Visto Schengen
Sachverhalt
A. Il 29 maggio 2013 B._______, cittadina thailandese nata il ... a ..., ha chiesto il rilascio di un visto Schengen della durata di novanta giorni per poter rendere visita a A._______, cittadino svizzero nato il ..., residente a Losone. Quest'ultimo, si è dichiarato pronto a farsi carico di tutti i costi relativi al sostentamento e all'alloggio dell'invitata, nonché alla stipulazione di una polizza di assicurazione malattia durante il suo soggiorno. Con decisione del 30 maggio 2013 la Rappresentanza svizzera a Bangkok ha emanato una decisione negativa mediante modulo standard Schengen. Il 4 giugno seguente A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM). L'autorità di prime cure ha respinto l'opposizione con decisione del 26 giugno 2013. B. Il 9 luglio 2013 l'invitante, ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo al presente Tribunale di annullare la citata decisione e di accogliere la richiesta di visto d'entrata, non comprendendo le motivazioni dell'UFM addotte a sostegno del rifiuto. L'interessato rileva che i genitori dell'interessata sono proprietari di un'abitazione propria, la stessa esercita un'attività lucrativa regolare e i documenti richiesti dalle autorità elvetiche in particolare la stipulazione di un'assicurazione malattia durante il soggiorno sono stati presentati. C. Con osservazioni del 12 settembre 2013 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di causa e ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. Una copia de tale risposta è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione (cfr. scritto del 4 giugno 2013), ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativoe di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287; vedere anche sentenza del TAF C-4852/2011 del 20 marzo 2013 consid. 3). Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e DTAF 2009/27 consid. 3 e giurisprudenza citata).
E. 4 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13 aprile 2006 pag. 1-32]). L'art. 5 cpv. 1 del codice frontiere Schengen, modificato con il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 modificante la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il codice frontiere Schengen per quando riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi (GU L 85 del 31 marzo 2010). Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Inoltre non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutato in modo particolare la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 par. 1 codice dei visti). Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata (in seguito VTL). Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
E. 5 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione di diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
E. 6 In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Thailandia, contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina thailandese, soggiace all'obbligo del visto.
E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine della richiedente.
E. 7.2 L'economia della Thailandia si caratterizza per il suo dinamismo, infatti dopo aver sofferto la crisi economica mondiale nel 2008, la buona gestione delle finanze pubbliche e l'avvento di investimenti esteri hanno contribuito ad una crescita economica del 7,5% nel 2010. Sebbene le inondazioni importanti nel 2011 abbiano impedito una crescita importante ridotta allo 0,1%, nel 2012 essa è stata considerevole attestandosi al 4,5%, con un PIL di 377 miliardi (cfr sito web del Ministère des Affaires étrangères français, Thaïlandie, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/thailande/, aggiornato il 9 agosto 2013, consultato il 18 settembre 2013). Nonostante la calma apparente dopo le elezioni del 3 luglio 2011 sono possibili altri scontri violenti, manifestazioni, attentati e atti di sabotaggio, in particolare le forze di sicurezza thailandesi hanno segnalato il rischio di attentati in tutto il paese e il 14 febbraio scorso a Bangkok alcune persone sono state ferite da cariche esplosive. Nelle città ma non solo si segnalano relativamente spesso reati di scippi con moto e borseggi. Inoltre la Thailandia è soggetta a pericoli naturali nello specifico il Paese si trova in una zona sismica colpita oltre cha da terremoti da conseguenti maremoti e tsunami (cfr. http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Thailandia, ultimo aggiornamento: il 24 maggio 2013, consultato il 18 settembre 2013).
E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Thailandia nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine, come risulta dagli atti di causa. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera.
E. 8 Per quanto riguarda i legami esistenti nel Paese d'origine, dagli atti di causa emerge che la richiedente - ventisettenne, nubile e senza prole - svolge un'attività lucrativa presso la C._______ (Thailand) limited; tuttavia il contratto di lavoro agli atti indica un periodo di prova di 119 giorni, a far tempo dal 2 aprile 2013, dopo il quale l'interessata avrebbe dovuto essere assunta permanentemente o il rapporto di lavoro avrebbe dovuto terminarsi. La valutazione menzionata avrebbe dovuto tenersi agli inizi del mese di agosto ma la ricorrente non ha allegato alcunché alla presente causa. Inoltre difficile credere che la dipendente possa assentarsi dalla propria attività lavorativa per 90 giorni durante il periodo di prova o subito dopo essere stata assunta definitivamente. Ciò posto, il presente Tribunale considera che non esistono legami professionali imprescindibili tra l'invitata e il paese d'origine. Quanto alla situazione famigliare, il Tribunale rileva che, secondo le allegazioni dell'interessata, in Thailandia risiedono una sorella e i genitori, ovvero legami non sufficienti a garantire un ritorno in patria. A fronte di quanto sopra menzionato, considerato inoltre che B._______ non ha figli ed è nubile, il Tribunale ritiene che sussistono indizi sufficienti che permettano di non escludere che l'interessata non abbia l'intenzione di protrarre il proprio soggiorno in Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen per trovare delle migliori condizioni di vita.
E. 9 Il presente tribunale rileva inoltre che non sono adempiute le condizioni per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 4, ed in particolare non sono emersi motivi umanitari.
E. 10.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso.
E. 10.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato - a giusto titolo - che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia formulate dall'invitante e ciò a prescindere dalla buona fede di quest'ultimo. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dall'invitante, con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).
E. 11 Ne discende che l'UFM con decisione del 27 novembre 2012 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (il dispositivo è sulla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 29 luglio 2013.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) - Sezione della popolazione per informazione, Bellinzona La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3891/2013 Sentenza del 18 ottobre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello Spazio Schengen. Fatti: A. Il 29 maggio 2013 B._______, cittadina thailandese nata il ... a ..., ha chiesto il rilascio di un visto Schengen della durata di novanta giorni per poter rendere visita a A._______, cittadino svizzero nato il ..., residente a Losone. Quest'ultimo, si è dichiarato pronto a farsi carico di tutti i costi relativi al sostentamento e all'alloggio dell'invitata, nonché alla stipulazione di una polizza di assicurazione malattia durante il suo soggiorno. Con decisione del 30 maggio 2013 la Rappresentanza svizzera a Bangkok ha emanato una decisione negativa mediante modulo standard Schengen. Il 4 giugno seguente A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM). L'autorità di prime cure ha respinto l'opposizione con decisione del 26 giugno 2013. B. Il 9 luglio 2013 l'invitante, ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo al presente Tribunale di annullare la citata decisione e di accogliere la richiesta di visto d'entrata, non comprendendo le motivazioni dell'UFM addotte a sostegno del rifiuto. L'interessato rileva che i genitori dell'interessata sono proprietari di un'abitazione propria, la stessa esercita un'attività lucrativa regolare e i documenti richiesti dalle autorità elvetiche in particolare la stipulazione di un'assicurazione malattia durante il soggiorno sono stati presentati. C. Con osservazioni del 12 settembre 2013 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di causa e ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. Una copia de tale risposta è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione (cfr. scritto del 4 giugno 2013), ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativoe di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287; vedere anche sentenza del TAF C-4852/2011 del 20 marzo 2013 consid. 3). Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e DTAF 2009/27 consid. 3 e giurisprudenza citata).
4. Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13 aprile 2006 pag. 1-32]). L'art. 5 cpv. 1 del codice frontiere Schengen, modificato con il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 modificante la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il codice frontiere Schengen per quando riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi (GU L 85 del 31 marzo 2010). Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Inoltre non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutato in modo particolare la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 par. 1 codice dei visti). Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata (in seguito VTL). Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
5. L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione di diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6. In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Thailandia, contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina thailandese, soggiace all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine della richiedente. 7.2 L'economia della Thailandia si caratterizza per il suo dinamismo, infatti dopo aver sofferto la crisi economica mondiale nel 2008, la buona gestione delle finanze pubbliche e l'avvento di investimenti esteri hanno contribuito ad una crescita economica del 7,5% nel 2010. Sebbene le inondazioni importanti nel 2011 abbiano impedito una crescita importante ridotta allo 0,1%, nel 2012 essa è stata considerevole attestandosi al 4,5%, con un PIL di 377 miliardi (cfr sito web del Ministère des Affaires étrangères français, Thaïlandie, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/thailande/, aggiornato il 9 agosto 2013, consultato il 18 settembre 2013). Nonostante la calma apparente dopo le elezioni del 3 luglio 2011 sono possibili altri scontri violenti, manifestazioni, attentati e atti di sabotaggio, in particolare le forze di sicurezza thailandesi hanno segnalato il rischio di attentati in tutto il paese e il 14 febbraio scorso a Bangkok alcune persone sono state ferite da cariche esplosive. Nelle città ma non solo si segnalano relativamente spesso reati di scippi con moto e borseggi. Inoltre la Thailandia è soggetta a pericoli naturali nello specifico il Paese si trova in una zona sismica colpita oltre cha da terremoti da conseguenti maremoti e tsunami (cfr. http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Thailandia, ultimo aggiornamento: il 24 maggio 2013, consultato il 18 settembre 2013). 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Thailandia nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine, come risulta dagli atti di causa. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera.
8. Per quanto riguarda i legami esistenti nel Paese d'origine, dagli atti di causa emerge che la richiedente - ventisettenne, nubile e senza prole - svolge un'attività lucrativa presso la C._______ (Thailand) limited; tuttavia il contratto di lavoro agli atti indica un periodo di prova di 119 giorni, a far tempo dal 2 aprile 2013, dopo il quale l'interessata avrebbe dovuto essere assunta permanentemente o il rapporto di lavoro avrebbe dovuto terminarsi. La valutazione menzionata avrebbe dovuto tenersi agli inizi del mese di agosto ma la ricorrente non ha allegato alcunché alla presente causa. Inoltre difficile credere che la dipendente possa assentarsi dalla propria attività lavorativa per 90 giorni durante il periodo di prova o subito dopo essere stata assunta definitivamente. Ciò posto, il presente Tribunale considera che non esistono legami professionali imprescindibili tra l'invitata e il paese d'origine. Quanto alla situazione famigliare, il Tribunale rileva che, secondo le allegazioni dell'interessata, in Thailandia risiedono una sorella e i genitori, ovvero legami non sufficienti a garantire un ritorno in patria. A fronte di quanto sopra menzionato, considerato inoltre che B._______ non ha figli ed è nubile, il Tribunale ritiene che sussistono indizi sufficienti che permettano di non escludere che l'interessata non abbia l'intenzione di protrarre il proprio soggiorno in Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen per trovare delle migliori condizioni di vita.
9. Il presente tribunale rileva inoltre che non sono adempiute le condizioni per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 4, ed in particolare non sono emersi motivi umanitari. 10. 10.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso. 10.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato - a giusto titolo - che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia formulate dall'invitante e ciò a prescindere dalla buona fede di quest'ultimo. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dall'invitante, con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).
11. Ne discende che l'UFM con decisione del 27 novembre 2012 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (il dispositivo è sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 29 luglio 2013.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione per informazione, Bellinzona La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: