Diritto alla rendita
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Con sentenza del 13 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto il 12 gennaio 2009 da A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato - contro la decisione dell'UAIE del 16 dicembre 2008 (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010).
E. 2 Il 7 luglio 2012, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale una domanda di ricorso-riesame della causa C-298/2009 mediante la quale ha chiesto il riconoscimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a far tempo dalla data del rientro in Italia, dal momento che le sue condizioni di salute comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. La rappresentante del ricorrente ha altresì sottolineato che l'inoltro tardivo dell'istanza è dovuto al fatto che "nel periodo in cui pervenne svariata corrispondenza all'Ente Associazione A.N.I.O.P.A., io ero fuori sede per impegni di lavoro e tornando mi sfuggi la missiva relativa all'inabile". L'insorgente ha esibito copia del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze e una "nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa".
E. 3.1 L'atto dell'interessato - datato 25 maggio 2011, ma spedito a questo Tribunale per plico raccomandato del 7 luglio 2012 - comporta quale oggetto l'indicazione ricorso-riesame n. di ruolo C-298/2009 di questo Tribunale. Peraltro, la sentenza in tale causa è stata resa il 13 dicembre 2010, la stessa è stata spedita alla rappresentante della ricorrente il 21 dicembre 2010, ma il plico raccomandato non è stato ritirato ed è stato ritornato a questo Tribunale dalla Posta italiana per "compiuta giacenza" il 28 gennaio 2011. Giusta l'art. 20 cpv. 2bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Agli atti di causa non vi sono elementi da cui potere dedurre, con il necessario grado di prova, a che momento vi sia stato il primo tentativo di consegna infruttuoso del plico raccomandato contenente la sentenza del 13 dicembre 2010 rispettivamente quello in cui l'avviso di ritiro è stato messo nella bucalettere o nella casella postale della rappresentante del ricorrente (DTF 134 V 49 consid. 4 e relativi riferimenti), di modo che non si può che fare riferimento al termine di giacenza indicato dalla Posta (DTF 121 I 31 consid. 3b/bb). Sennonché, in mancanza di una precisa indicazione al riguardo, la scadenza del termine di giacenza deve considerarsi intervenuto al più tardi il 28 gennaio 2011, giorno in cui la Posta italiana ha rispedito al mittente, ossia a questo Tribunale, il plico raccomandato contenente la sentenza del 13 dicembre 2010 con l'indicazione "al mittente per intervenuta giacenza". Il termine di ricorso, dinanzi al Tribunale federale, contro tale sentenza è dunque scaduto il 28 febbraio 2011. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che una volta ricevuto di ritorno la sentenza di cui trattasi, questo Tribunale l'ha rispedita alla rappresentante del ricorrente il 4 febbraio 2011, di modo che si può ad ogni buon conto ritenere che l'insorgente ha ricevuto la sentenza in questione (essendo qui incontestata la ricezione della sentenza medesima) nel corso del mese di febbraio 2011, con la conseguenza che il termine di ricorso è scaduto chiaramente ben prima del 7 luglio 2012.
E. 3.2 Per conseguenza - e nella misura in cui l'istante utilizza nello scritto inoltrato il 7 luglio 2012 anche il termine ricorso - va rilevato che in virtù delle risultanze degli atti di causa a tale data il termine per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2010 era ormai chiaramente e ampiamente scaduto. L'atto in esame inoltrato dall'istante riferendosi pure al concetto di riesame non può pertanto che essere trattato da questo Tribunale che come domanda di revisione della propria sentenza del 13 dicembre 2010.
E. 4.1 La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale amministrativo federale per i motivi indicati agli art. 121-123 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110) e nei termini fissati all'art. 124 LTF, disposizioni applicabili per analogia dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 45 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è per contro applicabile l'art. 67 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
E. 4.2 Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale amministrativo federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 67 cpv. 3 PA in correlazione con gli art. 52 e 53 PA). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale amministrativo federale affinché la sentenza precedente (nel caso concreto quella del 13 dicembre 2010) sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).
E. 5.1 In virtù dell'art. 121 LTF, la revisione può essere domandata se: sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), il Tribunale ha accordato a una parte sia di più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) e il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). La revisione di una sentenza del Tribunale amministrativo federale può pure essere chiesta a determinate condizioni allorquando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati (art. 122 LTF). Infine, e in materia di diritto pubblico, la revisione può essere domandata anche se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF).
E. 5.2 L'inoltro di un'istanza di revisione non consente altresì di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione né, più in particolare, di far valere delle censure che avrebbero potuto essere sollevate dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale (art. 46 LTAF).
E. 5.3 Giusta l'art. 124 LTF, la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale amministrativo federale: per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione (lett. a); per violazione delle norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (lett. b); per violazione della CEDU, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'art. 44 CEDU (lett. c); per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza [...] (lett. d). Peraltro, e giusta l'art. 124 cpv. 2 LTF, dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza, la revisione non può più essere chiesta, salvo: [...] (lett. a); negli altri casi, per il motivo di cui all'art. 123 cpv. 1 LTF. La domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione su ricorso (art. 67 cpv. 3 PA in fine).
E. 6.1 Nella sua domanda, e benché in maniera un po' confusa, l'istante si prevale, da un lato, del motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, nel senso che per giudicare correttamente del caso andrebbe preso in considerazione il Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze italiano (allegato), da cui si evincerebbe alla cifra 7 la dicitura "Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati", nonché l'allegata tabella. Dall'altro lato, chiede ciò che egli definisce "un suo sacrosanto diritto (ad una rendita AI [intera] svizzera) derivante da tanti anni di continuo e pesante lavoro espletato in terra straniera" e dalle conseguenze della sua patologia oncologica. Si può pertanto ritenere che abbia con tale descrizione voluto (implicitamente) riferirsi anche ad uno dei vizi procedurali di cui all'art. 121 lett. b, c o d LTF.
E. 6.2 La domanda di revisione inoltrata il 7 luglio 2012, ma recante la data del 29 maggio 2011, è tuttavia inammissibile già in quanto manifestamente tardiva. In effetti, il termine di 30 giorni dalla notificazione integrale della sentenza del 12 dicembre 2010 (per la violazione di altre norme procedurali [art. 124 cpv. 1 lett. b LTF]), risulta in effetti d'acchito e riconoscibilmente siccome ampiamente scaduto al momento dell'inoltro, il 7 luglio 2012, della domanda di revisione in esame. Quanto al termine di 90 giorni dalla scoperta di altri motivi (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), ossia dalla scoperta del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia, va osservato che il termine inizia a decorrere, per i fatti nuovi, quando l'istante ne ha una conoscenza sufficientemente sicura per poterli invocare, e, per i mezzi di prova nuovi, quando sono in possesso dell'istante o quando quest'ultimo ne ha una conoscenza sufficiente per poterne richiedere l'amministrazione (cfr. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 124 n. 4726). Nel caso concreto, il ricorrente neppure ha indicato quando sarebbe venuto a conoscenza del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze italiano nonché dell'allegata tabella, come avrebbe potuto e dovuto fare usando della necessaria diligenza, fermo restando che incombe peraltro all'istante di dimostrare la tempestività della domanda di revisione (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 consid. 1.5 e relativi riferimenti e 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3.1). Peraltro, visto che la domanda di revisione di cui trattasi, inoltrata il 7 luglio 2012, reca la data del 29 maggio 2011, vi è motivo di ritenere che al più tardi a tale data l'istante ne avesse una sufficiente conoscenza per invocarli o richiederne l'amministrazione. La domanda di revisione depositata il 7 luglio 2012 è dunque tardiva anche per quanto attiene al motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, essendo stata inoltrata ben oltre il termine di 90 giorni dal momento in cui l'istante ne ha avuto una sufficiente conoscenza (29 maggio 2011). Peraltro, la revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria i fatti e i mezzi di prova invocati (cfr., fra le altre, la sentenza del Tribunale federale 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 3.1). In tale contesto, non è altresì dato sapere - l'istante non indicandone una ragione - perché, usando della necessaria diligenza, non avrebbe potuto esibire dinanzi a questo Tribunale, nell'ambito della procedura della causa C-298/2009, la copia del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze italiano (e l'allegata tabella). Detto Decreto appare in effetti essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 settembre 2007, vale a dire oltre un anno prima dell'inoltro, il 12 gennaio 2009, del ricorso contro la decisione dell'UAIE del 16 dicembre 2008.
E. 6.3 Da quanto esposto, discende che la domanda di revisione, inoltrata dopo la scadenza dei pertinenti termini previsti all'art. 124 cpv. 1 LTF, è manifestamente inammissibile.
E. 7 Nella domanda di revisione presenta il 7 luglio 2012, l'istante segnala che la sua rappresentante era (al momento della notificazione della sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2010) fuori sede per impegni di lavoro e che al suo rientro le sfuggì la missiva (leggi: la menzionata sentenza) relativa alla sua inabilità lavorativa. Anche volendo considerare queste indicazioni quale domanda di restituzione dei termini, occorre rilevare che i termini fissati all'art. 124 LTF non sono prorogabili. Detti termini possono però essere restituiti allorquando l'istante o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'istante stesso lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 24 cpv. 1 PA [v. pure art. 41 LPGA e 50 LTF]; cfr. sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 4F_22/2011 del 21 febbraio 2012 consid. 2.1 e relativi riferimenti).
E. 7.1 Incombe altresì all'istante dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008; v. pure Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1359 e 1370). Nel caso di specie, non è tuttavia, e fra l'altro, stata fornita dall'istante alcuna dimostrazione che l'atto omesso, ossia la domanda di revisione in esame, è stata compiuta nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr., sul momento della cessazione dell'impedimento, la sentenza del Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003). Già per questo motivo la domanda di restituzione dei termini è inammissibile.
E. 7.2 Occorre inoltre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (cfr. la sentenza del Tribunale federale 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante va comunque ascritto al rappresentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; v. pure Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1342). Ora, il fatto che la rappresentante (al momento della notificazione della sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2010) fosse assente e che al suo rientro le sia sfuggita la sentenza non costituisce manifestamente e riconoscibilmente un impedimento, senza colpa, suscettibile di giustificare una restituzione dei termini, trattandosi chiaramente di una dimenticanza del rappresentante, altresì imputabile al rappresentato. In effetti, l'Associazione A.N.I.O.P.A. poteva e doveva, usando della necessaria diligenza, organizzarsi internamente in modo tale che, nell'eventualità di un'assenza della diretta responsabile del caso dell'istante, un altro collaboratore assumesse temporaneamente la salvaguardia degli interessi dell'istante stesso. Ne discende che la domanda di restituzione è inammissibile anche per questo ragione non potendo in buona fede sfuggire all'istante che nemmeno ha fatto valere un impedimento ai sensi di legge suscettibile di giustificare un'eventuale restituzione dei termini.
E. 8.1 Occorre altresì precisare che, quand'anche si fosse, per denegata ipotesi, dovuto entrare nel merito della domanda di revisione del 7 luglio 2012, si sarebbe allora dovuto osservare che, secondo giurisprudenza, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene i fatti non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Inoltre, questi fatti devono essere rilevanti, vale a dire devono essere suscettibili di modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, ma che non avevano potuto essere provati, a discapito dell'istante. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, l'istante deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova è quindi considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale. Decisivo è che il mezzo di prova serva alla ricostruzione dei fatti più che al semplice nuovo apprezzamento. Per conseguenza, non è sufficiente che un nuovo referto medico dia un diverso apprezzamento dei fatti. Sono invece necessari nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che la decisione presa era oggettivamente viziata. Non costituisce inoltre motivo di revisione la circostanza che il Tribunale sembri aver mal interpretato dei fatti già noti nella procedura principale. Al contrario, l'apprezzamento inesatto dei fatti deve essere piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o all'assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio.
E. 8.2 Questo Tribunale constata che il ricorrente non ha indicato per quale motivo il Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze (e l'allegata tabella) concernente l'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (segnatamente, fra le altre, una "patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati"; cfr. doc. TAF 1) conterrebbe elementi suscettibili di modificare la fattispecie posta alla base della sentenza del 13 dicembre 2010 di questo Tribunale e di condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Nella sentenza del 13 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invero indicato che "l'interessato è considerato invalido al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza" (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 lett. B), senza che detta circostanza sia però stata considerata di rilievo ai fini del giudizio. Questo Tribunale ha in effetti precisato che la valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 10.4). Peraltro, dalla documentazione medica agli atti di causa, segnatamente dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 7 giugno 2007, risultava che il medico dell'INPS stesso si era distanziato da quanto ritenuto dalle autorità italiane sull'incapacità lavorativa, l'insorgente essendo stato ritenuto in grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro di magazziniere sia un lavoro sostitutivo adeguato alle sue condizioni (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 10.4).
E. 8.3 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a singole conclusioni, ciò per cui non appare sussistere alcun indizio concreto nel caso di specie. In base a questa disposizione, non vi è invece motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne delle censure né quando riguarda le motivazioni ad esse relative (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2F_3/2001 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2 e relativi riferimenti). Sempre secondo giurisprudenza, il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone che il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore letterale. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente (che l'istante non è riuscito ad indicare), che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove né l'apprezzamento giuridico dei fatti (cfr. pure la sentenza del Tribunale federale 2F_3/2001 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2 e relativi riferimenti), come si potrebbe supporre l'istante abbia voluto far valere con la sua domanda di revisione. Peraltro, non è dato rilevare come si potrebbe rimproverare a questo Tribunale di avere statuito il 13 dicembre 2010 ultra o extra perita, ipotesi cui si riferisce l'art. 121 lett. b LTAF (cfr. la sentenza del Tribunale federale 5F_3/2008 del 17 novembre 2008 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 8.4 Da quanto esposto, discende che anche qualora si fosse dovuto entrare nel merito della presente domanda di revisione, la stessa avrebbe dovuto essere respinta siccome manifestamente infondata.
E. 9 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), ritenute altresì le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS applicabile anche alle procedura in materia d'invalidità giusta l'art. 69 cpv. 2 LAI). Peraltro, il semplice fatto che il giudice unico e la cancelliera cui è stato attribuito il caso in esame, alfine della sua trattazione ed evasione, abbiano già funto da giudice e cancelliera nella causa C-298/2009 di questo Tribunale di cui è chiesta la revisione non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. b LTF (applicabile per rinvio dell'art. 38 LTAF; cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale federale 2F_19/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2).
E. 10 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) né, visto l'esito della causa, vi è motivo d'attribuire delle ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.La domanda dell'istante del 7 luglio 2012, intesa quale domanda di restituzione del termine per la presentazione della domanda di revisione, è inammissibile. 2.La domanda di revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2010, inoltrata il 7 luglio 2012, è inammissibile 3.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3784/2012 Sentenza del 25 luglio 2012 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dall'Associazione Nazionale per la Tutela degli Invalidi Orfani Poveri e Abbandonati/A.N.I.O.P.A., ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (domanda di revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2010). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con sentenza del 13 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto il 12 gennaio 2009 da A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato - contro la decisione dell'UAIE del 16 dicembre 2008 (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010).
2. Il 7 luglio 2012, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale una domanda di ricorso-riesame della causa C-298/2009 mediante la quale ha chiesto il riconoscimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a far tempo dalla data del rientro in Italia, dal momento che le sue condizioni di salute comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. La rappresentante del ricorrente ha altresì sottolineato che l'inoltro tardivo dell'istanza è dovuto al fatto che "nel periodo in cui pervenne svariata corrispondenza all'Ente Associazione A.N.I.O.P.A., io ero fuori sede per impegni di lavoro e tornando mi sfuggi la missiva relativa all'inabile". L'insorgente ha esibito copia del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze e una "nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa". 3. 3.1 L'atto dell'interessato - datato 25 maggio 2011, ma spedito a questo Tribunale per plico raccomandato del 7 luglio 2012 - comporta quale oggetto l'indicazione ricorso-riesame n. di ruolo C-298/2009 di questo Tribunale. Peraltro, la sentenza in tale causa è stata resa il 13 dicembre 2010, la stessa è stata spedita alla rappresentante della ricorrente il 21 dicembre 2010, ma il plico raccomandato non è stato ritirato ed è stato ritornato a questo Tribunale dalla Posta italiana per "compiuta giacenza" il 28 gennaio 2011. Giusta l'art. 20 cpv. 2bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Agli atti di causa non vi sono elementi da cui potere dedurre, con il necessario grado di prova, a che momento vi sia stato il primo tentativo di consegna infruttuoso del plico raccomandato contenente la sentenza del 13 dicembre 2010 rispettivamente quello in cui l'avviso di ritiro è stato messo nella bucalettere o nella casella postale della rappresentante del ricorrente (DTF 134 V 49 consid. 4 e relativi riferimenti), di modo che non si può che fare riferimento al termine di giacenza indicato dalla Posta (DTF 121 I 31 consid. 3b/bb). Sennonché, in mancanza di una precisa indicazione al riguardo, la scadenza del termine di giacenza deve considerarsi intervenuto al più tardi il 28 gennaio 2011, giorno in cui la Posta italiana ha rispedito al mittente, ossia a questo Tribunale, il plico raccomandato contenente la sentenza del 13 dicembre 2010 con l'indicazione "al mittente per intervenuta giacenza". Il termine di ricorso, dinanzi al Tribunale federale, contro tale sentenza è dunque scaduto il 28 febbraio 2011. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che una volta ricevuto di ritorno la sentenza di cui trattasi, questo Tribunale l'ha rispedita alla rappresentante del ricorrente il 4 febbraio 2011, di modo che si può ad ogni buon conto ritenere che l'insorgente ha ricevuto la sentenza in questione (essendo qui incontestata la ricezione della sentenza medesima) nel corso del mese di febbraio 2011, con la conseguenza che il termine di ricorso è scaduto chiaramente ben prima del 7 luglio 2012. 3.2 Per conseguenza - e nella misura in cui l'istante utilizza nello scritto inoltrato il 7 luglio 2012 anche il termine ricorso - va rilevato che in virtù delle risultanze degli atti di causa a tale data il termine per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2010 era ormai chiaramente e ampiamente scaduto. L'atto in esame inoltrato dall'istante riferendosi pure al concetto di riesame non può pertanto che essere trattato da questo Tribunale che come domanda di revisione della propria sentenza del 13 dicembre 2010. 4. 4.1 La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale amministrativo federale per i motivi indicati agli art. 121-123 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110) e nei termini fissati all'art. 124 LTF, disposizioni applicabili per analogia dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 45 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è per contro applicabile l'art. 67 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). 4.2 Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale amministrativo federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 67 cpv. 3 PA in correlazione con gli art. 52 e 53 PA). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale amministrativo federale affinché la sentenza precedente (nel caso concreto quella del 13 dicembre 2010) sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF). 5. 5.1 In virtù dell'art. 121 LTF, la revisione può essere domandata se: sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), il Tribunale ha accordato a una parte sia di più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) e il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). La revisione di una sentenza del Tribunale amministrativo federale può pure essere chiesta a determinate condizioni allorquando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati (art. 122 LTF). Infine, e in materia di diritto pubblico, la revisione può essere domandata anche se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). 5.2 L'inoltro di un'istanza di revisione non consente altresì di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione né, più in particolare, di far valere delle censure che avrebbero potuto essere sollevate dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale (art. 46 LTAF). 5.3 Giusta l'art. 124 LTF, la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale amministrativo federale: per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione (lett. a); per violazione delle norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (lett. b); per violazione della CEDU, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'art. 44 CEDU (lett. c); per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza [...] (lett. d). Peraltro, e giusta l'art. 124 cpv. 2 LTF, dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza, la revisione non può più essere chiesta, salvo: [...] (lett. a); negli altri casi, per il motivo di cui all'art. 123 cpv. 1 LTF. La domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione su ricorso (art. 67 cpv. 3 PA in fine). 6. 6.1 Nella sua domanda, e benché in maniera un po' confusa, l'istante si prevale, da un lato, del motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, nel senso che per giudicare correttamente del caso andrebbe preso in considerazione il Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze italiano (allegato), da cui si evincerebbe alla cifra 7 la dicitura "Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati", nonché l'allegata tabella. Dall'altro lato, chiede ciò che egli definisce "un suo sacrosanto diritto (ad una rendita AI [intera] svizzera) derivante da tanti anni di continuo e pesante lavoro espletato in terra straniera" e dalle conseguenze della sua patologia oncologica. Si può pertanto ritenere che abbia con tale descrizione voluto (implicitamente) riferirsi anche ad uno dei vizi procedurali di cui all'art. 121 lett. b, c o d LTF. 6.2 La domanda di revisione inoltrata il 7 luglio 2012, ma recante la data del 29 maggio 2011, è tuttavia inammissibile già in quanto manifestamente tardiva. In effetti, il termine di 30 giorni dalla notificazione integrale della sentenza del 12 dicembre 2010 (per la violazione di altre norme procedurali [art. 124 cpv. 1 lett. b LTF]), risulta in effetti d'acchito e riconoscibilmente siccome ampiamente scaduto al momento dell'inoltro, il 7 luglio 2012, della domanda di revisione in esame. Quanto al termine di 90 giorni dalla scoperta di altri motivi (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), ossia dalla scoperta del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia, va osservato che il termine inizia a decorrere, per i fatti nuovi, quando l'istante ne ha una conoscenza sufficientemente sicura per poterli invocare, e, per i mezzi di prova nuovi, quando sono in possesso dell'istante o quando quest'ultimo ne ha una conoscenza sufficiente per poterne richiedere l'amministrazione (cfr. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 124 n. 4726). Nel caso concreto, il ricorrente neppure ha indicato quando sarebbe venuto a conoscenza del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze italiano nonché dell'allegata tabella, come avrebbe potuto e dovuto fare usando della necessaria diligenza, fermo restando che incombe peraltro all'istante di dimostrare la tempestività della domanda di revisione (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 consid. 1.5 e relativi riferimenti e 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3.1). Peraltro, visto che la domanda di revisione di cui trattasi, inoltrata il 7 luglio 2012, reca la data del 29 maggio 2011, vi è motivo di ritenere che al più tardi a tale data l'istante ne avesse una sufficiente conoscenza per invocarli o richiederne l'amministrazione. La domanda di revisione depositata il 7 luglio 2012 è dunque tardiva anche per quanto attiene al motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, essendo stata inoltrata ben oltre il termine di 90 giorni dal momento in cui l'istante ne ha avuto una sufficiente conoscenza (29 maggio 2011). Peraltro, la revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria i fatti e i mezzi di prova invocati (cfr., fra le altre, la sentenza del Tribunale federale 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 3.1). In tale contesto, non è altresì dato sapere - l'istante non indicandone una ragione - perché, usando della necessaria diligenza, non avrebbe potuto esibire dinanzi a questo Tribunale, nell'ambito della procedura della causa C-298/2009, la copia del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze italiano (e l'allegata tabella). Detto Decreto appare in effetti essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 settembre 2007, vale a dire oltre un anno prima dell'inoltro, il 12 gennaio 2009, del ricorso contro la decisione dell'UAIE del 16 dicembre 2008. 6.3 Da quanto esposto, discende che la domanda di revisione, inoltrata dopo la scadenza dei pertinenti termini previsti all'art. 124 cpv. 1 LTF, è manifestamente inammissibile.
7. Nella domanda di revisione presenta il 7 luglio 2012, l'istante segnala che la sua rappresentante era (al momento della notificazione della sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2010) fuori sede per impegni di lavoro e che al suo rientro le sfuggì la missiva (leggi: la menzionata sentenza) relativa alla sua inabilità lavorativa. Anche volendo considerare queste indicazioni quale domanda di restituzione dei termini, occorre rilevare che i termini fissati all'art. 124 LTF non sono prorogabili. Detti termini possono però essere restituiti allorquando l'istante o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'istante stesso lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 24 cpv. 1 PA [v. pure art. 41 LPGA e 50 LTF]; cfr. sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 4F_22/2011 del 21 febbraio 2012 consid. 2.1 e relativi riferimenti). 7.1 Incombe altresì all'istante dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008; v. pure Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1359 e 1370). Nel caso di specie, non è tuttavia, e fra l'altro, stata fornita dall'istante alcuna dimostrazione che l'atto omesso, ossia la domanda di revisione in esame, è stata compiuta nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr., sul momento della cessazione dell'impedimento, la sentenza del Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003). Già per questo motivo la domanda di restituzione dei termini è inammissibile. 7.2 Occorre inoltre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (cfr. la sentenza del Tribunale federale 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante va comunque ascritto al rappresentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; v. pure Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1342). Ora, il fatto che la rappresentante (al momento della notificazione della sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2010) fosse assente e che al suo rientro le sia sfuggita la sentenza non costituisce manifestamente e riconoscibilmente un impedimento, senza colpa, suscettibile di giustificare una restituzione dei termini, trattandosi chiaramente di una dimenticanza del rappresentante, altresì imputabile al rappresentato. In effetti, l'Associazione A.N.I.O.P.A. poteva e doveva, usando della necessaria diligenza, organizzarsi internamente in modo tale che, nell'eventualità di un'assenza della diretta responsabile del caso dell'istante, un altro collaboratore assumesse temporaneamente la salvaguardia degli interessi dell'istante stesso. Ne discende che la domanda di restituzione è inammissibile anche per questo ragione non potendo in buona fede sfuggire all'istante che nemmeno ha fatto valere un impedimento ai sensi di legge suscettibile di giustificare un'eventuale restituzione dei termini. 8. 8.1 Occorre altresì precisare che, quand'anche si fosse, per denegata ipotesi, dovuto entrare nel merito della domanda di revisione del 7 luglio 2012, si sarebbe allora dovuto osservare che, secondo giurisprudenza, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene i fatti non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Inoltre, questi fatti devono essere rilevanti, vale a dire devono essere suscettibili di modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, ma che non avevano potuto essere provati, a discapito dell'istante. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, l'istante deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova è quindi considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale. Decisivo è che il mezzo di prova serva alla ricostruzione dei fatti più che al semplice nuovo apprezzamento. Per conseguenza, non è sufficiente che un nuovo referto medico dia un diverso apprezzamento dei fatti. Sono invece necessari nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che la decisione presa era oggettivamente viziata. Non costituisce inoltre motivo di revisione la circostanza che il Tribunale sembri aver mal interpretato dei fatti già noti nella procedura principale. Al contrario, l'apprezzamento inesatto dei fatti deve essere piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o all'assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio. 8.2 Questo Tribunale constata che il ricorrente non ha indicato per quale motivo il Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze (e l'allegata tabella) concernente l'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (segnatamente, fra le altre, una "patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati"; cfr. doc. TAF 1) conterrebbe elementi suscettibili di modificare la fattispecie posta alla base della sentenza del 13 dicembre 2010 di questo Tribunale e di condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Nella sentenza del 13 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invero indicato che "l'interessato è considerato invalido al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza" (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 lett. B), senza che detta circostanza sia però stata considerata di rilievo ai fini del giudizio. Questo Tribunale ha in effetti precisato che la valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 10.4). Peraltro, dalla documentazione medica agli atti di causa, segnatamente dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 7 giugno 2007, risultava che il medico dell'INPS stesso si era distanziato da quanto ritenuto dalle autorità italiane sull'incapacità lavorativa, l'insorgente essendo stato ritenuto in grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro di magazziniere sia un lavoro sostitutivo adeguato alle sue condizioni (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 10.4). 8.3 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a singole conclusioni, ciò per cui non appare sussistere alcun indizio concreto nel caso di specie. In base a questa disposizione, non vi è invece motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne delle censure né quando riguarda le motivazioni ad esse relative (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2F_3/2001 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2 e relativi riferimenti). Sempre secondo giurisprudenza, il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone che il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore letterale. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente (che l'istante non è riuscito ad indicare), che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove né l'apprezzamento giuridico dei fatti (cfr. pure la sentenza del Tribunale federale 2F_3/2001 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2 e relativi riferimenti), come si potrebbe supporre l'istante abbia voluto far valere con la sua domanda di revisione. Peraltro, non è dato rilevare come si potrebbe rimproverare a questo Tribunale di avere statuito il 13 dicembre 2010 ultra o extra perita, ipotesi cui si riferisce l'art. 121 lett. b LTAF (cfr. la sentenza del Tribunale federale 5F_3/2008 del 17 novembre 2008 consid. 2 e relativi riferimenti). 8.4 Da quanto esposto, discende che anche qualora si fosse dovuto entrare nel merito della presente domanda di revisione, la stessa avrebbe dovuto essere respinta siccome manifestamente infondata.
9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), ritenute altresì le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS applicabile anche alle procedura in materia d'invalidità giusta l'art. 69 cpv. 2 LAI). Peraltro, il semplice fatto che il giudice unico e la cancelliera cui è stato attribuito il caso in esame, alfine della sua trattazione ed evasione, abbiano già funto da giudice e cancelliera nella causa C-298/2009 di questo Tribunale di cui è chiesta la revisione non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. b LTF (applicabile per rinvio dell'art. 38 LTAF; cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale federale 2F_19/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2).
10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) né, visto l'esito della causa, vi è motivo d'attribuire delle ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.La domanda dell'istante del 7 luglio 2012, intesa quale domanda di restituzione del termine per la presentazione della domanda di revisione, è inammissibile. 2.La domanda di revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2010, inoltrata il 7 luglio 2012, è inammissibile 3.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4.Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: