Assicurazione per l'invalidità (altro)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Il 14 giugno 2016, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che la domanda di una rendita d'invalidità svizzera presentata dall'interessato il 9 dicembre 2003 non poteva essere esaminata dal momento che, conformemente agli art. 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 LPGA, il medesimo non aveva fornito le informazioni richieste (con diffida del 28 aprile 2016).
E. 2 Il 29 giugno 2016, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale un atto - denominato ricorso avverso il provvedimento del 14 giugno 2016 - motivato con l'indicazione che "al più presto presenteremo una nuova documentazione medica".
E. 3 Con scritto del 7 luglio 2016, l'UAIE ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 4 luglio 2016, una decisione (allegata in copia), mediante la quale, a seguito dell'avvenuta ricezione, il 14 giugno 2016, della documentazione richiesta (documentazione che si è incrociata con l'impugnata decisione), ha annullato la propria decisione del 14 giugno 2016 e ripreso l'istruttoria della domanda di rendita.
E. 4.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid. 1.1 e relativi riferimenti).
E. 4.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
E. 4.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 4.4 L'atto inoltrato dall'interessato il 29 giugno 2016 può essere considerato quale dichiarazione di ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 14 giugno 2016. L'atto ricorsuale in questione avrebbe naturalmente dovuto essere regolarizzato, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni (art. 52 PA), ma l'oggetto del litigio dinanzi a questo Tribunale non avrebbe potuto vertere che sulla questione di sapere se a ragione o a torto l'autorità inferiore aveva rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita presentata dall'insorgente (v. DTF 117 V 121 consid. 1 e 116 V 265 consid. 2a). Entro tali limiti il ricorso è da considerare ammissibile. Non lo sarebbe stato, per contro, qualora il ricorrente avesse richiesto una statuizione da parte di questo Tribunale sul merito della sua domanda di rendita, peraltro depositata nel 2003, l'autorità inferiore non avendo ancora reso una decisione di merito su detta domanda, ma ripreso il 4 luglio 2016, secondo le sue stesse indicazioni, l'istruttoria della medesima.
E. 5 Questo Tribunale rileva che l'UAIE, nella decisione del 4 luglio 2016, ha stabilito che "La nostra decisione del 14.06.2016 deve pertanto essere considerata come nulla e non avvenuta". Per conseguenza, e nella misura in cui ammissibile, il ricorso del 29 giugno 2016 è divenuto privo d'oggetto e la causa C-4063/2016 va stralciata dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA e art. 59 LPGA).
E. 6 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
E. 7 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 8 Conto tenuto del lavoro effettivo svolto dal rappresentante del ricorrente (redazione di una semplice dichiarazione di ricorso [con motivazione limitata ad una riga e peraltro da regolarizzare]) non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.La causa C-4063/2016 è stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi siccome divenuta priva d'oggetto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non si attribuiscono ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4063/2016 Decisione del 19 luglio 2016 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal patronato ITAL-UIL, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito (decisione del 14 giugno 2016). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 14 giugno 2016, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che la domanda di una rendita d'invalidità svizzera presentata dall'interessato il 9 dicembre 2003 non poteva essere esaminata dal momento che, conformemente agli art. 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 LPGA, il medesimo non aveva fornito le informazioni richieste (con diffida del 28 aprile 2016).
2. Il 29 giugno 2016, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale un atto - denominato ricorso avverso il provvedimento del 14 giugno 2016 - motivato con l'indicazione che "al più presto presenteremo una nuova documentazione medica".
3. Con scritto del 7 luglio 2016, l'UAIE ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 4 luglio 2016, una decisione (allegata in copia), mediante la quale, a seguito dell'avvenuta ricezione, il 14 giugno 2016, della documentazione richiesta (documentazione che si è incrociata con l'impugnata decisione), ha annullato la propria decisione del 14 giugno 2016 e ripreso l'istruttoria della domanda di rendita. 4. 4.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid. 1.1 e relativi riferimenti). 4.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 4.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.4 L'atto inoltrato dall'interessato il 29 giugno 2016 può essere considerato quale dichiarazione di ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 14 giugno 2016. L'atto ricorsuale in questione avrebbe naturalmente dovuto essere regolarizzato, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni (art. 52 PA), ma l'oggetto del litigio dinanzi a questo Tribunale non avrebbe potuto vertere che sulla questione di sapere se a ragione o a torto l'autorità inferiore aveva rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita presentata dall'insorgente (v. DTF 117 V 121 consid. 1 e 116 V 265 consid. 2a). Entro tali limiti il ricorso è da considerare ammissibile. Non lo sarebbe stato, per contro, qualora il ricorrente avesse richiesto una statuizione da parte di questo Tribunale sul merito della sua domanda di rendita, peraltro depositata nel 2003, l'autorità inferiore non avendo ancora reso una decisione di merito su detta domanda, ma ripreso il 4 luglio 2016, secondo le sue stesse indicazioni, l'istruttoria della medesima.
5. Questo Tribunale rileva che l'UAIE, nella decisione del 4 luglio 2016, ha stabilito che "La nostra decisione del 14.06.2016 deve pertanto essere considerata come nulla e non avvenuta". Per conseguenza, e nella misura in cui ammissibile, il ricorso del 29 giugno 2016 è divenuto privo d'oggetto e la causa C-4063/2016 va stralciata dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA e art. 59 LPGA).
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
7. Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8. Conto tenuto del lavoro effettivo svolto dal rappresentante del ricorrente (redazione di una semplice dichiarazione di ricorso [con motivazione limitata ad una riga e peraltro da regolarizzare]) non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.La causa C-4063/2016 è stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi siccome divenuta priva d'oggetto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non si attribuiscono ripetibili. 4.Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: