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C-3639/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-11 · Italiano CH

Rendite | assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita per orfani (decisione su opposizione dell'11 febbraio 2025)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte III C-3639/2025

S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 2 5 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia), ricorrente,

contro Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita per orfani (decisione su opposizione dell'11 febbraio 2025).

C-3639/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 17 dicembre 2024 la Cassa Svizzera di Compensazione (CSC) ha accertato il venire a meno al 31 maggio 2024 delle condizioni normative necessarie per l’erogazione di una rendita completiva per orfani a favore del figlio dell’interessata. 2. Con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2025 la CSC ha respinto l’opposizione presentata dall’interessata e confermato la decisione del 17 dicembre 2024 (doc. TAF 1). 3. Con scritto del 10 marzo 2025, inoltrato all’autorità inferiore e notificato a quest’ultima il 24 marzo 2025, l’interessata ha comunicato che suo figlio è tutt’ora uno studente regolarmente iscritto presso una pubblica università della Repubblica Italiana e che pertanto sussistono tutte le condizioni per il pagamento della prestazione previdenziale di cui ha beneficiato in pas- sato. Essa ha inoltre chiesto un urgente riscontro all’autorità inferiore in quanto la revoca della rendita è idonea a creare un pregiudizio irreversibile di natura economica (doc. TAF 1). 4. Il 16 maggio 2025, l’autorità inferiore ha trasmesso lo scritto dell’interessata a questo Tribunale per competenza (doc. TAF 2). 5. Con provvedimento del 17 luglio 2025, questo Tribunale ha invitato l’inte- ressata a dimostrare la tempestività del ricorso del 10 marzo 2025 inoltrato contro la decisione su opposizione della CSC dell’11 febbraio 2025 (doc. TAF 6). 6. Con scritto del 31 luglio 2025, l’interessata ha comunicato a questo Tribu- nale di aver contestato la comunicazione della CSC affinché venisse ripri- stinata la rendita a favore del proprio figlio ancora studente ma che non intendeva proporre ricorso presso le autorità giudiziarie svizzere. A com- prova di quanto sopra ha allegato le ricevute di invio dello scritto del 10 marzo 2025, da cui emerge che era espressamente destinato alla CSC (doc. TAF 5).

C-3639/2025 Pagina 3 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di com- pensazione. 7.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disci- plinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 8. 8.1. Ora, con scritto del 31 luglio 2025, l’interessata ha precisato esplicita- mente che con lettera del 10 marzo 2025 indirizzata all’autorità inferiore non intendeva presentare ricorso presso il TAF contro la decisione su op- posizione dell’11 febbraio 2025 della CSC. Mancando la volontà di ricor- rere, questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminare la ver- tenza ed il gravame è pertanto irricevibile (DTF 116 V 356 consid. 2b). 8.2. Gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA) per dare seguito allo scritto del 10 marzo 2025 (doc. TAF 1). 9. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3639/2025 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Non si entra nel merito dello scritto del 10 marzo 2025. 2. Gli atti di causa vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata all’interessata, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3639/2025 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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