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C-3617/2012

C-3617/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-18 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. A._______, cittadino italiano nato il ... a Napoli si è trasferito con i genitori a ... (VA) dove ha frequentato le scuole dell'obbligo. Dal 21 giugno 2002 a fine 2003 egli, a beneficio di un permesso di dimora (permesso B), ha lavorato in qualità di pizzaiolo dapprima in Svizzera tedesca e dal 1° agosto 2003 a Lugano. Dopo avere lavorato presso ristoranti gestiti dal padre in Italia, dal 1° maggio 2006 l'interessato ha ottenuto un permesso per confinanti (permesso G) ed esercitato l'attività di cuoco/pizzaiolo presso diversi locali pubblici del luganese fino all'aprile 2007 per poi rimanere disoccupato. Nell'agosto 2008 A._______ ottiene nuovamente un permesso di dimora e si trasferisce a ... presso l'allora compagna, salvo poi rientrare almeno dal 1° novembre 2009 a vivere in Italia, pur continuando a lavorare in modo discontinuo presso diversi ristoranti in Ticino. Con decisione del 20 settembre 2011, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 13 marzo 2012, l'Ufficio della migrazione di Bellinzona ha respinto la domanda dell'8 ottobre 2010 dell'interessato tendente al rilascio di un permesso di dimora. B. A._______ ha interessato a tre riprese le autorità giudiziarie svizzere ed italiane:

- con sentenza del 31 gennaio 2008, il Tribunale di Varese l'ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di EURO 400.-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo senza aver conseguito la patente (pure continuata), reati commessi nell'agosto 2007;

- con sentenza del 18 maggio 2010 della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per rapina alla pena di 12 mesi di detenzione;

- con sentenza del 13 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali di Lugano è stato condannato per infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) alla pena di 2 anni e 4 mesi di detenzione. C. Interrogato il 13 marzo 2012 dalla Polizia cantonale ticinese, all'interessato è stata concessa la possibilità di formulare osservazioni in merito all'eventuale emanazione nei suoi confronti di un provvedimento amministrativo quale il divieto d'entrata. Egli ha affermato che in Ticino vivono la sua fidanzata ed il padre, manifestando nel contempo la sua intenzione di aprire un ristorante a Lugano. D. In data 7 giugno 2012, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata valido fino al 6 giugno 2027, notificato "brevi manu" all'interessato presso il Penitenziario Cantonale "La Stampa" due giorni più tardi. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto che il comportamento dell'interessato, condannato sia in Svizzera che in Italia, costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). L'autorità federale ha poi sottolineato come durante il suo soggiorno sul territorio della Confederazione A._______ abbia dimostrato un'instabilità professionale e contratto vari debiti privati, sottolineando infine che egli non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). E. Il 5 luglio 2012, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata e in via subordinata la riduzione del periodo di validità dello stesso a un massimo di tre anni, ovvero fino al 6 giugno 2015. A sostegno del proprio gravame egli ha dapprima affermato di avere vissuto tra il 2002 e il 2010 in Svizzera, paese in cui vive la sua fidanzata B._______, con la quale intrattiene dal dicembre 2010 una stabile e duratura relazione sentimentale, sottolineando di essere intenzionato a sposarsi, andare a vivere in Italia e costruire una famiglia. Egli ha poi evidenziato di avere compreso la gravità degli errori commessi, sottolineando la sua decisione di sospendere i legami con il fratello che di fatto lo ha portato a delinquere a due riprese e la volontà di condurre in futuro una vita responsabile e rispettosa della legalità. L'interessato ha infine sostenuto che la sua situazione debitoria in Svizzera è da ridimensionare e non risulta comunque essere di una gravità tale da venire considerata quale elemento determinante per un aggravio del provvedimento amministrativo. Tenuto conto di queste circostanze, il ricorrente ritiene in conclusione che il divieto d'entrata della durata di 15 anni pronunciato nei suoi confronti violi il principio della proporzionalità. F. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 16 agosto 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha in sostanza sottolineato come le pesanti condanne subite dal ricorrente per rapina e infrazione aggravata alla LStup commesse sia in Svizzera che in Italia sull'arco di alcuni anni dimostrino la notevole intensità dell'interessato a delinquere e quindi un rischio di recidiva, di modo che una sua eventuale entrata sul territorio elvetico costituirebbe una grave e reale minaccia per l'ordine pubblico. L'autorità federale ha poi rilevato che, alla luce dei reati commessi da A._______, in particolare nell'ambito degli stupefacenti che minacciano l'integrità fisica e psichica delle persone e come tali violano un interesse fondamentale della società, l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico del ricorrente è preponderante rispetto a quello suo privato a farvi rientro, precisando che l'emanazione di un provvedimento della durata di 15 anni è giustificato dalle circostanze. G. Con replica del 21 settembre 2012, A._______ ha per l'essenziale ribadito quanto esposto nel suo ricorso del 5 luglio precedente. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica dell'11 ottobre 2012, l'UFM ha osservato che l'interessato non ha allegato nessun elemento o mezzo di prova nuovo tale da modificarne l'apprezzamento della fattispecie. Con scritto del 16 novembre successivo, il ricorrente ha rinunciato a formulare osservazioni avverso la succitata duplica.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del di­ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza­mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto­nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1).

E. 3.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

E. 3.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 3.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

E. 3.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

E. 4 In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

E. 4.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli­ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).

E. 4.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter­pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot­tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si­curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa­to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet­tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so­cietà (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

E. 4.3 In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'in­tervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del traffico di droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3., DTF 125 II 521 consid. 4a/aa.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

E. 5.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon­date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta­mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro­cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte­ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci­dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan­ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi­derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se­condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).

E. 5.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la perso­na toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra­zioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola­zione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particola­re, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 130 II 493 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3.; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2. e giurisprudenza ivi citata). Detto prin­cipio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiun­gere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelga­no quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3.).

E. 6.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che A._______ ha risieduto in Svizzera in maniera discontinua dal 2002. Durante tale lasso di tempo egli è stato condannato a due riprese dalle autorità giudiziarie elvetiche, e meglio:

- con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 18 maggio 2010 è stato condannato per rapina alla pena di 12 mesi di detenzione;

- con sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 13 ottobre 2011 è stato condannato per infrazione aggravata alla LStup alla pena di 2 anni e 4 mesi di detenzione. Inoltre, in data 31 gennaio 2008 il Tribunale di Varese ha condannato il ricorrente alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di EURO 400.-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo a motore senza avere conseguito la patente (pure continuato), reati commessi nell'agosto 2007.

E. 6.2 In particolare, nella succitata sentenza della Corte delle assise criminali, i giudici penali hanno ritenuto che A._______ ha "in occasione di 4 viaggi effettuati tra il 5.3.2011 e il 13.5.2011 trasportato complessivi 400 grammi di eroina", "in 3 occasioni nel periodo 17.3.2011-18.5.2011, acquistato complessivi 324,73 grammi di eroina" nonché "nel periodo ottobre 2010/maggio 2011, alienato 10,4 grammi di eroina", per un totale quindi di 735,13 grammi di stupefacente (cfr. sentenza penale, pag. 16). La Corte ha formulato una prognosi assolutamente negativa, ragione per cui la pena non è stata posta al beneficio della sospensione condizionale.

E. 6.3 Visto quanto precede, il presente Tribunale considera che le infrazioni commesse dal ricorrente sono oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto in particolare dei beni giuridici toccati, segnatamente la salute pubblica e l'integrità fisica con le violazioni alla LStup.

E. 7.1 Occorre poi esaminare se il comportamento tenuto da A._______ costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo gravame l'interessato ha tra le altre cose affermato di avere compreso la gravità degli errori commessi, sottolineando la sua decisione di sospendere i legami con il fratello che di fatto lo ha portato a delinquere e la sua volontà di condurre in futuro una vita responsabile e rispettosa della legalità.

E. 7.2 Ora, le allegazioni del ricorrente non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. Come rilevato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nella sentenza del 18 maggio 2010 "Grave, sempre dal profilo soggettivo, come egli abbia delinquito in modo così deliberato a poco tempo (poco più di un anno) dalla condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi (sospesi) inflittagli in Italia e questo nonostante in quell'occasione avesse sofferto di circa ben 8 mesi di privazione della libertà, sia in carcere che agli arresti domiciliari. Si tratta quindi di una ricaduta molto pesante che avviene a pochissima distanza dalla precedente incarcerazione e dalla relativa condanna, il che aggrava la colpa dell'autore e getta pesanti ombre sulla prognosi futura" (sentenza penale consid. 11, pag. 17). Tali preoccupazioni hanno trovato riscontro poco tempo dopo, come sottolineato dalla Corte delle assise criminali di Lugano nella sua sentenza del 13 ottobre 2011 "Dal profilo soggettivo la Corte ha giudicato molto grave l'assenza di scrupoli dimostrata da A._______, che perfettamente consapevole dei suoi precedenti penali, si è messo a trafficare eroina scegliendo senza alcuna remora di delinquere in modo grave e ripetuto mentre stava scontando la condanna alla pena di 12 mesi inflittagli il 18.05.2010 per l'ultimo reato che in ordine di tempo aveva commesso. Il 26.10.2010 comincia ad espiare con il braccialetto elettronico la (recente) condanna subita per la rapina e non trova di meglio da fare, da lì a poco, che mettersi a trafficare eroina". "... Grave è ancora che A._______ non solo non tiene conto dei suoi trascorsi giudiziari ma che neppure la privazione della libertà (subita nell'ambito del procedimento per rapina e ancor prima in quello italiano per furti....) ha per lui valenza educativa. Quella commessa dall'imputato è una ricaduta molto pesante commessa poco tempo dopo l'incarcerazione subita e la relativa condanna e soprattutto mentre stava espiando la pena di 12 mesi inflittagli, ciò che aggrava in modo importante la sua colpa e getta una luce funesta sulla prognosi futura" (sentenza penale, consid. 11 pag. 12).

E. 7.3 Anche nella decisione del 27 marzo 2012 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per il collocamento del ricorrente in Sezione chiusa rilevando che, visto l'ingiunzione di lasciare il territorio e la lunga durata della pena, egli potrebbe facilmente riparare all'estero alfine di sottrarsi all'espiazione presentando pertanto un concreto rischio di fuga e che il grave reato per il quale è stato condannato il 13 ottobre 2011 è stato commesso mentre stava espiando la condanna di 12 mesi mediante braccialetto elettronico ciò che depone per una prognosi negativa circa il rischio di recidiva.

E. 7.4 In conclusione, dal 2007 sino al 18 maggio 2011 (momento del suo arresto) il ricorrente non ha in pratica mai smesso di delinquere, infrangendo sia l'ordinamento giuridico italiano che quello svizzero. Ne discende che A._______ costituisce tuttora una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che il ricorrente, alla luce delle condanne subite, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012).

E. 8.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 15 anni, rispetta il principio della proporzionalità.

E. 8.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 15 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfeli/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

E. 8.3 Quanto agli interessi privati del ricorrente, egli ha affermato di intrattenere stretti legami con la Svizzera, paese in cui ha vissuto e lavorato dal 2002 al 2010 e in cui vive la sua fidanzata B._______, con la quale intrattiene dal dicembre 2010 una stabile e duratura relazione sentimentale. L'interessato si prevale quindi implicitamente dell'art. 8 CEDU.

E. 8.3.1 Dagli atti di causa emerge che A._______ ha risieduto sul territorio della Confederazione in maniera discontinua. Egli è stato posto a beneficio di un permesso di dimora e ha lavorato in Svizzera dal giugno 2002 a fine 2003, trasferendosi poi in Italia. Dal 1° maggio 2006 l'interessato ha ottenuto un permesso per confinanti, lavorando presso diversi locali pubblici del luganese fino all'aprile 2007 per poi rimanere disoccupato. Nell'agosto 2008 A._______ ha ottenuto nuovamente un permesso di dimora, salvo poi rientrare almeno dal 1° novembre 2009 a vivere nella vicina Penisola, continuando comunque a lavorare ad intermittenza presso diversi ristoranti in Ticino. Dal febbraio 2011, l'interessato si è trasferito nuovamente in Ticino, presentando l'8 ottobre successivo una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora, richiesta respinta su ricorso dal Consiglio di Stato in data 13 marzo 2012. Ne discende che A._______, oggi ventottenne, ha vissuto per soli circa 3 anni in Svizzera, conservando pertanto i più forti legami con l'Italia, suo paese natale e centro dei suoi interessi ed affetti. A titolo abbondanziale, si sottolinea poi come durante il suo soggiorno in Svizzera l'interessato abbia dato prova di instabilità lavorativa con frequenti cambiamenti di datore di lavoro e finanziaria (situazione debitoria).

E. 8.3.2 Circa la relazione con la fidanzata B._______ residente in Ticino va esaminata la possibile applicazione dell'art. 8 CEDU. Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). Escluse delle circostanze particolari, i fidanzati o i concubini non sono abilitati ad invocare l'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 ottobre 2010 2C_225/2010 consid. 2.2). Lo straniero fidanzato con una persona a beneficio di un diritto di presenza in Svizzera non può, di principio, pretendere di ottenere un'autorizzazione di soggiorno, a meno che la coppia non intrattenga da lungo tempo delle relazioni strette ed effettivamente vissute e che esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente, come per esempio le pubblicazioni matrimoniali com'era necessario fino alla modifica del 26 giugno 1998 del Codice civile svizzero (sentenze 2C_733/2008 del 12 marzo 2009 consid. 5.1; 2C_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1; 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010). Una coabitazione di un anno e mezzo non è sufficiente per fondare tale diritto (sentenze 2C_300/2008 del 17 giugno 2008 consid. 4.2; 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010). Nella fattispecie, A._______ intrattiene una relazione sentimentale con la fidanzata B._______ dal dicembre 2010 ed entrambi hanno manifestato l'intenzione di convolare a nozze. Il loro legame esisteva quindi da circa un anno e mezzo al momento dell'introduzione del ricorso in oggetto. Dalle emergenze istruttorie risulta inoltre che l'interessato è incarcerato dal 18 maggio 2011 e sta a tutt'oggi scontando la sua pena presso il Penitenziario cantonale. Alla luce di quanto esposto, risulta manifesta l'assenza di una relazione stretta ed effettivamente vissuta ai sensi della succitata giurisprudenza; A._______ non può dunque prevalersi dell'art. 8 CEDU per quanto riguarda la sua compagna, la quale non può essere considerata un famigliare in senso stretto. Al momento della scarcerazione nulla impedisce infine a B._______ di stabilirsi con il ricorrente in Italia nella fascia di confine in cui quest'ultimo ha vissuto gran parte della sua vita, ciò che le permetterebbe di mantenere i suoi legami famigliari, personali e lavorativi in Ticino, secondo peraltro quelle che sono le intenzioni della coppia come indicato dall'interessato in sede ricorsuale e di replica.

E. 8.4 Ad ogni modo, anche qualora il ricorrente avesse potuto prevalersi dell'art. 8 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe­rita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, con­formemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubbli­ca autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della sa­lute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A que­sto titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei diffe­renti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di que­st'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 con­sid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Vista la natura e la gravità delle infrazioni di cui A._______ si è reso protagonista in Svizzera, l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico prevale manifestamente sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. La decisione impugnata non viola dunque l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

E. 9 In conclusione, il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici. In particolare le violazioni alla LStup riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. La ponderazione degli interessi in presenza conduce il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale sul quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli e che il divieto d'entrata della durata di 15 anni è proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura.

E. 10 Ne discende che l'UFM con decisione del 7 giugno 2012 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 27 luglio 2012.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. Simic ..., incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3617/2012 Sentenza del 18 febbraio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, c/o Penitenziario cantonale "La Stampa", 6965 Cadro, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il ... a Napoli si è trasferito con i genitori a ... (VA) dove ha frequentato le scuole dell'obbligo. Dal 21 giugno 2002 a fine 2003 egli, a beneficio di un permesso di dimora (permesso B), ha lavorato in qualità di pizzaiolo dapprima in Svizzera tedesca e dal 1° agosto 2003 a Lugano. Dopo avere lavorato presso ristoranti gestiti dal padre in Italia, dal 1° maggio 2006 l'interessato ha ottenuto un permesso per confinanti (permesso G) ed esercitato l'attività di cuoco/pizzaiolo presso diversi locali pubblici del luganese fino all'aprile 2007 per poi rimanere disoccupato. Nell'agosto 2008 A._______ ottiene nuovamente un permesso di dimora e si trasferisce a ... presso l'allora compagna, salvo poi rientrare almeno dal 1° novembre 2009 a vivere in Italia, pur continuando a lavorare in modo discontinuo presso diversi ristoranti in Ticino. Con decisione del 20 settembre 2011, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 13 marzo 2012, l'Ufficio della migrazione di Bellinzona ha respinto la domanda dell'8 ottobre 2010 dell'interessato tendente al rilascio di un permesso di dimora. B. A._______ ha interessato a tre riprese le autorità giudiziarie svizzere ed italiane:

- con sentenza del 31 gennaio 2008, il Tribunale di Varese l'ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di EURO 400.-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo senza aver conseguito la patente (pure continuata), reati commessi nell'agosto 2007;

- con sentenza del 18 maggio 2010 della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per rapina alla pena di 12 mesi di detenzione;

- con sentenza del 13 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali di Lugano è stato condannato per infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) alla pena di 2 anni e 4 mesi di detenzione. C. Interrogato il 13 marzo 2012 dalla Polizia cantonale ticinese, all'interessato è stata concessa la possibilità di formulare osservazioni in merito all'eventuale emanazione nei suoi confronti di un provvedimento amministrativo quale il divieto d'entrata. Egli ha affermato che in Ticino vivono la sua fidanzata ed il padre, manifestando nel contempo la sua intenzione di aprire un ristorante a Lugano. D. In data 7 giugno 2012, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata valido fino al 6 giugno 2027, notificato "brevi manu" all'interessato presso il Penitenziario Cantonale "La Stampa" due giorni più tardi. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto che il comportamento dell'interessato, condannato sia in Svizzera che in Italia, costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). L'autorità federale ha poi sottolineato come durante il suo soggiorno sul territorio della Confederazione A._______ abbia dimostrato un'instabilità professionale e contratto vari debiti privati, sottolineando infine che egli non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). E. Il 5 luglio 2012, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata e in via subordinata la riduzione del periodo di validità dello stesso a un massimo di tre anni, ovvero fino al 6 giugno 2015. A sostegno del proprio gravame egli ha dapprima affermato di avere vissuto tra il 2002 e il 2010 in Svizzera, paese in cui vive la sua fidanzata B._______, con la quale intrattiene dal dicembre 2010 una stabile e duratura relazione sentimentale, sottolineando di essere intenzionato a sposarsi, andare a vivere in Italia e costruire una famiglia. Egli ha poi evidenziato di avere compreso la gravità degli errori commessi, sottolineando la sua decisione di sospendere i legami con il fratello che di fatto lo ha portato a delinquere a due riprese e la volontà di condurre in futuro una vita responsabile e rispettosa della legalità. L'interessato ha infine sostenuto che la sua situazione debitoria in Svizzera è da ridimensionare e non risulta comunque essere di una gravità tale da venire considerata quale elemento determinante per un aggravio del provvedimento amministrativo. Tenuto conto di queste circostanze, il ricorrente ritiene in conclusione che il divieto d'entrata della durata di 15 anni pronunciato nei suoi confronti violi il principio della proporzionalità. F. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 16 agosto 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha in sostanza sottolineato come le pesanti condanne subite dal ricorrente per rapina e infrazione aggravata alla LStup commesse sia in Svizzera che in Italia sull'arco di alcuni anni dimostrino la notevole intensità dell'interessato a delinquere e quindi un rischio di recidiva, di modo che una sua eventuale entrata sul territorio elvetico costituirebbe una grave e reale minaccia per l'ordine pubblico. L'autorità federale ha poi rilevato che, alla luce dei reati commessi da A._______, in particolare nell'ambito degli stupefacenti che minacciano l'integrità fisica e psichica delle persone e come tali violano un interesse fondamentale della società, l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico del ricorrente è preponderante rispetto a quello suo privato a farvi rientro, precisando che l'emanazione di un provvedimento della durata di 15 anni è giustificato dalle circostanze. G. Con replica del 21 settembre 2012, A._______ ha per l'essenziale ribadito quanto esposto nel suo ricorso del 5 luglio precedente. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica dell'11 ottobre 2012, l'UFM ha osservato che l'interessato non ha allegato nessun elemento o mezzo di prova nuovo tale da modificarne l'apprezzamento della fattispecie. Con scritto del 16 novembre successivo, il ricorrente ha rinunciato a formulare osservazioni avverso la succitata duplica. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del di­ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza­mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto­nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 3.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 3.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

4. In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 4.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli­ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 4.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter­pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot­tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si­curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa­to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet­tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so­cietà (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 4.3 In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'in­tervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del traffico di droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3., DTF 125 II 521 consid. 4a/aa.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). 5. 5.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon­date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta­mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro­cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte­ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci­dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan­ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi­derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se­condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate). 5.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la perso­na toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra­zioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola­zione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particola­re, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 130 II 493 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3.; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2. e giurisprudenza ivi citata). Detto prin­cipio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiun­gere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelga­no quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3.). 6. 6.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che A._______ ha risieduto in Svizzera in maniera discontinua dal 2002. Durante tale lasso di tempo egli è stato condannato a due riprese dalle autorità giudiziarie elvetiche, e meglio:

- con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 18 maggio 2010 è stato condannato per rapina alla pena di 12 mesi di detenzione;

- con sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 13 ottobre 2011 è stato condannato per infrazione aggravata alla LStup alla pena di 2 anni e 4 mesi di detenzione. Inoltre, in data 31 gennaio 2008 il Tribunale di Varese ha condannato il ricorrente alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di EURO 400.-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo a motore senza avere conseguito la patente (pure continuato), reati commessi nell'agosto 2007. 6.2 In particolare, nella succitata sentenza della Corte delle assise criminali, i giudici penali hanno ritenuto che A._______ ha "in occasione di 4 viaggi effettuati tra il 5.3.2011 e il 13.5.2011 trasportato complessivi 400 grammi di eroina", "in 3 occasioni nel periodo 17.3.2011-18.5.2011, acquistato complessivi 324,73 grammi di eroina" nonché "nel periodo ottobre 2010/maggio 2011, alienato 10,4 grammi di eroina", per un totale quindi di 735,13 grammi di stupefacente (cfr. sentenza penale, pag. 16). La Corte ha formulato una prognosi assolutamente negativa, ragione per cui la pena non è stata posta al beneficio della sospensione condizionale. 6.3 Visto quanto precede, il presente Tribunale considera che le infrazioni commesse dal ricorrente sono oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto in particolare dei beni giuridici toccati, segnatamente la salute pubblica e l'integrità fisica con le violazioni alla LStup. 7. 7.1 Occorre poi esaminare se il comportamento tenuto da A._______ costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo gravame l'interessato ha tra le altre cose affermato di avere compreso la gravità degli errori commessi, sottolineando la sua decisione di sospendere i legami con il fratello che di fatto lo ha portato a delinquere e la sua volontà di condurre in futuro una vita responsabile e rispettosa della legalità. 7.2 Ora, le allegazioni del ricorrente non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. Come rilevato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nella sentenza del 18 maggio 2010 "Grave, sempre dal profilo soggettivo, come egli abbia delinquito in modo così deliberato a poco tempo (poco più di un anno) dalla condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi (sospesi) inflittagli in Italia e questo nonostante in quell'occasione avesse sofferto di circa ben 8 mesi di privazione della libertà, sia in carcere che agli arresti domiciliari. Si tratta quindi di una ricaduta molto pesante che avviene a pochissima distanza dalla precedente incarcerazione e dalla relativa condanna, il che aggrava la colpa dell'autore e getta pesanti ombre sulla prognosi futura" (sentenza penale consid. 11, pag. 17). Tali preoccupazioni hanno trovato riscontro poco tempo dopo, come sottolineato dalla Corte delle assise criminali di Lugano nella sua sentenza del 13 ottobre 2011 "Dal profilo soggettivo la Corte ha giudicato molto grave l'assenza di scrupoli dimostrata da A._______, che perfettamente consapevole dei suoi precedenti penali, si è messo a trafficare eroina scegliendo senza alcuna remora di delinquere in modo grave e ripetuto mentre stava scontando la condanna alla pena di 12 mesi inflittagli il 18.05.2010 per l'ultimo reato che in ordine di tempo aveva commesso. Il 26.10.2010 comincia ad espiare con il braccialetto elettronico la (recente) condanna subita per la rapina e non trova di meglio da fare, da lì a poco, che mettersi a trafficare eroina". "... Grave è ancora che A._______ non solo non tiene conto dei suoi trascorsi giudiziari ma che neppure la privazione della libertà (subita nell'ambito del procedimento per rapina e ancor prima in quello italiano per furti....) ha per lui valenza educativa. Quella commessa dall'imputato è una ricaduta molto pesante commessa poco tempo dopo l'incarcerazione subita e la relativa condanna e soprattutto mentre stava espiando la pena di 12 mesi inflittagli, ciò che aggrava in modo importante la sua colpa e getta una luce funesta sulla prognosi futura" (sentenza penale, consid. 11 pag. 12). 7.3 Anche nella decisione del 27 marzo 2012 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per il collocamento del ricorrente in Sezione chiusa rilevando che, visto l'ingiunzione di lasciare il territorio e la lunga durata della pena, egli potrebbe facilmente riparare all'estero alfine di sottrarsi all'espiazione presentando pertanto un concreto rischio di fuga e che il grave reato per il quale è stato condannato il 13 ottobre 2011 è stato commesso mentre stava espiando la condanna di 12 mesi mediante braccialetto elettronico ciò che depone per una prognosi negativa circa il rischio di recidiva. 7.4 In conclusione, dal 2007 sino al 18 maggio 2011 (momento del suo arresto) il ricorrente non ha in pratica mai smesso di delinquere, infrangendo sia l'ordinamento giuridico italiano che quello svizzero. Ne discende che A._______ costituisce tuttora una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che il ricorrente, alla luce delle condanne subite, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012). 8. 8.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 15 anni, rispetta il principio della proporzionalità. 8.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 15 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfeli/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato. 8.3 Quanto agli interessi privati del ricorrente, egli ha affermato di intrattenere stretti legami con la Svizzera, paese in cui ha vissuto e lavorato dal 2002 al 2010 e in cui vive la sua fidanzata B._______, con la quale intrattiene dal dicembre 2010 una stabile e duratura relazione sentimentale. L'interessato si prevale quindi implicitamente dell'art. 8 CEDU. 8.3.1 Dagli atti di causa emerge che A._______ ha risieduto sul territorio della Confederazione in maniera discontinua. Egli è stato posto a beneficio di un permesso di dimora e ha lavorato in Svizzera dal giugno 2002 a fine 2003, trasferendosi poi in Italia. Dal 1° maggio 2006 l'interessato ha ottenuto un permesso per confinanti, lavorando presso diversi locali pubblici del luganese fino all'aprile 2007 per poi rimanere disoccupato. Nell'agosto 2008 A._______ ha ottenuto nuovamente un permesso di dimora, salvo poi rientrare almeno dal 1° novembre 2009 a vivere nella vicina Penisola, continuando comunque a lavorare ad intermittenza presso diversi ristoranti in Ticino. Dal febbraio 2011, l'interessato si è trasferito nuovamente in Ticino, presentando l'8 ottobre successivo una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora, richiesta respinta su ricorso dal Consiglio di Stato in data 13 marzo 2012. Ne discende che A._______, oggi ventottenne, ha vissuto per soli circa 3 anni in Svizzera, conservando pertanto i più forti legami con l'Italia, suo paese natale e centro dei suoi interessi ed affetti. A titolo abbondanziale, si sottolinea poi come durante il suo soggiorno in Svizzera l'interessato abbia dato prova di instabilità lavorativa con frequenti cambiamenti di datore di lavoro e finanziaria (situazione debitoria). 8.3.2 Circa la relazione con la fidanzata B._______ residente in Ticino va esaminata la possibile applicazione dell'art. 8 CEDU. Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). Escluse delle circostanze particolari, i fidanzati o i concubini non sono abilitati ad invocare l'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 ottobre 2010 2C_225/2010 consid. 2.2). Lo straniero fidanzato con una persona a beneficio di un diritto di presenza in Svizzera non può, di principio, pretendere di ottenere un'autorizzazione di soggiorno, a meno che la coppia non intrattenga da lungo tempo delle relazioni strette ed effettivamente vissute e che esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente, come per esempio le pubblicazioni matrimoniali com'era necessario fino alla modifica del 26 giugno 1998 del Codice civile svizzero (sentenze 2C_733/2008 del 12 marzo 2009 consid. 5.1; 2C_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1; 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010). Una coabitazione di un anno e mezzo non è sufficiente per fondare tale diritto (sentenze 2C_300/2008 del 17 giugno 2008 consid. 4.2; 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010). Nella fattispecie, A._______ intrattiene una relazione sentimentale con la fidanzata B._______ dal dicembre 2010 ed entrambi hanno manifestato l'intenzione di convolare a nozze. Il loro legame esisteva quindi da circa un anno e mezzo al momento dell'introduzione del ricorso in oggetto. Dalle emergenze istruttorie risulta inoltre che l'interessato è incarcerato dal 18 maggio 2011 e sta a tutt'oggi scontando la sua pena presso il Penitenziario cantonale. Alla luce di quanto esposto, risulta manifesta l'assenza di una relazione stretta ed effettivamente vissuta ai sensi della succitata giurisprudenza; A._______ non può dunque prevalersi dell'art. 8 CEDU per quanto riguarda la sua compagna, la quale non può essere considerata un famigliare in senso stretto. Al momento della scarcerazione nulla impedisce infine a B._______ di stabilirsi con il ricorrente in Italia nella fascia di confine in cui quest'ultimo ha vissuto gran parte della sua vita, ciò che le permetterebbe di mantenere i suoi legami famigliari, personali e lavorativi in Ticino, secondo peraltro quelle che sono le intenzioni della coppia come indicato dall'interessato in sede ricorsuale e di replica. 8.4. Ad ogni modo, anche qualora il ricorrente avesse potuto prevalersi dell'art. 8 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe­rita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, con­formemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubbli­ca autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della sa­lute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A que­sto titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei diffe­renti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di que­st'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 con­sid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Vista la natura e la gravità delle infrazioni di cui A._______ si è reso protagonista in Svizzera, l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico prevale manifestamente sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. La decisione impugnata non viola dunque l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

9. In conclusione, il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici. In particolare le violazioni alla LStup riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. La ponderazione degli interessi in presenza conduce il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale sul quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli e che il divieto d'entrata della durata di 15 anni è proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura.

10. Ne discende che l'UFM con decisione del 7 giugno 2012 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 27 luglio 2012.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. Simic ..., incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: