, invitandoli perciò a compilare gli appositi formulari al fine di rilasciare tale documento. Tre richieste di trasformazione del permesso di dimora "B" in permesso di domicilio "C" sono state respinte dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino rispettivamente il 13 settembre 2001, il 9 luglio 2002 ed il 26 gennaio 2004 a ragione dell'ingente debito assistenziale accumulato durante gli anni di soggiorno in Svizzera. A partire dall'11 agosto 2000 i coniugi sono stati posti a beneficio di un passaporto per stranieri, rinnovato annualmente. C. Con decisione dell'11 agosto 2005 l'UFM ha rifiutato agli interessati il rilascio di un passaporto per stranieri. L'autorità inferiore ha constatato che ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, RS 143.5) hanno diritto al passaporto per stranieri l'apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 nonché lo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio mentre allo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri (art. 4 cpv. 2 ODV). L'UFM ha poi asserito che ai sensi dell'ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (art. 7 cpv. 1 ODV). L'autorità di prime cure ha inoltre affermato che la rappresentanza diplomatica di Siria in Svizzera rilascia passaporti nazionali ai cittadini siriani residenti nel nostro Paese che ne fanno richiesta e ha sottolineato che gli interessati non avevano fornito nessuna dichiarazione della detta rappresentanza attestante la sua indisponibilità a rilasciare loro un documento di viaggio nazionale. Infine l'UFM ha sottolineato che le due decisioni del 10 marzo 2004 della Sezione degli enti locali in materia di modifica dei dati personali emesse nei confronti degli interessati, accluse alla richiesta, indicano la nazionalità siriana dei coniugi e ha concluso di conseguenza che gli interessati possono ottenere dalle autorità consolari siriane un passaporto nazionale valido, facendone regolare domanda preso la detta rappresentanza. D. Con missiva del 21 giugno 2006, per il tramite del loro patrocinatore, gli interessati hanno dichiarato di non essere né cittadini libanesi, né siriani, in quanto il libretto di famiglia della Repubblica siriana che l'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti ticinese aveva trovato nel gennaio 1987 presso un parente di famiglia era stato steso unicamente allo scopo di regolarizzare il matrimonio di quest'ultimo. Gli interessati hanno poi asserito che durante il periodo in cui soggiornavano in Siria hanno tentato di ottenere la cittadinanza siriana tuttavia senza successo e che tra il 1989 e il 1990 sono state presentate a più riprese domande al Consolato siriano di Ginevra, volte ad ottenere informazioni circa la loro presunta cittadinanza siriana; tuttavia l'unica risposta che essi avevano ottenuto nel 1992 telefonicamente era che il Consolato non era tenuto a eseguire indagini in Siria. I coniugi AB hanno poi affermato di essere di origine turca e che, vista l'impossibilità di ottenere un passaporto turco, il marito A._______ ha accettato la decisione delle autorità svizzere di ritenerlo assieme alla moglie ed ai figli cittadini siriani. Con missiva del 21 giugno 2007 all'attenzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione a Bellinzona gli interessati hanno affermato che la loro nazionalità non è certamente siriana e che la tesi delle autorità svizzere secondo cui essi sarebbero di cittadinanza siriana in realtà non è sostenibile, considerato il fatto che la stessa è fondata sul libretto di famiglia la cui validità non è mai stata accertata. Essi hanno poi dichiarato che dagli accertamenti eseguiti finora risultava che A._______ era cresciuto a Basibrin (Turchia) da cui era fuggito nel 1958 per raggiungere Kamechli (Siria) e che verosimilmente nel 1993 gli era stata tolta la cittadinanza turca. Per quanto concerne la moglie B._______, anch'essa è cresciuta a Basibrin (Turchia), non figura in nessun registro di stato civile di questa regione. E. Con decisione del 22 agosto 2007, l'UFM ha nuovamente respinto l'istanza degli interessati, motivando in sostanza tale provvedimento nella stessa maniera di quello precedente (cfr. decisione dell'11 agosto 2005). F. In data 8 maggio 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nuovamente trasmesso all'UFM, con preavviso favorevole, l'istanza presentata dagli interessati. Alla domanda, gli interessati hanno allegato una missiva indirizzata al Consolato generale della Repubblica araba siriana di Ginevra, nella quale veniva richiesto di confermare loro se esistesse la possibilità di emettere un passaporto nazionale valevole. G. Con decisione del 21 maggio 2008, l'UFM ha nuovamente respinto la domanda di rilascio di un passaporto per stranieri. Esso ha rilevato in particolare che la fotocopia della richiesta inoltrata dal loro rappresentante legale presso la detta rappresentanza non era atta a dimostrare un eventuale rifiuto da parte della rappresentanza diplomatica in questione a rilasciare un passaporto nazionale. H. In data 20 giugno 2008, per il tramite del loro patrocinatore, gli interessati hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione. In primo luogo i ricorrenti hanno affermato di non possedere alcun documento di legittimazione che sia turco o siriano e che le autorità svizzere per questo motivo hanno rilasciato loro un passaporto per stranieri fino al 2005. Essi hanno poi sottolineato che la rappresentanza siriana non ha mai reagito alle telefonate e allo scritto del loro legale, riferendo loro unicamente che il funzionario del Consolato non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione scritta all'attenzione degli interessati e nemmeno all'attenzione del loro legale. Essi hanno poi dichiarato che nonostante la comprovata impossibilità di ottenere un passaporto siriano, l'UFM ha respinto ugualmente la domanda. Essi hanno contestato l'affermazione dell'autorità di prime cure secondo la quale non sia stato fornito nessun elemento concreto attestante il rifiuto da parte della rappresentanza siriana di rilasciare un passaporto nazionale, considerato il fatto che la detta rappresentanza non si è mai pronunciata nonostante i vari tentativi di richiesta. Essi hanno dunque asserito che un tale comportamento comprovava l'impossibilità di ottenere un documento di legittimità, causa il disinteresse del Consolato siriano. Infine i ricorrenti hanno affermato che l'autorità inferiore non ha apportato alcuna prova attestante la disponibilità della detta rappresentanza a rilasciare passaporti validi ai cittadini siriani. I. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 27 agosto 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, rilevando in particolare come i ricorrenti, anziché richiedere le indicazioni in merito alla procedura da seguire volta all'ottenimento del passaporto, si sono limitati a indicare alle autorità siriane la loro data e il loro luogo di nascita nonché a richiedere conferma dell'impossibilità di riconoscere la nazionalità siriana. L'autorità di prime cure ha poi sottolineato che lo scritto del 19 dicembre 2007 non presenta i requisiti per poter essere considerato una valida richiesta di rilascio di un passaporto siriano ed i ricorrenti non possono dunque essere considerati sprovvisti di documenti ai sensi dell'ODV. J. Invitati ad esprimersi in merito al detto preavviso, con replica del 1° ottobre 2008, i ricorrenti hanno contestato l'osservazione dell'UFM secondo la quale non sia stato fornito nessun elemento concreto attestante il rifiuto da parte della rappresentanza siriana di rilasciare un passaporto nazionale. Essi hanno infatti ribadito che con scritto del 19 dicembre 2007 il loro rappresentante legale chiedeva esplicitamente di riconoscere i ricorrenti quali cittadini siriani, pur non avendo a disposizione alcun documento che potesse provarne la nazionalità e senza tuttavia ottenere risposta. Gli interessati hanno poi manifestato il desiderio di sapere quali passi sono stati intrapresi dall'UFM per verificare se il nominativo degli stessi sia in qualche modo registrato presso la rappresentanza siriana, visto che a loro dire, l'UFM intrattiene dei rapporti particolari con le rappresentanze estere in Svizzera al fine di verificare la nazionalità di uno straniero residente in territorio elvetico. Essi hanno poi richiesto la produzione delle varie ricerche effettuate in tal senso dall'autorità inferiore. Infine i ricorrenti hanno sottolineato che viste le difficoltà riscontrate al fine di ottenere delle informazioni dal Consolato in questione, si sarebbero aspettati dell'assistenza dall'UFM, tenuto conto delle sue vie preferenziali. K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 30 ottobre 2008 l'UFM si è riconfermato nelle sue allegazioni di fatto e di diritto. Esso ha inoltre sottolineato che spetta ai richiedenti di fornire gli elementi e le prove a sostegno della propria causa e relativi alla loro origine nazionale. L'autorità inferiore ha poi affermato che le pratiche volte all'ottenimento del documento nazionale per stranieri che risiedono in Svizzera sulla base di un permesso di soggiorno devono essere eseguite dagli interessati stessi e che la sua collaborazione con le rappresentanze estere comprende unicamente l'attuazione del rimpatrio o della partenza definitiva di stranieri dalla Svizzera in seguito ad una decisione esecutiva di allontanamento.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.

E. 1.3 Gli interessati hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 a 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3.1 L'UFM è competente per rilasciare documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri (cfr. art. 1 ODV). Tra questi documenti figurano altresì i passaporti per stranieri (cfr. art. 2 let. b ODV). Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 ODV ha diritto a un passaporto per stranieri l'apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (let. a) nonché lo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio (let. b). L'assenza di documenti viene accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda (art. 7 cpv. 3 ODV).

E. 3.2 Gli stranieri menzionati all'art. 4 cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli stranieri sprovvisti di documenti titolari di un permesso di domicilio, hanno un diritto garantito all'ottenimento di un documento di viaggio. Ciò non è il caso per le straniere o gli stranieri titolari di un permesso di dimora annuale, ai quali può tuttavia essere rilasciato un tale documento (art. 4 cpv. 2 ODV). In concreto si constata che i ricorrenti sono titolari di un permesso di dimora "B" ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV. Occorre pertanto esaminare se gli interessati possono essere considerati sprovvisti di documenti ai sensi dell'art. 7 ODV.

E. 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b).

E. 3.4 Ora, occorre rilevare che la legislazione svizzera in materia di diritto sugli stranieri esige dallo straniero un documento di legittimazione valido e riconosciuto durante il suo soggiorno in territorio elvetico (cfr. art. 89 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20] in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a cooperare, procurandoseli autonomamente o collaborando con le autorità a tale scopo (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità internazionale. Come precisato d'altronde all'art. 9 cpv. 1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la nazionalità del detentore. Si rileva inoltre che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base delle procedure e modalità previste dalla sua normativa interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni legali (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le suddette prescrizioni implicano pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formale e materiale delle leggi del proprio Paese d'origine o di provenienza che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.

E. 4.1 In concreto si constata che i ricorrenti non possiedono alcun documento di legittimazione valido. Tuttavia, comme ne discende dai considerandi precedenti, la circostanza di non essere in possesso di un tale documento non è a priori sufficiente per potersi prevalere della qualità di straniero sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 7 ODV. Un requisito ulteriore consiste nell'impossibilità di pretendere dallo straniero che si rechi presso le autorità competenti del suo Paese d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (art. 7 cpv.1 let. a ODV) o che l'ottenimento di documenti di viaggio non sia oggettivamente possibile (art. 7 cpv.1 let. b ODV). A questo proposito, giova rilevare che di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove se non ve ne sono o nel caso in cui non si può ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso in cui il ricorrente non collabora, dovrà portarne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2), 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).

E. 4.2 La questione di sapere quando si può ragionevolmente esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 7 cpv. 1 let. a ODV) deve essere valutata in funzione di criteri oggettivi e non soggettivi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata). Giusta l'art. 7 cpv. 2 ODV non si può esigere dalle persone bisognose di protezione e dai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone che sono state ammesse provvisoriamente, nel caso in cui queste siano sprovviste di documenti validi, in ragione del carattere illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, che non ammette l'esecuzione del rinvio se questo è contrario agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza nella quale non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità coinvolta. Se gli stranieri titolari di un'autorizzazione di soggiorno sono stati precedentemente posti a beneficio di un'ammissione provvisoria, è necessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali e se del caso riconoscere loro la qualità di persone sprovviste di documenti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV (cfr. sentenza del TAF C-2705/2007 del 9 marzo 2009 consid. 4.2.1).

E. 4.3 Dagli atti di causa si constata che i ricorrenti non sono stati posti né al beneficio dell'asilo né è stata pronunciata una decisione di ammissione provvisoria nei loro confronti. Essi hanno ottenuto un soggiorno di dimora annuale "B" a partire dal 1990 giusta l'art. 13 lett. f OLS. In concreto non risulta esservi un'impossibilità soggettiva dei ricorrenti ad intraprendere i passi necessari al fine di richiedere presso le autorità competenti del loro Paese d'origine o di provenienza i documenti di legittimazione necessari ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV.

E. 4.4 I ricorrenti si prevalgono nel loro gravame del fatto che nonostante gli innumerevoli tentativi di prendere contatto con la rappresentanza siriana nonché le richieste d'informazioni in merito alla loro nazionalità, questa non si è mai pronunciata e che tale comportamento equivarrebbe pertanto ad un rifiuto da parte delle autorità siriane di rilasciare i documenti richiesti. Gli interessati sono tenuti a dimostrare che il rilascio dei documenti sia oggettivamente impossibile. Conformemente alla giurisprudenza in tale ambito, il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 7 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del TAF C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata]). In concreto, se pur si ammettono le difficoltà intercorse tra gli interessati e la rappresentanza siriana, quest'ultima non ha mai emesso una risposta negativa o un rifiuto formale al rilascio dei detti documenti. Occorre inoltre rilevare che sino ad oggi i ricorrenti si sono rivolti alla Rappresentanza siriana unicamente per fax o telefonicamente. Non emerge infatti dagli atti di causa che i ricorrenti si siano recati al Consolato generale di Ginevra o che abbiano richiesto i formulari previsti per l'emissione dei documenti in questione. Come rilevato a giusto titolo dall'UFM gli interessati si sono limitati a richiedere una dichiarazione di cittadinanza senza informarsi su quali formalità necessita l'emissione di un passaporto nazionale valido. Sebbene la procedura per il rilascio di passaporti nazionali validi possa risultare in una certa misura complicata, come già rilevato in precedenza, le autorità svizzere non possono sostituire le competenti autorità di altri Paesi rilasciando documenti di viaggio sostitutivi, segnatamente al fine di eludere i passi necessari richiesti delle autorità estere in questione. Infine giova rilevare che nel caso in qui i ricorrenti si ritengono lesi nei loro diritti, è alla competente autorità siriana a cui si devono rivolgere.

E. 4.5 Dalle considerazioni precedenti ne discende che i ricorrenti non hanno la qualità di stranieri sprovvisti di documenti ai sensi dell'ODV ed è pertanto a giusto titolo che l'UFM ha rifiutato il rilascio di documenti per stranieri in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 ODV.

E. 5 Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio agli interessati non appare dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e all'art. 5 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In effetti, è obbligo di questi ultimi di intraprendere i passi necessari in conformità con la legislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di legittimazione nazionale valido, rispettivamente d'ottenere un tale documento che permetta loro di viaggiare all'estero (cfr. l'art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e l'art. 8 OASA).

E. 6 Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'UFM non ha violato il diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso è respinto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 29 luglio 2008.
  3. Comunicazione a: ricorrenti (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4132/2008 {T 0/2} Sentenza del 5 ottobre 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______ e B._______, entrambi patrocinati dall'avvocato Yasar Ravi, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto al rilascio di un passaporto per stranieri. Fatti: A. Entrati illegalmente in Svizzera il 3 maggio 1986, A._______, nato nel 1928, cittadino siriano, alias Z._______, nato il ..., cittadino libanese e la moglie B._______, nata il ..., cittadina siriana hanno depositato domanda d'asilo il 5 maggio 1986. Con decisione del 15 giugno 1987 l'allora competente Delegato ai rifugiati (di seguito: DAR) ha respinto la domanda d'asilo, in ragione del fatto che i richiedenti avevano fornito alle autorità svizzere false generalità. Essi hanno infatti dapprima dichiarato di essere cittadini del Libano e di averlo lasciato in seguito alla guerra civile che da anni vi si protraeva. Il DAR ha poi rilevato che le autorità ticinesi hanno rinvenuto un libretto di famiglia della Repubblica Araba di Siria sul quale figurava che il richiedente era cittadino siriano e che egli si chiamava in realtà Y._______, nato nel ... ad Hasake (Siria). Con decisione del 10 aprile 1989, l'allora competente Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso interposto dagli interessati contro la suddetta decisione e ha sancito la partenza dalla Svizzera degli stessi. Con missiva del 10 settembre 1990, agendo per il tramite del loro patrocinatore legale, i coniugi AB hanno dichiarato di non essere cittadini libanesi e che A._______ è stato cittadino turco nato a Basibrin (Turchia) il ... con il nome di X._______. Essi hanno poi asserito che dopo essere fuggiti dalla Turchia in Siria vi è stato il cambiamento di nome ma non risulta essere chiaro a tutt'oggi se gli interessati posseggono la cittadinanza siriana. Il termine di partenza dei coniugi è stato poi provvisoriamente sospeso. A partire dal 12 ottobre 1990 gli interessati hanno ottenuto un certificato d'identità, annualmente rinnovato e a partire dal 3 dicembre 1990 hanno ottenuto un permesso di dimora annuale ai sensi dell'art. 13 lett. f della previgente ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791). B. Con scritto del 13 giugno 2000 l'Ufficio federale dei rifugiati (oggi: UFM) ha comunicato agli interessati che alle persone straniere sprovviste di documenti titolari di un permesso di dimora annuale è possibile rilasciare un passaporto per persone straniere, invitandoli perciò a compilare gli appositi formulari al fine di rilasciare tale documento. Tre richieste di trasformazione del permesso di dimora "B" in permesso di domicilio "C" sono state respinte dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino rispettivamente il 13 settembre 2001, il 9 luglio 2002 ed il 26 gennaio 2004 a ragione dell'ingente debito assistenziale accumulato durante gli anni di soggiorno in Svizzera. A partire dall'11 agosto 2000 i coniugi sono stati posti a beneficio di un passaporto per stranieri, rinnovato annualmente. C. Con decisione dell'11 agosto 2005 l'UFM ha rifiutato agli interessati il rilascio di un passaporto per stranieri. L'autorità inferiore ha constatato che ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, RS 143.5) hanno diritto al passaporto per stranieri l'apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 nonché lo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio mentre allo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri (art. 4 cpv. 2 ODV). L'UFM ha poi asserito che ai sensi dell'ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (art. 7 cpv. 1 ODV). L'autorità di prime cure ha inoltre affermato che la rappresentanza diplomatica di Siria in Svizzera rilascia passaporti nazionali ai cittadini siriani residenti nel nostro Paese che ne fanno richiesta e ha sottolineato che gli interessati non avevano fornito nessuna dichiarazione della detta rappresentanza attestante la sua indisponibilità a rilasciare loro un documento di viaggio nazionale. Infine l'UFM ha sottolineato che le due decisioni del 10 marzo 2004 della Sezione degli enti locali in materia di modifica dei dati personali emesse nei confronti degli interessati, accluse alla richiesta, indicano la nazionalità siriana dei coniugi e ha concluso di conseguenza che gli interessati possono ottenere dalle autorità consolari siriane un passaporto nazionale valido, facendone regolare domanda preso la detta rappresentanza. D. Con missiva del 21 giugno 2006, per il tramite del loro patrocinatore, gli interessati hanno dichiarato di non essere né cittadini libanesi, né siriani, in quanto il libretto di famiglia della Repubblica siriana che l'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti ticinese aveva trovato nel gennaio 1987 presso un parente di famiglia era stato steso unicamente allo scopo di regolarizzare il matrimonio di quest'ultimo. Gli interessati hanno poi asserito che durante il periodo in cui soggiornavano in Siria hanno tentato di ottenere la cittadinanza siriana tuttavia senza successo e che tra il 1989 e il 1990 sono state presentate a più riprese domande al Consolato siriano di Ginevra, volte ad ottenere informazioni circa la loro presunta cittadinanza siriana; tuttavia l'unica risposta che essi avevano ottenuto nel 1992 telefonicamente era che il Consolato non era tenuto a eseguire indagini in Siria. I coniugi AB hanno poi affermato di essere di origine turca e che, vista l'impossibilità di ottenere un passaporto turco, il marito A._______ ha accettato la decisione delle autorità svizzere di ritenerlo assieme alla moglie ed ai figli cittadini siriani. Con missiva del 21 giugno 2007 all'attenzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione a Bellinzona gli interessati hanno affermato che la loro nazionalità non è certamente siriana e che la tesi delle autorità svizzere secondo cui essi sarebbero di cittadinanza siriana in realtà non è sostenibile, considerato il fatto che la stessa è fondata sul libretto di famiglia la cui validità non è mai stata accertata. Essi hanno poi dichiarato che dagli accertamenti eseguiti finora risultava che A._______ era cresciuto a Basibrin (Turchia) da cui era fuggito nel 1958 per raggiungere Kamechli (Siria) e che verosimilmente nel 1993 gli era stata tolta la cittadinanza turca. Per quanto concerne la moglie B._______, anch'essa è cresciuta a Basibrin (Turchia), non figura in nessun registro di stato civile di questa regione. E. Con decisione del 22 agosto 2007, l'UFM ha nuovamente respinto l'istanza degli interessati, motivando in sostanza tale provvedimento nella stessa maniera di quello precedente (cfr. decisione dell'11 agosto 2005). F. In data 8 maggio 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nuovamente trasmesso all'UFM, con preavviso favorevole, l'istanza presentata dagli interessati. Alla domanda, gli interessati hanno allegato una missiva indirizzata al Consolato generale della Repubblica araba siriana di Ginevra, nella quale veniva richiesto di confermare loro se esistesse la possibilità di emettere un passaporto nazionale valevole. G. Con decisione del 21 maggio 2008, l'UFM ha nuovamente respinto la domanda di rilascio di un passaporto per stranieri. Esso ha rilevato in particolare che la fotocopia della richiesta inoltrata dal loro rappresentante legale presso la detta rappresentanza non era atta a dimostrare un eventuale rifiuto da parte della rappresentanza diplomatica in questione a rilasciare un passaporto nazionale. H. In data 20 giugno 2008, per il tramite del loro patrocinatore, gli interessati hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione. In primo luogo i ricorrenti hanno affermato di non possedere alcun documento di legittimazione che sia turco o siriano e che le autorità svizzere per questo motivo hanno rilasciato loro un passaporto per stranieri fino al 2005. Essi hanno poi sottolineato che la rappresentanza siriana non ha mai reagito alle telefonate e allo scritto del loro legale, riferendo loro unicamente che il funzionario del Consolato non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione scritta all'attenzione degli interessati e nemmeno all'attenzione del loro legale. Essi hanno poi dichiarato che nonostante la comprovata impossibilità di ottenere un passaporto siriano, l'UFM ha respinto ugualmente la domanda. Essi hanno contestato l'affermazione dell'autorità di prime cure secondo la quale non sia stato fornito nessun elemento concreto attestante il rifiuto da parte della rappresentanza siriana di rilasciare un passaporto nazionale, considerato il fatto che la detta rappresentanza non si è mai pronunciata nonostante i vari tentativi di richiesta. Essi hanno dunque asserito che un tale comportamento comprovava l'impossibilità di ottenere un documento di legittimità, causa il disinteresse del Consolato siriano. Infine i ricorrenti hanno affermato che l'autorità inferiore non ha apportato alcuna prova attestante la disponibilità della detta rappresentanza a rilasciare passaporti validi ai cittadini siriani. I. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 27 agosto 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, rilevando in particolare come i ricorrenti, anziché richiedere le indicazioni in merito alla procedura da seguire volta all'ottenimento del passaporto, si sono limitati a indicare alle autorità siriane la loro data e il loro luogo di nascita nonché a richiedere conferma dell'impossibilità di riconoscere la nazionalità siriana. L'autorità di prime cure ha poi sottolineato che lo scritto del 19 dicembre 2007 non presenta i requisiti per poter essere considerato una valida richiesta di rilascio di un passaporto siriano ed i ricorrenti non possono dunque essere considerati sprovvisti di documenti ai sensi dell'ODV. J. Invitati ad esprimersi in merito al detto preavviso, con replica del 1° ottobre 2008, i ricorrenti hanno contestato l'osservazione dell'UFM secondo la quale non sia stato fornito nessun elemento concreto attestante il rifiuto da parte della rappresentanza siriana di rilasciare un passaporto nazionale. Essi hanno infatti ribadito che con scritto del 19 dicembre 2007 il loro rappresentante legale chiedeva esplicitamente di riconoscere i ricorrenti quali cittadini siriani, pur non avendo a disposizione alcun documento che potesse provarne la nazionalità e senza tuttavia ottenere risposta. Gli interessati hanno poi manifestato il desiderio di sapere quali passi sono stati intrapresi dall'UFM per verificare se il nominativo degli stessi sia in qualche modo registrato presso la rappresentanza siriana, visto che a loro dire, l'UFM intrattiene dei rapporti particolari con le rappresentanze estere in Svizzera al fine di verificare la nazionalità di uno straniero residente in territorio elvetico. Essi hanno poi richiesto la produzione delle varie ricerche effettuate in tal senso dall'autorità inferiore. Infine i ricorrenti hanno sottolineato che viste le difficoltà riscontrate al fine di ottenere delle informazioni dal Consolato in questione, si sarebbero aspettati dell'assistenza dall'UFM, tenuto conto delle sue vie preferenziali. K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 30 ottobre 2008 l'UFM si è riconfermato nelle sue allegazioni di fatto e di diritto. Esso ha inoltre sottolineato che spetta ai richiedenti di fornire gli elementi e le prove a sostegno della propria causa e relativi alla loro origine nazionale. L'autorità inferiore ha poi affermato che le pratiche volte all'ottenimento del documento nazionale per stranieri che risiedono in Svizzera sulla base di un permesso di soggiorno devono essere eseguite dagli interessati stessi e che la sua collaborazione con le rappresentanze estere comprende unicamente l'attuazione del rimpatrio o della partenza definitiva di stranieri dalla Svizzera in seguito ad una decisione esecutiva di allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA. 1.3 Gli interessati hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 a 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. 3.1 L'UFM è competente per rilasciare documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri (cfr. art. 1 ODV). Tra questi documenti figurano altresì i passaporti per stranieri (cfr. art. 2 let. b ODV). Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 ODV ha diritto a un passaporto per stranieri l'apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (let. a) nonché lo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio (let. b). L'assenza di documenti viene accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda (art. 7 cpv. 3 ODV). 3.2 Gli stranieri menzionati all'art. 4 cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli stranieri sprovvisti di documenti titolari di un permesso di domicilio, hanno un diritto garantito all'ottenimento di un documento di viaggio. Ciò non è il caso per le straniere o gli stranieri titolari di un permesso di dimora annuale, ai quali può tuttavia essere rilasciato un tale documento (art. 4 cpv. 2 ODV). In concreto si constata che i ricorrenti sono titolari di un permesso di dimora "B" ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV. Occorre pertanto esaminare se gli interessati possono essere considerati sprovvisti di documenti ai sensi dell'art. 7 ODV. 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b). 3.4 Ora, occorre rilevare che la legislazione svizzera in materia di diritto sugli stranieri esige dallo straniero un documento di legittimazione valido e riconosciuto durante il suo soggiorno in territorio elvetico (cfr. art. 89 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20] in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a cooperare, procurandoseli autonomamente o collaborando con le autorità a tale scopo (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità internazionale. Come precisato d'altronde all'art. 9 cpv. 1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la nazionalità del detentore. Si rileva inoltre che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base delle procedure e modalità previste dalla sua normativa interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni legali (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le suddette prescrizioni implicano pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formale e materiale delle leggi del proprio Paese d'origine o di provenienza che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali. 4. 4.1 In concreto si constata che i ricorrenti non possiedono alcun documento di legittimazione valido. Tuttavia, comme ne discende dai considerandi precedenti, la circostanza di non essere in possesso di un tale documento non è a priori sufficiente per potersi prevalere della qualità di straniero sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 7 ODV. Un requisito ulteriore consiste nell'impossibilità di pretendere dallo straniero che si rechi presso le autorità competenti del suo Paese d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (art. 7 cpv.1 let. a ODV) o che l'ottenimento di documenti di viaggio non sia oggettivamente possibile (art. 7 cpv.1 let. b ODV). A questo proposito, giova rilevare che di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove se non ve ne sono o nel caso in cui non si può ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso in cui il ricorrente non collabora, dovrà portarne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2), 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c). 4.2 La questione di sapere quando si può ragionevolmente esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 7 cpv. 1 let. a ODV) deve essere valutata in funzione di criteri oggettivi e non soggettivi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata). Giusta l'art. 7 cpv. 2 ODV non si può esigere dalle persone bisognose di protezione e dai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone che sono state ammesse provvisoriamente, nel caso in cui queste siano sprovviste di documenti validi, in ragione del carattere illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, che non ammette l'esecuzione del rinvio se questo è contrario agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza nella quale non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità coinvolta. Se gli stranieri titolari di un'autorizzazione di soggiorno sono stati precedentemente posti a beneficio di un'ammissione provvisoria, è necessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali e se del caso riconoscere loro la qualità di persone sprovviste di documenti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV (cfr. sentenza del TAF C-2705/2007 del 9 marzo 2009 consid. 4.2.1). 4.3 Dagli atti di causa si constata che i ricorrenti non sono stati posti né al beneficio dell'asilo né è stata pronunciata una decisione di ammissione provvisoria nei loro confronti. Essi hanno ottenuto un soggiorno di dimora annuale "B" a partire dal 1990 giusta l'art. 13 lett. f OLS. In concreto non risulta esservi un'impossibilità soggettiva dei ricorrenti ad intraprendere i passi necessari al fine di richiedere presso le autorità competenti del loro Paese d'origine o di provenienza i documenti di legittimazione necessari ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV. 4.4 I ricorrenti si prevalgono nel loro gravame del fatto che nonostante gli innumerevoli tentativi di prendere contatto con la rappresentanza siriana nonché le richieste d'informazioni in merito alla loro nazionalità, questa non si è mai pronunciata e che tale comportamento equivarrebbe pertanto ad un rifiuto da parte delle autorità siriane di rilasciare i documenti richiesti. Gli interessati sono tenuti a dimostrare che il rilascio dei documenti sia oggettivamente impossibile. Conformemente alla giurisprudenza in tale ambito, il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 7 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del TAF C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata]). In concreto, se pur si ammettono le difficoltà intercorse tra gli interessati e la rappresentanza siriana, quest'ultima non ha mai emesso una risposta negativa o un rifiuto formale al rilascio dei detti documenti. Occorre inoltre rilevare che sino ad oggi i ricorrenti si sono rivolti alla Rappresentanza siriana unicamente per fax o telefonicamente. Non emerge infatti dagli atti di causa che i ricorrenti si siano recati al Consolato generale di Ginevra o che abbiano richiesto i formulari previsti per l'emissione dei documenti in questione. Come rilevato a giusto titolo dall'UFM gli interessati si sono limitati a richiedere una dichiarazione di cittadinanza senza informarsi su quali formalità necessita l'emissione di un passaporto nazionale valido. Sebbene la procedura per il rilascio di passaporti nazionali validi possa risultare in una certa misura complicata, come già rilevato in precedenza, le autorità svizzere non possono sostituire le competenti autorità di altri Paesi rilasciando documenti di viaggio sostitutivi, segnatamente al fine di eludere i passi necessari richiesti delle autorità estere in questione. Infine giova rilevare che nel caso in qui i ricorrenti si ritengono lesi nei loro diritti, è alla competente autorità siriana a cui si devono rivolgere. 4.5 Dalle considerazioni precedenti ne discende che i ricorrenti non hanno la qualità di stranieri sprovvisti di documenti ai sensi dell'ODV ed è pertanto a giusto titolo che l'UFM ha rifiutato il rilascio di documenti per stranieri in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 ODV. 5. Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio agli interessati non appare dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e all'art. 5 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In effetti, è obbligo di questi ultimi di intraprendere i passi necessari in conformità con la legislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di legittimazione nazionale valido, rispettivamente d'ottenere un tale documento che permetta loro di viaggiare all'estero (cfr. l'art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e l'art. 8 OASA). 6. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'UFM non ha violato il diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso è respinto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 29 luglio 2008. 3. Comunicazione a: ricorrenti (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: